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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/07/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 407/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria IU D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli Avv. Carlo Cavalletti e Parte_1 C.F._1
Avv. Martina Marianetti, congiuntamente e disgiuntamente, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Pisa-Via Renato Fucini n. 49, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Elena Benedetti, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Viareggio (LU), Via Nino Bixio n. 30, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale.
Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate (come depositate in atti ex art. 127 ter c.p.c.): “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca pronunciare la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni:
1- Parte_1 Controparte_1 i coniugi vivranno separati, liberi di risiedere ove ognuno ritenga più opportuno, prestando mutuo consenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
2. la SI.ra rinuncia alla domanda di addebito della separazione formulata in Controparte_1 atti ed alla richiesta di mantenimento economico dichiarandosi economicamente indipendente ed il SI. accetta Pt_1 tali rinunce;
3. la SI.ra dichiara di rinunciare all'assegnazione dell'abitazione coniugale, disposta con i CP_1
1 provvedimenti provvisori ma tale immobile rimarrà nella sua esclusiva disponibilità sino al rogito di compravendita di cui al successivo punto 4. 4. l'immobile adibito ad abitazione coniugale sita in Viareggio Via Fabio Filzi n. 13 ed identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Viareggio al foglio 25, particella 777, subalterno 3, categoria A/2, classe 4 verrà posta in vendita dai SI.ri e al prezzo iniziale di € 230.000,00 tramite Agenzia Immobiliare Pt_1 CP_1
“MG Immobiliare” sia in Via U. Foscolo n. 69 a Viareggio. I SI.ri e si impegnano formalmente a Pt_1 CP_1 mettere l'immobile in vendita all'importo di € 230.000,00 e ad accettare cifre superiori, nonché a cooperare per le necessità dell'Agenzia; le competenze dell'Agenzia saranno versate nella quota della metà ciascuno. I coniugi concordano che - decorsi mesi sei senza che sia pervenuta offerta alcuna o comunque sia pervenuta offerta inferiore alla cifra di € 230.000,00 e non sia stata accettata - metteranno in vendita l'immobile alla somma inferiore di € 220.000,00 impegnandosi ad accettare proposte di tale importo o superiori;
decorsi ulteriori mesi sei, decideranno liberamente il prezzo di messa in vendita. Qualora entrambi i comproprietari siano d'accordo, potranno accettare anche offerte più basse di quelle concordate. Se perviene una proposta di acquisto al prezzo di € 230.000,00 entro i primi sei mesi o di
€220.000,00 nei successivi sei mesi ed una delle parti rifiuta di accettarla, la parte negligente/inadempiente dovrà corrispondere la somma di € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno. A seguito della vendita dell'immobile e con il prezzo ricavato, le parti si obbligano a pagare alla e/o alla cessionaria e/o ad Controparte_2 CP_3 altro soggetto eventualmente subentrante l'intero debito residuo per il mutuo pari a € 143.760,48 (giusta comunicazione della banca del giorno 19.5.2025, essendo mutuo a sofferenza) od il diverso importo che risulterà al momento del rogito di compravendita dell'immobile. La residua parte del prezzo ricavato sarà suddiviso al 50% cadauno con le precisazioni di seguito esposte. Successivamente all'estinzione totale del mutuo con i proventi della vendita e quindi solo a vendita effettuata, il SI. rifonderà la SI.ra utilizzando la sua quota del 50% del ricavato della vendita Pt_1 CP_1 dell'immobile, le seguenti somme (sempre comunque sino all'importo massimo del ricavato della vendita a lui spettante se questo fosse più basso della somma delle spese a, b e c): a) € 7.452,50 per la metà delle rate di mutuo a lui gravanti e pagate per intero dalla moglie;
b) € 2.689,00 quale 50 % di spese richieste per (aggiornato a maggio 2025). A Pt_2 fronte della richiesta esplicitata dalla sig.ra il sig. aveva provveduto a contestare le spese (quindi non CP_1 Pt_1 le aveva riconosciute) ma solo per spirito conciliativo e senza riconoscimento alcuno, si impegna a rifonderle. c)
€5.788,28 quali 50% per le spese condominiali già pagate dalla SI.ra Tali somme sono fisse e concordate tra CP_1 le parti in quanto, non essendo ancora conosciuta la data di vendita dell'immobile, il SI. si impegna alla Pt_1 refusione solo degli importi sopra indicati a punti a-b-c) che sono certi alla data del deposito delle presenti note e solo alla condizione di vendita dell'immobile. Le spese condominiali eventualmente dovute successivamente al deposito delle note saranno sostenute pro-quota tra i coniugi. All'esito dell'estinzione del mutuo e del pagamento delle somme di cui sopra (punti a, b e c) e sempre qualora vi sia un residuo dalla quota del ricavato della vendita di competenza del SI.
