TRIB
Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/09/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE FERIALE
Il Tribunale di Catanzaro, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Wanda Romanò Presidente rel.
Dott. Francesco Aragona Giudice
Dott.ssa Francesca Rinaldi Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.09.2025, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contenzioso iscritto al n. 1293 dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Elvira Iaccino
Ricorrente
E
(c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Sapia
Resistente
con l'intervento necessario del PM in sede;
OSSERVA E RILEVA
Con ricorso depositato il 19.03.2025 ha chiesto la modifica Parte_1 delle condizioni stabilite con la sentenza n. 1281/2024 con la quale il Tribunale di Catanzaro, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il 22.09.2012, confermava Controparte_1 le condizioni di divorzio indicate dalle parti nell'accordo originario, disponendo a carico del un contributo pari ad € 300,00 mensili per il Pt_1 mantenimento della ex moglie e di € 500,00 mensili per il mantenimento del figlio minore , nato il [...], comprensivo delle spese Per_1 straordinarie e della quota di assegno unico Inps.
In particolare, il ricorrente ha chiesto la revoca o la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della ex moglie, in quanto asseritamente convivente con il sig. e che venisse precisato il calendario degli incontri Controparte_2 con il figlio che aveva ormai assunto un atteggiamento di riluttanza nei suoi confronti.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda di revoca o modifica del proprio assegno di mantenimento e chiedendo in via riconvenzionale che venisse posto a carico della controparte anche il 50 % delle spese straordinarie sostenute in favore del figlio minore e dell'assegno unico percepito in via esclusiva dal Marchio.
Espletata l'audizione delle parti e del minore;
acquisita idonea documentazione, la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del
3.09.2025.
Ciò posto, si osserva che in giudizio non è stata raggiunta idonea prova del verificarsi, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza divorzile n.
1281/2024 del Tribunale di Catanzaro, di sopraggiunti motivi atti a giustificare la modifica di alcune condizioni ivi stabilite, ai sensi dell'art. 9 lg. n. 898/1970.
Non risulta, provato, infatti, richiamando i principi espressi dalla Suprema
Corte di Cassazione in materia (SS.UU. n. 32198/2021) che la resistente abbia intrapreso una stabile convivenza con il sig. al quale è legata Controparte_2 sentimentalmente, considerato che a tal fine il ricorrente ha prodotto un report investigativo dell' relativo al periodo 10 aprile/21 Controparte_3 aprile 2024 e come tale risalente nel tempo e non attuale.
Inoltre, è stato escusso come teste il , il quale ha fermamente Controparte_2 negato tale circostanza, dichiarando di risiedere effettivamente nella sua abitazione, sita in Catanzaro Lido, Viale Crotone n.9, pur riconoscendo di frequentare assiduamente la dimora della Scorza con la quale intrattiene una relazione sentimentale. Ha dichiarato, inoltre, di non essere assolutamente in grado di fornire alla stessa un sostegno economico, considerata l'entità dei propri esborsi mensili, specificatamente indicati a verbale, rispetto allo stipendio percepito come poliziotto in servizio presso la Sezione Stradale di
Catanzaro.
Tanto premesso, non può trovare accoglimento la domanda di revoca o modifica dell'assegno di mantenimento in favore della ex moglie formulata dal ricorrente.
Parimenti, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dalla considerato che a carico del Marchio grava un contributo pari ad € CP_1
500,00 mensili per il mantenimento del figlio minore , già Per_1 comprensivo delle spese straordinarie e della quota di assegno unico Inps.
Quanto al diritto/dovere di visita del padre nei confronti del figlio minore
, va rilevato che le parti all'udienza del 3.09.2025 hanno raggiunto un Per_1 accordo sulla richiesta del ricorrente di poter incontrare il figlio un giorno alla settimana, indicato nel mercoledì, ed un fine settimana alternato dal sabato dopo pranzo fino alla domenica sera, immutate le altre condizioni di visita.
