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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/05/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5615/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5615\2016 promossa da:
, c.f. rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_1 P.IVA_1
Francesca Pierantoni, presso il cui studio sito in Foggia alla P.zza Federico II n.11, è elettivamente domiciliata;
opponente contro
, p.i. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Marco Intiso, presso Controparte_2 P.IVA_2
il cui studio sito in Foggia alla via Amicarelli n.9 è elettivamente domiciliato;
opposta motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Foggia il Controparte_2
decreto 657/2016, con il quale è stato ingiunto alla il pagamento della Controparte_1 somma di € 12.805,12, oltre interessi come da domanda, ed oltre alle spese e compensi della procedura monitoria liquidati in complessivi € 685,50, maggiorati di spese forf. al 15%, IVA e CNAP, come per legge.
A fondamento di tale ricorso, ha dedotto:
-che la aveva commissionato il conferimento per lo smaltimento di rifiuti di Controparte_1 legno (imballaggi di legno) al prezzo di € 40,00 al ql. ed il loro trasporto dal Cantiere in Rotello alla sede dello stabilimento della al prezzo di € 160,00 per viaggio;
Controparte_3
- di avere recuperato ton. 25,04 di rifiuti, come risultante dalle n. 3 pesate e dei relativi FIR (Formulari
Identificazione Rifiuti), pure trasmessi alla e di avere emesso la fattura n. Controparte_1
pagina 1 di 5 469 del 30.11.2015 di € 12.805,12 regolarmente trasmessa alla società committente ed annotata nelle scritture contabili;
- che il pagamento non è stato effettuato.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la ha proposto opposizione al Controparte_1
citato d.i., deducendo che:
- presso il ed alla presenza dell'ing. sono state ritirate 36 bobine di legno Controparte_4 Per_1
da smaltire, che sono state fotografate;
- con il supporto del dato fotografico e di alcune schede tecniche è possibile determinare il peso delle
36 bobine prelevate e smaltite dalla in Kg 2.672 ovvero in Kg 3.253; Controparte_2
- il prezzo applicato in € 40,00 al ql è diverso da quello accettato dalla in € Controparte_1
4,00 al ql sicchè è incerto, mancando l'accordo tra le parti e, comunque, mancando la contestazione della rispetto al prezzo indicato nell'ordine di acquisto;
Controparte_2
- la ha tempestivamente contestato i dati contenuti in fattura. Controparte_1
La opponente ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e, previo accertamento del peso delle 36 bobine smaltite, ha chiesto che il compenso dovuto alla venga rideterminato Controparte_2
in misura inferiore.
Si è costituita l'opposta, la quale ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita con l'espletamento della prova testimoniale.
Il teste ha dichiarato: “Confermo la circostanza nr.1, preciso che il numero delle Testimone_1 bobine scritte nella mail era 36”; “Confermo la circostanza nr.2”; “Con riferimento alla circostanza nr.3 ho già risposto e posso dire che al momento non posso ricordare il numero preciso delle bobine ma ricordo con riferimento alla mail che ho scritto che le bobine erano 36”; “Con riferimento alla circostanza n.5 ricordo che le 36 bobine sono state ritirate in due giorni differenti con due camion, preciso un camion un giorno ed un camion l'altro giorno”; “Confermo la circostanza n.6 e preciso che io in quanto dipendente della Terra Rete Italia non ho avuto rapporti con la né con la CP_2 [...]
ma solo con la nostra appaltatore A.B.B. SPA. Preciso che la ha avuto CP_1 CP_2
l'incarico dalla che era stata a sua volta dalla ABB quale appaltatore di Terna Controparte_1
Rete Italia”; “Confermo la circostanza nr.7”; “In riferimento alla circostanza n.8 nulla posso dire perché ero delegato solo ad aprire il cancello. Preciso che nel cantiere innanzi a me non sono state pesate le bobine”.
Il teste ha dichiarato: “è vera la circostanza sub 1) della memoria istruttoria Testimone_2 dell'avv. Intiso datata 27\02\2017. Fui proprio io a rilevare e sollecitare presso la ICCSPA la correzione dell'errore materiale, evidenziando nella offerta del 28\10\2015 era stato previsto il prezzo
pagina 2 di 5 di € 40,00 al quintale. Detta offerta era stata già sottoscritta dalla ICC spa per accettazione.
Riconosco il documento che mi viene sottoposto in visione. È vera la circostanza sub 2 di cui alla superiore memoria istruttoria. Preciso di avere parlato con una voce femminile che mi assicurò la successiva correzione dell'errore e sollecitò comunque di andare avanti con i lavori commissionati”;
“è vera la circostanza sub3) della citata memoria istruttoria. I mezzi di cui ai nr.3 FIR che mi vengono esibiti arrivarono presso la nostra sede della ove vengono conferiti i rifiuti Controparte_2
e fui io come sempre a pesare i tre mezzi sicchè riconosco i tre cartellini di pesata. Preciso che la pesata che risulta stampata, sia con riferimento al peso lordo (all'entrata del mezzo) e sia con riferimento al peso della tara (all'uscita del mezzo) viene eseguita automaticamente dalla macchina elettronica;
anche il peso netto lo calcola la macchina elettronica”; “la macchina elettronica che esegue la pesata viene tarata ogni tre anni, se non ricordo male, come per legge, direttamente dalla ditta I Bilancieri di Barletta”.
Il teste ha dichiarato: “è vera la circostanza sub4 della memoria istruttoria dell'avv. Testimone_3
Intiso due dei tre FIR che mi vengono sottoposti in visione sono relativi ai trasporti da me effettuati e riconosco la mia firma. Era presente al momento del carico, anche perché io non avrei Per_1
eseguito il trasporto se non vi fosse stata la sua presenza e la sua firma. Ho provveduto io a caricare il mezzo secondo le indicazioni di e giunto alla sede della pesai come Pt_1 Controparte_2 sempre il camion con il carico e poi scaricatolo pesai il camion vuoto”.
Il teste ha dichiarato: “interrogato sulla circostanza sub 4 della memoria 183, 6, a Testimone_4 firma dell'avv. Intiso Marco confermo integralmente la circostanza”; “circa la circostanza sub 5 della predetta memoria confermo la stessa e preciso che non ricordo il peso, ma confermo che quelle esibite sono le stampe corrispondenti alla pesata. Preciso che il materiale ritirato non è stato pesato al ritiro, ma presso la mediante doppia pesata “in entrata” a camion carico ed in “uscita” CP_2 per la tara, a camion scarico”.
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito spiegati.
Quando il preteso debitore muove contestazioni sull' an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità (Tribunale Bari sez. II,
02/12/2021, n.4371).
La fattura commerciale, infatti, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del contratto, ma al più può rappresentare mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione indicatavi (Tribunale Lamezia Terme, 14/09/2020, n.529).
pagina 3 di 5 Nel caso di specie, a fronte della contestazione della fondatezza del credito da parte dell'opponente, già in via stragiudiziale, si ritiene che l'opposta abbia adempiuto l'onere su di lei incombente ex art.2697
c.c. di provare l'esistenza del contratto di che trattasi, tra l'altro non contestato, il relativo quantitativo ed il prezzo pattuito per il servizio di ritiro e di smaltimento delle bobine di legno.
Infatti, parte opposta ha prodotto copia dell'offerta del 28.10.2015 (con indicazione del prezzo q.le
40,00), firmata per ricevuta e accettazione dall'opponente, la fattura con relativa copia delle scritture contabili e i formulari rifiuti firmati dal produttore/detentore, le stampe della pesa, che le bobine smaltite avevano il peso che è stato poi fatturato.
In ordine al documento denominato “Ordine di Acquisto n. 151247 del 29/10/2015” trasmesso dalla alla esso espone un prezzo unitario inferiore a Controparte_1 Controparte_2 quello indicato nell'offerta del 28.10.2015, ma richiama espressamente quest'ultimo documento (“Rif.
Vostra offerta del 28/10/2015). Inoltre, il teste ha riferito: “Fui proprio io a rilevare Testimone_5
e sollecitare presso la ICC spa la correzione dell'errore materiale evidenziando che nell'offerta del
28.10.2015 era stato previsto il prezzo di € 40,00 al quintale. Detta offerta era stata già sottoscritta dalla ICC spa per accettazione…preciso di avere parlato con una voce femminile che mi assicurò la successiva correzione dell'errore e sollecitò comunque di andare avanti con i lavori commissionati…”.
Al fine della fondatezza dell'opposizione alcuna valenza probatoria può essere riconosciuta alle fotografie delle bobine e delle schede tecniche depositate dall'opponente a fronte delle pattuizioni delle parti provate per iscritto.
Le dichiarazioni del teste provano unicamente che la ditta opponente ritenesse che vi fosse un Tes_5 errore nell'indicazione del prezzo unitario indicato in contratto ma non sono idonee a dimostrare con certezza che detto errore fosse sussistente. D'altronde, non sono stati forniti riferimenti per identificare la voce femminile cui si riferisce il citato teste.
Infine, norme ordinarie di diligenza avrebbero imposto a parte opponente di rettificare le pattuizioni prima di dare corso alle operazioni di trasporto.
