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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 16/05/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1413 /2022
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato/i in VIA ROMA, 3/3 Parte_1
16121 EN , presso e nello studio dell'Avv. SGUERSO FILIPPO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti
Attore contro
(C.F. ) e , (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2
), elettivamente domiciliato in LARGO EUROPA 72 TORTONA, presso CodiceFiscale_2
e nello studio dell'Avv. DAVIO DANIELE, che li rappresenta e difende giusta mandato in atti
Convenuti impresa individuale, P.IVA: , C.F.: , Controparte_3 P.IVA_1 C.F._3
corr. in Tassarolo (AL), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Laguzzi e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Alessandria via Dante n.58, giusta mandato in atti
Convenuta
(c.f. ) nella sua qualità di titolare della “Pasticceria Controparte_4 C.F._4
Dolci Emozioni” corr.te in Novi Ligure (Al) , p.iva rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_2
Patrizia Gugliermero e presso la stessa elettivamente domiciliato in Novi Ligure, Viale A. Saffi 38/5, giusta mandato in atti
Intervenuto
Parte_2
, con sede legale in Milano, via G.B. Cassinis n. 21 (C.F. , in persona del
[...] P.IVA_3 suo Procuratore Dott. rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva, dall'avv. CP_5
1 Giovanni Battista Filiberti e dall'avv. Tamara Fornaro, con domicilio eletto presso i predetti in Casale
Monferrato (AL) via Canina n. 5, giusta mandato in atti
Terza chiamata
Avente ad oggetto: risarcimento del danno – responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da note scritte di p.c. depositate telematicamente in data 20.11.2024.
Le parti convenute – hanno concluso come da note scritte di p.c. depositate CP_1 CP_2
telematicamente in data 25.11.2024.
La parte convenuta ha concluso come note scritte di p.c. Controparte_6
depositate telematicamente in data 19.11.2024.
La parte intervenuta ha concluso come da note scritte di p.c. depositate telematicamente in CP_4
data 25.11.2024.
La terza chiamata ha concluso come da note scritte di p.c. depositate telematicamente in data
22.11.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio Parte_1 [...]
e la ditta individuale allegando: CP_1 Controparte_2 Controparte_3
- che il giorno 11.3.2020, durante l'esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione all'interno dell'appartamento di proprietà , sito al piano primo del Condominio di Salita Controparte_7
Ravazzano Santo 1 di Novi Ligure, il Signor impresario edile incaricato dei Controparte_3
lavori, determinava il cedimento del piano di calpestio della volta cannicciata sul quale si trovava a lavorare, sprofondando con una gamba e facendo in tal modo crollare il canniccio intonacato ed il sottostante controsoffitto all'interno del locale commerciale di proprietà del
Signor sito in Novi Ligure, Via Roma 10, facente parte del condominio di Salita Pt_1
Ravazzano Santo 1 (doc. 1);
- che a seguito di ciò, su richiesta del Signor titolare della pasticceria Dolci Controparte_4
Emozioni sita, in forza di contratto di locazione (doc. 2), nei locali dello stesso , Pt_1
intervenivano i Vigili del Fuoco che redigevano apposito verbale (doc. 3) ed il Comune sospendeva, cautelativamente, i lavori di ristrutturazione dell'immobile OM – RA, dichiarando inagibile il locale dell'esponente (doc. 4);
- che in data 30.3.2020, il Signor conduttore del locale commerciale Controparte_4
dichiarato inagibile a seguito del crollo, inviava, per il tramite dell'Avv. Patrizia Guglielmero, una comunicazione a mezzo raccomandata di risoluzione del contratto commerciale di locazione e di richiesta di risarcimento dei danni subiti (doc. 8);
2 - che l'attore instaurava giudizio per l'accertamento tecnico preventivo dei danni occorso a seguito del crollo di cui sopra (ATP rg 2527/2020);
- che nell'ambito di tale giudizio emergeva che la responsabilità del crollo era da porsi a carico dei Signori e per i lavori eseguiti nel loro immobile ad opera del Sig. CP_1 CP_2
e venivano quantificati anche i danni materiali subiti dai locali del Sig. Controparte_3
in €960,00 + 10% IVA = €1.056,00 e quelli subiti dall'ex conduttore in €527,00, Pt_1 arrotondati ad €530,00 IVA inclusa (doc. 13);
- che all'esito del deposito dell'ATP, la Controparte_8
depositava istanza di mediazione che prendeva il numero di ruolo 80/2021 (doc. 14);
- che in detta procedura interveniva parte attrice con costituzione trasmessa a mezzo PEC in data 10/12/2021, chiedendo che la mediazione fosse inerente anche alle proprie richieste risarcitorie;
- che la mediazione aveva esito negativo;
- che i danni subiti dallo stesso attore erano così quantificati:
1. rimborso costo della perizia e dell'assistenza dell'Ing. pari ad €1.753,02 come da Per_1
fattura n 40/2020 e 22/2021 (doc. 15); Per_
2. rimborso costo della perizia del Geom. (consulente nominato dal Giudice nell'ATP) pari ad €1.052,00 IVA compresa;
3. rimborso spese legali dell'Avv. Filippo Sguerso per l'ATP, pari ad €3.249,35 IVA compresa, come da tabella 9 DM 55/2014;
4. danni all'immobile pari ad €1.056,00 come da ATP;
5. rimborso del mancato pagamento mese di marzo 2020, pari ad € 850,00;
6. rimborso mancato preavviso risoluzione contrattuale di 6 mesi pari ad € 5.100,00;
7. rimborso costo della risoluzione contrattuale pari ad €70,00;
8. risarcimento del danno derivante dall'impossibilità di locare nuovamente l'immobile a causa della crisi del mercato intervenuta, danno da quantificarsi in via equitativa nell'importo di
€10.200,00 corrispondente a dodici mensilità del canone di locazione o nella diversa somma, maggiore o minore, meglio ritenuta.
9. pagamento delle spese legali della mediazione che quantificate in €1.103,10 IVA compresa, come da tabella 25 bis DM 55/2014 (doc. 17).
Parte attrice chiedeva altresì di essere tenuto indenne da ogni eventuale risarcimento, a qualunque titolo dovuto, alla e/o altri terzi per i fatti di cui in Controparte_8
premessa.
3 Parte attrice alla luce di quanto sopra invocava la responsabilità solidale dei committenti – proprietari dell'immobile il cui pavimento era crollato ( – ) e dell'appaltatore che aveva CP_1 CP_2
materialmente cagionato il crollo ( e chiedeva la condanna dei Controparte_6
convenuti al risarcimento del danno subiti a causa del crollo del soffitto dei locali di sua proprietà da quantificarsi anche in via equitativa in € 25.000,00 e la condanna dei convenuti a tenere l'attore indenne da ogni eventuale danno dovuto alla per il Controparte_8 crollo del 11.3.2020 (quantificato nella mediazione in € 25.000).
Si costituivano in giudizio e che contestavano le avversarie pretese;
chiedevano in CP_1 CP_2
via pregiudiziale di essere autorizzati a chiamare in causa la propria assicurazione
[...]
, con la quale avevano stipulato una polizza avente ad Parte_2
oggetto la responsabilità civile per l'immobile in oggetto sito in Novi Ligure Salita Santo Ravazzano numero 1 per la responsabilità civile nei confronti di terzi, per essere manlevati dalla stessa di tutti i danni e di tutte le pretese risarcitorie eventualmente accertate a carico degli stessi convenuti;
evidenziavano il loro comportamento improntato a buona fede per essersi gli stessi tra l'altro subito attivati a riparare il danno lamentato da parte attrice;
avendo in sostanza i convenuti fatto tutto quanto necessario al fine di rendere nuovamente agibile il locale di parte attrice non potendo pertanto essere addebitata ai convenuti stessi alcuna conseguenza dannosa successiva al 19-20 Marzo 2020 (avendo in tale data il Comune comunicato all'attore che i SIi OM RA avevano ottemperato ai loro obblighi e l'Ente attendeva riscontro circa gli adempimenti a carico dell'attore al fine di rendere agibile l'immobile di proprietà dell'attore stesso); negavano tra l'altro che vi fosse prova di un collegamento causale tra l'evento dell'11 Marzo 2020 e la risoluzione del contratto di locazione dell'immobile di proprietà dell'attore; chiedevano in definitiva il rigetto della domanda avversaria e in subordine di essere manlevati dalla propria assicurazione dal danno subito eventualmente dall'attore previa individuazione della quota di responsabilità dei convenuti stessi;
con vittoria di compensi e spese di causa ponendoli a carico della compagnia di assicurazione anche i sensi dell'articolo 1914 comma secondo.
Si costituiva, altresì, in giudizio l'impresa individuale che faceva presente che, in forza di CP_3 contratto di appalto sottoscritto con i committenti – , aveva fatto accesso per la prima CP_1 CP_2
volta all'immobile oggetto dell'incarico lo stesso giorno dell'evento 11 Marzo 2020 e che tale incarico consisteva nel solo rifacimento degli intonaci dell'appartamento; che l'immobile in questione era rimasto in custodia oltre che dei committenti di altre imprese appaltatrice delle opere dei servizi in svolgimento nell'ambito della complessiva opera di ristrutturazione dello stesso immobile;
contestava poi il convenuto le risultanze della CTU quanto in particolare all'individuazione del soggetto responsabile del crollo indicato proprio nella persona del SI e attesi gravi vizi Controparte_3
4 di metodo e di merito dell'accertamento tecnico svolto eccepiva la nullità della CTU, contestando altresì il quantum dei danni accertati dal CTU stesso e chiedeva in definitiva il rigetto delle domande avversarie.
Interveniva, inoltre, nel presente giudizio il SI nella sua qualità di titolare della Controparte_8
pasticceria Dolci Emozioni, quale conduttore dell'immobile in oggetto che aveva subito numerosi danni a seguito del crollo in questione;
il conduttore faceva presente in particolare che a seguito dell'evento dell'11 Marzo 20 il Comune di Novi Ligure con ordinanza del giorno successivo aveva dichiarato l'inagibilità dell'immobile allo stesso locato con impossibilità per quest'ultimo di utilizzare tali locali per l'esercizio dell'attività di pasticceria e di asportare dall'immobile le proprie attrezzature;
rappresentava di aver comunicato al locatore la risoluzione per suo inadempimento del contratto di locazione ex articolo 1578 e 1581 codice civile;
di aver dovuto far redigere perizia asseverata al fine di poter accedere all'immobile per le operazioni di trasloco delle proprie attrezzature, operazioni che erano potute avvenire solamente in data 5 maggio 2020 a seguito della comunicazione del Comune che revocava in sostanza l'inagibilità del locale in questione;
indicava ancora la parte intervenuta l'ammontare dei danni subiti consistenti tra l'altro nelle spese necessarie per il trasferimento dell'attività di pasticceria, nel valore delle materie prime perdute a seguito nella chiusura del locale in questione, nel valore dei beni distrutti a seguito del crollo e ancora consistenti nel lucro cessante derivante dalla forzata sospensione dell'attività commerciale, danno quantificato in circa euro 10.000
- 13.000 con riferimento ai corrispettivi relativi al medesimo periodo dell'anno precedente e ancora, in riferimento al danno che avrebbe subito (compagna del sig. e sua Parte_3 CP_4 coadiuvante nell'attività commerciale), nelle spese delle sedute di psicoterapia della compagna dallo stesso sostenute;
nelle spese legali e di ATP sostenute;
indicava altresì di avere diritto CP_4 all'indennità per la perdita di avviamento ex art 34 l. 392/1978; invocava in sostanza la parte intervenuta la responsabilità extracontrattuale dei SIi OM RA e dell'impresa e CP_3
la responsabilità contrattuale del SI;
concludeva chiedendo in definitiva la condanna dei Pt_1
SIi OM RA e dell'impresa al risarcimento dei danni patiti nella misura di euro CP_3
10.000 e la condanna del SI al risarcimento dei danni patiti nella misura di euro 30.000. Pt_1
Dopo lo scambio tra le parti delle memorie ex art 183 co. 6 cpc, si costituiva altresì in giudizio la compagnia di assicurazione Parte_2
che in sostanza negava la responsabilità dei proprietari dell'immobile
[...]
OM RA, contestava comunque il quantum dei risarcimenti domandati e chiedevano in definitiva il rigetto delle pretese risarcitorie avanzate nei confronti dei coniugi OM RA infondate nell'an e nel quantum e in subordine contenersi la manleva assicurativa nei limiti del giusto,
5 in relazione alla quota di responsabilità in ipotesi ascrivibile agli assicurati tenuto conto del concorso di colpa prevalente dell'impresa nella causazione del sinistro. CP_3
La causa istruita documentalmente, mediante acquisizione dell'ATP svolto (rg n. 2527/2020) e mediante assunzione della prova orale ritenuta ammissibile, veniva trattenuta in decisione, a seguito di udienza di pc a trattazione scritta del 26.11.24, con provvedimento del 27.11.24, previa concessione dei termini ex art 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. Sulla responsabilità di Controparte_9
L'evento oggetto di causa è consistito in sostanza dal cedimento del piano di calpestio dell'immobile di proprietà – che ha causato altresì il crollo del soffitto all'interno del locale di CP_1 CP_2
proprietà concesso in locazione (cfr. doc 2 di parte attrice) al sig. ove lo stesso Pt_1 CP_4
esercitava la propria attività di pasticceria.
L'immobile di proprietà – era in corso di ristrutturazione e il cedimento in questione CP_1 CP_2
è avvenuto l'11.3.2020 a seguito del passaggio di sul piano di calpestio in questione, Controparte_3 titolare dell'impresa individuale che era stata incaricata dai proprietari committenti di cui sopra di provvedere al rifacimento dell'intonaco.
A seguito del crollo risulta l'intervento dei vigili del fuoco (cfr. doc. 3 parte attrice), nello stesso rapporto di intervento si legge che si era verificato il crollo di una porzione di controsoffitto in canniccio e gesso/malta, per un'estensione di circa 0.5 x 0.5 m, all'interno della pasticceria “dolce gusto”, situata al piano terra di una palazzina di tre piani fuori terra nella quale sono in corso lavori di ristrutturazione interna.
All'esito di tale evento risulta emessa ordinanza dirigenziale del 12.3.2020 con la quale tra l'altro veniva dichiarata l'inagibilità con divieto di utilizzo del locale commerciale con annesso laboratorio sito in via Roma 10 di proprietà del SI in conduzione al SI (cfr. doc. Pt_1 Controparte_8
4 attoreo).
Quanto alla responsabilità per il crollo in questione e per i relativi danni causati va osservato quanto segue.
Secondo quanto disposto in giurisprudenza “In caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dall'attività dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto; per i primi si applica l'art. 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'art. 2049 c.c. al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo;
per i secondi, risponde anche il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia
6 dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente;
in quest'ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., e quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro
l'appaltatore).” (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/09/2018, n.23442, richiamata anche da una recente pronuncia della Cassazione civile sez. III, 10/05/2024, n.12839).
Nella motivazione della sentenza del 2018 si legge quanto segue: “…Va ribadito che qui non si ha riguardo ai danni causati dall'attività dell'appaltatore, ma solo a quelli derivanti direttamente dalla cosa, e cioè dall'immobile, eventualmente come modificato dall'appaltatore a seguito dell'esecuzione dei lavori ad esso affidati.
In siffatta ipotesi, il committente, per essere esonerato dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., dovrà fornire la prova liberatoria richiesta dalla suddetta norma, e cioè quella del caso fortuito. Tale prova potrà consistere anche nella dimostrazione che il danno è causalmente riconducibile esclusivamente al fatto dell'appaltatore, il quale abbia eseguito i lavori ad esso affidati in modo non conforme al contratto ed alle norme, anche tecniche, disciplinanti la sua esecuzione, ma sarà comunque il committente a dover dimostrare che la condotta difforme dalle regole di diligenza nello svolgimento dell'attività oggetto di appalto posta in essere dall'appaltatore non era ragionevolmente prevedibile ed evitabile (nonostante le adeguate misure di cautela e sicurezza in proposito poste in essere dal committente stesso, anche con riguardo alla scelta dell'appaltatore, all'imposizione allo stesso dell'adozione di condotte di cautela per i terzi, ed al controllo sulla attività da esso svolta, nei limiti di quanto è ragionevolmente esigibile), al punto che ad essa possa attribuirsi efficienza causale esclusiva nella verificazione dell'evento dannoso (il tutto in coerenza con i principi di recente ribaditi da questa stessa Corte in tema di responsabilità da cose in custodia e in particolare di caso fortuito costituito dalla condotta di terzi e/o dello stesso danneggiato: cfr., di recente: Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 1257 del 19/01/2018, Rv. 647356 - 01; Sez. 3, Ordinanze nn. 2477, 2480, 2481, 2482 del 01/02/2018). …”
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che il crollo sia stato causato dallo stato in cui si trovava la cosa,
l'immobile oggetto di appalto, e nello specifico il piano di calpestio in questione.
Nella stessa CTU svolta in ATP si legge quanto alla causa del crollo che: “Dalla relazione tecnica dell'ing. si evince che, a seguito dei lavori di ristrutturazione nell'alloggio , Per_3 Controparte_7
è stato rimosso il pavimento – la caldana ed il tavolato di sostegno dei medesimi materiali lasciando
a “nudo” il cannicciato sottostante, privo di ogni capacità portante. Durante le lavorazioni un
7 addetto ai lavori, presumibilmente a causa della “non protezione al calpestio” di tale zona, ha causato il danno lamentato dal ricorrente alla propria proprietà. La descritta dinamica dell'evento ed il particolare stratigrafico della struttura orizzontale, di cui a pag. 6, è sufficiente per confermare quanto accaduto e descritto nelle relazioni dei CTP.”. a pagina 6 si indicava poi che: “Le strutture portanti verticali ed orizzontali degli edifici di quell'epoca sono ben note. Nel caso in oggetto la struttura orizzontale tra il negozio (propr. ) ed il sovrastante alloggio (propr. Pt_1
, non trattandosi di “soffitto voltato in mattoni” ma di solaio orizzontale veniva Controparte_7 realizzato secondo il particolare sotto riportato. […] In epoca recente, sotto il cannicciato porta intonaco, è stato costruito un controsoffitto ancorato, con pendini, alle travi in legno. …”.
Nella CTU è stato poi indicato che il sig. sarebbe il responsabile del crollo (cfr. pag. 14 CP_3
della CTU).
Ebbene è chiaro che da quanto sopra indicato il crollo è stato determinato dall'immobile e non dall'attività dell'appaltatore. Il fatto che il crollo sia avvenuto a fronte del passaggio del CP_3
non muta le cose non risultando che il crollo sia stato determinato dalle lavorazioni in sè poste in essere dall'appaltatore, quanto come sopra indicato, dalla cosa oggetto dell'appalto che in sostanza a causa della sua consistenza al mero “passaggio” ha ceduto. Ne consegue, pertanto, che anche i proprietari ( – ) dell'immobile in questione sono responsabili ai sensi dell'art 2051 Parte_4 CP_2
c.c. quali custodi dell'immobile. D'altronde gli stessi non hanno fornito la prova liberatoria richiesta dalla stessa norma e non hanno in concreto dimostrato una condotta difforme dalle regole di diligenza nello svolgimento dell'attività oggetto di appalto posta in essere dall'appaltatore non ragionevolmente prevedibile ed evitabile e tale da potersi attribuire alla stessa efficienza causale esclusiva nella verificazione dell'evento dannoso.
Rimane ferma quindi la responsabilità dei proprietari dell'immobile. Ha concorso altresì a cagionare il crollo in questione anche l'operato dell'impresa che, anche tenuto conto delle proprie CP_3
competenze di impresa, avrebbe potuto porre in essere un comportamento maggiormente diligente e prudente dovendo eseguire lavori all'interno di un immobile in ristrutturazione ed essendo quindi tenuto a porre maggiore attenzione anche allo stato del piano di calpestio, al fine di evitare proprio cedimenti della tipologia di quello poi avvenuto. Si ritiene quindi che anche l'impresa individuale convenuta sia responsabile dell'evento in questione ai sensi dell'art. 2043 c.c. nei confronti dei danneggiati, in solido con i proprietari dell'immobile.
