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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/04/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2115 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2115 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da: nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. EDRA DANIELA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. EDRA DANIELA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 16/12/2024 con il quale e Parte_1 Controparte_1 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 13.02.2016, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Parte_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 24.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati pur nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la Pt_2 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa.
I genitori, i quali condivideranno le informazioni riguardanti il figlio (scuola, attività amici ecc..) coopereranno per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita seguendone le naturali inclinazioni. Favoriranno nel miglior modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. L'abitazione già coniugale di proprietà dei genitori del sig. , ubicata nel Comune di Controparte_1
Rimini in Via Padre Savino Tosi, n. 43 interno 4, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata in uso al sig. . Con il padre, nelle giornate di competenza di tale genitore, continuerà ad Controparte_1 abitare il figlio , ivi mantenendo la residenza. Parte_2
Con la madre signora nei giorni di sua competenza, abiterà il figlio nell'appartamento Parte_1 in locazione in Rimini via Musiani n. 15 o in altra dimora che dovesse reperirsi in futuro. Sarà convivente con la signora e con il fratello anche la giovane di anni 16, prima Pt_1 Parte_2 Persona_1 figlia della signora frutto di relazione matrimoniale precedente. Pt_1
4. Le frequentazioni del figlio con entrambi i genitori (come di seguito indicate e pressochè paritarie) sono state già anticipatamente attuate dagli stessi al momento del trasferimento della madre nell'abitazione di cui sopra. Ciò per soddisfare al meglio le necessità del figlio. Si fa presente, infatti, che l'attuale frequentazione del figlio con i genitori si è rivelata da lui ben accettata e adatta alla nuova situazione di convivenza separata.
Le frequentazioni settimanali del figlio con i genitori saranno concordate ogni anno tra gli stessi in base alla loro organizzazione lavorativa prevedendo dal lunedì al venerdì un'equa, e nei limiti del possibile, paritaria distribuzione dei tempi. Così come dovrà avvenire per i fine settimana, di norma distribuiti in modo alternato presso entrambi i genitori. Nello specifico attualmente i tempi sono così stabiliti: la prima e terza settimana del mese, lunedì, martedì, sabato e domenica starà con la madre;
mercoledì, Pt_2 giovedì e venerdì col padre. La seconda e quarta settimana del mese: il contrario.
Quanto al periodo estivo, nello specifico nei mesi di luglio e agosto, i genitori concordano di trascorrere con il figlio settimane alternate salvo diversi accordi in caso di vacanze fuori provincia per le quali si ipotizzano fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi con debito preavviso. Le festività natalizie e pasquali ed altri periodi di vacanza scolastica vengono concordati in modo che il figlio trascorra con ciascun genitore giorni equamente distribuiti. Si stabilisce fin da ora che per Pt_2
Natale trascorra con il padre il giorno 24 dicembre e il giorno 25 dicembre con la madre.
Per Pasqua: negli anni pari primo periodo (giovedì -sabato) con la madre;
secondo periodo (domenica - martedì) col padre;
anni dispari il contrario. In ogni caso durante le festività di Natale (salvo il giorno 24
e 25 dicembre), Capodanno, Carnevale e varie i genitori seguiranno i criteri di frequentazione impostati per i giorni feriali normali, ovvero: prima e terza settimana del mese: lunedì, martedì, sabato e domenica con la madre;
mercoledì, giovedì e venerdì col padre, seconda e quarta settimana del mese: il contrario.
5. MANTENIMENTO
LE SPESE ORDINARIE Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi e in considerazione della situazione pressoché paritaria degli stessi, i genitori provvederanno separatamente ed in autonomia al mantenimento mensile del figlio per le esigenze quotidiane primarie ed ordinarie quando avranno il figlio presso di sé. L'assegno unico per il figlio verrà percepito dalla madre.
Nell'interesse del figlio in ogni caso si precisa che tutte le spese come di seguito indicate, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%: retta scolastica, acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, la mensa scolastica, eventuale servizio di scuolabus e iscrizione all'università.
