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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 17/10/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N° 1611/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale collegiale di FO, così composto: dott. Danilo Maffa – Presidente dott.ssa Valentina Vecchietti – giudice relatore dott. Fabio Santoro - giudice nella camera di consiglio del 17.10.2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 1611 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020 avente ad oggetto “Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima”, promossa da nata a [...] il [...], Parte_1 residente in [...], c.f.
, rappresentata e difesa per mandato C.F._1 professionale in calce all'atto di citazione dall'avv. EN Partisani Cod. Fisc. del foro di FO-SE, C.F._2 elettivamente domiciliata in SE, Corso G. Sozzi n° 27, presso lo studio del suddetto difensore;
-attrice nei confronti di
1 nato a [...], il [...], residente in [...]
SE (FC), via Tipano n° 1135, c.f. , C.F._3 rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti dall'avv. Stefano Dalla Valle del foro di Ravenna (C.F. ); CodiceFiscale_4
- convenuto e con l'intervento volontario di nato a [...] il Controparte_1
13/10/1941, residente in [...], c.f. , rappresentato e difeso giusta C.F._5 procura alle liti in atti, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Alessandro
Monteleone Cod. Fisc. e EN Partisani C.F._6
Cod. Fisc. entrambi del foro di FO-SE, C.F._2 elettivamente domiciliato in SE, Piazza Guidazzi n° 3, presso lo studio dei suddetti difensori;
- intervenuto
CONCLUSIONI: Con “Note di trattazione scritta d'udienza e di precisazione delle conclusioni” depositate in data 24 giugno 2025 l'attrice e parte intervenuta Parte_1 Controparte_1 hanno così concluso chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale di FO, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, con riserva di ogni ulteriore e diversa deduzione (anche istruttoria), produzione e conclusione, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e con vittoria di spese e compensi professionali (oltre accessori di legge): In via principale: accertarsi e dichiararsi la nullità del testamento olografo del 4 giugno 2015 in atti, perché redatto da soggetto vittima del reato di circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p. e art. 1418 c.c. In subordine: annullarsi detto testamento a norma dell'art. 624 c.c., ovvero perché effetto di errore e/o dolo. Quindi, per l'effetto delle suddette declaratorie di nullità e/o annullamento e/o inefficacia e/o indegnità a succedere, preso atto della rinuncia alla eredità di , Controparte_2 dichiararsi aperta la successione ab intestato ad ogni effetto di legge, condannando il Sig. (o suoi aventi causa) a Parte_2
2 restituire all'eredità, tra gli altri beni relitti, l'immobile attualmente detenuto senza titolo, corrispondente alla quota di 5/6 della unità distinta al Catasto Urbano del Comune di SE al F.109 n. 1032 sub 17, Via Cairoli p.S1-T-1-2 cat. A/3 V.10,5 E.1.057,45 ed al F.109 n. 3034 sub 1, Via Cairoli p.T cat. C/6 Mq.11 E. 48,86. E per l'effetto di quanto sopra, ordinarsi al Conservatore dei RR.II. la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli medio tempore contro il convenuto e quindi in danno degli eredi, con esonero da responsabilità. In via istruttoria, in revoca parziale della Ordinanza non ammissiva del 15 luglio 2022, intendendo gli esponenti assolvere all'onere che gli incombe in questa sede di reiterare le richieste istruttorie pretermesse, così da non ritenersi abbandonate ma anzi riproponibili in caso di impugnazione, si insiste per la ammissione dei capitoli di prova testimoniali non ammessi tra quelli di sottoelencati (di cui alle memorie n. 2 e n. 3 ex art. 183, co. VI, c.p.c.), se del caso epurati da eventuali esposizioni giudicate di tipo valutativo, suggestivo e/o negativo, ferma restando la ammissibilità di convincimenti personali o apprezzamenti che non sia possibile scindere – come nella fattispecie - dalla deposizione dei fatti (Cass., 27 marzo 1990, Cass., 2 gennaio 2001, n. 5): 1) vero che, tra la fine del 2013 e gli inizi del 2014, a seguito della morte del figlio , avvenuta il 15/11/2008 a causa di una fulminea Per_1 malattia incurabile, e nel 2012 a seguito della morte della propria madre, sig.ra è iniziato un continuo e progressivo CP_3 deterioramento delle condizioni psico -fisiche di Persona_2
(apprezzamenti non scindibili dalla deposizione del fatto); 2) vero che a seguito di tali eventi luttuosi, cominciava ad Persona_2 indossare abiti usurati, sporchi, non lavati da mesi, smettendo di curare la propria persona e la propria abitazione, nutrendosi - con discontinuità - presso i bar di SE (apprezzamenti non scindibili dalla deposizione del fatto);
2-bis) vero pertanto che, nel descritto contesto di spazio e tempo, mutava le proprie Persona_2 abitudini di vita, da sempre improntate alla cura (maniacale) del proprio aspetto e della propria abitazione (apprezzamenti non scindibili dalla deposizione del fatto); 3) vero che dalla fine del 2014
3 interrompeva i pagamenti delle forniture di luce, acqua e gas, Per_2 rimanendo per mesi senza il riscaldamento ed acqua calda, salvo richiedere ospitalità alla sorella per trascorrere la Parte_1 notte nella cameretta degli ospiti, godere di un pasto e riscaldarsi;
4) vero che, in tale contesto, rifiutava ogni altra Persona_2 proposta di aiuto da parte dei fratelli e , motivo per Pt_1 CP_1 il quale questi ultimi si determinarono a contattare i servizi sociali, nel novembre 2015; 5) vero dunque che, «perlomeno dal 2014 in poi», «si mostrava degradata, di impressionante Persona_2 magrezza, sporca, denutrita, abbandonata a sé stessa, con impoverimento del linguaggio e ripetitività delle frasi», come testualmente si legge nella Ordinanza GIP sub doc. n. 4, pag. 4 ss. che si esibisce;
6) vero che, dalla fine del 2014 in poi, la casa di abitazione di in SE era priva di luce elettrica, Persona_2 con utenze Enel staccate, polvere ovunque, quadri (dipinti ad olio su tela di Autore, tra cui per fatto notorio uno dei grandi Testimone_1
Maestri del Novecento Italiano) rimossi dalle pareti, gioielli in oro ed argenterie sparite, cibi scaduti in dispensa, ambienti freddi per mancanza di riscaldamento, tavola sempre apparecchiata allo stesso modo per settimane, mancanza di acqua calda per lavarsi etc.
(apprezzamenti non scindibili dalla deposizione del fatto); 7) vero che, dalla fine del 2014 in poi, usciva di casa in Persona_2 camicia da notte, contrariamente alle proprie abitudini, per intrattenersi in giardino o per una passeggiata intorno a casa;
8) vero che durante tutto l'anno 2015, ogni volta che Persona_2 le veniva offerto un supporto quotidiano, rifiutava l'aiuto dei familiari ed amici, ai quali la stessa riferiva (in svariate Per_2 occasioni) che si sarebbe occupato di ogni cosa e Parte_2 sarebbe andato a vivere da lei;
9) vero che, nel corso dell'anno 2015, nonostante la sparizione di quadri dalle pareti o delle argenterie e preziosi in oro (anelli, bracciali e orecchini), alla domanda (tra gli altri: della sorella dell'Assistente Parte_1
Sociale nella Turci, del cognato della ex CP_2 Persona_3 nuora etc.) sulla destinazione di tali beni, Controparte_2 [...] riferiva dapprima di averli portati a far valutare, ma in Per_2
4 realtà non sapeva che fine gli stessi oggetti avessero fatto;
10) vero che la sig.ra amica di famiglia che ne Testimone_2 Per_2 frequentava la casa almeno due volte a settimana, ha visto, verso la fine del 2014, due ragazzi entrare a bordo di una auto all'interno del giardino della abitazione di utilizzando, per Persona_2 entrare, un telecomando;
11) vero che i due ragazzi (uno dei quali con felpa di colore scuro e cappuccio a coprire il volto) entravano quindi in casa di e ne uscivano con un oggetto di forma Per_2 rettangolare custodito in un panno bianco, per poi allontanarsi a bordo della propria autovettura;
12) vero che, facendo ritorno a casa propria, lungo la strada vedeva uno dei due Testimone_2 ragazzi che poco tempo prima aveva visitato la casa di , uscire Per_2 senza nulla in mano da un “Compro -oro” che si trovava in viale Cattaneo, nella zona di Torre del OR di SE;
13) vero che, nei giorni successivi, rivedeva lo stesso ragazzo che era Testimone_2 uscito dal “ presso la casa di dalla quale ultima CP_4 Per_2 apprese che lo stesso ragazzo si chiamava e che aveva Pt_2 intenzione di andare ad abitare lì con lei per darle affetto e supporto;
14) vero che, in data 19/05/2015, aveva Parte_2 accompagnato presso la Cassa di Risparmio di Persona_2
SE, filiale di Torre del OR, dove otteneva dalla stessa
[...] la delega per operare sul conto corrente n. 544668, ivi Per_2 aperto dall'anziana vedova, oltre all'uso del bancomat;
15) vero che in data 25/05/2015 accompagnò Parte_2 Persona_2 presso lo studio del Notaio di SE per una Persona_4 consulenza in materia testamentaria;
16) vero che in data 04/06/2015, senza previo appuntamento, presso lo stesso studio notarile fu lasciato in consegna il testamento olografo redatto da in pari data del 04/06/2015, pubblicato dallo stesso Persona_2
Notaio già l'anno successivo, il 14/11/2016, come da Per_4 verbale che si esibisce sub doc. n. 7); 17) vero che in data 08/09/2015 accompagnò di nuovo Parte_2 Persona_2 presso lo stesso studio del Notaio di SE, per una Per_4 consulenza riguardante la donazione della casa di abitazione in SE della stessa in favore dello stesso donatario Per_2 Pt_2
5 18) vero che in occasione di tale ultimo consulto, Pt_2 [...] fu dissuasa dal Notaio dr.ssa a Per_2 Persona_4 privarsi in vita della propria casa di abitazione e la donazione non fu così stipulata;
19) vero che, in data 19/05/2015, Parte_2 aveva ottenuto da la delega per operare sul conto Persona_2 corrente n. 544668 della stessa come da verbale di Persona_2
s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A. che si esibisce;
20)
Per_2 vero che il funzionario di banca, nella Parte_3 occasione provò a dissuadere la sig.ra ma la delega Persona_2 in questione fu disposta in favore di a seguito di insistenza Pt_2 nella richiesta, come da verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo CP_5 che si esibisce;
21) vero che nella stessa occasione
Per_2 [...] chiese il rilascio di un bancomat che, appena rilasciato,
Per_2 venne subito consegnato dalla stessa nelle mani di
Per_2 Pt_2
(il quale aveva accompagnato in banca), come da
[...] Per_2 verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A. che si Per_2 esibisce;
22) vero che nello stesso periodo di tempo (marzo – maggio 2015) venne anche richiesto un prestito in favore di
[...]
dell'importo di euro 5.000,00, come da verbale di s.i.t. Per_2 sub doc. n. 13, fascicolo P.A. che si esibisce;
23) vero che Per_2 tale prestito fu concesso dalla banca a condizione che in garanzia canalizzasse la propria pensione sul conto corrente Persona_2
c/o la stessa banca erogante, cosa tuttavia mai avvenuta, come da verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A. che si Per_2 esibisce;
24) vero che, nel periodo in questione (estate 2015), in almeno una occasione aveva prelevato dal conto Parte_2 corrente di presso lo sportello bancario di CRC la Persona_2 somma di euro 1.000,00, come da verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A. che si esibisce;
25) vero che in una Per_2 successiva occasione si presentò allo sportello della Persona_2 stessa banca con la sorella per un prelievo e in quella Pt_1 circostanza non venne rinvenuto il saldo atteso, per un ammanco di euro 2.000,00, somma che il aveva consegnato a mani dello Pt_2 zio , come da verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo Per_5
P.A. che si esibisce;
26) vero che, a distanza di pochi Per_2
6 giorni dalla concessione del suddetto finanziamento bancario, mentre era in pausa dal lavoro la direttrice di banca
[...]
(che aveva erogato lo stesso finanziamento a fronte della Parte_3 promessa della canalizzazione della pensione di Rosa in garanzia) notava nel parcheggio nei pressi del bar del Famila di Torre del
OR AS ME in compagnia dello zio come da Per_5 verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A. che si Per_2 esibisce;
27) vero che nella occasione il e il appena si Pt_2 Per_5 avvidero di tentarono di dileguarsi, come da Parte_3 verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A. che si Per_2 esibisce;
28) vero che nel novembre 2015 i servizi sociali, dopo le segnalazioni dei familiari e di presero in carico la Controparte_6 situazione di come da verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, Persona_2 fascicolo P.A. Giannessi che si esibisce;
29) vero che, in data 9 dicembre 2015, su richiesta dell'assistente sociale Testimone_3 il medico curante dott.ssa si presentava presso Persona_6
l'abitazione di 30) vero che, nella occasione, il Persona_2 medico curante riscontrò che la casa di era invasa Persona_2 dal fumo per il tentativo di accendere il camino per scaldarsi, con utenze Enel staccate, polvere ovunque, quadri rimossi dalle pareti, cibi scaduti in dispensa, ambienti freddi per mancanza di riscaldamento, come da doc.n. 9 che si esibisce;
31) vero che nella occasione il medico consigliò una valutazione neurologica, per il sospetto di un quadro depressivo e/o sviluppo di deterioramento cognitivo di come da certificato medico che si Persona_2 esibisce sub doc. n. 9 e del quale si richiede conferma;
32) vero che, all'esito della visita neurologica cui sottopose il 1° Persona_2 febbraio 2016 il dott. dimise la seguente Parte_4 diagnosi: «Fragilità personologica. Il soggetto può essere sottoposto al rischio di rimanere vittima di pressioni ambientali ed influenze esterne», come da certificato medico che si esibisce sub doc. n. 8 e del quale si richiede conferma;
33) vero che la dr.ssa nella CP_7 procedura di A.d.S. n. 229/2016 R.G., dopo aver visitato nel Per_2 maggio 2016, così concluse la propria Relazione di CTU: «è presente affabulazione, tendenza ad eludere i chiarimenti sulla sua
7 situazione patrimoniale e sulle persone che l'aiutano, assumendo atteggiamenti infantili ed abbandonandosi talora a lunghe confabulazioni. Ritengo sia persona fragile che può facilmente rimanere vittima di pressioni ambientali ed influenze esterne per cui ha necessità di un Amministratore di Sostegno che l'aiuti ad affrontare i problemi concreti (pagamento delle utenze, gestione del denaro, vendere ed acquistare beni), si prenda cura di lei, provveda a compiere le azioni necessarie per la gestione della vita e dei beni nonché valutare l'impatto delle relazioni sociali sul quotidiano», come da doc. n. 7, fascicolo P.A. che si esibisce Per_2 chiedendone conferma;
34) vero che, durante la visita presso il citato CTU, raccontava bugie, storie fantastiche, Persona_2 mostrando di non conoscere il valore del danaro, come quando avrebbe dovuto pagare le bollette del gas, affermando di essere andata in banca a pagarle, senza tuttavia ricordare alcun tipo di pagamento;
35) vero che nei primi giorni di presa Persona_2 in carico da parte dei Servizi sociali - fine novembre 2015 - rifiutava i servizi di supporto domiciliare affermando che l'amico Pt_2 aveva promesso che sarebbe andato a vivere con lei, come da
[...] verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A. che si Per_2 esibisce;
vero che, successivamente, necessitando di aiuto e dal momento che non era presente o rispondeva al Parte_2 telefono di rado, si convinse ad accettare i servizi di Persona_2 supporto, come da verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A. che si esibisce;
37) vero che ogni qualvolta l'assistente Per_2 sociale si presentava in casa di la Testimone_3 Persona_2 stessa usava proporre in regalo i suoi beni, per ringraziare o assicurarsi una nuova visita, come da verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A. che si esibisce;
38) vero che l'addetta alle Per_2 pulizie si presentava a casa di sempre Persona_2 accompagnata dalla assistente sociale per timore Testimone_3 che l'anziana potesse elargire i suoi beni personali, proposta che normalmente veniva fatta con insistenza da parte di a chiunque Per_2 la visitasse, come da verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A. che si esibisce;
39) vero che i Servizi Sociali Per_2
8 riscontravano che negli ultimi mesi del 2015, «non Persona_2 era in grado di gestire l'aspetto burocratico delle sue faccende ed era facilmente raggirabile», come da verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A. che si esibisce (apprezzamenti non Per_2 scindibili dalla deposizione del fatto); 40) vero che i Servizi Sociali riscontravano che a negli ultimi mesi del 2015, Persona_2
«Bastava farle un sorriso ed era capace di concedere qualunque cosa a chiunque», come da verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A. Giannessi che si esibisce (apprezzamenti non scindibili dalla deposizione del fatto); 41) vero (oppure no) che, come si legge alla pagina 80 della comparsa di costituzione e risposta del convenuto
[...] il “primo atto di intervento” dell' di Sostegno CP_8 CP_9
in persona dell'avv. Lorena Poggi, fu di diffidare Controparte_10
e/o vietare a di frequentare l'abitazione di Parte_2 [...] ovvero di farle visita;
42) vero che, come testualmente si Per_2 legge nella Ordinanza del GIP del 3.11.2017 che si esibisce sub doc.n. 4, «dopo una assidua frequentazione (che aveva illuso l'anziana sull'appoggio) del quest'ultimo ha diradato le sue Pt_2 visite e comunque lasciato la in uno stato di assoluto Per_2 degrado» (apprezzamenti non scindibili dalla deposizione del fatto);
43) vero che, dopo l'intervento dei Servizi sociali e l'attivazione della Amministrazione di sostegno, era affranta dal Persona_2 fatto che nonostante chiamasse ripetutamente lui non Parte_2 rispondesse più al telefono (apprezzamenti non scindibili dalla deposizione del fatto); 44) vero che, dopo l'intervento dei Servizi sociali e l'attivazione della Amministrazione di sostegno (inizio 2016), ha smesso di fare visita o di contattare Parte_2 [...]
45) vero che, nell'estate del 2015, di ritorno dalla Per_2 vacanza in montagna, ed il marito Parte_1 Persona_3 notavano che l'autovettura Mercedes classe A in proprietà di
[...] era sparita dal cortile di casa;
46) vero che, preoccupati Per_2 di un possibile incidente, ed il marito Parte_1 Per_3
(che abitavano al piano terra della medesima bifamiliare)
[...] chiesero a cosa fosse accaduto e perché l'automobile Per_2
Mercedes non fosse parcheggiata al solito posto;
47) vero che nella
9 occasione rispose che l'autovettura era stata venduta da Per_2
il quale entro pochi giorni ne avrebbe consegnata Parte_2 una nuova;
48) vero che, pochi giorni dopo, in sostituzione della Mercedes Classe A di era comparsa una Fiat 600, Per_2 immatricolata nell'anno 2000, targata Palermo, poi abbandonata per mesi nel cortile di casa di coperta di polvere e sporcizia, Per_2 con le gomme lisce, priva di bollo e assicurazione;
49) vero che, nei mesi successivi, su richiesta di l'auto in questione Parte_1 venne rimossa dal cortile di ma “a spinta” da e Per_2 Parte_2 dallo zio in quanto il motore della autovettura non Per_5 ripartiva;
50) vero (oppure no) che la autovettura Mercedes Classe A di nel momento in cui fu come sopra venduta, Persona_2
«era completamente senza manutenzione, senza tagliandi, senza distribuzione, senza gomme» come riferito da in sede Parte_2 di esame di imputato, come da trascrizioni di udienza sub doc. n. 10, pag. 49 di 64 che si esibisce;
51) vero che nel mese di febbraio 2016 zio di si rivolse alla agenzia Per_5 Parte_2
Immobiliare Espansione di SE, per mettere in vendita la casa di
52) vero che l'incarico alla agenzia immobiliare Persona_2 del febbraio 2016 non ebbe seguito, dal momento che fu scoperto, da parte della stessa agenzia, che era sottoposta ad Persona_2 amministrazione di sostegno;
53) vero che la eventualità di una vendita della casa di col coinvolgimento del geom. Persona_2 fu valutata per la prima volta nel mese di maggio Persona_7
2016, nell'ambito della procedura di Amministrazione di sostegno, come da istanza al Giudice Tutelare del 20 maggio 2016 che si esibisce sub doc. n. 21; 54) vero che e Pt_1 Controparte_1 hanno avuto conoscenza del testamento della sorella in favore Per_2 di soltanto dopo la pubblicazione del medesimo Parte_2 avvenuta in data 14 novembre 2016 (doc .n. 7); 55) vero che, dopo la morte di ma prima di conoscere detto testamento in favore Per_2 del aveva già informato i fratelli Pt_2 CP_11 CP_1 ed che comunque avrebbe rinunciato alla eredità di Parte_1 cui dispose con testamento olografo del 10 giugno 2012; 56) Per_2 vero che nel 2015, ad integrazione della sua Persona_2
10 pensione di circa € 1.000,00 mensili (n. 36112961), ricevette l'accredito mensile di ulteriori € 664,98 (pensione n. 38113325) per la reversibilità della pensione del marito deceduto Persona_8 il 06/01/2014; 57) vero che l' per gli arretrati – dovuti dal CP_12 gennaio 2014 – il 20/11/2015 corrispose in unica soluzione a
[...] la somma di € 8.816,36, come da estratto conto di Nuova Per_2
Banca Etruria che si esibisce sub doc. n. 23; 58) vero che verso la fine del 2014 conosce per la prima volta Persona_2 Pt_2 un giovane totalmente estraneo alla famiglia e che mai fino a
[...] quel momento l'aveva conosciuta e frequentata. Si indicano come testimoni, salvo altri indicarne, anche a prova contraria su eventuali capitoli di prova articolati dal convenuto ed ammessi: sui capitoli dal n. 1 al n. 9 compreso: via Martiri della Persona_3
Libertà, n. 18 – SE (FC); , via G.M. Controparte_2
Mitelli, n. 11/6 – Bologna (BO); via Imperia, n. 154 Testimone_2
– SE (FC); sui capitoli dal n. 10 al n. 13 compreso: Tes_2
, via Imperia, n. 154 – SE (FC); sui capitoli n. 14 nonché
[...] dal n. 19 al n. 27 compreso, via Certaldo, n. Parte_3
160 – SE (FC); sui capitoli dal n. 15 al n. 18 compreso, Notaio dott.ssa , via Martiri della Libertà, n. 1 – SE Persona_4
(FC); sul capitolo n. 3, nonché dal n. 28 al n. 31: Testimone_3 via A. Contarini, n. 80 – SE (FC); sui capitoli dal n. 29 al n. 31 compreso: dott.ssa via G. Matteotti, n. 25 – SE Persona_6
(FC); sul capitolo n. 32: dott. c/o Azienda USL Parte_4 della Romagna;
sul capitolo n. 33: dott.ssa Testimone_4
v.le Roma, 328/B – FO (FC); sui capitoli dal n. 35 al n.
[...]
40, nonché sui capitoli n. 43 e n. 44: via A. Testimone_3
Contarini, n. 80 – SE (FC); sul capitolo n. 41: avv. Lorena Poggi, C.so n. 49 – FO (FC); sul capitolo n. 42: Tes_5 Per_3
e ; sul capitolo n. 44:
[...] Controparte_2 Testimone_2
, e Persona_3 Controparte_2 Testimone_2
sui capitoli dal n. 45 al n. 50 compreso: Testimone_3 Per_3
, sui capitoli dal n.
[...] Controparte_2 Testimone_2
51 al n. 52 compreso: c/o Agenzia Imm.re Testimone_6
Espansione, via C. Battisti, 52 – SE (FC); sul capitolo n. 53:
11 e geom. via Roverella, n. 39 - Persona_3 Persona_7
SE (FC); sui capitoli dal n. 54 al n. 58 compreso: Per_3
e ”.
[...] Controparte_2
Con “Note autorizzate di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.” depositate in data 24 giugno 2025 il convenuto ha Parte_2 così concluso “Voglia l'Ill.mo Tribunale di FO, contrariis reiectis, IN VIA ISTRUTTORIA, previa riforma in parte qua dell'ordinanza 15/7/22, ammettere prova per interrogatorio formale dell'attrice e dell'intervenuto , nonché Parte_1 Controparte_1 per testimoni, sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “Vero che?”: 1) le chiavi dell'immobile di Via Cairoli n. 62 a SE già di proprietà per i 5/6 della de cuius ed oggetto della Persona_2 presente controversia dalla data di decesso di quest'ultima (10/10/16) e sino al 16/3/21 sono state detenute da e Parte_1
; 2) la situazione dei beni mobili presenti Controparte_1 nell'immobile per cui è causa e di cui al capitolo che precede sino dalla data di decesso della de cuius (10/10/16) e Persona_2 sino al 16/3/21 è quella descritta nei verbali di inventario 16/3/21 e 20/3/21 come da docc. “20” e “21” che si rammostrano alla parte/testimone per conferma;
3) venne Parte_2 accompagnato da nei locali della società Alfa RL;
4) Persona_2 ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della Parte_2
Alfa RL dalla fine del 2014 all'inizio del 2015; 5) per l'attività lavorativa svolta ha percepito retribuzione;
6) nel Parte_2
2016 manifestò intenzione di vendere l'immobile di Persona_2
Via Cairoli n. 62 a SE affidando l'incarico al Geom. Per_9
7) in data 24/3/15, 27/3/15 ebbe
[...] Persona_2 personalmente a recarsi presso l'esercizio commerciale “Oro Liquido RL” di Via Cattaneo a SE alienando alcuni oggetti, come da documento n. “4” che si rammostra alla parte/testimone per conferma;
8) ebbe ad alienare alcuni dipinti a Persona_2 firma di a il quale ebbe a Testimone_1 Controparte_13 consegnare nelle mani della prima il prezzo dell'acquisto; Lei ebbe a visitare su incarico dei Servizi Sociali di SE i Persona_2 quali Le fecero presente che c'era un giovane che stava
12 frequentando la di Lei abitazione;
10) all'atto di elaborare la Sua relazione Lei ebbe ad approfondire la stessa con valutazioni di pertinenza medico-legale su insistenza dei Sevizi Sociali;
11) l'assetto cognitivo della Sig.ra era di un cut-off di Persona_2
26,3 su 23,8 12) Lei ebbe a ricevere incarico di assistere e difendere nella procedura per nomina di A.d.S. già pendente
Persona_2 innanzi al Tribunale di FO con il n. di R.G. 229/16; 13) Lei ha incaricato la Dott.ssa di redigere elaborato Persona_10 peritale sulla persona di;
14) successivamente Lei
Persona_2 ha rinunciato all'incarico professionale di assistenza e difesa tecnica di avendo appreso della sussistenza ragioni
Persona_2 di incompatibilità rispetto ad Alfa RL contro la quale Lei aveva agito in precedenza;
15) Lei ha visitato in data 22/2/16 su
Persona_2 incarico dell'Avv. Luca Arginelli;
16) Lei ha ripetuto visite domiciliari in assenza di avvertimento della Sig.ra ;
Persona_2
17) Lei ha somministrato alla Sig.ra testistica i cui Persona_2 esiti sono che alla stessa venne riconosciuto un punteggio MMSE di 28.5/30 rispetto ad un parametro di riferimento (età e scolarizzazione) pari a 26.8/30, nonché un Q.I. totale di 115, verbale di 116 e di performance di 110. Si indicano quali testimoni: a) Per_5
su tutti i capitoli;
b) , su tutti i capitoli;
c)
[...] Testimone_7
sul capitolo “7”; d) , sul Testimone_8 Controparte_13 capitolo “8”; e) Dott. sui capitoli “9”, “10” ed Parte_4 Pt_4
“11”; f) Arginelli Avv. Luca, sui capitoli “12”, “13” e “14”; g) Dott.ssa , sui capitoli “15”, “16” e “17”. Per la Per_10 Per_10 denegata ipotesi di ammissione del capitolato e dei testi di parti attrice/intervenuto, si chiede, sin da ora, che sui medesimi capitoli vengano sentiti A PROVA CONTRARIA e/o A CONTROPROVA i testimoni di parte convenuta così come indicati;
nonché i testimoni avversari sui capitoli di cui alla memoria 183 VI n. 2 cpc del
18/6/21. Sempre IN VIA ISTRUTTORIA, ma A PROVA CONTRARIA e/o A CONTROPROVA, si reitera istanza affinchè i testimoni di parte convenuta così come indicati nella memoria 18/6/21, e pertanto: a) b) ; c) Per_5 Testimone_7 Tes_8
d) ; e) f)
[...] Controparte_13 Controparte_14
13 Arginelli Avv. Luca;
g) Dott.ssa ; nonché, per la Per_10 Per_10 denegata ipotesi di ammissione dei testimoni di parte attrice/intervenuto di cui alle rispettive memorie 17/6/21, affinchè gli stessi testimoni avversari vengano sentiti a prova contraria sui capitoli di cui alla memoria di parte convenuta 18/6/21.
Relativamente alla espletata C.T.U., e previa riforma in parte qua della ordinanza 16/4/25, si ribadisce istanza affinchè al C.T.U. Dott. vengano sottoposti i seguenti CHIARIMENTI: - dica il Per_11
CTU se nel caso di specie la supposta “fragilità personologica” sia un dato caratteriale della sig.ra o se egli la ravvisi come Per_2 possibile in quanto legata al progredire dell'età senile, dica il C.T.U. se le visite – rispettivamente, della Dott.ssa del Dott. Per_6
e della Dott.ssa – siano (o meno) state Parte_4 CP_7 inquadrate come cronologicamente compatibili rispetto al tempus di redazione del testamento;
- altrettanto, inquadrato cronologicamente l'intervento della Dott.ssa dica il Per_10
C.T.U. se le di Lei valutazioni peritali risultino essere state sinotticamente poste a confronto con quelle dei Dott.ri anche alla luce al maggior numero di Persona_12 somministrazione di tests psicodiagnostici ed al maggiormente articolato approfondimento (anche in tema di visite domiciliari); - dica il C.T.U. se la riscontrata diagnosi di (astrattamente) assenza di deterioramento cognitivo evidente e diagnosticato possa legittimare una antitetica sussistenza di “fragilità personologica”. NEL MERITO, - in via preliminare e/o pregiudiziale, stante la carenza di interesse ad agire e conseguente carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice , dichiarare Parte_1 inammissibile l'azione da questa radicata tramite atto di citazione notificato per il tramite del servizio postale in data 8/6/20; - in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'intervento di per tardività rispetto ai termini di cui al Controparte_1 combinato disposto degli artt. 166 e 167 Cod. Proc. Civ.; - in via di subordine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164 comma iv Cod. Proc. Civ., dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo ex art. 164 comma IV Cod. Proc. Civ. e per violazione del disposto di
14 cui all'art. 163 nn. 3) e 4) Cod. Proc. Civ. risultando omessi od assolutamente incerti i requisiti di cui al n. 3) (“determinazione della cosa oggetto della domanda”), ovvero n. 4) (“mancanza dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”), espressamente dichiarandosi di non accettare il contraddittorio su tale punto e che la costituzione avviene senza sanatoria alcuna al solo fine di vedere dichiarata tale nullità; - in via di gradato subordine, dichiarare la prescrizione dell'azione sia dell'attrice che dell'interveniente Parte_1
. - IN VIA ISTRUTTORIA, qualora ritenuto Controparte_1 utile a fini processuali, si insta sin da ora affinché venga acquisito l'integrale fascicolo (già) radicato avanti al Tribunale di FO e recante R.G. 229/16 ed inerente alla richiesta di nomina ad A.d.S. in favore della (defunta) ; - NEL MERITO, respingere Persona_2 tutte le domande formulate dall'attrice e Parte_1 dall'interveniente in quanto infondate in fatto Controparte_1 ed in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e delle successive memorie tutte da intendersi qui per integralmente riportati e trascritti;
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 88 e 96 commi I e II Cod. Proc.
