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Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/02/2024, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 991/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 02/02/2024
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 991/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 02/02/2024 nella causa n. 991/2018 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lauro n. 10/2018, pubblicata in data 12/12/2017 e non notificata, resa in materia di “Risarcimento danni” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. RUFFILLI MARIA PINA
- appellante - e
(C.F./P.IVA: ), col Controparte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. SORRENTINO LUIGI
- appellato - nonché (C.F./P.IVA: ) Controparte_2 C.F._2
- contumace - Conclusioni All'udienza del 02/02/2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali
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conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata accolto la domanda proposta dall'odierno appellato, , volta ad ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1 subiti in occasione del sinistro verificatosi […] il giorno 06.07.2015, alle ore 22.50 circa, località S. Gennarello […], ove mentre era […] a bordo di una bici […] procedendo nella propria corsia e mantenendo strettamente la destra […] veniva investito nella parte posteriore, altezza ruota, cadendo a terra unitamente alla bici, dalla moto Yamaha Tg. DV80040, di proprietà della sig.ra e Controparte_2 assicurata per la Rca con la […] poiché il conducente del Controparte_3 motoveicolo […] procedeva nello stesso senso e stessa fila della bici, omettendo di rispettare la dovuta distanza di sicurezza […]. A fondamento del rigetto, la seguente motivazione: […] la dinamica dell'incidente, così come prospettata, ha trovato riscontro nelle risultanze processuali e dalla testimonianza raccolta risulta la sussistenza di colpa esclusiva del conducente il motociclo Yamaha nella causazione dell'incidente, che tamponava la bicicletta condotta da mentre rallentava, che a Controparte_1 seguito dell'urto cadeva a terra. Nessuna responsabilità è emersa a carico di
[...]
, per cui si ritiene superata la presunzione di pari responsabilità di cui CP_1 all'art. 2054 II co. c.c. È emerso altresì, che a seguito della caduta Controparte_1 riportava lesioni personali. Pertanto, lo stesso ha diritto ad essere integrato nel pregiudizio economico. Per quanto concerne l'entità delle lesioni subite, va rilevato che il CTU nominato, ha accertato che a seguito del Controparte_1 sinistro riportava un trauma alla spalla e ginocchio destro, quantificando il danno biologico permanente nella misura del 6%, il danno biologico temporaneo totale in giorni 8, il danno biologico temporaneo parziale in giorni 15 al 50% e giorni 30 al
25%. […] il danno biologico viene maggiorato del 10% ai sensi dell'art. 139 comma 3 cod. ass., essendo lieve la sofferenza morale subita, tenendo conto della tipologia di lesione, della documentazione medica prodotta e del grado del danno biologico permanente residuato […]. Avverso la predetta decisione veniva proposto appello da
[...] per i seguenti motivi: I) Erroneità della sentenza impugnata nella Parte_2 parte in cui afferma che la domanda è proponibile nonostante la mancanza nella
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lettera di risarcimento dei requisiti previsi dagli artt. 145 e 148 D.Lgs. 209/05, atteso che […] la lettera di risarcimento inviata dal alla Controparte_1 [...]
è carente dei requisiti previsti dalla vigente normativa. Tra l'altro, il Parte_2
, nonostante fosse stato invitato con comunicazione ricevuta dal suo CP_1 avvocato il 22.01.2016 (e cioè sette giorni dopo la ricezione avvenuta il 15.01.2016 della r.r. di risarcimento) a far visionare la bici di sua proprietà e a sottoporti a visita medico-legale presso i fiduciari della concludente, a tanto non ottemperava
(cfr. comunicazioni con attestazione di ricevuta). Tale ingiustificato comportamento, in dispregio del dettato normativo, ha vanificato la possibilità di addivenire alla definizione stragiudiziale della lite per cui la domanda è improponibile e/o improcedibile […]; II) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, con motivazione insufficiente, ha accolto la domanda perché avvalorata da dichiarazioni testimoniali contraddittorie ed inidonee a provare il fatto storico e la responsabilità del conducente della Yamaha tg. DV80040, atteso che […] la deposizione del sig. è di comodo e non prova Testimone_1 affatto, ex artt. 2697- 2043 e 2054 c.c. e 115 c.p.c., l'accadimento storico del fatto e l'esposta dinamica per cui la domanda non poteva che essere rigettata con tutte le conseguenze di legge. […]; III) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, con