Corte d'Appello Cagliari, sentenza 29/12/2025, n. 524
CA
Sentenza 29 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Infondatezza in fatto e diritto della domanda dell'opponente

    Il Tribunale ha ritenuto fondata l'opposizione sotto il profilo dell'illiquidità del credito, revocando il decreto ingiuntivo.

  • Inammissibile
    Accertamento obbligo di trasferimento somme incassate

    La domanda è stata dichiarata inammissibile per tardività nella sua estensione al periodo 2015-2019, in quanto non tempestivamente modificata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.

  • Inammissibile
    Accertamento obbligo di trasferimento somma specifica

    La domanda è stata dichiarata inammissibile per tardività nella sua estensione al periodo 2015-2019.

  • Inammissibile
    Condanna al pagamento di somme

    La domanda è stata dichiarata inammissibile per tardività nella sua estensione al periodo 2015-2019.

  • Rigettato
    Compensazione crediti

    La domanda è stata rigettata.

  • Inammissibile
    Accertamento obbligo ai sensi dell'art. 2028 c.c.

    La domanda è stata dichiarata inammissibile per tardività nella sua estensione al periodo 2015-2019.

  • Inammissibile
    Accertamento obbligo ai sensi dell'art. 2041 c.c.

    La domanda è stata dichiarata inammissibile per tardività nella sua estensione al periodo 2015-2019.

  • Altro
    Vittoria di spese legali

    Le spese sono state regolate in base all'esito complessivo del giudizio, con condanna di una parte al pagamento delle spese legali.

  • Rigettato
    Rigetto appello principale

    L'appello principale è stato parzialmente accolto.

  • Altro
    Riforma parziale sentenza per rideterminazione somma

    L'appello incidentale è stato rigettato nel merito, ma la sentenza è stata riformata riguardo alla percentuale degli oneri di riscossione e agli interessi.

  • Accolto
    Riconoscimento differenza oneri di riscossione

    La Corte ha accolto la censura relativa alla percentuale degli oneri di riscossione, riducendola dall'8% al 2,07% e riconoscendo la differenza di € 72.466,13 in favore di Parte_1.

  • Accolto
    Riconoscimento interessi legali

    La Corte ha riconosciuto gli interessi legali ex art. 1284, quarto comma, c.c. dal deposito del ricorso monitorio sull'importo capitale e ex art. 1284, primo comma, c.c. sulla somma per oneri di riscossione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Cagliari, sentenza 29/12/2025, n. 524
    Giurisdizione : Corte d'Appello Cagliari
    Numero : 524
    Data del deposito : 29 dicembre 2025

    Testo completo