Versione
28 marzo 1951
28 marzo 1951
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.