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1 maggio 2022
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30 giugno 2022
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Art. 37. (Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA) 1. E' istituita, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
2. L'ENEA e' un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonche' alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Assolve alle specifiche funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 , e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione vigente o delegata dal Ministero vigilante, al quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza e altresi' nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali.
3. L'ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate dal presente articolo e dagli atti indicati al comma 7, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 .
4. Sono organi dell'ENEA:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
(( 5. Al presidente spetta la legale rappresentanza dell'ENEA )) 6. Il consiglio di amministrazione, formato da cinque componenti, incluso il presidente, e' nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica, scientifica o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA.
7. Entro sei mesi dalla nomina il consiglio di amministrazione propone al Ministro dello sviluppo economico, in coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilita' e del personale, che sono adottati dal Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con lo statuto sono altresi' disciplinate le modalita' di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del collegio dei revisori dei conti, formato da tre componenti, di cui uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 7 il Ministro dello sviluppo economico esercita il controllo di legittimita' e di merito sui predetti atti in conformita' ai principi e criteri direttivi previsti dall' articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , in quanto compatibili con la presente legge, sentiti, per le parti di competenza, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla nomina del presidente dell'ENEA, e' determinata la dotazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'ENEA, attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa.
10. Alle risorse umane dell'ENEA si applica il contratto di lavoro dei dipendenti degli enti di ricerca.
11. Nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca, sono individuate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'ENEA, le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attivita'.
12. A decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, e' abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 .
13. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. L'ENEA e' un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonche' alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Assolve alle specifiche funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 , e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione vigente o delegata dal Ministero vigilante, al quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza e altresi' nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali.
3. L'ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate dal presente articolo e dagli atti indicati al comma 7, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 .
4. Sono organi dell'ENEA:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
(( 5. Al presidente spetta la legale rappresentanza dell'ENEA )) 6. Il consiglio di amministrazione, formato da cinque componenti, incluso il presidente, e' nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica, scientifica o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA.
7. Entro sei mesi dalla nomina il consiglio di amministrazione propone al Ministro dello sviluppo economico, in coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilita' e del personale, che sono adottati dal Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con lo statuto sono altresi' disciplinate le modalita' di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del collegio dei revisori dei conti, formato da tre componenti, di cui uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 7 il Ministro dello sviluppo economico esercita il controllo di legittimita' e di merito sui predetti atti in conformita' ai principi e criteri direttivi previsti dall' articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , in quanto compatibili con la presente legge, sentiti, per le parti di competenza, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla nomina del presidente dell'ENEA, e' determinata la dotazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'ENEA, attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa.
10. Alle risorse umane dell'ENEA si applica il contratto di lavoro dei dipendenti degli enti di ricerca.
11. Nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca, sono individuate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'ENEA, le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attivita'.
12. A decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, e' abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 .
13. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Commentari • 4
- 1. Risoluzione del 13/07/2015 n. 7 - Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscaleDipartimento delle Finanze · 13 luglio 2015 · 2.9814243
[…] - l\'ENEA e\' anch\'esso un ente di diritto pubblico di ricerca non commerciale vigilato dal Ministero dello sviluppo economico. L\'art. 37 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, istitutiva dell\'Agenzia, prevede, come funzioni istituzionali dell\'ente, la ricerca e l\'innovazione tecnologica, nonche\' la prestazione di servizi avanzati nei settori dell\'energia, con particolare riguardo al settore nucleare e lo sviluppo economico sostenibile (2).
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Giurisprudenza • 9
- 1. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 03/12/2019, n. 13835Provvedimento: […] infatti, rivestivano la carica di componenti del Collegio dei revisori dell'allora Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente all'epoca in cui, con l'articolo 37 della legge 23 luglio 2009 n. 99, fu prevista la soppressione dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente-Enea e l'istituzione della Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, […] già previsto dalla precedente disposizione contenuta nella legge 25 del 2010 e si condizionava la nomina del nuovo organo di controllo al verificarsi del presupposto “mobile” consistente “ nell'avvio del funzionamento ” del nuovo Enea, vale a dire dell'Agenzia istituita con l'articolo 37 della legge 99 del 2009. […]Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- illegittimità di provvedimento amministrativo·
- prova del danno·
- buona amministrazione·
- correttezza e imparzialità nell'esercizio della funzione pubblica·
- interpretazione normativa·
- sospensione di provvedimento amministrativo·
- cambiamenti legislativi·
- trasformazione di ente pubblico·
- risarcimento danni·
- responsabilità della pubblica amministrazione·
- elemento soggettivo della responsabilità·
- commissariamento di ente pubblico·
- responsabilità aquiliana·
- onere della prova