Quanto alle quote di responsabilità, nei rapporti tra proprietari e impresa appaltatrice, si ritiene che, alla luce della dinamica dell'evento, possa essere attribuito il 50% della responsabilità in capo ai proprietari e il restante 50% a carico dell'impresa individuale.
2. Quantificazione del danno di . Pt_1
8 Sul danno domandato dal proprietario del piano di sotto, sig. , si evidenzia quanto segue. Pt_1
Le spese legali, i costi di CTU e gli esborso della procedura di ATP verranno liquidate nell'ambito della liquidazione delle spese di lite nel prosieguo.
Quanto al danno richiesto si ritiene che sia riconoscibile e correlabile al crollo in questione il danno come accertato dal CTU nell'ambito dell'ATP di cui sopra di € 1.056,00 (cfr. in particolare pagine
14 e 15 della CTU alla quale si ritiene sul punto di aderire per essere la stessa puntuale ed esaustiva).
Così si può ritenere risarcibile anche il mancato pagamento del canone di locazione di marzo 2020 per € 850,00 (canone annuale di € 10.200 dal 1.2.2019 come da doc. 2 di parte attrice) da parte di
[...]
considerato comunque che il locale a causa del crollo è stato inagibile per quasi tutto il mese CP_4
in questione.
Ciò detto, non si ritiene invece dimostrato che la risoluzione del contratto di locazione da parte di
[...]
avvenuta a soli 19 giorni dal crollo, sia causalmente ricollegabile allo stesso crollo in questione CP_4 avvenuto l'11.3.2020 (durante il lockdown) e alla transitoria inagibilità dei locali oggetto del contratto di locazione ad uso commerciale, intanto in quanto i fatti in esame sono avvenuti proprio in un periodo di notevole riduzione e notoria difficoltà delle attività commerciali, notoriamente dovuta al lockdown, dovuto alla pandemia di Covid 19, quindi durante la sospensione di diverse attività commerciali al dettaglio tra cui quella in questione, consentite solo mediante consegna a domicilio (cfr. DPCM 11 marzo 2020). Lo stesso intervenuto fa riferimento al lockdown nazionale e al fatto che l'attività di pasticceria si sarebbe svolto con il servizio di asporto e consegna.
Si rileva poi che i proprietari – si sono da subito adoperati per adempiere a quanto CP_1 CP_2 necessario per il ripristino dell'agibilità dei locali in questione. Tanto che il 20 marzo 2020 già il comunicava in sostanza a che gli adempimenti da parte dei proprietari del piano di CP_10 Pt_1
sopra erano stati effettuati e che si era in attesa di comunicazione circa gli obblighi di competenza dello stesso in relazione agli interventi da effettuare per rendere agibile il locale commerciale Pt_1
(cfr. doc. 9 fascicolo – ). CP_1 CP_2
Ne consegue che quanto di competenza dei proprietari è stato fin da subito eseguito cosicché i proprietari stessi hanno eliminato le causa di inagibilità del locale già dopo neanche 10 giorni dall'evento non potendosi certo a loro addebitare la risoluzione del contratto di locazione in essere tra e risoluzione oltretutto datata anche successivamente (30 marzo 2020) come da Pt_1 CP_4
lettera di cui al doc. 8 di parte attrice.
Non si ritiene pertanto che lo scioglimento del contratto di locazione in questione sia stato causato dal crollo di cui sopra e che siano quindi ascrivibili alla responsabilità dei convenuti – CP_1
e del convenuto i danni richiesti a fronte di tale risoluzione del contratto (mancato CP_2 CP_3
preavviso – costo della risoluzione – impossibilità di locare nuovamente l'immobile in questione).
9 Si fa notare ad che lo stesso nelle proprie difese contro il indica tra CP_11 Pt_1 CP_4
l'altro che “Il Signor risolveva il contratto con raccomandata del 30/3/2020 ad appena 18 CP_4
giorni dal crollo avvenuto in pieno Lockdown tant'è vero che i tecnici ed i periti delle assicurazioni, immediatamente allertate a seguito dei fatti, non potevano neppure recarsi in loco per vedere lo stato dei locali. Da quanto evidenziato poc'anzi si deve dedurre che la decisione del trasloco e la “forzata chiusura” del locale sono dipesi, la prima da “scelte” personali del la seconda da CP_4 circostanze imprevedibili quale il “Lockdown”.” In sostanza quindi lo stesso nelle proprie Pt_1
difese evidenzia come non sia attribuibile la scelta del trasferimento del al crollo della CP_4
soffitta del locale in questione.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra, il danno di imputabile alla responsabilità di Pt_1
OM – e all' ammonta a complessivi € 1.906,00 (€ 1.056,00 + 850,00). CP_2 Controparte_6
3. Quantificazione del danno di CP_4
dal canto suo ha richiesto il risarcimento del danno sia ai proprietari dell'immobile CP_4 soprastante il locale dallo stesso condotto in locazione e all'impresa sia a CP_3 Pt_1
proprietario del locale locato.
Quanto ai danni relativi alla risoluzione del contratto di locazione e al trasferimento in altro locale che secondo l'impostazione del conduttore sarebbero riconducibili al crollo in oggetto e all'inadempimento del locatore si osserva quanto segue.
Come già sopra indicato non si ritiene vi sia un nesso tra il crollo in esame e la risoluzione del contratto di locazione in essere tra e Pt_1 CP_4
Neanche si ritiene poi che la risoluzione in questione possa essere giustificata e correlata dal comportamento del locatore.
Si evidenzia infatti che seppure nella lettera di comunicazione della risoluzione si faccia riferimento alla inagibilità dei locali (cfr. lettera del 30.3.2020 di cui al doc. 8 di parte attrice) la cronologia dei fatti porta a ritenere inverosimile un tale nesso neanche emergente da altri elementi.
Nello specifico come già sopra evidenziato l'inagibilità del locale risale al 11-12 marzo 2020 e dopo soli 18-19 giorni il conduttore ha fatto valere la risoluzione del contratto, senza che fosse emersa una inagibilità, dovuta al crollo, di lunga durata o addirittura irrisolvibile.
Inoltre, il crollo e l'inagibilità dei locali si sono verificati, come già sopra detto, nel periodo di lockdown dovuto al Covid 19, quindi in un periodo di notevole riduzione e notoria difficoltà delle attività commerciali dovuta alle restrizioni delle stesse attività commerciali in questione (cfr. DPCM
11 marzo 2020) non apparendo anche alla luce di ciò desumibile un chiaro nesso tra il crollo e la temporanea inagibilità in questione e la risoluzione del contratto avvenuta in tempi ristrettissimi, sempre durante il periodo delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19.
10 Ancora si osserva che il conduttore lamenta come il locatore non si sia attivato successivamente al crollo in tempi rapidi alle riparazioni così da consentire al conduttore di riprendere al più presto la propria attività. Tuttavia il conduttore stesso ha inviato la risoluzione del contratto quasi subito dopo l'intervenuto crollo e la conseguente dichiarazione di inagibilità (18 giorni dopo) in tempi quindi assai ristretti, senza neanche quindi in sostanza attendere che il conduttore potesse attivarsi al fine di rendere nuovamente e al più presto i locali agibili, anche considerato il particolare periodo di emergenza sanitaria da Covid 19 e il lockdown durante i quali sono avvenuti i fatti in questione che verosimilmente non potevano che comportare anche un allungamento del tempo necessario per portare a termine le riparazioni o comunque gli adempimenti necessari a rendere nuovamente agibile il locale.
Da tali circostanze si può desumere pertanto come la scelta della risoluzione del contratto non sia dipesa in realtà dalla durata dell'inagibilità del locale, avendo il conduttore risolto il contratto prima ancora che il locatore potesse essere considerato in ritardo nell'adempimento di quanto allo stesso spettante per rendere il locale agibile.
In altre parole, al momento della risoluzione del contratto non si ritiene sussistesse ancora un grave inadempimento del locatore tale da giustificare lo scioglimento del rapporto di locazione in essere, non potendosi pertanto lo stesso in definitiva correlare né al crollo in oggetto, né al comportamento del locatore successivamente a tale crollo.
Ciò detto non può essere riconosciuto nè a carico dei convenuti OM – RA e dell'
[...]
né a carico del locatore il danno relativo al trasferimento e alla risoluzione del Controparte_6
contratto di locazione. Non sono riconoscibili danni relativi quindi al costo del trasloco, ai costi per il trasferimento dell'attività.
Neanche si ritiene riconoscibile il danno richiesto dal conduttore in relazione al periodo di inattività della pasticceria nel mese di marzo 2020 non essendo stata fornita e non essendosi comunque la parte offerta di fornire adeguata prova di tale asserito danno.
Non si ritiene a tale fine idonea la documentazione di cui ai doc 20 e 21 e si evidenzia la genericità dei relativi capitoli di prova formulati dalla parte.
Manca quindi idonea prova degli asseriti mancati guadagni per il mese di marzo 2020 nel periodo in sostanza iniziale delle restrizioni all'esercizio delle attività commerciali dovute al covid-19, quindi anche di incertezza sulla situazione in generale.
Esaminando in particolare tutte le voci di danno oggetto della domanda di parte intervenuta si osserva quanto segue.
Vanno riconosciuti i danni per la perdita delle materie prime nella misura indicata nella CTU svolta nell'ambito dell'ATP, quindi per € 530,00, da porre in questo caso a carico dei convenuti CP_1
11 – e dell' trattandosi in sostanza di beni alimentari perlopiù deperibili quindi CP_2 Controparte_6
verosimilmente perduti dal conduttore già nel primissimo periodo di chiusura per inagibilità dei locali.
Vanno altresì riconosciuti i costi per la redazione della perizia asseverata necessaria al Comune per l'agibilità dei locali per € 241,50 (doc. 10 e 13 parte intervenuta) da porre esclusivamente a carico del locatore, trattandosi di adempimento a carico di quest'ultimo non ritenendosi addebitabile a
OM – RA, in quanto spesa necessaria per permettere in sostanza all'ex conduttore di ritirare i propri strumenti a seguito della decisione di quest'ultimo di risolvere il contratto.
Non possono essere riconosciuti i costi relativi all'acquisto del nuovo congelatore, considerato che non risulta provato che a fronte del crollo sia stato distrutto il congelatore in questione.
Neanche può essere riconosciuto quale danno l'importo di € 1914,53 relativo all'acquisto delle scatole personalizzate con l'indicazione della vecchia sede non più utilizzabili. A parte il fatto che non vi è prova di tale esborso, né del fatto che sulle scatole fosse indicata la vecchia sede, si ritiene che tali danni siano nuovamente riferibili al trasferimento dell'attività che come già sopra indicato non si ritiene ricollegabile alle condotte dei soggetti di cui sopra.
Quanto al danno da lucro cessante lo stesso non può essere riconosciuto né per il mese di marzo 2020, come già sopra detto, né in ogni caso per il periodo successivo avendo poi lo stesso conduttore risolto il contratto di locazione per cause che non si ritengono addebitabili ai soggetti di cui sopra e non essendo neanche provato che il conduttore avesse fin da subito altro locale dove svolgere l'attività in questione.
Ad Abundantiam si evidenzia anche che per tali danni quanto già sopra detto in relazione all'inidoneità della documentazione prodotta e delle altre prove richieste al fine della prova del danno in questione. D'altronde anche per la liquidazione equitativa del danno occorre la prova della certa esistenza dello stesso (in questo senso si veda Tribunale Napoli sez. VIII, 06/12/2024, n.10559: “In sede di liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., ciò che necessariamente si richiede è la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo solo all'entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura.”).
Non si ritiene poi riconoscibile alcun danno con riferimento alla SIa soggetto Parte_3 diverso dall'intervenuto ed estraneo al presente giudizio.
Non potrà poi essere riconosciuta alcuna indennità ex art 34 l. 392 del 1978 non ritenendosi lo scioglimento del contratto addebitabile al locatore né ad altri soggetti.
In definitiva quindi:
12 - a carico di – e (con ripartizione di responsabilità tra gli stessi CP_1 CP_2 Controparte_6 del 50% ciascuno) vanno posto i danni di per € 1.906,00, oltre rivalutazione e interessi dal Pt_1
dovuto al saldo;
- vanno posti a carico di – RA e (con ripartizione di responsabilità CP_1 Controparte_6 tra gli stessi del 50%) i danni di per € 530,00 per deperimento materie prime, oltre CP_4
rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
- vanno posti infine a carico di i danni di per € 241,50, oltre rivalutazione e interessi Pt_1 CP_4
dal dovuto al saldo.
4. La manleva da parte dell'assicurazione.
I convenuti hanno chiesto di essere manlevati da parte della propria assicurazione, CP_1 CP_2 terza chiamata, dal danno subito dall'attore e dalle altre parti del giudizio, terza chiamata che Pt_1
non ha in sostanza contestato l'operatività della polizza.
La domanda di manleva deve essere pertanto accolta in relazione al danno riconosciuto a favore di e della parte intervenuta con la conseguenza che l'assicurazione sarà tenuta a Pt_1 CP_4
manlevare i convenuti OM - RA per il 50% dell'importo che gli stessi sono tenuti a risarcire
(in solido con l'impresa alla parte e alla parte intervenuta CP_3 Pt_1 CP_4
Gli assicurati hanno altresì chiesto di essere manlevati dalle spese di lite di soccombenza e di resistenza. Così si desume dalle conclusioni degli stessi che hanno formulato nella prima memoria ex art 183 co. 6 cpc: “In ogni caso con vittoria di compensi e spese di causa, ivi comprese le spese di fase di ATP e di mediazione, tenuto conto della sproporzione tra la domanda risarcitoria formulata dal Sig. e dalle altre parti rispetto a lle reali conseguenze dell'evento dannoso delli 11 marzo Pt_1
2020, come accertate in fase di ATP e che evidenziano profili di temerarietà nell'introduzione della presente lite;
compensi e spese da determinarsi secondo i valori tabellari medi di scaglione previ sti dal D.M. n.147/2022, da porsi, anche nella denegata e non creduta ipotesi di soccombenza, a carico di Parte_5
anche ai sensi dell'art.1914, 2^ comma c.c. con loro distrazione diretta in favore del legale
[...] antistatario.”. L'assicurazione sarà quindi tenuta a manlevare i convenuti – per le CP_1 CP_2
spese di soccombenza nei confronti della parte e della parte rappresentando queste Pt_1 CP_4
un accessorio relativo alla somme liquidate per i danni subiti dalle stesse parti e rientrante quindi nella generale domanda di manleva in forza della quale l'assicurato deve essere tenuto indenne dall'assicuratore da tutto quanto il primo sia condannato a pagare al danneggiato, comprese le spese di lite.
Quanto alle spese di resistenza sopportate dall'assicurata si rileva quanto segue.
13 Secondo quanto indicato dalla giurisprudenza: “Nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma (formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto,
"sostenute"), nonché del disposto dell'art. 1914, comma 2, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio fatte dall'assicurato.” (Cassazione civile sez. VI, 05/07/2022, n.21290).
Nel caso di specie manca la prova degli esborsi di tali spese che pertanto non potranno essere poste a carico dell'assicurazione.
5. Spese di lite
Le spese di lite della parte , relative al procedimento di ATP (rg n. 2527/2020), in base al Pt_1
principio di soccombenza, vanno poste per il 50% a carico di OM – RA e per il 50% a carico dell'Impresa individuale liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 55 del 2014, come CP_3 modificato dal D.M. 147/2022, tabella IX, tenuto conto del danno in concreto accertato nell'ambito dell'ATP, quindi scaglione fino ad € 5.200.
Vanno riconosciuti altresì gli esborsi per € 1.753,02 (doc. 15 a) e b) attoreo) per spese di CTP.
Le spese di lite di relative al procedimento di ATP (rg n. 2527/2020), in base al principio di CP_4
soccombenza, vanno poste per il 50% a carico di OM – e per il 50% a carico dell' CP_2 CP_6
liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
[...]
147/2022, tabella IX, tenuto conto del danno in concreto accertato nell'ambito dell'ATP, quindi, scaglione fino ad € 5.200.
Le spese di CTU, svolta nell'ambito dell'ATP avente r.g.n. 2527/2020 vanno poste, tenuto conto dei danni accertati, per il 50% a carico di e per il 50% a carico dell'Impresa Parte_6 CP_3
Le spese di lite del presente giudizio della parte , in base al principio di soccombenza, vanno Pt_1 poste per il 50% a carico di OM – RA e per il restante 50% a carico dell' Controparte_6
liquidate, tenuto conto altresì della fase di mediazione, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del danno in concreto accertato (scaglione da
€ 1.101 a € 5.200).
Le spese di lite del presente giudizio della parte in base al principio di soccombenza, vanno CP_4 poste per il 70% a carico di OM – RA e dell' e per il restante 30% a carico Controparte_6
di , liquidate, tenuto conto altresì della fase di mediazione, come in dispositivo, ai sensi del Pt_1
14 D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del danno in concreto accertato
(scaglione fino a € 1.100).
Le spese di lite tra – e l'assicurazione possono essere integralmente compensate, CP_1 CP_2 non essendosi l'assicurazione neanche opposta alla domanda di manleva formulata nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- CONDANNA e in solido Controparte_1 Controparte_2 Controparte_6
tra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, per le ragioni di cui in motivazione,
a favore dell'attore della somma di € 1.906,00, oltre Parte_1
rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
- ACCERTA nei rapporti da una parte tra e e dall'altra Controparte_1 Controparte_2
la quota di responsabilità pari al 50% in capo a Controparte_6 Controparte_1
e e pari al 50% in capo alla Controparte_2 Controparte_6
- CONDANNA e al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_6
pagamento, a titolo di risarcimento del danno, per le ragioni di cui in motivazione, a favore della parte intervenuta della somma di € 530,00, oltre rivalutazione e Controparte_8
interessi dal dovuto al saldo;
- CONDANNA al pagamento, per le ragioni di cui in Parte_1
motivazione, a favore di della somma di € 241,50, oltre rivalutazione e Controparte_8
interessi dal dovuto al saldo;
- CONDANNA e per la quota del 50% e Controparte_1 Controparte_2 [...]
per la restante quota del 50% a rifondere in favore di Controparte_6 Parte_1
le spese di lite dell'ATP, liquidate in € 846,00 per compenso, € 1.753,02 quali esborsi
[...] per spese di CTP ed € 286 per ulteriori esborsi;
oltre 15% sul compenso per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
- CONDANNA e per la quota del 50% e Controparte_1 Controparte_2 [...]
per la restante quota del 50% a rifondere in favore di le Controparte_6 Controparte_8 spese di lite dell'ATP, liquidate in € 846,00 per compenso;
oltre 15% sul compenso per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
- PONE le spese di C.T.U. nell'ambito dell'ATP definitivamente per il 50% a carico di e per il 50% a carico dell' Parte_6 Controparte_6
- CONDANNA e per la quota del 50% e Controparte_1 Controparte_2 [...]
per la restante quota del 50% a rifondere in favore di Controparte_6 Parte_1
15 le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 3.403,00 per compenso (compreso Pt_1 il compenso di € 851 per le prime due fasi di mediazione), € 545,00 per esborsi;
oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
- CONDANNA e per la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_6
quota del 70% e parte attrice per la restante quota del 30% a Parte_1
rifondere in favore di le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € Controparte_8
518,00 per esborsi, in € 851,00 per compenso (compreso il compenso di € 189 per le prime due fasi di mediazione); oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
- CONDANNA la terza chiamata Parte_2
a tenere indenni gli assicurati, chiamanti in
[...]
causa, nei limiti della loro quota di responsabilità del 50%, per il relativo danno e le spese di lite di soccombenza che gli stessi assicurati sono stati condannati a versare in favore della parte e della parte Pt_1 CP_4
- COMPENSA tra le parti – e la terza chiamata le spese di lite. CP_1 CP_2
Così deciso in Alessandria, il 15/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
16
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato/i in VIA ROMA, 3/3 Parte_1
16121 EN , presso e nello studio dell'Avv. SGUERSO FILIPPO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti
Attore contro
(C.F. ) e , (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2
), elettivamente domiciliato in LARGO EUROPA 72 TORTONA, presso CodiceFiscale_2
e nello studio dell'Avv. DAVIO DANIELE, che li rappresenta e difende giusta mandato in atti
Convenuti impresa individuale, P.IVA: , C.F.: , Controparte_3 P.IVA_1 C.F._3
corr. in Tassarolo (AL), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Laguzzi e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Alessandria via Dante n.58, giusta mandato in atti
Convenuta
(c.f. ) nella sua qualità di titolare della “Pasticceria Controparte_4 C.F._4
Dolci Emozioni” corr.te in Novi Ligure (Al) , p.iva rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_2
Patrizia Gugliermero e presso la stessa elettivamente domiciliato in Novi Ligure, Viale A. Saffi 38/5, giusta mandato in atti
Intervenuto
Parte_2
, con sede legale in Milano, via G.B. Cassinis n. 21 (C.F. , in persona del
[...] P.IVA_3 suo Procuratore Dott. rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva, dall'avv. CP_5
1 Giovanni Battista Filiberti e dall'avv. Tamara Fornaro, con domicilio eletto presso i predetti in Casale
Monferrato (AL) via Canina n. 5, giusta mandato in atti
Terza chiamata
Avente ad oggetto: risarcimento del danno – responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da note scritte di p.c. depositate telematicamente in data 20.11.2024.
Le parti convenute – hanno concluso come da note scritte di p.c. depositate CP_1 CP_2
telematicamente in data 25.11.2024.
La parte convenuta ha concluso come note scritte di p.c. Controparte_6
depositate telematicamente in data 19.11.2024.
La parte intervenuta ha concluso come da note scritte di p.c. depositate telematicamente in CP_4
data 25.11.2024.
La terza chiamata ha concluso come da note scritte di p.c. depositate telematicamente in data
22.11.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio Parte_1 [...]
e la ditta individuale allegando: CP_1 Controparte_2 Controparte_3
- che il giorno 11.3.2020, durante l'esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione all'interno dell'appartamento di proprietà , sito al piano primo del Condominio di Salita Controparte_7
Ravazzano Santo 1 di Novi Ligure, il Signor impresario edile incaricato dei Controparte_3
lavori, determinava il cedimento del piano di calpestio della volta cannicciata sul quale si trovava a lavorare, sprofondando con una gamba e facendo in tal modo crollare il canniccio intonacato ed il sottostante controsoffitto all'interno del locale commerciale di proprietà del
Signor sito in Novi Ligure, Via Roma 10, facente parte del condominio di Salita Pt_1
Ravazzano Santo 1 (doc. 1);
- che a seguito di ciò, su richiesta del Signor titolare della pasticceria Dolci Controparte_4
Emozioni sita, in forza di contratto di locazione (doc. 2), nei locali dello stesso , Pt_1
intervenivano i Vigili del Fuoco che redigevano apposito verbale (doc. 3) ed il Comune sospendeva, cautelativamente, i lavori di ristrutturazione dell'immobile OM – RA, dichiarando inagibile il locale dell'esponente (doc. 4);
- che in data 30.3.2020, il Signor conduttore del locale commerciale Controparte_4
dichiarato inagibile a seguito del crollo, inviava, per il tramite dell'Avv. Patrizia Guglielmero, una comunicazione a mezzo raccomandata di risoluzione del contratto commerciale di locazione e di richiesta di risarcimento dei danni subiti (doc. 8);
2 - che l'attore instaurava giudizio per l'accertamento tecnico preventivo dei danni occorso a seguito del crollo di cui sopra (ATP rg 2527/2020);
- che nell'ambito di tale giudizio emergeva che la responsabilità del crollo era da porsi a carico dei Signori e per i lavori eseguiti nel loro immobile ad opera del Sig. CP_1 CP_2
e venivano quantificati anche i danni materiali subiti dai locali del Sig. Controparte_3
in €960,00 + 10% IVA = €1.056,00 e quelli subiti dall'ex conduttore in €527,00, Pt_1 arrotondati ad €530,00 IVA inclusa (doc. 13);
- che all'esito del deposito dell'ATP, la Controparte_8
depositava istanza di mediazione che prendeva il numero di ruolo 80/2021 (doc. 14);
- che in detta procedura interveniva parte attrice con costituzione trasmessa a mezzo PEC in data 10/12/2021, chiedendo che la mediazione fosse inerente anche alle proprie richieste risarcitorie;
- che la mediazione aveva esito negativo;
- che i danni subiti dallo stesso attore erano così quantificati:
1. rimborso costo della perizia e dell'assistenza dell'Ing. pari ad €1.753,02 come da Per_1
fattura n 40/2020 e 22/2021 (doc. 15); Per_
2. rimborso costo della perizia del Geom. (consulente nominato dal Giudice nell'ATP) pari ad €1.052,00 IVA compresa;
3. rimborso spese legali dell'Avv. Filippo Sguerso per l'ATP, pari ad €3.249,35 IVA compresa, come da tabella 9 DM 55/2014;
4. danni all'immobile pari ad €1.056,00 come da ATP;
5. rimborso del mancato pagamento mese di marzo 2020, pari ad € 850,00;
6. rimborso mancato preavviso risoluzione contrattuale di 6 mesi pari ad € 5.100,00;
7. rimborso costo della risoluzione contrattuale pari ad €70,00;
8. risarcimento del danno derivante dall'impossibilità di locare nuovamente l'immobile a causa della crisi del mercato intervenuta, danno da quantificarsi in via equitativa nell'importo di
€10.200,00 corrispondente a dodici mensilità del canone di locazione o nella diversa somma, maggiore o minore, meglio ritenuta.
9. pagamento delle spese legali della mediazione che quantificate in €1.103,10 IVA compresa, come da tabella 25 bis DM 55/2014 (doc. 17).
Parte attrice chiedeva altresì di essere tenuto indenne da ogni eventuale risarcimento, a qualunque titolo dovuto, alla e/o altri terzi per i fatti di cui in Controparte_8
premessa.
3 Parte attrice alla luce di quanto sopra invocava la responsabilità solidale dei committenti – proprietari dell'immobile il cui pavimento era crollato ( – ) e dell'appaltatore che aveva CP_1 CP_2
materialmente cagionato il crollo ( e chiedeva la condanna dei Controparte_6
convenuti al risarcimento del danno subiti a causa del crollo del soffitto dei locali di sua proprietà da quantificarsi anche in via equitativa in € 25.000,00 e la condanna dei convenuti a tenere l'attore indenne da ogni eventuale danno dovuto alla per il Controparte_8 crollo del 11.3.2020 (quantificato nella mediazione in € 25.000).
Si costituivano in giudizio e che contestavano le avversarie pretese;
chiedevano in CP_1 CP_2
via pregiudiziale di essere autorizzati a chiamare in causa la propria assicurazione
[...]
, con la quale avevano stipulato una polizza avente ad Parte_2
oggetto la responsabilità civile per l'immobile in oggetto sito in Novi Ligure Salita Santo Ravazzano numero 1 per la responsabilità civile nei confronti di terzi, per essere manlevati dalla stessa di tutti i danni e di tutte le pretese risarcitorie eventualmente accertate a carico degli stessi convenuti;
evidenziavano il loro comportamento improntato a buona fede per essersi gli stessi tra l'altro subito attivati a riparare il danno lamentato da parte attrice;
avendo in sostanza i convenuti fatto tutto quanto necessario al fine di rendere nuovamente agibile il locale di parte attrice non potendo pertanto essere addebitata ai convenuti stessi alcuna conseguenza dannosa successiva al 19-20 Marzo 2020 (avendo in tale data il Comune comunicato all'attore che i SIi OM RA avevano ottemperato ai loro obblighi e l'Ente attendeva riscontro circa gli adempimenti a carico dell'attore al fine di rendere agibile l'immobile di proprietà dell'attore stesso); negavano tra l'altro che vi fosse prova di un collegamento causale tra l'evento dell'11 Marzo 2020 e la risoluzione del contratto di locazione dell'immobile di proprietà dell'attore; chiedevano in definitiva il rigetto della domanda avversaria e in subordine di essere manlevati dalla propria assicurazione dal danno subito eventualmente dall'attore previa individuazione della quota di responsabilità dei convenuti stessi;
con vittoria di compensi e spese di causa ponendoli a carico della compagnia di assicurazione anche i sensi dell'articolo 1914 comma secondo.
Si costituiva, altresì, in giudizio l'impresa individuale che faceva presente che, in forza di CP_3 contratto di appalto sottoscritto con i committenti – , aveva fatto accesso per la prima CP_1 CP_2
volta all'immobile oggetto dell'incarico lo stesso giorno dell'evento 11 Marzo 2020 e che tale incarico consisteva nel solo rifacimento degli intonaci dell'appartamento; che l'immobile in questione era rimasto in custodia oltre che dei committenti di altre imprese appaltatrice delle opere dei servizi in svolgimento nell'ambito della complessiva opera di ristrutturazione dello stesso immobile;
contestava poi il convenuto le risultanze della CTU quanto in particolare all'individuazione del soggetto responsabile del crollo indicato proprio nella persona del SI e attesi gravi vizi Controparte_3
4 di metodo e di merito dell'accertamento tecnico svolto eccepiva la nullità della CTU, contestando altresì il quantum dei danni accertati dal CTU stesso e chiedeva in definitiva il rigetto delle domande avversarie.
