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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 29/12/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 364 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(c.f. - p.i. ), elettiva- Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
mente domiciliato a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Stefano Ballero, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
appellante
contro
(p.i. ), con sede a Nuoro ed elettivamente CP_1 P.IVA_3
domiciliata a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
appellata/appellante incidentale
La causa è decisa sulle seguenti pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, respinta ogni con-
traria affermazione, deduzione ed eccezione, e previa rimessione in istruttoria per aggiornare l'importo degli anni in contestazione, confermando le preceden-
ti conclusioni (come precisate nella memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. n.
1), in riforma della sentenza impugnata:
In via principale
1) rigettare la domanda dell'opponente, perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare interamente il decreto ingiuntivo opposto;
2) accertare l'obbligo di di trasferire al CP_1 Parte_1
le somme incassate dai suoi abitanti, relativa al periodo di fatturazione
2015/2019, con riferimento ai servizi di fognatura e depurazione ad oggi quan-
tificate in euro 1.112.894,00 (2.237.158,04 – 1.124.263,80) ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa;
3) per il medesimo titolo, accertare l'obbligo di di trasferire al CP_1
anche la somma pari ad euro 97.762,07, pari alla som- Parte_1
ma ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di cau-
sa, oltre interessi commerciali e moratori, ovvero in subordine quelli legali, da calcolarsi ai sensi della normativa vigente sino alla data dell'effettivo paga-
mento.;
4) per l'effetto condannare a pagare la somma di euro CP_1
pagina 2 di 20 1.112.894,00 (2.237.158,04 – 1.124.263,80) ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi commerciali e moratori, ovvero in subordine quelli legali, da calcolarsi ai sensi della normati-
va vigente dalla debenza sino alla data dell'effettivo pagamento;
In via subordinata:
5) compensare l'eventuale controcredito che dovesse vantare nei con- CP_1
fronti del con gli altri crediti che quest'ultimo vanta nei Parte_1
confronti di CP_1
6) nell'ipotesi denegata e non creduta in cui dall'art. 156 del d.lgs. n. 152/2006
non discenda alcun obbligo di di versare le somme incassate CP_1
dagli utenti del con riferimento ai servizi di fognatura e Parte_1
depurazione al per gli anni 2015 - 2019, accertare che Parte_1
lo stesso obbligo sussista ai sensi dell'art. 2028 c.c. per le ragioni di cui alla premessa, pari ad oggi alla somma di euro 1.112.894,00 (2.237.158,04 –
1.124.263,80) ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa e per l'effetto condannare a pagare la predetta CP_1
somma, oltre interessi commerciali e moratori, ovvero in subordine quelli lega-
li, da calcolarsi ai sensi della normativa vigente sino alla data dell'effettivo pa-
gamento.
In via ulteriormente subordinata:
7) nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga che dall'art. 156 del d.lgs. n.
pagina 3 di 20 152/2006 ovvero ai sensi dell'art. 2028 c.c. non discenda alcun obbligo di
[...]
di versare le somme incassate dagli utenti del CP_2 Controparte_3
con riferimento ai servizi di fognatura e depurazione al Comune di Vil-
[...]
lasimius, relativa al periodo di fatturazione 2015/2019, accertare che lo stesso obbligo sussista ai sensi dell'art. 2041 c.c. per le ragioni di cui alla premessa,
pari ad oggi alla somma di euro 1.112.894,00 (2.237.158,04 – 1.124.263,80)
ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa e per l'effetto condannare a pagare la predetta somma, oltre inte- CP_1
ressi commerciali e moratori, ovvero in subordine quelli legali, da calcolarsi ai sensi della normativa vigente sino alla data dell'effettivo pagamento;
in ogni caso
8) con vittoria di spese, diritti ed onorari e rimborso del contributo unificato di ogni grado di giudizio, compreso quello monitorio.
Nell'interesse di Voglia la Corte d'Appello, contrariis CP_1
reiectis:
In via principale
Rigettare l'appello proposto dal e, per l'effetto, Parte_1
mandare assolta la società da ogni avversa pretesa. CP_1
In via incidentale
In parziale riforma della sentenza impugnata, rideterminare la somma dovu-
ta dalla società nella misura di € 751.978,00 in luogo CP_1
pagina 4 di 20 dell'importo riconosciuto in sentenza pari a € 1.124.263,82 a titolo di oneri di depurazione e fognatura per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 20 maggio 2018
In ogni caso
Con vittoria di compensi e spese del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 1255/2020 del 28 luglio 2020, su ricorso del il Tribunale di Cagliari ingiunse ad ge- Parte_1 CP_1
store unico del servizio idrico integrato per la Sardegna, il pagamento di euro
1.124.263,82, oltre interessi e spese, quale importo incassato dalla società per oneri di fognatura e depurazione relativi agli anni 2016-2018, deducendo che,
ai sensi dell'art. 156 d.lgs. 152/2006, il gestore del servizio di acquedotto gli avrebbe dovuto riversare le somme riscosse per i servizi da esso erogati.
propose opposizione, deducendo –per quanto ancora rileva in que- CP_1
sta sede- che l'importo dovuto era sensibilmente inferiore a quello azionato e chiese la revoca del decreto ingiuntivo.
Il si costituì, insistendo per la conferma del decreto e deducendo Pt_1
che:
- il criterio dell'incassato fosse l'unico applicabile ai sensi dell'art. 156
d.lgs. 152/2006;
- l'onere di riscossione trattenuto da (8%) fosse privo di base CP_1
pagina 5 di 20 normativa e dovesse essere ridotto alla percentuale, al più, del 2,07%
prevista dalla transazione del 2011;
- il credito fosse certo e liquido, come dimostrato dai prospetti forniti da stessa;
CP_1
- come da essa riconosciuto, al 2016 aveva incassato, addirittu- CP_1
P
, il maggior complessivo importo di euro 2.228.300,73, a fronte di una spesa sostenuta pari a zero, non avendo erogato alcun servizio.
In via riconvenzionale, il chiese il pagamento della somma di euro Pt_1
97.762,07, pari all'8% che aveva preteso di trattenere a titolo di spese CP_1
di incasso.
Con sentenza n. 908, pubblicata il 27 aprile 2023, il Tribunale di Cagliari ri-
tenne fondata l'opposizione proposta da sotto il profilo della illiquidi- CP_1
tà del credito, atteso che l'art. 156 d.lgs. 152/2006, su cui il aveva Pt_1
fondato la pretesa, opera un rinvio alle determinazioni dell'Autorità di regola-
zione (ARERA), mai adottate.
Osservò che, in assenza di tali atti, il credito non avrebbe potuto considerar-
si certo e liquido al momento della richiesta monitoria, sicché il decreto ingiun-
tivo avrebbe dovuto essere revocato.
Tuttavia, il Tribunale riconobbe, quantomeno in via di analogia,
l'applicabilità della citata disposizione, atteso che il aveva gestito i Pt_1
servizi di fognatura e depurazione e il servizio di acquedotto, con CP_1
pagina 6 di 20 conseguente obbligo di riparto delle somme incassate.
Il primo giudice accertò che aveva riscosso dagli utenti, per il pe- CP_1
riodo 1° gennaio 2016 – 20 maggio 2018, euro 1.222.025,85, sicché, espressa-
mente qualificata come ammissibile la domanda riconvenzionale, ritenne equo detrarre l'8% (euro 97.762,07) a titolo di oneri di fatturazione e riscossione, in mancanza di prova di costi diversi, facendo applicazione della percentuale in-
dicata dall'opponente nell'accordo transattivo di chiusura di analoga vertenza relativa ad anni precedenti.
Previa revoca del decreto ingiuntivo, dunque, il Tribunale:
- condannò a pagare al euro 1.124.263,82, oltre inte- CP_1 Pt_1
ressi legali dalla sentenza;
- dichiarò inammissibile la domanda del per gli importi succes- Pt_1
sivi al 20 maggio 2018, in quanto formulata nella seconda memoria ex
art. 183 c.p.c.;
- dispose che le spese della fase monitoria restassero a carico del Pt_1
e compensò per due terzi le spese del giudizio di opposizione, ponendo il residuo terzo a carico di CP_1
2. Avverso tale sentenza, ha proposto appello il Parte_1
2.1 Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 1255/2020 e ha lamentato che il cre-
dito azionato era, invece, certo, liquido ed esigibile già al momento della ri-
pagina 7 di 20 chiesta monitoria e che il Tribunale avrebbe dovuto confermare il decreto in-
giuntivo e le spese ivi liquidate.
2.2 Con il secondo motivo di appello, il ha lamenta- Parte_1
to l'erroneità della sentenza, nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile la domanda di pagamento delle somme ulteriori rispetto a quelle portate dal de-
creto ingiuntivo, relative al periodo 2015-2019, nonostante la stessa fosse stata tempestivamente precisata nella prima memoria ex art. 183, sesto comma,
c.p.c., con clausola di salvaguardia (ovvero la maggiore o minore somma che
dovesse risultare in corso di causa).
2.3 Con il terzo motivo di appello, il ha contesta- Parte_1
to la statuizione della sentenza impugnata che aveva riconosciuto ad CP_1
la quota dell'8% a titolo di oneri di fatturazione e riscossione, malgrado essa non trovasse fondamento normativo né risultasse concordata tra le parti.
L'appellante ha spiegato che l'unico parametro applicabile sarebbe potuto essere quello ricavabile dalla transazione del 29 aprile 2011, pari al 2,07%,
come confermato dalla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1023/2024, passata in giudicato, e dalla successiva sentenza n. 1517/2025.
Il ha chiesto, pertanto, la riduzione della quota e il riconosci- Pt_1
mento della differenza di euro 72.466,13.
2.4 Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sen-
tenza nella parte in cui aveva riconosciuto gli interessi legali solo dalla data pagina 8 di 20 della decisione e ha invocato la loro decorrenza dalla scadenza delle singole annualità o, in subordine, dal deposito del ricorso monitorio, al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002 per le transazioni commerciali ovvero quello maggiorato
ex art. 1284, quarto comma, c.c.
2.5 Con il quinto motivo di appello, il ha dedotto Parte_1
l'erroneità della compensazione parziale delle spese, evidenziando di essere ri-
sultato sostanzialmente vittorioso in primo grado, avendo ottenuto il ricono-
scimento del credito azionato in sede monitoria, e ha invocato l'applicazione del principio di soccombenza con condanna di alla rifusione integrale CP_1
delle spese del procedimento monitorio, del giudizio di opposizione e del pre-
sente grado di appello, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014.
3. ha resistito, proponendo anche appello incidentale, volto a cen- CP_1
surare la sentenza impugnata nella parte in cui, ritenuta l'applicabilità, quanto-
meno in via analogica, dell'art. 156 d.lgs. n. 152/2006 al rapporto tra le parti,
equiparando la gestione di fatto del alle gestioni assentite, non aveva Pt_1
ritenuto di dovere applicare, sempre in via analogica, il principio di recupero integrale dei costi (full cost recovery) di cui all'art. 119 d.lgs. n. 152/2006.
Il TO ha lamentato come il criterio dell'incassato, applicato dal Tribu-
nale per determinare l'importo dovuto al fosse iniquo e incoerente Pt_1
con il sistema tariffario nazionale, che non conosce un sistema di remunerazio-
ne per singolo servizio prestato (acquedotto, fognatura e depurazione) né, tanto pagina 9 di 20 meno, per area servita, ma prevede la perequazione dei costi a livello di Ambi-
to Territoriale Ottimale (ATO) e non per singolo impianto o comune.
L'appellante incidentale ha richiamato, dunque, a sostegno dell'impugnazione le delibere ARERA e le tabelle approvate dall'Ente CP_4
dell'Ambito evidenziando che le tariffe non risultino commisu-
[...] CP_5
rate ai costi di singolo servizio, bensì a livello complessivo di ATO, per garan-
tire equità tra utenti e sostenibilità economica del sistema.
Di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto applicare i criteri regolatori vigenti, rideterminando l'importo dovuto al in euro 751.978,00, corri- Pt_1
spondente ai costi riconosciuti per il servizio di depurazione e fognatura di Vil-
lasimius nel periodo 1° gennaio 2016 – 20 maggio 2018, anziché condannare la società al pagamento di euro 1.124.263,82.