L'istruttoria orale espletata, valutata nel suo complesso in uno alla documentazione prodotta dall'opposta, può ritenersi idonea a provare la fondatezza della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai parametri minimi di cui al
DM 55\2014 in vigore attesa la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 - rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese e dei compensi del giudizio che si liquidano complessivamente in € 2.540,00, oltre iva, cap e spese generali come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia il 20 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5615\2016 promossa da:
, c.f. rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_1 P.IVA_1
Francesca Pierantoni, presso il cui studio sito in Foggia alla P.zza Federico II n.11, è elettivamente domiciliata;
opponente contro
, p.i. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Marco Intiso, presso Controparte_2 P.IVA_2
il cui studio sito in Foggia alla via Amicarelli n.9 è elettivamente domiciliato;
opposta motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Foggia il Controparte_2
decreto 657/2016, con il quale è stato ingiunto alla il pagamento della Controparte_1 somma di € 12.805,12, oltre interessi come da domanda, ed oltre alle spese e compensi della procedura monitoria liquidati in complessivi € 685,50, maggiorati di spese forf. al 15%, IVA e CNAP, come per legge.
A fondamento di tale ricorso, ha dedotto:
-che la aveva commissionato il conferimento per lo smaltimento di rifiuti di Controparte_1 legno (imballaggi di legno) al prezzo di € 40,00 al ql. ed il loro trasporto dal Cantiere in Rotello alla sede dello stabilimento della al prezzo di € 160,00 per viaggio;
Controparte_3
- di avere recuperato ton. 25,04 di rifiuti, come risultante dalle n. 3 pesate e dei relativi FIR (Formulari
Identificazione Rifiuti), pure trasmessi alla e di avere emesso la fattura n. Controparte_1
pagina 1 di 5 469 del 30.11.2015 di € 12.805,12 regolarmente trasmessa alla società committente ed annotata nelle scritture contabili;
- che il pagamento non è stato effettuato.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la ha proposto opposizione al Controparte_1
citato d.i., deducendo che:
- presso il ed alla presenza dell'ing. sono state ritirate 36 bobine di legno Controparte_4 Per_1
da smaltire, che sono state fotografate;
- con il supporto del dato fotografico e di alcune schede tecniche è possibile determinare il peso delle
36 bobine prelevate e smaltite dalla in Kg 2.672 ovvero in Kg 3.253; Controparte_2
- il prezzo applicato in € 40,00 al ql è diverso da quello accettato dalla in € Controparte_1
4,00 al ql sicchè è incerto, mancando l'accordo tra le parti e, comunque, mancando la contestazione della rispetto al prezzo indicato nell'ordine di acquisto;
Controparte_2
- la ha tempestivamente contestato i dati contenuti in fattura. Controparte_1
La opponente ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e, previo accertamento del peso delle 36 bobine smaltite, ha chiesto che il compenso dovuto alla venga rideterminato Controparte_2
in misura inferiore.
Si è costituita l'opposta, la quale ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita con l'espletamento della prova testimoniale.
Il teste ha dichiarato: “Confermo la circostanza nr.1, preciso che il numero delle Testimone_1 bobine scritte nella mail era 36”; “Confermo la circostanza nr.2”; “Con riferimento alla circostanza nr.3 ho già risposto e posso dire che al momento non posso ricordare il numero preciso delle bobine ma ricordo con riferimento alla mail che ho scritto che le bobine erano 36”; “Con riferimento alla circostanza n.5 ricordo che le 36 bobine sono state ritirate in due giorni differenti con due camion, preciso un camion un giorno ed un camion l'altro giorno”; “Confermo la circostanza n.6 e preciso che io in quanto dipendente della Terra Rete Italia non ho avuto rapporti con la né con la CP_2 [...]
ma solo con la nostra appaltatore A.B.B. SPA. Preciso che la ha avuto CP_1 CP_2
l'incarico dalla che era stata a sua volta dalla ABB quale appaltatore di Terna Controparte_1
Rete Italia”; “Confermo la circostanza nr.7”; “In riferimento alla circostanza n.8 nulla posso dire perché ero delegato solo ad aprire il cancello. Preciso che nel cantiere innanzi a me non sono state pesate le bobine”.
Il teste ha dichiarato: “è vera la circostanza sub 1) della memoria istruttoria Testimone_2 dell'avv. Intiso datata 27\02\2017. Fui proprio io a rilevare e sollecitare presso la ICCSPA la correzione dell'errore materiale, evidenziando nella offerta del 28\10\2015 era stato previsto il prezzo
pagina 2 di 5 di € 40,00 al quintale. Detta offerta era stata già sottoscritta dalla ICC spa per accettazione.
Riconosco il documento che mi viene sottoposto in visione. È vera la circostanza sub 2 di cui alla superiore memoria istruttoria. Preciso di avere parlato con una voce femminile che mi assicurò la successiva correzione dell'errore e sollecitò comunque di andare avanti con i lavori commissionati”;
“è vera la circostanza sub3) della citata memoria istruttoria. I mezzi di cui ai nr.3 FIR che mi vengono esibiti arrivarono presso la nostra sede della ove vengono conferiti i rifiuti Controparte_2
e fui io come sempre a pesare i tre mezzi sicchè riconosco i tre cartellini di pesata. Preciso che la pesata che risulta stampata, sia con riferimento al peso lordo (all'entrata del mezzo) e sia con riferimento al peso della tara (all'uscita del mezzo) viene eseguita automaticamente dalla macchina elettronica;
anche il peso netto lo calcola la macchina elettronica”; “la macchina elettronica che esegue la pesata viene tarata ogni tre anni, se non ricordo male, come per legge, direttamente dalla ditta I Bilancieri di Barletta”.
Il teste ha dichiarato: “è vera la circostanza sub4 della memoria istruttoria dell'avv. Testimone_3
Intiso due dei tre FIR che mi vengono sottoposti in visione sono relativi ai trasporti da me effettuati e riconosco la mia firma. Era presente al momento del carico, anche perché io non avrei Per_1
eseguito il trasporto se non vi fosse stata la sua presenza e la sua firma. Ho provveduto io a caricare il mezzo secondo le indicazioni di e giunto alla sede della pesai come Pt_1 Controparte_2 sempre il camion con il carico e poi scaricatolo pesai il camion vuoto”.
Il teste ha dichiarato: “interrogato sulla circostanza sub 4 della memoria 183, 6, a Testimone_4 firma dell'avv. Intiso Marco confermo integralmente la circostanza”; “circa la circostanza sub 5 della predetta memoria confermo la stessa e preciso che non ricordo il peso, ma confermo che quelle esibite sono le stampe corrispondenti alla pesata. Preciso che il materiale ritirato non è stato pesato al ritiro, ma presso la mediante doppia pesata “in entrata” a camion carico ed in “uscita” CP_2 per la tara, a camion scarico”.
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito spiegati.
Quando il preteso debitore muove contestazioni sull' an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità (Tribunale Bari sez. II,
02/12/2021, n.4371).
La fattura commerciale, infatti, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del contratto, ma al più può rappresentare mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione indicatavi (Tribunale Lamezia Terme, 14/09/2020, n.529).
pagina 3 di 5 Nel caso di specie, a fronte della contestazione della fondatezza del credito da parte dell'opponente, già in via stragiudiziale, si ritiene che l'opposta abbia adempiuto l'onere su di lei incombente ex art.2697
c.c. di provare l'esistenza del contratto di che trattasi, tra l'altro non contestato, il relativo quantitativo ed il prezzo pattuito per il servizio di ritiro e di smaltimento delle bobine di legno.
Infatti, parte opposta ha prodotto copia dell'offerta del 28.10.2015 (con indicazione del prezzo q.le
40,00), firmata per ricevuta e accettazione dall'opponente, la fattura con relativa copia delle scritture contabili e i formulari rifiuti firmati dal produttore/detentore, le stampe della pesa, che le bobine smaltite avevano il peso che è stato poi fatturato.
In ordine al documento denominato “Ordine di Acquisto n. 151247 del 29/10/2015” trasmesso dalla alla esso espone un prezzo unitario inferiore a Controparte_1 Controparte_2 quello indicato nell'offerta del 28.10.2015, ma richiama espressamente quest'ultimo documento (“Rif.
Vostra offerta del 28/10/2015). Inoltre, il teste ha riferito: “Fui proprio io a rilevare Testimone_5
e sollecitare presso la ICC spa la correzione dell'errore materiale evidenziando che nell'offerta del
28.10.2015 era stato previsto il prezzo di € 40,00 al quintale. Detta offerta era stata già sottoscritta dalla ICC spa per accettazione…preciso di avere parlato con una voce femminile che mi assicurò la successiva correzione dell'errore e sollecitò comunque di andare avanti con i lavori commissionati…”.
Al fine della fondatezza dell'opposizione alcuna valenza probatoria può essere riconosciuta alle fotografie delle bobine e delle schede tecniche depositate dall'opponente a fronte delle pattuizioni delle parti provate per iscritto.
Le dichiarazioni del teste provano unicamente che la ditta opponente ritenesse che vi fosse un Tes_5 errore nell'indicazione del prezzo unitario indicato in contratto ma non sono idonee a dimostrare con certezza che detto errore fosse sussistente. D'altronde, non sono stati forniti riferimenti per identificare la voce femminile cui si riferisce il citato teste.
Infine, norme ordinarie di diligenza avrebbero imposto a parte opponente di rettificare le pattuizioni prima di dare corso alle operazioni di trasporto.
L'istruttoria orale espletata, valutata nel suo complesso in uno alla documentazione prodotta dall'opposta, può ritenersi idonea a provare la fondatezza della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai parametri minimi di cui al
DM 55\2014 in vigore attesa la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 - rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese e dei compensi del giudizio che si liquidano complessivamente in € 2.540,00, oltre iva, cap e spese generali come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia il 20 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
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