LE SPESE STRAORDINARIE I genitori si accorderanno, sostenendone il costo al 50%, per le spese extracurricolari che dovessero prospettarsi per vacanze di studio, sport, per attività ludiche, ricreative, per gite e vacanze.
Ugualmente saranno al 50% tutte le spese per le prestazioni mediche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, sia coperte che non coperte dal S.S.N., quelle dentistiche, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N. che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Ci si rimette in ogni caso alle ipotesi indicate nel protocollo del Tribunale di Bologna come applicate dal
Tribunale di Rimini.
7 - Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
8 - Le parti dichiarano altresì che non sono stati presi provvedimenti relativi al minore ex art. 473bis 13, terzo comma c.p.c..
9- Le parti dichiarano, ex art. 473 bis 12 comma 2 c.p.c., di non avere altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
10 – I coniugi non avanzano alcuna richiesta di mantenimento reciproco in quanto sono economicamente autosufficienti.
11 – Quanto ad altri rapporti economici fra i coniugi (nello specifico relativi a lavori di ristrutturazione della casa coniugale ai quali entrambi hanno contribuito) gli stessi così concordano in merito alle detrazioni ricevute e da ricevere: il signor verserà entro il 31 luglio 2025 alla signora Controparte_1
la metà dell'importo già allo stesso versata nel 2024 quale detrazione per la Parte_1 ristrutturazione di cui sopra;
ugualmente le verserà la metà della somma che riceverà nel 2025 e così pure la metà di quanto riceverà per lo stesso titolo negli anni a venire fino al termine di tali rimborsi.
Avendo così regolato tra di loro ogni rapporto economico i coniugi dichiarano di null'altro avere reciprocamente a pretendere a nessun titolo e/o ragione legati al vincolo matrimoniale.
12. Le spese di giudizio e legali sono a carico di entrambi nella misura della metà ciascuno.
13. I signori e intendono avvalersi della facoltà di non presenziare Parte_1 Controparte_1 all'udienza di comparizione delle parti e di volerla sostituire con il deposito di note scritte con esplicita dichiarazione di non volersi riconciliare.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Controparte_1 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 22 Parte I Anno 2016 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 3.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2115 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da: nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. EDRA DANIELA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. EDRA DANIELA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 16/12/2024 con il quale e Parte_1 Controparte_1 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 13.02.2016, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Parte_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 24.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati pur nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la Pt_2 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa.
I genitori, i quali condivideranno le informazioni riguardanti il figlio (scuola, attività amici ecc..) coopereranno per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita seguendone le naturali inclinazioni. Favoriranno nel miglior modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. L'abitazione già coniugale di proprietà dei genitori del sig. , ubicata nel Comune di Controparte_1
Rimini in Via Padre Savino Tosi, n. 43 interno 4, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata in uso al sig. . Con il padre, nelle giornate di competenza di tale genitore, continuerà ad Controparte_1 abitare il figlio , ivi mantenendo la residenza. Parte_2
Con la madre signora nei giorni di sua competenza, abiterà il figlio nell'appartamento Parte_1 in locazione in Rimini via Musiani n. 15 o in altra dimora che dovesse reperirsi in futuro. Sarà convivente con la signora e con il fratello anche la giovane di anni 16, prima Pt_1 Parte_2 Persona_1 figlia della signora frutto di relazione matrimoniale precedente. Pt_1
4. Le frequentazioni del figlio con entrambi i genitori (come di seguito indicate e pressochè paritarie) sono state già anticipatamente attuate dagli stessi al momento del trasferimento della madre nell'abitazione di cui sopra. Ciò per soddisfare al meglio le necessità del figlio. Si fa presente, infatti, che l'attuale frequentazione del figlio con i genitori si è rivelata da lui ben accettata e adatta alla nuova situazione di convivenza separata.
Le frequentazioni settimanali del figlio con i genitori saranno concordate ogni anno tra gli stessi in base alla loro organizzazione lavorativa prevedendo dal lunedì al venerdì un'equa, e nei limiti del possibile, paritaria distribuzione dei tempi. Così come dovrà avvenire per i fine settimana, di norma distribuiti in modo alternato presso entrambi i genitori. Nello specifico attualmente i tempi sono così stabiliti: la prima e terza settimana del mese, lunedì, martedì, sabato e domenica starà con la madre;
mercoledì, Pt_2 giovedì e venerdì col padre. La seconda e quarta settimana del mese: il contrario.
Quanto al periodo estivo, nello specifico nei mesi di luglio e agosto, i genitori concordano di trascorrere con il figlio settimane alternate salvo diversi accordi in caso di vacanze fuori provincia per le quali si ipotizzano fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi con debito preavviso. Le festività natalizie e pasquali ed altri periodi di vacanza scolastica vengono concordati in modo che il figlio trascorra con ciascun genitore giorni equamente distribuiti. Si stabilisce fin da ora che per Pt_2
Natale trascorra con il padre il giorno 24 dicembre e il giorno 25 dicembre con la madre.
Per Pasqua: negli anni pari primo periodo (giovedì -sabato) con la madre;
secondo periodo (domenica - martedì) col padre;
anni dispari il contrario. In ogni caso durante le festività di Natale (salvo il giorno 24
e 25 dicembre), Capodanno, Carnevale e varie i genitori seguiranno i criteri di frequentazione impostati per i giorni feriali normali, ovvero: prima e terza settimana del mese: lunedì, martedì, sabato e domenica con la madre;
mercoledì, giovedì e venerdì col padre, seconda e quarta settimana del mese: il contrario.
5. MANTENIMENTO
LE SPESE ORDINARIE Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi e in considerazione della situazione pressoché paritaria degli stessi, i genitori provvederanno separatamente ed in autonomia al mantenimento mensile del figlio per le esigenze quotidiane primarie ed ordinarie quando avranno il figlio presso di sé. L'assegno unico per il figlio verrà percepito dalla madre.
Nell'interesse del figlio in ogni caso si precisa che tutte le spese come di seguito indicate, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%: retta scolastica, acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, la mensa scolastica, eventuale servizio di scuolabus e iscrizione all'università.
LE SPESE STRAORDINARIE I genitori si accorderanno, sostenendone il costo al 50%, per le spese extracurricolari che dovessero prospettarsi per vacanze di studio, sport, per attività ludiche, ricreative, per gite e vacanze.
Ugualmente saranno al 50% tutte le spese per le prestazioni mediche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, sia coperte che non coperte dal S.S.N., quelle dentistiche, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N. che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Ci si rimette in ogni caso alle ipotesi indicate nel protocollo del Tribunale di Bologna come applicate dal
Tribunale di Rimini.
7 - Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
8 - Le parti dichiarano altresì che non sono stati presi provvedimenti relativi al minore ex art. 473bis 13, terzo comma c.p.c..
9- Le parti dichiarano, ex art. 473 bis 12 comma 2 c.p.c., di non avere altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
10 – I coniugi non avanzano alcuna richiesta di mantenimento reciproco in quanto sono economicamente autosufficienti.
11 – Quanto ad altri rapporti economici fra i coniugi (nello specifico relativi a lavori di ristrutturazione della casa coniugale ai quali entrambi hanno contribuito) gli stessi così concordano in merito alle detrazioni ricevute e da ricevere: il signor verserà entro il 31 luglio 2025 alla signora Controparte_1
la metà dell'importo già allo stesso versata nel 2024 quale detrazione per la Parte_1 ristrutturazione di cui sopra;
ugualmente le verserà la metà della somma che riceverà nel 2025 e così pure la metà di quanto riceverà per lo stesso titolo negli anni a venire fino al termine di tali rimborsi.
Avendo così regolato tra di loro ogni rapporto economico i coniugi dichiarano di null'altro avere reciprocamente a pretendere a nessun titolo e/o ragione legati al vincolo matrimoniale.
12. Le spese di giudizio e legali sono a carico di entrambi nella misura della metà ciascuno.
13. I signori e intendono avvalersi della facoltà di non presenziare Parte_1 Controparte_1 all'udienza di comparizione delle parti e di volerla sostituire con il deposito di note scritte con esplicita dichiarazione di non volersi riconciliare.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Controparte_1 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 22 Parte I Anno 2016 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 3.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi