Ordinanza cautelare 15 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 30 aprile 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01298/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01670/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1670 del 2024, proposto da Cono e Bastoncello S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- l’Assessorato della Salute della Regione SIna, Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Mariano Stabile n. 182, è per legge domiciliato;
nei confronti
di EP Tuttolomondo, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 51158 del 18.11.24, con la quale l’Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica ha disposto che la richiesta di accreditamento formulata dalla Cono e Bastoncello S.R.L. “non può essere accolta”;
- per quanto possa occorrere, della nota prot. n. 35749 del 29.07.24, con la quale l’Assessorato della Salute ha comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza di accreditamento presentata dalla società ricorrente;
- per quanto possa occorre – e nei limiti d’interesse della società ricorrente - del Decreto assessoriale n. 711 del 20.07.2021 recante: Approvazione del documento denominato "Piano di valutazione del fabbisogno di specialistica ambulatoriale per la branca di oculistica", solo ove inteso nel senso di escludere all’infinito la possibilità di disporre nuovi accreditamenti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato della Salute della Regione SIna, Dipartimento per la Pianificazione Strategica, e vista la documentazione prodotta;
Vista l’ordinanza cautelare n. 16 del 15 gennaio 2025,
Vista la documentazione depositata dal resistente Assessorato;
Vista l’ordinanza collegiale n. 920 del 30 aprile 2025;
Vista la documentazione e la memoria depositate dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il consigliere Maria Cappellano, e uditi i difensori delle parti costituite, presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
A. – Con il ricorso in esame, notificato e depositato il 3 dicembre 2024, l’odierna parte istante – quale titolare di uno studio odontoiatrico ad Agrigento – ha impugnato sia il provvedimento di rigetto dell’istanza di accreditamento per la branca di oculistica; sia, ove necessario e nei limiti di interesse, il presupposto D.A. n. 711/2021 di approvazione del “Piano di valutazione del fabbisogno di specialistica ambulatoriale per la branca di oculistica”, censurando altresì il preavviso di rigetto.
Espone in punto di fatto che:
- con istanza del 14 giugno 2024 ha chiesto all’Assessorato regionale della Salute di definire l’iter di accreditamento della struttura;
- l’Assessorato, con nota acquisita il 29 luglio, ha comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza di accreditamento assegnando alla parte dieci giorni per presentare osservazioni, che parte ricorrente ha presentato con apposita memoria;
- nonostante le puntuali osservazioni, l’Assessorato con la contestata nota del 18 novembre 2024 ha comunicato il mancato accoglimento dell’istanza di accreditamento, senza tuttavia prendere posizione su dette osservazioni.
Parte ricorrente si duole di tale esito negativo affidando il ricorso alle censure di:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 10 E 10 BIS DELLA LEGGE N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI RI ;
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8 QUATER D.LGS. N. 502/1992. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 241/90. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI RI, ILLOGICITÀ ;
3) VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 241/90. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI RI, ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8 QUATER D.LGS. N. 502/1992. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORRENZA .
Ha, quindi, chiesto – previa misura cautelare – l’annullamento degli atti impugnati.
B. – Si è costituito in giudizio l’Assessorato della Salute della Regione SIna, Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, depositando documentazione.
C. – Con ordinanza n. 16 del 15 gennaio 2025 è stata accolta l’istanza cautelare ai fini del riesame in relazione alla dedotta violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, contestualmente onerando il resistente Assessorato di fornire documentati chiarimenti sulla prossima definizione del nuovo piano dei fabbisogni.
L’Assessorato ha depositato a tal fine documentazione.
D. – Con ordinanza collegiale n. 920 del 30 aprile 2025 è stata respinta l’istanza ex art. 59 cod. proc. amm..
E. – In vista della trattazione del merito parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione e, con memoria conclusiva, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, anche con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990.
Quindi, all’udienza pubblica del 10 giugno 2025, presenti i difensori delle parti costituite come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
A. – Viene in decisione il ricorso promosso dall’odierna parte istante – quale titolare di uno studio odontoiatrico ad Agrigento – avverso sia il provvedimento di rigetto dell’istanza di accreditamento per la branca di oculistica; sia, ove necessario e nei limiti di interesse, il presupposto D.A. n. 711/2021 di approvazione del “Piano di valutazione del fabbisogno di specialistica ambulatoriale per la branca di oculistica”.
B. – Ritiene il Collegio di confermare la delibazione assunta in fase cautelare, in quanto il ricorso è fondato per la ritenuta fondatezza della dedotta violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, con assorbimento delle restanti censure, trattandosi di una garanzia procedimentale.
Deve premettersi che, come costantemente rilevato dalla giurisprudenza:
- “… la previsione di cui all’art. 10 bis l. n. 241 del 1990 ha lo scopo di promuovere un’effettiva partecipazione dell’istante all’esercizio del potere amministrativo, sollecitando un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva, le cui positive ricadute si apprezzano – oltre che per l’anticipata acquisizione in sede procedimentale di contestazioni (di natura difensiva) suscettibili di evidenziare eventuali profili di illegittimità delle ragioni ostative preannunciate dall’Amministrazione – anche sul piano della tendenziale completezza dell’istruttoria che, in tal modo, viene ad offrire all’Autorità decidente l’intero spettro degli interessi coinvolti dall’azione amministrativa.
Invero, l’art. 10-bis il quale, nel testo novellato dal d.l. n. 76 del 2020, prevede che “qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni” rileva principalmente sul piano della motivazione del provvedimento amministrativo, strumento volto a consentire al cittadino la ricostruzione del percorso logico e giuridico mediante il quale l’amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, in funzione di controllo del corretto esercizio del potere conferitole dalla legge. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento amministrativo che non dia conto delle motivazioni in risposta alle argomentate osservazioni proposte dal privato a seguito del preavviso di rigetto …” (Consiglio di Stato, Sez. III, 28 marzo 2023, n. 3140);
- “... l'istituto del cd. "preavviso di rigetto" ha lo scopo di far conoscere alle amministrazioni, in contraddittorio rispetto alle motivazioni da esse assunte in base agli esiti dell'istruttoria espletata, quelle ragioni, fattuali e giuridiche, dell'interessato, che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale, anche al fine di una possibile riduzione del contenzioso fra le parti (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II ter, 15 aprile 2024, n. 7366) e nello spirito di leale collaborazione cui deve informarsi il tratto procedimentale dell’azione amministrativa ex art. 1 della legge 241/90. Da ciò consegue che “se non occorre che la motivazione dell'atto amministrativo contenga una analitica confutazione delle osservazioni e delle controdeduzioni svolte dalla parte a riscontro del preavviso di rigetto, è però necessario che dalla motivazione si evinca che l'Amministrazione abbia effettivamente tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà e si rendano percepibili le ragioni del mancato recepimento delle medesime nell'azione amministrativa (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 9 aprile 2024, n. 272)… ” (T.A.R. Campania, Sez. II, 16 dicembre 2024, n. 7083).
Nel caso in esame osserva il Collegio che la parte ricorrente ha presentato corpose osservazioni rispetto al preavviso di rigetto, a fronte delle quali il resistente Assessorato non ha preso posizione nel provvedimento negativo; sicché, non è evincibile per quale ragione i contenuti della memoria – anche alla luce delle revisioni in corso degli atti di pianificazione del fabbisogno – non siano stati condivisi.
L’accoglimento del motivo relativo alla violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990 presenta carattere assorbente rispetto a tutte le altre censure, in quanto da tale accoglimento consegue l’obbligo dell’Assessorato di rideterminarsi sull’istanza di accreditamento, la quale dovrà essere rivalutata tenendo conto delle osservazioni presentate dando conto di tale effettiva valutazione nella motivazione del provvedimento (in tal senso, Consiglio di Stato Sez. III, 15 ottobre 2019, n. 7019).
C. – Per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso, in quanto fondato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, deve essere accolto nei corrispondenti sensi e limiti, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego di accreditamento.
D. – Tenuto conto dell’accoglimento di una censura di carattere procedimentale, sussistono eccezionalmente i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SI, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento del 18 novembre 2024 dell’Assessorato della Salute della Regione SIna.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere, Estensore
Francesco Mulieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Cappellano | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO