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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1689/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente e Relatore
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
ROSSI CORRADO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8366/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
A F P Auto 2016 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Umbria - Corso Vannucci N.96 06121 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020250009015261000 BOLLO 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 887/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: • in via principale, dichiarare e/o accertare l'illegittimità della intimazione di pagamento n. 08020250009015261000 per i motivi suindicati, con ogni pronuncia conseguenziale;
•nel merito, accertare e dichiarare non dovuta alcuna somma in relazione alla intimazione di pagamento n.
08020250009015261000 per i motivi di cui in premessa ed ordinare all'agente della riscossione la cancellazione/annullamento della stessa, con ogni pronuncia conseguenziale;
• condannare, in ogni caso, parte resistente, in solido, al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione ai sottoscritti procuratori, antistatari, il tutto nei limiti di competenza per valore del Giudice adito.
Resistente/Appellato:
- DICHIARARE la propria incompetenza territoriale in favore della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Perugia - RIGETTARE la richiesta di sospensiva spiegata dal ricorrente, per assoluto difetto dei presupposti di legge nel merito: - RESPINGERE tutte le restanti domande ed eccezioni proposte dal ricorrente nei confronti di Agenzia delle entrate - Riscossione, in quanto infondate in fatto e in diritto -
CONDANNARE la controparte alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Commissione riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società “A F P AUTO 2016 S.R.L.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, come in atti rappresentato e difeso, proponeva ricorso, contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione
Umbria, avverso cartella di pagamento n. 08020250009015261000, notificata in data 04.03.2024, relativamente alle sole tasse automobilistiche per l'importo di euro 52.038,71.
Con i motivi di ricorso, in sintesi, eccepiva: omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti;
inesistenza della pretesa tributaria e conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente costituita controdeduceva ai motivi di ricorso formulati ed in via preliminare eccepiva l'assoluta incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria adita in favore di quella di Perugia.
La Regione Umbria non si costituiva. Con ordinanza interlocutoria n. 5091/2025 del 16.07.2025 veniva rigettata la richiesta di sospensiva dell'atto impugnato.
All' udienza del 21.01.2026 la Corte decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La competenza territoriale per impugnare un atto tributario davanti alla Corte di giustizia tributaria è determinata dalla sede dell'ufficio che ha emesso l'atto o dell'agente della riscossione, secondo il principio stabilito dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 546/1992. In sostanza, si deve individuare la Corte di giustizia tributaria nella cui circoscrizione è situato l'ufficio finanziario o l'agente della riscossione che ha emesso l'atto impugnato. Nella fattispecie trattandosi di opposizione ai soli ruoli portanti iscrizione per tassa automobilistica di spettanza della Regione Umbria, considerato che l'atto impugnato è stato emesso e notificato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Perugia sussiste la competenza per territorio della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Perugia innanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge. Spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara la propia incompetenza per territorio, indicando quale competente la corte di giustizia di Perugia.
Spese compensate
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente e Relatore
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
ROSSI CORRADO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8366/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
A F P Auto 2016 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Umbria - Corso Vannucci N.96 06121 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020250009015261000 BOLLO 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 887/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: • in via principale, dichiarare e/o accertare l'illegittimità della intimazione di pagamento n. 08020250009015261000 per i motivi suindicati, con ogni pronuncia conseguenziale;
•nel merito, accertare e dichiarare non dovuta alcuna somma in relazione alla intimazione di pagamento n.
08020250009015261000 per i motivi di cui in premessa ed ordinare all'agente della riscossione la cancellazione/annullamento della stessa, con ogni pronuncia conseguenziale;
• condannare, in ogni caso, parte resistente, in solido, al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione ai sottoscritti procuratori, antistatari, il tutto nei limiti di competenza per valore del Giudice adito.
Resistente/Appellato:
- DICHIARARE la propria incompetenza territoriale in favore della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Perugia - RIGETTARE la richiesta di sospensiva spiegata dal ricorrente, per assoluto difetto dei presupposti di legge nel merito: - RESPINGERE tutte le restanti domande ed eccezioni proposte dal ricorrente nei confronti di Agenzia delle entrate - Riscossione, in quanto infondate in fatto e in diritto -
CONDANNARE la controparte alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Commissione riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società “A F P AUTO 2016 S.R.L.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, come in atti rappresentato e difeso, proponeva ricorso, contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione
Umbria, avverso cartella di pagamento n. 08020250009015261000, notificata in data 04.03.2024, relativamente alle sole tasse automobilistiche per l'importo di euro 52.038,71.
Con i motivi di ricorso, in sintesi, eccepiva: omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti;
inesistenza della pretesa tributaria e conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente costituita controdeduceva ai motivi di ricorso formulati ed in via preliminare eccepiva l'assoluta incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria adita in favore di quella di Perugia.
La Regione Umbria non si costituiva. Con ordinanza interlocutoria n. 5091/2025 del 16.07.2025 veniva rigettata la richiesta di sospensiva dell'atto impugnato.
All' udienza del 21.01.2026 la Corte decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La competenza territoriale per impugnare un atto tributario davanti alla Corte di giustizia tributaria è determinata dalla sede dell'ufficio che ha emesso l'atto o dell'agente della riscossione, secondo il principio stabilito dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 546/1992. In sostanza, si deve individuare la Corte di giustizia tributaria nella cui circoscrizione è situato l'ufficio finanziario o l'agente della riscossione che ha emesso l'atto impugnato. Nella fattispecie trattandosi di opposizione ai soli ruoli portanti iscrizione per tassa automobilistica di spettanza della Regione Umbria, considerato che l'atto impugnato è stato emesso e notificato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Perugia sussiste la competenza per territorio della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Perugia innanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge. Spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara la propia incompetenza per territorio, indicando quale competente la corte di giustizia di Perugia.
Spese compensate