Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/06/2025, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 453 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Loredana Pasca, come da mandato in atti;
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Alessandro Dell'Atti, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
All'udienza del 26/05/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/01/2025, il ricorrente ha domandato la revisione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1047/2020 emessa dal Tribunale di Lecce in data 17/04/2020, chiedendo disporsi: la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia , ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente, nonché la Persona_1 revoca dell'assegnazione della casa coniugale, sita in Lecce alla Via Zinnie n. 13, disposta in favore di , stante il venir meno dei presupposti legittimanti. Controparte_1
Motivo della domanda risulta essere per un verso, il superamento di un concorso pubblico da parte della figlia , la quale risulta attualmente impiegata presso il Persona_1
1
per un altro, lo stabile trasferimento del figlio , nella città di Perugia per ragioni di studio. Persona_2
Peraltro, già la sentenza di divorzio autorizzava , nella qualità di legittimo Parte_1 proprietario, alla vendita dell'immobile adibito a casa coniugale e infatti, individuato un potenziale acquirente, è interesse di parte ricorrente conseguire la disponibilità dell'immobile, anche in considerazione della sopravvenuta insussistenza dei presupposti che ne giustificavano l'assegnazione alla ex coniuge.
In particolare, dunque, il ricorrente ha chiesto una modifica della regolamentazione in vigore nei seguenti termini:
a) dichiarare per le causali di cui in narrativa, che il Sig. non è tenuto Parte_1 dal dì della domanda, a contribuire al mantenimento della figlia Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
b) per l'effetto ridurre ad euro 150,00 mensili l'assegno dovuto dal ricorrente alla Sig.ra quale contributo al mantenimento del figlio maggiorenne CP_1 Per_2
[...]
c) dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, che sono venuti meno i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale in favore della Sig.ra e, per Controparte_1
l'effetto, disporre la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale sita in Lecce alla Via Zinnie n. 13 concedendo alla stessa un termine entro il quale dovrà restituire l'immobile al Sig. . Parte_1
Con comparsa depositata il 12/05/2025, si è costituita , aderendo alla Controparte_1 domanda del ricorrente.
All'udienza del 26/05/2025 parte resistente ha ribadito di voler aderire alla domanda avanzata dal ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio;
inoltre, nella medesima sede il Giudice ha dato atto dell'avvenuta riconsegna delle chiavi della casa familiare a
. Parte_1
La domanda può trovare accoglimento in quanto le condizioni riportate nel ricorso, appaiono adeguate alla tutela delle esigenze tanto delle parti quanto della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
In ragione della natura del presente procedimento, nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce così provvede:
2 1) dispone la modifica della sentenza n. 1047/2018 emessa dal Tribunale di Lecce in data
17/04/2020 in conformità alle condizioni riportate in motivazione;
2) nulla per le spese;
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23/06/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
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