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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 15 aprile 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1787/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Panico, presso il quale Parte_1 elettivamente domicilia, in Napoli, via Torino n. 118
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dagli avv.ti Annamaria De Nicola e Anna Vingiani, elettivamente domiciliata presso il SAL dell'Ente, in Napoli, via Comunale del Principe n. 13/a
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , lavoratore turnista alle dipendenze della controparte, ha Parte_1 proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 1531 del 2024, con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda volta alla condanna di controparte al pagamento, in suo favore, della somma di euro 5.093,50, oltre interessi legali, a titolo di indennità per
1 lavoro festivo infrasettimanale nel periodo agosto 2018-dicembre 2022, ai sensi dell'art. 9 del CCNL
Comparto Sanità.
Censurava la decisione del primo Giudice, secondo le argomentazioni che sviluppava, per errata interpretazione della norma contrattuale, non rispettosa dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e
1363 c.c.. C
Concludeva, pertanto, affinché, in riforma della sentenza impugnata, venisse accolta la domanda proposta con il ricorso di primo grado.
Si è costituita l' , preliminarmente eccependo la nullità dell'appello, perché formalmente Controparte_2 proposto da tale , soggetto estraneo alla vicenda per cui è causa. Resisteva, per il Controparte_3 resto, all'appello, anche riproponendo l'eccezione di decadenza ex artt. 9 e 29 del CCNL, comunque insistendo per l'infondatezza della domanda.
All'esito della trattazione scritta la Corte ha riservato la decisione.
Va in via preliminare disattesa l'eccezione di nullità dell'appello, per l'indicazione, nell'atto di gravame, del nome di , anziché di . Controparte_3 Parte_1
Trattasi, infatti, di un evidente e del tutto riconoscibile errore materiale, in considerazione del fatto che gli altri dati identificativi sono quelli propri di e soprattutto, solo a quest'ultimo Parte_1
è inequivocabilmente riferibile la sentenza impugnata.
Per il resto, l'appello è infondato e va, pertanto, accolto.
Si appalesa in primo luogo inaccoglibile la riproposta eccezione di decadenza in ordine alla mancata richiesta, da parte del lavoratore, del riposo compensativo, alternativo al beneficio azionato.
Infatti, l'art. 29, comma 6, del CCNL 2016/2018 (“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente risposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il giorno festivo”) si riferisce all'esercizio per l'opzione del riposo compensativo rispetto alla corresponsione retributiva. Siamo, dunque, in presenza di una facultas solutionis rimessa alla sola scelta del lavoratore.
La lettera della previsione pattizia, che pur poteva essere meglio formulata, pone un lasso temporale di
“trenta giorni”, che è funzionale alla possibilità del recupero mediante riposo compensativo, mentre la successiva disgiunzione “o” introduce un'ulteriore autonoma fattispecie.
Vi è, poi, una considerazione logico-giuridica.
Infatti, il termine di trenta giorni è funzionale alla migliore definizione dell'assetto organizzativo dell'Azienda, che non si deve vedere esposta sine die a rivendicazioni di giorni di riposo compensativo, evenienza che comprometterebbe la programmazione e, quindi, la regolare erogazione del servizio.
2 In secondo luogo, se una prestazione lavorativa, com'è ovvio, è assistita dal compenso retributivo non si vede come possa essere sottoposta a una sorta di termine di decadenza, trattandosi di un diritto irrinunciabile del lavoratore e, correlatamente, di un'obbligazione appunto retributiva di parte datoriale.
Semmai, sottoposta a decadenza è solamente la faculats solutionis del lavoratore di optare per il riposo compensativo in luogo della maggiorazione azionata.