***
4. All'esame del primo motivo dell'appello principale, in quanto volto solo a contestare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deve provvedersi dopo l'esame degli altri, atteso che la valutazione in ordine ai presupposti di revoca del decreto ingiuntivo è condizionata, non solo dal profilo della liquidità del credito (per capitale), ma anche dal profilo relativo all'obbligazione accessoria degli interessi.
5. Il secondo motivo non è fondato.
Ai fini della valutazione della fondatezza della censura in ordine alla ritenu-
pagina 10 di 20 ta inammissibilità per tardività dell'estensione della domanda del alle Pt_1
tariffe incassate da nell'anno 2019 può essere utile muovere dalla ri- CP_1
costruzione delle allegazioni del nel corso del complessivo giudizio di Pt_1
primo grado:
- nel ricorso per decreto ingiuntivo il Comune chiese l'ingiunzione di euro 1.124.263,82 quale somma dei crediti maturati per le annate 2016-2018, siccome risultante dalla risposta del TO alla sua richiesta di accesso del 25 maggio 2019;
- nella comparsa di costituzione il fece riferimento a un Pt_1
conteggio di aggiornato a 30 settembre 2020 per un totale di CP_1
euro 2.228.300,73, senza lo scomputo della percentuale di oneri di fat-
turazione ma –per quanto rileva con riguardo al presente motivo di im-
pugnazione- chiese nelle conclusioni, senza specificazione del periodo temporale, la somma di euro 1.124.263,82, già oggetto dell'ingiunzione opposta;
- nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., pur indicando di operare una parziale modifica delle conclusioni, il chiese pur sempre Pt_1
la somma di euro 1.124.263,82, relativa al periodo di fatturazione
2015/2019;
- solo nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., sempre specifi-
cando l'intervallo temporale 2015/2019, il Comune chiese, invece, la pagina 11 di 20 somma di euro 2.167.488,26.
È, dunque, evidente che il non abbia effettivamente modificato la Pt_1
domanda entro il termine della prima memoria, atteso che a un parziale arric-
chimento delle allegazioni non ha fatto seguito una reale modifica degli importi richiesti.
Non può ritenersi sufficiente, ai fini della tempestività, il ricorso alla generi-
ca clausola di salvaguardia, la quale non consente di individuare il petitum in modo determinato né di garantire il diritto di difesa della controparte, tenuto conto del fatto che lo stesso riferimento alla maggiore o minore somma [rispet-
to agli euro 1.124.263,82] che dovesse risultare in corso di causa era contenuto anche nelle conclusioni della comparsa di risposta, nella quale non vi era stata
–sotto questo profilo- alcuna modifica di domanda.
Pertanto, appare corretta la dichiarazione di inammissibilità della domanda di estensione del credito oltre il periodo originariamente azionato e la conse-
guente limitazione della condanna all'importo portato dal decreto ingiuntivo.
6. Il terzo motivo di appello è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Non è fondata la pretesa dell'ente di non corrispondere alcunché ad Pt_3
per il servizio di fatturazione e incasso.
[...]
Pur in difetto di una regolamentazione (normativa o convenzionale) di sif-
fatto profilo, può riconoscersi fondata la pretesa del TO di una comparte-
pagina 12 di 20 cipazione del ai costi del servizio indicato, non potendosi far carico ad Pt_1
di sostenere per intero i costi di un servizio, articolato e complesso, di CP_1
cui si giova anche il partecipando alla distruzione della tariffa relativa Pt_1
ai due servizi (depurazione e fognatura) curati direttamente.
La censura con la quale il ha lamentato l'erroneità Parte_1
della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto ad la quo- CP_1
ta dell'8% a titolo di oneri di fatturazione e riscossione, è, invece, fondata.
In difetto di diversa specificazione da parte del TO, deve ritenersi unila-
teralmente stabilita la percentuale pretesa da per il citato servizio. CP_1
Dalla documentazione in atti (in particolare, atto di transazione del 29 aprile
2011 relativo ad annualità precedenti a quelle per cui è causa) emerge che la percentuale dell'8% non fosse stata oggetto di accordo tra le parti, ma frutto di un'unilaterale pretesa del TO, priva di base normativa e sganciata dalla prova dei costi effettivi di fatturazione e incasso.
Al contrario, la citata transazione, stipulata tra le stesse parti per definire rapporti analoghi, aveva remunerato con una certa somma specifica (e non in percentuale) l'attività di per le attività di fatturazione e riscossione. CP_1
Tale somma, in rapporto all'importo pagato al costituiva la per- Pt_1
centuale del 2,07% delle somme incassate da CP_1
In difetto di fonti (normative o negoziali) per l'individuazione del criterio di copertura dei costi del TO, dunque, l'unico elemento utile a garantire un pagina 13 di 20 criterio equo e idoneo a compensare i costi del servizio di appare il CP_1
riferimento a quel parametro già impiegato dalle parti.
Tale interpretazione è, del resto, conferme a quella adottata dal Tribunale di
Cagliari in altre vertenze tra le parti (sent. n. 1023/2024; Trib. Cagliari, sent. n.
1517/2025) nelle quali è stata esclusa la legittimità di percentuali superiori non concordate.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata sul punto, con ridu-
zione degli oneri di riscossione dall'8% al 2,07% e conseguente riconoscimen-
to in favore del della differenza tra l'importo detratto (euro 97.762,07) Pt_1
e quello effettivamente dovuto (euro 25.295,94), pari a euro 72.466,13.
7. Il quarto motivo di appello è parzialmente fondato.
Nel riconoscere il diritto dell'ente alla ripartizione riscossa tra i diversi ge-
stori interessati della tariffa riscossa dal TO, il primo giudice ebbe a rico-
noscere gli interessi solo dalla pronuncia della sentenza, sull'assunto che il cre-
dito non fosse liquido (punto 21).
Il non ha impugnato la ratio decidendi incentrata sulla illiquidità Pt_1
del credito, sicché, sotto questo profilo, non rilevano le doglianze dell'appellante in ordine al mancato riconoscimento degli interessi da ciascun anno successivo al periodo di riferimento, giacché l'art. 1282 c.c. stabilisce la regola per cui solo i crediti liquidi (cioè determinati nel loro ammontare) ed esigibili (cioè scaduti) producono interessi di pieno diritto, cioè automatica-
pagina 14 di 20 mente, come naturale conseguenza della disponibilità del denaro.
