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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/07/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 27877/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Serafina Aceto Presidente rel.-est.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27877/2024 V.G. promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LA MURA BARBARA che li rappresenta e difende
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in BEINASCO il 05/06/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BEINASCO (atto n. 14 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 07/08/2008. Per_1
pag. 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24/03/2023.
Con ricorso depositato il 28/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BEINASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale sita in Beinasco (TO) – Via Principe Amedeo n. 47, con tutto il mobilio posto ad arredo della stessa, alla Sig.ra sino al raggiungimento dell'indipendenza Parte_1 economica della figlia;
Persona_2
AFFIDA congiuntamente la minore con residenza prevalente presso la madre e Persona_2 possibilità per il padre di vederla e stare con lei quando vorrà, in accordo con la mamma e nel rispetto delle esigenze e degli impegni della minore.
In assenza di accordo tra i coniugi e nel rispetto delle volontà della figlia, starà con il papà: Per_2
- a fine settimana alterni dal venerdì sera alle ore 19.00 sino alla domenica sera alle ore 21.00;
- un pomeriggio alla settimana, in assenza di accordo il mercoledì, dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00;
- il 50% delle vacanze natalizie alternando i primi 8 giorni con la mamma ed i secondi 8 giorni con pag. 2 di 3 il papà. Nel rispetto della tradizione di famiglia, trascorrerà sempre il 24/12 con la famiglia di Per_2 origine paterna ed il 25/12 con la famiglia di origine materna;
- negli anni dispari le vacanze di Pasqua con il papà e le vacanze di Carnevale con la mamma. Viceversa, negli anni pari;
- 15 giorni nelle vacanze estive da concordare entro il 30/05 di ogni anno. In assenza di accordo, la minore trascorrerà negli anni dispari i primi 15 giorni di agosto con il papà (compresa la festività del Ferragosto) ed i restanti 16 giorni di agosto con la mamma, viceversa negli anni pari;
DISPONE che il Sig. provveda al mantenimento della figlia a mezzo del Parte_2 pagamento della somma mensile di €. 600,00 rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo di Torino;
DISPONE che il Sig. contribuisca al mantenimento della moglie con il Parte_2 pagamento della somma mensile di €. 100,00, rivalutabile secondo gli indici Istat;
DÀ ATTO che le parti hanno composto ogni ulteriore questione tra le stesse esistente.
SPESE di lite a carico di . Parte_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/07/2025.
Il Presidente
Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Serafina Aceto Presidente rel.-est.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27877/2024 V.G. promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LA MURA BARBARA che li rappresenta e difende
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in BEINASCO il 05/06/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BEINASCO (atto n. 14 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 07/08/2008. Per_1
pag. 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24/03/2023.
Con ricorso depositato il 28/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BEINASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale sita in Beinasco (TO) – Via Principe Amedeo n. 47, con tutto il mobilio posto ad arredo della stessa, alla Sig.ra sino al raggiungimento dell'indipendenza Parte_1 economica della figlia;
Persona_2
AFFIDA congiuntamente la minore con residenza prevalente presso la madre e Persona_2 possibilità per il padre di vederla e stare con lei quando vorrà, in accordo con la mamma e nel rispetto delle esigenze e degli impegni della minore.
In assenza di accordo tra i coniugi e nel rispetto delle volontà della figlia, starà con il papà: Per_2
- a fine settimana alterni dal venerdì sera alle ore 19.00 sino alla domenica sera alle ore 21.00;
- un pomeriggio alla settimana, in assenza di accordo il mercoledì, dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00;
- il 50% delle vacanze natalizie alternando i primi 8 giorni con la mamma ed i secondi 8 giorni con pag. 2 di 3 il papà. Nel rispetto della tradizione di famiglia, trascorrerà sempre il 24/12 con la famiglia di Per_2 origine paterna ed il 25/12 con la famiglia di origine materna;
- negli anni dispari le vacanze di Pasqua con il papà e le vacanze di Carnevale con la mamma. Viceversa, negli anni pari;
- 15 giorni nelle vacanze estive da concordare entro il 30/05 di ogni anno. In assenza di accordo, la minore trascorrerà negli anni dispari i primi 15 giorni di agosto con il papà (compresa la festività del Ferragosto) ed i restanti 16 giorni di agosto con la mamma, viceversa negli anni pari;
DISPONE che il Sig. provveda al mantenimento della figlia a mezzo del Parte_2 pagamento della somma mensile di €. 600,00 rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo di Torino;
DISPONE che il Sig. contribuisca al mantenimento della moglie con il Parte_2 pagamento della somma mensile di €. 100,00, rivalutabile secondo gli indici Istat;
DÀ ATTO che le parti hanno composto ogni ulteriore questione tra le stesse esistente.
SPESE di lite a carico di . Parte_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/07/2025.
Il Presidente
Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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