Civ., avendo parte attrice agìto in violazione dei doveri di lealtà e probità, e manifestando malafede e/o colpa grave (sia per avere sovvertito il normale corso processuale notificando la citazione introduttiva in assenza di mediazione, che per avere indicato un termine a comparire eccessivamente sproporzionato, che per avere taciuto l'esistenza di una sentenza di assoluzione in favore del convenuto), dichiarare tenuta e condannare l'attrice Parte_1 al risarcimento dei danni in favore del convenuto da Parte_2 liquidarsi in seguito ad espletanda istruttoria ed in base a Giustizia ed, in via di subordine, secondo equità; ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 comma III Cod. Proc. Civ. si insta per la ulteriore condanna dell'indennizzo ivi previsto e disciplinato e per la cui quantificazione Ci si rimette a Giustizia o, in subordine, ad equità; ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 89 Cod. Proc. Civ. sì, insta sin da ora per la cancellazione delle seguenti espressioni sconvenienti
15 ed offensive: “Ed è dunque sospetto che, proprio nel febbraio 2016, col supporto dello zio si fosse reso parte Per_5 Parte_2 attiva anche nel maldestro tentativo di vendita della casa di abitazione di .” (cfr. citazione, pag. 6, righe 16/18); § “ Per_2 Pt_2 indusse a redigere testamento in suo favore,
[...] Persona_2 senza che tra i due vi fosse alcun rapporto di debito -credito, né di parentela, né la possibilità di una oggettiva e razionale riconoscenza da parte di che avesse ispirato la liberalità, posto che Per_2 dopo una assidua frequentazione, che aveva illuso l'anziana sull'appoggio ed affetto promesso dal giovane, questi – esaurito lo scopo economico – diradava le sue visite fino a lasciare in uno Per_2 stato di assoluto degrado” (cfr. citazione, pag. 11, righe 22/26; pag. 1, righe 1/3); § “Depauperato il patrimonio di , e nella Per_2 impossibilità di disporre del residuo, il sig. si rese Pt_2 irreperibile, tanto che l'amministratore di sostegno, avv. Lorena
Poggi, fu costretto a inviare … (omissis) … frequentava l'abitazione della sig.ra non si sa bene per quali “rapporti”>> (doc. n. 5)” (cfr. citazione, pag. 12, righe 22/26; pag. 13, righe 1/2); § “Depauperato il patrimonio di , e nella impossibilità di disporre del residuo, il Per_2 sig. si rese irreperibile, tanto che l'amministratore di Pt_2 sostegno, avv. Lorena Poggi, fu costretto a inviare … (omissis) … frequentava l'abitazione della sig.ra non si sa bene per quali
“rapporti”>> (doc. n. 5)” (cfr. citazione, pag. 12, righe 22/26; pag. 13, righe 1/2); § “Egli non solo ha in tal modo indotto col dolo Per_2
a redigere un nuovo testamento, ma l'ha indotta a revocare le precedenti volontà testamentarie delle quali si è detto, che avrebbero tra l'altro vincolato il patrimonio ereditario ad opere di beneficenza in memoria di figlio di Persona_13 Per_2 prematuramente e tragicamente scomparso” (cfr. citazione, pag. 13, righe 13/17); “In via conclusiva, quand'anche volesse escludersi la ipotesi della circonvenzione di incapace, e così la nullità del testamento olografo ex art. 643 c.p. e 1418 c.c. nel combinato disposto, nella fattispecie lo stesso testamento dovrebbe annullarsi per captazione della volontà testamentaria, avendo il Pt_2 evidentemente tratto in inganno l'anziana con la (falsa) Per_2
16 promessa – tra le altre – di andare a vivere con lei e darle ogni supporto e affetto, così da suscitare nella testatrice false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata” (cfr. citazione, pag. 13, righe 18/26); il tutto, con applicazione delle sanzioni processuali disciplinate dagli artt. 88, 89 e 96 Cod. Proc. Civ.; ovvero con condanna in capo alla attrice ed all'interveniente Parte_1
ed assegnazione al convenuto Controparte_1 Parte_2 di una somma a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale da questi sofferto e per cui la quantificazione ci si rimette a
Giustizia, od, in subordine, ad equità. Con condanna in capo a parte attrice ed interveniente anche degli oneri di C.T.P. sopportati da parte convenuta, così come da parcella del Dott. depositata Per_14 in data 15/10/24. Con vittoria di spese e compensi professionali, e distrazione in favore del procuratore antistatario dei compensi e delle spese anticipate ex art. 93 Cod. Proc. Civ. Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. Si insta affinché, qualora la causa venga trattenuta in decisione, vengano concessi i termini ex art. 190 cpc”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 9 giugno 2020, e ritualmente notificato, (di seguito anche “l'attrice”) Parte_1 conveniva in giudizio (di seguito anche “il Parte_2 convenuto”) al fine di sentire accertata e dichiarata la nullità del testamento olografo redatto da e datato 4 giugno Persona_2
2015, sostenendo che la stessa era stata vittima del reato di circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p., sostenendo altresì che il testamento sarebbe comunque nullo per incapacità naturale o invalido per dolo, e allegando l'indegnità a succedere del convenuto. In particolare, esponeva l'attrice di essere sorella della compianta de cuius e di aver convissuto con la stessa sin dal 1984 presso l'abitazione sita in SE, via Cairoli nn° 60-62.
17 L'intero immobile risultava originariamente intestato all'attrice, la quale, in data 30 luglio 2002, trasferiva, mediante atto di donazione, la proprietà del piano superiore e le relative pertinenze al nipote
, figlio di Persona_13 Per_2
Successivamente al prematuro decesso di quest'ultimo, avvenuto in data 15 novembre 2008, la comproprietà del bene tornava in capo alla madre, in qualità di erede legittima. Aggiungeva altresì che nel 2012, la medesima manifestava Per_2 la volontà di nominare quale erede universale , già Controparte_2 coniugata con il figlio allo scopo di destinare il patrimonio Per_1 ereditario a opere di beneficenza in sua memoria. Chiariva l'attrice altresì che, a partire dal 2014, constatava, insieme al fratello e ad alcuni conoscenti, un Controparte_1 repentino e marcato decadimento psico-fisico da parte della sorella, la quale versava in condizioni di grave abbandono, trascurando completamente la propria igiene personale e l'ordinaria cura dell'abitazione, un tempo curata con particolare attenzione e arricchita da beni di pregio, tra cui opere d'arte, mobili d'antiquariato, argenterie e suppellettili di valore. Il mutamento comportamentale, le condizioni di salute precarie e la trascuratezza generale della persona e dell'ambiente domestico risultavano aggravati dalla perdita del figlio nel 2008 e dalla morte della madre, avvenuta in data 31 dicembre 2012. Tra gli altri episodi, i familiari constatavano che Persona_2 un tempo donna elegante e curata, si aggirava nel giardino della propria abitazione discinta, assumendo comportamenti estranei al suo abituale stile decoroso;
invero, il disinteresse per la cura personale si manifestava anche nel mancato pagamento delle utenze domestiche. Tanto premesso, l'attrice dichiarava che, negli anni antecedenti al decesso della sorella, quest'ultima era stata avvicinata da Pt_2
un giovane totalmente estraneo al contesto familiare;
[...] aggiungeva altresì che in quegli anni versava in uno stato di Per_2 notevole confusione mentale e incapacità gestionale, inducendo i fratelli a mobilitarsi al fine di tutelarla;
invero, i familiari attivavano
18 inizialmente i Servizi Sociali del Comune di SE e, in seguito, promuovevano un procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno (proc. n° 229/2016 R.G. presso il Tribunale di FO). Tale intervento scaturiva da una serie di accadimenti preoccupanti;
in particolare, in data 9 dicembre 2015, su richiesta dell'assistente sociale, dott.ssa , il medico curante di Persona_6
si recava in modo non annunciato presso il domicilio Persona_2 della paziente, trovando l'abitazione invasa da fumo a causa di un tentativo fallito di accensione del camino, priva di riscaldamento e di energia elettrica. In quella circostanza, la paziente appariva mal vestita e truccata in modo trasandato rispetto al consueto. In seguito a ulteriori verifiche, i familiari apprendevano che i conti bancari della stessa risultavano pressoché svuotati, e che numerosi beni di valore — tra cui argenteria, porcellane e dipinti — risultavano misteriosamente scomparsi. I preziosi in oro e argento erano stati alienati presso esercizi commerciali “Compra Oro”. Inoltre, alcuni amici di famiglia riferivano di aver visto due giovani allontanarsi dall'abitazione di con un oggetto rettangolare Per_2 avvolto in un panno bianco. Aggiungeva altresì l'attrice che il titolare della società Oro
Liquidi S.r.l. confermava che risultava essere l'autore Parte_2 della cessione di preziosi oggetti ed analoga dinamica riguardava quattro quadri di valore, alienati per importi irrisori a
[...]
. CP_13
Successivamente, si apprendeva che, in data 19 maggio 2015, aveva conferito al delega per operare sul conto corrente Per_2 Pt_2
n° 544668, presso la Cassa di Risparmio di SE. L'estratto conto prodotto in giudizio riportava un saldo finale di € 662,16 al 30 giugno 2015, con prelievi pressoché quotidiani e privi di giustificazione plausibile, considerato lo stato di degrado e malnutrizione in cui la disponente versava. Si rilevava inoltre che il testamento olografo in favore del convenuto, depositato presso il Notaio dott.ssa , Persona_4 recava la data del 4 giugno 2015, in coincidenza con il periodo di
19 maggior intensità dei prelievi dal conto corrente, effettuati dal medesimo beneficiario. Infine, appariva sospetto il coinvolgimento del convenuto in un tentativo di alienazione dell'immobile nel febbraio 2016, proprio in concomitanza con l'avvio della procedura di amministrazione di sostegno presso il Tribunale di FO. Successivamente alla morte di avvenuta in data Persona_2
10 ottobre 2016, l'attrice, insieme al fratello, accertava l'esistenza del testamento olografo pubblicato in data 14 novembre 2016, nel quale il convenuto odierno risultava nominato quale erede universale. Si costituiva altresì con comparsa depositata in data 9 giugno 2020 assumendo sostanzialmente la Controparte_1 medesima linea difensiva della sorella e formulando le stesse conclusioni.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 5 novembre 2020 contestando gli assunti attorei nonché Parte_2 in particolare la ricostruzione delle vicissitudini familiari effettuata da controparte;
domandava in via preliminare che venisse dichiarata l'inammissibilità della domanda attorea per carenza di interesse ad agire e conseguente difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice, in quanto la citazione risultava notificata in data 8 giugno 2020 mediante servizio postale. In via subordinata, chiedeva la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, nn° 3) e 4) c.p.c., stante l'omissione o assoluta incertezza degli elementi relativi all'oggetto della domanda e all'esposizione dei fatti costitutivi, espressamente dichiarando di non accettare il contraddittorio su tale punto e che la costituzione avveniva al solo fine di far valere detta nullità, senza sanatoria alcuna;
nel merito, che tutte le domande attoree fossero respinte perché infondate in fatto e in diritto, mentre, in ordine alla condotta processuale di parte attrice, la stessa violava i doveri di lealtà e probità, condannandola al risarcimento dei danni in favore del convenuto, da liquidarsi in corso di causa o secondo equità.
20 La causa è stata istruita documentalmente e mediante c.t.u. medico legale, nonché mediante prova per testi. All'esito del deposito dell'elaborato peritale la causa veniva quindi assunta in decisione con ordinanza del 16 aprile 2025– previa precisazione delle conclusioni – con assegnazione alle parti dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * * * *
Ritiene il Tribunale che le domande formulate dall'attrice e dall'intervenuto non meritino accoglimento per le ragioni di seguito esposte. In via preliminare, occorre rilevare che il convenuto ha eccepito la carenza di interesse ad agire delle controparti e la nullità dell'atto di citazione. Tali eccezioni non meritano accoglimento. Sotto il primo profilo, va osservato che l'interesse ad agire si determina in relazione alla prospettazione della domanda effettuata dalla parte attrice che, nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., precisa che: “dichiarato invalido il testamento impugnato, e non ricorrendo i presupposti né per la sostituzione, né per la rappresentazione, la successione dovrà aver luogo per legge, in favore dei fratelli legittimari”; ed invero, nella giurisprudenza di legittimità si è evidenziato che “in materia testamentaria, l'attore titolare della legittimazione ad esercitare le azioni di nullità ed annullamento non è esentato dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da parte del medesimo attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare - attraverso la rimozione degli effetti del testamento impugnato - una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica” (Cass. Civ. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 (Rv. 652507 - 01): nel caso di specie, l'interesse è astrattamente collegato alla posizione di potenziale beneficiaria della attrice (e dell'intervenuto) in caso di invalidazione del testamento, giacchè questi ultimi sarebbero chiamati alla eredità in forza delle norme sulle successioni legittime.
21 La circostanza che, al momento dell'introduzione del giudizio, fosse esistente un precedente testamento che indicava come beneficiaria una terza persona, la quale, nelle more del giudizio, rinunciava alla eredità, non esclude la sussistenza della legittimazione e dell'interesse ad agire di attrice e intervenuto, giacchè dette condizioni per l'azione debbono essere presenti al momento della decisione, potendo dunque sopravvenire nel corso del giudizio;
coerentemente, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che nel caso in cui la legittimazione di una delle parti, pur assente all'atto della proposizione della domanda, sopravvenga nel corso del giudizio, il procedimento può proseguire fino all'emissione della decisione, dato che la legittimazione ad agire, rappresentando una condizione dell'azione, non può subire limitazioni temporali, sicché è sufficiente che essa sussista al momento della decisione, poiché la sua sopravvenienza rende proponibile l'azione "ab origine", indipendentemente dal momento in cui si verifichi (cfr., Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 26769 del 18/12/2014). In secondo luogo, l'atto di citazione non appare nullo in quanto contiene gli elementi richiesti dall'art. 163 c.p.c. ed è idoneo a instaurare validamente il contraddittorio, nei fatti poi abbondantemente estrinsecatosi fra le parti. Ancora, quanto alla procedibilità della domanda, alla udienza del 17.2.2021 è stato dato atto dell'esperimento della mediazione, seppure con esito negativo. Nel merito, preme evidenziare che l'attrice deduce l'invalidità del testamento olografo per tre particolari motivi:
1) Per circonvenzione di incapace, in quanto il testamento sarebbe stato redatto da persona vittima del reato di circonvenzione di incapace, imputabile al convenuto;
2) Per incapacità naturale della testatrice;
3) Per errore o dolo ai sensi dell'art. 624 c.c..