Interveniva, inoltre, nel presente giudizio il SI nella sua qualità di titolare della Controparte_8
pasticceria Dolci Emozioni, quale conduttore dell'immobile in oggetto che aveva subito numerosi danni a seguito del crollo in questione;
il conduttore faceva presente in particolare che a seguito dell'evento dell'11 Marzo 20 il Comune di Novi Ligure con ordinanza del giorno successivo aveva dichiarato l'inagibilità dell'immobile allo stesso locato con impossibilità per quest'ultimo di utilizzare tali locali per l'esercizio dell'attività di pasticceria e di asportare dall'immobile le proprie attrezzature;
rappresentava di aver comunicato al locatore la risoluzione per suo inadempimento del contratto di locazione ex articolo 1578 e 1581 codice civile;
di aver dovuto far redigere perizia asseverata al fine di poter accedere all'immobile per le operazioni di trasloco delle proprie attrezzature, operazioni che erano potute avvenire solamente in data 5 maggio 2020 a seguito della comunicazione del Comune che revocava in sostanza l'inagibilità del locale in questione;
indicava ancora la parte intervenuta l'ammontare dei danni subiti consistenti tra l'altro nelle spese necessarie per il trasferimento dell'attività di pasticceria, nel valore delle materie prime perdute a seguito nella chiusura del locale in questione, nel valore dei beni distrutti a seguito del crollo e ancora consistenti nel lucro cessante derivante dalla forzata sospensione dell'attività commerciale, danno quantificato in circa euro 10.000
- 13.000 con riferimento ai corrispettivi relativi al medesimo periodo dell'anno precedente e ancora, in riferimento al danno che avrebbe subito (compagna del sig. e sua Parte_3 CP_4 coadiuvante nell'attività commerciale), nelle spese delle sedute di psicoterapia della compagna dallo stesso sostenute;
nelle spese legali e di ATP sostenute;
indicava altresì di avere diritto CP_4 all'indennità per la perdita di avviamento ex art 34 l. 392/1978; invocava in sostanza la parte intervenuta la responsabilità extracontrattuale dei SIi OM RA e dell'impresa e CP_3
la responsabilità contrattuale del SI;
concludeva chiedendo in definitiva la condanna dei Pt_1
SIi OM RA e dell'impresa al risarcimento dei danni patiti nella misura di euro CP_3
10.000 e la condanna del SI al risarcimento dei danni patiti nella misura di euro 30.000. Pt_1
Dopo lo scambio tra le parti delle memorie ex art 183 co. 6 cpc, si costituiva altresì in giudizio la compagnia di assicurazione Parte_2
che in sostanza negava la responsabilità dei proprietari dell'immobile
[...]
OM RA, contestava comunque il quantum dei risarcimenti domandati e chiedevano in definitiva il rigetto delle pretese risarcitorie avanzate nei confronti dei coniugi OM RA infondate nell'an e nel quantum e in subordine contenersi la manleva assicurativa nei limiti del giusto,
5 in relazione alla quota di responsabilità in ipotesi ascrivibile agli assicurati tenuto conto del concorso di colpa prevalente dell'impresa nella causazione del sinistro. CP_3
La causa istruita documentalmente, mediante acquisizione dell'ATP svolto (rg n. 2527/2020) e mediante assunzione della prova orale ritenuta ammissibile, veniva trattenuta in decisione, a seguito di udienza di pc a trattazione scritta del 26.11.24, con provvedimento del 27.11.24, previa concessione dei termini ex art 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. Sulla responsabilità di Controparte_9
L'evento oggetto di causa è consistito in sostanza dal cedimento del piano di calpestio dell'immobile di proprietà – che ha causato altresì il crollo del soffitto all'interno del locale di CP_1 CP_2
proprietà concesso in locazione (cfr. doc 2 di parte attrice) al sig. ove lo stesso Pt_1 CP_4
esercitava la propria attività di pasticceria.
L'immobile di proprietà – era in corso di ristrutturazione e il cedimento in questione CP_1 CP_2
è avvenuto l'11.3.2020 a seguito del passaggio di sul piano di calpestio in questione, Controparte_3 titolare dell'impresa individuale che era stata incaricata dai proprietari committenti di cui sopra di provvedere al rifacimento dell'intonaco.
A seguito del crollo risulta l'intervento dei vigili del fuoco (cfr. doc. 3 parte attrice), nello stesso rapporto di intervento si legge che si era verificato il crollo di una porzione di controsoffitto in canniccio e gesso/malta, per un'estensione di circa 0.5 x 0.5 m, all'interno della pasticceria “dolce gusto”, situata al piano terra di una palazzina di tre piani fuori terra nella quale sono in corso lavori di ristrutturazione interna.
All'esito di tale evento risulta emessa ordinanza dirigenziale del 12.3.2020 con la quale tra l'altro veniva dichiarata l'inagibilità con divieto di utilizzo del locale commerciale con annesso laboratorio sito in via Roma 10 di proprietà del SI in conduzione al SI (cfr. doc. Pt_1 Controparte_8
4 attoreo).
Quanto alla responsabilità per il crollo in questione e per i relativi danni causati va osservato quanto segue.
Secondo quanto disposto in giurisprudenza “In caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dall'attività dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto; per i primi si applica l'art. 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'art. 2049 c.c. al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo;
per i secondi, risponde anche il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia
6 dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente;
in quest'ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., e quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro
l'appaltatore).” (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/09/2018, n.23442, richiamata anche da una recente pronuncia della Cassazione civile sez. III, 10/05/2024, n.12839).
Nella motivazione della sentenza del 2018 si legge quanto segue: “…Va ribadito che qui non si ha riguardo ai danni causati dall'attività dell'appaltatore, ma solo a quelli derivanti direttamente dalla cosa, e cioè dall'immobile, eventualmente come modificato dall'appaltatore a seguito dell'esecuzione dei lavori ad esso affidati.
In siffatta ipotesi, il committente, per essere esonerato dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., dovrà fornire la prova liberatoria richiesta dalla suddetta norma, e cioè quella del caso fortuito. Tale prova potrà consistere anche nella dimostrazione che il danno è causalmente riconducibile esclusivamente al fatto dell'appaltatore, il quale abbia eseguito i lavori ad esso affidati in modo non conforme al contratto ed alle norme, anche tecniche, disciplinanti la sua esecuzione, ma sarà comunque il committente a dover dimostrare che la condotta difforme dalle regole di diligenza nello svolgimento dell'attività oggetto di appalto posta in essere dall'appaltatore non era ragionevolmente prevedibile ed evitabile (nonostante le adeguate misure di cautela e sicurezza in proposito poste in essere dal committente stesso, anche con riguardo alla scelta dell'appaltatore, all'imposizione allo stesso dell'adozione di condotte di cautela per i terzi, ed al controllo sulla attività da esso svolta, nei limiti di quanto è ragionevolmente esigibile), al punto che ad essa possa attribuirsi efficienza causale esclusiva nella verificazione dell'evento dannoso (il tutto in coerenza con i principi di recente ribaditi da questa stessa Corte in tema di responsabilità da cose in custodia e in particolare di caso fortuito costituito dalla condotta di terzi e/o dello stesso danneggiato: cfr., di recente: Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 1257 del 19/01/2018, Rv. 647356 - 01; Sez. 3, Ordinanze nn. 2477, 2480, 2481, 2482 del 01/02/2018). …”
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che il crollo sia stato causato dallo stato in cui si trovava la cosa,
l'immobile oggetto di appalto, e nello specifico il piano di calpestio in questione.
Nella stessa CTU svolta in ATP si legge quanto alla causa del crollo che: “Dalla relazione tecnica dell'ing. si evince che, a seguito dei lavori di ristrutturazione nell'alloggio , Per_3 Controparte_7
è stato rimosso il pavimento – la caldana ed il tavolato di sostegno dei medesimi materiali lasciando
a “nudo” il cannicciato sottostante, privo di ogni capacità portante. Durante le lavorazioni un
7 addetto ai lavori, presumibilmente a causa della “non protezione al calpestio” di tale zona, ha causato il danno lamentato dal ricorrente alla propria proprietà. La descritta dinamica dell'evento ed il particolare stratigrafico della struttura orizzontale, di cui a pag. 6, è sufficiente per confermare quanto accaduto e descritto nelle relazioni dei CTP.”. a pagina 6 si indicava poi che: “Le strutture portanti verticali ed orizzontali degli edifici di quell'epoca sono ben note. Nel caso in oggetto la struttura orizzontale tra il negozio (propr. ) ed il sovrastante alloggio (propr. Pt_1
, non trattandosi di “soffitto voltato in mattoni” ma di solaio orizzontale veniva Controparte_7 realizzato secondo il particolare sotto riportato. […] In epoca recente, sotto il cannicciato porta intonaco, è stato costruito un controsoffitto ancorato, con pendini, alle travi in legno. …”.
Nella CTU è stato poi indicato che il sig. sarebbe il responsabile del crollo (cfr. pag. 14 CP_3
della CTU).
Ebbene è chiaro che da quanto sopra indicato il crollo è stato determinato dall'immobile e non dall'attività dell'appaltatore. Il fatto che il crollo sia avvenuto a fronte del passaggio del CP_3
non muta le cose non risultando che il crollo sia stato determinato dalle lavorazioni in sè poste in essere dall'appaltatore, quanto come sopra indicato, dalla cosa oggetto dell'appalto che in sostanza a causa della sua consistenza al mero “passaggio” ha ceduto. Ne consegue, pertanto, che anche i proprietari ( – ) dell'immobile in questione sono responsabili ai sensi dell'art 2051 Parte_4 CP_2
c.c. quali custodi dell'immobile. D'altronde gli stessi non hanno fornito la prova liberatoria richiesta dalla stessa norma e non hanno in concreto dimostrato una condotta difforme dalle regole di diligenza nello svolgimento dell'attività oggetto di appalto posta in essere dall'appaltatore non ragionevolmente prevedibile ed evitabile e tale da potersi attribuire alla stessa efficienza causale esclusiva nella verificazione dell'evento dannoso.
Rimane ferma quindi la responsabilità dei proprietari dell'immobile. Ha concorso altresì a cagionare il crollo in questione anche l'operato dell'impresa che, anche tenuto conto delle proprie CP_3
competenze di impresa, avrebbe potuto porre in essere un comportamento maggiormente diligente e prudente dovendo eseguire lavori all'interno di un immobile in ristrutturazione ed essendo quindi tenuto a porre maggiore attenzione anche allo stato del piano di calpestio, al fine di evitare proprio cedimenti della tipologia di quello poi avvenuto. Si ritiene quindi che anche l'impresa individuale convenuta sia responsabile dell'evento in questione ai sensi dell'art. 2043 c.c. nei confronti dei danneggiati, in solido con i proprietari dell'immobile.
