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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/01/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
Angelo Guagnano, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 3669/2024, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Martino Angelini come da mandato in Parte_1
atti
ATTRICE
CONTRO
n persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19.08.2024, conveniva in giudizio la Parte_1
per sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo spettante a causa Controparte_1
ed in conseguenza del furto della sua Autovettura Alfa Romeo Giulia tg. FV784WE, assicurata per la r.c.a., il furto e l'incendio con la con polizza n. 305463973, Controparte_1
perpetrato ad opera di ignoti in data 09.09.2023, alle ore 18,30 circa, mentre si trovava regolarmente parcheggiata in via Caldarola in Bari nei pressi del Palaflorio, quantificandone l'importo in € 21.600,00 oltre rivalutazione, interessi e spese di lite.
Così come da conclusioni in atti, cui si fa più puntuale riferimento e che si abbiano qui per riportate e trascritte.
La ritualmente citata è rimasta e va dichiarata contumace. Controparte_1
Decorsi i termini ex art. 171 ter c.p.c., alla udienza di comparizione odierna del 27.01.2025, la parte attrice dichiarava di aver interamente transatto la causa stragiudizialmente e fuori del giudizio, per cui chiedeva dichiararsi per cessata materia del contendere senza alcuna altra pronuncia neppure sulle spese.
Sulla base di tale richiesta conclusiva, la causa è stata pertanto riservata in decisione ex art. 281
1 sexies c.p.c..
Va precisato che la cessazione della materia del contendere è un istituto giuridico non regolamentato dal codice di procedura civile, ma di elaborazione giurisprudenziale, che porta alla definizione del giudizio, anche se ontologicamente differente rispetto alla rinuncia agli atti o all'azione, nonostante le medesime conseguenze in ordine alla impossibilità nella prosecuzione del processo. Si fonda cioè sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalla medesime parti, per le più svariate ragioni. In sostanza la cessazione della materia del contendere è una forma di definizione del processo conseguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio, di cui le parti si danno reciproco atto, che fa venir meno la ragion d'essere della lite. Detta fattispecie può pertanto verificarsi quando sopravvenga una situazione (quale essa sia, ad esempio ius superveniens o riconoscimento delle ragioni del contraddittore e rinuncia agli atti, intervenuta transazione) che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse delle stesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice - che può agire anche d'ufficio (Cass. n.
4714/2006, richiamata da Corte d'Appello Palermo, sentenza 22 marzo 2019). La cessazione della materia del contendere è perciò rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo e viene attestata con sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio stesso per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione di esso.
Nella specie, quindi, sulla esplicita richiesta della parte attrice, va conseguentemente dichiarata la intervenuta integrale cessazione della materia del contendere, senza alcuna pronuncia neppure sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ogni diversa Parte_1 Controparte_1 eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Nulla neppure per le spese.
Così deciso in Taranto in data 27.01.2025
Il Giudice
Dott.. Antonio Angelo Guagnano
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