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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/05/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 5121 /2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 5121 del R.G. relativo all'anno 2024 riservato per la decisione all'udienza del 19.03.2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...], CF: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. EUGENIO BODINI ed elettivamente domiciliata, come da mandato in calce al ricorso, presso lo studio dello stesso sito in Taranto alla Via Pitagora n. 24; ricorrente
E
, nato a [...] il [...], CF: CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. PALAGIANO CARMELO ed elettivamente domiciliato, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso lo studio sito in Taranto alla via
Mazzini n. 57; resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto
Oggetto: “Attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo”.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19.03.2025 e per il P.M. in sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/11/2024 ha premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in data 28/09/1985; che il Tribunale di Taranto, con decreto del CP_1
02/11/2007, ha omologato la separazione consensuale intervenuta tra i coniugi;
che successivamente il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 3470/2014 dell' 11/11/2014 (depositata in data 19/11/2014), ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ponendo a carico del in favore della ricorrente un assegno divorzile pari ad euro 390,00 mensili, oltre CP_1
rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Deduceva che in costanza di matrimonio, il marito aveva lavorato alle dipendenze del Controparte_2
presso la Marina Militare e che era stato collocato in pensione, percependo l'indennità di fine
[...]
servizio in due rate corrisposte in data 01/06/2023 ed in data 01/06/2024. Aggiungeva di non essere passata a nuove nozze e pertanto di essere nubile nonché beneficiaria di assegno divorzile.
Chiedeva, pertanto, l'attribuzione della quota percentuale dell'indennità di fine rapporto già corrisposta dall'INPS a , tenuto conto del periodo in cui il matrimonio è coinciso con CP_1
il rapporto di lavoro.
Si costituiva in giudizio , il quale di fatto non si opponeva alla domanda di parte CP_1 ricorrente, chiedendo accertarsi l'esatto importo spettante all'ex coniuge a titolo Parte_1 di percentuale dell'indennità di fine servizio già percepita dallo stesso.
All'udienza di comparizione del 19/03/2025, i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo in merito alle questioni dedotte in giudizio, alle condizioni riportate nell'atto allegato al verbale di udienza, dalle stesse sottoscritte. Quindi il giudizio iniziato in forma contenziosa può definirsi in aderenza a quanto voluto dalle parti riguardo all'attribuzione in favore della ricorrente della quota di indennità di fine servizio alla stessa spettante, ex art. 12 bis , legge n.898 del 1.12.1970.
La regolamentazione dei rapporti tra le parti come da atto allegato al verbale di udienza del
19/03/2025 può pertanto intendersi integralmente recepito nel presente provvedimento per farne parte integrante.
Le spese del giudizio vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nel giudizio instaurato da Parte_1
e , così provvede: CP_1
- Dispone che i rapporti tra le parti concernenti l'attribuzione in favore di della Parte_1 quota percentuale dell'indennità di fine servizio percepita da vengano regolati come CP_1
da atto allegato al verbale di udienza del 19/03/2025, da intendersi nel presente atto integralmente recepito e trascritto;
- Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, il 13/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 5121 del R.G. relativo all'anno 2024 riservato per la decisione all'udienza del 19.03.2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...], CF: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. EUGENIO BODINI ed elettivamente domiciliata, come da mandato in calce al ricorso, presso lo studio dello stesso sito in Taranto alla Via Pitagora n. 24; ricorrente
E
, nato a [...] il [...], CF: CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. PALAGIANO CARMELO ed elettivamente domiciliato, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso lo studio sito in Taranto alla via
Mazzini n. 57; resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto
Oggetto: “Attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo”.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19.03.2025 e per il P.M. in sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/11/2024 ha premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in data 28/09/1985; che il Tribunale di Taranto, con decreto del CP_1
02/11/2007, ha omologato la separazione consensuale intervenuta tra i coniugi;
che successivamente il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 3470/2014 dell' 11/11/2014 (depositata in data 19/11/2014), ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ponendo a carico del in favore della ricorrente un assegno divorzile pari ad euro 390,00 mensili, oltre CP_1
rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Deduceva che in costanza di matrimonio, il marito aveva lavorato alle dipendenze del Controparte_2
presso la Marina Militare e che era stato collocato in pensione, percependo l'indennità di fine
[...]
servizio in due rate corrisposte in data 01/06/2023 ed in data 01/06/2024. Aggiungeva di non essere passata a nuove nozze e pertanto di essere nubile nonché beneficiaria di assegno divorzile.
Chiedeva, pertanto, l'attribuzione della quota percentuale dell'indennità di fine rapporto già corrisposta dall'INPS a , tenuto conto del periodo in cui il matrimonio è coinciso con CP_1
il rapporto di lavoro.
Si costituiva in giudizio , il quale di fatto non si opponeva alla domanda di parte CP_1 ricorrente, chiedendo accertarsi l'esatto importo spettante all'ex coniuge a titolo Parte_1 di percentuale dell'indennità di fine servizio già percepita dallo stesso.
All'udienza di comparizione del 19/03/2025, i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo in merito alle questioni dedotte in giudizio, alle condizioni riportate nell'atto allegato al verbale di udienza, dalle stesse sottoscritte. Quindi il giudizio iniziato in forma contenziosa può definirsi in aderenza a quanto voluto dalle parti riguardo all'attribuzione in favore della ricorrente della quota di indennità di fine servizio alla stessa spettante, ex art. 12 bis , legge n.898 del 1.12.1970.
La regolamentazione dei rapporti tra le parti come da atto allegato al verbale di udienza del
19/03/2025 può pertanto intendersi integralmente recepito nel presente provvedimento per farne parte integrante.
Le spese del giudizio vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nel giudizio instaurato da Parte_1
e , così provvede: CP_1
- Dispone che i rapporti tra le parti concernenti l'attribuzione in favore di della Parte_1 quota percentuale dell'indennità di fine servizio percepita da vengano regolati come CP_1
da atto allegato al verbale di udienza del 19/03/2025, da intendersi nel presente atto integralmente recepito e trascritto;
- Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, il 13/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente