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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/03/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3551/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3551 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
(C.F. nato in [...] il [...], residente in [...] C.F._1
podgora 15 Cisterna di Latina (LT), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Torre (C.F.
, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec: C.F._2
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Napoli 159 Email_1 Email_2
80013 Casalnuovo di Napoli (NA), giusta procura in atti,
OPPONENTE
CONTRO
in forma abbreviata (già , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 con sede legale in Roma, Via Venti Settembre 30, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle
Imprese di Roma n. in persona del Dott. Amministratore Delegato e P.IVA_1 Controparte_4
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Maccarone (codice fiscale
– fax n. 06.233213894 – indirizzo Pec: C.F._3
), presso il cui studio in Roma, Corso Vittorio Email_3
Emanuele II, 173 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti,
E
- c.f. con sede in Roma, alla Via Giuseppe Controparte_5 P.IVA_2
Grezar n.14 – 00142 Roma, in virtù di procura speciale rilasciata al Responsabile Atti Introduttivi del
Giudizio Lazio dott. , autenticata per atto Notar - Roma repertorio nr CP_6 Persona_1
pagina1 di 7 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Michele RI – c.f. il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e C.F._4
le notificazioni all'indirizzo pec ed elettivamente domiciliata in Piazza Andolfato Email_4
n. 1 – 81100 CASERTA,
OPPOSTE
NONCHE'
Controparte_7
CP_8
OPPOSTI CONTUMACI
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, II comma, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, ha deciso la causa ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito nel fascicolo telematico
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto la fase di merito Parte_1
relativa all'opposizione ex art. 615 c.p.c. spiegata nell'ambito della procedura esecutiva RGE
303/2018 e conclusasi, nella fase cautelare, con provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione;
a sostegno dell'opposizione ha contestato la legittimazione attiva della Controparte_3
intervenuta nella procedura esecutiva quale cessionaria della creditrice procedente CP_8
l'idoneità del titolo esecutivo azionato nonché il diritto di procedere esecutivamente in capo ai creditori e intervenuti successivamente Controparte_9 Controparte_7
all'emissione dell'ordinanza di vendita.
Si sono costituiti nella presente fase (già ) e Controparte_1 CP_3 [...]
, opponendosi all'accoglimento dell'opposizione, rilevandone la parziale inammissibilità; CP_10
sono viceversa rimasti contumaci gli altri creditori.
La causa, di natura documentale, è stata discussa all'udienza del 20.3.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cpc e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito nel fascicolo telematico.
Occorre innanzitutto evidenziare che l'opposizione risulta parzialmente inammissibile in quanto spiegata pacificamente oltre il termine di cui all'art. 615 comma 2 c.p.c.: poiché la norma in pagina2 di 7 questione fa tuttavia salva l'ipotesi in cui siano allegati fatti sopravvenuti, deve ritenersi che possano ritenersi ammissibili le censure riguardanti la posizione dei creditori intervenuti successivamente all'emissione dell'ordinanza di vendita, trattandosi di questioni che non avrebbero potuto essere sollevate prima;
viceversa, del tutto inammissibili risultano i motivi di opposizione inerenti il titolo esecutivo azionato dalla creditrice procedente (e poi, a seguito dell'intervento ex art. 111 c.p.c., dalla
) trattandosi evidentemente di contestazioni che avrebbero potuto e dovuto essere CP_3
sollevate entro il termine previsto dall'art. 615 c.p.c..
Quanto alla legittimazione attiva della creditrice intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c., occorre osservare che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione (di cessione in blocco), in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n.
4116/16); inoltre, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass.31188/2017).
La giurisprudenza più recente ha, infine, chiarito che “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (cfr. Cass., Ord. n. 22151 del 05/09/2019); con la conseguenza che “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” mentre, invece, qualora ad essere oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto sia la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, “detto contratto deve essere certamente oggetto di prova” e, a tal fine, “non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della
pagina3 di 7 parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, essendo tuttavia possibile valutare tale avviso “come indizio” dal giudice del merito, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione, come “nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (cfr. Cass. ord.
17944/23); deve infatti osservarsi che, essendo il contratto di cessione del credito un contratto a forma libera, la relativa prova non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, potendo dunque la sua esistenza essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, anche indiziario.
Fatta questa premessa, nel caso di specie il credito azionato deriva da un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 7.4.2014 dall'opponente con la banca creditrice CP_8
procedente; con atto del 31.1.2022 interveniva nella procedura esecutiva la Controparte_3
deducendo di essere cessionaria dalla banca per effetto del contratto di cessione del CP_8
14.12.2021, il cui avviso risulta pubblicato nella GU n. 153 del 28.12.2021; a mente di detto avviso risultano oggetto dell'operazione di cessione i crediti che alla data del 31.7.21 “soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi: (i) derivano da contratti di finanziamento di titolarità di CP_8
(anche a seguito di fusione per incorporazione o altre operazioni straordinarie); (ii) i cui debitori risultavano alla Data di Riferimento classificati e segnalati come “sofferenze” nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia da parte di (iii) al cui codice rapporto il Venditore abbia attribuito il CP_8
codice identificativo “IW1”, (x) come comunicato per iscritto al relativo debitore con comunicazione inviata entro il 14 dicembre 2021 a mezzo Raccomandata A.R. o PEC e, in ogni caso, (y) come risultante da apposita lista contenente i relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione) depositata presso il Notaio avente sede in Roma;
(iv) sono denominati in Persona_2
Euro alla data del 14 dicembre 2021”.
Nel caso di specie, dunque, la specificità degli elementi descrittivi della categoria di crediti rientrati nel rapporto di cessione risulta di per sé del tutto idonea a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, in quanto “gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”
(Cass.31188/2017).
A ciò deve aggiungersi la circostanza che, ad ulteriore riscontro di quanto sopra, è stata prodotta in giudizio dall'opposta la dichiarazione circa l'intervenuta cessione del credito da parte della CP_8
dovendo detta dichiarazione ritenersi “un elemento documentale rilevante, potenzialmente
[...]
pagina4 di 7 decisivo” in quanto, come affermato di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio” (cfr. Cass.
10200/2021); inoltre, risulta depositato agli atti il documento con il quale la come previsto al CP_8
criterio sub (iii) dell'avviso di cessione, comunicava al debitore (che nelle proprie difese non ha contestato l'avvenuta ricezione) l'attribuzione al mutuo in esame del codice identificativo “IW1” nonchè la comunicazione con la quale la cessionaria rendeva il debitore edotto dell'avvenuta cessione.
Deve pertanto ritenersi, alla luce delle coordinate tracciate dalla giurisprudenza di legittimità innanzi citata, che nel caso di specie, potendo l'avviso di cessione essere valutato “come indizio” dal giudice del merito, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione sussistano “particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (cfr. Cass. ord. 17944/23); risultano infatti senz'altro indizi concordanti e sufficienti a provare il contratto di cessione la disponibilità in capo alla cessionaria del titolo esecutivo e della documentazione afferente il credito in oggetto, le comunicazioni inoltrate ai debitori sia dalla cedente che dalla cessionaria nonchè la dichiarazione resa della cedente circa l'intervenuta cessione.
Venendo quindi all'esame delle contestazioni sollevate nei confronti dell Controparte_11
, l'ente della riscossione ha spiegato due atti di intervento, il primo per un credito di €.
[...]
640.408,62 e il secondo per uno di €. 414,36; l'opponente rispetto a detti interventi ha contestato in prima battuta l'inammissibilità degli stessi in quanto effettuati in pendenza di un piano di rateizzazione e, nel merito, l'insussistenza di un titolo esecutivo fondante l'azione esecutiva, nonché in ogni caso la prescrizione e l'eccessività della pretesa.
In ordine al primo punto, l ha rilevato che, pure essendo stato il debitore Controparte_10
effettivamente ammesso alla definizione agevolata, lo stesso non ha onorato il pagamento delle rate previsto, decadendo pertanto dal beneficio di legge;
parte opponente dal canto suo non ha contestato la posizione assunta dall'ente della riscossione né ha dimostrato di aver corrisposto le rate previste.
Quanto all'insussistenza di un idoneo titolo esecutivo, va rilevato come “in tema di espropriazione forzata, presupposto dell'intervento dei creditori nella procedura è l'esistenza di un titolo esecutivo
(costituito dal ruolo, per i crediti azionati dall'agente della riscossione), non la notificazione di esso né la intimazione di un precetto (ovvero, per i crediti azionati dall'agente della riscossione, la notificazione della cartella di pagamento), sicchè è destituita di fondamento l'opposizione proposta dal debitore esecutato avverso l'intervento spiegato dall'agente della riscossione in una procedura espropriativa ordinaria deducendo vizi di invalidità, propria o derivata, della cartella di pagamento”
pagina5 di 7 (cfr. Cass. N. 3021/2018); la genericità della contestazione sollevata dall'opponente porta pertanto a ritenere l'intervento di assistito da un valido titolo esecutivo, in quanto ad Controparte_10
entrambi gli atti di intervento risultano allegati gli estratti dei ruoli relativi al debitore, non potendo rilevare in questa sede l'asserita omessa notifica delle cartelle presupposte.
Ugualmente meritevole di rigetto risulta l'ulteriore deduzione circa la prescrizione del credito vantato dall'agenzia: la stessa infatti, nonostante il ruolo in questione risulti composto da oltre 200 pagine riportanti oltre cartelle esattoriali, si appalesa del tutto generica, specie considerata la sussistenza di un diverso termine di prescrizione in dipendenza del contenuto della singola cartella;
l'agente della riscossione, peraltro, nel costituirsi in giudizio ha altresì depositato la prova di diversi atti interruttivi, in merito ai quali l'opponente non ha preso alcuna posizione, a ulteriore conferma della genericità e conseguente inammissibilità delle contestazioni sollevate.
Quanto, infine, alla posizione del creditore intervenuto risulta in questa sede CP_7
sufficiente osservare quanto già evidenziato dal giudice dell'esecuzione in fase cautelare, ovvero la circostanza che detto creditore ha nelle more rinunciato al proprio atto di intervento in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti;
ne deriva, in ordine a tali censure, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Per tutte le ragioni svolte, l'opposizione non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/2014, tenuto conto dei parametri minimi individuati con riferimento ai giudizi del valore di cui all'atto di precetto con esclusione dei compensi relativi alla fase istruttoria (non espletata).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla refusione, in favore delle spese di lite, Controparte_1
che si liquidano in euro 4.217,00, oltre accessori (IVA, cpa e rimb. Forf. al 15%) come per legge;
3. condanna l'opponente alla refusione, in favore di , delle spese Controparte_5
di lite, che si liquidano in euro 4.217,00, oltre accessori (IVA, cpa e rimb. Forf. al 15%) come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Latina, 20 marzo 2025
pagina6 di 7 IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
pagina7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3551 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
(C.F. nato in [...] il [...], residente in [...] C.F._1
podgora 15 Cisterna di Latina (LT), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Torre (C.F.
, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec: C.F._2
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Napoli 159 Email_1 Email_2
80013 Casalnuovo di Napoli (NA), giusta procura in atti,
OPPONENTE
CONTRO
in forma abbreviata (già , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 con sede legale in Roma, Via Venti Settembre 30, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle
Imprese di Roma n. in persona del Dott. Amministratore Delegato e P.IVA_1 Controparte_4
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Maccarone (codice fiscale
– fax n. 06.233213894 – indirizzo Pec: C.F._3
), presso il cui studio in Roma, Corso Vittorio Email_3
Emanuele II, 173 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti,
E
- c.f. con sede in Roma, alla Via Giuseppe Controparte_5 P.IVA_2
Grezar n.14 – 00142 Roma, in virtù di procura speciale rilasciata al Responsabile Atti Introduttivi del
Giudizio Lazio dott. , autenticata per atto Notar - Roma repertorio nr CP_6 Persona_1
pagina1 di 7 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Michele RI – c.f. il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e C.F._4
le notificazioni all'indirizzo pec ed elettivamente domiciliata in Piazza Andolfato Email_4
n. 1 – 81100 CASERTA,
OPPOSTE
NONCHE'
Controparte_7
CP_8
OPPOSTI CONTUMACI
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, II comma, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, ha deciso la causa ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito nel fascicolo telematico
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto la fase di merito Parte_1
relativa all'opposizione ex art. 615 c.p.c. spiegata nell'ambito della procedura esecutiva RGE
303/2018 e conclusasi, nella fase cautelare, con provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione;
a sostegno dell'opposizione ha contestato la legittimazione attiva della Controparte_3
intervenuta nella procedura esecutiva quale cessionaria della creditrice procedente CP_8
l'idoneità del titolo esecutivo azionato nonché il diritto di procedere esecutivamente in capo ai creditori e intervenuti successivamente Controparte_9 Controparte_7
all'emissione dell'ordinanza di vendita.
Si sono costituiti nella presente fase (già ) e Controparte_1 CP_3 [...]
