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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 19/11/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
N. 87/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. SC PA ZZ, ha pronunciato, con le forme di cui all'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 87 R.G. dell'anno 2025 tra:
GIUDIZIALE “ (C.F. Parte_1 Parte_2
) rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Barabino in virtù di procura alle liti P.IVA_1 allegata all'atto di citazione
ATTRICE
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Ignazio Fiore e Controparte_1 P.IVA_2
IU Lo Giudice in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTA avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 12 novembre 2025: per la curatela attrice, l'avv. Barabino discute la causa riportandosi alle note conclusive ritualmente depositate;
per la convenuta, l'avv. Valentina Favata, in sostituzione dell'avv. Fiore, discute la causa riportandosi alla comparsa di costituzione e alle successive note conclusive, insistendo per il rigetto della domanda attorea, rilevando “che non vi è alcuna prova ex art. 2697 c.c. dell'elemento soggettivo circa la consapevolezza del terzo in ordine alla circostanza che
Pag. 1 a 8 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
l'atto dispositivo potesse in concreto nuocere alle ragioni del singolo creditore essendo la generica menzione di singola ipoteca ben lontana dai richiesti indizi gravi, precisi e concordanti, rimasti indimostrati”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domande delle parti.
1.1) Con atto di citazione depositato in data 21/1/25 la Curatela della Liquidazione Giudiziale ha convenuto in giudizio la per sentire dichiarare Parte_2 Controparte_1
l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., della scrittura privata del 3/8/2020 con firme autenticate da
Notar in Palermo, n.1389 rep./n.1001 racc., registrata a Palermo il 04/08/2020 Persona_1 al n. 19247 Serie 1T, iscritta presso il registro delle imprese l'11/8/2020, trascritta presso i pubblici registri immobiliari di Trapani il 4/8/2020 ai nn. 13465/8667, con la quale
[...] ha ceduto a il ramo d'azienda organizzato per l'esercizio di attività Parte_2 Controparte_1 connesse alla distribuzione di carburante per uso autotrazione ubicato in Trapani, loc.
Fulgatore, SS 113 Km.361+245, Strada Benuara SNC.
A sostegno della propria pretesa, l'odierna attrice ha dedotto che:
- con sentenza depositata in data 8/3/2023 il Tribunale di Marsala dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della ditta (n.1/2023 Reg. L.G.), p. Parte_2 iva , già esercente l'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di P.IVA_1 combustibili, di prodotti petroliferi e di prodotti gassosi, con relativo deposito (all. 03);
- in detta procedura liquidatoria risulta - ad oggi - accertato un passivo pari a complessivi €
3.997.575,19, di cui € 2.674.446,44 in privilegio ed €.1.323.128,75 in chirografo, a fronte di un attivo realizzato per complessivi € 353.939,16 (all. 05);
- il ramo d'azienda per cui è causa, in particolare, era costituito dalla piena proprietà dei seguenti cespiti: N.2 distributori a doppia erogazione di benzina, collegati a tre serbatoi di mc.10 cadauno;
N.2 distributori a doppia erogazione di gasolio, collegati a due serbatoi di mc.10 cadauno;
N.1 distributore a doppia erogazione di GPL, collegato a un serbatoio di mc.30; N.1 serbatoio per oli esausti da mc.1; apparecchiature self-service pre-pay dei prodotti esitati;
pensilina in acciaio e tettoia in legno in struttura precaria;
oltre le relative concessioni amministrative d'esercizio, nelle quali la cessionaria acquisiva il diritto di subentro ad ogni effetto di legge;
il corrispettivo della cessione veniva convenuto in complessivi €.100.000,00, interamente corrisposti;
Pag. 2 a 8 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
- che “nessun dubbio può sussistere sulla revocabilità ex artt. 165 C.C.I.I. e 2901 c.c. del già citato atto dispositivo mediante il quale spogliandosi di un rilevante Parte_2 ramo d'azienda pochi mesi prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, ha scientemente arrecato un pregiudizio alle ragioni dei propri creditori, rendendone più difficoltosa la soddisfazione come acclarato dalle risultanze emerse nel corso della procedura concorsuale.
Consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie, peraltro, sussistente anche in capo alla società cessionaria del ramo d'azienda, per quanto sarà appresso precisato. Sulla scorta dei superiori elementi, il Giudice Delegato ha autorizzato la curatela ad avviare la presente azione revocatoria”.