motivazione insufficiente e contraddittoria, il GdP ha accolto le conclusioni del CTU senza tener in alcun conto le eccezioni sollevate dall'appellante in ordine alla compatibilità tra le lesioni accertate con la dinamica dell'incidente e all'esagerata quantificazione dei postumi permanenti del tutto ingiustificata e priva di riscontri oggettivi, atteso che […] il traumatismo lamentato dal non potrebbe che essere la riacutizzazione di una CP_1 sintomatologia algica relativa a lesioni preesistenti e, pertanto, non indennizzabili in questa sede […] il che […] pone seri dubbi sulla reale esistenza delle pretese lesioni attoree che contrastano con l'esame obiettivo eseguito dal CTU che non ha rilevato particolari sintomatologie tale da giustificare danni come quelli riconosciuti in assenza di reperti obbiettivi di lesione o di sofferenza articolare
[…]; IV) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto all'attore-appellato la maggioranza prevista dall'art. 139 D. Lgs. 209/05 per danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. senza che lo stesso lo avesse provato e che, comunque, va valutato secondo le indicazioni della Corte di Cassazione, atteso che […] in mancanza di prova il giudice ha liquidato ingiustificatamente l'inesistente danno non patrimoniale applicando automaticamente (in re ipsa) la maggioranza prevista dall'art. 139 D. Lgs. 209/05. L'attore-appellato avrebbe dovuto, invece, provare in modo rigoroso (e non lo ha fatto) i pregiudizi non patrimoniali per i quali pretendeva di essere risarcito. […].
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Per la conferma della sentenza, ferma l'inammissibilità e nullità dell'appello proposto, comunque infondato nel merito, insisteva per converso la
, unico appellato costituitosi, nella contumacia dell'altra Controparte_1 appellata, , ritualmente citata. Controparte_2
Ciò posto, deve preliminarmente darsi atto della piena ammissibilità del gravame, la cui chiarezza in ordine, non solo alla individuazione delle questioni e dei punti non condivisi della sentenza gravata, ma anche alla confutazione delle argomentazioni agli stessi sottese, risulta del tutto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; nonché Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017). Passando al merito, giova altrettanto preliminarmente osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). Orbene, in applicazione del suddetto principio si ritiene di poter decidere il gravame, addivenendo all'accoglimento dello stesso, sulla base della censura - intrinsecamente di merito - rubricataII) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, con motivazione insufficiente, ha accolto la domanda perché avvalorata da dichiarazioni testimoniali contraddittorie ed inidonee a provare il fatto storico e la responsabilità del conducente della Yamaha tg. DV80040, con il correlato venir meno della necessità del previo esame delle ulteriori doglianze, logicamente sovraordinate e ritualmente proposte.
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Come efficacemente dedotto dall'appellante, infatti, avrebbero dovuto diversamente apprezzarsi le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso (id est:
, anche alla luce delle ulteriori risultanze e/o deduzioni in Testimone_1 atti, di per sé idonee, a ben guardare, ad attestare una sostanziale insufficienza, o comunque inadeguatezza, del quadro probatorio complessivamente raccolto all'accoglimento, pur avutosi, della domanda risarcitoria proposta. Più nel dettaglio, non si vede come non attribuire rilievo al fatto che il suddetto teste, dichiaratosi presente al momento del sinistro, ne abbia tuttavia descritto la dinamica: non solo, con una dovizia di particolari non del tutto compatibile, né con il tempo trascorso (circa due anni dal fatto), né con la relativa visuale, interna all'auto, laterale e a distanza (id est: […] io mi trovavo in S. Gennarello a bordo della mia auto, fermo nei pressi della piazza di S. Gennarello
[…] mi trovavo lateralmente alla bici a circa 4 metri di distanza e ho assistito al sinistro da una prospettiva laterale […]); ma anche - e soprattutto - con una terminologia quasi del tutto coincidente con quella sul punto utilizzata in citazione (cfr. deposizione: […] Ricordo che la bici percorreva la via Di Prisco in direzione S. Giuseppe Vesuviano, mantenendo la destra, allorquando, all'altezza della Piazza veniva investita nella parte posteriore, altezza media, dalla moto
