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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 799/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SPAMPINATO BIAGIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Maniace - Casa Comunale 95030 Maniace CT elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249029679281 CUT 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249029679281 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249029679281 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249029679281 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249029679281 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249029679281 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249029679281 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249029679281 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249029679281 BOLLO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249029679281 BOLLO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249029679281 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente come in atti, Ricorrente_1 impugnava intimazione di pagamento n. 29320249029679281/000, per un importo totale dovuto pari a € 3.176,24, concernente tassa smaltimento rifiuti del Comune di Maniace anno 2012 (cartella n. 29320130001983888000), tasse automobilistiche anni
2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (rispettivamente: cartelle n. 29320160015644527000, n.
29320170033717844000, n. 29320210053611478000, n. 29320210124120341000, n. 29320200050264513000,
n. 29320210145107714000, n. 29320220046459357000, n. 29320230023207017000), IRPEF anno 2014
(cartella n. 29320190008620746000), contributo unificato anno 2015 (cartella n. 29320190024068652000), notificata da Agenzia delle Entrate-Riscossione-Agente della Riscossione per la Provincia di Catania in data
30/10/2024, come asserito dal contribuente.
Con il ricorso, notificato all'Agente della riscossione, all'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di
Catania, alla Regione IL-Dipartimento delle Finanze, al Comune di Maniace, a mezzo pec del
30/12/2024, deduceva: “1-Annullabilità ex art. 7bis e 7sexies legge 212/2000 dell'opposta intimazione di pagamento per mancata rituale notifica delle cartelle, atto presupposto, ciò in violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 50 comma 2 dpr.602/73 in combinato disposto con gli articoli 25 e 26 dpr.602/73, 60 dpr. 600/73, 137 cpc. nonché del tetragono principio di diritto posto a tutela della c.d. “correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria””; “2. Annullabilità dell'opposta intimazione di pagamento ex art. 7bis legge 212/2000, per mancata adozione, secondo legge ed alle varie scadenze da essa singolarmente previste, dei necessari provvedimenti interruttivi dei termini di prescrizione (tre, cinque o dieci anni) che, comunque sono tutti in ispecie spirati con il decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c. (iidd e iva), del termine quinquennale ex artt. 2948 co. 1, n.4 (interessi) 20 co.3 – d. lgs. 472/97 (sanzioni) 3 co. 9 lett. b – legge n. 335/95 (contributi ivs) e del termine triennale ex art. 5 – d. l. 938/82 (tassa automobilistica)”;
“3. Eccezione di nullità della intimazione di pagamento e degli atti prodromici per violazione dell'art. 25 dpr 602/73 per la mancata esibizione in giudizio delle copie delle cartelle di pagamento e delle relative notifiche”;
“4-Illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto a riscuotere il credito indicato nell'intimazione di pagamento e nella cartella prodromica”; chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, previa sospensione dell'atto impugnato.
Con ordinanza n. 426/2025 del 10/02/2025 è stata rigettata la domanda cautelare.
In data 07/02/2025 si costituiva Agenzia delle Entrate-Riscossione per resistere al ricorso, eccependo, in particolare, la notificazione di atti prodromici.
In data 28/02/2025 si costituiva Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Catania per resistere al ricorso, eccependone l'inammissibilità e, comunque, chiedendone il rigetto.
In data 05/01/2026 parte ricorrente depositava memoria di replica con cui, in relazione agli atti depositati dall'Agente della riscossione, invocava l'applicazione dell'art. 25bis, comma 5, d. lgs. n. 546/1992, indi insisteva nelle proprie difese.
In data 19/01/2026 si costituiva la Regione Siciliana-Assessorato dell'Economia-Dipartimento Finanze e
Credito, per resistere al ricorso, eccependo la regolarità della notificazione degli atti prodromici.
In data 27/01/2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e definita in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva la tardività della produzione della Regione IL (19/01/2026), in violazione dell'art. 32 d. lgs. n. 546/1992.
Sono comunque agli atti copie delle relate di notifica, con relative distinte di postalizzazione raccomandate, attinenti alle seguenti cartelle di pagamento, sottostanti all'intimazione odiernamente impugnata, dalle quali si evince che esse sono state regolarmente notificate al contribuente: cartella n. 29320130001983888000
(tassa smaltimento rifiuti 2012) notificata il 12/07/2013; cartella n. 29320160015644527000 (tassa automobilistica anno 2011) notificata il 10/11/2016; cartella n. 29320170033717844000 (tassa automobilistica anno 2013) notificata il 09/02/2018; cartella n. 29320190008620746000 (IRPEF anno 2014) notificata il 05/08/2019; cartella n. 29320190024068652000 (contributo unificato anno 2015) notificata il
15/10/2021; cartella n. 29320200050264513000 (tassa automobilistica anno 2017) notificata il 12/05/2022; cartella n. 29320210053611478000 (tassa automobilistica anno 2015) notificata il 28/03/2023; cartella n.
29320210124120341000 (tassa automobilistica anno 2016) notificata il 01/12/2022; cartella n.
29320210145107714000 (tassa automobilistica anno 2018) notificata il 03/12/2022; cartella n.
29320220046459357000 (tassa automobilistica anno 2019) notificata il 03/12/2022; cartella n.
29320230023207017000 (tassa automobilistica anno 2020) notificata l'08/06/2023.
Sono altresì agli atti: copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 67215480363-9, relativa alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380201400003025000 - portante la cartella n.
29320130001983888000 - e recante la data del 10/12/2024; copia della relata di notifica relativa all'intimazione di pagamento n. 29320219002130316000 - portante le cartelle n. 29320130001983888000,
n. 29320160015644527000 e n. 29320170033717844000 - recante la data del 29/09/2021.
Tanto basta per ritenere infondata la censura di omessa notifica degli atti prodromici. Né può convenirsi con quanto espresso dal contribuente con la memoria del 05/01/2026 in ordine all'applicabilità dell'art. 25bis, comma 5, d. lgs. n. 546/1992, giacché non si ha motivo di dubitare della conformità delle copie degli atti depositati dall'Agente della riscossione agli originali da questa posseduti.
Stante la notificazione degli indicati atti prodromici, è tardiva la censura relativa alla prescrizione/decadenza dei crediti tributari oggi contestati, in quanto dedotta in violazione dell'art. 19, comma 3, d. lgs. n. 546/1992.
Essa non può essere accolta neppure per il profilo dedotto dal ricorrente: “Nel caso di specie, in assenza di validi atti interruttivi, deve ritenersi maturata ai sensi dell'art. 5 del Dl. 30/12/1982 n. 953, la prescrizione triennale della tassa auto 2011, 2013, 2017, 2015, 2016, 2019, 2020 maturata rispettivamente al 31/12/2014, 31/2/2016, 31/12/20220, 31/12/2018, 31/12/2019, e 31/12/2023. Così come deve ritenersi maturata la prescrizione quinquennale per TARSU 2012, maturata al 31/12/2017. Quand'anche fossero state notificate le cartelle la prescrizione era già maturata in data antecedente. Così come è maturata in data antecedente la notificazione della intimazione de quo la prescrizione delle cartelle”. Infatti, tutti gli atti sopra indicati sono rimasti inoppugnati e, quindi, i crediti da essi portati si sono consolidati e il ricorrente non può denunciarne la prescrizione/decadenza “ora per allora”. In particolare, poi, limitatamente alla cartella n.
29320130001983888000, è rimasto inoppugnato non solo tale atto ma anche l'intimazione di pagamento n.
29320219002130316000, notificata il 29/09/2021, nonché la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380201400003025000, notificata il 10/12/2024. Limitatamente invece alle cartelle n.
29320160015644527000 e n. 29320170033717844000, non solo sono rimasti inoppugnati tali atti ma anche l'intimazione di pagamento n. 29320219002130316000, notificata il 29/09/2021. Si aggiunga che pure l'intimazione di pagamento n. 29320249029679281/000, odiernamente impugnata, è legittimamente intervenuta ad interrompere i termini di prescrizione/decadenza (decorrenti dagli atti prodromici), anche tenuto conto del regime di proroga dovuto alla pandemia (artt. 67 e 68, comma 4bis, d. l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modif. e integr.), come pure puntualmente eccepito dalle controparti. In ogni caso, laddove il ricorrente avesse voluto denunciarne la c. d. prescrizione successiva avrebbe dovuto farlo con ricorso per motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 24 d. lgs. n. 546/1992, e non con semplice memoria (del
05/01/2026), cosicché la censura, prima ancora che infondata, è inammissibile. In conclusione, il ricorso non può essere accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. 2^, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 300,00 per Agenzia delle Entrate-Riscossione, e in € 240,00 per ciascuna, per Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di
Catania e per Regione IL-Assessorato dell'Economia-Dipartimento Finanze e Credito.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SPAMPINATO BIAGIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Maniace - Casa Comunale 95030 Maniace CT elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249029679281 CUT 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249029679281 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249029679281 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249029679281 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249029679281 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249029679281 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249029679281 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249029679281 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249029679281 BOLLO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249029679281 BOLLO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249029679281 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente come in atti, Ricorrente_1 impugnava intimazione di pagamento n. 29320249029679281/000, per un importo totale dovuto pari a € 3.176,24, concernente tassa smaltimento rifiuti del Comune di Maniace anno 2012 (cartella n. 29320130001983888000), tasse automobilistiche anni
2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (rispettivamente: cartelle n. 29320160015644527000, n.