L'odierna attrice ha, pertanto, chiesto al Tribunale: “ritenere e dichiarare inefficace, ai sensi degli art. 165 C.C.I.I. e 2901 c.c., nei confronti della massa dei creditori della liquidazione giudi-ziale “ (p. iva , in persona dei cu-ratori pro Parte_2 P.IVA_1 tempore, e quindi revocare, la scrittura privata del 03/08/2020 a firme autenticate da Notar in Palermo, n.1389 rep. / n.1001 racc., registrata a Palermo il 04/08/2020 al Persona_1
n.19247 Serie 1T, iscritta presso il registro delle imprese il 11/08/2020, trascritta presso i pubblici registri immobiliari di Trapa-ni il 04/08/2020 ai nn. 13465/8667, con la quale in bonis ha ceduto a il ramo d'azienda organizzato per Parte_2 Controparte_1
l'esercizio di attività connesse alla distribuzione di carburante per uso autotrazione ubicato in Trapani, loc. Fulgatore, SS 113 Km.361+245, Strada Benuara SNC;
dichiarare la sentenza soggetta a trascrizione e/o annotazione da parte del competente Conservatore dei RR.II. e del
Registro delle Imprese;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
1.2) Costituitasi tardivamente in data 24/6/25, la ha contestato la domanda Controparte_1 attorea chiedendone il rigetto, in particolare evidenziando la mancata prova dell'elemento soggettivo necessario a integrare la fattispecie ex art. 2901 c.c..
1.3) La causa, istruita documentalmente, è stata tratta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. all'udienza del 12/11/25.
2) Fondatezza della domanda.
2.1) L'azione revocatoria esercitata dal curatore ex art. 165 C.C.I.I. (già art. 66 l. fall.) ha natura concorsuale ma resta disciplinata, quanto ai presupposti sostanziali, dall'art. 2901 c.c., che richiede la sussistenza dell'eventus damni e della scientia damni in capo al debitore e al terzo avente causa.
Pag. 3 a 8 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
2.2) Per ciò che attiene all'elemento oggettivo è noto che il curatore agente in revocatoria sia chiamato a documentare, anche attraverso presunzioni, il pregiudizio arrecato alle ragioni del ceto creditorio (eventus damni) allegando: (i) la sussistenza e la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi allo stato passivo;
(ii) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole e (iii) lo svantaggioso mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto del compimento dell'atto assoggettato a revocatoria. Il pregiudizio potrà ritenersi sussistente ove risulti che per effetto dell'atto pregiudizievole è divenuta più difficoltosa l'esazione del credito (cfr., ex multis, Cass. Civ.,
Sez. I, sent. 02 marzo 2021 n.5658; Cass. Civ. sez. I, 27/02/2024, n.5113; più di recente:
Cass. Civ. sez. I, 29/04/2025, n.11296).
2.2.1) Ebbene, l'atto dispositivo con cui ha ceduto un ramo d'azienda a Parte_2 ha arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie in quanto, dalla documentazione Controparte_1 prodotta in atti emerge che:
- già alla data di stipula dell'atto (3/8/2020) la cedente presentava una notevole esposizione debitoria come emergente, ad esempio, dall'insinuazione al passivo (n. 36) di Agenzia delle
Entrate per oltre € 100.000,00 in relazione a “imposta sul valore aggiunto, rit.fonte retribuzioni, IRES capitale, IRAP saldo, addiz.region. all'imposta sul reddito persone fisiche, costo notifica atti, correlate sanzioni ed interessi, per gli anni 2017 - 2018 – 2019 – 2019 –
2020 – 2021” (cfr. all. 9 della curatela attrice) e dall'insinuazione al passivo (n. 23) di
[...]
per € 386.603,09, in forza “del decreto ingiuntivo n. 563/2016 R.G. Controparte_2 emesso dal Tribunale di Marsala in data 01.10.2016, opposto con atto notificato in data
21.11.2016 e dichiarato provvisoriamente esecutivo dal G.I. Dott. Marcello BELLOMO in data 03.07.2017 nell'ambito del giudizio di opposizione, iscritto al n. 2677/2016 R.G.