Quanto alle quote di responsabilità, nei rapporti tra proprietari e impresa appaltatrice, si ritiene che, alla luce della dinamica dell'evento, possa essere attribuito il 50% della responsabilità in capo ai proprietari e il restante 50% a carico dell'impresa individuale.
2. Quantificazione del danno di . Pt_1
8 Sul danno domandato dal proprietario del piano di sotto, sig. , si evidenzia quanto segue. Pt_1
Le spese legali, i costi di CTU e gli esborso della procedura di ATP verranno liquidate nell'ambito della liquidazione delle spese di lite nel prosieguo.
Quanto al danno richiesto si ritiene che sia riconoscibile e correlabile al crollo in questione il danno come accertato dal CTU nell'ambito dell'ATP di cui sopra di € 1.056,00 (cfr. in particolare pagine
14 e 15 della CTU alla quale si ritiene sul punto di aderire per essere la stessa puntuale ed esaustiva).
Così si può ritenere risarcibile anche il mancato pagamento del canone di locazione di marzo 2020 per € 850,00 (canone annuale di € 10.200 dal 1.2.2019 come da doc. 2 di parte attrice) da parte di
[...]
considerato comunque che il locale a causa del crollo è stato inagibile per quasi tutto il mese CP_4
in questione.
Ciò detto, non si ritiene invece dimostrato che la risoluzione del contratto di locazione da parte di
[...]
avvenuta a soli 19 giorni dal crollo, sia causalmente ricollegabile allo stesso crollo in questione CP_4 avvenuto l'11.3.2020 (durante il lockdown) e alla transitoria inagibilità dei locali oggetto del contratto di locazione ad uso commerciale, intanto in quanto i fatti in esame sono avvenuti proprio in un periodo di notevole riduzione e notoria difficoltà delle attività commerciali, notoriamente dovuta al lockdown, dovuto alla pandemia di Covid 19, quindi durante la sospensione di diverse attività commerciali al dettaglio tra cui quella in questione, consentite solo mediante consegna a domicilio (cfr. DPCM 11 marzo 2020). Lo stesso intervenuto fa riferimento al lockdown nazionale e al fatto che l'attività di pasticceria si sarebbe svolto con il servizio di asporto e consegna.
Si rileva poi che i proprietari – si sono da subito adoperati per adempiere a quanto CP_1 CP_2 necessario per il ripristino dell'agibilità dei locali in questione. Tanto che il 20 marzo 2020 già il comunicava in sostanza a che gli adempimenti da parte dei proprietari del piano di CP_10 Pt_1
sopra erano stati effettuati e che si era in attesa di comunicazione circa gli obblighi di competenza dello stesso in relazione agli interventi da effettuare per rendere agibile il locale commerciale Pt_1
(cfr. doc. 9 fascicolo – ). CP_1 CP_2
Ne consegue che quanto di competenza dei proprietari è stato fin da subito eseguito cosicché i proprietari stessi hanno eliminato le causa di inagibilità del locale già dopo neanche 10 giorni dall'evento non potendosi certo a loro addebitare la risoluzione del contratto di locazione in essere tra e risoluzione oltretutto datata anche successivamente (30 marzo 2020) come da Pt_1 CP_4
lettera di cui al doc. 8 di parte attrice.
Non si ritiene pertanto che lo scioglimento del contratto di locazione in questione sia stato causato dal crollo di cui sopra e che siano quindi ascrivibili alla responsabilità dei convenuti – CP_1
e del convenuto i danni richiesti a fronte di tale risoluzione del contratto (mancato CP_2 CP_3
preavviso – costo della risoluzione – impossibilità di locare nuovamente l'immobile in questione).
9 Si fa notare ad che lo stesso nelle proprie difese contro il indica tra CP_11 Pt_1 CP_4
l'altro che “Il Signor risolveva il contratto con raccomandata del 30/3/2020 ad appena 18 CP_4
giorni dal crollo avvenuto in pieno Lockdown tant'è vero che i tecnici ed i periti delle assicurazioni, immediatamente allertate a seguito dei fatti, non potevano neppure recarsi in loco per vedere lo stato dei locali. Da quanto evidenziato poc'anzi si deve dedurre che la decisione del trasloco e la “forzata chiusura” del locale sono dipesi, la prima da “scelte” personali del la seconda da CP_4 circostanze imprevedibili quale il “Lockdown”.” In sostanza quindi lo stesso nelle proprie Pt_1
difese evidenzia come non sia attribuibile la scelta del trasferimento del al crollo della CP_4
soffitta del locale in questione.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra, il danno di imputabile alla responsabilità di Pt_1
OM – e all' ammonta a complessivi € 1.906,00 (€ 1.056,00 + 850,00). CP_2 Controparte_6
3. Quantificazione del danno di CP_4
dal canto suo ha richiesto il risarcimento del danno sia ai proprietari dell'immobile CP_4 soprastante il locale dallo stesso condotto in locazione e all'impresa sia a CP_3 Pt_1
proprietario del locale locato.
Quanto ai danni relativi alla risoluzione del contratto di locazione e al trasferimento in altro locale che secondo l'impostazione del conduttore sarebbero riconducibili al crollo in oggetto e all'inadempimento del locatore si osserva quanto segue.
Come già sopra indicato non si ritiene vi sia un nesso tra il crollo in esame e la risoluzione del contratto di locazione in essere tra e Pt_1 CP_4
Neanche si ritiene poi che la risoluzione in questione possa essere giustificata e correlata dal comportamento del locatore.
Si evidenzia infatti che seppure nella lettera di comunicazione della risoluzione si faccia riferimento alla inagibilità dei locali (cfr. lettera del 30.3.2020 di cui al doc. 8 di parte attrice) la cronologia dei fatti porta a ritenere inverosimile un tale nesso neanche emergente da altri elementi.
Nello specifico come già sopra evidenziato l'inagibilità del locale risale al 11-12 marzo 2020 e dopo soli 18-19 giorni il conduttore ha fatto valere la risoluzione del contratto, senza che fosse emersa una inagibilità, dovuta al crollo, di lunga durata o addirittura irrisolvibile.
Inoltre, il crollo e l'inagibilità dei locali si sono verificati, come già sopra detto, nel periodo di lockdown dovuto al Covid 19, quindi in un periodo di notevole riduzione e notoria difficoltà delle attività commerciali dovuta alle restrizioni delle stesse attività commerciali in questione (cfr. DPCM
11 marzo 2020) non apparendo anche alla luce di ciò desumibile un chiaro nesso tra il crollo e la temporanea inagibilità in questione e la risoluzione del contratto avvenuta in tempi ristrettissimi, sempre durante il periodo delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19.
10 Ancora si osserva che il conduttore lamenta come il locatore non si sia attivato successivamente al crollo in tempi rapidi alle riparazioni così da consentire al conduttore di riprendere al più presto la propria attività. Tuttavia il conduttore stesso ha inviato la risoluzione del contratto quasi subito dopo l'intervenuto crollo e la conseguente dichiarazione di inagibilità (18 giorni dopo) in tempi quindi assai ristretti, senza neanche quindi in sostanza attendere che il conduttore potesse attivarsi al fine di rendere nuovamente e al più presto i locali agibili, anche considerato il particolare periodo di emergenza sanitaria da Covid 19 e il lockdown durante i quali sono avvenuti i fatti in questione che verosimilmente non potevano che comportare anche un allungamento del tempo necessario per portare a termine le riparazioni o comunque gli adempimenti necessari a rendere nuovamente agibile il locale.
Da tali circostanze si può desumere pertanto come la scelta della risoluzione del contratto non sia dipesa in realtà dalla durata dell'inagibilità del locale, avendo il conduttore risolto il contratto prima ancora che il locatore potesse essere considerato in ritardo nell'adempimento di quanto allo stesso spettante per rendere il locale agibile.
In altre parole, al momento della risoluzione del contratto non si ritiene sussistesse ancora un grave inadempimento del locatore tale da giustificare lo scioglimento del rapporto di locazione in essere, non potendosi pertanto lo stesso in definitiva correlare né al crollo in oggetto, né al comportamento del locatore successivamente a tale crollo.
Ciò detto non può essere riconosciuto nè a carico dei convenuti OM – RA e dell'
[...]
né a carico del locatore il danno relativo al trasferimento e alla risoluzione del Controparte_6
contratto di locazione. Non sono riconoscibili danni relativi quindi al costo del trasloco, ai costi per il trasferimento dell'attività.
Neanche si ritiene riconoscibile il danno richiesto dal conduttore in relazione al periodo di inattività della pasticceria nel mese di marzo 2020 non essendo stata fornita e non essendosi comunque la parte offerta di fornire adeguata prova di tale asserito danno.
Non si ritiene a tale fine idonea la documentazione di cui ai doc 20 e 21 e si evidenzia la genericità dei relativi capitoli di prova formulati dalla parte.
Manca quindi idonea prova degli asseriti mancati guadagni per il mese di marzo 2020 nel periodo in sostanza iniziale delle restrizioni all'esercizio delle attività commerciali dovute al covid-19, quindi anche di incertezza sulla situazione in generale.
Esaminando in particolare tutte le voci di danno oggetto della domanda di parte intervenuta si osserva quanto segue.
Vanno riconosciuti i danni per la perdita delle materie prime nella misura indicata nella CTU svolta nell'ambito dell'ATP, quindi per € 530,00, da porre in questo caso a carico dei convenuti CP_1
11 – e dell' trattandosi in sostanza di beni alimentari perlopiù deperibili quindi CP_2 Controparte_6
verosimilmente perduti dal conduttore già nel primissimo periodo di chiusura per inagibilità dei locali.
Vanno altresì riconosciuti i costi per la redazione della perizia asseverata necessaria al Comune per l'agibilità dei locali per € 241,50 (doc. 10 e 13 parte intervenuta) da porre esclusivamente a carico del locatore, trattandosi di adempimento a carico di quest'ultimo non ritenendosi addebitabile a
OM – RA, in quanto spesa necessaria per permettere in sostanza all'ex conduttore di ritirare i propri strumenti a seguito della decisione di quest'ultimo di risolvere il contratto.
Non possono essere riconosciuti i costi relativi all'acquisto del nuovo congelatore, considerato che non risulta provato che a fronte del crollo sia stato distrutto il congelatore in questione.
Neanche può essere riconosciuto quale danno l'importo di € 1914,53 relativo all'acquisto delle scatole personalizzate con l'indicazione della vecchia sede non più utilizzabili. A parte il fatto che non vi è prova di tale esborso, né del fatto che sulle scatole fosse indicata la vecchia sede, si ritiene che tali danni siano nuovamente riferibili al trasferimento dell'attività che come già sopra indicato non si ritiene ricollegabile alle condotte dei soggetti di cui sopra.
Quanto al danno da lucro cessante lo stesso non può essere riconosciuto né per il mese di marzo 2020, come già sopra detto, né in ogni caso per il periodo successivo avendo poi lo stesso conduttore risolto il contratto di locazione per cause che non si ritengono addebitabili ai soggetti di cui sopra e non essendo neanche provato che il conduttore avesse fin da subito altro locale dove svolgere l'attività in questione.
Ad Abundantiam si evidenzia anche che per tali danni quanto già sopra detto in relazione all'inidoneità della documentazione prodotta e delle altre prove richieste al fine della prova del danno in questione. D'altronde anche per la liquidazione equitativa del danno occorre la prova della certa esistenza dello stesso (in questo senso si veda Tribunale Napoli sez. VIII, 06/12/2024, n.10559: “In sede di liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., ciò che necessariamente si richiede è la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo solo all'entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura.”).
Non si ritiene poi riconoscibile alcun danno con riferimento alla SIa soggetto Parte_3 diverso dall'intervenuto ed estraneo al presente giudizio.
Non potrà poi essere riconosciuta alcuna indennità ex art 34 l. 392 del 1978 non ritenendosi lo scioglimento del contratto addebitabile al locatore né ad altri soggetti.
In definitiva quindi:
12 - a carico di – e (con ripartizione di responsabilità tra gli stessi CP_1 CP_2 Controparte_6 del 50% ciascuno) vanno posto i danni di per € 1.906,00, oltre rivalutazione e interessi dal Pt_1
dovuto al saldo;
- vanno posti a carico di – RA e (con ripartizione di responsabilità CP_1 Controparte_6 tra gli stessi del 50%) i danni di per € 530,00 per deperimento materie prime, oltre CP_4
rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
- vanno posti infine a carico di i danni di per € 241,50, oltre rivalutazione e interessi Pt_1 CP_4
dal dovuto al saldo.
4. La manleva da parte dell'assicurazione.
I convenuti hanno chiesto di essere manlevati da parte della propria assicurazione, CP_1 CP_2 terza chiamata, dal danno subito dall'attore e dalle altre parti del giudizio, terza chiamata che Pt_1
non ha in sostanza contestato l'operatività della polizza.
La domanda di manleva deve essere pertanto accolta in relazione al danno riconosciuto a favore di e della parte intervenuta con la conseguenza che l'assicurazione sarà tenuta a Pt_1 CP_4
manlevare i convenuti OM - RA per il 50% dell'importo che gli stessi sono tenuti a risarcire
(in solido con l'impresa alla parte e alla parte intervenuta CP_3 Pt_1 CP_4
Gli assicurati hanno altresì chiesto di essere manlevati dalle spese di lite di soccombenza e di resistenza. Così si desume dalle conclusioni degli stessi che hanno formulato nella prima memoria ex art 183 co. 6 cpc: “In ogni caso con vittoria di compensi e spese di causa, ivi comprese le spese di fase di ATP e di mediazione, tenuto conto della sproporzione tra la domanda risarcitoria formulata dal Sig. e dalle altre parti rispetto a lle reali conseguenze dell'evento dannoso delli 11 marzo Pt_1
2020, come accertate in fase di ATP e che evidenziano profili di temerarietà nell'introduzione della presente lite;
compensi e spese da determinarsi secondo i valori tabellari medi di scaglione previ sti dal D.M. n.147/2022, da porsi, anche nella denegata e non creduta ipotesi di soccombenza, a carico di Parte_5
anche ai sensi dell'art.1914, 2^ comma c.c. con loro distrazione diretta in favore del legale
[...] antistatario.”. L'assicurazione sarà quindi tenuta a manlevare i convenuti – per le CP_1 CP_2
spese di soccombenza nei confronti della parte e della parte rappresentando queste Pt_1 CP_4
un accessorio relativo alla somme liquidate per i danni subiti dalle stesse parti e rientrante quindi nella generale domanda di manleva in forza della quale l'assicurato deve essere tenuto indenne dall'assicuratore da tutto quanto il primo sia condannato a pagare al danneggiato, comprese le spese di lite.
Quanto alle spese di resistenza sopportate dall'assicurata si rileva quanto segue.
13 Secondo quanto indicato dalla giurisprudenza: “Nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma (formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto,
"sostenute"), nonché del disposto dell'art. 1914, comma 2, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio fatte dall'assicurato.” (Cassazione civile sez. VI, 05/07/2022, n.21290).
Nel caso di specie manca la prova degli esborsi di tali spese che pertanto non potranno essere poste a carico dell'assicurazione.
5. Spese di lite
Le spese di lite della parte , relative al procedimento di ATP (rg n. 2527/2020), in base al Pt_1
principio di soccombenza, vanno poste per il 50% a carico di OM – RA e per il 50% a carico dell'Impresa individuale liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 55 del 2014, come CP_3 modificato dal D.M. 147/2022, tabella IX, tenuto conto del danno in concreto accertato nell'ambito dell'ATP, quindi scaglione fino ad € 5.200.
Vanno riconosciuti altresì gli esborsi per € 1.753,02 (doc. 15 a) e b) attoreo) per spese di CTP.
Le spese di lite di relative al procedimento di ATP (rg n. 2527/2020), in base al principio di CP_4
soccombenza, vanno poste per il 50% a carico di OM – e per il 50% a carico dell' CP_2 CP_6
liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
[...]
147/2022, tabella IX, tenuto conto del danno in concreto accertato nell'ambito dell'ATP, quindi, scaglione fino ad € 5.200.
Le spese di CTU, svolta nell'ambito dell'ATP avente r.g.n. 2527/2020 vanno poste, tenuto conto dei danni accertati, per il 50% a carico di e per il 50% a carico dell'Impresa Parte_6 CP_3
Le spese di lite del presente giudizio della parte , in base al principio di soccombenza, vanno Pt_1 poste per il 50% a carico di OM – RA e per il restante 50% a carico dell' Controparte_6
liquidate, tenuto conto altresì della fase di mediazione, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del danno in concreto accertato (scaglione da
€ 1.101 a € 5.200).
Le spese di lite del presente giudizio della parte in base al principio di soccombenza, vanno CP_4 poste per il 70% a carico di OM – RA e dell' e per il restante 30% a carico Controparte_6
di , liquidate, tenuto conto altresì della fase di mediazione, come in dispositivo, ai sensi del Pt_1
14 D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del danno in concreto accertato
(scaglione fino a € 1.100).
Le spese di lite tra – e l'assicurazione possono essere integralmente compensate, CP_1 CP_2 non essendosi l'assicurazione neanche opposta alla domanda di manleva formulata nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- CONDANNA e in solido Controparte_1 Controparte_2 Controparte_6
tra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, per le ragioni di cui in motivazione,
a favore dell'attore della somma di € 1.906,00, oltre Parte_1
rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
- ACCERTA nei rapporti da una parte tra e e dall'altra Controparte_1 Controparte_2
la quota di responsabilità pari al 50% in capo a Controparte_6 Controparte_1
e e pari al 50% in capo alla Controparte_2 Controparte_6
- CONDANNA e al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_6
pagamento, a titolo di risarcimento del danno, per le ragioni di cui in motivazione, a favore della parte intervenuta della somma di € 530,00, oltre rivalutazione e Controparte_8
interessi dal dovuto al saldo;
- CONDANNA al pagamento, per le ragioni di cui in Parte_1
motivazione, a favore di della somma di € 241,50, oltre rivalutazione e Controparte_8
interessi dal dovuto al saldo;
- CONDANNA e per la quota del 50% e Controparte_1 Controparte_2 [...]
per la restante quota del 50% a rifondere in favore di Controparte_6 Parte_1
le spese di lite dell'ATP, liquidate in € 846,00 per compenso, € 1.753,02 quali esborsi
[...] per spese di CTP ed € 286 per ulteriori esborsi;
oltre 15% sul compenso per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
- CONDANNA e per la quota del 50% e Controparte_1 Controparte_2 [...]
per la restante quota del 50% a rifondere in favore di le Controparte_6 Controparte_8 spese di lite dell'ATP, liquidate in € 846,00 per compenso;
oltre 15% sul compenso per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
- PONE le spese di C.T.U. nell'ambito dell'ATP definitivamente per il 50% a carico di e per il 50% a carico dell' Parte_6 Controparte_6
- CONDANNA e per la quota del 50% e Controparte_1 Controparte_2 [...]
per la restante quota del 50% a rifondere in favore di Controparte_6 Parte_1
15 le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 3.403,00 per compenso (compreso Pt_1 il compenso di € 851 per le prime due fasi di mediazione), € 545,00 per esborsi;
oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
- CONDANNA e per la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_6
quota del 70% e parte attrice per la restante quota del 30% a Parte_1
rifondere in favore di le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € Controparte_8
518,00 per esborsi, in € 851,00 per compenso (compreso il compenso di € 189 per le prime due fasi di mediazione); oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
- CONDANNA la terza chiamata Parte_2
a tenere indenni gli assicurati, chiamanti in
[...]
causa, nei limiti della loro quota di responsabilità del 50%, per il relativo danno e le spese di lite di soccombenza che gli stessi assicurati sono stati condannati a versare in favore della parte e della parte Pt_1 CP_4
- COMPENSA tra le parti – e la terza chiamata le spese di lite. CP_1 CP_2
Così deciso in Alessandria, il 15/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
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