Yamaha con la ruota anteriore […], e atto di citazione, ove si legge: […] una bici percorreva la via di Prisco, direzione S. Giuseppe Vesuviano, procedendo nella propria corsia e mantenendo strettamente la destra […] veniva investito nella parte posteriore, altezza ruota […] dalla moto Yamaha […]). Altrettanto anomalo è poi risultato il fatto che lo stesso abbia riferito di non aver atteso l'ambulanza, pur allertata a seguito del sinistro, per l'eccessivo tempo trascorso dalla chiamata (id est: […] Poiché ho richiesto l'intervento dell'autombulanza, prima che sopraggiungesse sul posto, poiché tardava, il conducente della bici fu condotto da un auto di un passante in ospedale […]), nonostante il suddetto sinistro, in citazione collocato alle ore 22:50 circa (v. citazione in atti), si fosse verificato, anche a detta dello stesso teste, tra le 22:30 e le 23:00 (id est: […] Era il mese di luglio dell'anno 2015, verso le 10,30/11,00 di sera […]) e, quindi - al netto del tempo necessario al relativo dipanarsi e alle ulteriori attività comunque descritte (id est: scendere dall'auto, verifica delle lesioni, danneggiato a terra, scambio di dati, sopraggiungere di un passante, avviamento verso l'ospedale, ecc.) - a brevissimo tempo dall'arrivo (a sua volta avutosi all'esito di un tragitto percorso in un'auto ordinaria, non munita di sirena e/o altro) presso il nosocomio, atteso che la redazione del referto del pronto soccorso in atti è intervenuta non più tardi delle 23:15, e con ogni probabilità a conclusione della visita, medio tempore espletata (v. referto n. 1059 del 6/07/2015 di cui alla produzione attorea recante l'indicazione delle 23:15).
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Si tratta, a ben guardare, di elementi di natura oggettiva alquanto dirimenti ai fini della verifica in ordine all'attendibilità del teste, intesa come veridicità della deposizione dallo stesso resa, cui non sembra possibile attribuire univoca e piena credibilità persino in punto di effettiva assistenza al dipanarsi del sinistro riferito. Costituisce difatti principio consolidato in giurisprudenza l'affermazione secondo cui L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016), con l'ulteriore precisazione secondo cui In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice. (Sez. L, Sentenza n. 13054 del 10/06/2014). Alquanto singolare del resto appare anche la circostanza che il medesimo veicolo per cui è causa (id est: motociclo Yamaha tg. DV80040) risulti coinvolto nello stesso anno (2015) in altri sei sinistri, nonché in uno ulteriore dell'anno successivo (2016_), e che lo stesso danneggiato attore (id est: ) Controparte_1 risulti a sua volta coinvolto in altro sinistro a distanza di pochissimi giorni da quello per cui è causa (v. scheda sinistri di cui in atti). A tali equivoche risultanze deve infine aggiungersi la dichiarata assenza di interventi delle forze dell'ordine sul posto, nonostante i lamentati danni alla persona (v. deposizione teste di cui in atti), nonché il difetto di qualsivoglia riscontro, anche meramente fotografico, circa la consistenza e caratteristiche: sia del veicolo involto nel sinistro (v. mancanza di elementi nelle produzioni di parte), il cui proprietario, pur regolarmente evocato, è rimasto contumace;
sia della bici incidentata, di cui non si è avuta, per mancata collaborazione dell'interessato, nemmeno l'ispezione ad opera della compagnia assicurativa, pur reiteratamente attivatasi in tal senso (v. perizia assicurativa negativa, nonché inviti di cui in atti).
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In conclusione, gli elementi acquisiti, così come posti in correlazione tra loro, avrebbero dovuto ritenersi inidonei all'accoglimento della domanda risarcitoria proposta, non potendo il Giudice di prime cure addivenire, alla luce della richiamata insufficienza degli stessi, ad una decisione diversa dal rigetto per difetto di prova della stessa. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, con la conseguenza che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. civ., Sez. II, 15 febbraio 2010, n. 3468). Tale principio assume notevole pregnanza nelle controversie risarcitorie, quali quella per cui è causa, ove, come è noto, i fatti posti a fondamento della domanda rappresentano autentici elementi costitutivi del diritto azionato, con la conseguenza che solo l'accertamento di quegli specifici fatti può condurre all'accoglimento della domanda stessa, la prova in giudizio di circostanze diverse, seppure dannose, inerendo una pretesa diversa ed ulteriore, per definizione non coincidente con il diritto fatto valere in quel giudizio Secondo consolidata giurisprudenza, difatti, il diritto al risarcimento del danno ha natura cd. eterodeterminata, trattandosi di diritto di credito a cosa generica, quale è il danaro, e dunque costituisce uno di quei diritti che sono individuati non già dall'indicazione della sola tipologia normativa di diritto fatta valere e del bene che ne è oggetto, ma anche e necessariamente dai fatti costitutivi che l'hanno originato (Cass.n.17408/12).
L'assenza di adeguati e concordanti riscontri circa il verificarsi del sinistro secondo le modalità dedotte in giudizio, uniche oggetto dell'accertamento e del correlato onus probandi gravante sul danneggiato agente in tali giudizi, dunque, non può che condurre al rigetto della domanda. Costituisce dato acquisito in giurisprudenza, d'altronde, l'affermazione secondo cui in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., da ultimo, Sez. 6, ordinanza n. 12370 del 15/06/2016; nonché tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421). Alla stregua della così ricostruita non univocità, o comunque insufficienza, delle risultanze istruttorie raccolte, dunque, deve, in accoglimento dell'appello
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proposto, integralmente riformarsi la sentenza gravata, rigettando nel merito la domanda avanzata in prime cure, con il conseguente assorbimento, per il ritenuto difetto di prova in ordine all'an della pretesa e in applicazione dei principi giurisprudenziali citati in apertura, di ogni altra doglianza e/o deduzione anche in punto di quantum debeatur, ivi comprese, per l'effetto, le risultanze di cui all'espletata CTU. Alla menzionata riforma integrale della sentenza non osta la contumacia, anche in questa sede, della proprietaria del motoveicolo danneggiante,
, atteso che In tema di responsabilità derivante dalla Controparte_2 circolazione di veicoli, l'accertamento della responsabilità del conducente e del proprietario (rispettivamente, ai sensi dell'art 2054, comma 1 e comma 3, c.c.) costituisce il presupposto necessario sia della domanda di garanzia proposta dall'assicurato (conducente o proprietario) nei confronti dell'assicuratore RC (ove il danneggiato non abbia esercitato contro di lui l' azione "diretta") sia della pretesa risarcitoria del danneggiato verso lo stesso assicuratore RC (ove già inizialmente convenuto con l'azione "diretta"), sicché tali cause devono tutte considerarsi tra loro legate da nesso di "dipendenza" che ne determina l'inscindibilità, ex art. 331 c.p.c., nel giudizio di impugnazione, con conseguente infrazionabilità della formazione del giudicato sulla responsabilità del conducente (sebbene quest'ultimo, in quanto mero coobbligato solidale, non assuma la veste di litisconsorte necessario originario), estendendosi gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta soltanto da alcune delle parti anche a quelle non impugnanti o contumaci che condividono la medesima posizione processuale. (Sez. 3 - , Ordinanza n. 29038 del 13/11/2018, Rv. 651661 - 01). Da ultimo, le contraddizioni e/o incongruenze rilevate nella deposizione del teste escusso, in uno al rilevato coinvolgimento del Testimone_1 medesimo veicolo (id est: motociclo Yamaha tg. DV80040) di proprietà di in numerosi sinistri, al pari dell'attore, Controparte_2 [...]
, impongono la trasmissione di copia degli atti del presente CP_1 giudizio alla Procura della Repubblica per le eventuali determinazioni di competenza. Sulle spese Quanto alle spese, costituisce dato acquisito in giurisprudenza il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014). Nel caso di specie, l'esito complessivo della lite, coincidente con l'acclaramento dell'infondatezza della pretesa azionata in prime cure da CP_1
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impone la condanna di quest'ultimo alla rifusione in favore CP_1 dell'appellante, , costituita dinanzi al Parte_1
GDP, delle spese dell'intero giudizio, ivi comprese quelle dell'espletata CTU, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - in € 2.090,00 per il primo grado, ed in € 4.237,00, per il secondo grado, tenuto conto della consistenza minima della fase istruttoria in questa sede svoltasi, del valore (fino a € 26.000,00), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, nei confronti di , Controparte_1 nonché di , avverso la sentenza del Giudice di Pace Controparte_2 di Lauro n. 10/2018, pubblicata in data 12/12/2017 e non notificata, respinta o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie l'appello, così come proposto;
riforma integralmente la sentenza impugnata, rigettando la domanda proposta in prime cure;
condanna
alla rifusione in favore della Controparte_1 [...]
delle spese del giudizio, liquidate in € 400,48 per spese Parte_1 vive, € 6.327,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
pone definitivamente a carico di le spese dell'espletata CTU, Controparte_1 così come liquidate in corso di causa;
dispone la trasmissione di copia degli atti a cura della cancelleria alla Procura della Repubblica in sede;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 02/02/2024 Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 02/02/2024
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 991/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 02/02/2024 nella causa n. 991/2018 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lauro n. 10/2018, pubblicata in data 12/12/2017 e non notificata, resa in materia di “Risarcimento danni” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. RUFFILLI MARIA PINA
- appellante - e
(C.F./P.IVA: ), col Controparte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. SORRENTINO LUIGI
- appellato - nonché (C.F./P.IVA: ) Controparte_2 C.F._2
- contumace - Conclusioni All'udienza del 02/02/2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali
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conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata accolto la domanda proposta dall'odierno appellato, , volta ad ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1 subiti in occasione del sinistro verificatosi […] il giorno 06.07.2015, alle ore 22.50 circa, località S. Gennarello […], ove mentre era […] a bordo di una bici […] procedendo nella propria corsia e mantenendo strettamente la destra […] veniva investito nella parte posteriore, altezza ruota, cadendo a terra unitamente alla bici, dalla moto Yamaha Tg. DV80040, di proprietà della sig.ra e Controparte_2 assicurata per la Rca con la […] poiché il conducente del Controparte_3 motoveicolo […] procedeva nello stesso senso e stessa fila della bici, omettendo di rispettare la dovuta distanza di sicurezza […]. A fondamento del rigetto, la seguente motivazione: […] la dinamica dell'incidente, così come prospettata, ha trovato riscontro nelle risultanze processuali e dalla testimonianza raccolta risulta la sussistenza di colpa esclusiva del conducente il motociclo Yamaha nella causazione dell'incidente, che tamponava la bicicletta condotta da mentre rallentava, che a Controparte_1 seguito dell'urto cadeva a terra. Nessuna responsabilità è emersa a carico di
[...]
, per cui si ritiene superata la presunzione di pari responsabilità di cui CP_1 all'art. 2054 II co. c.c. È emerso altresì, che a seguito della caduta Controparte_1 riportava lesioni personali. Pertanto, lo stesso ha diritto ad essere integrato nel pregiudizio economico. Per quanto concerne l'entità delle lesioni subite, va rilevato che il CTU nominato, ha accertato che a seguito del Controparte_1 sinistro riportava un trauma alla spalla e ginocchio destro, quantificando il danno biologico permanente nella misura del 6%, il danno biologico temporaneo totale in giorni 8, il danno biologico temporaneo parziale in giorni 15 al 50% e giorni 30 al
25%. […] il danno biologico viene maggiorato del 10% ai sensi dell'art. 139 comma 3 cod. ass., essendo lieve la sofferenza morale subita, tenendo conto della tipologia di lesione, della documentazione medica prodotta e del grado del danno biologico permanente residuato […]. Avverso la predetta decisione veniva proposto appello da
[...] per i seguenti motivi: I) Erroneità della sentenza impugnata nella Parte_2 parte in cui afferma che la domanda è proponibile nonostante la mancanza nella
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lettera di risarcimento dei requisiti previsi dagli artt. 145 e 148 D.Lgs. 209/05, atteso che […] la lettera di risarcimento inviata dal alla Controparte_1 [...]
è carente dei requisiti previsti dalla vigente normativa. Tra l'altro, il Parte_2
, nonostante fosse stato invitato con comunicazione ricevuta dal suo CP_1 avvocato il 22.01.2016 (e cioè sette giorni dopo la ricezione avvenuta il 15.01.2016 della r.r. di risarcimento) a far visionare la bici di sua proprietà e a sottoporti a visita medico-legale presso i fiduciari della concludente, a tanto non ottemperava