Nel merito va rilevato la costruzione giuridica dedotta nell'atto di appello è la sola conforme all' impostazione del Giudice di legittimità, cui questa Corte aderisce. Quindi, in condivisione dell'autorevole impostazione giurisprudenziale che si snoda da Cass., Sez. Lav., 25.1.2021 n.1505 a
Cass., Sez. Lav., 1.8.2022 n.23880 a Cass., Sez. lav., 18.7.2023 n. 20743), le cui argomentazioni si vanno a riprodurre, va rilevato che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la l. n. 260 del 1949, poi modificata dalla l. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla l. n. 250 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. Cass., Sez. lav., 7.8.2015
n.16592), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva"; In tale contesto si
è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta
3 dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 1
5 % per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
Infine, con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive all'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che: "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1 settembre 1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore").
Va, altresì, osservato, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, che le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista
Ne discende che la testi aziendale di incumulabilità, al di fuori della prestazione del lavoro straordinario, dell'indennità prevista dall'art. 44 con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001, non ha alcun fondamento, perché il preteso carattere onnicomprensivo
4 dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è, anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17).
Va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale azionata in questa sede è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo, mentre l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Non si può, d'altronde, giungere a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (art. 49 del d.l.vo n. 165 del 2001), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (cfr. Cass., Sez. Lav., 11.3.2015 n.4878).
Non è, pertanto, condivisibile l'assunto secondo cui le diverse indennità sarebbero a priori non cumulabili, salvo che sia esplicitamente previsto, in quanto il ragionamento sul cumulo o meno, oltre che sulla base di dati testuali (peraltro ravvisati nel fatto che il limite alla cumulabilità delle indennità di cui all'art. 44 è sancito solo rispetto alle indennità dei commi 5 e 7 di detta norma contrattuale) ben può svolgersi sulla base delle funzioni cui l'indennità è preposta. In tale ambito, l'art. 9 cit., che prevede, per il lavoro in giornata festiva infrasettimanale, il diritto ad un giorno di riposo e l'effetto di riduzione delle
5 giornate di lavoro che da ciò si determina, non può non valere, in assenza di espresse previsioni in contrario, per tutti i lavoratori, per cui anche chi lavora in turno non può non maturare i corrispondenti diritti al riposo o al trattamento sostitutivo, previsto dalla stessa norma contrattuale con il richiamo al lavoro straordinario festivo.
In sintesi e in conclusione, l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL comparto sanità del
1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
L'Asl appellata, pacifici i cartellini marcatempo prodotti dal ricorrente, non ha provato di aver garantito il beneficio azionato e le altre considerazioni sul trattamento riservato al turnista in numero di ore di riposo concesso sono estranee alla questione oggetto di causa.
In conclusione, il riposo deve riconoscersi non solo dove si ravvisi una prestazione di ore in eccedenza rispetto all' orario ordinario, riconnettendosi semplicemente allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva infrasettimanale, come con molto chiarezza ricavabile dall'impostazione della Parte_2
Con riferimento, infine, al quantum dovuto, calcolato da parte attorea, va rilevato che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt.
167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, per cui la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 18.2.2011 n. 4051).
Ne discende la correttezza dei conteggi attorei posti a base della domanda che, non specificamente contestati, appaiono congrui e ben impostati.
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e accoglimento della domanda proposta da con il ricorso di primo Parte_1 grado, il tutto come riportato in dispositivo.
Le spese di lite del doppio grado, considerando l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, Cont vanno poste a carico dell' appellata e liquidate alla controparte, con distrazione all'avv. Antonio
6 Panico, dichiaratosi antistatario, nella misura reputata congrua alla luce delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate dal d.m. n. 147 del 2022, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata e in accoglimento della domanda spiegata da con il ricorso di primo grado, condanna l' a Parte_1 Controparte_1 corrispondere al predetto, per i titoli azionati, la complessiva somma di euro 5.093,50, oltre interessi di legge dalla maturazione al soddisfo;
Cont condanna l' ppellata alla rifusione delle spese del doppio grado in favore di , Parte_1 con distrazione all'avv. Antonio Panico,, che liquida, per compenso, in € 1.400,00 per il primo grado e in € 1.200 per il grado presente, in entrambi i casi oltre spese generali nella misura del 15%, come per legge, iva e cpa.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 15 aprile 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1787/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Panico, presso il quale Parte_1 elettivamente domicilia, in Napoli, via Torino n. 118
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dagli avv.ti Annamaria De Nicola e Anna Vingiani, elettivamente domiciliata presso il SAL dell'Ente, in Napoli, via Comunale del Principe n. 13/a
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , lavoratore turnista alle dipendenze della controparte, ha Parte_1 proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 1531 del 2024, con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda volta alla condanna di controparte al pagamento, in suo favore, della somma di euro 5.093,50, oltre interessi legali, a titolo di indennità per
1 lavoro festivo infrasettimanale nel periodo agosto 2018-dicembre 2022, ai sensi dell'art. 9 del CCNL
Comparto Sanità.
