Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 799
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti presupposti

    Sono stati rinvenuti agli atti le relate di notifica delle cartelle di pagamento, dalle quali si evince la loro regolare notifica al contribuente.

  • Rigettato
    Mancata interruzione dei termini di prescrizione

    La censura relativa alla prescrizione/decadenza dei crediti tributari è tardiva perché dedotta in violazione dell'art. 19, comma 3, d. lgs. n. 546/1992. Inoltre, gli atti presupposti sono rimasti inoppugnati, consolidando i crediti. L'intimazione di pagamento impugnata ha interrotto i termini di prescrizione.

  • Rigettato
    Mancata esibizione in giudizio delle copie delle cartelle e delle notifiche

    La Corte ha rinvenuto agli atti le relate di notifica delle cartelle di pagamento, dalle quali si evince la loro regolare notifica al contribuente.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto a riscuotere il credito

    La censura relativa alla prescrizione/decadenza dei crediti tributari è tardiva perché dedotta in violazione dell'art. 19, comma 3, d. lgs. n. 546/1992. Inoltre, gli atti presupposti sono rimasti inoppugnati, consolidando i crediti. L'intimazione di pagamento impugnata ha interrotto i termini di prescrizione. La censura è inammissibile in quanto dedotta con memoria anziché con ricorso per motivi aggiunti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 799
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 799
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

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