Tribunale di Marsala”;
- l'attivo complessivo realizzato al 15/5/2025 (€.989.080,36) è risultato largamente insufficiente a fronteggiare le passività accertate (€ 3.997.575,19) (cfr. all. 02 dep. 10/06/2025 fascicolo curatela);
- la cessione del ramo d'azienda ha comportato la fuoriuscita dal patrimonio della società di beni facilmente aggredibili dai creditori, sostituiti da denaro per la quasi totalità non rinvenuto in sede concorsuale, giacché al momento dell'apertura della procedura concorsuale, i curatori
Pag. 4 a 8 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile hanno rinvenuto valori di cassa e giacenze bancarie irrisorie, pari a circa € 5.000,00 (cfr. all. 5 fascicolo curatela).
È dunque integrato il requisito oggettivo dell'eventus damni, consistente nel rendere più difficoltosa l'esazione dei crediti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte
(Cass. civ., sez. I, 2 marzo 2021, n. 5658).
2.2.2) Ai sensi dell'art. 2901 c.c., circa l'elemento soggettivo per l'impugnazione degli atti onerosi compiuti dopo il sorgere del credito – come nella specie – l'assoggettamento a revocatoria è subordinato alla prova della scientia damni in capo al debitore ed all'accipiens, ossia alla prova della consapevolezza dei contraenti in ordine al pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe potuto arrecare alle ragioni dei creditori del cedente, attraverso l'alterazione della garanzia patrimoniale di quest'ultimo, rendendo più difficoltosa l'esazione dei crediti.
Sul punto, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo, per gli atti di disposizione compiuti successivamente al sorgere del credito è sufficiente la conoscenza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità (cfr. Cass. Civ. 14489/2004; Cass. Civ. 7262/2000; più di recente, v.
Cass. Civ. sez. III, 13/04/2025, n.9649), del pregiudizio che, mediante l'atto dispositivo, sia arrecato o arrecabile alle ragioni di uno o più creditori. La prova di tale requisito può essere fornita mediante presunzioni (cfr. Cass. Civ. 20813/2004; Cass. Civ. 14274/1999).
Ed inoltre, qualora l'azione sia promossa dal curatore, la prova del requisito dell'anteriorità del credito tutelato dalla revocatoria ben può essere assolta – come già sopra esposto - con l'allegazione dell'anteriorità all'atto revocando dei crediti ammessi – o di alcuni dei crediti ammessi - al passivo (cfr. Cass. Civ. 18847/2012; più di recente, v. Cass. Civ. sez. I,
29/04/2025, n.11296; Cass. Civ. sez. I, 06/11/2025, n.29435).
2.3) Orbene, nel caso di specie, la consapevolezza del pregiudizio in capo alla Parte_2 risulta corroborata da tre indizi gravi precisi e concordanti.
[...]
2.3.1) Innanzitutto, è pacifico (e non contestato) che nell'atto di cessione fosse menzionata l'ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo (pure attestata, come visto sopra, in sede di verifica dello stato passivo, con riguardo alla domanda di insinuazione n. 23 della BNL
s.p.a.), iscritta a Trapani il 20 luglio 2017 (Reg. Gen. n.13747/ Reg. Part. n.1200), a favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. di importo pari ad € 380.000,00 (cfr. art. 3 dell'atto di cessione).
Pag. 5 a 8 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Sul punto occorre rammentare che in tema di revocatoria fallimentare di compravendita ex art. 67, comma 2, l. fall., la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere probatorio, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili anche dall'esistenza di un'ipoteca giudiziale sul bene venduto, menzionata nel contratto ed iscritta in virtù di un provvedimento definitivo di condanna della venditrice al pagamento di un rilevante importo (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/06/2020,
n.13169: nella specie il giudice di merito ha tratto il convincimento dello stato soggettivo di consapevolezza da parte del terzo contraente dal fatto che, oltre all'emissione di due decreti ingiuntivi, risultavano iscritte sull'immobile due ipoteche menzionate nell'atto pubblico di vendita).
2.3.2) In secondo luogo, la circostanza che la cedente si fosse contrattualmente obbligata anche “a liberare il bene in parola” dall'ipoteca (cfr. allegato 6 a pag. 4 nel fascicolo di parte attrice) senza prevedere alcuna sanzione (ad esempio, attraverso la previsione di una penale ovvero di una clausola risolutiva espressa) a ben vedere non fa che rafforzare ulteriormente l'assunto della piena consapevolezza, da parte dell'accipiens, della preesistenza del debito ipotecario gravante in capo alla cedente e dell'ovvio pregiudizio che la dismissione del ramo aziendale avrebbe comportato alle ragioni dei creditori.
2.3.3) A ciò si aggiunge la prova dei rapporti commerciali pluriennali tra le parti emergente dalla verifica dello stato passivo da cui, in particolare (istanza di ammissione n. 6) emerge che vantava crediti significativi verso già al momento della Controparte_1 Parte_2 stipula ed era pertanto consapevole dell'incapacità di quest'ultima di adempiere alle proprie obbligazioni. risulta, infatti, ammessa al passivo per l'importo di € 76.686,34 in chirografo Controparte_1 per fornitura;
€ 36.232,75 in chirografo per IVA;
€ 107.603,33 in privilegio per accise;
€
125,00 in prededuzione (cfr. Insinuazione N°6 – all. 07 fascicolo curatela); il credito della si fonda su varie fatture impagate, emesse nei confronti di Controparte_1 Parte_2 sino al dicembre 2020 per fornitura di carburante (fatture nn. 3085/11, 3086/11, 3126/11,
3195/11, 3226/11, 3227/11, 3228/11, 3312/11, 3325/11, 3471/11, 3472/11, 3513/11, 3664/11,
3749/11, 3750/11, 3824/11, 3883/11, 4013/11, 4014/11, 4121/11, 4253/11, 4364/11, 4365/11,
4410/11, 4497/11, 4531/11, 4614/11, 4615/11, 4740/11, 4741/11, 4855/11, 4912/11, 5214/11,
Pag. 6 a 8 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
5628/11, 5867/11, 6268/11, 6270/11, 6578/11 relative al periodo intercorrente tra il mese di luglio 2020 al mese di dicembre 2020, cfr. pag. 6 allegato 7 nel fascicolo della curatela).
2.4) Sussiste dunque, anche in capo all'accipiens, la scientia damni, intesa come consapevolezza, anche solo generica, del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale dei creditori (cfr. Cass. civ., sez. I, 26 ottobre 2004, n. 20813; più di recente, v. Cass. Civ. sez. III,
12/03/2024, n.6583) con conseguente totale accoglimento della domanda proposta dalla
Curatela.
3) Ne consegue la dichiarazione di inefficacia, nei confronti della massa dei creditori, dell'atto di cessione di ramo d'azienda del 3 agosto 2020.
Come richiesto da parte attrice, deve essere disposta l'annotazione della presente sentenza presso i Registri Immobiliari.
Non può, invece, darsi seguito alla richiesta di annotazione presso il registro delle imprese, non rientrando la sentenza che dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. della cessione del ramo d'azienda nell'elenco (tassativo ex art. 7, comma 2, lett. b), D.P.R. 7.12.1995, n. 581) degli atti che devono essere iscritti nel registro.
4) Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14 (scaglione “indeterminabile complessità media”, così come indicato da parte attrice nella propria “nota spese”), con l'opportuna modulazione resa necessaria dalla sostanziale assenza dell'attività istruttoria e della contenuta complessità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Curatela della liquidazione giudiziale di contro Parte_2
così provvede: Controparte_1
1) dichiara l'inefficacia, ai sensi degli art. 165 C.C.I.I. e 2901 c.c., nei confronti della massa dei creditori della liquidazione giudiziale (p. iva ), in Parte_2 P.IVA_1 persona dei curatori pro tempore, della scrittura privata del 03/08/2020 a firme autenticate da
Notar in Palermo, n.1389 rep./n.1001 racc., registrata a Palermo il 04/08/2020 Persona_1 al n.19247 Serie 1T, iscritta presso il registro delle imprese il 11/08/2020, trascritta presso i pubblici registri immobiliari di Trapani il 04/08/2020 ai nn. 13465/8667, con la quale Pt_2
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in bonis ha ceduto a il ramo d'azienda organizzato per l'esercizio Parte_2 Controparte_1 di attività connesse alla distribuzione di carburante per uso autotrazione ubicato in Trapani, loc. Fulgatore, SS 113 Km.361+245, Strada Benuara SNC;
2) dispone che il competente Conservatore dei Registri Immobili provveda ad annotare la presente sentenza;
3) condanna la società convenuta a rifondere la attrice delle spese di Controparte_1 Pt_1 lite che liquida in complessivi € 8.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Marsala, in data 17/11/25.
Il Giudice
SC PA ZZ
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N. 87/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. SC PA ZZ, ha pronunciato, con le forme di cui all'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 87 R.G. dell'anno 2025 tra:
GIUDIZIALE “ (C.F. Parte_1 Parte_2
) rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Barabino in virtù di procura alle liti P.IVA_1 allegata all'atto di citazione
ATTRICE
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Ignazio Fiore e Controparte_1 P.IVA_2
IU Lo Giudice in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTA avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 12 novembre 2025: per la curatela attrice, l'avv. Barabino discute la causa riportandosi alle note conclusive ritualmente depositate;
per la convenuta, l'avv. Valentina Favata, in sostituzione dell'avv. Fiore, discute la causa riportandosi alla comparsa di costituzione e alle successive note conclusive, insistendo per il rigetto della domanda attorea, rilevando “che non vi è alcuna prova ex art. 2697 c.c. dell'elemento soggettivo circa la consapevolezza del terzo in ordine alla circostanza che
Pag. 1 a 8 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
l'atto dispositivo potesse in concreto nuocere alle ragioni del singolo creditore essendo la generica menzione di singola ipoteca ben lontana dai richiesti indizi gravi, precisi e concordanti, rimasti indimostrati”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domande delle parti.
1.1) Con atto di citazione depositato in data 21/1/25 la Curatela della Liquidazione Giudiziale ha convenuto in giudizio la per sentire dichiarare Parte_2 Controparte_1
l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., della scrittura privata del 3/8/2020 con firme autenticate da
Notar in Palermo, n.1389 rep./n.1001 racc., registrata a Palermo il 04/08/2020 Persona_1 al n. 19247 Serie 1T, iscritta presso il registro delle imprese l'11/8/2020, trascritta presso i pubblici registri immobiliari di Trapani il 4/8/2020 ai nn. 13465/8667, con la quale
[...] ha ceduto a il ramo d'azienda organizzato per l'esercizio di attività Parte_2 Controparte_1 connesse alla distribuzione di carburante per uso autotrazione ubicato in Trapani, loc.
Fulgatore, SS 113 Km.361+245, Strada Benuara SNC.
A sostegno della propria pretesa, l'odierna attrice ha dedotto che:
- con sentenza depositata in data 8/3/2023 il Tribunale di Marsala dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della ditta (n.1/2023 Reg. L.G.), p. Parte_2 iva , già esercente l'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di P.IVA_1 combustibili, di prodotti petroliferi e di prodotti gassosi, con relativo deposito (all. 03);
- in detta procedura liquidatoria risulta - ad oggi - accertato un passivo pari a complessivi €
3.997.575,19, di cui € 2.674.446,44 in privilegio ed €.1.323.128,75 in chirografo, a fronte di un attivo realizzato per complessivi € 353.939,16 (all. 05);
- il ramo d'azienda per cui è causa, in particolare, era costituito dalla piena proprietà dei seguenti cespiti: N.2 distributori a doppia erogazione di benzina, collegati a tre serbatoi di mc.10 cadauno;
N.2 distributori a doppia erogazione di gasolio, collegati a due serbatoi di mc.10 cadauno;
N.1 distributore a doppia erogazione di GPL, collegato a un serbatoio di mc.30; N.1 serbatoio per oli esausti da mc.1; apparecchiature self-service pre-pay dei prodotti esitati;
pensilina in acciaio e tettoia in legno in struttura precaria;
oltre le relative concessioni amministrative d'esercizio, nelle quali la cessionaria acquisiva il diritto di subentro ad ogni effetto di legge;
il corrispettivo della cessione veniva convenuto in complessivi €.100.000,00, interamente corrisposti;
Pag. 2 a 8 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
- che “nessun dubbio può sussistere sulla revocabilità ex artt. 165 C.C.I.I. e 2901 c.c. del già citato atto dispositivo mediante il quale spogliandosi di un rilevante Parte_2 ramo d'azienda pochi mesi prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, ha scientemente arrecato un pregiudizio alle ragioni dei propri creditori, rendendone più difficoltosa la soddisfazione come acclarato dalle risultanze emerse nel corso della procedura concorsuale.
Consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie, peraltro, sussistente anche in capo alla società cessionaria del ramo d'azienda, per quanto sarà appresso precisato. Sulla scorta dei superiori elementi, il Giudice Delegato ha autorizzato la curatela ad avviare la presente azione revocatoria”.
L'odierna attrice ha, pertanto, chiesto al Tribunale: “ritenere e dichiarare inefficace, ai sensi degli art. 165 C.C.I.I. e 2901 c.c., nei confronti della massa dei creditori della liquidazione giudi-ziale “ (p. iva , in persona dei cu-ratori pro Parte_2 P.IVA_1 tempore, e quindi revocare, la scrittura privata del 03/08/2020 a firme autenticate da Notar in Palermo, n.1389 rep. / n.1001 racc., registrata a Palermo il 04/08/2020 al Persona_1
n.19247 Serie 1T, iscritta presso il registro delle imprese il 11/08/2020, trascritta presso i pubblici registri immobiliari di Trapa-ni il 04/08/2020 ai nn. 13465/8667, con la quale in bonis ha ceduto a il ramo d'azienda organizzato per Parte_2 Controparte_1
l'esercizio di attività connesse alla distribuzione di carburante per uso autotrazione ubicato in Trapani, loc. Fulgatore, SS 113 Km.361+245, Strada Benuara SNC;
dichiarare la sentenza soggetta a trascrizione e/o annotazione da parte del competente Conservatore dei RR.II. e del
Registro delle Imprese;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
1.2) Costituitasi tardivamente in data 24/6/25, la ha contestato la domanda Controparte_1 attorea chiedendone il rigetto, in particolare evidenziando la mancata prova dell'elemento soggettivo necessario a integrare la fattispecie ex art. 2901 c.c..
1.3) La causa, istruita documentalmente, è stata tratta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. all'udienza del 12/11/25.
2) Fondatezza della domanda.
2.1) L'azione revocatoria esercitata dal curatore ex art. 165 C.C.I.I. (già art. 66 l. fall.) ha natura concorsuale ma resta disciplinata, quanto ai presupposti sostanziali, dall'art. 2901 c.c., che richiede la sussistenza dell'eventus damni e della scientia damni in capo al debitore e al terzo avente causa.
Pag. 3 a 8 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
2.2) Per ciò che attiene all'elemento oggettivo è noto che il curatore agente in revocatoria sia chiamato a documentare, anche attraverso presunzioni, il pregiudizio arrecato alle ragioni del ceto creditorio (eventus damni) allegando: (i) la sussistenza e la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi allo stato passivo;
(ii) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole e (iii) lo svantaggioso mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto del compimento dell'atto assoggettato a revocatoria. Il pregiudizio potrà ritenersi sussistente ove risulti che per effetto dell'atto pregiudizievole è divenuta più difficoltosa l'esazione del credito (cfr., ex multis, Cass. Civ.,
Sez. I, sent. 02 marzo 2021 n.5658; Cass. Civ. sez. I, 27/02/2024, n.5113; più di recente:
Cass. Civ. sez. I, 29/04/2025, n.11296).
2.2.1) Ebbene, l'atto dispositivo con cui ha ceduto un ramo d'azienda a Parte_2 ha arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie in quanto, dalla documentazione Controparte_1 prodotta in atti emerge che:
- già alla data di stipula dell'atto (3/8/2020) la cedente presentava una notevole esposizione debitoria come emergente, ad esempio, dall'insinuazione al passivo (n. 36) di Agenzia delle
Entrate per oltre € 100.000,00 in relazione a “imposta sul valore aggiunto, rit.fonte retribuzioni, IRES capitale, IRAP saldo, addiz.region. all'imposta sul reddito persone fisiche, costo notifica atti, correlate sanzioni ed interessi, per gli anni 2017 - 2018 – 2019 – 2019 –
2020 – 2021” (cfr. all. 9 della curatela attrice) e dall'insinuazione al passivo (n. 23) di
[...]
per € 386.603,09, in forza “del decreto ingiuntivo n. 563/2016 R.G. Controparte_2 emesso dal Tribunale di Marsala in data 01.10.2016, opposto con atto notificato in data
21.11.2016 e dichiarato provvisoriamente esecutivo dal G.I. Dott. Marcello BELLOMO in data 03.07.2017 nell'ambito del giudizio di opposizione, iscritto al n. 2677/2016 R.G.
Tribunale di Marsala”;
- l'attivo complessivo realizzato al 15/5/2025 (€.989.080,36) è risultato largamente insufficiente a fronteggiare le passività accertate (€ 3.997.575,19) (cfr. all. 02 dep. 10/06/2025 fascicolo curatela);
- la cessione del ramo d'azienda ha comportato la fuoriuscita dal patrimonio della società di beni facilmente aggredibili dai creditori, sostituiti da denaro per la quasi totalità non rinvenuto in sede concorsuale, giacché al momento dell'apertura della procedura concorsuale, i curatori
Pag. 4 a 8 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile hanno rinvenuto valori di cassa e giacenze bancarie irrisorie, pari a circa € 5.000,00 (cfr. all. 5 fascicolo curatela).
È dunque integrato il requisito oggettivo dell'eventus damni, consistente nel rendere più difficoltosa l'esazione dei crediti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte
(Cass. civ., sez. I, 2 marzo 2021, n. 5658).
2.2.2) Ai sensi dell'art. 2901 c.c., circa l'elemento soggettivo per l'impugnazione degli atti onerosi compiuti dopo il sorgere del credito – come nella specie – l'assoggettamento a revocatoria è subordinato alla prova della scientia damni in capo al debitore ed all'accipiens, ossia alla prova della consapevolezza dei contraenti in ordine al pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe potuto arrecare alle ragioni dei creditori del cedente, attraverso l'alterazione della garanzia patrimoniale di quest'ultimo, rendendo più difficoltosa l'esazione dei crediti.
Sul punto, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo, per gli atti di disposizione compiuti successivamente al sorgere del credito è sufficiente la conoscenza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità (cfr. Cass. Civ. 14489/2004; Cass. Civ. 7262/2000; più di recente, v.
Cass. Civ. sez. III, 13/04/2025, n.9649), del pregiudizio che, mediante l'atto dispositivo, sia arrecato o arrecabile alle ragioni di uno o più creditori. La prova di tale requisito può essere fornita mediante presunzioni (cfr. Cass. Civ. 20813/2004; Cass. Civ. 14274/1999).
Ed inoltre, qualora l'azione sia promossa dal curatore, la prova del requisito dell'anteriorità del credito tutelato dalla revocatoria ben può essere assolta – come già sopra esposto - con l'allegazione dell'anteriorità all'atto revocando dei crediti ammessi – o di alcuni dei crediti ammessi - al passivo (cfr. Cass. Civ. 18847/2012; più di recente, v. Cass. Civ. sez. I,
29/04/2025, n.11296; Cass. Civ. sez. I, 06/11/2025, n.29435).
2.3) Orbene, nel caso di specie, la consapevolezza del pregiudizio in capo alla Parte_2 risulta corroborata da tre indizi gravi precisi e concordanti.
[...]
2.3.1) Innanzitutto, è pacifico (e non contestato) che nell'atto di cessione fosse menzionata l'ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo (pure attestata, come visto sopra, in sede di verifica dello stato passivo, con riguardo alla domanda di insinuazione n. 23 della BNL
s.p.a.), iscritta a Trapani il 20 luglio 2017 (Reg. Gen. n.13747/ Reg. Part. n.1200), a favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. di importo pari ad € 380.000,00 (cfr. art. 3 dell'atto di cessione).
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Sul punto occorre rammentare che in tema di revocatoria fallimentare di compravendita ex art. 67, comma 2, l. fall., la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere probatorio, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili anche dall'esistenza di un'ipoteca giudiziale sul bene venduto, menzionata nel contratto ed iscritta in virtù di un provvedimento definitivo di condanna della venditrice al pagamento di un rilevante importo (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/06/2020,
n.13169: nella specie il giudice di merito ha tratto il convincimento dello stato soggettivo di consapevolezza da parte del terzo contraente dal fatto che, oltre all'emissione di due decreti ingiuntivi, risultavano iscritte sull'immobile due ipoteche menzionate nell'atto pubblico di vendita).
2.3.2) In secondo luogo, la circostanza che la cedente si fosse contrattualmente obbligata anche “a liberare il bene in parola” dall'ipoteca (cfr. allegato 6 a pag. 4 nel fascicolo di parte attrice) senza prevedere alcuna sanzione (ad esempio, attraverso la previsione di una penale ovvero di una clausola risolutiva espressa) a ben vedere non fa che rafforzare ulteriormente l'assunto della piena consapevolezza, da parte dell'accipiens, della preesistenza del debito ipotecario gravante in capo alla cedente e dell'ovvio pregiudizio che la dismissione del ramo aziendale avrebbe comportato alle ragioni dei creditori.
2.3.3) A ciò si aggiunge la prova dei rapporti commerciali pluriennali tra le parti emergente dalla verifica dello stato passivo da cui, in particolare (istanza di ammissione n. 6) emerge che vantava crediti significativi verso già al momento della Controparte_1 Parte_2 stipula ed era pertanto consapevole dell'incapacità di quest'ultima di adempiere alle proprie obbligazioni. risulta, infatti, ammessa al passivo per l'importo di € 76.686,34 in chirografo Controparte_1 per fornitura;
€ 36.232,75 in chirografo per IVA;
€ 107.603,33 in privilegio per accise;
€
125,00 in prededuzione (cfr. Insinuazione N°6 – all. 07 fascicolo curatela); il credito della si fonda su varie fatture impagate, emesse nei confronti di Controparte_1 Parte_2 sino al dicembre 2020 per fornitura di carburante (fatture nn. 3085/11, 3086/11, 3126/11,
3195/11, 3226/11, 3227/11, 3228/11, 3312/11, 3325/11, 3471/11, 3472/11, 3513/11, 3664/11,
3749/11, 3750/11, 3824/11, 3883/11, 4013/11, 4014/11, 4121/11, 4253/11, 4364/11, 4365/11,
4410/11, 4497/11, 4531/11, 4614/11, 4615/11, 4740/11, 4741/11, 4855/11, 4912/11, 5214/11,
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5628/11, 5867/11, 6268/11, 6270/11, 6578/11 relative al periodo intercorrente tra il mese di luglio 2020 al mese di dicembre 2020, cfr. pag. 6 allegato 7 nel fascicolo della curatela).
2.4) Sussiste dunque, anche in capo all'accipiens, la scientia damni, intesa come consapevolezza, anche solo generica, del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale dei creditori (cfr. Cass. civ., sez. I, 26 ottobre 2004, n. 20813; più di recente, v. Cass. Civ. sez. III,
12/03/2024, n.6583) con conseguente totale accoglimento della domanda proposta dalla
Curatela.
3) Ne consegue la dichiarazione di inefficacia, nei confronti della massa dei creditori, dell'atto di cessione di ramo d'azienda del 3 agosto 2020.
Come richiesto da parte attrice, deve essere disposta l'annotazione della presente sentenza presso i Registri Immobiliari.
Non può, invece, darsi seguito alla richiesta di annotazione presso il registro delle imprese, non rientrando la sentenza che dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. della cessione del ramo d'azienda nell'elenco (tassativo ex art. 7, comma 2, lett. b), D.P.R. 7.12.1995, n. 581) degli atti che devono essere iscritti nel registro.
4) Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14 (scaglione “indeterminabile complessità media”, così come indicato da parte attrice nella propria “nota spese”), con l'opportuna modulazione resa necessaria dalla sostanziale assenza dell'attività istruttoria e della contenuta complessità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Curatela della liquidazione giudiziale di contro Parte_2
così provvede: Controparte_1
1) dichiara l'inefficacia, ai sensi degli art. 165 C.C.I.I. e 2901 c.c., nei confronti della massa dei creditori della liquidazione giudiziale (p. iva ), in Parte_2 P.IVA_1 persona dei curatori pro tempore, della scrittura privata del 03/08/2020 a firme autenticate da
Notar in Palermo, n.1389 rep./n.1001 racc., registrata a Palermo il 04/08/2020 Persona_1 al n.19247 Serie 1T, iscritta presso il registro delle imprese il 11/08/2020, trascritta presso i pubblici registri immobiliari di Trapani il 04/08/2020 ai nn. 13465/8667, con la quale Pt_2
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in bonis ha ceduto a il ramo d'azienda organizzato per l'esercizio Parte_2 Controparte_1 di attività connesse alla distribuzione di carburante per uso autotrazione ubicato in Trapani, loc. Fulgatore, SS 113 Km.361+245, Strada Benuara SNC;
2) dispone che il competente Conservatore dei Registri Immobili provveda ad annotare la presente sentenza;
3) condanna la società convenuta a rifondere la attrice delle spese di Controparte_1 Pt_1 lite che liquida in complessivi € 8.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Marsala, in data 17/11/25.
Il Giudice
SC PA ZZ
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