quest'ultimo si impegna sino a tale importo a corrisponderlo solo al fine di farlo gestire (gestione di affari altrui) Pt_1 alla SI.ra affinchè la stessa possa formulare proposte di saldo e stralcio per i due finanziamenti accesi Controparte_1 con Findomestic, il 24.9.2020 di € 48.438,00 ed il 16.3.2021 di € 62.376,00 ora ceduti alla società (per il CP_4 debito residuo attuale di € 28.578,00 e di € 40.529,00) oppure procedere con i pagamenti delle singole rate, nel qual caso rendiconterà mensilmente il coniuge. La SI.ra potrà avvalersi anche di avvocati o altri professionisti al CP_1 fine di presentare le richieste. Qualsiasi accordo di saldo e stralcio sarà concordato e sottoscritto congiuntamente dai coniugi. Qualora le proposte di saldo e stralcio non dovessero essere concordate, la somma di cui disporrà la SI.ra potrà essere utilizzata solo per il pagamento rateale dei finanziamenti dandone sempre comunicazione Controparte_1 al SI. La SI.ra manleverà il SI. nei confronti della Findomestic e/o o eventuale Pt_1 CP_1 Pt_1 CP_5 cessionaria sino alla corrispondenza dell'importo dallo stesso a lei corrisposto per saldare i due finanziamenti, che la medesima gestirà e sarà obbligata a restituire tali somme nel caso in cui non provveda a utilizzare i soldi per le finalità sopra dette o in caso di omessa rendicontazione. Resta inteso che tali somme sono e resteranno di proprietà del SI.
seppur saranno gestite per comune volontà ed accordo dalla SI.ra quest'ultima, qualora Pt_1 Controparte_1 provveda ad utilizzare tali somme per fini diversi o siano eventualmente assoggettate a pignoramenti o esecuzioni coattive, si obbliga a restituirle al SI. a semplice richiesta. Qualora la somma residua non coprisse i due Pt_1 finanziamenti con Findomestic, le parti si impegnano comunque a cooperare per il pagamento dei debiti e resteranno entrambe obbligate, come previsto dai contratti sottoscritti.
5. Il SI. continuerà a versare alla SI.ra Pt_1 [...] a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese la somma mensile ed annualmente rivalutabile CP_1 secondo gli indici ISTAT di € 200,00, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio unicamente nei Pt_2 mesi in cui lo stesso non svolga alcuna attività lavorativa o non percepisca l'indennità di disoccupazione. Le spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse del figlio , saranno versate da ogni genitore per la quota della metà; si Pt_2 intendono per spese straordinarie quelle elencate nel Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca. Della deduzione fiscale relativa alle spese straordinarie godranno entrambi i coniugi in ragione della metà ciascuno. I coniugi concordano che le spese straordinarie siano previamente concordate tra gli stessi mediante comunicazione inviata per messaggio scritto e debbano essere approvate entro sette giorni;
qualora la spesa non venga approvata dall'altro genitore, rimarrà a carico integrale del genitore che l'ha decisa ma, qualora l'altro non risponda nel termine indicato, tale spesa sarà da considerarsi come concordata.
6. Le parti rinunciano ad ogni altra domanda avanzata nel giudizio di separazione
2 giudiziale e si impegnano a cooperare per la presentazione della domanda di divorzio congiunto, decorsi i termini di legge dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano al mantenimento reciproco.