Tuttavia, sul rapporto tra il ricorrente ed il figlio minore si impongono Per_1 le seguenti considerazioni, alla luce delle circostanze emerse all'esito dell'espletata istruttoria ed, in particolare, dopo l'ascolto del minore.
Ed invero, la Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori stabilisce all'articolo 9 che il minore ha diritto a ricevere informazioni pertinenti rispetto alla causa che lo riguarda, di essere consultato ed esprimere un'opinione, di essere informato delle conseguenze che a tale opinione conseguono. Il diritto del minore ad essere ascoltato è previsto altresì dalla
Convenzione di New York (Convenzione Internazionale dei diritti dell'Infanzia
20.11.1989), laddove l'articolo 12 stabilisce che “
1. Gli Stati parte garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.”
Venendo alla normativa interna al nostro ordinamento, l'art. 473 bis.4 c.p.c. stabilisce che “Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età
e al suo grado di maturità”.
Per consolidato orientamento interpretativo, condiviso da questo Collegio,
“l'ascolto del minore di almeno 12 anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse” (Cass. n. 10776/2019 e n.
12018/2019).
Dunque, l'ascolto del minore è uno strumento essenziale per acquisire al processo l'opinione del medesimo e può essere disposto dal Giudice anche in assenza di istanza di parte, in forza del potere officioso previsto dalla legge in ogni fase del processo.
Tanto premesso, occorre evidenziare che nei procedimenti in cui il Tribunale è chiamato a pronunciare provvedimenti che riguardano i minori, gli interessi che vengono in rilievo sono, da una parte, il preminente “best interess of child”
e, dall'altra, la tutela del diritto alla bigenitorialità con riguardo ai genitori.
Infatti, a livello internazionale la citata Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia del 20 settembre 1989 riconosce all'art. 9, comma 3, il diritto del fanciullo ad “intrattenere rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo; stessi principi si ricavano dall'art. 24, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Nelle fonti sovranazionali vi è poi l'art. 8 CEDU generale, (Convenzione per la
Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, Roma 4.11.1950) che prevede che “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e corrispondenza”, dunque riconosce al minore di età, al pari dei maggiorenni, il diritto al rispetto della propria vita familiare. Ancora, l'articolo 8 Convenzione ONU sui diritti del
Fanciullo New York 20.11.1989 prevede che gli Stati Parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare tra l'altro le sue relazioni famigliari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
La famiglia è tutelata inoltre, come noto, dalla nostra Costituzione all'art. 2, quale prima formazione sociale in cui ogni individuo nasce e all'articolo 30 ove è previsto il diritto del minore ad essere mantenuto, istruito ed educato dai genitori. Venendo alle norme di ragno primario, sul punto, nel quadro normativo di riferimento si inserisce innanzitutto la riforma del 2013, con cui il
Legislatore ha introdotto nel Libro I del Codice Civile il Capo II, Titolo IX
(artt. da 337 bis a 337 octies), ove si disciplinano le conseguenze nei confronti dei figli, in caso di separazione, divorzio e crisi del rapporto tra genitori non coniugati. Trattasi, dunque, di norme dettate sia per i figli nati in costanza di matrimonio che per i figli nati al di fuori di esso.
In particolare, il nuovo art. 337 ter c.c. – nel quale è stato trasfuso con alcune modifiche il vecchio art. 155 c.c. - stabilisce che: “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'art. 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa”.
Nell'ambito delle norme codicistiche, vi è poi l'articolo 315 bis 1° e 2° comma
Codice civile (introdotto con legge 219/2012) che stabilisce che: “1. Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
2. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”. Come detto, al contempo, il nostro ordinamento normativo tutela altresì il diritto alla bi-genitorialità, ossia il diritto a mantenere con entrambi i genitori un rapporto adeguato che consenta l'attuazione del diritto del minore ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente da entrambi (Cass. Civ. sez
I 6.3.2020 n. 6471; 8.4.2019 n.9764).
Ebbene dal quadro normativo nazionale e internazionale sopra delineato emerge che il diritto alla c.d. “bigenitorialità” è, dunque, prioritariamente declinato in relazione al superiore interesse del minore, nel senso che esso incontra dei limiti nella tutela del superiore interesse del medesimo e della sua volontà, ove autodeterminata.
Tanto trova conferma in una recente pronuncia della Corte di Cassazione
(ordinanza 23.4.2019 n. 11170) laddove si legge il principio secondo cui “Il diritto alla bigenitorialità non può spingersi oltre il rifiuto del minore alla frequentazione del genitore non collocatario”.
I rapporti affettivi genitore-figlio sono del resto per loro natura incoercibili e non possono essere imposti nemmeno dall'autorità giudiziaria. Ne discende che, se un figlio non intende intrattenere un rapporto stabile con il genitore non collocatario, questi non può essere a ciò obbligato. Come detto, infatti, la normativa interna e internazionale sopra citata è evidentemente connotata da una visione paidocentrica, ossia dalla centralità del superiore interesse del minore rispetto al quale i diritti dei genitori sono recessivi e serventi.
Il figlio minore di età adolescenziale può, dunque, rifiutarsi di frequentare l'altro genitore e tale volontà va tenuta in considerazione dal Giudice ad eccezione dei casi in cui ad ostacolare gli incontri tra genitore e figlio sia l'altro genitore, ovvero salvo il caso in cui non dipenda dalla sua volontà.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi sul punto affermando che il diritto del minore alla bigenitorialità può essere esercitato anche in accezione negativa, nel senso che il minore, con capacità di discernimento, ha diritto a “non mantenere” con un genitore un rapporto continuativo, fermo restando che il genitore collocatario ha il dovere morale e giuridico di dare esecuzione al provvedimento che stabilisce la frequentazione del figlio con l'altro genitore e, quindi, di attivarsi affinché il minore lo frequenti (Cassazione 4176/2014).
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, si deve evidenziare che nel caso di specie il minore , a seguito della Per_1 separazione e del divorzio dei genitori, è affidato congiuntamente ad entrambi, con collocamento prevalente presso la madre.
Il ricorrente lamenta di vedere poco il figlio che si rifiuta di dormire nella sua casa e di trascorrere del tempo con lui, se non per un paio di ore al massimo.
Al riguardo , dodicenne capace di autonomo discernimento, nel corso Per_1 della audizione giudiziale ha dichiarato di non voler vedere il padre nemmeno
“per dieci minuti” perchè sta male con lui che lo ha sempre sgridato o mortificato durante lo svolgimento dei compiti. Egli, in particolare, ha evidenziato delle criticità riferite al passato, ai litigi continui con la madre che ha visto anche picchiare;
solo dopo che il padre è andato via da casa ha recuperato la sua serenità e, come ha riferito, adesso vede solo affetto e abbracci.
In ogni caso, la frequentazione immediatamente successiva alla rottura della coppia non è stata mai completamente interrotta.
Complessivamente, pertanto, il comportamento del ragazzo non sembra essere dettato da alcun condizionamento o plagio materno, ma è frutto piuttosto di una libera autodeterminazione dello stesso, il quale, si ribadisce, ha un'età tale da considerarsi sufficientemente capace di discernimento e non facilmente influenzabile;
trattasi, infatti, di un adolescente di 12 anni e non vi è dunque motivo di dubitare della sua spontaneità e attendibilità. In ogni caso, preme evidenziare che il minore durante tutto il corso dell'audizione ha palesato il suo fermo rifiuto nei confronti del padre, dichiarando espressamente: “In questo momento sto piangendo non perché mi dispiace per le cose che sto dicendo ma perché ho paura di essere obbligato dal giudice a stare con mio padre”.
Tenuto conto di quanto fin qui espresso, il Collegio non ravvede alcuna condotta pregiudizievole della madre, alla quale viene in ogni caso raccomandato di assumere un contegno di massima collaborazione possibile a garantire il positivo sviluppo della relazione padre-figlio, quanto meno garantita da regolari colloqui telefonici, informazioni dettagliate sulle vicende che riguardano il minore ed incontri via via crescenti.
Al riguardo è importante evidenziare che ogni intervento coattivo dell'autorità giudiziaria volto a forzare le visite paterne, anche con intervento dei SS, non solo non sortirebbe alcun effetto, ma sarebbe anzi controproducente ai fini del rapporto padre-figlio.
Pertanto, la domanda del ricorrente volta ad ottenere il pernottamento del figlio presso di sé non può trovare accoglimento.
Tanto va affermato in adesione alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, che questo Collegio ritiene di condividere, in relazione al fatto che non è possibile imporre un rapporto affettivo che per sua natura è incoercibile e deve derivare da una spontanea determinazione del minore.
Con sentenza n. 20107 del 07.10.2016 la Corte di Cassazione ha stabilito, infatti, che se il figlio adolescente si sente trascurato e non vuole vedere/incontrare il padre non può essere costretto o forzato. Per i diritti di visita deve aversi riguardo all'esclusivo e preminente interesse dei minori (caso in cui la Corte di Cassazione ha espressamente affermato che trattandosi di una ragazza ormai al suo quindicesimo anno di età, aveva espresso una posizione chiara e argomentata circa la sua indisponibilità a recuperare il rapporto con il padre e ha confermato la pronuncia della Corte di Appello che auspicava un riavvicinamento spontaneo senza intervento autoritativo/coattivo del Tribunale
o dei Servizi sociali).
Considerata la natura delle decisioni, le spese di lite sono opportunamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza n. 1281/2024 del
Tribunale di Catanzaro, che per il resto conferma, stabilisce che il ricorrente possa incontrare il figlio minore almeno un giorno alla settimana, indicato su accordo delle parti nel mercoledì; rigetta per il resto il ricorso e la domanda riconvenzionale della resistente;
compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 3.09.2025 della
Sezione Feriale.
Il Presidente est.
Dott.ssa Wanda Romanò
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE FERIALE
Il Tribunale di Catanzaro, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Wanda Romanò Presidente rel.
Dott. Francesco Aragona Giudice
Dott.ssa Francesca Rinaldi Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.09.2025, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contenzioso iscritto al n. 1293 dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Elvira Iaccino
Ricorrente
E
(c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Sapia
Resistente
con l'intervento necessario del PM in sede;
OSSERVA E RILEVA
Con ricorso depositato il 19.03.2025 ha chiesto la modifica Parte_1 delle condizioni stabilite con la sentenza n. 1281/2024 con la quale il Tribunale di Catanzaro, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il 22.09.2012, confermava Controparte_1 le condizioni di divorzio indicate dalle parti nell'accordo originario, disponendo a carico del un contributo pari ad € 300,00 mensili per il Pt_1 mantenimento della ex moglie e di € 500,00 mensili per il mantenimento del figlio minore , nato il [...], comprensivo delle spese Per_1 straordinarie e della quota di assegno unico Inps.
In particolare, il ricorrente ha chiesto la revoca o la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della ex moglie, in quanto asseritamente convivente con il sig. e che venisse precisato il calendario degli incontri Controparte_2 con il figlio che aveva ormai assunto un atteggiamento di riluttanza nei suoi confronti.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda di revoca o modifica del proprio assegno di mantenimento e chiedendo in via riconvenzionale che venisse posto a carico della controparte anche il 50 % delle spese straordinarie sostenute in favore del figlio minore e dell'assegno unico percepito in via esclusiva dal Marchio.
Espletata l'audizione delle parti e del minore;
acquisita idonea documentazione, la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del
3.09.2025.
Ciò posto, si osserva che in giudizio non è stata raggiunta idonea prova del verificarsi, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza divorzile n.
1281/2024 del Tribunale di Catanzaro, di sopraggiunti motivi atti a giustificare la modifica di alcune condizioni ivi stabilite, ai sensi dell'art. 9 lg. n. 898/1970.
Non risulta, provato, infatti, richiamando i principi espressi dalla Suprema
Corte di Cassazione in materia (SS.UU. n. 32198/2021) che la resistente abbia intrapreso una stabile convivenza con il sig. al quale è legata Controparte_2 sentimentalmente, considerato che a tal fine il ricorrente ha prodotto un report investigativo dell' relativo al periodo 10 aprile/21 Controparte_3 aprile 2024 e come tale risalente nel tempo e non attuale.
Inoltre, è stato escusso come teste il , il quale ha fermamente Controparte_2 negato tale circostanza, dichiarando di risiedere effettivamente nella sua abitazione, sita in Catanzaro Lido, Viale Crotone n.9, pur riconoscendo di frequentare assiduamente la dimora della Scorza con la quale intrattiene una relazione sentimentale. Ha dichiarato, inoltre, di non essere assolutamente in grado di fornire alla stessa un sostegno economico, considerata l'entità dei propri esborsi mensili, specificatamente indicati a verbale, rispetto allo stipendio percepito come poliziotto in servizio presso la Sezione Stradale di
Catanzaro.
Tanto premesso, non può trovare accoglimento la domanda di revoca o modifica dell'assegno di mantenimento in favore della ex moglie formulata dal ricorrente.
Parimenti, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dalla considerato che a carico del Marchio grava un contributo pari ad € CP_1
500,00 mensili per il mantenimento del figlio minore , già Per_1 comprensivo delle spese straordinarie e della quota di assegno unico Inps.
Quanto al diritto/dovere di visita del padre nei confronti del figlio minore
, va rilevato che le parti all'udienza del 3.09.2025 hanno raggiunto un Per_1 accordo sulla richiesta del ricorrente di poter incontrare il figlio un giorno alla settimana, indicato nel mercoledì, ed un fine settimana alternato dal sabato dopo pranzo fino alla domenica sera, immutate le altre condizioni di visita.
Tuttavia, sul rapporto tra il ricorrente ed il figlio minore si impongono Per_1 le seguenti considerazioni, alla luce delle circostanze emerse all'esito dell'espletata istruttoria ed, in particolare, dopo l'ascolto del minore.
Ed invero, la Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori stabilisce all'articolo 9 che il minore ha diritto a ricevere informazioni pertinenti rispetto alla causa che lo riguarda, di essere consultato ed esprimere un'opinione, di essere informato delle conseguenze che a tale opinione conseguono. Il diritto del minore ad essere ascoltato è previsto altresì dalla
Convenzione di New York (Convenzione Internazionale dei diritti dell'Infanzia
20.11.1989), laddove l'articolo 12 stabilisce che “
1. Gli Stati parte garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.”
Venendo alla normativa interna al nostro ordinamento, l'art. 473 bis.4 c.p.c. stabilisce che “Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età
e al suo grado di maturità”.
Per consolidato orientamento interpretativo, condiviso da questo Collegio,
“l'ascolto del minore di almeno 12 anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse” (Cass. n. 10776/2019 e n.
12018/2019).
Dunque, l'ascolto del minore è uno strumento essenziale per acquisire al processo l'opinione del medesimo e può essere disposto dal Giudice anche in assenza di istanza di parte, in forza del potere officioso previsto dalla legge in ogni fase del processo.
Tanto premesso, occorre evidenziare che nei procedimenti in cui il Tribunale è chiamato a pronunciare provvedimenti che riguardano i minori, gli interessi che vengono in rilievo sono, da una parte, il preminente “best interess of child”
e, dall'altra, la tutela del diritto alla bigenitorialità con riguardo ai genitori.
Infatti, a livello internazionale la citata Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia del 20 settembre 1989 riconosce all'art. 9, comma 3, il diritto del fanciullo ad “intrattenere rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo; stessi principi si ricavano dall'art. 24, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Nelle fonti sovranazionali vi è poi l'art. 8 CEDU generale, (Convenzione per la
Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, Roma 4.11.1950) che prevede che “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e corrispondenza”, dunque riconosce al minore di età, al pari dei maggiorenni, il diritto al rispetto della propria vita familiare. Ancora, l'articolo 8 Convenzione ONU sui diritti del
Fanciullo New York 20.11.1989 prevede che gli Stati Parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare tra l'altro le sue relazioni famigliari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
La famiglia è tutelata inoltre, come noto, dalla nostra Costituzione all'art. 2, quale prima formazione sociale in cui ogni individuo nasce e all'articolo 30 ove è previsto il diritto del minore ad essere mantenuto, istruito ed educato dai genitori. Venendo alle norme di ragno primario, sul punto, nel quadro normativo di riferimento si inserisce innanzitutto la riforma del 2013, con cui il
Legislatore ha introdotto nel Libro I del Codice Civile il Capo II, Titolo IX
(artt. da 337 bis a 337 octies), ove si disciplinano le conseguenze nei confronti dei figli, in caso di separazione, divorzio e crisi del rapporto tra genitori non coniugati. Trattasi, dunque, di norme dettate sia per i figli nati in costanza di matrimonio che per i figli nati al di fuori di esso.
In particolare, il nuovo art. 337 ter c.c. – nel quale è stato trasfuso con alcune modifiche il vecchio art. 155 c.c. - stabilisce che: “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'art. 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa”.
Nell'ambito delle norme codicistiche, vi è poi l'articolo 315 bis 1° e 2° comma
Codice civile (introdotto con legge 219/2012) che stabilisce che: “1. Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
2. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”. Come detto, al contempo, il nostro ordinamento normativo tutela altresì il diritto alla bi-genitorialità, ossia il diritto a mantenere con entrambi i genitori un rapporto adeguato che consenta l'attuazione del diritto del minore ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente da entrambi (Cass. Civ. sez
I 6.3.2020 n. 6471; 8.4.2019 n.9764).
Ebbene dal quadro normativo nazionale e internazionale sopra delineato emerge che il diritto alla c.d. “bigenitorialità” è, dunque, prioritariamente declinato in relazione al superiore interesse del minore, nel senso che esso incontra dei limiti nella tutela del superiore interesse del medesimo e della sua volontà, ove autodeterminata.
Tanto trova conferma in una recente pronuncia della Corte di Cassazione
(ordinanza 23.4.2019 n. 11170) laddove si legge il principio secondo cui “Il diritto alla bigenitorialità non può spingersi oltre il rifiuto del minore alla frequentazione del genitore non collocatario”.
I rapporti affettivi genitore-figlio sono del resto per loro natura incoercibili e non possono essere imposti nemmeno dall'autorità giudiziaria. Ne discende che, se un figlio non intende intrattenere un rapporto stabile con il genitore non collocatario, questi non può essere a ciò obbligato. Come detto, infatti, la normativa interna e internazionale sopra citata è evidentemente connotata da una visione paidocentrica, ossia dalla centralità del superiore interesse del minore rispetto al quale i diritti dei genitori sono recessivi e serventi.
Il figlio minore di età adolescenziale può, dunque, rifiutarsi di frequentare l'altro genitore e tale volontà va tenuta in considerazione dal Giudice ad eccezione dei casi in cui ad ostacolare gli incontri tra genitore e figlio sia l'altro genitore, ovvero salvo il caso in cui non dipenda dalla sua volontà.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi sul punto affermando che il diritto del minore alla bigenitorialità può essere esercitato anche in accezione negativa, nel senso che il minore, con capacità di discernimento, ha diritto a “non mantenere” con un genitore un rapporto continuativo, fermo restando che il genitore collocatario ha il dovere morale e giuridico di dare esecuzione al provvedimento che stabilisce la frequentazione del figlio con l'altro genitore e, quindi, di attivarsi affinché il minore lo frequenti (Cassazione 4176/2014).
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, si deve evidenziare che nel caso di specie il minore , a seguito della Per_1 separazione e del divorzio dei genitori, è affidato congiuntamente ad entrambi, con collocamento prevalente presso la madre.
Il ricorrente lamenta di vedere poco il figlio che si rifiuta di dormire nella sua casa e di trascorrere del tempo con lui, se non per un paio di ore al massimo.
Al riguardo , dodicenne capace di autonomo discernimento, nel corso Per_1 della audizione giudiziale ha dichiarato di non voler vedere il padre nemmeno
“per dieci minuti” perchè sta male con lui che lo ha sempre sgridato o mortificato durante lo svolgimento dei compiti. Egli, in particolare, ha evidenziato delle criticità riferite al passato, ai litigi continui con la madre che ha visto anche picchiare;
solo dopo che il padre è andato via da casa ha recuperato la sua serenità e, come ha riferito, adesso vede solo affetto e abbracci.
In ogni caso, la frequentazione immediatamente successiva alla rottura della coppia non è stata mai completamente interrotta.
Complessivamente, pertanto, il comportamento del ragazzo non sembra essere dettato da alcun condizionamento o plagio materno, ma è frutto piuttosto di una libera autodeterminazione dello stesso, il quale, si ribadisce, ha un'età tale da considerarsi sufficientemente capace di discernimento e non facilmente influenzabile;
trattasi, infatti, di un adolescente di 12 anni e non vi è dunque motivo di dubitare della sua spontaneità e attendibilità. In ogni caso, preme evidenziare che il minore durante tutto il corso dell'audizione ha palesato il suo fermo rifiuto nei confronti del padre, dichiarando espressamente: “In questo momento sto piangendo non perché mi dispiace per le cose che sto dicendo ma perché ho paura di essere obbligato dal giudice a stare con mio padre”.
Tenuto conto di quanto fin qui espresso, il Collegio non ravvede alcuna condotta pregiudizievole della madre, alla quale viene in ogni caso raccomandato di assumere un contegno di massima collaborazione possibile a garantire il positivo sviluppo della relazione padre-figlio, quanto meno garantita da regolari colloqui telefonici, informazioni dettagliate sulle vicende che riguardano il minore ed incontri via via crescenti.
Al riguardo è importante evidenziare che ogni intervento coattivo dell'autorità giudiziaria volto a forzare le visite paterne, anche con intervento dei SS, non solo non sortirebbe alcun effetto, ma sarebbe anzi controproducente ai fini del rapporto padre-figlio.
Pertanto, la domanda del ricorrente volta ad ottenere il pernottamento del figlio presso di sé non può trovare accoglimento.
Tanto va affermato in adesione alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, che questo Collegio ritiene di condividere, in relazione al fatto che non è possibile imporre un rapporto affettivo che per sua natura è incoercibile e deve derivare da una spontanea determinazione del minore.
Con sentenza n. 20107 del 07.10.2016 la Corte di Cassazione ha stabilito, infatti, che se il figlio adolescente si sente trascurato e non vuole vedere/incontrare il padre non può essere costretto o forzato. Per i diritti di visita deve aversi riguardo all'esclusivo e preminente interesse dei minori (caso in cui la Corte di Cassazione ha espressamente affermato che trattandosi di una ragazza ormai al suo quindicesimo anno di età, aveva espresso una posizione chiara e argomentata circa la sua indisponibilità a recuperare il rapporto con il padre e ha confermato la pronuncia della Corte di Appello che auspicava un riavvicinamento spontaneo senza intervento autoritativo/coattivo del Tribunale
o dei Servizi sociali).
Considerata la natura delle decisioni, le spese di lite sono opportunamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza n. 1281/2024 del
Tribunale di Catanzaro, che per il resto conferma, stabilisce che il ricorrente possa incontrare il figlio minore almeno un giorno alla settimana, indicato su accordo delle parti nel mercoledì; rigetta per il resto il ricorso e la domanda riconvenzionale della resistente;
compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 3.09.2025 della
Sezione Feriale.
Il Presidente est.
Dott.ssa Wanda Romanò