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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/04/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice unico dott. Virgilio Notari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4043/2022 del R.G.A.C., trattenuta in decisione il 10/4/2025 senza concessione di termini previsti dall'art. art. 190 c.p.c., vertente tra
(c.f. ), difesa dall'avv. Antonio Ceccani, e Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ), difesa dall'avv. Bruno Coratti. CP_1 CodiceFiscale_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 25/11/2022 la signora ha agito in giudizio Parte_1 per ottenere la condanna della figlia al pagamento degli alimenti. CP_1
Costituita con comparsa del 17/2/2023, la convenuta ha eccepito l'inesistenza nel proprio patrimonio di redditi in grado di consentirle di esaudire le richieste attoree e la disponibilità, in capo alla madre, di entrate pensionistiche sufficienti ad assolvere tutti i bisogni primari.
Nel corso del procedimento sono state disposte indagini sulle risorse facenti capo alle parti.
Esaurita l'istruttoria con l'acquisizione della relazione trasmessa dalla Guardia di Finanza di
Sora e l'espletamento delle prove orali, il 10/4/2025 la causa è stata trattenuta in decisione
***
Tanto premesso sui termini della lite, il Tribunale reputa che la domanda vada rigettata.
Indipendentemente dalla proprietà del fabbricato, donato dall'attrice alla figlia il 3/8/2004, è pacifico che la signora continui ad abitare nell'immobile, sito ad Arce (FR), in Via Pt_1
Borgo Murata, senza pagare alcuna somma alla signora a titolo di locazione. CP_1
All'udienza del 10/4/2025 la donna ha ammesso di percepire pensioni per € 1.000 al mese.
Non vi è prova che l'istante versi in condizioni fisiche tali da non poter badare a se stessa.
Si tratta di circostanze che escludono l'integrazione dello stato di bisogno elevato dalla giurisprudenza di legittimità tra i presupposti essenziali del diritto agli alimenti ex art. 438
c.c. (v. Cass. 8/11/2013, n. 25248, secondo cui “lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall'art. 438 c.c., esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie”; cfr. in precedenza Cass. 6/10/2006, n. 21572).
A fronte di un simile quadro le pretese dalla signora on possono che essere disattese. Pt_1
Resta assorbita ogni considerazione sulle ulteriori censure sollevate dalla signora CP_1
***
1 Secondo soccombenza, la signora è tenuta al pagamento degli oneri processuali, Pt_1 stimabili in base ai valori previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminato di non elevata complessità in € 6.000,00 (€ 1.500,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase di trattazione, € 1.500,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
4043/2022 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ rigetta la richiesta di alimenti formulata da contro Parte_1 CP_1
➢ condanna al pagamento in favore degli oneri Parte_1 CP_1 processuali, stimabili in € 6.000,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Cassino, 11/4/2025
il giudice
Virgilio Notari
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice unico dott. Virgilio Notari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4043/2022 del R.G.A.C., trattenuta in decisione il 10/4/2025 senza concessione di termini previsti dall'art. art. 190 c.p.c., vertente tra
(c.f. ), difesa dall'avv. Antonio Ceccani, e Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ), difesa dall'avv. Bruno Coratti. CP_1 CodiceFiscale_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 25/11/2022 la signora ha agito in giudizio Parte_1 per ottenere la condanna della figlia al pagamento degli alimenti. CP_1
Costituita con comparsa del 17/2/2023, la convenuta ha eccepito l'inesistenza nel proprio patrimonio di redditi in grado di consentirle di esaudire le richieste attoree e la disponibilità, in capo alla madre, di entrate pensionistiche sufficienti ad assolvere tutti i bisogni primari.
Nel corso del procedimento sono state disposte indagini sulle risorse facenti capo alle parti.
Esaurita l'istruttoria con l'acquisizione della relazione trasmessa dalla Guardia di Finanza di
Sora e l'espletamento delle prove orali, il 10/4/2025 la causa è stata trattenuta in decisione
***
Tanto premesso sui termini della lite, il Tribunale reputa che la domanda vada rigettata.
Indipendentemente dalla proprietà del fabbricato, donato dall'attrice alla figlia il 3/8/2004, è pacifico che la signora continui ad abitare nell'immobile, sito ad Arce (FR), in Via Pt_1
Borgo Murata, senza pagare alcuna somma alla signora a titolo di locazione. CP_1
All'udienza del 10/4/2025 la donna ha ammesso di percepire pensioni per € 1.000 al mese.
Non vi è prova che l'istante versi in condizioni fisiche tali da non poter badare a se stessa.
Si tratta di circostanze che escludono l'integrazione dello stato di bisogno elevato dalla giurisprudenza di legittimità tra i presupposti essenziali del diritto agli alimenti ex art. 438
c.c. (v. Cass. 8/11/2013, n. 25248, secondo cui “lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall'art. 438 c.c., esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie”; cfr. in precedenza Cass. 6/10/2006, n. 21572).
A fronte di un simile quadro le pretese dalla signora on possono che essere disattese. Pt_1
Resta assorbita ogni considerazione sulle ulteriori censure sollevate dalla signora CP_1
***
1 Secondo soccombenza, la signora è tenuta al pagamento degli oneri processuali, Pt_1 stimabili in base ai valori previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminato di non elevata complessità in € 6.000,00 (€ 1.500,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase di trattazione, € 1.500,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
4043/2022 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ rigetta la richiesta di alimenti formulata da contro Parte_1 CP_1
➢ condanna al pagamento in favore degli oneri Parte_1 CP_1 processuali, stimabili in € 6.000,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Cassino, 11/4/2025
il giudice
Virgilio Notari
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