8. I compensi legali dei procuratori vengano integralmente compensati tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.2.2022 e regolarmente notificato, a dedotto di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario in Viareggio il 28.9.1991 con in Controparte_1 regime di comunione dei beni, da cui sono nati due figli, IU (21.11.1992) economicamente autosufficiente e convivente con il compagno e (23.2.2002), lavoratore stagionale. Pt_2
Ha esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile. Ha altresì dedotto:
- che in costanza di matrimonio i coniugi hanno acquistato l'immobile sito in Viareggio (LU) in Via Fabio Filzi n. 13 adibito a casa coniugale, sul quale gravava un mutuo di €180.000;
- di lavorare come autista presso Autolinee Toscane con contratto a tempo indeterminato e di percepire uno stipendio netto mensile di €1.600/1.700, mentre la moglie è impiegata a tempo indeterminato presso il CAAF Cgil di Viareggio con una retribuzione media di €1.499,58;
- di aver contratto, in costanza di matrimonio, due finanziamenti per far fronte alle esigenze familiari (il primo in data 24.9.2020 per l'estinzione di un precedente debito familiare e per l'acquisto dell'autovettura alla figlia IU, il secondo in data 16.3.2021), in cui la moglie figura come fideiussore;
- di aver lasciato, di comune accordo con la moglie, la casa coniugale dall'agosto 2021 - senza portare via alcun bene - trasferendosi in locazione presso altro immobile per il quale corrisponde un canone di locazione mensile di €500;
- di non riuscire più a far fronte a tutte le spese, perché la resistente ha omesso di corrispondere la propria quota per mutui e finanziamenti come già concordato;
- di corrispondere ogni mese €200 per il mantenimento del figlio , nonostante lo stesso Pt_2
-nell'estate 2021- abbia svolto lavoro stagionale mentre, nei periodi di non impiego, risulterebbe percepire la disoccupazione.
Ha dunque domandato che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi con esclusione di ogni reciproco mantenimento, ponendo a suo carico un assegno mensile di €200 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie Pt_2 previamente concordate.
Si è costituta che ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e ha Controparte_1 rappresentato:
3 - che il rapporto coniugale si è interrotto per condotta imputabile esclusivamente al ricorrente che ha intrapreso una relazione extraconiugale e ha abbandonato la casa familiare per andare a vivere con la nuova compagna nell'immobile condotto in locazione e per il quale, già da luglio 2021, aveva versato il deposito cauzionale di €1.000;
- di essere successivamente venuta a conoscenza che il marito aveva contratto nel marzo 2021 un ulteriore finanziamento di €41.116,00 con Findomestic per estinguere una posizione debitoria già precedentemente contratta dal ricorrente ed ignota alla resistente e che la somma residua di tale finanziamento era stata versata su un conto corrente intestato esclusivamente al ricorrente;
- che il ricorrente ha interrotto il pagamento delle spese dell'abitazione coniugale, utenze e quota parte del mutuo, e delle spese mediche e sportive per il figlio nonché ha Pt_2 unilateralmente determinato il contributo al mantenimento ordinario del figlio in €200 Pt_2 mensili, senza preventivo accordo, contributo da ritenersi del tutto insufficiente in rapporto alle esigenze del figlio.
Ha dunque domandato pronunciarsi la separazione con addebito al marito, stabilendo: l'assegnazione a sé della casa familiare ove abita anche il figlio , maggiorenne ma economicamente non Pt_2 autosufficiente;
un contributo a carico del ricorrente, per il mantenimento del figlio , di €350 Pt_2 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di
Lucca e, per il proprio mantenimento, di €150 mensili.
Sentite le parti, il Presidente ha disposto vari rinvii in ragione della riferita pendenza di trattive.
Preso atto del mancato raggiungimento dell'accordo, il Presidente ha fissato l'udienza del 11.11.2022 per l'audizione del figlio dei comparenti, il quale ha confermato di svolgere lavoro stagionale come bagnino, di percepire la disoccupazione per i periodi di scadenza del contratto e di volersi iscrivere a corsi universitari.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 28.11.2022 il Presidente, in via urgente e provvisoria, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato la casa coniugale alla resistente, ha posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, ritenuto parzialmente autosufficiente, nella misura di €200 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo presso l'intestato Tribunale, nulla ha disposto quale contributo al mantenimento della moglie non avendone ravvisato i presupposti, ha nominato la Dott.ssa D'Ettore quale giudice relatore, ha fissato l'udienza al 31.3.2023 e ha concesso alle parti termini per memorie.
