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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 05/11/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario IT, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 322/2024 promossa da:
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata in Grosseto, via G. Oberdan n. 17, presso e nello studio dell'Avv. Mauro Ricci, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE
contro
:
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
), anche in qualità di erede di (C.F.: C.F._1 Persona_1
); C.F._2
RESISTENTI - CONTUMACI
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 5.11.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, la società ha convenuto in giudizio la società CP_1 CP_2 esponendo all'intestato Tribunale che:
• con contratto del 3.2.2020 avrebbe conseguito dalla resistente l'affitto dell'azienda costituita dalla struttura turistica ricettiva denominata “Residence Ombra Verde”, sita in
Località Puntone di Scarlino, via Scarlinese n. 62, comprensiva di alcuni immobili appartenenti ai coniugi e nonché al figlio tutti Persona_2 Persona_1 Controparte_3 soci della compagine affittante;
pagina 1 di 5 • nel mese di gennaio 2022 sarebbe stata costretta a depositare presso il Tribunale di Grosseto un ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. per la reintegra nel possesso dell'azienda, lamentando che i sigg. e nonché la sig.ra Per_2 Controparte_3 Persona_1 avessero cambiato arbitrariamente le serrature delle unità turistiche ricettive appropriandosi di tutti i beni ivi presenti;
• con ordinanza del 14.5.2022, confermata in sede di reclamo, il Tribunale avrebbe concesso la tutela interdittale, ordinando ai resistenti di reintegrare nel possesso CP_1 degli immobili e delle attrezzature impiegate nell'attività commerciale;
• a seguito dei citati contegni, avrebbe subito pregiudizi stimabili nell'importo CP_1 complessivo di € 320.246,93, di cui € 26.579,17 per danno emergente, € 243.667,76 a titolo di lucro cessante, ed € 50.000,00 per danni non patrimoniali.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Grosseto di condannare la società CP_1
ai sensi dell'art. 1585 c.c., e gli autori materiali dello spossessamento, in CP_2 solido fra loro, a pagarle la somma di € 320.246,93, previa riunione del giudizio con quello del merito possessorio già pendente.
Con decreto del 9.5.2024, emesso in sede di verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c., il Giudice rilevava che la causa vertesse in materia d'affitto d'azienda, sicché mutava il rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. e assegnava alla ricorrente un termine per integrare l'atto introduttivo e notificarlo a avvisando contestualmente la CP_2 medesima a costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza rifissata al 17.7.2024, a pena delle decadenze di cui all'art. 416 c.p.c..
All'esito di detta udienza, il Giudice dichiarava la contumacia di e CP_2 trasmetteva gli atti al Presidente del Tribunale affinché, sentite le parti, valutasse l'opportunità di chiamare le cause alla medesima udienza davanti al Giudice investito del merito possessorio, stante la formulazione di domande anche nei confronti di CP_3
e degli eredi di e
[...] Persona_2 Persona_1
Denegata dal Giudice del possessorio la riunione delle procedure, riapprodata la causa allo scrivente e raccolta l'intenzione di di ottenere la condanna risarcitoria anche CP_1 degli autori materiali dello spoglio, il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio verso questi ultimi. non si costituiva in giudizio, né in proprio né quale erede della madre Controparte_3
mentre con atto depositato il 27.6.2025 il legale di rinunciava alla Persona_1 CP_1 domanda rivolta a nella qualità di erede del padre Controparte_3 Persona_2
pagina 2 di 5 All'udienza del 5.11.2025, il Giudice incamerava la decisione, ritenendo superfluo ogni ulteriore accertamento.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che la domanda attorea è infondata e va respinta, per l'assorbente ragione della carenza di prova dei danni lamentati.
Benvero, la società - che nell'anno 2020 ha ricevuto in affitto dalla società CP_1 CP_2
l'azienda costituita dalla struttura turistica ricettiva denominata “Residence Ombra
[...]
Verde”, sita in Località Puntone di Scarlino, via Scarlinese n. 62, comprensiva di alcuni immobili appartenenti ai coniugi e nonché al figlio Persona_2 Persona_1 CP_3
tutti soci della compagine affittante (all.ti 1-3 della citazione) - ha convenuto in
[...] giudizio l'affittante e il sig. in proprio e quale erede della CP_2 Controparte_3 madre per ottenerne la condanna solidale a risarcirle tutti i danni arrecatile Persona_1 dal fatto illecito perpetrato nel gennaio 2022 dai componenti della famiglia in CP_3 ordine alla predetta azienda;
illecito integrato dal cambio arbitrario delle serrature delle unità turistiche ricettive, con apposizione di catenacci ai vari locali della struttura
(ristorante, sala lavanderia, locali tecnici, etc.), e appropriazione di tutti i beni ivi presenti, e cessato solo a fronte dell'ordinanza di reintegra nel possesso emessa dal
Tribunale di Grosseto il 14.5.2022.
A sostegno della domanda risarcitoria, la ricorrente ha depositato una perizia di parte
(all. 7) descrittiva di una serie di danni per un totale di € 320.246,93, di cui:
- € 26.579,17 per danno emergente, rappresentato dal controvalore di alcune attrezzature e beni mobili sottratti dagli spoglianti e dall'indebito utilizzo delle utenze riferite agli immobili;
- € 243.667,76 a titolo di lucro cessante, corrispondente al mancato guadagno derivabile dall'esercizio d'impresa nell'anno 2022;
- € 50.000,00 per danno morale e all'immagine societaria.
Ebbene, giova rimarcare che sia in materia di responsabilità contrattuale da inadempimento (come nella specie invocato per l'affittante , che in materia CP_2 di responsabilità aquiliana (come nella specie attribuita agli autori materiale dello spoglio dell'azienda avvenuto nel gennaio 2022), è onere di chi agisce dimostrare la esistenza e consistenza dei danni per i quali invoca la tutela e il nesso di causalità con il comportamento censurato. pagina 3 di 5 Nel caso concreto, alcuna prova è stata fornita al riguardo da limitatasi invero a CP_1 depositare una semplice perizia di parte che, come noto, ha valore di mera allegazione difensiva sfornita di autonomo valore probatorio, anche in ipotesi di contumacia della controparte, la quale non solo non solleva chi agisce dall'onere della prova, ma neanche rappresenta un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, co. 1 c.p.c., per trarne argomenti di prova in danno del contumace (cfr. ex multis Cass. n. 19282/2019).
Perizia del resto inapprezzabile, dal momento che essa rinvia a una molteplicità di documenti (dichiarazioni, denunce-querele, fatture e bilanci) non depositati in questa sede, circostanza che ha reso vieppiù inammissibile la CTU richiesta nell'atto introduttivo, ribadendosi che il predetto strumento di indagine non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. ex plurimis Cass. n. 8498/2025).
Tali considerazioni si riflettono anche sull'istanza risarcitoria dei danni non patrimoniali.
Al riguardo deve segnalarsi la piena inconsistenza di pretese risarcitorie avanzate dalla società riguardo a turbamenti psicologici ed esistenziali sofferti a causa del contegno avversario, venendo in considerazione lesioni di diritti immateriali della personalità incompatibili con l'assenza di fisicità di una persona giuridica.
Né può essere accolta la domanda avente a oggetto l'assunto danno all'immagine che la società avrebbe patito a seguito dei contegni illeciti dei membri della famiglia CP_3
Infatti, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
12929/2007), il danno all'immagine delle persone giuridiche va considerato come danno c.d. conseguenza, derivante dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca.
pagina 4 di 5 La lesione del diritto all'immagine, pertanto, non è un danno in re ipsa, bensì un pregiudizio per la cui configurabilità devono essere provati fatti e circostanze concrete
(cfr. Cass. n. 20643/2016), tali da far venire meno la reputazione professionale di cui gode un soggetto presso il pubblico;
ancora, “il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come ‹‹danno conseguenza››, dunque, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato
(…) Il giudice può, quindi, avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé” (cfr. ex plurimis Cass. n. 19551/2023).
Nel caso in esame, richiamando la giurisprudenza di legittimità che esclude che il danno non patrimoniale da lesione di diritti fondamentali, quale tipico danno-conseguenza, coincida con la lesione dell'interesse in sé ed esige che il pregiudizio sia dimostrato da chi chiede il relativo risarcimento, anche mediante il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire (cfr. ex multis Cass. n. 9385/2018), deve porsi il rilievo sul fatto che non ha offerto CP_1 elementi idonei a far ritenere realizzato il danno conseguenza, quale ripercussione negativa dell'asserita occupazione illegittima dell'azienda, né tantomeno per quantificarlo.
Nella perizia si menzionano alcune condotte che, in assenza di effettivi riscontri, non forniscono elementi utili atti a sostenerne l'effettiva portata lesiva alla reputazione sociale della ricorrente, intesa come immagine di serietà ed affidabilità dell'ente collettivo proiettata all'esterno.
In conclusione, la domanda risarcitoria va respinta.
Nulla va disposto in merito alle spese di lite, stante la contumacia dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) rigetta la domanda della ricorrente;
2) nulla sulle spese processuali.
Grosseto, 5 novembre 2025. Il Giudice
Mario IT pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario IT, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 322/2024 promossa da:
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata in Grosseto, via G. Oberdan n. 17, presso e nello studio dell'Avv. Mauro Ricci, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE
contro
:
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
), anche in qualità di erede di (C.F.: C.F._1 Persona_1
); C.F._2
RESISTENTI - CONTUMACI
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 5.11.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, la società ha convenuto in giudizio la società CP_1 CP_2 esponendo all'intestato Tribunale che:
• con contratto del 3.2.2020 avrebbe conseguito dalla resistente l'affitto dell'azienda costituita dalla struttura turistica ricettiva denominata “Residence Ombra Verde”, sita in
Località Puntone di Scarlino, via Scarlinese n. 62, comprensiva di alcuni immobili appartenenti ai coniugi e nonché al figlio tutti Persona_2 Persona_1 Controparte_3 soci della compagine affittante;
pagina 1 di 5 • nel mese di gennaio 2022 sarebbe stata costretta a depositare presso il Tribunale di Grosseto un ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. per la reintegra nel possesso dell'azienda, lamentando che i sigg. e nonché la sig.ra Per_2 Controparte_3 Persona_1 avessero cambiato arbitrariamente le serrature delle unità turistiche ricettive appropriandosi di tutti i beni ivi presenti;
• con ordinanza del 14.5.2022, confermata in sede di reclamo, il Tribunale avrebbe concesso la tutela interdittale, ordinando ai resistenti di reintegrare nel possesso CP_1 degli immobili e delle attrezzature impiegate nell'attività commerciale;
• a seguito dei citati contegni, avrebbe subito pregiudizi stimabili nell'importo CP_1 complessivo di € 320.246,93, di cui € 26.579,17 per danno emergente, € 243.667,76 a titolo di lucro cessante, ed € 50.000,00 per danni non patrimoniali.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Grosseto di condannare la società CP_1
ai sensi dell'art. 1585 c.c., e gli autori materiali dello spossessamento, in CP_2 solido fra loro, a pagarle la somma di € 320.246,93, previa riunione del giudizio con quello del merito possessorio già pendente.
Con decreto del 9.5.2024, emesso in sede di verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c., il Giudice rilevava che la causa vertesse in materia d'affitto d'azienda, sicché mutava il rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. e assegnava alla ricorrente un termine per integrare l'atto introduttivo e notificarlo a avvisando contestualmente la CP_2 medesima a costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza rifissata al 17.7.2024, a pena delle decadenze di cui all'art. 416 c.p.c..
All'esito di detta udienza, il Giudice dichiarava la contumacia di e CP_2 trasmetteva gli atti al Presidente del Tribunale affinché, sentite le parti, valutasse l'opportunità di chiamare le cause alla medesima udienza davanti al Giudice investito del merito possessorio, stante la formulazione di domande anche nei confronti di CP_3
e degli eredi di e
[...] Persona_2 Persona_1
Denegata dal Giudice del possessorio la riunione delle procedure, riapprodata la causa allo scrivente e raccolta l'intenzione di di ottenere la condanna risarcitoria anche CP_1 degli autori materiali dello spoglio, il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio verso questi ultimi. non si costituiva in giudizio, né in proprio né quale erede della madre Controparte_3
mentre con atto depositato il 27.6.2025 il legale di rinunciava alla Persona_1 CP_1 domanda rivolta a nella qualità di erede del padre Controparte_3 Persona_2
pagina 2 di 5 All'udienza del 5.11.2025, il Giudice incamerava la decisione, ritenendo superfluo ogni ulteriore accertamento.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che la domanda attorea è infondata e va respinta, per l'assorbente ragione della carenza di prova dei danni lamentati.
Benvero, la società - che nell'anno 2020 ha ricevuto in affitto dalla società CP_1 CP_2
l'azienda costituita dalla struttura turistica ricettiva denominata “Residence Ombra
[...]
Verde”, sita in Località Puntone di Scarlino, via Scarlinese n. 62, comprensiva di alcuni immobili appartenenti ai coniugi e nonché al figlio Persona_2 Persona_1 CP_3
tutti soci della compagine affittante (all.ti 1-3 della citazione) - ha convenuto in
[...] giudizio l'affittante e il sig. in proprio e quale erede della CP_2 Controparte_3 madre per ottenerne la condanna solidale a risarcirle tutti i danni arrecatile Persona_1 dal fatto illecito perpetrato nel gennaio 2022 dai componenti della famiglia in CP_3 ordine alla predetta azienda;
illecito integrato dal cambio arbitrario delle serrature delle unità turistiche ricettive, con apposizione di catenacci ai vari locali della struttura
(ristorante, sala lavanderia, locali tecnici, etc.), e appropriazione di tutti i beni ivi presenti, e cessato solo a fronte dell'ordinanza di reintegra nel possesso emessa dal
Tribunale di Grosseto il 14.5.2022.
A sostegno della domanda risarcitoria, la ricorrente ha depositato una perizia di parte
(all. 7) descrittiva di una serie di danni per un totale di € 320.246,93, di cui:
- € 26.579,17 per danno emergente, rappresentato dal controvalore di alcune attrezzature e beni mobili sottratti dagli spoglianti e dall'indebito utilizzo delle utenze riferite agli immobili;
- € 243.667,76 a titolo di lucro cessante, corrispondente al mancato guadagno derivabile dall'esercizio d'impresa nell'anno 2022;
- € 50.000,00 per danno morale e all'immagine societaria.
Ebbene, giova rimarcare che sia in materia di responsabilità contrattuale da inadempimento (come nella specie invocato per l'affittante , che in materia CP_2 di responsabilità aquiliana (come nella specie attribuita agli autori materiale dello spoglio dell'azienda avvenuto nel gennaio 2022), è onere di chi agisce dimostrare la esistenza e consistenza dei danni per i quali invoca la tutela e il nesso di causalità con il comportamento censurato. pagina 3 di 5 Nel caso concreto, alcuna prova è stata fornita al riguardo da limitatasi invero a CP_1 depositare una semplice perizia di parte che, come noto, ha valore di mera allegazione difensiva sfornita di autonomo valore probatorio, anche in ipotesi di contumacia della controparte, la quale non solo non solleva chi agisce dall'onere della prova, ma neanche rappresenta un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, co. 1 c.p.c., per trarne argomenti di prova in danno del contumace (cfr. ex multis Cass. n. 19282/2019).
Perizia del resto inapprezzabile, dal momento che essa rinvia a una molteplicità di documenti (dichiarazioni, denunce-querele, fatture e bilanci) non depositati in questa sede, circostanza che ha reso vieppiù inammissibile la CTU richiesta nell'atto introduttivo, ribadendosi che il predetto strumento di indagine non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. ex plurimis Cass. n. 8498/2025).
Tali considerazioni si riflettono anche sull'istanza risarcitoria dei danni non patrimoniali.
Al riguardo deve segnalarsi la piena inconsistenza di pretese risarcitorie avanzate dalla società riguardo a turbamenti psicologici ed esistenziali sofferti a causa del contegno avversario, venendo in considerazione lesioni di diritti immateriali della personalità incompatibili con l'assenza di fisicità di una persona giuridica.
Né può essere accolta la domanda avente a oggetto l'assunto danno all'immagine che la società avrebbe patito a seguito dei contegni illeciti dei membri della famiglia CP_3
Infatti, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
12929/2007), il danno all'immagine delle persone giuridiche va considerato come danno c.d. conseguenza, derivante dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca.
pagina 4 di 5 La lesione del diritto all'immagine, pertanto, non è un danno in re ipsa, bensì un pregiudizio per la cui configurabilità devono essere provati fatti e circostanze concrete
(cfr. Cass. n. 20643/2016), tali da far venire meno la reputazione professionale di cui gode un soggetto presso il pubblico;
ancora, “il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come ‹‹danno conseguenza››, dunque, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato
(…) Il giudice può, quindi, avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé” (cfr. ex plurimis Cass. n. 19551/2023).
Nel caso in esame, richiamando la giurisprudenza di legittimità che esclude che il danno non patrimoniale da lesione di diritti fondamentali, quale tipico danno-conseguenza, coincida con la lesione dell'interesse in sé ed esige che il pregiudizio sia dimostrato da chi chiede il relativo risarcimento, anche mediante il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire (cfr. ex multis Cass. n. 9385/2018), deve porsi il rilievo sul fatto che non ha offerto CP_1 elementi idonei a far ritenere realizzato il danno conseguenza, quale ripercussione negativa dell'asserita occupazione illegittima dell'azienda, né tantomeno per quantificarlo.
Nella perizia si menzionano alcune condotte che, in assenza di effettivi riscontri, non forniscono elementi utili atti a sostenerne l'effettiva portata lesiva alla reputazione sociale della ricorrente, intesa come immagine di serietà ed affidabilità dell'ente collettivo proiettata all'esterno.
In conclusione, la domanda risarcitoria va respinta.
Nulla va disposto in merito alle spese di lite, stante la contumacia dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) rigetta la domanda della ricorrente;
2) nulla sulle spese processuali.
Grosseto, 5 novembre 2025. Il Giudice
Mario IT pagina 5 di 5