È, invece, fondata la doglianza in ordine al mancato riconoscimento degli interessi ex art. 1284 c.c. dal momento della costituzione in mora, in applica-
zione del principio per cui gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della do-
manda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudi-
ce, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effet-
tuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (da ultimo, Cass., 14 maggio 2025, n. 12905).
Nella fattispecie, in difetto di richieste di pagamento stragiudiziali, gli inte-
ressi legali devono essere riconosciuti dal deposito del ricorso monitorio.
Per quanto attiene alla loro misura, la Suprema Corte ha recentemente indi-
cato come presupposto per l'operatività del saggio degli interessi di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. sia il carattere liquido o, comunque, agevolmente li-
quidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio, atteso che la ratio della previ-
sione di c.d. super-interessi (scopo deflattivo e di accelerazione del contenzio-
so, incentivando il soggetto debitore a operare un'adeguata valutazione preli-
minare dei rischi di causa in considerazione di un meccanismo che viene a co-
stituire un vero e proprio costo transattivo straordinario) è compatibile solo col carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedot-
pagina 15 di 20 ta in giudizio, in quanto è in presenza di tale elemento che il convenuto può
operare la necessaria valutazione economica sui rischi di causa e può determi-
narsi ad adempiere spontaneamente, versando una somma che, appunto, risulta
ab initio determinata o determinabile e non necessita quindi di quella quantifi-
cazione che può scaturire solo all'esito di un giudizio (Cass., ord. 22 ottobre
2025, n. 28036).
Nella fattispecie, dunque, spettano gli interessi previsti dall'art. 1284, quarto comma, c.c. dal momento del ricorso monitorio sulla somma portata dal decre-
to ingiuntivo, giacché il credito, pur illiquido, era agevolmente determinabile sin dall'inizio del giudizio, sicché avrebbe dovuto valutare di adem- CP_1
piere spontaneamente.
Gli interessi non spettano in tale misura per le ulteriori somme ottenute dal in via riconvenzionale, bensì nella misura prevista dal primo comma Pt_1
dello stesso art. 1284 c.c.
Conclusivamente al spettano gli interessi ex art. 1284, quarto Pt_1
comma, c.c. dal momento della proposizione del ricorso monitorio sull'importo capitale di euro 1.124.263,82 e nella misura prevista dall'art. 1284, primo comma, c.c. sulla somma di euro 72.466,13 dalla domanda proposta con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
8. L'appello incidentale è infondato.
Dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata si ricava come il pagina 16 di 20 primo giudice abbia riconosciuto il diritto del al pagamento delle Pt_1
somme pretese sulla scorta dell'applicazione (diretta o in via di analogia) della norma ricavabile dal cit. art. 156 d.lgs. n. 152/2006 che prevede che qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa sia riscossa dal gestore del servizio di acquedot-
to, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati, mal-
grado l'assenza di una convenzione o concessione a favore del stesso, Pt_1
che pure gestisce in via di fatto i servizi di fognatura e depurazione.
In questa prospettiva di mera distribuzione tra i gestori della tariffa riscossa relativamente ai vari servizi da loro assicurati, non viene in rilevo la questione dei criteri di determinazione della tariffa e delle politiche perseguite con essa,
giacché tale profilo potrebbe essere oggetto di valutazione solo nell'ambito dell'esercizio dei poteri affidati dalla legge all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
Atteso che, pacificamente, nella fattispecie, non è stato stabilito alcunché
dall'autorità in questione, non può che riconoscersi al il diritto a per- Pt_1
cepire la quota di tariffa per i servizi da esso prestati direttamente all'utenza e riscossi da al netto di una quota per i servizi di fatturazione e incasso. CP_1
9. Il primo motivo di appello, che può essere scrutinato all'esito dell'esame degli altri motivi che logicamente lo pregiudicano, non è fondato e deve essere respinto.
pagina 17 di 20 È pur vero che il giudice dell'opposizione ha condannato al paga- CP_1
mento del medesimo importo capitale indicato nel decreto ingiuntivo, ma l'ha fatto previa liquidazione di un importo assunto non determinato all'epoca del ricorso monitorio, in tale modo statuendo, implicitamente, che non sussistesse-
ro i presupposti per la pronuncia dell'ingiunzione.
Non avendo il –per quanto sopra evidenziato- effettivamente cen- Pt_1
surato tale accertamento del primo giudice (ha solo protestato che il credito era certo liquido ed esigibile), la doglianza sulla errata revoca dell'ingiunzione non può essere accolta.
10. Il pur parziale accoglimento dell'appello principale comporta la necessi-
ta di provvedere a una nuova regolamentazione delle spese processuali anche del primo grado di giudizio, con conseguente assorbimento dell'ultimo motivo
dell'appello principale.
A questo proposito deve ritenersi che ricorrano i presupposti per la condan-
na di in quanto soccombente, al pagamento integrale delle spese di CP_1
lite, parametrate sul decisum.
Data la revoca del decreto ingiuntivo per difetto dei presupposti di emissio-
ne, le spese della fase monitoria rimangono a carico del ricorrente.
Sullo scaglione di euro 1.000.001-2.000.000,00, i compensi sono liquidati ai valori medi per le prime tre fasi del giudizio di primo grado e ai valori minimi per la fase di decisione e ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e di deci-
pagina 18 di 20 sione del presente grado.
*
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sussi-
stono i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
1. accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto dal
[...]
contro la sentenza n. 908 del 27 aprile 2023 del Tribu- Parte_1
nale di Cagliari e, per l'effetto:
2. condanna al pagamento di euro 72.466,13, oltre interessi CP_1
al tasso legale dalla domanda;
3. condanna al pagamento degli interessi, al saggio determi- CP_1
nato dall'art. 1284, quarto comma, c.c., con decorrenza dal deposito del ricorso monitorio;
4. rigetta l'appello incidentale di CP_1
5. condanna alla rifusione integrale delle spese di lite, CP_1
che liquida in:
euro 32.743,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e pagina 19 di 20 i.v.a. per il giudizio di primo grado;
euro 17.898,00 per compensi ed euro 2.529,00 per spese esenti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il presente gra-
do di giudizio;
6. dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 mag-
gio 2002, n. 115, sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa im-
pugnazione.
Cagliari, 29 dicembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 364 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(c.f. - p.i. ), elettiva- Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
mente domiciliato a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Stefano Ballero, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
appellante
contro
(p.i. ), con sede a Nuoro ed elettivamente CP_1 P.IVA_3
domiciliata a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
appellata/appellante incidentale
La causa è decisa sulle seguenti pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, respinta ogni con-
traria affermazione, deduzione ed eccezione, e previa rimessione in istruttoria per aggiornare l'importo degli anni in contestazione, confermando le preceden-
ti conclusioni (come precisate nella memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. n.
1), in riforma della sentenza impugnata:
In via principale
1) rigettare la domanda dell'opponente, perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare interamente il decreto ingiuntivo opposto;
2) accertare l'obbligo di di trasferire al CP_1 Parte_1
le somme incassate dai suoi abitanti, relativa al periodo di fatturazione
2015/2019, con riferimento ai servizi di fognatura e depurazione ad oggi quan-
tificate in euro 1.112.894,00 (2.237.158,04 – 1.124.263,80) ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa;
3) per il medesimo titolo, accertare l'obbligo di di trasferire al CP_1
anche la somma pari ad euro 97.762,07, pari alla som- Parte_1
ma ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di cau-
sa, oltre interessi commerciali e moratori, ovvero in subordine quelli legali, da calcolarsi ai sensi della normativa vigente sino alla data dell'effettivo paga-
mento.;
4) per l'effetto condannare a pagare la somma di euro CP_1
pagina 2 di 20 1.112.894,00 (2.237.158,04 – 1.124.263,80) ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi commerciali e moratori, ovvero in subordine quelli legali, da calcolarsi ai sensi della normati-
va vigente dalla debenza sino alla data dell'effettivo pagamento;
In via subordinata:
5) compensare l'eventuale controcredito che dovesse vantare nei con- CP_1
fronti del con gli altri crediti che quest'ultimo vanta nei Parte_1
confronti di CP_1
6) nell'ipotesi denegata e non creduta in cui dall'art. 156 del d.lgs. n. 152/2006
non discenda alcun obbligo di di versare le somme incassate CP_1
dagli utenti del con riferimento ai servizi di fognatura e Parte_1
depurazione al per gli anni 2015 - 2019, accertare che Parte_1
lo stesso obbligo sussista ai sensi dell'art. 2028 c.c. per le ragioni di cui alla premessa, pari ad oggi alla somma di euro 1.112.894,00 (2.237.158,04 –
1.124.263,80) ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa e per l'effetto condannare a pagare la predetta CP_1
somma, oltre interessi commerciali e moratori, ovvero in subordine quelli lega-
li, da calcolarsi ai sensi della normativa vigente sino alla data dell'effettivo pa-
gamento.
In via ulteriormente subordinata:
7) nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga che dall'art. 156 del d.lgs. n.
pagina 3 di 20 152/2006 ovvero ai sensi dell'art. 2028 c.c. non discenda alcun obbligo di
[...]
di versare le somme incassate dagli utenti del CP_2 Controparte_3
con riferimento ai servizi di fognatura e depurazione al Comune di Vil-
[...]
lasimius, relativa al periodo di fatturazione 2015/2019, accertare che lo stesso obbligo sussista ai sensi dell'art. 2041 c.c. per le ragioni di cui alla premessa,
pari ad oggi alla somma di euro 1.112.894,00 (2.237.158,04 – 1.124.263,80)
ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa e per l'effetto condannare a pagare la predetta somma, oltre inte- CP_1
ressi commerciali e moratori, ovvero in subordine quelli legali, da calcolarsi ai sensi della normativa vigente sino alla data dell'effettivo pagamento;
in ogni caso
8) con vittoria di spese, diritti ed onorari e rimborso del contributo unificato di ogni grado di giudizio, compreso quello monitorio.
Nell'interesse di Voglia la Corte d'Appello, contrariis CP_1
reiectis:
In via principale
Rigettare l'appello proposto dal e, per l'effetto, Parte_1
mandare assolta la società da ogni avversa pretesa. CP_1
In via incidentale
In parziale riforma della sentenza impugnata, rideterminare la somma dovu-
ta dalla società nella misura di € 751.978,00 in luogo CP_1
pagina 4 di 20 dell'importo riconosciuto in sentenza pari a € 1.124.263,82 a titolo di oneri di depurazione e fognatura per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 20 maggio 2018
In ogni caso
Con vittoria di compensi e spese del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 1255/2020 del 28 luglio 2020, su ricorso del il Tribunale di Cagliari ingiunse ad ge- Parte_1 CP_1
store unico del servizio idrico integrato per la Sardegna, il pagamento di euro
1.124.263,82, oltre interessi e spese, quale importo incassato dalla società per oneri di fognatura e depurazione relativi agli anni 2016-2018, deducendo che,
ai sensi dell'art. 156 d.lgs. 152/2006, il gestore del servizio di acquedotto gli avrebbe dovuto riversare le somme riscosse per i servizi da esso erogati.
propose opposizione, deducendo –per quanto ancora rileva in que- CP_1
sta sede- che l'importo dovuto era sensibilmente inferiore a quello azionato e chiese la revoca del decreto ingiuntivo.
Il si costituì, insistendo per la conferma del decreto e deducendo Pt_1
che:
- il criterio dell'incassato fosse l'unico applicabile ai sensi dell'art. 156
d.lgs. 152/2006;
- l'onere di riscossione trattenuto da (8%) fosse privo di base CP_1
pagina 5 di 20 normativa e dovesse essere ridotto alla percentuale, al più, del 2,07%
prevista dalla transazione del 2011;
- il credito fosse certo e liquido, come dimostrato dai prospetti forniti da stessa;
CP_1
- come da essa riconosciuto, al 2016 aveva incassato, addirittu- CP_1
P
, il maggior complessivo importo di euro 2.228.300,73, a fronte di una spesa sostenuta pari a zero, non avendo erogato alcun servizio.
In via riconvenzionale, il chiese il pagamento della somma di euro Pt_1
97.762,07, pari all'8% che aveva preteso di trattenere a titolo di spese CP_1
di incasso.
