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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/12/2024, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al numero 1345 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno
2021, vertente
TRA con l'Avv. Luigi Calabria ---- appellante Parte_1
E
in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Carlo Costantino De CP_1
Pompeis, Silvia Parisi ed Umberto Ferrato ---- appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenze del Tribunale di Paola, Giudice del Lavoro.
Opposizione ad avviso di addebito.
Conclusioni per l'appellante: motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
183/2021emessa dal Tribunale di Paola Sez. Lavoro, Giudice Dott. Antonio Dinatolo, in data
08.04.2021, pubblicata in pari data e depositata in data 12.04.21, nel giudizio n. 175/2018, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
- In via principale: accogliere l'opposizione e, per effetto annullare, o dichiarare nulla L'Avviso di addebito di cui sopra notificata presuntivamente in data 28/12/2017 all'odierno ricorrente dall'Ente per tutte le motivazioni sopra indicate. CP_1
- In via subordinata, e nell'ipotesi in cui l' ente creditore dovesse offrire prova del contrario, ordinare il pagamento della sanzione nella misura ridotta con esclusione degli interessi di mora ed accessori e con possibilità di rateizzazione>>;
Conclusioni per l'appellato: <<... IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiarare inammissibile/improcedibile il ricorso in appello per essere stato depositato ed iscritto a ruolo oltre il termine massimo di sei mesi determinato per legge per l'impugnazione della sentenza che quindi era già passata in giudicato alla data dell'inoltro del presente grado del giudizio.
NEL MERITO respingere il ricorso e per l'effetto confermare integralmente la pronuncia del
Tribunale di Paola in veste di Giudice Unico del Lavoro n. 183/2021; il tutto con condanna dell'appellante alle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio>>.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 6/2/2018 il Sig. proponeva opposizione all'avviso di Parte_1
addebito n° 334 2017 000 4175661 000, relativo a contributi IVS, dal 1°/1/2011 al 31/12/2011.
2) Il Tribunale di Paola, rigettava detto ricorso, ravvisando la non maturata prescrizione e la tardività dei motivi afferenti all'illegittimità degli atti esecutivi.
3) Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto appello, denunciando: 1) “Vizio di legge sui poteri ufficiosi del giudice in rapporto a quelli delle parti in ordine alla deduzione dei mezzi CP_ istruttori”; e 2) “prescrizione del diritto di credito vantato dall .
4) Nella resistenza dell' che ha rilevato la tardiva proposizione dell'atto di gravame, CP_1
all'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 17/10/2024, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello è inammissibile.
II.- La sentenza di primo grado è stata pubblicata addì 8/4/2021.
III.- In mancanza della notifica della stessa, non documentata dalle parti, il termine c.d.
“lungo” di appello deve intendersi quello di sei mesi, giusta la disposizione di cui all'art. 327
c.p.c.
Nel caso di specie, pertanto, detto termine spirava in data 8/10/2021.
IV.- Il gravame, però, risulta essere stato introdotto esattamente un paio di settimane dopo, ossia il 22/10/2021; quindi in ritardo. V.- Nel rito lavoro – è quasi superfluo specificarlo – il c.d. termine lungo non soggiace alle regole della sospensione feriale dei termini (ex multis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 18145 del
23/10/2012).
VI.- Ne consegue che l'appello deve dichiararsi inammissibile (Cassazione civile sez. VI,
13/07/2018).
VII.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
VIII.-Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
ricorso depositato in data 22 ottobre 2021, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n° 183/2021, resa in data 8 aprile 2021, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, in favore dell'appellato, nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge;
3) Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione;
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, di Catanzaro, il 4 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al numero 1345 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno
2021, vertente
TRA con l'Avv. Luigi Calabria ---- appellante Parte_1
E
in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Carlo Costantino De CP_1
Pompeis, Silvia Parisi ed Umberto Ferrato ---- appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenze del Tribunale di Paola, Giudice del Lavoro.
Opposizione ad avviso di addebito.
Conclusioni per l'appellante: motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
183/2021emessa dal Tribunale di Paola Sez. Lavoro, Giudice Dott. Antonio Dinatolo, in data
08.04.2021, pubblicata in pari data e depositata in data 12.04.21, nel giudizio n. 175/2018, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
- In via principale: accogliere l'opposizione e, per effetto annullare, o dichiarare nulla L'Avviso di addebito di cui sopra notificata presuntivamente in data 28/12/2017 all'odierno ricorrente dall'Ente per tutte le motivazioni sopra indicate. CP_1
- In via subordinata, e nell'ipotesi in cui l' ente creditore dovesse offrire prova del contrario, ordinare il pagamento della sanzione nella misura ridotta con esclusione degli interessi di mora ed accessori e con possibilità di rateizzazione>>;
Conclusioni per l'appellato: <<... IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiarare inammissibile/improcedibile il ricorso in appello per essere stato depositato ed iscritto a ruolo oltre il termine massimo di sei mesi determinato per legge per l'impugnazione della sentenza che quindi era già passata in giudicato alla data dell'inoltro del presente grado del giudizio.
NEL MERITO respingere il ricorso e per l'effetto confermare integralmente la pronuncia del
Tribunale di Paola in veste di Giudice Unico del Lavoro n. 183/2021; il tutto con condanna dell'appellante alle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio>>.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 6/2/2018 il Sig. proponeva opposizione all'avviso di Parte_1
addebito n° 334 2017 000 4175661 000, relativo a contributi IVS, dal 1°/1/2011 al 31/12/2011.
2) Il Tribunale di Paola, rigettava detto ricorso, ravvisando la non maturata prescrizione e la tardività dei motivi afferenti all'illegittimità degli atti esecutivi.
3) Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto appello, denunciando: 1) “Vizio di legge sui poteri ufficiosi del giudice in rapporto a quelli delle parti in ordine alla deduzione dei mezzi CP_ istruttori”; e 2) “prescrizione del diritto di credito vantato dall .
4) Nella resistenza dell' che ha rilevato la tardiva proposizione dell'atto di gravame, CP_1
all'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 17/10/2024, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello è inammissibile.
II.- La sentenza di primo grado è stata pubblicata addì 8/4/2021.
III.- In mancanza della notifica della stessa, non documentata dalle parti, il termine c.d.
“lungo” di appello deve intendersi quello di sei mesi, giusta la disposizione di cui all'art. 327
c.p.c.
Nel caso di specie, pertanto, detto termine spirava in data 8/10/2021.
IV.- Il gravame, però, risulta essere stato introdotto esattamente un paio di settimane dopo, ossia il 22/10/2021; quindi in ritardo. V.- Nel rito lavoro – è quasi superfluo specificarlo – il c.d. termine lungo non soggiace alle regole della sospensione feriale dei termini (ex multis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 18145 del
23/10/2012).
VI.- Ne consegue che l'appello deve dichiararsi inammissibile (Cassazione civile sez. VI,
13/07/2018).
VII.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
VIII.-Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
ricorso depositato in data 22 ottobre 2021, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n° 183/2021, resa in data 8 aprile 2021, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, in favore dell'appellato, nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge;
3) Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione;
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, di Catanzaro, il 4 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale