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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 6047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6047 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Ucci Pasquale Consigliere Dott. Caccese Michele Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3/2021 del R.G.A.C. pendente TRA
, nata il [...] a [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
e nato l'[...] a [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco De Cicco (c.f. come C.F._3 da mandato in calce all'atto di appello;
APPELLANTI E
(CF. ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avvocati Adelina Bianco (CF. ) e C.F._4 CP_2
( ) dell'avvocatura interna, giusta procura generali alle liti in atti;
[...] C.F._5
APPELLATA CONCLUSIONI All'udienza del 04/06/2025, le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni, come formulate nei precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, Parte_1 Controparte_1 prospettando:
[...]
- di essere intestataria, unitamente alla defunta zia di un buono postale Persona_1 fruttifero a termine, del valore nominale di lire 10 milioni, emesso in data 11/02/1997, avente numero 01.048.27914, rimasto sempre in suo possesso;
- che dopo la morte della zia, avvenuta il 02/04/2012, nel controllare i buoni postali fruttiferi cointestati, scopriva di non essere più in possesso dell'originale ma di una semplice copia fotostatica del buono in questione, per cui, convinta che trattavasi di un mero smarrimento, in data 20/02/2013, provvedeva a sporgere formale denuncia di smarrimento, presso il Comando dei Carabinieri di Cervinara;
- che, in data 06/03/2013, a seguito di richiesta di duplicato del titolo alle Controparte_1 veniva informata del fatto che il buono fruttifero postale in questione era stato già riscosso, presso un'Agenzia di Napoli, nel lontano 2008;
1 -richiesta la copia del buono fruttifero postale pagato, con i documenti presentati ed esibiti al momento del rimborso nonché la firma di chi lo avesse riscosso, non Controparte_1 forniva alcuna documentazione e pertanto provvedeva a sporgere denuncia/querela contro ignoti per il disconoscimento della sottoscrizione del titolo, tesa all'incasso fraudolento nonché all'appropriazione indebita del titolo e delle somme dallo stesso portate. Tanto premesso la formulava le seguenti richieste: Pt_1
1) in via preliminare accertare l'inadempimento posto in essere da parte convenuta e la consequenziale esclusiva responsabilità della stessa nella produzione dei fatti di causa;
2) nel merito dichiarare dunque fondata in fatto e in diritto la presente domanda risarcitoria;
3) per l'effetto condannare parte convenuta al pagamento in favore dell'istante della somma di € 18.000,00 pari all'importo del titolo oltre i frutti, nella qualità di legittima proprietaria;
4) in ogni caso condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, oltre Iva, e CPA con attribuzione al procuratore antistatario;
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della domanda deducendo Controparte_1 che il buono fruttifero postale era stato regolarmente pagato alla cointestataria Persona_1 in data 30/07/2008 e che la stessa era stata regolarmente identificata con carta di identità (n.
e codice fiscale annotati a tergo del titolo e che né il buono fruttifero postale né il Numero_1 documento di identità di risultavano oggetto di denuncia di smarrimento o Persona_1 sottrazione. Asseriva, inoltre, che, prevedendo il titolo la pari facoltà di rimborso, CP_1 lo stesso era stato pagato all'avente diritto e, pertanto, nessuna responsabilità poteva esserle addebitata, atteso che l'operatore aveva ottemperato e rimborsato nel rispetto della diligenza richiesta ex art. 1176 c.c. Dopo la concessione alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., con comparsa depositata il 29/04/2016, spiegava intervento volontario quale erede di Parte_2
e quindi, in quanto tale, avente diritto pro-quota al buono fruttifero postale. Persona_1
Ammessa la prova testimoniale richiesta da parte attrice, il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1810/2020, pubblicata in data 02/12/2020, rigettava la domanda e condannava
[...]
alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta. Parte_1
In particolare, il Tribunale di Avellino rilevava come avesse posto in essere Controparte_1 tutta la diligenza richiesta, avendo dato prova di aver pagato il buono fruttifero al possessore del titolo dopo aver controllato la carta di identità e il codice fiscale del portatore e averne annotati gli estremi sul retro del buono e aver fatto sottoscrivere il medesimo per quietanza. Rilevava, altresì, che la tesi prospettata dall'attrice, quantunque provata, non sarebbe stata idonea a sostenere la responsabilità di dalla quale, dunque, non era Controparte_1 possibile esigere una diligenza superiore a quella che aveva provato di aver posto in essere. Inoltre, dalle stesse difese della emergeva che sarebbe stata proprio l'attrice a smarrire Pt_1
o a farsi sottrarre il buono fruttifero postale, senza che se ne accorgesse per quasi cinque anni e, dunque senza denunciarne lo smarrimento e/o la sottrazione né chiederne il duplicato. Infine, gli estremi del documento di identità e del codice fiscale della zia cointestataria, , Persona_1 annotati da sul buono al momento della riscossione, nel 2008, erano corrispondenti a CP_1 quelli effettivamente rilasciati dall'intestataria e, per gli stessi non ne era mai stato denunciato lo smarrimento e/o la sottrazione.