Con sentenza n. 908, pubblicata il 27 aprile 2023, il Tribunale di Cagliari ri-
tenne fondata l'opposizione proposta da sotto il profilo della illiquidi- CP_1
tà del credito, atteso che l'art. 156 d.lgs. 152/2006, su cui il aveva Pt_1
fondato la pretesa, opera un rinvio alle determinazioni dell'Autorità di regola-
zione (ARERA), mai adottate.
Osservò che, in assenza di tali atti, il credito non avrebbe potuto considerar-
si certo e liquido al momento della richiesta monitoria, sicché il decreto ingiun-
tivo avrebbe dovuto essere revocato.
Tuttavia, il Tribunale riconobbe, quantomeno in via di analogia,
l'applicabilità della citata disposizione, atteso che il aveva gestito i Pt_1
servizi di fognatura e depurazione e il servizio di acquedotto, con CP_1
pagina 6 di 20 conseguente obbligo di riparto delle somme incassate.
Il primo giudice accertò che aveva riscosso dagli utenti, per il pe- CP_1
riodo 1° gennaio 2016 – 20 maggio 2018, euro 1.222.025,85, sicché, espressa-
mente qualificata come ammissibile la domanda riconvenzionale, ritenne equo detrarre l'8% (euro 97.762,07) a titolo di oneri di fatturazione e riscossione, in mancanza di prova di costi diversi, facendo applicazione della percentuale in-
dicata dall'opponente nell'accordo transattivo di chiusura di analoga vertenza relativa ad anni precedenti.
Previa revoca del decreto ingiuntivo, dunque, il Tribunale:
- condannò a pagare al euro 1.124.263,82, oltre inte- CP_1 Pt_1
ressi legali dalla sentenza;
- dichiarò inammissibile la domanda del per gli importi succes- Pt_1
sivi al 20 maggio 2018, in quanto formulata nella seconda memoria ex
art. 183 c.p.c.;
- dispose che le spese della fase monitoria restassero a carico del Pt_1
e compensò per due terzi le spese del giudizio di opposizione, ponendo il residuo terzo a carico di CP_1
2. Avverso tale sentenza, ha proposto appello il Parte_1
2.1 Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 1255/2020 e ha lamentato che il cre-
dito azionato era, invece, certo, liquido ed esigibile già al momento della ri-
pagina 7 di 20 chiesta monitoria e che il Tribunale avrebbe dovuto confermare il decreto in-
giuntivo e le spese ivi liquidate.
2.2 Con il secondo motivo di appello, il ha lamenta- Parte_1
to l'erroneità della sentenza, nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile la domanda di pagamento delle somme ulteriori rispetto a quelle portate dal de-
creto ingiuntivo, relative al periodo 2015-2019, nonostante la stessa fosse stata tempestivamente precisata nella prima memoria ex art. 183, sesto comma,
c.p.c., con clausola di salvaguardia (ovvero la maggiore o minore somma che
dovesse risultare in corso di causa).
2.3 Con il terzo motivo di appello, il ha contesta- Parte_1
to la statuizione della sentenza impugnata che aveva riconosciuto ad CP_1
la quota dell'8% a titolo di oneri di fatturazione e riscossione, malgrado essa non trovasse fondamento normativo né risultasse concordata tra le parti.
L'appellante ha spiegato che l'unico parametro applicabile sarebbe potuto essere quello ricavabile dalla transazione del 29 aprile 2011, pari al 2,07%,
come confermato dalla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1023/2024, passata in giudicato, e dalla successiva sentenza n. 1517/2025.
Il ha chiesto, pertanto, la riduzione della quota e il riconosci- Pt_1
mento della differenza di euro 72.466,13.
2.4 Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sen-
tenza nella parte in cui aveva riconosciuto gli interessi legali solo dalla data pagina 8 di 20 della decisione e ha invocato la loro decorrenza dalla scadenza delle singole annualità o, in subordine, dal deposito del ricorso monitorio, al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002 per le transazioni commerciali ovvero quello maggiorato
ex art. 1284, quarto comma, c.c.
2.5 Con il quinto motivo di appello, il ha dedotto Parte_1
l'erroneità della compensazione parziale delle spese, evidenziando di essere ri-
sultato sostanzialmente vittorioso in primo grado, avendo ottenuto il ricono-
scimento del credito azionato in sede monitoria, e ha invocato l'applicazione del principio di soccombenza con condanna di alla rifusione integrale CP_1
delle spese del procedimento monitorio, del giudizio di opposizione e del pre-
sente grado di appello, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014.
3. ha resistito, proponendo anche appello incidentale, volto a cen- CP_1
surare la sentenza impugnata nella parte in cui, ritenuta l'applicabilità, quanto-
meno in via analogica, dell'art. 156 d.lgs. n. 152/2006 al rapporto tra le parti,
equiparando la gestione di fatto del alle gestioni assentite, non aveva Pt_1
ritenuto di dovere applicare, sempre in via analogica, il principio di recupero integrale dei costi (full cost recovery) di cui all'art. 119 d.lgs. n. 152/2006.
Il TO ha lamentato come il criterio dell'incassato, applicato dal Tribu-
nale per determinare l'importo dovuto al fosse iniquo e incoerente Pt_1
con il sistema tariffario nazionale, che non conosce un sistema di remunerazio-
ne per singolo servizio prestato (acquedotto, fognatura e depurazione) né, tanto pagina 9 di 20 meno, per area servita, ma prevede la perequazione dei costi a livello di Ambi-
to Territoriale Ottimale (ATO) e non per singolo impianto o comune.
L'appellante incidentale ha richiamato, dunque, a sostegno dell'impugnazione le delibere ARERA e le tabelle approvate dall'Ente CP_4
dell'Ambito evidenziando che le tariffe non risultino commisu-
[...] CP_5
rate ai costi di singolo servizio, bensì a livello complessivo di ATO, per garan-
tire equità tra utenti e sostenibilità economica del sistema.
Di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto applicare i criteri regolatori vigenti, rideterminando l'importo dovuto al in euro 751.978,00, corri- Pt_1
spondente ai costi riconosciuti per il servizio di depurazione e fognatura di Vil-
lasimius nel periodo 1° gennaio 2016 – 20 maggio 2018, anziché condannare la società al pagamento di euro 1.124.263,82.
***
4. All'esame del primo motivo dell'appello principale, in quanto volto solo a contestare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deve provvedersi dopo l'esame degli altri, atteso che la valutazione in ordine ai presupposti di revoca del decreto ingiuntivo è condizionata, non solo dal profilo della liquidità del credito (per capitale), ma anche dal profilo relativo all'obbligazione accessoria degli interessi.
5. Il secondo motivo non è fondato.
Ai fini della valutazione della fondatezza della censura in ordine alla ritenu-
pagina 10 di 20 ta inammissibilità per tardività dell'estensione della domanda del alle Pt_1
tariffe incassate da nell'anno 2019 può essere utile muovere dalla ri- CP_1
costruzione delle allegazioni del nel corso del complessivo giudizio di Pt_1
primo grado:
- nel ricorso per decreto ingiuntivo il Comune chiese l'ingiunzione di euro 1.124.263,82 quale somma dei crediti maturati per le annate 2016-2018, siccome risultante dalla risposta del TO alla sua richiesta di accesso del 25 maggio 2019;
- nella comparsa di costituzione il fece riferimento a un Pt_1
conteggio di aggiornato a 30 settembre 2020 per un totale di CP_1
euro 2.228.300,73, senza lo scomputo della percentuale di oneri di fat-
turazione ma –per quanto rileva con riguardo al presente motivo di im-
pugnazione- chiese nelle conclusioni, senza specificazione del periodo temporale, la somma di euro 1.124.263,82, già oggetto dell'ingiunzione opposta;
- nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., pur indicando di operare una parziale modifica delle conclusioni, il chiese pur sempre Pt_1
la somma di euro 1.124.263,82, relativa al periodo di fatturazione
2015/2019;
- solo nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., sempre specifi-
cando l'intervallo temporale 2015/2019, il Comune chiese, invece, la pagina 11 di 20 somma di euro 2.167.488,26.
È, dunque, evidente che il non abbia effettivamente modificato la Pt_1
domanda entro il termine della prima memoria, atteso che a un parziale arric-
chimento delle allegazioni non ha fatto seguito una reale modifica degli importi richiesti.
Non può ritenersi sufficiente, ai fini della tempestività, il ricorso alla generi-
ca clausola di salvaguardia, la quale non consente di individuare il petitum in modo determinato né di garantire il diritto di difesa della controparte, tenuto conto del fatto che lo stesso riferimento alla maggiore o minore somma [rispet-
to agli euro 1.124.263,82] che dovesse risultare in corso di causa era contenuto anche nelle conclusioni della comparsa di risposta, nella quale non vi era stata
–sotto questo profilo- alcuna modifica di domanda.
Pertanto, appare corretta la dichiarazione di inammissibilità della domanda di estensione del credito oltre il periodo originariamente azionato e la conse-
guente limitazione della condanna all'importo portato dal decreto ingiuntivo.
6. Il terzo motivo di appello è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Non è fondata la pretesa dell'ente di non corrispondere alcunché ad Pt_3
per il servizio di fatturazione e incasso.
[...]
Pur in difetto di una regolamentazione (normativa o convenzionale) di sif-
fatto profilo, può riconoscersi fondata la pretesa del TO di una comparte-
pagina 12 di 20 cipazione del ai costi del servizio indicato, non potendosi far carico ad Pt_1
di sostenere per intero i costi di un servizio, articolato e complesso, di CP_1
cui si giova anche il partecipando alla distruzione della tariffa relativa Pt_1
ai due servizi (depurazione e fognatura) curati direttamente.
La censura con la quale il ha lamentato l'erroneità Parte_1
della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto ad la quo- CP_1
ta dell'8% a titolo di oneri di fatturazione e riscossione, è, invece, fondata.
In difetto di diversa specificazione da parte del TO, deve ritenersi unila-
teralmente stabilita la percentuale pretesa da per il citato servizio. CP_1
Dalla documentazione in atti (in particolare, atto di transazione del 29 aprile
2011 relativo ad annualità precedenti a quelle per cui è causa) emerge che la percentuale dell'8% non fosse stata oggetto di accordo tra le parti, ma frutto di un'unilaterale pretesa del TO, priva di base normativa e sganciata dalla prova dei costi effettivi di fatturazione e incasso.
Al contrario, la citata transazione, stipulata tra le stesse parti per definire rapporti analoghi, aveva remunerato con una certa somma specifica (e non in percentuale) l'attività di per le attività di fatturazione e riscossione. CP_1
Tale somma, in rapporto all'importo pagato al costituiva la per- Pt_1
centuale del 2,07% delle somme incassate da CP_1
In difetto di fonti (normative o negoziali) per l'individuazione del criterio di copertura dei costi del TO, dunque, l'unico elemento utile a garantire un pagina 13 di 20 criterio equo e idoneo a compensare i costi del servizio di appare il CP_1
riferimento a quel parametro già impiegato dalle parti.
Tale interpretazione è, del resto, conferme a quella adottata dal Tribunale di
Cagliari in altre vertenze tra le parti (sent. n. 1023/2024; Trib. Cagliari, sent. n.
1517/2025) nelle quali è stata esclusa la legittimità di percentuali superiori non concordate.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata sul punto, con ridu-
zione degli oneri di riscossione dall'8% al 2,07% e conseguente riconoscimen-
to in favore del della differenza tra l'importo detratto (euro 97.762,07) Pt_1
e quello effettivamente dovuto (euro 25.295,94), pari a euro 72.466,13.
7. Il quarto motivo di appello è parzialmente fondato.
Nel riconoscere il diritto dell'ente alla ripartizione riscossa tra i diversi ge-
stori interessati della tariffa riscossa dal TO, il primo giudice ebbe a rico-
noscere gli interessi solo dalla pronuncia della sentenza, sull'assunto che il cre-
dito non fosse liquido (punto 21).
Il non ha impugnato la ratio decidendi incentrata sulla illiquidità Pt_1
del credito, sicché, sotto questo profilo, non rilevano le doglianze dell'appellante in ordine al mancato riconoscimento degli interessi da ciascun anno successivo al periodo di riferimento, giacché l'art. 1282 c.c. stabilisce la regola per cui solo i crediti liquidi (cioè determinati nel loro ammontare) ed esigibili (cioè scaduti) producono interessi di pieno diritto, cioè automatica-
pagina 14 di 20 mente, come naturale conseguenza della disponibilità del denaro.
È, invece, fondata la doglianza in ordine al mancato riconoscimento degli interessi ex art. 1284 c.c. dal momento della costituzione in mora, in applica-
zione del principio per cui gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della do-
manda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudi-
ce, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effet-
tuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (da ultimo, Cass., 14 maggio 2025, n. 12905).
Nella fattispecie, in difetto di richieste di pagamento stragiudiziali, gli inte-
ressi legali devono essere riconosciuti dal deposito del ricorso monitorio.
Per quanto attiene alla loro misura, la Suprema Corte ha recentemente indi-
cato come presupposto per l'operatività del saggio degli interessi di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. sia il carattere liquido o, comunque, agevolmente li-
quidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio, atteso che la ratio della previ-
sione di c.d. super-interessi (scopo deflattivo e di accelerazione del contenzio-
so, incentivando il soggetto debitore a operare un'adeguata valutazione preli-
minare dei rischi di causa in considerazione di un meccanismo che viene a co-
stituire un vero e proprio costo transattivo straordinario) è compatibile solo col carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedot-
pagina 15 di 20 ta in giudizio, in quanto è in presenza di tale elemento che il convenuto può
operare la necessaria valutazione economica sui rischi di causa e può determi-
narsi ad adempiere spontaneamente, versando una somma che, appunto, risulta
ab initio determinata o determinabile e non necessita quindi di quella quantifi-
cazione che può scaturire solo all'esito di un giudizio (Cass., ord. 22 ottobre
2025, n. 28036).
Nella fattispecie, dunque, spettano gli interessi previsti dall'art. 1284, quarto comma, c.c. dal momento del ricorso monitorio sulla somma portata dal decre-
to ingiuntivo, giacché il credito, pur illiquido, era agevolmente determinabile sin dall'inizio del giudizio, sicché avrebbe dovuto valutare di adem- CP_1
piere spontaneamente.
Gli interessi non spettano in tale misura per le ulteriori somme ottenute dal in via riconvenzionale, bensì nella misura prevista dal primo comma Pt_1
dello stesso art. 1284 c.c.
Conclusivamente al spettano gli interessi ex art. 1284, quarto Pt_1
comma, c.c. dal momento della proposizione del ricorso monitorio sull'importo capitale di euro 1.124.263,82 e nella misura prevista dall'art. 1284, primo comma, c.c. sulla somma di euro 72.466,13 dalla domanda proposta con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
8. L'appello incidentale è infondato.
Dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata si ricava come il pagina 16 di 20 primo giudice abbia riconosciuto il diritto del al pagamento delle Pt_1
somme pretese sulla scorta dell'applicazione (diretta o in via di analogia) della norma ricavabile dal cit. art. 156 d.lgs. n. 152/2006 che prevede che qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa sia riscossa dal gestore del servizio di acquedot-
to, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati, mal-
grado l'assenza di una convenzione o concessione a favore del stesso, Pt_1
che pure gestisce in via di fatto i servizi di fognatura e depurazione.
In questa prospettiva di mera distribuzione tra i gestori della tariffa riscossa relativamente ai vari servizi da loro assicurati, non viene in rilevo la questione dei criteri di determinazione della tariffa e delle politiche perseguite con essa,
giacché tale profilo potrebbe essere oggetto di valutazione solo nell'ambito dell'esercizio dei poteri affidati dalla legge all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
Atteso che, pacificamente, nella fattispecie, non è stato stabilito alcunché
dall'autorità in questione, non può che riconoscersi al il diritto a per- Pt_1
cepire la quota di tariffa per i servizi da esso prestati direttamente all'utenza e riscossi da al netto di una quota per i servizi di fatturazione e incasso. CP_1
9. Il primo motivo di appello, che può essere scrutinato all'esito dell'esame degli altri motivi che logicamente lo pregiudicano, non è fondato e deve essere respinto.
pagina 17 di 20 È pur vero che il giudice dell'opposizione ha condannato al paga- CP_1
mento del medesimo importo capitale indicato nel decreto ingiuntivo, ma l'ha fatto previa liquidazione di un importo assunto non determinato all'epoca del ricorso monitorio, in tale modo statuendo, implicitamente, che non sussistesse-
ro i presupposti per la pronuncia dell'ingiunzione.
Non avendo il –per quanto sopra evidenziato- effettivamente cen- Pt_1
surato tale accertamento del primo giudice (ha solo protestato che il credito era certo liquido ed esigibile), la doglianza sulla errata revoca dell'ingiunzione non può essere accolta.
10. Il pur parziale accoglimento dell'appello principale comporta la necessi-
ta di provvedere a una nuova regolamentazione delle spese processuali anche del primo grado di giudizio, con conseguente assorbimento dell'ultimo motivo
dell'appello principale.
A questo proposito deve ritenersi che ricorrano i presupposti per la condan-
na di in quanto soccombente, al pagamento integrale delle spese di CP_1
lite, parametrate sul decisum.
Data la revoca del decreto ingiuntivo per difetto dei presupposti di emissio-
ne, le spese della fase monitoria rimangono a carico del ricorrente.
Sullo scaglione di euro 1.000.001-2.000.000,00, i compensi sono liquidati ai valori medi per le prime tre fasi del giudizio di primo grado e ai valori minimi per la fase di decisione e ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e di deci-
pagina 18 di 20 sione del presente grado.
*
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sussi-
stono i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
1. accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto dal
[...]
contro la sentenza n. 908 del 27 aprile 2023 del Tribu- Parte_1
nale di Cagliari e, per l'effetto:
2. condanna al pagamento di euro 72.466,13, oltre interessi CP_1
al tasso legale dalla domanda;
3. condanna al pagamento degli interessi, al saggio determi- CP_1
nato dall'art. 1284, quarto comma, c.c., con decorrenza dal deposito del ricorso monitorio;
4. rigetta l'appello incidentale di CP_1
5. condanna alla rifusione integrale delle spese di lite, CP_1
che liquida in:
euro 32.743,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e pagina 19 di 20 i.v.a. per il giudizio di primo grado;
euro 17.898,00 per compensi ed euro 2.529,00 per spese esenti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il presente gra-
do di giudizio;
6. dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 mag-
gio 2002, n. 115, sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa im-
pugnazione.
Cagliari, 29 dicembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
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