Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/03/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 467/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aldo GUBITOSI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 467 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, con sede in alla via Nizza n. 146; Parte_1 Pt_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Fiorillo ed Emma Tortora per procura generale alle liti del 1.6.2023;
- appellante -
E
(p.iva ; Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Romolo Frasso per procura a margine della comparsa di risposta;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4708/2023, pubblicata il 26/10/2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “
1- Accogliere l'appello e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza di I grado, revocare il decreto ingiuntivo n.547/2019 del Tribunale di Salerno notificato il 14/02/2019, stante l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità, nonché infondatezza in fatto e in diritto della domanda;
2 -
Condannare l'appellata alla restituzione della somma di cui al decreto ingiuntivo n.
547/2019; 3 - Condannare la appellata alle spese e competenze dei giudizi di primo
1
SS.UU. n. 3592/2023 del 06.02.2023)”.
Per l'appellata: “
1 - Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e domanda, respingersi l'appello, confermando così la sentenza impugnata;
2 - Con vittoria di spese, compenso professionale (da quantificarsi sulla base delle vigenti tariffe professionali, applicando lo scaglione riferito al valore del presente giudizio), spese generali, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al sottoscritto difensore, siccome antistatario”.
FATTI DI CAUSA
La società depositava ricorso per ingiunzione di Controparte_1
pagamento, deducendo che svolgeva, in regime di accreditamento definitivo con il
Servizio Sanitario Nazionale, attività riabilitative ex artt. 26 e 44 della legge n.
833/75 nell'ambito territoriale dell' ; che in data 6.12.2017 aveva Parte_3
Part stipulato con l' apposito contratto al fine di disciplinare il rapporto afferente alla macroarea della riabilitazione per l'anno 2017; che aveva emesso fatture di complessivi € 1.575.134,71 quale corrispettivo delle prestazioni rese a favore di assistiti del servizio sanitario nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2017 (€ Part 806.143,08 per novembre ed € 768.991,63 per dicembre); che l' non aveva ancora corrisposto il saldo del mese di novembre, né alcuna somma relativa al mese
Part di dicembre, per complessivi € 849.605,94; che su tale importo l' aveva chiesto l'emissione di una nota di credito per € 268.660,86 per presunto sforamento del tetto di spesa;
che, al netto della nota di credito richiesta, residuava l'importo di €
Part 580.945,08 (€ 849.605,94 - € 268.660,86) non contestato dall' la quale, nonostante la scadenza dei termini, non aveva provveduto al pagamento;
che, ai sensi dell'art. 9 del contratto, in caso di contestazioni relative a sforamenti del tetto di spesa, in mancanza dell'emissione da parte della struttura della nota di credito, Part l' può al più trattenere gli importi relativi ai saldi (pari al 10% del fatturato mensile), che ammontano a soli € 157.513,46 (10% di novembre + 10% di dicembre), non certo quelli relativi agli acconti. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva l'emissione di un decreto ingiuntivo per la somma non contestata, pari ad
€ 580.945,08 con espressa riserva di agire in separato giudizio per la restante somma dovuta.
Il decreto ingiuntivo del Tribunale di Salerno n. 547/2019 del 14.2.2022, che accoglieva il ricorso e ingiungeva all' il Parte_4
2 pagamento della somma di € 580.945,08 oltre interessi in favore della società
[...]
veniva opposto. Controparte_1
La sentenza di primo grado
La sentenza in oggetto rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo, superando Part preliminarmente l'eccezione, introdotta dall' con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., di assenza di un contratto in forma scritta stipulato (in data
6.12.2017) anteriormente all'erogazione delle prestazioni sanitarie rese nei mesi di novembre e dicembre 2017.
Secondo il giudice di prime cure, la circostanza che il contratto ex art.
8- quinquies D.L.vo n. 502/92 sia stato stipulato successivamente all'erogazione delle prestazioni oggetto di causa non ne inficia la validità, posto che solo nel corso del
2017 è stato determinato il limite annuale entro il quale deve essere contenuta la spesa relativa al volume di prestazioni dell'intera branca;
che, infatti, il contratto che la struttura privata è obbligata a stipulare in forma scritta, ai sensi dell'art.