(cfr. comunicazioni con attestazione di ricevuta). Tale ingiustificato comportamento, in dispregio del dettato normativo, ha vanificato la possibilità di addivenire alla definizione stragiudiziale della lite per cui la domanda è improponibile e/o improcedibile […]; II) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, con motivazione insufficiente, ha accolto la domanda perché avvalorata da dichiarazioni testimoniali contraddittorie ed inidonee a provare il fatto storico e la responsabilità del conducente della Yamaha tg. DV80040, atteso che […] la deposizione del sig. è di comodo e non prova Testimone_1 affatto, ex artt. 2697- 2043 e 2054 c.c. e 115 c.p.c., l'accadimento storico del fatto e l'esposta dinamica per cui la domanda non poteva che essere rigettata con tutte le conseguenze di legge. […]; III) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, con motivazione insufficiente e contraddittoria, il GdP ha accolto le conclusioni del CTU senza tener in alcun conto le eccezioni sollevate dall'appellante in ordine alla compatibilità tra le lesioni accertate con la dinamica dell'incidente e all'esagerata quantificazione dei postumi permanenti del tutto ingiustificata e priva di riscontri oggettivi, atteso che […] il traumatismo lamentato dal non potrebbe che essere la riacutizzazione di una CP_1 sintomatologia algica relativa a lesioni preesistenti e, pertanto, non indennizzabili in questa sede […] il che […] pone seri dubbi sulla reale esistenza delle pretese lesioni attoree che contrastano con l'esame obiettivo eseguito dal CTU che non ha rilevato particolari sintomatologie tale da giustificare danni come quelli riconosciuti in assenza di reperti obbiettivi di lesione o di sofferenza articolare
[…]; IV) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto all'attore-appellato la maggioranza prevista dall'art. 139 D. Lgs. 209/05 per danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. senza che lo stesso lo avesse provato e che, comunque, va valutato secondo le indicazioni della Corte di Cassazione, atteso che […] in mancanza di prova il giudice ha liquidato ingiustificatamente l'inesistente danno non patrimoniale applicando automaticamente (in re ipsa) la maggioranza prevista dall'art. 139 D. Lgs. 209/05. L'attore-appellato avrebbe dovuto, invece, provare in modo rigoroso (e non lo ha fatto) i pregiudizi non patrimoniali per i quali pretendeva di essere risarcito. […].
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Per la conferma della sentenza, ferma l'inammissibilità e nullità dell'appello proposto, comunque infondato nel merito, insisteva per converso la
, unico appellato costituitosi, nella contumacia dell'altra Controparte_1 appellata, , ritualmente citata. Controparte_2
Ciò posto, deve preliminarmente darsi atto della piena ammissibilità del gravame, la cui chiarezza in ordine, non solo alla individuazione delle questioni e dei punti non condivisi della sentenza gravata, ma anche alla confutazione delle argomentazioni agli stessi sottese, risulta del tutto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; nonché Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017). Passando al merito, giova altrettanto preliminarmente osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). Orbene, in applicazione del suddetto principio si ritiene di poter decidere il gravame, addivenendo all'accoglimento dello stesso, sulla base della censura - intrinsecamente di merito - rubricataII) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, con motivazione insufficiente, ha accolto la domanda perché avvalorata da dichiarazioni testimoniali contraddittorie ed inidonee a provare il fatto storico e la responsabilità del conducente della Yamaha tg. DV80040, con il correlato venir meno della necessità del previo esame delle ulteriori doglianze, logicamente sovraordinate e ritualmente proposte.
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Come efficacemente dedotto dall'appellante, infatti, avrebbero dovuto diversamente apprezzarsi le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso (id est:
, anche alla luce delle ulteriori risultanze e/o deduzioni in Testimone_1 atti, di per sé idonee, a ben guardare, ad attestare una sostanziale insufficienza, o comunque inadeguatezza, del quadro probatorio complessivamente raccolto all'accoglimento, pur avutosi, della domanda risarcitoria proposta. Più nel dettaglio, non si vede come non attribuire rilievo al fatto che il suddetto teste, dichiaratosi presente al momento del sinistro, ne abbia tuttavia descritto la dinamica: non solo, con una dovizia di particolari non del tutto compatibile, né con il tempo trascorso (circa due anni dal fatto), né con la relativa visuale, interna all'auto, laterale e a distanza (id est: […] io mi trovavo in S. Gennarello a bordo della mia auto, fermo nei pressi della piazza di S. Gennarello
[…] mi trovavo lateralmente alla bici a circa 4 metri di distanza e ho assistito al sinistro da una prospettiva laterale […]); ma anche - e soprattutto - con una terminologia quasi del tutto coincidente con quella sul punto utilizzata in citazione (cfr. deposizione: […] Ricordo che la bici percorreva la via Di Prisco in direzione S. Giuseppe Vesuviano, mantenendo la destra, allorquando, all'altezza della Piazza veniva investita nella parte posteriore, altezza media, dalla moto
Yamaha con la ruota anteriore […], e atto di citazione, ove si legge: […] una bici percorreva la via di Prisco, direzione S. Giuseppe Vesuviano, procedendo nella propria corsia e mantenendo strettamente la destra […] veniva investito nella parte posteriore, altezza ruota […] dalla moto Yamaha […]). Altrettanto anomalo è poi risultato il fatto che lo stesso abbia riferito di non aver atteso l'ambulanza, pur allertata a seguito del sinistro, per l'eccessivo tempo trascorso dalla chiamata (id est: […] Poiché ho richiesto l'intervento dell'autombulanza, prima che sopraggiungesse sul posto, poiché tardava, il conducente della bici fu condotto da un auto di un passante in ospedale […]), nonostante il suddetto sinistro, in citazione collocato alle ore 22:50 circa (v. citazione in atti), si fosse verificato, anche a detta dello stesso teste, tra le 22:30 e le 23:00 (id est: […] Era il mese di luglio dell'anno 2015, verso le 10,30/11,00 di sera […]) e, quindi - al netto del tempo necessario al relativo dipanarsi e alle ulteriori attività comunque descritte (id est: scendere dall'auto, verifica delle lesioni, danneggiato a terra, scambio di dati, sopraggiungere di un passante, avviamento verso l'ospedale, ecc.) - a brevissimo tempo dall'arrivo (a sua volta avutosi all'esito di un tragitto percorso in un'auto ordinaria, non munita di sirena e/o altro) presso il nosocomio, atteso che la redazione del referto del pronto soccorso in atti è intervenuta non più tardi delle 23:15, e con ogni probabilità a conclusione della visita, medio tempore espletata (v. referto n. 1059 del 6/07/2015 di cui alla produzione attorea recante l'indicazione delle 23:15).
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Si tratta, a ben guardare, di elementi di natura oggettiva alquanto dirimenti ai fini della verifica in ordine all'attendibilità del teste, intesa come veridicità della deposizione dallo stesso resa, cui non sembra possibile attribuire univoca e piena credibilità persino in punto di effettiva assistenza al dipanarsi del sinistro riferito. Costituisce difatti principio consolidato in giurisprudenza l'affermazione secondo cui L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016), con l'ulteriore precisazione secondo cui In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice. (Sez. L, Sentenza n. 13054 del 10/06/2014). Alquanto singolare del resto appare anche la circostanza che il medesimo veicolo per cui è causa (id est: motociclo Yamaha tg. DV80040) risulti coinvolto nello stesso anno (2015) in altri sei sinistri, nonché in uno ulteriore dell'anno successivo (2016_), e che lo stesso danneggiato attore (id est: ) Controparte_1 risulti a sua volta coinvolto in altro sinistro a distanza di pochissimi giorni da quello per cui è causa (v. scheda sinistri di cui in atti). A tali equivoche risultanze deve infine aggiungersi la dichiarata assenza di interventi delle forze dell'ordine sul posto, nonostante i lamentati danni alla persona (v. deposizione teste di cui in atti), nonché il difetto di qualsivoglia riscontro, anche meramente fotografico, circa la consistenza e caratteristiche: sia del veicolo involto nel sinistro (v. mancanza di elementi nelle produzioni di parte), il cui proprietario, pur regolarmente evocato, è rimasto contumace;
sia della bici incidentata, di cui non si è avuta, per mancata collaborazione dell'interessato, nemmeno l'ispezione ad opera della compagnia assicurativa, pur reiteratamente attivatasi in tal senso (v. perizia assicurativa negativa, nonché inviti di cui in atti).
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In conclusione, gli elementi acquisiti, così come posti in correlazione tra loro, avrebbero dovuto ritenersi inidonei all'accoglimento della domanda risarcitoria proposta, non potendo il Giudice di prime cure addivenire, alla luce della richiamata insufficienza degli stessi, ad una decisione diversa dal rigetto per difetto di prova della stessa. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, con la conseguenza che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. civ., Sez. II, 15 febbraio 2010, n. 3468). Tale principio assume notevole pregnanza nelle controversie risarcitorie, quali quella per cui è causa, ove, come è noto, i fatti posti a fondamento della domanda rappresentano autentici elementi costitutivi del diritto azionato, con la conseguenza che solo l'accertamento di quegli specifici fatti può condurre all'accoglimento della domanda stessa, la prova in giudizio di circostanze diverse, seppure dannose, inerendo una pretesa diversa ed ulteriore, per definizione non coincidente con il diritto fatto valere in quel giudizio Secondo consolidata giurisprudenza, difatti, il diritto al risarcimento del danno ha natura cd. eterodeterminata, trattandosi di diritto di credito a cosa generica, quale è il danaro, e dunque costituisce uno di quei diritti che sono individuati non già dall'indicazione della sola tipologia normativa di diritto fatta valere e del bene che ne è oggetto, ma anche e necessariamente dai fatti costitutivi che l'hanno originato (Cass.n.17408/12).
L'assenza di adeguati e concordanti riscontri circa il verificarsi del sinistro secondo le modalità dedotte in giudizio, uniche oggetto dell'accertamento e del correlato onus probandi gravante sul danneggiato agente in tali giudizi, dunque, non può che condurre al rigetto della domanda. Costituisce dato acquisito in giurisprudenza, d'altronde, l'affermazione secondo cui in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., da ultimo, Sez. 6, ordinanza n. 12370 del 15/06/2016; nonché tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421). Alla stregua della così ricostruita non univocità, o comunque insufficienza, delle risultanze istruttorie raccolte, dunque, deve, in accoglimento dell'appello
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proposto, integralmente riformarsi la sentenza gravata, rigettando nel merito la domanda avanzata in prime cure, con il conseguente assorbimento, per il ritenuto difetto di prova in ordine all'an della pretesa e in applicazione dei principi giurisprudenziali citati in apertura, di ogni altra doglianza e/o deduzione anche in punto di quantum debeatur, ivi comprese, per l'effetto, le risultanze di cui all'espletata CTU. Alla menzionata riforma integrale della sentenza non osta la contumacia, anche in questa sede, della proprietaria del motoveicolo danneggiante,
, atteso che In tema di responsabilità derivante dalla Controparte_2 circolazione di veicoli, l'accertamento della responsabilità del conducente e del proprietario (rispettivamente, ai sensi dell'art 2054, comma 1 e comma 3, c.c.) costituisce il presupposto necessario sia della domanda di garanzia proposta dall'assicurato (conducente o proprietario) nei confronti dell'assicuratore RC (ove il danneggiato non abbia esercitato contro di lui l' azione "diretta") sia della pretesa risarcitoria del danneggiato verso lo stesso assicuratore RC (ove già inizialmente convenuto con l'azione "diretta"), sicché tali cause devono tutte considerarsi tra loro legate da nesso di "dipendenza" che ne determina l'inscindibilità, ex art. 331 c.p.c., nel giudizio di impugnazione, con conseguente infrazionabilità della formazione del giudicato sulla responsabilità del conducente (sebbene quest'ultimo, in quanto mero coobbligato solidale, non assuma la veste di litisconsorte necessario originario), estendendosi gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta soltanto da alcune delle parti anche a quelle non impugnanti o contumaci che condividono la medesima posizione processuale. (Sez. 3 - , Ordinanza n. 29038 del 13/11/2018, Rv. 651661 - 01). Da ultimo, le contraddizioni e/o incongruenze rilevate nella deposizione del teste escusso, in uno al rilevato coinvolgimento del Testimone_1 medesimo veicolo (id est: motociclo Yamaha tg. DV80040) di proprietà di in numerosi sinistri, al pari dell'attore, Controparte_2 [...]
, impongono la trasmissione di copia degli atti del presente CP_1 giudizio alla Procura della Repubblica per le eventuali determinazioni di competenza. Sulle spese Quanto alle spese, costituisce dato acquisito in giurisprudenza il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014). Nel caso di specie, l'esito complessivo della lite, coincidente con l'acclaramento dell'infondatezza della pretesa azionata in prime cure da CP_1
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impone la condanna di quest'ultimo alla rifusione in favore CP_1 dell'appellante, , costituita dinanzi al Parte_1
GDP, delle spese dell'intero giudizio, ivi comprese quelle dell'espletata CTU, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - in € 2.090,00 per il primo grado, ed in € 4.237,00, per il secondo grado, tenuto conto della consistenza minima della fase istruttoria in questa sede svoltasi, del valore (fino a € 26.000,00), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, nei confronti di , Controparte_1 nonché di , avverso la sentenza del Giudice di Pace Controparte_2 di Lauro n. 10/2018, pubblicata in data 12/12/2017 e non notificata, respinta o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie l'appello, così come proposto;
riforma integralmente la sentenza impugnata, rigettando la domanda proposta in prime cure;
condanna
alla rifusione in favore della Controparte_1 [...]
delle spese del giudizio, liquidate in € 400,48 per spese Parte_1 vive, € 6.327,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
pone definitivamente a carico di le spese dell'espletata CTU, Controparte_1 così come liquidate in corso di causa;
dispone la trasmissione di copia degli atti a cura della cancelleria alla Procura della Repubblica in sede;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 02/02/2024 Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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