Viene da ultimo dedotta l'indegnità a succedere del convenuto ai sensi dell'art. 463 n. 4 c.c. (4). Vertendosi in tema di impugnazione del testamento olografo, in primo luogo, occorre richiamare l'istituto del testamento olografo:
22 questo, ai sensi dell'art. 602 c.c., deve “… essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento”. Dunque, ai sensi della suddetta disposizione, il testamento olografo deve essere redatto di pugno del testatore;
invero, l'autografia e la sottoscrizione, unitamente alla data, costituiscono i requisiti essenziali per la sua validità. La presenza di tali elementi nella scheda testamentaria si rende necessaria, infatti, al fine di assicurare la personalità delle disposizioni del de cuius e, più precisamente, per valutare l'integrale autenticità del documento, escludendo eventuali manomissioni e falsificazioni e per garantire la corrispondenza delle dichiarazioni alla volontà del testatore. L'autografia deve concernere ogni elemento del negozio testamentario e non solamente la sottoscrizione, per cui le disposizioni di ultima volontà debbono essere redatte per intero dal testatore;
pertanto, in assenza del requisito formale indicato, il testamento deve ritenersi nullo, ex art. 606 comma 1, c.c. e, quindi, privo di qualsivoglia efficacia (cfr. Tribunale Ferrara, Sent. n° 233/2025).
Ciò posto, traslando quanto sopra al caso di specie, occorre rilevare come il testamento in oggetto (cfr. doc. 7 parte attrice), risulta conforme ai requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa vigente. In particolare, il documento testamentario presenta tutti gli elementi essenziali richiesti dalla legge, tali da garantirne la validità e l'efficacia giuridica. Del resto, l'autografia della scrittura e della sottoscrizione del testamento non costituisce nel caso di specie oggetto di contestazione;
una prima osservazione può essere che l'affermazione che una scrittura, prodotta di mano propria da parte di una persona, non costituisca, in contrasto
23 all'evidenza, espressione del suo interno volere, o che questo sia alterato dalla dolosa azione di un terzo preordinata a proprio vantaggio, richiede il soddisfacimento di un onere della prova particolarmente rigoroso, potendosi presumere, a monte, che la scrittura di proprio pugno del testatore presumibilmente corrisponda alla sua effettiva e libera volontà in quanto espressa con lo strumento di espressione del volere forse più intenso esistente: la propria personale scrittura e sottoscrizione, eseguita di proprio pugno;
coerente con tali considerazioni appare la prescrizione del legislatore che il testamento olografo (privo delle formalità e delle garanzie, ad es., del testamento pubblico) sia scritto e sottoscritto di pugno dal testatore;
la scrittura e sottoscrizione – ovviamente se libere e non coartate – costituiscono, così, già importanti indizi della corrispondenza fra quanto è disposto nell'atto di ultima volontà e l'effettiva volontà del testatore.
Tanto premesso, nel caso di specie il testamento non può in alcun modo ritenersi affetto da nullità per vizi formali o sostanziali. Al contrario, la sua struttura e il contenuto appaiono idonei, almeno apparentemente, a esprimere inequivocabilmente la volontà della de cuius, nel rispetto delle prescrizioni normative.
Chiarito quanto sopra, ad avviso dell'attrice il testamento sarebbe il risultato di una attività di circonvenzione a danno della testatrice, affetta da incapacità (motivo n. 1), espletata ad opera del convenuto e a proprio vantaggio. Nella giurisprudenza di legittimità si evidenzia che il reato di circonvenzione di incapace presuppone l'accertamento dello stato di infermità fisica o deficienza psichica della vittima che è necessariamente finalizzato alla dimostrazione della specifica incapacità naturale di cui avrebbe profittato l'imputato, in maniera da indurlo a compiere un determinato atto giuridico pregiudizievole per sé o per altri (Cass. Civ., Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 19767 del 02/10/2015). L'attrice ha, sul punto, dedotto che il convenuto avrebbe indotto dolosamente la testatrice a redigere il testamento in suo favore, invocando l'art. 463 n. 4 c.c.. Tuttavia, tale profilo, come vedremo, risulta privo di riscontro
24 probatorio. Non è stata dimostrata alcuna condotta fraudolenta, coercitiva o manipolatoria da parte del convenuto, che non risulta per vero neppure precisamente allegata;
l'attrice e l'intervento, a livello assertivo, non descrivono particolari e precise condotte, omissioni e azioni fisiche o verbali che il convenuto avrebbe agito al fine di indurre la testatrice a disporre in senso a sé favorevole;
utilizzano, invece, degli elementi presuntivi, per cui l'attività di induzione emergerebbe: i) dallo stato di prostrazione e minorazione gradualmente ingravescente della presunta vittima, ii) dalla inaspettata e improvvisa “vicinanza” alla testatrice del convenuto, non parente ed estraneo alla famiglia, iii) dalla esistenza, negli ultimi anni di vita della de cuius, di un progressivo impoverimento di quest'ultima e di atti dispositivi “sospetti” – ma presuntivamente riconducibili al convenuto – che avrebbero aggravato il dissesto economico della testatrice impoverendone il patrimonio e determinando la dilapidazione delle sue ricchezze materiali. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, lo scopo dell'incriminazione della circonvenzione di incapace va ravvisato, più che nella tutela dell'incapacità in sè e per sè considerata, nella tutela dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 8948 del 29/10/1994); lo stato di prostrazione psico fisica, di fragilità psicoemotiva anche legato all'età avanzata, da solo, non basta a ritenere integrata la fattispecie, che richiede anche la prova che l'agente abbia indotto la vittima al compimento di atti per lei dannosi, abusando del suo stato di infermità o di deficienza psichica (Cass. Pen., Sez. 2, Sentenza n. 1923 del 18/12/2015); nel caso di specie, attrice e intervenuto attribuiscono al convenuto la paternità sostanziale di una serie di atti e comportamenti (vendita dipinti, oro, argenteria, permuta auto…) che avrebbero via via depauperato il patrimonio della testatrice, senza che lei se ne rendesse conto, impoverendola ai danni della testatrice stessa e a vantaggio del convenuto. Tuttavia, preme evidenziare, come peraltro eccepito dal convenuto, che tali considerazioni non appaiono adeguatamente
25 congruenti all'effettivo oggetto della domanda;
in questa sede, infatti, non si discute della vita della testatrice, degli atti dispositivi ivi compiuti, ma della validità del testamento olografo della de cuius, atto per causa di morte. Il presente giudizio non è finalizzato a
“rifare”, con strumenti e principi civilistici, il procedimento penale già espletato o a completare, morta la de cuius, l'istruttoria avviata nell'ambito della procedura di nomina dell'amministratore di sostegno;
appare già forzato poter affermare la rilevanza della fattispecie penale, laddove essa richiede che l'induzione concerna il compimento di atti dannosi per la vittima, riguardo ad un testamento, che costituisce per definizione atto di ultima volontà destinato ad avere effetto dopo la scomparsa del de cuius e dunque ontologicamente insuscettibile di recare danno alcuno al morto, privo, per la cessazione della sua esistenza, di capacità giuridica e di fatto non più soggetto di diritto;
semmai, forse, il testamento potrebbe rivelarsi “dannoso” per i terzi potenzialmente controinteressati (quali i potenziali chiamati), elemento che potrebbe del pari assumere rilievo ex art. 643 c.p.; tale rilievo deve tuttavia del pari escludersi, stante che l'attesa delle parti, potenzialmente chiamate alla futura eredità, alla vocazione ereditaria a proprio favore costituisce una mera aspettativa di fatto non tutelata, e non diritto attuale e concreto, trattandosi peraltro di soggetti non legittimari a norma di legge (fratelli), e dunque neppure titolati alla pretesa di una quota riservata dell'asse. Inoltre, l'affermazione per cui il convenuto, avendo “indotto” la testatrice a spogliarsi in vita del proprio patrimonio avrebbe presumibilmente, del pari, indotto quest'ultima a testare a proprio favore appare già di per sé latamente contraddittoria, atteso che l'aspettativa consapevole di ricevere per testamento avrebbe dovuto indurre l'agente ad un atteggiamento conservativo del patrimonio della testatrice, piuttosto che il contrario. Ad ogni buon conto, sussiste in atti (doc. 11 fascicolo parte convenuta) sentenza penale di assoluzione, con la quale il Giudice penale monocratico assolveva il convenuto dall'accusa di circonvenzione di incapace, dando atto, all'esito di una approfondita
26 istruttoria e documentale, della assenza di prova di una attività induzione, attribuibile al convenuto, ai danni della testatrice e con scopo di arricchimento. Afferma l'attrice che la sentenza non sarebbe vincolante in assenza di passaggio in giudicato, di coincidenza delle parti del giudizio civile e penale e per altre ragioni.
La circostanza della non vincolatività della sentenza non costituisce oggetto di contestazione. In ogni caso, la sentenza appare utilizzabile anche come prova atipica, stante che il giudice civile ha comunque facoltà di utilizzare le prove raccolte nel giudizio penale come elementi concorrenti alla formazione del suo convincimento (cfr.,
Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 15128 del 23/11/2000 (Rv. 542080 - 01) ed appare significativa del fatto che l'attrice dovrebbe fornire prova, atta a smentire l'articolata motivazione della sentenza penale. Nel corso della presente causa sono stati sentiti dei testi. Nessuno di questi ha reso dichiarazioni tali da rendere evidente e provato che il sig. abbia posto in essere concreta attività tale da indurre la Pt_2 testatrice a disporre a suo favore. Tanto non si evince dalle parole della teste della teste e Persona_4 Controparte_2 della teste (verbale di udienza del 2.2.2023) dalla Testimone_3 quali emerge per vero una fragilità della testatrice, oltre che la presenza del sig. ma non la prova diretta che quest'ultimo Pt_2 avesse espletato atti concreti di abuso della eventuale condizione di minorazione per acquisire un vantaggio, rilevante ai fini della presente causa, come sopra evidenziato. Analoghe considerazioni valgano per le dichiarazioni rese dal teste (verbale Persona_3 di udienza del 26.10.2023). Sulla relazione tra e per come Persona_2 Parte_2 ricostruita in atti, non emerge dunque prova della sussistenza di atti idonei a integrare la fattispecie di circonvenzione di incapace: pertanto, il primo motivo non è provato.
Il secondo motivo di invalidità del testamento, dedotto dalla attrice, riguarda l'incapacità naturale della testatrice. Come è noto, a norma dell'art. 591 c.c., comma 2 n. 3) sono incapaci a testare coloro che, sebbene non interdetti, si provi essere
27 stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere o di volere nel momento in cui fecero testamento. Orbene, in materia successoria, “la prova dell'incapacità naturale del testatore, tale da determinare la nullità del testamento olografo, deve essere fornita con specifico riferimento al momento della redazione dell'atto. A tal fine, non è consentito il ricorso a una presunzione fondata sulla circostanza che il testatore fosse, in un periodo precedente, affetto da una patologia relativamente alla quale non è stata determinata clinicamente la concomitanza di una situazione di totale compromissione della sfera cognitiva e volitiva.
Solo, infatti, in presenza di una infermità psichica permanente o abituale si determina l'inversione dell'onere della prova, con la conseguenza che solo in tal caso occorre provare che nel momento della redazione dell'atto il testatore fosse in un momento di lucidità. Nel caso di specie, avente ad oggetto l'accertamento della validità di una scheda testamentaria in relazione alla capacità di intendere e di volere del testatore, la presenza di determinati tipici segni di vecchiaia, quali l'apparire a volte confuso e disorientato, non sono stati considerati dal Tribunale sintomatici di una incapacità del testatore. Trattasi, infatti, dei primi sintomi di una malattia che poi effettivamente ha portato alla demenza senile del de cuius, ma che da soli, di per sé, non possono consentire di ritenere, in carenza di altri chiari ed univoci elementi, che si sia concretizzato uno stato di totale incapacità mentale” (Tribunale Larino, n°186/2018). Orbene, il consulente tecnico d'ufficio, dott. , ha Persona_15 dichiarato, nella relazione depositata agli atti di causa in data 17.07.2024, che “ritengo che nel caso di specie non si possa esprimere giudizio medico-legale di certezza circa le reali capacità cognitivo-personologiche della “ de cuius” , certamente non vi sono elementi oggettivi , clinici e/o strumentali , per poter affermare , con criterio di certezza e/o di elevata probabilità , che vi fosse all'epoca dei fatti , un deterioramento cognitivo evidente e diagnosticato clinicamente. Pertanto , in conclusione, si puo' confermare che , nel caso di specie , non vi sono elementi documentali oggettivi ( certificazioni , relazioni sanitarie , indagini strumentali ecc.) che
28 possano far propendere e, quindi , dimostrare con criterio se non di certezza quantomeno di elevata probabilità, che la Pz.da all'epoca dei fatti per cui è incarico ( stesura -redazione testamentale ) non fosse in grado di intendere il valore e la valenza “ giuridica “ dei propri atti nè di autodeterminarsi liberamente per un quadro conclamato di demenza e/o di rilevante deterioramento cognitivo , presente all'epoca dei fatti ma, unicamente , essendo riportate dichiarazioni -testimonianze anche non di univoca portata circa le reali capacità intellettive cognitive e volitive . Certo risultano dati documentali , redatti e resi da personale sanitario quali il medico di medicina generale della Pz.da, un medico specialista in psichiatria ed un medico chirurgo specialista in medicina legale e delle assicurazioni che , dopo visita diretta sulla Pz.da , espressero giudizi
, pressochè , univoci di fragilità , sospetto di quadro depressivo e deficit delle performances cognitive …ritengo, pertanto, poter confermare integralmente mie conclusioni “tecniche” medico-legali in risposta ai quesiti postimi dal Sig. Giudice ribadendo l'impossibilità, nel caso di specie e per le motivazioni ampiamente escusse anche con i Colleghi CC.TT.PP. , di esprime un giudizio di certezza sulla eventuale “prodigalità” della de cuius all'epoca dei fatti nell'accezione giuridico e medico-legale del termine intesa come “…tendenza allo sperperare , per incapacità di apprezzare il valore del denaro , ovvero per frivolezza ed ostentazione
…espongano se' stessi o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici …” così come anche in merito ad un giudizio sulla eventuale “ ingenuità” della medesima. Si ritiene che, all'epoca dei fatti e con criterio di elevata probabilità, fosse presente nella Pz.da una condizione bio-patologica complessiva, sia legata allo stato anagrafico sia alle vicende famigliari vissute sia neuro-cognitive della Pz.da, che integrasse una condizione di “anziano-fragile” e, quindi, di possibili manipolazioni da parte di terzi”. Pertanto, esaminata la consulenza tecnica, il Collegio ne condivide integralmente le conclusioni, in quanto frutto di un'approfondita analisi tecnica, svolta nel rispetto del contraddittorio e fondata su criteri metodologici corretti e coerenti con la
29 documentazione acquisita;
la perizia ha risposto puntualmente ai quesiti formulati, fornendo una risposta basata su dati attendibili e aggiornati ed ha tenuto conto delle osservazioni delle parti, motivando adeguatamente le proprie valutazioni. Ciò posto, occorre dare atto degli orientamenti giurisprudenziali maggioritari sul tema, evidenziando che è consolidato il principio per cui “l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere” (Cass. Civ., 15 aprile 2010, n° 9081; Cass. Civ., 13 dicembre 2014, n° 27351); invero, “poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso è compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo” (Cass. Civ., 18 aprile 2005, n° 8079; Cass. Civ., 6 maggio 2005, n° 9508). Dunque, ai fini dell'annullamento è necessario che il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere. Viceversa, a fronte di una infermità tipica, permanente ed abituale, l'incapacità si presume e la prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi afferma la validità del testamento. Qualora, invece, si tratti di una infermità intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità a periodi di incapacità, non
30 sussiste la presunzione di incapacità e la prova dell'incapacità deve essere data da chi impugna il testamento. Ai fini del giudizio sulla capacità naturale del testatore, il giudice di merito non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza dalle disposizioni nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate (cfr. Corte appello Napoli sez. II, 22/01/2021, n°231). La questione centrale oggetto del presente giudizio concerne la capacità di al momento della redazione del Persona_2 testamento olografo del 4 giugno 2015.
Ai sensi dell'art. 591 c.c., il testamento è valido se il testatore era capace di intendere e di volere al momento della sua redazione. L'onere della prova dell'incapacità naturale grava su chi impugna il testamento. Nel caso di specie, gli attori hanno dedotto genericamente uno stato di fragilità psichica e di disorientamento della testatrice, sostenendo che tali condizioni erano sintomatiche di una incipiente demenza senile. Tuttavia, tali elementi, pur compatibili con l'età avanzata della de cuius, non sono di per sé sufficienti a fondare una presunzione di incapacità naturale. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti,“…non può ritenersi che determinati tipici segni di vecchiaia, quali anche l'apparire a volte un po' confuso e disorientato, siano sintomatici di una incapacità del testatore;
si tratta dei primi sintomi di una malattia che poi effettivamente ha portato alla demenza senile, sintomi che da soli, di per sé, non consentono di ritenere – in carenza di altri chiari ed univoci elementi – che si sia concretizzato uno stato di totale incapacità mentale tale da determinare quell'inversione dell'onere della prova” (Cass. Civ., sez. II, 14 giugno 2012, n°14655). La prova dell'incapacità naturale deve essere fornita con specifico riferimento al momento della redazione dell'atto, e non può fondarsi su una condizione clinica pregressa, non accompagnata da evidenze mediche che attestino una totale compromissione della sfera cognitiva e volitiva in quel preciso frangente.
31 Solo in presenza di una infermità psichica permanente o abituale si determina l'inversione dell'onere della prova, con la conseguenza che, in tal caso, spetta alla parte che intende avvalersi del testamento dimostrare che il testatore si trovava in un momento di lucidità. Tale presupposto, nel caso di specie, non ricorre.
La giurisprudenza di merito ha confermato tale orientamento:
“L'incapacità naturale che determina l'invalidità del testamento non consiste in una generica alterazione del normale processo di formazione e manifestazione della volontà, ma richiede che, a causa dell'infermità, il soggetto sia, all'atto della redazione del testamento, assolutamente privo di coscienza circa il significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi” (Trib. Firenze, 28 gennaio 2015, n° 285). In relazione alla prova testimoniale, si osserva che le dichiarazioni rese dai testi escussi, pur descrivendo taluni comportamenti della testatrice compatibili con l'età avanzata, non sono idonee a dimostrare uno stato di incapacità naturale al momento della redazione del testamento che, richiede, deve ritenersi, la prova scientifica della incapacità della testatrice ad autodeterminarsi liberamente e di rendersi conto del significato dei propri atti. La testimonianza, in assenza di riscontri clinici, non può ritenersi decisiva ai fini dell'accertamento richiesto. Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che non vi sia prova che non fosse pienamente capace di intendere e di volere Persona_2 al momento della redazione del testamento olografo del 4 giugno
2015, e che l'atto non fosse stato redatto in condizioni di piena lucidità e consapevolezza. Con il terzo motivo di doglianza (3) l'attrice afferma che il testamento sarebbe invalido in quanto conseguente a dolo o errore. La fattispecie dell'errore non viene meglio determinata e spiegata neppure a livello di allegazioni sul piano assertivo;
per quanto concerne il dolo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso
32 mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni;
occorre, invece, la prova dell'avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore, avuto riguardo alla sua età, allo stato di salute, alle sue condizioni di spirito, così da suscitare in lui false rappresentazioni ed orientare la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata” (Cass. Civ., Sez. 2 - , Sentenza n. 25521 del 31/08/2023); nel caso di specie, sebbene alla luce dei testi e delle prove più volte richiamate si evinca la sussistenza di un particolare rapporto fra la testatrice ed il convenuto, tuttavia non vi è assolutamente prova che quest'ultimo avesse posto in essere precisi atti di inganno fraudolento volte a indurre la testatrice a disporre a suo vantaggio, e quali. Per quanto concerne, da ultimo (4), la deduzione attorea di indegnità, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La causa di indegnità prevista dall'art. 463 n. 4 c.c. richiede la prova di una condotta dolosa idonea a determinare la redazione del testamento, e non può essere desunta da mere supposizioni o da rapporti affettivi controversi” (Cass. Civ., sez. II, n° 3311/2017). È evidente che, laddove si esclude la sussistenza di dolo, frodo o circonvenzione ad opera del convenuto ed ai danni della testatrice conseguentemente deve escludersi anche la sussistenza della causa di indegnità in esame. Ciò posto, per quanto attiene alla libertà di disporre dei propri beni per testamento, occorre rilevare che la stessa è espressione della dignità e dell'autonomia della persona, tutelata dall'art. 587 c.c.. Il testamento rappresenta l'ultima manifestazione di volontà del soggetto, e come tale merita rispetto e tutela, salvo che ne sia dimostrata la invalidità secondo i rigorosi criteri di legge;
pertanto, nel caso di specie, se ha scelto liberamente di Persona_2 beneficiare persona con cui aveva instaurato un Parte_2 rapporto di fiducia e affetto, l'espressione di tale sua volontà, se libera ed autonomamente determinatasi, deve essere rispettata. Tale scelta, per quanto non condivisa da alcuni familiari, non può essere sindacata in sede giudiziaria in assenza di vizi giuridici. Pertanto, le domande azionate dall'attrice e dall'intervenuto non
33 possono essere accolte. La soccombenza nel merito assorbe ogni questione processuale relativa alla ammissibilità dell'intervento. Non sussistono, tuttavia, gli estremi per affermare, ai danni dei soccombenti, una responsabilità per dolo o colpa grave ex art. 96 c.p.c. ovvero violazioni del dovere di lealtà e probità con tutte le conseguenze previste ex art. 88 e 89 c.p.c.; tali violazioni non si possono desumere, come è noto, dalla mera soccombenza e rispetto ad esse, vista la delicatezza del caso e la vigorosa partecipazione emotiva delle parti, data la loro qualità e i loro rapporti, pare possa adeguatamente affermarsi che l'attività difensiva espletata nel giudizio, per quanto connotata da espressioni forti, non travalichi i limiti della corretta estrinsecazione del mandato difensivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in favore del convenuto, in applicazione di congrui valori medi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (come da ultimo riformato con D.M. n° 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n° 236 dell'8 ottobre 2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022) applicabili in ragione del valore del decisum (scaglione di riferimento indeterminabile, in difetto di dati aggiornati ed attendibili che consentano l'applicazione della regola di cui all'art. 15 c.p.c.), con distrazione a favore del legale che si dichiara antistatario e con esclusione delle spese di c.t.p., non quietanzate. Si applica l'art. 2668 comma 2 c.c.. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di FO – Sezione Civile, in composizione collegiale come sopra composto, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così provvede: rigetta le domande tutte avanzate da e Parte_1 [...]
; CP_1 condanna e , in solido tra Parte_1 Controparte_1 loro, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore
34 del convenuto spese che liquida nel complessivo Parte_2 importo di € 10.860,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pone le spese delle consulenze tecniche svolte, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di e Parte_1
, in solido tra loro;
Controparte_1 dispone che il competente Funzionario della Agenzia delle Entrate – Territorio provveda alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di cui alla nota di trascrizione del
19.6.2020, RG 8358, RP 5438, Ufficio provinciale di FO, con esonero di responsabilità; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. La presente sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso a FO, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Presidente Danilo Maffa
Il Giudice relatore ed estensore Valentina Vecchietti
35
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale collegiale di FO, così composto: dott. Danilo Maffa – Presidente dott.ssa Valentina Vecchietti – giudice relatore dott. Fabio Santoro - giudice nella camera di consiglio del 17.10.2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 1611 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020 avente ad oggetto “Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima”, promossa da nata a [...] il [...], Parte_1 residente in [...], c.f.
, rappresentata e difesa per mandato C.F._1 professionale in calce all'atto di citazione dall'avv. EN Partisani Cod. Fisc. del foro di FO-SE, C.F._2 elettivamente domiciliata in SE, Corso G. Sozzi n° 27, presso lo studio del suddetto difensore;
-attrice nei confronti di
1 nato a [...], il [...], residente in [...]
SE (FC), via Tipano n° 1135, c.f. , C.F._3 rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti dall'avv. Stefano Dalla Valle del foro di Ravenna (C.F. ); CodiceFiscale_4
- convenuto e con l'intervento volontario di nato a [...] il Controparte_1
13/10/1941, residente in [...], c.f. , rappresentato e difeso giusta C.F._5 procura alle liti in atti, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Alessandro
Monteleone Cod. Fisc. e EN Partisani C.F._6
Cod. Fisc. entrambi del foro di FO-SE, C.F._2 elettivamente domiciliato in SE, Piazza Guidazzi n° 3, presso lo studio dei suddetti difensori;
- intervenuto
CONCLUSIONI: Con “Note di trattazione scritta d'udienza e di precisazione delle conclusioni” depositate in data 24 giugno 2025 l'attrice e parte intervenuta Parte_1 Controparte_1 hanno così concluso chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale di FO, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, con riserva di ogni ulteriore e diversa deduzione (anche istruttoria), produzione e conclusione, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e con vittoria di spese e compensi professionali (oltre accessori di legge): In via principale: accertarsi e dichiararsi la nullità del testamento olografo del 4 giugno 2015 in atti, perché redatto da soggetto vittima del reato di circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p. e art. 1418 c.c. In subordine: annullarsi detto testamento a norma dell'art. 624 c.c., ovvero perché effetto di errore e/o dolo. Quindi, per l'effetto delle suddette declaratorie di nullità e/o annullamento e/o inefficacia e/o indegnità a succedere, preso atto della rinuncia alla eredità di , Controparte_2 dichiararsi aperta la successione ab intestato ad ogni effetto di legge, condannando il Sig. (o suoi aventi causa) a Parte_2
2 restituire all'eredità, tra gli altri beni relitti, l'immobile attualmente detenuto senza titolo, corrispondente alla quota di 5/6 della unità distinta al Catasto Urbano del Comune di SE al F.109 n. 1032 sub 17, Via Cairoli p.S1-T-1-2 cat. A/3 V.10,5 E.1.057,45 ed al F.109 n. 3034 sub 1, Via Cairoli p.T cat. C/6 Mq.11 E. 48,86. E per l'effetto di quanto sopra, ordinarsi al Conservatore dei RR.II. la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli medio tempore contro il convenuto e quindi in danno degli eredi, con esonero da responsabilità. In via istruttoria, in revoca parziale della Ordinanza non ammissiva del 15 luglio 2022, intendendo gli esponenti assolvere all'onere che gli incombe in questa sede di reiterare le richieste istruttorie pretermesse, così da non ritenersi abbandonate ma anzi riproponibili in caso di impugnazione, si insiste per la ammissione dei capitoli di prova testimoniali non ammessi tra quelli di sottoelencati (di cui alle memorie n. 2 e n. 3 ex art. 183, co. VI, c.p.c.), se del caso epurati da eventuali esposizioni giudicate di tipo valutativo, suggestivo e/o negativo, ferma restando la ammissibilità di convincimenti personali o apprezzamenti che non sia possibile scindere – come nella fattispecie - dalla deposizione dei fatti (Cass., 27 marzo 1990, Cass., 2 gennaio 2001, n. 5): 1) vero che, tra la fine del 2013 e gli inizi del 2014, a seguito della morte del figlio , avvenuta il 15/11/2008 a causa di una fulminea Per_1 malattia incurabile, e nel 2012 a seguito della morte della propria madre, sig.ra è iniziato un continuo e progressivo CP_3 deterioramento delle condizioni psico -fisiche di Persona_2
(apprezzamenti non scindibili dalla deposizione del fatto); 2) vero che a seguito di tali eventi luttuosi, cominciava ad Persona_2 indossare abiti usurati, sporchi, non lavati da mesi, smettendo di curare la propria persona e la propria abitazione, nutrendosi - con discontinuità - presso i bar di SE (apprezzamenti non scindibili dalla deposizione del fatto);
2-bis) vero pertanto che, nel descritto contesto di spazio e tempo, mutava le proprie Persona_2 abitudini di vita, da sempre improntate alla cura (maniacale) del proprio aspetto e della propria abitazione (apprezzamenti non scindibili dalla deposizione del fatto); 3) vero che dalla fine del 2014
3 interrompeva i pagamenti delle forniture di luce, acqua e gas, Per_2 rimanendo per mesi senza il riscaldamento ed acqua calda, salvo richiedere ospitalità alla sorella per trascorrere la Parte_1 notte nella cameretta degli ospiti, godere di un pasto e riscaldarsi;
4) vero che, in tale contesto, rifiutava ogni altra Persona_2 proposta di aiuto da parte dei fratelli e , motivo per Pt_1 CP_1 il quale questi ultimi si determinarono a contattare i servizi sociali, nel novembre 2015; 5) vero dunque che, «perlomeno dal 2014 in poi», «si mostrava degradata, di impressionante Persona_2 magrezza, sporca, denutrita, abbandonata a sé stessa, con impoverimento del linguaggio e ripetitività delle frasi», come testualmente si legge nella Ordinanza GIP sub doc. n. 4, pag. 4 ss. che si esibisce;
6) vero che, dalla fine del 2014 in poi, la casa di abitazione di in SE era priva di luce elettrica, Persona_2 con utenze Enel staccate, polvere ovunque, quadri (dipinti ad olio su tela di Autore, tra cui per fatto notorio uno dei grandi Testimone_1
Maestri del Novecento Italiano) rimossi dalle pareti, gioielli in oro ed argenterie sparite, cibi scaduti in dispensa, ambienti freddi per mancanza di riscaldamento, tavola sempre apparecchiata allo stesso modo per settimane, mancanza di acqua calda per lavarsi etc.
(apprezzamenti non scindibili dalla deposizione del fatto); 7) vero che, dalla fine del 2014 in poi, usciva di casa in Persona_2 camicia da notte, contrariamente alle proprie abitudini, per intrattenersi in giardino o per una passeggiata intorno a casa;
8) vero che durante tutto l'anno 2015, ogni volta che Persona_2 le veniva offerto un supporto quotidiano, rifiutava l'aiuto dei familiari ed amici, ai quali la stessa riferiva (in svariate Per_2 occasioni) che si sarebbe occupato di ogni cosa e Parte_2 sarebbe andato a vivere da lei;
9) vero che, nel corso dell'anno 2015, nonostante la sparizione di quadri dalle pareti o delle argenterie e preziosi in oro (anelli, bracciali e orecchini), alla domanda (tra gli altri: della sorella dell'Assistente Parte_1
Sociale nella Turci, del cognato della ex CP_2 Persona_3 nuora etc.) sulla destinazione di tali beni, Controparte_2 [...] riferiva dapprima di averli portati a far valutare, ma in Per_2
4 realtà non sapeva che fine gli stessi oggetti avessero fatto;
10) vero che la sig.ra amica di famiglia che ne Testimone_2 Per_2 frequentava la casa almeno due volte a settimana, ha visto, verso la fine del 2014, due ragazzi entrare a bordo di una auto all'interno del giardino della abitazione di utilizzando, per Persona_2 entrare, un telecomando;
11) vero che i due ragazzi (uno dei quali con felpa di colore scuro e cappuccio a coprire il volto) entravano quindi in casa di e ne uscivano con un oggetto di forma Per_2 rettangolare custodito in un panno bianco, per poi allontanarsi a bordo della propria autovettura;
12) vero che, facendo ritorno a casa propria, lungo la strada vedeva uno dei due Testimone_2 ragazzi che poco tempo prima aveva visitato la casa di , uscire Per_2 senza nulla in mano da un “Compro -oro” che si trovava in viale Cattaneo, nella zona di Torre del OR di SE;
13) vero che, nei giorni successivi, rivedeva lo stesso ragazzo che era Testimone_2 uscito dal “ presso la casa di dalla quale ultima CP_4 Per_2 apprese che lo stesso ragazzo si chiamava e che aveva Pt_2 intenzione di andare ad abitare lì con lei per darle affetto e supporto;
14) vero che, in data 19/05/2015, aveva Parte_2 accompagnato presso la Cassa di Risparmio di Persona_2
SE, filiale di Torre del OR, dove otteneva dalla stessa
[...] la delega per operare sul conto corrente n. 544668, ivi Per_2 aperto dall'anziana vedova, oltre all'uso del bancomat;
15) vero che in data 25/05/2015 accompagnò Parte_2 Persona_2 presso lo studio del Notaio di SE per una Persona_4 consulenza in materia testamentaria;
16) vero che in data 04/06/2015, senza previo appuntamento, presso lo stesso studio notarile fu lasciato in consegna il testamento olografo redatto da in pari data del 04/06/2015, pubblicato dallo stesso Persona_2
Notaio già l'anno successivo, il 14/11/2016, come da Per_4 verbale che si esibisce sub doc. n. 7); 17) vero che in data 08/09/2015 accompagnò di nuovo Parte_2 Persona_2 presso lo stesso studio del Notaio di SE, per una Per_4 consulenza riguardante la donazione della casa di abitazione in SE della stessa in favore dello stesso donatario Per_2 Pt_2
5 18) vero che in occasione di tale ultimo consulto, Pt_2 [...] fu dissuasa dal Notaio dr.ssa a Per_2 Persona_4 privarsi in vita della propria casa di abitazione e la donazione non fu così stipulata;
19) vero che, in data 19/05/2015, Parte_2 aveva ottenuto da la delega per operare sul conto Persona_2 corrente n. 544668 della stessa come da verbale di Persona_2
s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A. che si esibisce;
20)
Per_2 vero che il funzionario di banca, nella Parte_3 occasione provò a dissuadere la sig.ra ma la delega Persona_2 in questione fu disposta in favore di a seguito di insistenza Pt_2 nella richiesta, come da verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo CP_5 che si esibisce;
21) vero che nella stessa occasione
Per_2 [...] chiese il rilascio di un bancomat che, appena rilasciato,
Per_2 venne subito consegnato dalla stessa nelle mani di
Per_2 Pt_2
(il quale aveva accompagnato in banca), come da
[...] Per_2 verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A. che si Per_2 esibisce;
22) vero che nello stesso periodo di tempo (marzo – maggio 2015) venne anche richiesto un prestito in favore di
[...]
dell'importo di euro 5.000,00, come da verbale di s.i.t. Per_2 sub doc. n. 13, fascicolo P.A. che si esibisce;
23) vero che Per_2 tale prestito fu concesso dalla banca a condizione che in garanzia canalizzasse la propria pensione sul conto corrente Persona_2
c/o la stessa banca erogante, cosa tuttavia mai avvenuta, come da verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A. che si Per_2 esibisce;
24) vero che, nel periodo in questione (estate 2015), in almeno una occasione aveva prelevato dal conto Parte_2 corrente di presso lo sportello bancario di CRC la Persona_2 somma di euro 1.000,00, come da verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A. che si esibisce;
25) vero che in una Per_2 successiva occasione si presentò allo sportello della Persona_2 stessa banca con la sorella per un prelievo e in quella Pt_1 circostanza non venne rinvenuto il saldo atteso, per un ammanco di euro 2.000,00, somma che il aveva consegnato a mani dello Pt_2 zio , come da verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo Per_5
P.A. che si esibisce;
26) vero che, a distanza di pochi Per_2
6 giorni dalla concessione del suddetto finanziamento bancario, mentre era in pausa dal lavoro la direttrice di banca
[...]
(che aveva erogato lo stesso finanziamento a fronte della Parte_3 promessa della canalizzazione della pensione di Rosa in garanzia) notava nel parcheggio nei pressi del bar del Famila di Torre del
OR AS ME in compagnia dello zio come da Per_5 verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A. che si Per_2 esibisce;
27) vero che nella occasione il e il appena si Pt_2 Per_5 avvidero di tentarono di dileguarsi, come da Parte_3 verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A. che si Per_2 esibisce;
28) vero che nel novembre 2015 i servizi sociali, dopo le segnalazioni dei familiari e di presero in carico la Controparte_6 situazione di come da verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, Persona_2 fascicolo P.A. Giannessi che si esibisce;
29) vero che, in data 9 dicembre 2015, su richiesta dell'assistente sociale Testimone_3 il medico curante dott.ssa si presentava presso Persona_6
l'abitazione di 30) vero che, nella occasione, il Persona_2 medico curante riscontrò che la casa di era invasa Persona_2 dal fumo per il tentativo di accendere il camino per scaldarsi, con utenze Enel staccate, polvere ovunque, quadri rimossi dalle pareti, cibi scaduti in dispensa, ambienti freddi per mancanza di riscaldamento, come da doc.n. 9 che si esibisce;
31) vero che nella occasione il medico consigliò una valutazione neurologica, per il sospetto di un quadro depressivo e/o sviluppo di deterioramento cognitivo di come da certificato medico che si Persona_2 esibisce sub doc. n. 9 e del quale si richiede conferma;
32) vero che, all'esito della visita neurologica cui sottopose il 1° Persona_2 febbraio 2016 il dott. dimise la seguente Parte_4 diagnosi: «Fragilità personologica. Il soggetto può essere sottoposto al rischio di rimanere vittima di pressioni ambientali ed influenze esterne», come da certificato medico che si esibisce sub doc. n. 8 e del quale si richiede conferma;
33) vero che la dr.ssa nella CP_7 procedura di A.d.S. n. 229/2016 R.G., dopo aver visitato nel Per_2 maggio 2016, così concluse la propria Relazione di CTU: «è presente affabulazione, tendenza ad eludere i chiarimenti sulla sua
7 situazione patrimoniale e sulle persone che l'aiutano, assumendo atteggiamenti infantili ed abbandonandosi talora a lunghe confabulazioni. Ritengo sia persona fragile che può facilmente rimanere vittima di pressioni ambientali ed influenze esterne per cui ha necessità di un Amministratore di Sostegno che l'aiuti ad affrontare i problemi concreti (pagamento delle utenze, gestione del denaro, vendere ed acquistare beni), si prenda cura di lei, provveda a compiere le azioni necessarie per la gestione della vita e dei beni nonché valutare l'impatto delle relazioni sociali sul quotidiano», come da doc. n. 7, fascicolo P.A. che si esibisce Per_2 chiedendone conferma;
34) vero che, durante la visita presso il citato CTU, raccontava bugie, storie fantastiche, Persona_2 mostrando di non conoscere il valore del danaro, come quando avrebbe dovuto pagare le bollette del gas, affermando di essere andata in banca a pagarle, senza tuttavia ricordare alcun tipo di pagamento;
35) vero che nei primi giorni di presa Persona_2 in carico da parte dei Servizi sociali - fine novembre 2015 - rifiutava i servizi di supporto domiciliare affermando che l'amico Pt_2 aveva promesso che sarebbe andato a vivere con lei, come da
[...] verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A. che si Per_2 esibisce;
vero che, successivamente, necessitando di aiuto e dal momento che non era presente o rispondeva al Parte_2 telefono di rado, si convinse ad accettare i servizi di Persona_2 supporto, come da verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A. che si esibisce;
37) vero che ogni qualvolta l'assistente Per_2 sociale si presentava in casa di la Testimone_3 Persona_2 stessa usava proporre in regalo i suoi beni, per ringraziare o assicurarsi una nuova visita, come da verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A. che si esibisce;
38) vero che l'addetta alle Per_2 pulizie si presentava a casa di sempre Persona_2 accompagnata dalla assistente sociale per timore Testimone_3 che l'anziana potesse elargire i suoi beni personali, proposta che normalmente veniva fatta con insistenza da parte di a chiunque Per_2 la visitasse, come da verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A. che si esibisce;
39) vero che i Servizi Sociali Per_2
8 riscontravano che negli ultimi mesi del 2015, «non Persona_2 era in grado di gestire l'aspetto burocratico delle sue faccende ed era facilmente raggirabile», come da verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A. che si esibisce (apprezzamenti non Per_2 scindibili dalla deposizione del fatto); 40) vero che i Servizi Sociali riscontravano che a negli ultimi mesi del 2015, Persona_2
«Bastava farle un sorriso ed era capace di concedere qualunque cosa a chiunque», come da verbale di s.i.t. sub doc. n. 13, fascicolo P.A. Giannessi che si esibisce (apprezzamenti non scindibili dalla deposizione del fatto); 41) vero (oppure no) che, come si legge alla pagina 80 della comparsa di costituzione e risposta del convenuto
[...] il “primo atto di intervento” dell' di Sostegno CP_8 CP_9
in persona dell'avv. Lorena Poggi, fu di diffidare Controparte_10
e/o vietare a di frequentare l'abitazione di Parte_2 [...] ovvero di farle visita;
42) vero che, come testualmente si Per_2 legge nella Ordinanza del GIP del 3.11.2017 che si esibisce sub doc.n. 4, «dopo una assidua frequentazione (che aveva illuso l'anziana sull'appoggio) del quest'ultimo ha diradato le sue Pt_2 visite e comunque lasciato la in uno stato di assoluto Per_2 degrado» (apprezzamenti non scindibili dalla deposizione del fatto);
43) vero che, dopo l'intervento dei Servizi sociali e l'attivazione della Amministrazione di sostegno, era affranta dal Persona_2 fatto che nonostante chiamasse ripetutamente lui non Parte_2 rispondesse più al telefono (apprezzamenti non scindibili dalla deposizione del fatto); 44) vero che, dopo l'intervento dei Servizi sociali e l'attivazione della Amministrazione di sostegno (inizio 2016), ha smesso di fare visita o di contattare Parte_2 [...]
45) vero che, nell'estate del 2015, di ritorno dalla Per_2 vacanza in montagna, ed il marito Parte_1 Persona_3 notavano che l'autovettura Mercedes classe A in proprietà di
[...] era sparita dal cortile di casa;
46) vero che, preoccupati Per_2 di un possibile incidente, ed il marito Parte_1 Per_3
(che abitavano al piano terra della medesima bifamiliare)
[...] chiesero a cosa fosse accaduto e perché l'automobile Per_2
Mercedes non fosse parcheggiata al solito posto;
47) vero che nella
9 occasione rispose che l'autovettura era stata venduta da Per_2
il quale entro pochi giorni ne avrebbe consegnata Parte_2 una nuova;
48) vero che, pochi giorni dopo, in sostituzione della Mercedes Classe A di era comparsa una Fiat 600, Per_2 immatricolata nell'anno 2000, targata Palermo, poi abbandonata per mesi nel cortile di casa di coperta di polvere e sporcizia, Per_2 con le gomme lisce, priva di bollo e assicurazione;
49) vero che, nei mesi successivi, su richiesta di l'auto in questione Parte_1 venne rimossa dal cortile di ma “a spinta” da e Per_2 Parte_2 dallo zio in quanto il motore della autovettura non Per_5 ripartiva;
50) vero (oppure no) che la autovettura Mercedes Classe A di nel momento in cui fu come sopra venduta, Persona_2
«era completamente senza manutenzione, senza tagliandi, senza distribuzione, senza gomme» come riferito da in sede Parte_2 di esame di imputato, come da trascrizioni di udienza sub doc. n. 10, pag. 49 di 64 che si esibisce;
51) vero che nel mese di febbraio 2016 zio di si rivolse alla agenzia Per_5 Parte_2
Immobiliare Espansione di SE, per mettere in vendita la casa di
52) vero che l'incarico alla agenzia immobiliare Persona_2 del febbraio 2016 non ebbe seguito, dal momento che fu scoperto, da parte della stessa agenzia, che era sottoposta ad Persona_2 amministrazione di sostegno;
53) vero che la eventualità di una vendita della casa di col coinvolgimento del geom. Persona_2 fu valutata per la prima volta nel mese di maggio Persona_7
2016, nell'ambito della procedura di Amministrazione di sostegno, come da istanza al Giudice Tutelare del 20 maggio 2016 che si esibisce sub doc. n. 21; 54) vero che e Pt_1 Controparte_1 hanno avuto conoscenza del testamento della sorella in favore Per_2 di soltanto dopo la pubblicazione del medesimo Parte_2 avvenuta in data 14 novembre 2016 (doc .n. 7); 55) vero che, dopo la morte di ma prima di conoscere detto testamento in favore Per_2 del aveva già informato i fratelli Pt_2 CP_11 CP_1 ed che comunque avrebbe rinunciato alla eredità di Parte_1 cui dispose con testamento olografo del 10 giugno 2012; 56) Per_2 vero che nel 2015, ad integrazione della sua Persona_2
10 pensione di circa € 1.000,00 mensili (n. 36112961), ricevette l'accredito mensile di ulteriori € 664,98 (pensione n. 38113325) per la reversibilità della pensione del marito deceduto Persona_8 il 06/01/2014; 57) vero che l' per gli arretrati – dovuti dal CP_12 gennaio 2014 – il 20/11/2015 corrispose in unica soluzione a
[...] la somma di € 8.816,36, come da estratto conto di Nuova Per_2
Banca Etruria che si esibisce sub doc. n. 23; 58) vero che verso la fine del 2014 conosce per la prima volta Persona_2 Pt_2 un giovane totalmente estraneo alla famiglia e che mai fino a
[...] quel momento l'aveva conosciuta e frequentata. Si indicano come testimoni, salvo altri indicarne, anche a prova contraria su eventuali capitoli di prova articolati dal convenuto ed ammessi: sui capitoli dal n. 1 al n. 9 compreso: via Martiri della Persona_3
Libertà, n. 18 – SE (FC); , via G.M. Controparte_2
Mitelli, n. 11/6 – Bologna (BO); via Imperia, n. 154 Testimone_2
– SE (FC); sui capitoli dal n. 10 al n. 13 compreso: Tes_2
, via Imperia, n. 154 – SE (FC); sui capitoli n. 14 nonché
[...] dal n. 19 al n. 27 compreso, via Certaldo, n. Parte_3
160 – SE (FC); sui capitoli dal n. 15 al n. 18 compreso, Notaio dott.ssa , via Martiri della Libertà, n. 1 – SE Persona_4
(FC); sul capitolo n. 3, nonché dal n. 28 al n. 31: Testimone_3 via A. Contarini, n. 80 – SE (FC); sui capitoli dal n. 29 al n. 31 compreso: dott.ssa via G. Matteotti, n. 25 – SE Persona_6
(FC); sul capitolo n. 32: dott. c/o Azienda USL Parte_4 della Romagna;
sul capitolo n. 33: dott.ssa Testimone_4
v.le Roma, 328/B – FO (FC); sui capitoli dal n. 35 al n.
[...]
40, nonché sui capitoli n. 43 e n. 44: via A. Testimone_3
Contarini, n. 80 – SE (FC); sul capitolo n. 41: avv. Lorena Poggi, C.so n. 49 – FO (FC); sul capitolo n. 42: Tes_5 Per_3
e ; sul capitolo n. 44:
[...] Controparte_2 Testimone_2
, e Persona_3 Controparte_2 Testimone_2
sui capitoli dal n. 45 al n. 50 compreso: Testimone_3 Per_3
, sui capitoli dal n.
[...] Controparte_2 Testimone_2
51 al n. 52 compreso: c/o Agenzia Imm.re Testimone_6
Espansione, via C. Battisti, 52 – SE (FC); sul capitolo n. 53:
11 e geom. via Roverella, n. 39 - Persona_3 Persona_7
SE (FC); sui capitoli dal n. 54 al n. 58 compreso: Per_3
e ”.
