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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4583 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33948/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvio Cinque, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33948/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLORO Parte_1 C.F._1
ALESSIA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BELLORO ALESSIA
ATTORE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE AMICIS Controparte_1 C.F._2
CLAUDIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE, 4 00100 ROMA presso il difensore avv. DE AMICIS CLAUDIO
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni omessa manutenzione – esecuzione opere
CONCLUSIONI: come da note scritte pervenute all'udienza del 6.11.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra proprietaria Parte_2 dell'appartamento posto al primo piano, interno n. 3, sito nell'immobile di Via di Villa Pepoli n. 20
Roma, conveniva in giudizio la sig.ra proprietaria dell'appartamento sito al piano Controparte_1
terra, sottostante quello di proprietà di parte attrice, per sentir dichiarare la responsabilità di quest'ultima in ordine ai danni determinati dai rami di una magnolia piantata nel giardino della convenuta, che invadono le finestre della stanza studio e delle due stanze bagno dell'immobile dell'attrice, e dalla crescita incontrollata di alcuni rampicanti che invadono il muro di proprietà della sig.ra avvinghiandosi anche al tubo esterno del gas di proprietà di quest'ultima. Pt_1
pagina 1 di 5 Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - Nel merito in via principale: A) Accertato che i rami dell'albero di magnolia, piantata nel giardino di proprietà della sig.ra e, quindi, nella disponibilità di quest'ultima, sporgono CP_1
oltre la sua proprietà, superandola, invadendo e coprendo le finestre della stanza studio e delle due stanza bagno dell'appartamento sovrastante di proprietà della sig.ra ordinare alla Pt_1
proprietaria odierna convenuta il taglio di tutti i rami sconfinanti la proprietà stessa che invadono le finestre della stanza studio e delle due stanze bagno di proprietà dell'odierna attrice, ordinando altresì la potatura periodica degli stessi;
B) Accertato che le piante rampicanti collocate nel giardino di proprietà della sig.ra e, quindi, nella disponibilità di quest'ultima, si sono sviluppate in CP_1
altezza in modo incontrollato, invadendo il muro di proprietà della sig.ra avvinghiandosi Pt_1 anche al tubo esterno del gas di proprietà di quest'ultima, ordinare all'odierna convenuta il taglio di tutti i rampicanti sconfinanti la proprietà di quest'ultima che invadono la proprietà della sig.ra
disponendone, altresì, la potatura periodica;
C) Considerato ed accertato che la presenza dei Pt_1
rami di magnolia che si estendono nella proprietà della sig.ra in particolare davanti e a Pt_1
copertura delle finestre della stanza studio e delle due stanze bagno, ha causato e causa nocumento all'attrice consistente nella compressione del diritto di quest'ultima di godere pienamente della sua proprietà, per tutte le ragioni esposte nelle premesse in punto di fatto e di diritto e/o per quelle che dovessero emergere nel corso del presente giudizio, condannare la convenuta a risarcire il danno quantificabile in € 5.000,00 o in quella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, opponendosi alla domanda e chiedendone il rigetto, con condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Con vittoria di spese,
La causa è stata istruita in via documentale e mediante CTU. Precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 06.11.2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
********************
La vicenda in oggetto va esaminata prendendo le mosse dalla situazione riscontrabile dalla documentazione fotografica prodotta dall'attrice, non contestata da controparte.
Dalle immagini si può appurare come i rami della magnolia, laddove non opportunamente manutenuti, siano effettivamente in grado di invadere l'appartamento della procurandole intuibili disagi Pt_1
sia in ordine all'utilizzo delle finestre, peraltro con accumulo di deiezioni animali, sia riguardo all'impossibilità di usufruire dell'illuminazione naturale all'interno delle stanze del proprio appartamento.
pagina 2 di 5 A causa della sostanziale inutilizzabilità delle finestre e della insuscettibilità di pulizia delle stesse, risulta evidente il danno subito dall'attrice nel godimento della proprietà, derivando dalla crescita incontrollata della pianta una compressione intollerabile di detto diritto.
Ciò premesso, la questione emergente dagli atti prodotti dalle parti riguarda non tanto l'esistenza o meno di detti disagi - che risultano, come detto, manifesti - bensì quali siano i soggetti tenuti alle spese di manutenzione e potatura della pianta.
In ordine a tale aspetto, d'altronde, si è sviluppato il contraddittorio tra le parti, nei seguenti termini.
Da un lato, l'attrice sostiene che i relativi costi siano esclusivamente a carico della convenuta, posto che la magnolia sorge nel giardino di quest'ultima e pertanto sarebbe la proprietaria della pianta a doversi occupare della manutenzione, anche al fine di impedire conseguenze dannose per gli abitanti degli appartamenti soprastanti.
Dall'altro, la convenuta replica affermando che la pianta avrebbe una funzione ornamentale e di decoro a vantaggio dell'intero condominio, e che conseguentemente dovrebbe essere l'ente di gestione a sostenere i costi di manutenzione della magnolia.
Le argomentazioni della convenuta non possono essere condivise.
Tralasciando la premessa secondo la quale la pianta si trovasse già nel giardino all'atto dell'acquisto dell'abitazione, essendo evidente come tale dato non pregiudichi la responsabilità del nuovo proprietario per eventi successivi, occorre rilevare come la funzione ornamentale sostenuta dalla non risulta suffragata da alcun elemento dimostrativo, rimanendo pertanto confinata tra le CP_1
mere asserzioni soggettive della convenuta.
In altri termini, non è evincibile alcun vantaggio apprezzabile in favore dell'intero condominio dalla presenza della pianta posta nel giardino della che resta pertanto proprietà e appannaggio CP_1
della convenuta anche relativamente alle spese di manutenzione.
Non a caso, il voto contrario della - e di tutti gli altri condomini - alla potatura della pianta in Pt_1
sede assembleare non rappresenta, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, una contraddizione, bensì la naturale conseguenza dell'opposizione dell'attrice e dei restanti abitanti dello stabile alla divisione delle spese di manutenzione per una pianta di proprietà della sola CP_1
Quest'ultima, pertanto, deve ritenersi la sola responsabile per la manutenzione periodica della pianta e, conseguentemente, appurato che la mancata potatura provochi un evidente danno alla - la Pt_1 quale, essendo l'abitante del piano immediatamente superiore, è anche colei che patisce maggiormente i pregiudizi dovuti alla crescita incontrollata dei rami più bassi e pertanto più lunghi -, nella vicenda in esame trova applicazione il disposto di cui all'art. 896 c.c.
pagina 3 di 5 Sulla scorta del principio di analogia, infatti, la nozione di “fondo” contenuta nella disposizione assume una portata ampia, ricomprendendo non solo l'ipotesi di terreni orizzontalmente confinanti, bensì anche la proprietà altrui posta al di sopra di quella nella quale è piantato l'albero, dal momento che in tale fattispecie i rami non opportunamente tagliati e curati sono parimenti in grado di recare un disturbo al vicino.
Ritenuto, quindi, che la pianta sia di esclusiva pertinenza della convenuta e che la mancata potatura della stessa arrechi un danno ingiusto al diritto di proprietà dell'attrice, occorre accertare la responsabilità della convenuta ai sensi degli artt. 896 e 2051 c.c.
Quanto ai rampicanti che avvolgono il tubo del gas dell'attrice, le asserzioni della convenuta circa la presunta irregolarità dell'impianto trovano smentita nella relazione di CTU del 03.02.2023, Parte_3 la quale non solo ha attestato che lo stesso sia attualmente a norma, ma anche che “l'inconveniente che andrebbe focalizzato e risolto è costituito dalla vegetazione rampicante;
la tubazione del gas deve essere a vista e libera da vegetazione”.
A riscontro di tale rilievo, all'assemblea condominiale del 25.09.2023 non solo i condomini hanno votato contro la divisione delle spese di potatura della magnolia, ma si sono espressi tutti a favore - con l'eccezione della - del mantenimento del tubo del gas della sulla facciata. CP_1 Pt_1
Anche dalla documentazione fotografica prodotta è possibile evincere l'effettiva e incontrollata crescita dei rampicanti lungo il muro e intorno al tubo in questione, evidenziando anche in tal caso la necessità di una potatura periodica che prevenga conseguenze infestanti in danno dell'attrice.
Per i motivi illustrati, vanno accolte le domande di parte attrice di cui alle lettere A) e B).
Quanto alla prima, rilevata l'invasività dei rami della magnolia piantata nel giardino della signora la cui mancata manutenzione, di responsabilità esclusivamente di quest'ultima, è fonte di CP_1
notevoli disagi per la signora occorre ordinare alla convenuta il taglio di tutti i rami Pt_1
sconfinanti che invadono le finestre della stanza studio e delle due stanze bagno di proprietà dell'attrice, nonché la potatura periodica degli stessi al fine di prevenire ulteriori disturbi in suo danno.
In riferimento alla domanda sub B), la stessa va parimenti accolta in ragione della riscontrata regolarità dell'impianto dell'attrice e, per converso, degli inconvenienti cagionati dalla crescita incontrollata dei rampicanti dal giardino della signora la quale va pertanto condannata a provvedere al taglio CP_1 di tutti i rampicanti sconfinanti la sua proprietà che invadono quella dell'attrice, nonché a provvedere alla potatura periodica degli stessi.
Infine, va accolta anche la domanda risarcitoria proposta dall'attrice, precisando che la quantificazione dei danni subiti dalla in conseguenza dei disagi prodotti dalla crescita incontrollata delle piante Pt_1
in questione - in particolare della magnolia, che impedisce l'utilizzo delle finestre e oggettivamente pagina 4 di 5 costringe al ricorso alla luce artificiale anche durante le ore diurne -, in assenza di parametri certi e anche in considerazione della pluriennale trascuratezza della convenuta nella manutenzione delle suddette, viene individuata in via equitativa ex art. 1226 c.c. nella somma di euro 3.500,00, da corrispondersi in favore dell'attrice a titolo di risarcimento.
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
A) dichiara la responsabilità della convenuta nella determinazione dei danni subiti dall'attrice e, per l'effetto, la condanna a provvedere a sua cura e spese al taglio dei rami della magnolia e dei rampicanti, nonché a provvedere alla potatura periodica delle medesime piante e, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 3.500,00;
B) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in €
3.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge. Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto in corso di causa.
Così deciso in Roma il 13.3.2025
Il Giudice
dott. Silvio Cinque
Provvedimento redatto con la collaborazione del Mot Dott. Pier Lorenzo Maggiorelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvio Cinque, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33948/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLORO Parte_1 C.F._1
ALESSIA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BELLORO ALESSIA
ATTORE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE AMICIS Controparte_1 C.F._2
CLAUDIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE, 4 00100 ROMA presso il difensore avv. DE AMICIS CLAUDIO
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni omessa manutenzione – esecuzione opere
CONCLUSIONI: come da note scritte pervenute all'udienza del 6.11.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra proprietaria Parte_2 dell'appartamento posto al primo piano, interno n. 3, sito nell'immobile di Via di Villa Pepoli n. 20
Roma, conveniva in giudizio la sig.ra proprietaria dell'appartamento sito al piano Controparte_1
terra, sottostante quello di proprietà di parte attrice, per sentir dichiarare la responsabilità di quest'ultima in ordine ai danni determinati dai rami di una magnolia piantata nel giardino della convenuta, che invadono le finestre della stanza studio e delle due stanze bagno dell'immobile dell'attrice, e dalla crescita incontrollata di alcuni rampicanti che invadono il muro di proprietà della sig.ra avvinghiandosi anche al tubo esterno del gas di proprietà di quest'ultima. Pt_1
pagina 1 di 5 Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - Nel merito in via principale: A) Accertato che i rami dell'albero di magnolia, piantata nel giardino di proprietà della sig.ra e, quindi, nella disponibilità di quest'ultima, sporgono CP_1
oltre la sua proprietà, superandola, invadendo e coprendo le finestre della stanza studio e delle due stanza bagno dell'appartamento sovrastante di proprietà della sig.ra ordinare alla Pt_1
proprietaria odierna convenuta il taglio di tutti i rami sconfinanti la proprietà stessa che invadono le finestre della stanza studio e delle due stanze bagno di proprietà dell'odierna attrice, ordinando altresì la potatura periodica degli stessi;
B) Accertato che le piante rampicanti collocate nel giardino di proprietà della sig.ra e, quindi, nella disponibilità di quest'ultima, si sono sviluppate in CP_1
altezza in modo incontrollato, invadendo il muro di proprietà della sig.ra avvinghiandosi Pt_1 anche al tubo esterno del gas di proprietà di quest'ultima, ordinare all'odierna convenuta il taglio di tutti i rampicanti sconfinanti la proprietà di quest'ultima che invadono la proprietà della sig.ra
disponendone, altresì, la potatura periodica;
C) Considerato ed accertato che la presenza dei Pt_1
rami di magnolia che si estendono nella proprietà della sig.ra in particolare davanti e a Pt_1
copertura delle finestre della stanza studio e delle due stanze bagno, ha causato e causa nocumento all'attrice consistente nella compressione del diritto di quest'ultima di godere pienamente della sua proprietà, per tutte le ragioni esposte nelle premesse in punto di fatto e di diritto e/o per quelle che dovessero emergere nel corso del presente giudizio, condannare la convenuta a risarcire il danno quantificabile in € 5.000,00 o in quella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, opponendosi alla domanda e chiedendone il rigetto, con condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Con vittoria di spese,
La causa è stata istruita in via documentale e mediante CTU. Precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 06.11.2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
********************
La vicenda in oggetto va esaminata prendendo le mosse dalla situazione riscontrabile dalla documentazione fotografica prodotta dall'attrice, non contestata da controparte.
Dalle immagini si può appurare come i rami della magnolia, laddove non opportunamente manutenuti, siano effettivamente in grado di invadere l'appartamento della procurandole intuibili disagi Pt_1
sia in ordine all'utilizzo delle finestre, peraltro con accumulo di deiezioni animali, sia riguardo all'impossibilità di usufruire dell'illuminazione naturale all'interno delle stanze del proprio appartamento.
pagina 2 di 5 A causa della sostanziale inutilizzabilità delle finestre e della insuscettibilità di pulizia delle stesse, risulta evidente il danno subito dall'attrice nel godimento della proprietà, derivando dalla crescita incontrollata della pianta una compressione intollerabile di detto diritto.
Ciò premesso, la questione emergente dagli atti prodotti dalle parti riguarda non tanto l'esistenza o meno di detti disagi - che risultano, come detto, manifesti - bensì quali siano i soggetti tenuti alle spese di manutenzione e potatura della pianta.
In ordine a tale aspetto, d'altronde, si è sviluppato il contraddittorio tra le parti, nei seguenti termini.
Da un lato, l'attrice sostiene che i relativi costi siano esclusivamente a carico della convenuta, posto che la magnolia sorge nel giardino di quest'ultima e pertanto sarebbe la proprietaria della pianta a doversi occupare della manutenzione, anche al fine di impedire conseguenze dannose per gli abitanti degli appartamenti soprastanti.
Dall'altro, la convenuta replica affermando che la pianta avrebbe una funzione ornamentale e di decoro a vantaggio dell'intero condominio, e che conseguentemente dovrebbe essere l'ente di gestione a sostenere i costi di manutenzione della magnolia.
Le argomentazioni della convenuta non possono essere condivise.
Tralasciando la premessa secondo la quale la pianta si trovasse già nel giardino all'atto dell'acquisto dell'abitazione, essendo evidente come tale dato non pregiudichi la responsabilità del nuovo proprietario per eventi successivi, occorre rilevare come la funzione ornamentale sostenuta dalla non risulta suffragata da alcun elemento dimostrativo, rimanendo pertanto confinata tra le CP_1
mere asserzioni soggettive della convenuta.
In altri termini, non è evincibile alcun vantaggio apprezzabile in favore dell'intero condominio dalla presenza della pianta posta nel giardino della che resta pertanto proprietà e appannaggio CP_1
della convenuta anche relativamente alle spese di manutenzione.
Non a caso, il voto contrario della - e di tutti gli altri condomini - alla potatura della pianta in Pt_1
sede assembleare non rappresenta, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, una contraddizione, bensì la naturale conseguenza dell'opposizione dell'attrice e dei restanti abitanti dello stabile alla divisione delle spese di manutenzione per una pianta di proprietà della sola CP_1
Quest'ultima, pertanto, deve ritenersi la sola responsabile per la manutenzione periodica della pianta e, conseguentemente, appurato che la mancata potatura provochi un evidente danno alla - la Pt_1 quale, essendo l'abitante del piano immediatamente superiore, è anche colei che patisce maggiormente i pregiudizi dovuti alla crescita incontrollata dei rami più bassi e pertanto più lunghi -, nella vicenda in esame trova applicazione il disposto di cui all'art. 896 c.c.
pagina 3 di 5 Sulla scorta del principio di analogia, infatti, la nozione di “fondo” contenuta nella disposizione assume una portata ampia, ricomprendendo non solo l'ipotesi di terreni orizzontalmente confinanti, bensì anche la proprietà altrui posta al di sopra di quella nella quale è piantato l'albero, dal momento che in tale fattispecie i rami non opportunamente tagliati e curati sono parimenti in grado di recare un disturbo al vicino.