29320170033717844000, n. 29320210053611478000, n. 29320210124120341000, n. 29320200050264513000,
n. 29320210145107714000, n. 29320220046459357000, n. 29320230023207017000), IRPEF anno 2014
(cartella n. 29320190008620746000), contributo unificato anno 2015 (cartella n. 29320190024068652000), notificata da Agenzia delle Entrate-Riscossione-Agente della Riscossione per la Provincia di Catania in data
30/10/2024, come asserito dal contribuente.
Con il ricorso, notificato all'Agente della riscossione, all'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di
Catania, alla Regione IL-Dipartimento delle Finanze, al Comune di Maniace, a mezzo pec del
30/12/2024, deduceva: “1-Annullabilità ex art. 7bis e 7sexies legge 212/2000 dell'opposta intimazione di pagamento per mancata rituale notifica delle cartelle, atto presupposto, ciò in violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 50 comma 2 dpr.602/73 in combinato disposto con gli articoli 25 e 26 dpr.602/73, 60 dpr. 600/73, 137 cpc. nonché del tetragono principio di diritto posto a tutela della c.d. “correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria””; “2. Annullabilità dell'opposta intimazione di pagamento ex art. 7bis legge 212/2000, per mancata adozione, secondo legge ed alle varie scadenze da essa singolarmente previste, dei necessari provvedimenti interruttivi dei termini di prescrizione (tre, cinque o dieci anni) che, comunque sono tutti in ispecie spirati con il decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c. (iidd e iva), del termine quinquennale ex artt. 2948 co. 1, n.4 (interessi) 20 co.3 – d. lgs. 472/97 (sanzioni) 3 co. 9 lett. b – legge n. 335/95 (contributi ivs) e del termine triennale ex art. 5 – d. l. 938/82 (tassa automobilistica)”;
“3. Eccezione di nullità della intimazione di pagamento e degli atti prodromici per violazione dell'art. 25 dpr 602/73 per la mancata esibizione in giudizio delle copie delle cartelle di pagamento e delle relative notifiche”;
“4-Illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto a riscuotere il credito indicato nell'intimazione di pagamento e nella cartella prodromica”; chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, previa sospensione dell'atto impugnato.
Con ordinanza n. 426/2025 del 10/02/2025 è stata rigettata la domanda cautelare.
In data 07/02/2025 si costituiva Agenzia delle Entrate-Riscossione per resistere al ricorso, eccependo, in particolare, la notificazione di atti prodromici.
In data 28/02/2025 si costituiva Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Catania per resistere al ricorso, eccependone l'inammissibilità e, comunque, chiedendone il rigetto.
In data 05/01/2026 parte ricorrente depositava memoria di replica con cui, in relazione agli atti depositati dall'Agente della riscossione, invocava l'applicazione dell'art. 25bis, comma 5, d. lgs. n. 546/1992, indi insisteva nelle proprie difese.
In data 19/01/2026 si costituiva la Regione Siciliana-Assessorato dell'Economia-Dipartimento Finanze e
Credito, per resistere al ricorso, eccependo la regolarità della notificazione degli atti prodromici.
In data 27/01/2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e definita in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva la tardività della produzione della Regione IL (19/01/2026), in violazione dell'art. 32 d. lgs. n. 546/1992.
Sono comunque agli atti copie delle relate di notifica, con relative distinte di postalizzazione raccomandate, attinenti alle seguenti cartelle di pagamento, sottostanti all'intimazione odiernamente impugnata, dalle quali si evince che esse sono state regolarmente notificate al contribuente: cartella n. 29320130001983888000
(tassa smaltimento rifiuti 2012) notificata il 12/07/2013; cartella n. 29320160015644527000 (tassa automobilistica anno 2011) notificata il 10/11/2016; cartella n. 29320170033717844000 (tassa automobilistica anno 2013) notificata il 09/02/2018; cartella n. 29320190008620746000 (IRPEF anno 2014) notificata il 05/08/2019; cartella n. 29320190024068652000 (contributo unificato anno 2015) notificata il
15/10/2021; cartella n. 29320200050264513000 (tassa automobilistica anno 2017) notificata il 12/05/2022; cartella n. 29320210053611478000 (tassa automobilistica anno 2015) notificata il 28/03/2023; cartella n.
29320210124120341000 (tassa automobilistica anno 2016) notificata il 01/12/2022; cartella n.
29320210145107714000 (tassa automobilistica anno 2018) notificata il 03/12/2022; cartella n.
29320220046459357000 (tassa automobilistica anno 2019) notificata il 03/12/2022; cartella n.
29320230023207017000 (tassa automobilistica anno 2020) notificata l'08/06/2023.
Sono altresì agli atti: copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 67215480363-9, relativa alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380201400003025000 - portante la cartella n.
29320130001983888000 - e recante la data del 10/12/2024; copia della relata di notifica relativa all'intimazione di pagamento n. 29320219002130316000 - portante le cartelle n. 29320130001983888000,
n. 29320160015644527000 e n. 29320170033717844000 - recante la data del 29/09/2021.
Tanto basta per ritenere infondata la censura di omessa notifica degli atti prodromici. Né può convenirsi con quanto espresso dal contribuente con la memoria del 05/01/2026 in ordine all'applicabilità dell'art. 25bis, comma 5, d. lgs. n. 546/1992, giacché non si ha motivo di dubitare della conformità delle copie degli atti depositati dall'Agente della riscossione agli originali da questa posseduti.
Stante la notificazione degli indicati atti prodromici, è tardiva la censura relativa alla prescrizione/decadenza dei crediti tributari oggi contestati, in quanto dedotta in violazione dell'art. 19, comma 3, d. lgs. n. 546/1992.
Essa non può essere accolta neppure per il profilo dedotto dal ricorrente: “Nel caso di specie, in assenza di validi atti interruttivi, deve ritenersi maturata ai sensi dell'art. 5 del Dl. 30/12/1982 n. 953, la prescrizione triennale della tassa auto 2011, 2013, 2017, 2015, 2016, 2019, 2020 maturata rispettivamente al 31/12/2014, 31/2/2016, 31/12/20220, 31/12/2018, 31/12/2019, e 31/12/2023. Così come deve ritenersi maturata la prescrizione quinquennale per TARSU 2012, maturata al 31/12/2017. Quand'anche fossero state notificate le cartelle la prescrizione era già maturata in data antecedente. Così come è maturata in data antecedente la notificazione della intimazione de quo la prescrizione delle cartelle”. Infatti, tutti gli atti sopra indicati sono rimasti inoppugnati e, quindi, i crediti da essi portati si sono consolidati e il ricorrente non può denunciarne la prescrizione/decadenza “ora per allora”. In particolare, poi, limitatamente alla cartella n.
29320130001983888000, è rimasto inoppugnato non solo tale atto ma anche l'intimazione di pagamento n.
29320219002130316000, notificata il 29/09/2021, nonché la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380201400003025000, notificata il 10/12/2024. Limitatamente invece alle cartelle n.
29320160015644527000 e n. 29320170033717844000, non solo sono rimasti inoppugnati tali atti ma anche l'intimazione di pagamento n. 29320219002130316000, notificata il 29/09/2021. Si aggiunga che pure l'intimazione di pagamento n. 29320249029679281/000, odiernamente impugnata, è legittimamente intervenuta ad interrompere i termini di prescrizione/decadenza (decorrenti dagli atti prodromici), anche tenuto conto del regime di proroga dovuto alla pandemia (artt. 67 e 68, comma 4bis, d. l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modif. e integr.), come pure puntualmente eccepito dalle controparti. In ogni caso, laddove il ricorrente avesse voluto denunciarne la c. d. prescrizione successiva avrebbe dovuto farlo con ricorso per motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 24 d. lgs. n. 546/1992, e non con semplice memoria (del
05/01/2026), cosicché la censura, prima ancora che infondata, è inammissibile. In conclusione, il ricorso non può essere accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. 2^, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 300,00 per Agenzia delle Entrate-Riscossione, e in € 240,00 per ciascuna, per Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di
Catania e per Regione IL-Assessorato dell'Economia-Dipartimento Finanze e Credito.