Censurava la decisione del primo Giudice, secondo le argomentazioni che sviluppava, per errata interpretazione della norma contrattuale, non rispettosa dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e
1363 c.c.. C
Concludeva, pertanto, affinché, in riforma della sentenza impugnata, venisse accolta la domanda proposta con il ricorso di primo grado.
Si è costituita l' , preliminarmente eccependo la nullità dell'appello, perché formalmente Controparte_2 proposto da tale , soggetto estraneo alla vicenda per cui è causa. Resisteva, per il Controparte_3 resto, all'appello, anche riproponendo l'eccezione di decadenza ex artt. 9 e 29 del CCNL, comunque insistendo per l'infondatezza della domanda.
All'esito della trattazione scritta la Corte ha riservato la decisione.
Va in via preliminare disattesa l'eccezione di nullità dell'appello, per l'indicazione, nell'atto di gravame, del nome di , anziché di . Controparte_3 Parte_1
Trattasi, infatti, di un evidente e del tutto riconoscibile errore materiale, in considerazione del fatto che gli altri dati identificativi sono quelli propri di e soprattutto, solo a quest'ultimo Parte_1
è inequivocabilmente riferibile la sentenza impugnata.
Per il resto, l'appello è infondato e va, pertanto, accolto.
Si appalesa in primo luogo inaccoglibile la riproposta eccezione di decadenza in ordine alla mancata richiesta, da parte del lavoratore, del riposo compensativo, alternativo al beneficio azionato.
Infatti, l'art. 29, comma 6, del CCNL 2016/2018 (“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente risposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il giorno festivo”) si riferisce all'esercizio per l'opzione del riposo compensativo rispetto alla corresponsione retributiva. Siamo, dunque, in presenza di una facultas solutionis rimessa alla sola scelta del lavoratore.
La lettera della previsione pattizia, che pur poteva essere meglio formulata, pone un lasso temporale di
“trenta giorni”, che è funzionale alla possibilità del recupero mediante riposo compensativo, mentre la successiva disgiunzione “o” introduce un'ulteriore autonoma fattispecie.
Vi è, poi, una considerazione logico-giuridica.
Infatti, il termine di trenta giorni è funzionale alla migliore definizione dell'assetto organizzativo dell'Azienda, che non si deve vedere esposta sine die a rivendicazioni di giorni di riposo compensativo, evenienza che comprometterebbe la programmazione e, quindi, la regolare erogazione del servizio.
2 In secondo luogo, se una prestazione lavorativa, com'è ovvio, è assistita dal compenso retributivo non si vede come possa essere sottoposta a una sorta di termine di decadenza, trattandosi di un diritto irrinunciabile del lavoratore e, correlatamente, di un'obbligazione appunto retributiva di parte datoriale.
Semmai, sottoposta a decadenza è solamente la faculats solutionis del lavoratore di optare per il riposo compensativo in luogo della maggiorazione azionata.
