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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/07/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME La Dott.ssa Valeria Salatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 14.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 111/2025 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Pianopoli alla Via Guglielmo Marconi n. 24/bis presso lo studio dell'Avv. Luciano
Gigliotti, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli, Giacinto Greco e Silvia Parisi, come da procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso la sede di CP_1
Lamezia Terme (Ufficio Legale) alla Via S. D'Ippolito n. 5
Opposto
avente ad oggetto: opposizione all'avviso di addebito n. 33020240002047939000
provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa - qui da intendersi integralmente riportate -, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.01.2025 proponeva tempestivamente Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito indicato in oggetto, notificato il 13.12.2024, con il quale le era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 4.699,65 a titolo di contributi dovuti alla gestione artigiani e commercianti relativamente al periodo dall'1/2022 al 12/2023, deducendo l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1, comma 203 della L. n. 662/1996 ai fini dell'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività artigiane e commerciali e, in particolare, che l'attività di impresa era cessata a far data dal 13.06.2016, sicché alcuna attività era stata espletata negli anni 2022 e 2023.
Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la nullità e/o l'illegittimità dell'avviso di addebito;
in via subordinata, chiedeva dichiararsi l'infondatezza dell'AVA e che, per l'effetto, lo stesso venisse revocato.
Nel costituirsi in giudizio l' evidenziava che l'avviso di addebito opposto era stato CP_1 annullato in data 24.12.2024 a seguito della cancellazione della ricorrente dalla gestione artigiani a far data dal 2.04.2019; in particolare, dava atto che in data 11.11.2024
l'Ufficio competente della sede di Reggio Calabria aveva ricevuto il flusso CP_1
COMUNICA di cancellazione dalla Camera di Commercio ed aveva provveduto alla cancellazione dell'opponente dalla gestione artigiani in data 23.12.2024, che il provvedimento di cancellazione era stato inviato per la notifica a mezzo raccomandata a.r. all'indirizzo di residenza della ricorrente, come risultante dalla banca dati fiscale, ma che la notifica non era andata a buon fine per “irreperibilità” del destinatario;
precisava che la ricorrente era stata, comunque, resa edotta della cancellazione dalla gestione artigiani in occasione del riscontro a mezzo cassetto bidirezionale fornito il
23.12.2024 e che anche il provvedimento di annullamento dell'avviso di addebito, tempestivamente effettuato, era stato portato a conoscenza della ricorrente mediante comunicazione bidirezionale del 28.02.2025; chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante lo sgravio dell'avviso di addebito;
in ordine alle spese di lite, invece, ne chiede la compensazione stante la tempestività dei provvedimenti di cancellazione ed annullamento adottati dall'ente previdenziale, comunicati all'opponente a mezzo cassetto bidirezionale, sottolineando che il provvedimento di cancellazione era stato adottato pochi giorni dopo la ricezione della comunicazione di cessazione dell'attività da parte della Camera di Commercio e notificato all'istante prima dell'introduzione del presente giudizio che, dunque, ben avrebbe potuto essere evitato.
All'odierna udienza il difensore di parte ricorrente si è associato alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna dell' al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio della CP_1 soccombenza virtuale;
l' ha insistito nella richiesta di compensazione delle spese CP_1 legali.
Alla luce della concorde richiesta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Pag. 2 di 3 Ed invero, dalla documentazione allegata al fascicolo di parte resistente si evince che l' ha proceduto all'integrale annullamento delle partite debitorie oggetto CP_1 dell'avviso di addebito n. 33020240002047939000 con provvedimento del 24.12.2024.
Ciò posto, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, non essendovi accordo tra le parti, ritiene il giudicante che le medesime possano essere compensate, come richiesto dall' , tenuto conto che il provvedimento di annullamento è intervenuto in epoca CP_1 antecedente all'introduzione del giudizio e che la ricorrente è stata tempestivamente cancellata dalla gestione artigiani a seguito di domanda del 19.12.2024.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Lamezia Terme, 14.07.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
Pag. 3 di 3
SENTENZA nella causa iscritta al n. 111/2025 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Pianopoli alla Via Guglielmo Marconi n. 24/bis presso lo studio dell'Avv. Luciano
Gigliotti, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli, Giacinto Greco e Silvia Parisi, come da procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso la sede di CP_1
Lamezia Terme (Ufficio Legale) alla Via S. D'Ippolito n. 5
Opposto
avente ad oggetto: opposizione all'avviso di addebito n. 33020240002047939000
provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa - qui da intendersi integralmente riportate -, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.01.2025 proponeva tempestivamente Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito indicato in oggetto, notificato il 13.12.2024, con il quale le era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 4.699,65 a titolo di contributi dovuti alla gestione artigiani e commercianti relativamente al periodo dall'1/2022 al 12/2023, deducendo l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1, comma 203 della L. n. 662/1996 ai fini dell'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività artigiane e commerciali e, in particolare, che l'attività di impresa era cessata a far data dal 13.06.2016, sicché alcuna attività era stata espletata negli anni 2022 e 2023.
Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la nullità e/o l'illegittimità dell'avviso di addebito;
in via subordinata, chiedeva dichiararsi l'infondatezza dell'AVA e che, per l'effetto, lo stesso venisse revocato.
Nel costituirsi in giudizio l' evidenziava che l'avviso di addebito opposto era stato CP_1 annullato in data 24.12.2024 a seguito della cancellazione della ricorrente dalla gestione artigiani a far data dal 2.04.2019; in particolare, dava atto che in data 11.11.2024
l'Ufficio competente della sede di Reggio Calabria aveva ricevuto il flusso CP_1
COMUNICA di cancellazione dalla Camera di Commercio ed aveva provveduto alla cancellazione dell'opponente dalla gestione artigiani in data 23.12.2024, che il provvedimento di cancellazione era stato inviato per la notifica a mezzo raccomandata a.r. all'indirizzo di residenza della ricorrente, come risultante dalla banca dati fiscale, ma che la notifica non era andata a buon fine per “irreperibilità” del destinatario;
precisava che la ricorrente era stata, comunque, resa edotta della cancellazione dalla gestione artigiani in occasione del riscontro a mezzo cassetto bidirezionale fornito il
23.12.2024 e che anche il provvedimento di annullamento dell'avviso di addebito, tempestivamente effettuato, era stato portato a conoscenza della ricorrente mediante comunicazione bidirezionale del 28.02.2025; chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante lo sgravio dell'avviso di addebito;
in ordine alle spese di lite, invece, ne chiede la compensazione stante la tempestività dei provvedimenti di cancellazione ed annullamento adottati dall'ente previdenziale, comunicati all'opponente a mezzo cassetto bidirezionale, sottolineando che il provvedimento di cancellazione era stato adottato pochi giorni dopo la ricezione della comunicazione di cessazione dell'attività da parte della Camera di Commercio e notificato all'istante prima dell'introduzione del presente giudizio che, dunque, ben avrebbe potuto essere evitato.
All'odierna udienza il difensore di parte ricorrente si è associato alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna dell' al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio della CP_1 soccombenza virtuale;
l' ha insistito nella richiesta di compensazione delle spese CP_1 legali.
Alla luce della concorde richiesta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Pag. 2 di 3 Ed invero, dalla documentazione allegata al fascicolo di parte resistente si evince che l' ha proceduto all'integrale annullamento delle partite debitorie oggetto CP_1 dell'avviso di addebito n. 33020240002047939000 con provvedimento del 24.12.2024.
Ciò posto, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, non essendovi accordo tra le parti, ritiene il giudicante che le medesime possano essere compensate, come richiesto dall' , tenuto conto che il provvedimento di annullamento è intervenuto in epoca CP_1 antecedente all'introduzione del giudizio e che la ricorrente è stata tempestivamente cancellata dalla gestione artigiani a seguito di domanda del 19.12.2024.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Lamezia Terme, 14.07.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
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