8- quinquies, deve indicare anche i limiti alla quantità di prestazioni erogabili dalla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio;
che, per consolidata giurisprudenza amministrativa, la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva, anche se interviene in una fase avanzata dell'anno, e ciò non può non comportare la retroattività anche degli effetti del contratto inerente alle prestazioni sanitarie, il quale non può essere stipulato prima della fissazione dei tetti di spesa.
Superata anche l'eccezione di frazionamento del credito formulata dall'opponente in comparsa conclusionale (atteso che la documentazione a supporto dell'eccezione è stata versata in atti tardivamente, cioè dopo lo spirare del secondo termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, comunque, si riferisce all'annualità
2016, e quindi ad un diverso contratto), il giudice di primo grado espone, quanto all'originario motivo di opposizione (l'inesigibilità del credito in ragione della mancata emissione della nota di credito per l'applicazione della regressione Part tariffaria), che l' opponente non contesta di essere debitrice dell'intera somma ingiunta (€ 580.945,08 riconosciuta con determina n. 28989 del 18.7.2018, a titolo di acconto del corrispettivo dovuto per le prestazioni rese nel mese di dicembre
2017), ma sostiene che l'art. 9 del contratto la legittimerebbe a trattenere tale acconto in virtù della mancata emissione, da parte dell'opposta, di una nota di credito per lo sforamento del budget di spesa per complessivi € 268.660,86; che, in Part realtà, l'art. 9, comma 4, autorizza l' in caso di sforamento del tetto di spesa e di
3 mancata emissione della richiesta nota di credito, a sospendere il pagamento dei saldi di cui ai commi precedenti (pari al 10% di ogni fatturato mensile), ma non il pagamento degli acconti;
che dagli atti di causa risulta che la società opposta ha fatturato per il mese di novembre € 806.143,08 (di cui non è stato pagato il saldo pari ad € 80.614,30) e per il mese di dicembre € 768.991,63 (di cui non è stato Part pagato né il saldo, né l'acconto); che, pertanto, sulla base dell'art. 9, comma 4, l' può legittimamente sospendere il pagamento del saldo del mese di novembre (pari ad € 80.614,30) e del mese di dicembre (pari ad € 76.899,16), per un totale di €
157.513,46, ma non il pagamento dell'acconto del mese di dicembre;
che la somma ingiunta (pari ad € 580.945,08) risulta inferiore all'acconto per il mese di dicembre
Part (pari ad € € 692.092,467, cioè al 90% di € 768.991,63) che l' sarebbe in ogni caso tenuta a versare anche in caso di omesso invio della nota di credito.
L propone appello avverso la sentenza, alla Parte_1
quale la costituitasi, resiste. Controparte_1
I motivi di appello e la risposta dell'appellata
Con un primo motivo di impugnazione, l' ripropone l'eccezione di Parte_3
inammissibilità della domanda per frazionamento del credito.
Ribadisce quanto già dedotto nella comparsa conclusionale, ossia che la società appellata aveva proposto in data 11.2.2019 due ricorsi per ingiunzione di pagamento, l'uno per prestazioni erogate nell'anno 2016, l'altro per remunerazioni riferite all'anno 2017; che, per il primo, era stato notificato, in data 11.2.2019, il decreto ingiuntivo n. 321/2019, mentre per il secondo era stato notificato il decreto ingiuntivo n. 547/2019 (opposto nel giudizio definito in primo grado con la sentenza gravata); che, pertanto, nel momento in cui è stato azionato il credito dedotto nell'odierno giudizio, era già esigibile il credito dedotto nell'altro procedimento monitorio;
che la società opposta ha, in tal modo, frazionato il proprio asserito credito per le prestazioni rese in due diverse domande giudiziali, senza che ve ne fosse necessità e/o interesse meritevole di tutela;
che tale frazionamento, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, appare del tutto ingiustificato, in quanto i crediti frazionati erano omogenei tra loro, riguardando entrambi il pagamento dell'acconto e saldo delle prestazioni sanitarie rese nel 2016 e 2017, esigibili entrambi alla data del 18.1.2019 (ossia alla data di deposito del primo ricorso monitorio); che, anziché azionare unitariamente tutte le pretese creditorie già maturate alla data del 18.1.2019, le ha frazionate in due domande giudiziarie, pratica che si traduce in un inutile aggravio di spese per l'appellante e in una non
4 necessaria proliferazione di giudizi, con conseguente violazione dei principi di buona fede processuale e ragionevole durata del processo;
che la violazione del divieto di promuovere separati giudizi per domandare il riconoscimento di differenti pretese creditorie derivanti da un unitario rapporto contrattuale, oltre ad essere rilevabile d'ufficio dal giudice, attenendo alla proponibilità della domanda (Cass. n.
27089/21), ha per conseguenza, secondo la tesi ormai prevalente, l'inammissibilità della sola domanda di pagamento proposta per seconda (Cass. n. 17019/18; Cass. n.
22503/16).
Risponde la società che i monitori esibiti Controparte_1 dall'appellante attengono a diversi titoli, ossia a diversi rapporti contrattuali intercorsi tra le parti (uno discendente dal contratto stipulato tra le parti in data
7.12.2016, recante disciplina del rapporto per l'anno 2016, l'altro relativo al diverso contratto stipulato tra le parti in data 6.12.2017); che ciò solo esclude l'unitarietà del credito e delle relative ragioni costitutive (titoli) e, quindi, qualsivoglia parcellizzazione della domanda;
che dalla lettura del monitorio si evincono anche le ragioni che giustificano l'interesse alla separazione delle due vicende;
che, infatti, il monitorio n. 321/19 è stato ottenuto per una causale (ipotesi di responsabilità extracontrattuale) ed una vicenda (riferita al rapporto tra le parti nell'anno 2016, nel Part quale l' aveva comunicato ai privati accreditati di aver complessivamente conseguito risparmi di spesa che intendeva redistribuire) del tutto diverse rispetto al monitorio relativo alle prestazioni nel 2017 (e ad ipotesi di responsabilità contrattuale); che, in ogni caso, la giurisprudenza più recente ha comunque escluso che un eventuale illegittimo frazionamento di un credito unitario possa essere sanzionato con l'inammissibilità o con l'improcedibilità della domanda, ritenendo invece che in tal caso debba farsi ricorso, al più, al mero (ed esclusivo) intervento sulla regolamentazione delle spese di lite;
che l'ordinanza della Suprema Corte n.
3643/2024, in ordine al contrasto esistente, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione sulle effettive conseguenze in caso di frazionamento di un credito avente il carattere dell'unitarietà.
Il secondo motivo di appello censura l'argomento del primo giudice che, ritenendo infondata l'eccezione di mancanza di contratto in forma scritta in data antecedente alla erogazione delle prestazioni, si pone in contrasto con quanto affermato dalla Corte di Appello di Salerno sulla base di conforme giurisprudenza della Corte di legittimità, che esclude, sia l'applicazione retroattiva dei contratti con la pubblica amministrazione, sia alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica.
5 Ribatte la società appellata che la presunta “irretroattività” del contratto contrasta con l'espressa previsione di applicazione del contratto nell'intero anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre, e con la pacifica prassi, in uso da decenni, per la quale la parte pubblica, per tutelare il diritto alla salute e la continuità terapeutica, commissiona prestazioni ai privati sin dal primo giorno di ogni anno, ed anche in mancanza di un contratto che puntualmente viene stipulato ad anno ampiamente in corso o addirittura trascorso, allorquando intervengono i provvedimenti regionali di fissazione del budget di spesa per l'anno di riferimento;
che, come affermato dal primo giudice, la circostanza che il contratto ex art.
8-quinquies sia stato stipulato successivamente all'erogazione delle prestazioni oggetto di causa non ne inficia la validità, posto che solo nel corso del 2017 è stato determinato il limite annuale entro il quale deve essere contenuta la spesa relativa al volume di prestazioni dell'intera branca;
che, se si affermasse il principio in base al quale il centro privato non ha alcun diritto a vedersi remunerate le prestazioni rese prima della sottoscrizione del contratto (come invece puntualmente avviene da decenni) si assisterebbe alla totale paralisi della sanità privata che, come noto, svolge una funzione insostituibile su tutto il territorio nazionale, in considerazione della notoria insufficienza di mezzi e strutture pubbliche per garantire il diritto alla salute dei cittadini;
che, in ogni caso, il contratto è stato stipulato in data 6.12.2017 per cui, anche in caso di accoglimento del motivo di appello, sarebbero da considerarsi privi di giustificazione causale i soli corrispettivi, tra quelli ingiunti con il monitorio opposto, relativi alle prestazioni rese dal 1.11.2017 al 5.12.2017, non invece quelli relativi alle prestazioni rese dal
6.12.2017 al 31.12.2017.
Il terzo motivo di impugnazione verte sulle eccezioni di inesigibilità del credito per la mancata emissione della nota di credito relativo allo sforamento del tetto di spesa e alla conseguente regressione tariffaria e di non remunerabilità di dicembre
2017 atteso il superamento del tetto annuale di spesa.
Secondo l'appellante, il primo giudice non considera che l'art. 9, comma 4, del contratto, subordina il pagamento dei saldi, oltre che al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, anche alla emissione da parte della struttura privata
Part delle note di credito richieste dall' sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese, sia per applicare la regressione tariffaria o l'abbattimento del Part fatturato legittimamente remunerabile;
che l' a richiesto l'emissione di una nota di credito, cui era subordinato il riconoscimento dei saldi delle prestazioni per l'anno di riferimento, e, non avendola ricevuta, ha sospeso il pagamento;
che il
6 Tribunale di Salerno ha riconosciuto la decorrenza degli interessi moratori ex
D.L.vo n. 231/02 a far data dalla emissione delle fatture, nonostante la mancata emissione della nota di credito;
che, confermando il decreto ingiuntivo, è stato riconosciuto alla struttura appellata il diritto a ricevere il pagamento anche di somme extrabudget oggetto della regressione tariffaria applicata, superando il vincolo ineludibile del limite di spesa.
Su questi punti, la società appellata evidenzia di Controparte_1
aver emesso la nota di credito in questione, per cui, al di là dell'interpretazione dell'art. 9 del contratto, non ha alcuna giustificazione la ritenuta di somme infra- Part budget. Obietta, comunque, che secondo l'art. 9, l' uò bloccare l'erogazione dei saldi, non gli acconti, mentre la somma ingiunta è stata già “depurata” (pur con Part riserva di successiva richiesta) del quantum che l' ritiene essere oltre il limite di spesa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'eccezione di improponibilità della domanda per frazionamento abusivo del credito, riproposta nel primo motivo di appello, è stata introdotta in primo grado solo con il deposito della comparsa conclusionale, alla quale è stato allegato l'altro ricorso monitorio ed il relativo decreto ingiuntivo (n. 321/2019, notificato in data
11.2.2019, per prestazioni erogate nel mese di dicembre 2016), al fine di dimostrare che la società opposta aveva frazionato crediti omogenei ed esigibili in due ricorsi monitori.
Risulta, perciò, evidente che l'eccezione è stata proposta senza che fossero già presenti in atti i documenti sui quali si fondava (il ricorso ed il decreto ingiuntivo n.
321/2019), i quali non potevano essere prodotti oltre i termini fissati, ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza depositata in data 2.7.2019, per le ulteriori produzioni documentali. In tal senso, non è censurabile l'argomento del primo giudice, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui l'eccezione di abusivo frazionamento del credito è un'eccezione in senso lato che può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio e non è, perciò, condizionata al rispetto dei termini di preclusione fissati per l'esercizio dei poteri assertivi delle parti (che riguardano le eccezioni in senso stretto), ma è pur sempre condizionata alla emergenza ex actis degli elementi fattuali (i fatti) sulla cui base quella eccezione possa essere dedotta dalla parte interessata (Cass., 3.7.2024, n. 18246; Cass., 23.2.2024, n. 4867). Nel caso di specie, l'eccezione proposta nella comparsa conclusionale non poteva fondarsi su
7 un fatto la cui esistenza non risultava già legittimamente acquisita agli atti del giudizio. Di qui l'infondatezza del primo motivo di impugnazione.
Il secondo motivo contesta la remunerabilità delle prestazioni rese prima della stipula del contratto in data 6.12.2017.
L'art.
8-bis, commi 1 e 3, del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 8, comma 4, del D.L.vo 19 giugno 1999, n. 229, dispone che le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale avvalendosi anche di soggetti accreditati ai sensi dell'art.
8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies; l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.
8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'art.
8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies.
Da queste disposizioni si desume che le prestazioni sono remunerate dal Servizio sanitario nazionale solo se la struttura è accreditata dalla Regione e ha stipulato il contratto ex art.
8-quinquies. E, infatti, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi (Cass., ord. 11.3.2020 n. 7019).
L'essenzialità del contratto scritto risponde al principio, costantemente ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui il contratto stipulato da un'amministrazione pubblica deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi. La forma scritta ad substantiam, infatti, è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione posti dall'art. 97
Cost.
Part Alla regola del contratto scritto non fa eccezione il rapporto contrattuale tra l'
e il soggetto privato accreditato, che anzi risulta confermata, non solo dal citato art. 8 8-bis, commi 1 e 3, ma anche dall'art.
8-quater, comma 2 (a tenore del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies) e dall'art.
8- quinquies, comma 2-quinquies (secondo cui, in caso di mancata stipula degli accordi, l'accreditamento istituzionale, di cui all'art.
8-quater, delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso). La forma scritta, a pena di nullità esclude, in ogni caso, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per “facta concludentia”
(Cass.12392/2014; Cass. 12316/2015).
Il contratto scritto non può avere applicazione retroattiva, proprio per i rigorosi vincoli formali ai quali si è fatto cenno, in virtù dei quali è stato specificato pure che, in subiecta materia, non è ipotizzabile alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né, tanto meno, alcun atto ricognitivo ad opera delle parti, che abiliti in qualunque modo a disciplinare ex post, meno che mai attribuendogli validità ed efficacia, prestazioni già del tutto eseguite.
È stato, poi, osservato che la prassi della sopravvenienza nell'anno di delibere che fissano e cambiano i tetti di spesa non implica che i contratti con la pubblica amministrazione possano essere stipulati anche nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva, né un accordo concluso in corso d'anno può convalidare o ratificare a posteriori le prestazioni precedenti, in mancanza di un valido ed efficace rapporto contrattuale, instaurato nelle forme di legge e prima della loro esecuzione (Cass.,
3.4.2024, n. 8722).
Nel caso di specie, il credito dedotto in giudizio (€ 580.945,08) ha ad oggetto il saldo delle prestazioni rese nel mese di novembre (€ 80.614,30) e l'intero corrispettivo (acconto e saldo) delle prestazioni rese nel mese di dicembre 2017 (€
768.991,63 per dicembre), detratta la nota di credito di € 268.660,86. Non può essere, perciò, riconosciuto il saldo di novembre, trattandosi di prestazioni anteriori alla stipula del contratto. Per le prestazioni di dicembre, le insufficienti indicazioni
Part contenute nella fattura e la mancanza delle impegnative trasmesse all non permettono di scorporare quelle rese prima della stipula del contratto (dal 1 al 5 dicembre) da quelle successive (dal 6 al 31 dicembre). Di qui l'accoglimento del secondo motivo di impugnazione, che assorbe il terzo motivo (relativo all'inesigibilità del credito fino all'emissione della nota di credito), la revoca del credito ingiuntivo ed il rigetto della domanda proposta con il ricorso monitorio.
9 Part L ribadisce, nelle conclusioni, la richiesta di restituzione della somma di cui al decreto ingiuntivo (qui revocato), già avanzata nella comparsa conclusionale di primo grado (“restituire all' la somma incassata per effetto della Parte_3 concessione della provvisoria esecuzione”), senza, però, allegare, né dimostrare, quando, in che modo e quale somma ha pagato. Pertanto, in questa sede non può essere accolta la richiesta di restituzione dell'indebito.
Stante l'accoglimento dell'appello proposto dalla parte soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). L'esito finale (il rigetto della domanda di adempimento) comporta la condanna di parte appellata al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore di parte appellante, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 e della richiesta
Part dell' i riconoscimento degli oneri riflessi in sostituzione di iva e c.p.a., essendo patrocinata dalla sua Avvocatura interna.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 467/2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado:
a. revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Salerno n. 547/2019 del
14.2.2022;
b. rigetta la domanda proposta dalla con il Controparte_1
ricorso monitorio;
2. condanna la al rimborso delle spese processuali di Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio in favore dell , che Parte_1 liquida in € 4.269,00 per spese vive (€ 1.713,00 per il primo grado ed € 2.556,00 per il secondo grado) ed € 17.700,00 per onorari di difesa (€ 9.500,00 per il primo grado ed € 8.200,00 per il secondo grado), oltre il rimborso delle spese Part forfettarie nella misura del 15% degli onorari e degli oneri riflessi per l' come per legge.
Salerno lì 25/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott. Aldo GUBITOSI)
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