TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/03/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7154/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7154/2024 R.G. LAVORO
TRA
nata a [...] il [...], c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato a Giugliano in [...] il [...], c.f. ,
[...] C.F._2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Raffaele Pacilio e Mirella Pirozzi, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di reversibilità ai superstiti
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/06/2024, i ricorrenti indicati in epigrafe, rispettivamente coniuge superstite e figlio del compianto , nato a [...] il [...] e ivi Persona_1 deceduto il 24.05.2021, hanno dedotto di aver presentato domanda amministrativa al fine di vedersi riconosciuta, in proprio e nella qualità di genitore dei comuni figli e , Persona_2 Parte_2 figli maggiorenni studenti, a carico del dante causa e , quale figlio (all'epoca) Persona_3
CP_ minore, la pensione di reversibilità; che con provvedimento di riliquidazione del 26.01.2023, l' aveva comunicato l'importo della pensione aggiornata a far data da Marzo 2023, comunicando, altresì, che la contitolarità del sarebbe stata prevista fino alla mensilità di Ottobre Parte_2
2023; che quale titolare della prestazione in data 05.10.2023 aveva presentato Parte_1
CP_ domanda telematica all' n. 2114977400015 al fine di ottenere la conferma della quota di contitolarità della pensione ai superstiti in favore del figlio , maggiorenne studente a Parte_2 carico del dante causa, senza avere alcun riscontro;
di aver proposto ricorso amministrativo, rimasto senza esito.
Tanto premesso, dedotta la sussistenza dei requisiti prescritti dal R.D.L. 14.04.1939 n. 636, convertito con modificazioni dalla Legge 6 Luglio 1939 n. 1272 e dalla Legge 335/95, hanno chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei della quota di pensione indiretta \ pensione ai superstiti maturati in CP_1 favore degli stessi, nella misura percentuale e proporzionale prevista dalla legge, calcolata nella misura di € 239,95 mensili, ovvero, in subordine, nella maggiore o minor somma ad assi spettanti, ed a far data dalla sospensione /revoca della quota di contitolarità fino al deposito del ricorso, per la somma complessiva di € 1.679,95, il tutto oltre maggiorazioni ed interessi dovuti per legge, oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c, secondo comma, su tutte le somme che sarà tenuto ad erogare, vinte le spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo dichiarare cessata la materia del contendere, CP_1 per aver provveduto al pagamento della prestazione richiesta, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso del giudizio deve essere CP_ dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti del convenuto Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto delle dichiarazioni dei procuratori costituiti e della documentazione depositata, deve ritenersi che il pagamento della prestazione nel mese di agosto 2024 (cfr. provv. di riliquidazione e modello TE08 da cui risulta che la pensione n. 003-519921017100 Cat. SO è stata ricalcolata a decorrere dal 1 novembre 2023 e che dal ricalcolo è derivato, fino al 31 luglio 2024, un credito a favore di euro 2.508,85 e doc. all. 3-4, lista pagamenti 2024 e cedolino agosto 2024), abbia soddisfatto la pretesa dei ricorrenti, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del giudice Dott.ssa Raffaella Paesano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 886,00 per compensi professionali ed € 43,00 per spese di contributo, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.
Si comunichi.
Aversa, 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7154/2024 R.G. LAVORO
TRA
nata a [...] il [...], c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato a Giugliano in [...] il [...], c.f. ,
[...] C.F._2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Raffaele Pacilio e Mirella Pirozzi, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di reversibilità ai superstiti
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/06/2024, i ricorrenti indicati in epigrafe, rispettivamente coniuge superstite e figlio del compianto , nato a [...] il [...] e ivi Persona_1 deceduto il 24.05.2021, hanno dedotto di aver presentato domanda amministrativa al fine di vedersi riconosciuta, in proprio e nella qualità di genitore dei comuni figli e , Persona_2 Parte_2 figli maggiorenni studenti, a carico del dante causa e , quale figlio (all'epoca) Persona_3
CP_ minore, la pensione di reversibilità; che con provvedimento di riliquidazione del 26.01.2023, l' aveva comunicato l'importo della pensione aggiornata a far data da Marzo 2023, comunicando, altresì, che la contitolarità del sarebbe stata prevista fino alla mensilità di Ottobre Parte_2
2023; che quale titolare della prestazione in data 05.10.2023 aveva presentato Parte_1
CP_ domanda telematica all' n. 2114977400015 al fine di ottenere la conferma della quota di contitolarità della pensione ai superstiti in favore del figlio , maggiorenne studente a Parte_2 carico del dante causa, senza avere alcun riscontro;
di aver proposto ricorso amministrativo, rimasto senza esito.
Tanto premesso, dedotta la sussistenza dei requisiti prescritti dal R.D.L. 14.04.1939 n. 636, convertito con modificazioni dalla Legge 6 Luglio 1939 n. 1272 e dalla Legge 335/95, hanno chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei della quota di pensione indiretta \ pensione ai superstiti maturati in CP_1 favore degli stessi, nella misura percentuale e proporzionale prevista dalla legge, calcolata nella misura di € 239,95 mensili, ovvero, in subordine, nella maggiore o minor somma ad assi spettanti, ed a far data dalla sospensione /revoca della quota di contitolarità fino al deposito del ricorso, per la somma complessiva di € 1.679,95, il tutto oltre maggiorazioni ed interessi dovuti per legge, oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c, secondo comma, su tutte le somme che sarà tenuto ad erogare, vinte le spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo dichiarare cessata la materia del contendere, CP_1 per aver provveduto al pagamento della prestazione richiesta, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso del giudizio deve essere CP_ dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti del convenuto Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto delle dichiarazioni dei procuratori costituiti e della documentazione depositata, deve ritenersi che il pagamento della prestazione nel mese di agosto 2024 (cfr. provv. di riliquidazione e modello TE08 da cui risulta che la pensione n. 003-519921017100 Cat. SO è stata ricalcolata a decorrere dal 1 novembre 2023 e che dal ricalcolo è derivato, fino al 31 luglio 2024, un credito a favore di euro 2.508,85 e doc. all. 3-4, lista pagamenti 2024 e cedolino agosto 2024), abbia soddisfatto la pretesa dei ricorrenti, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del giudice Dott.ssa Raffaella Paesano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 886,00 per compensi professionali ed € 43,00 per spese di contributo, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.
Si comunichi.
Aversa, 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano