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Decreto 14 aprile 2025
Decreto 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, decreto 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12409/2024
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
SEZIONE LAVORO
Decreto di omologa
ex art. 445 bis co. 5 c.p.c.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona della dott.ssa
Ida Ponticelli;
esaminati gli atti del procedimento n. 12409/2024 R.G.,
RICORRENTE: nato ad [...] il [...], codice fiscale CP_1
, C.F._1
DIFENSORI: avv. PONTICELLI TOMMASO (C.F.: ) e avv. IZZO C.F._2
TOMMASO (C.F.: ) con studio in Caivano (NA), alla via Bovio, nr. 1, C.F._3 nei confronti dell' CP_2
Preso atto che nessuna delle parti ha depositato atto scritto di contestazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 445 bis co. 4 c.p.c., come emerge dalla consultazione del fascicolo telematico;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE RICHIESTA: indennità di accompagnamento
SUSSISTENZA DEL REQUISITO SANITARIO: No
SPESE
Stante la mancata formulazione della dichiarazione di esonero nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio e l'inidoneità dell'autocertificazione reddituale prodotta dal ricorrente a dimostrare la sussistenza del diritto all'esenzione, condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' assistito da un funzionario, dell'importo di € 960,00 CP_2
omnicomprensivi (cfr. Cass. 9878/2019);
Pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro il costo dell'accertamento peritale, liquidato come da separato decreto. Manda alla cancelleria di darne comunicazione alle parti costituite.
Aversa, 10/04/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Ida Ponticelli
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
SEZIONE LAVORO
Decreto di omologa
ex art. 445 bis co. 5 c.p.c.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona della dott.ssa
Ida Ponticelli;
esaminati gli atti del procedimento n. 12409/2024 R.G.,
RICORRENTE: nato ad [...] il [...], codice fiscale CP_1
, C.F._1
DIFENSORI: avv. PONTICELLI TOMMASO (C.F.: ) e avv. IZZO C.F._2
TOMMASO (C.F.: ) con studio in Caivano (NA), alla via Bovio, nr. 1, C.F._3 nei confronti dell' CP_2
Preso atto che nessuna delle parti ha depositato atto scritto di contestazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 445 bis co. 4 c.p.c., come emerge dalla consultazione del fascicolo telematico;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE RICHIESTA: indennità di accompagnamento
SUSSISTENZA DEL REQUISITO SANITARIO: No
SPESE
Stante la mancata formulazione della dichiarazione di esonero nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio e l'inidoneità dell'autocertificazione reddituale prodotta dal ricorrente a dimostrare la sussistenza del diritto all'esenzione, condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' assistito da un funzionario, dell'importo di € 960,00 CP_2
omnicomprensivi (cfr. Cass. 9878/2019);
Pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro il costo dell'accertamento peritale, liquidato come da separato decreto. Manda alla cancelleria di darne comunicazione alle parti costituite.
Aversa, 10/04/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Ida Ponticelli