Ritenuto, quindi, che la pianta sia di esclusiva pertinenza della convenuta e che la mancata potatura della stessa arrechi un danno ingiusto al diritto di proprietà dell'attrice, occorre accertare la responsabilità della convenuta ai sensi degli artt. 896 e 2051 c.c.
Quanto ai rampicanti che avvolgono il tubo del gas dell'attrice, le asserzioni della convenuta circa la presunta irregolarità dell'impianto trovano smentita nella relazione di CTU del 03.02.2023, Parte_3 la quale non solo ha attestato che lo stesso sia attualmente a norma, ma anche che “l'inconveniente che andrebbe focalizzato e risolto è costituito dalla vegetazione rampicante;
la tubazione del gas deve essere a vista e libera da vegetazione”.
A riscontro di tale rilievo, all'assemblea condominiale del 25.09.2023 non solo i condomini hanno votato contro la divisione delle spese di potatura della magnolia, ma si sono espressi tutti a favore - con l'eccezione della - del mantenimento del tubo del gas della sulla facciata. CP_1 Pt_1
Anche dalla documentazione fotografica prodotta è possibile evincere l'effettiva e incontrollata crescita dei rampicanti lungo il muro e intorno al tubo in questione, evidenziando anche in tal caso la necessità di una potatura periodica che prevenga conseguenze infestanti in danno dell'attrice.
Per i motivi illustrati, vanno accolte le domande di parte attrice di cui alle lettere A) e B).
Quanto alla prima, rilevata l'invasività dei rami della magnolia piantata nel giardino della signora la cui mancata manutenzione, di responsabilità esclusivamente di quest'ultima, è fonte di CP_1
notevoli disagi per la signora occorre ordinare alla convenuta il taglio di tutti i rami Pt_1
sconfinanti che invadono le finestre della stanza studio e delle due stanze bagno di proprietà dell'attrice, nonché la potatura periodica degli stessi al fine di prevenire ulteriori disturbi in suo danno.
In riferimento alla domanda sub B), la stessa va parimenti accolta in ragione della riscontrata regolarità dell'impianto dell'attrice e, per converso, degli inconvenienti cagionati dalla crescita incontrollata dei rampicanti dal giardino della signora la quale va pertanto condannata a provvedere al taglio CP_1 di tutti i rampicanti sconfinanti la sua proprietà che invadono quella dell'attrice, nonché a provvedere alla potatura periodica degli stessi.
Infine, va accolta anche la domanda risarcitoria proposta dall'attrice, precisando che la quantificazione dei danni subiti dalla in conseguenza dei disagi prodotti dalla crescita incontrollata delle piante Pt_1
in questione - in particolare della magnolia, che impedisce l'utilizzo delle finestre e oggettivamente pagina 4 di 5 costringe al ricorso alla luce artificiale anche durante le ore diurne -, in assenza di parametri certi e anche in considerazione della pluriennale trascuratezza della convenuta nella manutenzione delle suddette, viene individuata in via equitativa ex art. 1226 c.c. nella somma di euro 3.500,00, da corrispondersi in favore dell'attrice a titolo di risarcimento.
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
A) dichiara la responsabilità della convenuta nella determinazione dei danni subiti dall'attrice e, per l'effetto, la condanna a provvedere a sua cura e spese al taglio dei rami della magnolia e dei rampicanti, nonché a provvedere alla potatura periodica delle medesime piante e, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 3.500,00;
B) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in €
3.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge. Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto in corso di causa.
Così deciso in Roma il 13.3.2025
Il Giudice
dott. Silvio Cinque
Provvedimento redatto con la collaborazione del Mot Dott. Pier Lorenzo Maggiorelli
pagina 5 di 5