2 Sosteneva, infine, il Tribunale che il racconto dell'attrice era carente e contraddittorio sotto molti punti di vista, quale, ad esempio, quello di essere l'unica parente della cointestataria, circostanza quest'ultima smentita dalla costituzione in giudizio ad adiuvandum di altro parente della contestataria deceduta, Parte_2
Inoltre, le testimonianze raccolte in corso di causa, seppur da un lato confermavano un'immobilità assoluta di dall'altro lato, confermavano la lucidità della stessa Persona_1 sino al momento del decesso, per cui, nulla vietava che la donna si fosse fatta accompagnare da terzi presso l'agenzia napoletana e avesse riscosso il buono, utilizzando il danaro come meglio credeva.
2. Avverso la predetta sentenza (con atto notificato in data 30/12/2020) hanno proposto appello e per i seguenti motivi: Parte_1 Parte_2
- con il primo motivo, gli appellanti hanno eccepito la violazione degli artt. 1218 c.c., 1992 comma 2 c.c., 1175 e 1176 c.c; 1375 c.c. e del principio dispositivo ex art.115 c.p.c. In particolare, gli appellanti prospettano che il Giudice di prime cure abbia sbagliato nel considerare come allegati e, dunque, come prodotti in giudizio, alcuni documenti che, in realtà, non erano mai stati prodotti da pur essendovi tenuta in virtù del regime Controparte_1 contrattuale, come il codice fiscale e il documento di identità della persona presentatasi allo sportello per l'incasso. Difatti, si era limitata ad affermare di aver effettuato semplicemente un controllo CP_1 dei predetti documenti senza mai produrre in giudizio una copia degli stessi. Sostengono ancora gli appellanti come sia alquanto fantasioso il racconto del Giudice volto a dimostrare la fallacia del disegno attoreo, non considerando possibile che qualcuno avesse ben potuto trafugare il buono postale, per poi sostituirlo con una fotocopia e dotarsi degli estremi dei documenti necessari, rilevato che gli stessi non andavano allegati al momento della riscossione, e ciò proprio secondo la famigerata prassi di . CP_1
Secondo gli appellanti, dalle prove orali raccolte e dalla documentazione medica attestante le gravi patologie da cui era affetta la cointestataria , non risultava alcuna certezza Persona_1 in ordine alla persona che il 30/07/2008 si era presentata innanzi al funzionario di
[...]
per la riscossione del buono fruttifero. Difatti, , contrariamente a quanto CP_1 CP_1 asserito dal Giudice di primo grado, non aveva mai provveduto a depositare le asserite copie dei documenti di identità e codice fiscale ma unicamente la copia del titolo e giammai l'originale mentre la sottoscrizione apposta sul medesimo appariva “ictu oculi” molto diversa da quella effettivamente riconducibile ad Persona_1
Gli appellanti, dunque, ritengono che, ai fini dell'esclusione di una responsabilità in capo alle non fosse sufficiente la sola attinenza alla prassi e al regolamento, essendo pur sempre CP_1 residuale la norma generale della colpa, nelle sue tipologie della diligenza, prudenza e perizia. Pertanto, la condotta posta in essere da non poteva dirsi non affetta da colpa grave, CP_1 laddove aveva proceduto al pagamento del titolo, senza curarsi della presenza fisica dell'avente diritto o, comunque, senza procedere con una identificazione del richiedente.
- Con il secondo ed ultimo motivo di appello, gli appellanti impugnavano anche il dispositivo di condanna, chiedendone la revoca in uno all'intera sentenza. In conclusione, gli appellanti chiedevano alla Corte di Appello di:
3 “accogliere il presente atto di appello per quanto innanzi rammostrato, ed in revoca e/o riforma dell'impugnata sentenza n. 1810 del 2020 del Tribunale di Avellino accogliere tutte le conclusioni rassegnate nel libello introduttivo di primo grado che abbiasi quivi pedissequamente richiamate e riportate… Con il favore delle spese e relativa attribuzione per entrambi i gradi di giudizio”.
2.3. Si è costituita in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Nel merito, l'appellata ha ribadito che il pagamento era avvenuto usando la dovuta diligenza consistente nell'accertamento dell'identità dell'avente diritto attraverso esibizione di regolare documento di riconoscimento annotato anche a tergo del titolo e che, al momento del rimborso, lo stesso non risultava né smarrito né rubato. In relazione poi alla firma “apocrifa” nulla era stato documentato e dimostrato dagli appellanti in corso di causa. Difatti, dal giudizio non era emerso che la firma non fosse riconducibile a , tra l'altro deceduta, e Persona_1
l'eventuale rimborso in frode non risultava provato. Pertanto, non essendo stato dimostrato nemmeno il presunto incasso ad opera di terzi, in violazione dell'onere della prova ex art. 2967 c.c., l'appellata ha insistito per il rigetto della domanda. All'udienza del 04/06/2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
3. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata. L'articolo 342 del c.p.c., come pure il successivo articolo 434 dello stesso codice di rito, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, fermo restando, però, come a tal fine non occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Invero, il richiamo, contenuto nei citati articoli 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio, giacché quanto viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/04/2024, n.9378) Nel caso di specie, l'atto di appello soddisfa con sufficiente grado di specificità le prescrizioni contenutistiche della norma di cui all'art. 342 c.p.c., risultando adeguatamente formulata, accanto ai motivi di censura, una parte argomentativa teleologicamente orientata a confutare e contrastare le ragioni addotte dal giudice a quo. Nel merito, l'appello proposto da e è infondato ed in Parte_1 Parte_2
4 quanto tale va rigettato. In particolare, ha provato di aver pagato il buono fruttifero in questione al Controparte_1 possessore del titolo, nella specie, alla cointestataria , dopo aver controllato la carta Persona_2 di identità e il codice fiscale del portatore, averne annotati gli estremi sul retro del buono e aver fatto sottoscrivere il medesimo per quietanza. Tale comportamento, da intendersi conforme alla prassi bancaria e postale, dimostra che
[...] ha agito nel pieno rispetto del principio della buona fede e dell'ordinaria Controparte_1 diligenza richiesta ad un operatore qualificato. Le contestazioni mosse dagli appellanti, quindi, circa la mancata produzione del documento di identità non sono dirimenti rilevato che risulta sufficiente l'annotazione degli estremi del predetto documento sul titolo al momento dell'identificazione del portatore, proprio come è avvenuto nel caso di specie. L'onere di provare che la riscossione fosse avvenuta ad opera di un soggetto non legittimato o che avessero agito con dolo o colpa grave incombeva sugli appellanti che, nel CP_1 caso di specie, nulla hanno provato. Gli stessi, infatti, non hanno disconosciuto la veridicità del documento (desumibile dal numero trascritto) presentato al momento dell'incasso né tantomeno hanno provato con idonea documentazione che si trattasse di documento smarrito o rubato alla data del rimborso ovvero contraffatto o non corrispondente all'originale. Inoltre, non risulta agli atti, l'esito della denuncia sporta dall'appellante Parte_1 in data 16/05/2013, per incasso fraudolento del suddetto buono postale. La tesi relativa al trafugamento del buono da parte di terzi e alla successiva sostituzione dello stesso con una copia fotostatica non trova, dunque, alcun riscontro concreto da un punto di vista probatorio. Inoltre, non è stata provata una condotta negligente o dolosa di Controparte_1 che possa far presumere una responsabilità in capo alla stessa.
[...]
Nessun inadempimento, oltretutto grave, può essere ascritto a che, nel caso Controparte_1 de quo, ha posto in essere tutte le prescrizioni previste utilizzando la diligenza necessaria richiesta;
pertanto, alcuna responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale può ravvisarsi, avendo la stessa osservato e posto in essere gli adempimenti previsti. Vi è da aggiungere, infine, che gli attori non hanno mai specificato in cosa dovesse consistere la corretta identificazione del prenditore oltre alle operazioni svolte dall'operatore consistenti nell'annotazione degli estremi della carta di identità, nella verifica della somiglianza del presentatore al titolare della carta e nella sottoscrizione. Pertanto, essendo il pagamento avvenuto usando la dovuta diligenza consistente nell'accertamento dell'identità dell'avente diritto attraverso l'esibizione del regolare documento di riconoscimento annotato anche a tergo del titolo e dell'assenza di denunzie di smarrimento o sottrazione, nessuna responsabilità può ascriversi in capo a Controparte_1
Anche laddove la diligenza debba valutarsi in ragione dell'attività esercitata e, quindi, in forza della “professionalità” del soggetto operatore, non può esigersi altra condotta che quella posta in essere dall'operatore postale. Va precisato, altresì, che dalla lettura della sentenza di primo grado non si evince in alcun modo, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, che il Giudice di prime cure abbia considerato, ai fini decisori, come allegati, il documento di riconoscimento e il codice fiscale
5 della cointestataria. Il Tribunale, infatti, precisava che “la convenuta ha provato di aver pagato il buono fruttifero al possessore del titolo dopo aver controllato la carta d'identità e il codice fiscale del portatore, averne annotati gli estremi sul retro del buono e avere fatto sottoscrivere il medesimo per quietanza”. Per quel che concerne, invece, la valutazione delle prove acquisite nel corso del giudizio, va rilevato che i testi indicati da parte attrice hanno confermato lo stato invalidante dell'anziana, ma dalle dichiarazioni rese dagli stessi non emerge in nessun modo che proprio in quel determinato giorno e, precisamente, in data 30/07/2008, sia rimasta in casa e Persona_1 non si sia mai recata all'ufficio postale per cambiare il titolo;
consegue a quanto premesso che le prove testimoniali acquisite ben poco possono portare all'accertamento dei fatti. Alla stregua di quanto premesso l'appello risulta infondato e deve essere rigettato.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte di Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00) e il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria. Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di avverso la sentenza n. 1810/2020, pubblicata dal Tribunale di Controparte_1
Avellino in data 02/12/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e e, per l'effetto: Parte_1 Parte_2
2. condanna e al pagamento, in solido tra loro ed in Parte_1 Parte_2 favore di delle spese di lite che qui si quantificano in € 4.888,00 Controparte_1
(quattromilaottocentottantotto/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, lì 19.11.2025 Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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