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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice rel. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14622 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
Tra
nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. D'ARIO MARIO presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] (c.f. ) rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. D'ARIO MARIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/08/2024 da e , i quali Parte_1 CP_1 chiedevano pronunziarsi la separazione personale del matrimonio da loro contratto in Napoli il
20.9.2010 (Atto N. 19 - parte I - anno 2010 - Comune di NAPOLI (NA) - Ufficio 28).
Aggiungevano che dalla loro unione erano nati due figli: , nato il [...] e Persona_1
nata il [...]. Persona_2
Rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Il P.M. esprimeva parere contrario all'accoglimento del ricorso rilevando criticità nella tutela degli interessi dei figli minori.
Con ordinanza del 12.6.2025, il Giudice relatore, rilevato che l'importo del mantenimento originariamente previsto a carico del genitore non collocatario dei due figli minori fosse troppo esiguo rispetto alla soglia che il Tribunale valuta come minimo essenziale per il soddisfacimento delle esigenze della prole e che appariva non rispondente all'interesse dei minori il periodo di soli sette giorni stabilito col padre nel periodo estivo, rimetteva la causa sul ruolo per l'udienza del
26.6.2025, disponendo la comparizione figurata delle parti.
All'udienza cartolare del 26.6.2025, le parti con rituali note di udienza depositate in data
20.6.2025, confermavano la volontà di accoglimento del ricorso, con i chiarimenti e le integrazioni ad esso apportate con le predette note.
Il Giudice relatore raccolte le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso di separazione consensuale a seguito delle modifiche /integrazioni apportate.
Le parti chiedevano di definire i loro rapporti alle seguenti condizioni:
2. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
3. La casa coniugale sarà assegnata alla Sig.ra con i relativi arredi rispetto ai Parte_1 quali, con la sottoscrizione del presente atto, il sig. rinuncia ad ogni diritto. Ivi la madre CP_1 vivrà con i figli. Lo stesso, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente atto, provvederà
a lasciare la casa coniugale portando con sè i suoi effetti personali e cambiando la residenza;
4. I figli minori, secondo i canoni dell'affido condiviso, saranno affidati ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre nella casa coniugale prima individuata. Per l'ordinaria amministrazione ciascun genitore potrà esercitare in modo disgiunto la responsabilità genitoriale;
5. Il sig. sarà obbligato a corrispondere mensilmente, entro il cinque di ogni mese, CP_1 alla sig.ra la somma mensile di € 500,00 per il contributo al mantenimento dei due Parte_1 figli minori (€ 250,00 per ognuno) oltre adeguamento I.S.T.A.T.; ad ampliare la disponibilità economica in capo alla Sig.ra le parti concordano che la quota di assegno unico Parte_1 universale (che in caso di affido congiunto spetta per il 50% ad entrambi i coniugi) verrà percepito per intero dalla sig.ra che funge da genitore collocatario. Di fatto, Parte_1 quindi, il sig. cede la sua parte di assegno (€ 200,00) come componente per il CP_1 mantenimento dei figli;
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6. Le spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo in auge presso il Tribunale di
Napoli e da ritenersi qui per trascritto (di cui le parti ricevono copia), saranno divise al 50% tra le parti osservando, anche rispetto alle modalità di richiesta, li indicazioni ivi stabilite;
7. Per quanto riguarda il reciproco mantenimento i coniugi, allo stato, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro essendo, allo stato paritaria, la loro condizione;
8. Per quanto riguarda il diritto/dovere di visita del padre, il Sig. terrà con se i CP_1 figli per due pomeriggi a settimana. Precisamente, salvo diverso accordo delle parti che non pregiudichi le esigenze scolastiche e sociali dei minori, passeranno col padre la giornata del martedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e quella del giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00, nonchè il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 20.00 a settimane alterne con pernotto con la possibilità che tale pernotto avvenga anche pressi i nonni paterni. Nel caso in cui, per eventuali esigenze lavorative del padre, non possa essere esercitato nei giorni indicati il diritto di visita nei giorni prima indicati, lo stesso avrà titolo al recupero il primo giorno utile successivo. Il sig.
, inoltre, potrà vedere e tenere con sé le figlie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 CP_1 dicembre o il 1/1 ed il 6 gennaio. Ancora ad anni alterni, il potrà vedere e tenere con sé la CP_1 prole minorenne la domenica di pasqua o il lunedì in albis;
il padre potrà vedere e tenere con sé i minori nel giorno del proprio compleanno nonché la festa del papà (lo stesso vale anche per la mamma) e se tali ricorrenze cadranno nel fine settimana, si opererà uno scambio, a semplice richiesta senza che l'altro genitore possa opporsi e senza diritto di recupero. Con data da concordarsi entro il mese di maggio 2025, ad anni alterni, nei mesi di luglio o agosto, i minori trascorreranno col padre almeno 15 giorni anche non consecutivi.
9. Le parti si rilasciano il reciproco consenso per il rilascio del passaporto e dei documenti di identità validi ai fini dell'espatrio;
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile); (Atto N. 19 parte I, sez. Y- anno 2010 -
Comune di NAPOLI (NA) - Ufficio 28;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio l'11.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti
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