4 Le parti sono comparse innanzi al Giudice relatore all'udienza del 31.3.2023, si sono riportate a quanto già dedotto in atti e hanno chiesto congiuntamente i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., poi concessi dal Giudice che ha rinviato all'udienza del 14.7.2023.
Ammessa la prova testimoniale, all'udienza del 26.1.2024 sono stati escussi i testi di parte resistente.
Dopo plurimi rinvii chiesti congiuntamente dalle parti per tentare di addivenire ad un componimento bonario della vicenda, all'udienza del 31.7.2024, stante il mancato accordo raggiunto tra i coniugi, sono stati escussi i testi di parte ricorrente ed all'esito il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.2.2025.
Dopo ulteriori rinvii richiesti congiuntamente dalle parti pendenti trattative, i comparenti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e all'udienza del 27.6.2025 hanno precisato le conclusioni come in epigrafe riportate, con rinuncia a termini per memorie conclusive.
La causa è stata rimessa quindi al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini.
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Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte, senza più alcuna comunanza di vita ed affettiva.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Per il resto, non vi sono poi motivi per disattendere la volontà delle parti, conforme all'interesse dei coniugi e del figlio.
Risultano congruamente disciplinati, tenuto conto della condizione reddituale delle parti, anche i profili economici. L'accordo complessivo consente infatti di porre fine ad ogni reciproca questione anche in ordine alla casa familiare.
Si ritiene, pertanto, di poter dar seguito alle conclusioni congiuntamente rassegnate dai comparenti che integralmente si recepiscono.
In ragione dell'intervenuta conciliazione, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in Viareggio (LU) Controparte_1 in data 28.9.1991,
5 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1991 al n. 140 parte
II S. A autorizzando i coniugi a vivere separati, con facoltà di interrompere la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo di reciproco rispetto;
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter-partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 14.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria IU D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria IU D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli Avv. Carlo Cavalletti e Parte_1 C.F._1
Avv. Martina Marianetti, congiuntamente e disgiuntamente, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Pisa-Via Renato Fucini n. 49, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Elena Benedetti, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Viareggio (LU), Via Nino Bixio n. 30, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale.
Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate (come depositate in atti ex art. 127 ter c.p.c.): “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca pronunciare la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni:
1- Parte_1 Controparte_1 i coniugi vivranno separati, liberi di risiedere ove ognuno ritenga più opportuno, prestando mutuo consenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
2. la SI.ra rinuncia alla domanda di addebito della separazione formulata in Controparte_1 atti ed alla richiesta di mantenimento economico dichiarandosi economicamente indipendente ed il SI. accetta Pt_1 tali rinunce;
3. la SI.ra dichiara di rinunciare all'assegnazione dell'abitazione coniugale, disposta con i CP_1
1 provvedimenti provvisori ma tale immobile rimarrà nella sua esclusiva disponibilità sino al rogito di compravendita di cui al successivo punto 4. 4. l'immobile adibito ad abitazione coniugale sita in Viareggio Via Fabio Filzi n. 13 ed identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Viareggio al foglio 25, particella 777, subalterno 3, categoria A/2, classe 4 verrà posta in vendita dai SI.ri e al prezzo iniziale di € 230.000,00 tramite Agenzia Immobiliare Pt_1 CP_1
“MG Immobiliare” sia in Via U. Foscolo n. 69 a Viareggio. I SI.ri e si impegnano formalmente a Pt_1 CP_1 mettere l'immobile in vendita all'importo di € 230.000,00 e ad accettare cifre superiori, nonché a cooperare per le necessità dell'Agenzia; le competenze dell'Agenzia saranno versate nella quota della metà ciascuno. I coniugi concordano che - decorsi mesi sei senza che sia pervenuta offerta alcuna o comunque sia pervenuta offerta inferiore alla cifra di € 230.000,00 e non sia stata accettata - metteranno in vendita l'immobile alla somma inferiore di € 220.000,00 impegnandosi ad accettare proposte di tale importo o superiori;
decorsi ulteriori mesi sei, decideranno liberamente il prezzo di messa in vendita. Qualora entrambi i comproprietari siano d'accordo, potranno accettare anche offerte più basse di quelle concordate. Se perviene una proposta di acquisto al prezzo di € 230.000,00 entro i primi sei mesi o di
€220.000,00 nei successivi sei mesi ed una delle parti rifiuta di accettarla, la parte negligente/inadempiente dovrà corrispondere la somma di € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno. A seguito della vendita dell'immobile e con il prezzo ricavato, le parti si obbligano a pagare alla e/o alla cessionaria e/o ad Controparte_2 CP_3 altro soggetto eventualmente subentrante l'intero debito residuo per il mutuo pari a € 143.760,48 (giusta comunicazione della banca del giorno 19.5.2025, essendo mutuo a sofferenza) od il diverso importo che risulterà al momento del rogito di compravendita dell'immobile. La residua parte del prezzo ricavato sarà suddiviso al 50% cadauno con le precisazioni di seguito esposte. Successivamente all'estinzione totale del mutuo con i proventi della vendita e quindi solo a vendita effettuata, il SI. rifonderà la SI.ra utilizzando la sua quota del 50% del ricavato della vendita Pt_1 CP_1 dell'immobile, le seguenti somme (sempre comunque sino all'importo massimo del ricavato della vendita a lui spettante se questo fosse più basso della somma delle spese a, b e c): a) € 7.452,50 per la metà delle rate di mutuo a lui gravanti e pagate per intero dalla moglie;
b) € 2.689,00 quale 50 % di spese richieste per (aggiornato a maggio 2025). A Pt_2 fronte della richiesta esplicitata dalla sig.ra il sig. aveva provveduto a contestare le spese (quindi non CP_1 Pt_1 le aveva riconosciute) ma solo per spirito conciliativo e senza riconoscimento alcuno, si impegna a rifonderle. c)
€5.788,28 quali 50% per le spese condominiali già pagate dalla SI.ra Tali somme sono fisse e concordate tra CP_1 le parti in quanto, non essendo ancora conosciuta la data di vendita dell'immobile, il SI. si impegna alla Pt_1 refusione solo degli importi sopra indicati a punti a-b-c) che sono certi alla data del deposito delle presenti note e solo alla condizione di vendita dell'immobile. Le spese condominiali eventualmente dovute successivamente al deposito delle note saranno sostenute pro-quota tra i coniugi. All'esito dell'estinzione del mutuo e del pagamento delle somme di cui sopra (punti a, b e c) e sempre qualora vi sia un residuo dalla quota del ricavato della vendita di competenza del SI.
quest'ultimo si impegna sino a tale importo a corrisponderlo solo al fine di farlo gestire (gestione di affari altrui) Pt_1 alla SI.ra affinchè la stessa possa formulare proposte di saldo e stralcio per i due finanziamenti accesi Controparte_1 con Findomestic, il 24.9.2020 di € 48.438,00 ed il 16.3.2021 di € 62.376,00 ora ceduti alla società (per il CP_4 debito residuo attuale di € 28.578,00 e di € 40.529,00) oppure procedere con i pagamenti delle singole rate, nel qual caso rendiconterà mensilmente il coniuge. La SI.ra potrà avvalersi anche di avvocati o altri professionisti al CP_1 fine di presentare le richieste. Qualsiasi accordo di saldo e stralcio sarà concordato e sottoscritto congiuntamente dai coniugi. Qualora le proposte di saldo e stralcio non dovessero essere concordate, la somma di cui disporrà la SI.ra potrà essere utilizzata solo per il pagamento rateale dei finanziamenti dandone sempre comunicazione Controparte_1 al SI. La SI.ra manleverà il SI. nei confronti della Findomestic e/o o eventuale Pt_1 CP_1 Pt_1 CP_5 cessionaria sino alla corrispondenza dell'importo dallo stesso a lei corrisposto per saldare i due finanziamenti, che la medesima gestirà e sarà obbligata a restituire tali somme nel caso in cui non provveda a utilizzare i soldi per le finalità sopra dette o in caso di omessa rendicontazione. Resta inteso che tali somme sono e resteranno di proprietà del SI.
seppur saranno gestite per comune volontà ed accordo dalla SI.ra quest'ultima, qualora Pt_1 Controparte_1 provveda ad utilizzare tali somme per fini diversi o siano eventualmente assoggettate a pignoramenti o esecuzioni coattive, si obbliga a restituirle al SI. a semplice richiesta. Qualora la somma residua non coprisse i due Pt_1 finanziamenti con Findomestic, le parti si impegnano comunque a cooperare per il pagamento dei debiti e resteranno entrambe obbligate, come previsto dai contratti sottoscritti.
5. Il SI. continuerà a versare alla SI.ra Pt_1 [...] a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese la somma mensile ed annualmente rivalutabile CP_1 secondo gli indici ISTAT di € 200,00, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio unicamente nei Pt_2 mesi in cui lo stesso non svolga alcuna attività lavorativa o non percepisca l'indennità di disoccupazione. Le spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse del figlio , saranno versate da ogni genitore per la quota della metà; si Pt_2 intendono per spese straordinarie quelle elencate nel Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca. Della deduzione fiscale relativa alle spese straordinarie godranno entrambi i coniugi in ragione della metà ciascuno. I coniugi concordano che le spese straordinarie siano previamente concordate tra gli stessi mediante comunicazione inviata per messaggio scritto e debbano essere approvate entro sette giorni;
qualora la spesa non venga approvata dall'altro genitore, rimarrà a carico integrale del genitore che l'ha decisa ma, qualora l'altro non risponda nel termine indicato, tale spesa sarà da considerarsi come concordata.
6. Le parti rinunciano ad ogni altra domanda avanzata nel giudizio di separazione
2 giudiziale e si impegnano a cooperare per la presentazione della domanda di divorzio congiunto, decorsi i termini di legge dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano al mantenimento reciproco.
8. I compensi legali dei procuratori vengano integralmente compensati tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.2.2022 e regolarmente notificato, a dedotto di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario in Viareggio il 28.9.1991 con in Controparte_1 regime di comunione dei beni, da cui sono nati due figli, IU (21.11.1992) economicamente autosufficiente e convivente con il compagno e (23.2.2002), lavoratore stagionale. Pt_2
Ha esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile. Ha altresì dedotto:
- che in costanza di matrimonio i coniugi hanno acquistato l'immobile sito in Viareggio (LU) in Via Fabio Filzi n. 13 adibito a casa coniugale, sul quale gravava un mutuo di €180.000;
- di lavorare come autista presso Autolinee Toscane con contratto a tempo indeterminato e di percepire uno stipendio netto mensile di €1.600/1.700, mentre la moglie è impiegata a tempo indeterminato presso il CAAF Cgil di Viareggio con una retribuzione media di €1.499,58;
- di aver contratto, in costanza di matrimonio, due finanziamenti per far fronte alle esigenze familiari (il primo in data 24.9.2020 per l'estinzione di un precedente debito familiare e per l'acquisto dell'autovettura alla figlia IU, il secondo in data 16.3.2021), in cui la moglie figura come fideiussore;
- di aver lasciato, di comune accordo con la moglie, la casa coniugale dall'agosto 2021 - senza portare via alcun bene - trasferendosi in locazione presso altro immobile per il quale corrisponde un canone di locazione mensile di €500;
- di non riuscire più a far fronte a tutte le spese, perché la resistente ha omesso di corrispondere la propria quota per mutui e finanziamenti come già concordato;
- di corrispondere ogni mese €200 per il mantenimento del figlio , nonostante lo stesso Pt_2
-nell'estate 2021- abbia svolto lavoro stagionale mentre, nei periodi di non impiego, risulterebbe percepire la disoccupazione.
Ha dunque domandato che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi con esclusione di ogni reciproco mantenimento, ponendo a suo carico un assegno mensile di €200 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie Pt_2 previamente concordate.
Si è costituta che ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e ha Controparte_1 rappresentato:
3 - che il rapporto coniugale si è interrotto per condotta imputabile esclusivamente al ricorrente che ha intrapreso una relazione extraconiugale e ha abbandonato la casa familiare per andare a vivere con la nuova compagna nell'immobile condotto in locazione e per il quale, già da luglio 2021, aveva versato il deposito cauzionale di €1.000;
- di essere successivamente venuta a conoscenza che il marito aveva contratto nel marzo 2021 un ulteriore finanziamento di €41.116,00 con Findomestic per estinguere una posizione debitoria già precedentemente contratta dal ricorrente ed ignota alla resistente e che la somma residua di tale finanziamento era stata versata su un conto corrente intestato esclusivamente al ricorrente;
- che il ricorrente ha interrotto il pagamento delle spese dell'abitazione coniugale, utenze e quota parte del mutuo, e delle spese mediche e sportive per il figlio nonché ha Pt_2 unilateralmente determinato il contributo al mantenimento ordinario del figlio in €200 Pt_2 mensili, senza preventivo accordo, contributo da ritenersi del tutto insufficiente in rapporto alle esigenze del figlio.
Ha dunque domandato pronunciarsi la separazione con addebito al marito, stabilendo: l'assegnazione a sé della casa familiare ove abita anche il figlio , maggiorenne ma economicamente non Pt_2 autosufficiente;
un contributo a carico del ricorrente, per il mantenimento del figlio , di €350 Pt_2 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di
Lucca e, per il proprio mantenimento, di €150 mensili.
Sentite le parti, il Presidente ha disposto vari rinvii in ragione della riferita pendenza di trattive.
Preso atto del mancato raggiungimento dell'accordo, il Presidente ha fissato l'udienza del 11.11.2022 per l'audizione del figlio dei comparenti, il quale ha confermato di svolgere lavoro stagionale come bagnino, di percepire la disoccupazione per i periodi di scadenza del contratto e di volersi iscrivere a corsi universitari.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 28.11.2022 il Presidente, in via urgente e provvisoria, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato la casa coniugale alla resistente, ha posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, ritenuto parzialmente autosufficiente, nella misura di €200 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo presso l'intestato Tribunale, nulla ha disposto quale contributo al mantenimento della moglie non avendone ravvisato i presupposti, ha nominato la Dott.ssa D'Ettore quale giudice relatore, ha fissato l'udienza al 31.3.2023 e ha concesso alle parti termini per memorie.
4 Le parti sono comparse innanzi al Giudice relatore all'udienza del 31.3.2023, si sono riportate a quanto già dedotto in atti e hanno chiesto congiuntamente i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., poi concessi dal Giudice che ha rinviato all'udienza del 14.7.2023.
Ammessa la prova testimoniale, all'udienza del 26.1.2024 sono stati escussi i testi di parte resistente.
Dopo plurimi rinvii chiesti congiuntamente dalle parti per tentare di addivenire ad un componimento bonario della vicenda, all'udienza del 31.7.2024, stante il mancato accordo raggiunto tra i coniugi, sono stati escussi i testi di parte ricorrente ed all'esito il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.2.2025.
Dopo ulteriori rinvii richiesti congiuntamente dalle parti pendenti trattative, i comparenti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e all'udienza del 27.6.2025 hanno precisato le conclusioni come in epigrafe riportate, con rinuncia a termini per memorie conclusive.
La causa è stata rimessa quindi al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini.
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Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte, senza più alcuna comunanza di vita ed affettiva.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Per il resto, non vi sono poi motivi per disattendere la volontà delle parti, conforme all'interesse dei coniugi e del figlio.
Risultano congruamente disciplinati, tenuto conto della condizione reddituale delle parti, anche i profili economici. L'accordo complessivo consente infatti di porre fine ad ogni reciproca questione anche in ordine alla casa familiare.
Si ritiene, pertanto, di poter dar seguito alle conclusioni congiuntamente rassegnate dai comparenti che integralmente si recepiscono.
In ragione dell'intervenuta conciliazione, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in Viareggio (LU) Controparte_1 in data 28.9.1991,
5 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1991 al n. 140 parte
II S. A autorizzando i coniugi a vivere separati, con facoltà di interrompere la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo di reciproco rispetto;
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter-partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 14.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria IU D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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