, opponendosi all'accoglimento dell'opposizione, rilevandone la parziale inammissibilità; CP_10
sono viceversa rimasti contumaci gli altri creditori.
La causa, di natura documentale, è stata discussa all'udienza del 20.3.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cpc e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito nel fascicolo telematico.
Occorre innanzitutto evidenziare che l'opposizione risulta parzialmente inammissibile in quanto spiegata pacificamente oltre il termine di cui all'art. 615 comma 2 c.p.c.: poiché la norma in pagina2 di 7 questione fa tuttavia salva l'ipotesi in cui siano allegati fatti sopravvenuti, deve ritenersi che possano ritenersi ammissibili le censure riguardanti la posizione dei creditori intervenuti successivamente all'emissione dell'ordinanza di vendita, trattandosi di questioni che non avrebbero potuto essere sollevate prima;
viceversa, del tutto inammissibili risultano i motivi di opposizione inerenti il titolo esecutivo azionato dalla creditrice procedente (e poi, a seguito dell'intervento ex art. 111 c.p.c., dalla
) trattandosi evidentemente di contestazioni che avrebbero potuto e dovuto essere CP_3
sollevate entro il termine previsto dall'art. 615 c.p.c..
Quanto alla legittimazione attiva della creditrice intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c., occorre osservare che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione (di cessione in blocco), in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n.
4116/16); inoltre, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass.31188/2017).
La giurisprudenza più recente ha, infine, chiarito che “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (cfr. Cass., Ord. n. 22151 del 05/09/2019); con la conseguenza che “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” mentre, invece, qualora ad essere oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto sia la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, “detto contratto deve essere certamente oggetto di prova” e, a tal fine, “non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della
pagina3 di 7 parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, essendo tuttavia possibile valutare tale avviso “come indizio” dal giudice del merito, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione, come “nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (cfr. Cass. ord.
17944/23); deve infatti osservarsi che, essendo il contratto di cessione del credito un contratto a forma libera, la relativa prova non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, potendo dunque la sua esistenza essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, anche indiziario.
Fatta questa premessa, nel caso di specie il credito azionato deriva da un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 7.4.2014 dall'opponente con la banca creditrice CP_8
procedente; con atto del 31.1.2022 interveniva nella procedura esecutiva la Controparte_3
deducendo di essere cessionaria dalla banca per effetto del contratto di cessione del CP_8
14.12.2021, il cui avviso risulta pubblicato nella GU n. 153 del 28.12.2021; a mente di detto avviso risultano oggetto dell'operazione di cessione i crediti che alla data del 31.7.21 “soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi: (i) derivano da contratti di finanziamento di titolarità di CP_8
(anche a seguito di fusione per incorporazione o altre operazioni straordinarie); (ii) i cui debitori risultavano alla Data di Riferimento classificati e segnalati come “sofferenze” nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia da parte di (iii) al cui codice rapporto il Venditore abbia attribuito il CP_8
codice identificativo “IW1”, (x) come comunicato per iscritto al relativo debitore con comunicazione inviata entro il 14 dicembre 2021 a mezzo Raccomandata A.R. o PEC e, in ogni caso, (y) come risultante da apposita lista contenente i relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione) depositata presso il Notaio avente sede in Roma;
(iv) sono denominati in Persona_2
Euro alla data del 14 dicembre 2021”.
Nel caso di specie, dunque, la specificità degli elementi descrittivi della categoria di crediti rientrati nel rapporto di cessione risulta di per sé del tutto idonea a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, in quanto “gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”
(Cass.31188/2017).
A ciò deve aggiungersi la circostanza che, ad ulteriore riscontro di quanto sopra, è stata prodotta in giudizio dall'opposta la dichiarazione circa l'intervenuta cessione del credito da parte della CP_8
dovendo detta dichiarazione ritenersi “un elemento documentale rilevante, potenzialmente
[...]
pagina4 di 7 decisivo” in quanto, come affermato di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio” (cfr. Cass.
10200/2021); inoltre, risulta depositato agli atti il documento con il quale la come previsto al CP_8
criterio sub (iii) dell'avviso di cessione, comunicava al debitore (che nelle proprie difese non ha contestato l'avvenuta ricezione) l'attribuzione al mutuo in esame del codice identificativo “IW1” nonchè la comunicazione con la quale la cessionaria rendeva il debitore edotto dell'avvenuta cessione.
Deve pertanto ritenersi, alla luce delle coordinate tracciate dalla giurisprudenza di legittimità innanzi citata, che nel caso di specie, potendo l'avviso di cessione essere valutato “come indizio” dal giudice del merito, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione sussistano “particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (cfr. Cass. ord. 17944/23); risultano infatti senz'altro indizi concordanti e sufficienti a provare il contratto di cessione la disponibilità in capo alla cessionaria del titolo esecutivo e della documentazione afferente il credito in oggetto, le comunicazioni inoltrate ai debitori sia dalla cedente che dalla cessionaria nonchè la dichiarazione resa della cedente circa l'intervenuta cessione.
Venendo quindi all'esame delle contestazioni sollevate nei confronti dell Controparte_11
, l'ente della riscossione ha spiegato due atti di intervento, il primo per un credito di €.
[...]
640.408,62 e il secondo per uno di €. 414,36; l'opponente rispetto a detti interventi ha contestato in prima battuta l'inammissibilità degli stessi in quanto effettuati in pendenza di un piano di rateizzazione e, nel merito, l'insussistenza di un titolo esecutivo fondante l'azione esecutiva, nonché in ogni caso la prescrizione e l'eccessività della pretesa.
In ordine al primo punto, l ha rilevato che, pure essendo stato il debitore Controparte_10
effettivamente ammesso alla definizione agevolata, lo stesso non ha onorato il pagamento delle rate previsto, decadendo pertanto dal beneficio di legge;
parte opponente dal canto suo non ha contestato la posizione assunta dall'ente della riscossione né ha dimostrato di aver corrisposto le rate previste.
Quanto all'insussistenza di un idoneo titolo esecutivo, va rilevato come “in tema di espropriazione forzata, presupposto dell'intervento dei creditori nella procedura è l'esistenza di un titolo esecutivo
(costituito dal ruolo, per i crediti azionati dall'agente della riscossione), non la notificazione di esso né la intimazione di un precetto (ovvero, per i crediti azionati dall'agente della riscossione, la notificazione della cartella di pagamento), sicchè è destituita di fondamento l'opposizione proposta dal debitore esecutato avverso l'intervento spiegato dall'agente della riscossione in una procedura espropriativa ordinaria deducendo vizi di invalidità, propria o derivata, della cartella di pagamento”
pagina5 di 7 (cfr. Cass. N. 3021/2018); la genericità della contestazione sollevata dall'opponente porta pertanto a ritenere l'intervento di assistito da un valido titolo esecutivo, in quanto ad Controparte_10
entrambi gli atti di intervento risultano allegati gli estratti dei ruoli relativi al debitore, non potendo rilevare in questa sede l'asserita omessa notifica delle cartelle presupposte.
Ugualmente meritevole di rigetto risulta l'ulteriore deduzione circa la prescrizione del credito vantato dall'agenzia: la stessa infatti, nonostante il ruolo in questione risulti composto da oltre 200 pagine riportanti oltre cartelle esattoriali, si appalesa del tutto generica, specie considerata la sussistenza di un diverso termine di prescrizione in dipendenza del contenuto della singola cartella;
l'agente della riscossione, peraltro, nel costituirsi in giudizio ha altresì depositato la prova di diversi atti interruttivi, in merito ai quali l'opponente non ha preso alcuna posizione, a ulteriore conferma della genericità e conseguente inammissibilità delle contestazioni sollevate.
Quanto, infine, alla posizione del creditore intervenuto risulta in questa sede CP_7
sufficiente osservare quanto già evidenziato dal giudice dell'esecuzione in fase cautelare, ovvero la circostanza che detto creditore ha nelle more rinunciato al proprio atto di intervento in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti;
ne deriva, in ordine a tali censure, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Per tutte le ragioni svolte, l'opposizione non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/2014, tenuto conto dei parametri minimi individuati con riferimento ai giudizi del valore di cui all'atto di precetto con esclusione dei compensi relativi alla fase istruttoria (non espletata).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla refusione, in favore delle spese di lite, Controparte_1
che si liquidano in euro 4.217,00, oltre accessori (IVA, cpa e rimb. Forf. al 15%) come per legge;
3. condanna l'opponente alla refusione, in favore di , delle spese Controparte_5
di lite, che si liquidano in euro 4.217,00, oltre accessori (IVA, cpa e rimb. Forf. al 15%) come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Latina, 20 marzo 2025
pagina6 di 7 IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
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