Nel merito va rilevato la costruzione giuridica dedotta nell'atto di appello è la sola conforme all' impostazione del Giudice di legittimità, cui questa Corte aderisce. Quindi, in condivisione dell'autorevole impostazione giurisprudenziale che si snoda da Cass., Sez. Lav., 25.1.2021 n.1505 a
Cass., Sez. Lav., 1.8.2022 n.23880 a Cass., Sez. lav., 18.7.2023 n. 20743), le cui argomentazioni si vanno a riprodurre, va rilevato che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la l. n. 260 del 1949, poi modificata dalla l. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla l. n. 250 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. Cass., Sez. lav., 7.8.2015
n.16592), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva"; In tale contesto si
è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta
3 dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 1
5 % per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
Infine, con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive all'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che: "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1 settembre 1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore").
Va, altresì, osservato, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, che le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista
Ne discende che la testi aziendale di incumulabilità, al di fuori della prestazione del lavoro straordinario, dell'indennità prevista dall'art. 44 con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001, non ha alcun fondamento, perché il preteso carattere onnicomprensivo
4 dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è, anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17).
Va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale azionata in questa sede è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo, mentre l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Non si può, d'altronde, giungere a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (art. 49 del d.l.vo n. 165 del 2001), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (cfr. Cass., Sez. Lav., 11.3.2015 n.4878).
Non è, pertanto, condivisibile l'assunto secondo cui le diverse indennità sarebbero a priori non cumulabili, salvo che sia esplicitamente previsto, in quanto il ragionamento sul cumulo o meno, oltre che sulla base di dati testuali (peraltro ravvisati nel fatto che il limite alla cumulabilità delle indennità di cui all'art. 44 è sancito solo rispetto alle indennità dei commi 5 e 7 di detta norma contrattuale) ben può svolgersi sulla base delle funzioni cui l'indennità è preposta. In tale ambito, l'art. 9 cit., che prevede, per il lavoro in giornata festiva infrasettimanale, il diritto ad un giorno di riposo e l'effetto di riduzione delle
5 giornate di lavoro che da ciò si determina, non può non valere, in assenza di espresse previsioni in contrario, per tutti i lavoratori, per cui anche chi lavora in turno non può non maturare i corrispondenti diritti al riposo o al trattamento sostitutivo, previsto dalla stessa norma contrattuale con il richiamo al lavoro straordinario festivo.
In sintesi e in conclusione, l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL comparto sanità del
1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
L'Asl appellata, pacifici i cartellini marcatempo prodotti dal ricorrente, non ha provato di aver garantito il beneficio azionato e le altre considerazioni sul trattamento riservato al turnista in numero di ore di riposo concesso sono estranee alla questione oggetto di causa.
In conclusione, il riposo deve riconoscersi non solo dove si ravvisi una prestazione di ore in eccedenza rispetto all' orario ordinario, riconnettendosi semplicemente allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva infrasettimanale, come con molto chiarezza ricavabile dall'impostazione della Parte_2
Con riferimento, infine, al quantum dovuto, calcolato da parte attorea, va rilevato che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt.
167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, per cui la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 18.2.2011 n. 4051).
Ne discende la correttezza dei conteggi attorei posti a base della domanda che, non specificamente contestati, appaiono congrui e ben impostati.
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e accoglimento della domanda proposta da con il ricorso di primo Parte_1 grado, il tutto come riportato in dispositivo.
Le spese di lite del doppio grado, considerando l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, Cont vanno poste a carico dell' appellata e liquidate alla controparte, con distrazione all'avv. Antonio
6 Panico, dichiaratosi antistatario, nella misura reputata congrua alla luce delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate dal d.m. n. 147 del 2022, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata e in accoglimento della domanda spiegata da con il ricorso di primo grado, condanna l' a Parte_1 Controparte_1 corrispondere al predetto, per i titoli azionati, la complessiva somma di euro 5.093,50, oltre interessi di legge dalla maturazione al soddisfo;
Cont condanna l' ppellata alla rifusione delle spese del doppio grado in favore di , Parte_1 con distrazione all'avv. Antonio Panico,, che liquida, per compenso, in € 1.400,00 per il primo grado e in € 1.200 per il grado presente, in entrambi i casi oltre spese generali nella misura del 15%, come per legge, iva e cpa.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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