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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 30/05/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PARMA PRIMA SEZIONE CIVILE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati:
dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel.
dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 218/2025 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
, nata a [...] il giorno 8 agosto 1978, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Silvia Maria Grillo del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
RICORRENTE
e
, nato in [...] il [...] CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
con
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi. conclusioni: all'udienza del 13 maggio 2025 la difesa di parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione.
* * *
Con ricorso presentato il 27 gennaio 2025 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
giudiziale da con il quale ha contratto matrimonio in Marocco il 24 luglio 2003, CP_1 formulando ulteriori domande riguardanti l'addebito della separazione, l'affidamento dei figli minorenni, la loro collocazione, le loro visite paterne e il loro mantenimento, l'assegnazione della casa familiare e il diritto di beneficiare dal coniuge di un assegno ex art. 156 c.c.
A fondamento della domanda di separazione parte ricorrente ha allegato che la crisi matrimoniale è
riconducibile agli agiti maltrattanti del marito, allontanatosi definitivamente dal tetto coniugale nel luglio 2024. La ricorrente ha proposto nel medesimo atto introduttivo domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza di comparizione tenuta il 13 maggio 2025, dichiarata la contumacia del convenuto, è stata sentita la stessa la quale, per quanto d'interesse, ha ribadito la volontà di separarsi Parte_1 dal marito.
Escluse pertanto ipotesi conciliative, parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti, ad un tempo trattenendo la causa per la decisione del Collegio in ordine alla domanda intesa alla pronuncia non definitiva di separazione.
* * *
La domanda in oggetto merita accoglimento giacché, alla luce delle univoche allegazioni di cui in ricorso, della incontroversa cessazione del legame di coabitazione matrimoniale e delle stesse,
comprensibili, dichiarazioni rese personalmente dalla ricorrente, non vi è dubbio alcuno in ordine all'irreversibilità della crisi del rapporto coniugale, alla impossibilità di una sua ricostituzione e, così, all'intollerabilità della convivenza matrimoniale (o, meglio, di un suo eventuale ripristino) ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente:
dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e , uniti Parte_1 CP_1 in matrimonio in Marocco il 24 luglio 2003.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma il 30 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
TRIBUNALE DI PARMA PRIMA SEZIONE CIVILE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati:
dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel.
dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 218/2025 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
, nata a [...] il giorno 8 agosto 1978, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Silvia Maria Grillo del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
RICORRENTE
e
, nato in [...] il [...] CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
con
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi. conclusioni: all'udienza del 13 maggio 2025 la difesa di parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione.
* * *
Con ricorso presentato il 27 gennaio 2025 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
giudiziale da con il quale ha contratto matrimonio in Marocco il 24 luglio 2003, CP_1 formulando ulteriori domande riguardanti l'addebito della separazione, l'affidamento dei figli minorenni, la loro collocazione, le loro visite paterne e il loro mantenimento, l'assegnazione della casa familiare e il diritto di beneficiare dal coniuge di un assegno ex art. 156 c.c.
A fondamento della domanda di separazione parte ricorrente ha allegato che la crisi matrimoniale è
riconducibile agli agiti maltrattanti del marito, allontanatosi definitivamente dal tetto coniugale nel luglio 2024. La ricorrente ha proposto nel medesimo atto introduttivo domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza di comparizione tenuta il 13 maggio 2025, dichiarata la contumacia del convenuto, è stata sentita la stessa la quale, per quanto d'interesse, ha ribadito la volontà di separarsi Parte_1 dal marito.
Escluse pertanto ipotesi conciliative, parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti, ad un tempo trattenendo la causa per la decisione del Collegio in ordine alla domanda intesa alla pronuncia non definitiva di separazione.
* * *
La domanda in oggetto merita accoglimento giacché, alla luce delle univoche allegazioni di cui in ricorso, della incontroversa cessazione del legame di coabitazione matrimoniale e delle stesse,
comprensibili, dichiarazioni rese personalmente dalla ricorrente, non vi è dubbio alcuno in ordine all'irreversibilità della crisi del rapporto coniugale, alla impossibilità di una sua ricostituzione e, così, all'intollerabilità della convivenza matrimoniale (o, meglio, di un suo eventuale ripristino) ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente:
dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e , uniti Parte_1 CP_1 in matrimonio in Marocco il 24 luglio 2003.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma il 30 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto