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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/07/2025, n. 3171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3171 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1749/2025 R.G. promossa da
, in nome e per conto di (avv. Parte_1 Controparte_1
FILIPPO CARIMATI)
PARTE ATTRICE contro avv.ti PAOLA CATTANEO e GUIDO D'APRILE) CP_2 nonché contro contumaci) Controparte_3 Controparte_4
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte attrice ha chiesto di dichiarare che i convenuti hanno accettato in forma tacita l'eredità dei genitori deceduto intestato in data in data 16 Persona_1 giugno 2006 e deceduta intestata in data 11 settembre 2012. Persona_2
Il convenuto ha aderito alla domanda attorea, mentre gli altri due CP_2 convenuti non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
È stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., che si è svolta nelle forme della trattazione scritta.
L'accettazione delle eredità, da parte dei resistenti, è ricavabile dalla voltura catastale dei beni ereditari nell'attuale assetto della quota di 1/3 ciascuno (ex multis, Cass.
1 Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11478 del 30/04/2021: «L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per
l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi»).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
Le spese di lite saranno dichiarate irripetibili, stante la mancata opposizione delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara che (c.f. , CP_2 C.F._1 Controparte_3
(c.f. ) e (c.f. hanno C.F._2 Controparte_4 C.F._3 accettato le eredità dei genitori deceduto in data in data 16 giugno Persona_1
2006 e deceduta in data 11 settembre 2012; Persona_2
2. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di trascrivere la presente sentenza, ai sensi dell'art. 2648 comma 3 c.c., con esonero da responsabilità;
3. dichiara irripetibili le spese processuali.
Brescia, 16/07/2025
Il giudice
Andrea Tinelli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1749/2025 R.G. promossa da
, in nome e per conto di (avv. Parte_1 Controparte_1
FILIPPO CARIMATI)
PARTE ATTRICE contro avv.ti PAOLA CATTANEO e GUIDO D'APRILE) CP_2 nonché contro contumaci) Controparte_3 Controparte_4
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte attrice ha chiesto di dichiarare che i convenuti hanno accettato in forma tacita l'eredità dei genitori deceduto intestato in data in data 16 Persona_1 giugno 2006 e deceduta intestata in data 11 settembre 2012. Persona_2
Il convenuto ha aderito alla domanda attorea, mentre gli altri due CP_2 convenuti non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
È stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., che si è svolta nelle forme della trattazione scritta.
L'accettazione delle eredità, da parte dei resistenti, è ricavabile dalla voltura catastale dei beni ereditari nell'attuale assetto della quota di 1/3 ciascuno (ex multis, Cass.
1 Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11478 del 30/04/2021: «L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per
l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi»).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
Le spese di lite saranno dichiarate irripetibili, stante la mancata opposizione delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara che (c.f. , CP_2 C.F._1 Controparte_3
(c.f. ) e (c.f. hanno C.F._2 Controparte_4 C.F._3 accettato le eredità dei genitori deceduto in data in data 16 giugno Persona_1
2006 e deceduta in data 11 settembre 2012; Persona_2
2. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di trascrivere la presente sentenza, ai sensi dell'art. 2648 comma 3 c.c., con esonero da responsabilità;
3. dichiara irripetibili le spese processuali.
Brescia, 16/07/2025
Il giudice
Andrea Tinelli
2