[...] Controparte_2
Con “Note autorizzate di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.” depositate in data 24 giugno 2025 il convenuto ha Parte_2 così concluso “Voglia l'Ill.mo Tribunale di FO, contrariis reiectis, IN VIA ISTRUTTORIA, previa riforma in parte qua dell'ordinanza 15/7/22, ammettere prova per interrogatorio formale dell'attrice e dell'intervenuto , nonché Parte_1 Controparte_1 per testimoni, sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “Vero che?”: 1) le chiavi dell'immobile di Via Cairoli n. 62 a SE già di proprietà per i 5/6 della de cuius ed oggetto della Persona_2 presente controversia dalla data di decesso di quest'ultima (10/10/16) e sino al 16/3/21 sono state detenute da e Parte_1
; 2) la situazione dei beni mobili presenti Controparte_1 nell'immobile per cui è causa e di cui al capitolo che precede sino dalla data di decesso della de cuius (10/10/16) e Persona_2 sino al 16/3/21 è quella descritta nei verbali di inventario 16/3/21 e 20/3/21 come da docc. “20” e “21” che si rammostrano alla parte/testimone per conferma;
3) venne Parte_2 accompagnato da nei locali della società Alfa RL;
4) Persona_2 ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della Parte_2
Alfa RL dalla fine del 2014 all'inizio del 2015; 5) per l'attività lavorativa svolta ha percepito retribuzione;
6) nel Parte_2
2016 manifestò intenzione di vendere l'immobile di Persona_2
Via Cairoli n. 62 a SE affidando l'incarico al Geom. Per_9
7) in data 24/3/15, 27/3/15 ebbe
[...] Persona_2 personalmente a recarsi presso l'esercizio commerciale “Oro Liquido RL” di Via Cattaneo a SE alienando alcuni oggetti, come da documento n. “4” che si rammostra alla parte/testimone per conferma;
8) ebbe ad alienare alcuni dipinti a Persona_2 firma di a il quale ebbe a Testimone_1 Controparte_13 consegnare nelle mani della prima il prezzo dell'acquisto; Lei ebbe a visitare su incarico dei Servizi Sociali di SE i Persona_2 quali Le fecero presente che c'era un giovane che stava
12 frequentando la di Lei abitazione;
10) all'atto di elaborare la Sua relazione Lei ebbe ad approfondire la stessa con valutazioni di pertinenza medico-legale su insistenza dei Sevizi Sociali;
11) l'assetto cognitivo della Sig.ra era di un cut-off di Persona_2
26,3 su 23,8 12) Lei ebbe a ricevere incarico di assistere e difendere nella procedura per nomina di A.d.S. già pendente
Persona_2 innanzi al Tribunale di FO con il n. di R.G. 229/16; 13) Lei ha incaricato la Dott.ssa di redigere elaborato Persona_10 peritale sulla persona di;
14) successivamente Lei
Persona_2 ha rinunciato all'incarico professionale di assistenza e difesa tecnica di avendo appreso della sussistenza ragioni
Persona_2 di incompatibilità rispetto ad Alfa RL contro la quale Lei aveva agito in precedenza;
15) Lei ha visitato in data 22/2/16 su
Persona_2 incarico dell'Avv. Luca Arginelli;
16) Lei ha ripetuto visite domiciliari in assenza di avvertimento della Sig.ra ;
Persona_2
17) Lei ha somministrato alla Sig.ra testistica i cui Persona_2 esiti sono che alla stessa venne riconosciuto un punteggio MMSE di 28.5/30 rispetto ad un parametro di riferimento (età e scolarizzazione) pari a 26.8/30, nonché un Q.I. totale di 115, verbale di 116 e di performance di 110. Si indicano quali testimoni: a) Per_5
su tutti i capitoli;
b) , su tutti i capitoli;
c)
[...] Testimone_7
sul capitolo “7”; d) , sul Testimone_8 Controparte_13 capitolo “8”; e) Dott. sui capitoli “9”, “10” ed Parte_4 Pt_4
“11”; f) Arginelli Avv. Luca, sui capitoli “12”, “13” e “14”; g) Dott.ssa , sui capitoli “15”, “16” e “17”. Per la Per_10 Per_10 denegata ipotesi di ammissione del capitolato e dei testi di parti attrice/intervenuto, si chiede, sin da ora, che sui medesimi capitoli vengano sentiti A PROVA CONTRARIA e/o A CONTROPROVA i testimoni di parte convenuta così come indicati;
nonché i testimoni avversari sui capitoli di cui alla memoria 183 VI n. 2 cpc del
18/6/21. Sempre IN VIA ISTRUTTORIA, ma A PROVA CONTRARIA e/o A CONTROPROVA, si reitera istanza affinchè i testimoni di parte convenuta così come indicati nella memoria 18/6/21, e pertanto: a) b) ; c) Per_5 Testimone_7 Tes_8
d) ; e) f)
[...] Controparte_13 Controparte_14
13 Arginelli Avv. Luca;
g) Dott.ssa ; nonché, per la Per_10 Per_10 denegata ipotesi di ammissione dei testimoni di parte attrice/intervenuto di cui alle rispettive memorie 17/6/21, affinchè gli stessi testimoni avversari vengano sentiti a prova contraria sui capitoli di cui alla memoria di parte convenuta 18/6/21.
Relativamente alla espletata C.T.U., e previa riforma in parte qua della ordinanza 16/4/25, si ribadisce istanza affinchè al C.T.U. Dott. vengano sottoposti i seguenti CHIARIMENTI: - dica il Per_11
CTU se nel caso di specie la supposta “fragilità personologica” sia un dato caratteriale della sig.ra o se egli la ravvisi come Per_2 possibile in quanto legata al progredire dell'età senile, dica il C.T.U. se le visite – rispettivamente, della Dott.ssa del Dott. Per_6
e della Dott.ssa – siano (o meno) state Parte_4 CP_7 inquadrate come cronologicamente compatibili rispetto al tempus di redazione del testamento;
- altrettanto, inquadrato cronologicamente l'intervento della Dott.ssa dica il Per_10
C.T.U. se le di Lei valutazioni peritali risultino essere state sinotticamente poste a confronto con quelle dei Dott.ri anche alla luce al maggior numero di Persona_12 somministrazione di tests psicodiagnostici ed al maggiormente articolato approfondimento (anche in tema di visite domiciliari); - dica il C.T.U. se la riscontrata diagnosi di (astrattamente) assenza di deterioramento cognitivo evidente e diagnosticato possa legittimare una antitetica sussistenza di “fragilità personologica”. NEL MERITO, - in via preliminare e/o pregiudiziale, stante la carenza di interesse ad agire e conseguente carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice , dichiarare Parte_1 inammissibile l'azione da questa radicata tramite atto di citazione notificato per il tramite del servizio postale in data 8/6/20; - in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'intervento di per tardività rispetto ai termini di cui al Controparte_1 combinato disposto degli artt. 166 e 167 Cod. Proc. Civ.; - in via di subordine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164 comma iv Cod. Proc. Civ., dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo ex art. 164 comma IV Cod. Proc. Civ. e per violazione del disposto di
14 cui all'art. 163 nn. 3) e 4) Cod. Proc. Civ. risultando omessi od assolutamente incerti i requisiti di cui al n. 3) (“determinazione della cosa oggetto della domanda”), ovvero n. 4) (“mancanza dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”), espressamente dichiarandosi di non accettare il contraddittorio su tale punto e che la costituzione avviene senza sanatoria alcuna al solo fine di vedere dichiarata tale nullità; - in via di gradato subordine, dichiarare la prescrizione dell'azione sia dell'attrice che dell'interveniente Parte_1
. - IN VIA ISTRUTTORIA, qualora ritenuto Controparte_1 utile a fini processuali, si insta sin da ora affinché venga acquisito l'integrale fascicolo (già) radicato avanti al Tribunale di FO e recante R.G. 229/16 ed inerente alla richiesta di nomina ad A.d.S. in favore della (defunta) ; - NEL MERITO, respingere Persona_2 tutte le domande formulate dall'attrice e Parte_1 dall'interveniente in quanto infondate in fatto Controparte_1 ed in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e delle successive memorie tutte da intendersi qui per integralmente riportati e trascritti;
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 88 e 96 commi I e II Cod. Proc.
Civ., avendo parte attrice agìto in violazione dei doveri di lealtà e probità, e manifestando malafede e/o colpa grave (sia per avere sovvertito il normale corso processuale notificando la citazione introduttiva in assenza di mediazione, che per avere indicato un termine a comparire eccessivamente sproporzionato, che per avere taciuto l'esistenza di una sentenza di assoluzione in favore del convenuto), dichiarare tenuta e condannare l'attrice Parte_1 al risarcimento dei danni in favore del convenuto da Parte_2 liquidarsi in seguito ad espletanda istruttoria ed in base a Giustizia ed, in via di subordine, secondo equità; ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 comma III Cod. Proc. Civ. si insta per la ulteriore condanna dell'indennizzo ivi previsto e disciplinato e per la cui quantificazione Ci si rimette a Giustizia o, in subordine, ad equità; ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 89 Cod. Proc. Civ. sì, insta sin da ora per la cancellazione delle seguenti espressioni sconvenienti
15 ed offensive: “Ed è dunque sospetto che, proprio nel febbraio 2016, col supporto dello zio si fosse reso parte Per_5 Parte_2 attiva anche nel maldestro tentativo di vendita della casa di abitazione di .” (cfr. citazione, pag. 6, righe 16/18); § “ Per_2 Pt_2 indusse a redigere testamento in suo favore,
[...] Persona_2 senza che tra i due vi fosse alcun rapporto di debito -credito, né di parentela, né la possibilità di una oggettiva e razionale riconoscenza da parte di che avesse ispirato la liberalità, posto che Per_2 dopo una assidua frequentazione, che aveva illuso l'anziana sull'appoggio ed affetto promesso dal giovane, questi – esaurito lo scopo economico – diradava le sue visite fino a lasciare in uno Per_2 stato di assoluto degrado” (cfr. citazione, pag. 11, righe 22/26; pag. 1, righe 1/3); § “Depauperato il patrimonio di , e nella Per_2 impossibilità di disporre del residuo, il sig. si rese Pt_2 irreperibile, tanto che l'amministratore di sostegno, avv. Lorena
Poggi, fu costretto a inviare … (omissis) … frequentava l'abitazione della sig.ra non si sa bene per quali “rapporti”>> (doc. n. 5)” (cfr. citazione, pag. 12, righe 22/26; pag. 13, righe 1/2); § “Depauperato il patrimonio di , e nella impossibilità di disporre del residuo, il Per_2 sig. si rese irreperibile, tanto che l'amministratore di Pt_2 sostegno, avv. Lorena Poggi, fu costretto a inviare … (omissis) … frequentava l'abitazione della sig.ra non si sa bene per quali
“rapporti”>> (doc. n. 5)” (cfr. citazione, pag. 12, righe 22/26; pag. 13, righe 1/2); § “Egli non solo ha in tal modo indotto col dolo Per_2
a redigere un nuovo testamento, ma l'ha indotta a revocare le precedenti volontà testamentarie delle quali si è detto, che avrebbero tra l'altro vincolato il patrimonio ereditario ad opere di beneficenza in memoria di figlio di Persona_13 Per_2 prematuramente e tragicamente scomparso” (cfr. citazione, pag. 13, righe 13/17); “In via conclusiva, quand'anche volesse escludersi la ipotesi della circonvenzione di incapace, e così la nullità del testamento olografo ex art. 643 c.p. e 1418 c.c. nel combinato disposto, nella fattispecie lo stesso testamento dovrebbe annullarsi per captazione della volontà testamentaria, avendo il Pt_2 evidentemente tratto in inganno l'anziana con la (falsa) Per_2
16 promessa – tra le altre – di andare a vivere con lei e darle ogni supporto e affetto, così da suscitare nella testatrice false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata” (cfr. citazione, pag. 13, righe 18/26); il tutto, con applicazione delle sanzioni processuali disciplinate dagli artt. 88, 89 e 96 Cod. Proc. Civ.; ovvero con condanna in capo alla attrice ed all'interveniente Parte_1
ed assegnazione al convenuto Controparte_1 Parte_2 di una somma a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale da questi sofferto e per cui la quantificazione ci si rimette a
Giustizia, od, in subordine, ad equità. Con condanna in capo a parte attrice ed interveniente anche degli oneri di C.T.P. sopportati da parte convenuta, così come da parcella del Dott. depositata Per_14 in data 15/10/24. Con vittoria di spese e compensi professionali, e distrazione in favore del procuratore antistatario dei compensi e delle spese anticipate ex art. 93 Cod. Proc. Civ. Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. Si insta affinché, qualora la causa venga trattenuta in decisione, vengano concessi i termini ex art. 190 cpc”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 9 giugno 2020, e ritualmente notificato, (di seguito anche “l'attrice”) Parte_1 conveniva in giudizio (di seguito anche “il Parte_2 convenuto”) al fine di sentire accertata e dichiarata la nullità del testamento olografo redatto da e datato 4 giugno Persona_2
2015, sostenendo che la stessa era stata vittima del reato di circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p., sostenendo altresì che il testamento sarebbe comunque nullo per incapacità naturale o invalido per dolo, e allegando l'indegnità a succedere del convenuto. In particolare, esponeva l'attrice di essere sorella della compianta de cuius e di aver convissuto con la stessa sin dal 1984 presso l'abitazione sita in SE, via Cairoli nn° 60-62.
17 L'intero immobile risultava originariamente intestato all'attrice, la quale, in data 30 luglio 2002, trasferiva, mediante atto di donazione, la proprietà del piano superiore e le relative pertinenze al nipote
, figlio di Persona_13 Per_2
Successivamente al prematuro decesso di quest'ultimo, avvenuto in data 15 novembre 2008, la comproprietà del bene tornava in capo alla madre, in qualità di erede legittima. Aggiungeva altresì che nel 2012, la medesima manifestava Per_2 la volontà di nominare quale erede universale , già Controparte_2 coniugata con il figlio allo scopo di destinare il patrimonio Per_1 ereditario a opere di beneficenza in sua memoria. Chiariva l'attrice altresì che, a partire dal 2014, constatava, insieme al fratello e ad alcuni conoscenti, un Controparte_1 repentino e marcato decadimento psico-fisico da parte della sorella, la quale versava in condizioni di grave abbandono, trascurando completamente la propria igiene personale e l'ordinaria cura dell'abitazione, un tempo curata con particolare attenzione e arricchita da beni di pregio, tra cui opere d'arte, mobili d'antiquariato, argenterie e suppellettili di valore. Il mutamento comportamentale, le condizioni di salute precarie e la trascuratezza generale della persona e dell'ambiente domestico risultavano aggravati dalla perdita del figlio nel 2008 e dalla morte della madre, avvenuta in data 31 dicembre 2012. Tra gli altri episodi, i familiari constatavano che Persona_2 un tempo donna elegante e curata, si aggirava nel giardino della propria abitazione discinta, assumendo comportamenti estranei al suo abituale stile decoroso;
invero, il disinteresse per la cura personale si manifestava anche nel mancato pagamento delle utenze domestiche. Tanto premesso, l'attrice dichiarava che, negli anni antecedenti al decesso della sorella, quest'ultima era stata avvicinata da Pt_2
un giovane totalmente estraneo al contesto familiare;
[...] aggiungeva altresì che in quegli anni versava in uno stato di Per_2 notevole confusione mentale e incapacità gestionale, inducendo i fratelli a mobilitarsi al fine di tutelarla;
invero, i familiari attivavano
18 inizialmente i Servizi Sociali del Comune di SE e, in seguito, promuovevano un procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno (proc. n° 229/2016 R.G. presso il Tribunale di FO). Tale intervento scaturiva da una serie di accadimenti preoccupanti;
in particolare, in data 9 dicembre 2015, su richiesta dell'assistente sociale, dott.ssa , il medico curante di Persona_6
si recava in modo non annunciato presso il domicilio Persona_2 della paziente, trovando l'abitazione invasa da fumo a causa di un tentativo fallito di accensione del camino, priva di riscaldamento e di energia elettrica. In quella circostanza, la paziente appariva mal vestita e truccata in modo trasandato rispetto al consueto. In seguito a ulteriori verifiche, i familiari apprendevano che i conti bancari della stessa risultavano pressoché svuotati, e che numerosi beni di valore — tra cui argenteria, porcellane e dipinti — risultavano misteriosamente scomparsi. I preziosi in oro e argento erano stati alienati presso esercizi commerciali “Compra Oro”. Inoltre, alcuni amici di famiglia riferivano di aver visto due giovani allontanarsi dall'abitazione di con un oggetto rettangolare Per_2 avvolto in un panno bianco. Aggiungeva altresì l'attrice che il titolare della società Oro
Liquidi S.r.l. confermava che risultava essere l'autore Parte_2 della cessione di preziosi oggetti ed analoga dinamica riguardava quattro quadri di valore, alienati per importi irrisori a
[...]
. CP_13
Successivamente, si apprendeva che, in data 19 maggio 2015, aveva conferito al delega per operare sul conto corrente Per_2 Pt_2
n° 544668, presso la Cassa di Risparmio di SE. L'estratto conto prodotto in giudizio riportava un saldo finale di € 662,16 al 30 giugno 2015, con prelievi pressoché quotidiani e privi di giustificazione plausibile, considerato lo stato di degrado e malnutrizione in cui la disponente versava. Si rilevava inoltre che il testamento olografo in favore del convenuto, depositato presso il Notaio dott.ssa , Persona_4 recava la data del 4 giugno 2015, in coincidenza con il periodo di
19 maggior intensità dei prelievi dal conto corrente, effettuati dal medesimo beneficiario. Infine, appariva sospetto il coinvolgimento del convenuto in un tentativo di alienazione dell'immobile nel febbraio 2016, proprio in concomitanza con l'avvio della procedura di amministrazione di sostegno presso il Tribunale di FO. Successivamente alla morte di avvenuta in data Persona_2
10 ottobre 2016, l'attrice, insieme al fratello, accertava l'esistenza del testamento olografo pubblicato in data 14 novembre 2016, nel quale il convenuto odierno risultava nominato quale erede universale. Si costituiva altresì con comparsa depositata in data 9 giugno 2020 assumendo sostanzialmente la Controparte_1 medesima linea difensiva della sorella e formulando le stesse conclusioni.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 5 novembre 2020 contestando gli assunti attorei nonché Parte_2 in particolare la ricostruzione delle vicissitudini familiari effettuata da controparte;
domandava in via preliminare che venisse dichiarata l'inammissibilità della domanda attorea per carenza di interesse ad agire e conseguente difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice, in quanto la citazione risultava notificata in data 8 giugno 2020 mediante servizio postale. In via subordinata, chiedeva la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, nn° 3) e 4) c.p.c., stante l'omissione o assoluta incertezza degli elementi relativi all'oggetto della domanda e all'esposizione dei fatti costitutivi, espressamente dichiarando di non accettare il contraddittorio su tale punto e che la costituzione avveniva al solo fine di far valere detta nullità, senza sanatoria alcuna;
nel merito, che tutte le domande attoree fossero respinte perché infondate in fatto e in diritto, mentre, in ordine alla condotta processuale di parte attrice, la stessa violava i doveri di lealtà e probità, condannandola al risarcimento dei danni in favore del convenuto, da liquidarsi in corso di causa o secondo equità.
20 La causa è stata istruita documentalmente e mediante c.t.u. medico legale, nonché mediante prova per testi. All'esito del deposito dell'elaborato peritale la causa veniva quindi assunta in decisione con ordinanza del 16 aprile 2025– previa precisazione delle conclusioni – con assegnazione alle parti dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * * * *
Ritiene il Tribunale che le domande formulate dall'attrice e dall'intervenuto non meritino accoglimento per le ragioni di seguito esposte. In via preliminare, occorre rilevare che il convenuto ha eccepito la carenza di interesse ad agire delle controparti e la nullità dell'atto di citazione. Tali eccezioni non meritano accoglimento. Sotto il primo profilo, va osservato che l'interesse ad agire si determina in relazione alla prospettazione della domanda effettuata dalla parte attrice che, nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., precisa che: “dichiarato invalido il testamento impugnato, e non ricorrendo i presupposti né per la sostituzione, né per la rappresentazione, la successione dovrà aver luogo per legge, in favore dei fratelli legittimari”; ed invero, nella giurisprudenza di legittimità si è evidenziato che “in materia testamentaria, l'attore titolare della legittimazione ad esercitare le azioni di nullità ed annullamento non è esentato dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da parte del medesimo attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare - attraverso la rimozione degli effetti del testamento impugnato - una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica” (Cass. Civ. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 (Rv. 652507 - 01): nel caso di specie, l'interesse è astrattamente collegato alla posizione di potenziale beneficiaria della attrice (e dell'intervenuto) in caso di invalidazione del testamento, giacchè questi ultimi sarebbero chiamati alla eredità in forza delle norme sulle successioni legittime.
21 La circostanza che, al momento dell'introduzione del giudizio, fosse esistente un precedente testamento che indicava come beneficiaria una terza persona, la quale, nelle more del giudizio, rinunciava alla eredità, non esclude la sussistenza della legittimazione e dell'interesse ad agire di attrice e intervenuto, giacchè dette condizioni per l'azione debbono essere presenti al momento della decisione, potendo dunque sopravvenire nel corso del giudizio;
coerentemente, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che nel caso in cui la legittimazione di una delle parti, pur assente all'atto della proposizione della domanda, sopravvenga nel corso del giudizio, il procedimento può proseguire fino all'emissione della decisione, dato che la legittimazione ad agire, rappresentando una condizione dell'azione, non può subire limitazioni temporali, sicché è sufficiente che essa sussista al momento della decisione, poiché la sua sopravvenienza rende proponibile l'azione "ab origine", indipendentemente dal momento in cui si verifichi (cfr., Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 26769 del 18/12/2014). In secondo luogo, l'atto di citazione non appare nullo in quanto contiene gli elementi richiesti dall'art. 163 c.p.c. ed è idoneo a instaurare validamente il contraddittorio, nei fatti poi abbondantemente estrinsecatosi fra le parti. Ancora, quanto alla procedibilità della domanda, alla udienza del 17.2.2021 è stato dato atto dell'esperimento della mediazione, seppure con esito negativo. Nel merito, preme evidenziare che l'attrice deduce l'invalidità del testamento olografo per tre particolari motivi:
1) Per circonvenzione di incapace, in quanto il testamento sarebbe stato redatto da persona vittima del reato di circonvenzione di incapace, imputabile al convenuto;
2) Per incapacità naturale della testatrice;
3) Per errore o dolo ai sensi dell'art. 624 c.c..
Viene da ultimo dedotta l'indegnità a succedere del convenuto ai sensi dell'art. 463 n. 4 c.c. (4). Vertendosi in tema di impugnazione del testamento olografo, in primo luogo, occorre richiamare l'istituto del testamento olografo:
22 questo, ai sensi dell'art. 602 c.c., deve “… essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento”. Dunque, ai sensi della suddetta disposizione, il testamento olografo deve essere redatto di pugno del testatore;
invero, l'autografia e la sottoscrizione, unitamente alla data, costituiscono i requisiti essenziali per la sua validità. La presenza di tali elementi nella scheda testamentaria si rende necessaria, infatti, al fine di assicurare la personalità delle disposizioni del de cuius e, più precisamente, per valutare l'integrale autenticità del documento, escludendo eventuali manomissioni e falsificazioni e per garantire la corrispondenza delle dichiarazioni alla volontà del testatore. L'autografia deve concernere ogni elemento del negozio testamentario e non solamente la sottoscrizione, per cui le disposizioni di ultima volontà debbono essere redatte per intero dal testatore;
pertanto, in assenza del requisito formale indicato, il testamento deve ritenersi nullo, ex art. 606 comma 1, c.c. e, quindi, privo di qualsivoglia efficacia (cfr. Tribunale Ferrara, Sent. n° 233/2025).
Ciò posto, traslando quanto sopra al caso di specie, occorre rilevare come il testamento in oggetto (cfr. doc. 7 parte attrice), risulta conforme ai requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa vigente. In particolare, il documento testamentario presenta tutti gli elementi essenziali richiesti dalla legge, tali da garantirne la validità e l'efficacia giuridica. Del resto, l'autografia della scrittura e della sottoscrizione del testamento non costituisce nel caso di specie oggetto di contestazione;
una prima osservazione può essere che l'affermazione che una scrittura, prodotta di mano propria da parte di una persona, non costituisca, in contrasto
23 all'evidenza, espressione del suo interno volere, o che questo sia alterato dalla dolosa azione di un terzo preordinata a proprio vantaggio, richiede il soddisfacimento di un onere della prova particolarmente rigoroso, potendosi presumere, a monte, che la scrittura di proprio pugno del testatore presumibilmente corrisponda alla sua effettiva e libera volontà in quanto espressa con lo strumento di espressione del volere forse più intenso esistente: la propria personale scrittura e sottoscrizione, eseguita di proprio pugno;
coerente con tali considerazioni appare la prescrizione del legislatore che il testamento olografo (privo delle formalità e delle garanzie, ad es., del testamento pubblico) sia scritto e sottoscritto di pugno dal testatore;
la scrittura e sottoscrizione – ovviamente se libere e non coartate – costituiscono, così, già importanti indizi della corrispondenza fra quanto è disposto nell'atto di ultima volontà e l'effettiva volontà del testatore.
Tanto premesso, nel caso di specie il testamento non può in alcun modo ritenersi affetto da nullità per vizi formali o sostanziali. Al contrario, la sua struttura e il contenuto appaiono idonei, almeno apparentemente, a esprimere inequivocabilmente la volontà della de cuius, nel rispetto delle prescrizioni normative.
Chiarito quanto sopra, ad avviso dell'attrice il testamento sarebbe il risultato di una attività di circonvenzione a danno della testatrice, affetta da incapacità (motivo n. 1), espletata ad opera del convenuto e a proprio vantaggio. Nella giurisprudenza di legittimità si evidenzia che il reato di circonvenzione di incapace presuppone l'accertamento dello stato di infermità fisica o deficienza psichica della vittima che è necessariamente finalizzato alla dimostrazione della specifica incapacità naturale di cui avrebbe profittato l'imputato, in maniera da indurlo a compiere un determinato atto giuridico pregiudizievole per sé o per altri (Cass. Civ., Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 19767 del 02/10/2015). L'attrice ha, sul punto, dedotto che il convenuto avrebbe indotto dolosamente la testatrice a redigere il testamento in suo favore, invocando l'art. 463 n. 4 c.c.. Tuttavia, tale profilo, come vedremo, risulta privo di riscontro
24 probatorio. Non è stata dimostrata alcuna condotta fraudolenta, coercitiva o manipolatoria da parte del convenuto, che non risulta per vero neppure precisamente allegata;
l'attrice e l'intervento, a livello assertivo, non descrivono particolari e precise condotte, omissioni e azioni fisiche o verbali che il convenuto avrebbe agito al fine di indurre la testatrice a disporre in senso a sé favorevole;
utilizzano, invece, degli elementi presuntivi, per cui l'attività di induzione emergerebbe: i) dallo stato di prostrazione e minorazione gradualmente ingravescente della presunta vittima, ii) dalla inaspettata e improvvisa “vicinanza” alla testatrice del convenuto, non parente ed estraneo alla famiglia, iii) dalla esistenza, negli ultimi anni di vita della de cuius, di un progressivo impoverimento di quest'ultima e di atti dispositivi “sospetti” – ma presuntivamente riconducibili al convenuto – che avrebbero aggravato il dissesto economico della testatrice impoverendone il patrimonio e determinando la dilapidazione delle sue ricchezze materiali. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, lo scopo dell'incriminazione della circonvenzione di incapace va ravvisato, più che nella tutela dell'incapacità in sè e per sè considerata, nella tutela dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 8948 del 29/10/1994); lo stato di prostrazione psico fisica, di fragilità psicoemotiva anche legato all'età avanzata, da solo, non basta a ritenere integrata la fattispecie, che richiede anche la prova che l'agente abbia indotto la vittima al compimento di atti per lei dannosi, abusando del suo stato di infermità o di deficienza psichica (Cass. Pen., Sez. 2, Sentenza n. 1923 del 18/12/2015); nel caso di specie, attrice e intervenuto attribuiscono al convenuto la paternità sostanziale di una serie di atti e comportamenti (vendita dipinti, oro, argenteria, permuta auto…) che avrebbero via via depauperato il patrimonio della testatrice, senza che lei se ne rendesse conto, impoverendola ai danni della testatrice stessa e a vantaggio del convenuto. Tuttavia, preme evidenziare, come peraltro eccepito dal convenuto, che tali considerazioni non appaiono adeguatamente
25 congruenti all'effettivo oggetto della domanda;
in questa sede, infatti, non si discute della vita della testatrice, degli atti dispositivi ivi compiuti, ma della validità del testamento olografo della de cuius, atto per causa di morte. Il presente giudizio non è finalizzato a
“rifare”, con strumenti e principi civilistici, il procedimento penale già espletato o a completare, morta la de cuius, l'istruttoria avviata nell'ambito della procedura di nomina dell'amministratore di sostegno;
appare già forzato poter affermare la rilevanza della fattispecie penale, laddove essa richiede che l'induzione concerna il compimento di atti dannosi per la vittima, riguardo ad un testamento, che costituisce per definizione atto di ultima volontà destinato ad avere effetto dopo la scomparsa del de cuius e dunque ontologicamente insuscettibile di recare danno alcuno al morto, privo, per la cessazione della sua esistenza, di capacità giuridica e di fatto non più soggetto di diritto;
semmai, forse, il testamento potrebbe rivelarsi “dannoso” per i terzi potenzialmente controinteressati (quali i potenziali chiamati), elemento che potrebbe del pari assumere rilievo ex art. 643 c.p.; tale rilievo deve tuttavia del pari escludersi, stante che l'attesa delle parti, potenzialmente chiamate alla futura eredità, alla vocazione ereditaria a proprio favore costituisce una mera aspettativa di fatto non tutelata, e non diritto attuale e concreto, trattandosi peraltro di soggetti non legittimari a norma di legge (fratelli), e dunque neppure titolati alla pretesa di una quota riservata dell'asse. Inoltre, l'affermazione per cui il convenuto, avendo “indotto” la testatrice a spogliarsi in vita del proprio patrimonio avrebbe presumibilmente, del pari, indotto quest'ultima a testare a proprio favore appare già di per sé latamente contraddittoria, atteso che l'aspettativa consapevole di ricevere per testamento avrebbe dovuto indurre l'agente ad un atteggiamento conservativo del patrimonio della testatrice, piuttosto che il contrario. Ad ogni buon conto, sussiste in atti (doc. 11 fascicolo parte convenuta) sentenza penale di assoluzione, con la quale il Giudice penale monocratico assolveva il convenuto dall'accusa di circonvenzione di incapace, dando atto, all'esito di una approfondita
26 istruttoria e documentale, della assenza di prova di una attività induzione, attribuibile al convenuto, ai danni della testatrice e con scopo di arricchimento. Afferma l'attrice che la sentenza non sarebbe vincolante in assenza di passaggio in giudicato, di coincidenza delle parti del giudizio civile e penale e per altre ragioni.
La circostanza della non vincolatività della sentenza non costituisce oggetto di contestazione. In ogni caso, la sentenza appare utilizzabile anche come prova atipica, stante che il giudice civile ha comunque facoltà di utilizzare le prove raccolte nel giudizio penale come elementi concorrenti alla formazione del suo convincimento (cfr.,
Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 15128 del 23/11/2000 (Rv. 542080 - 01) ed appare significativa del fatto che l'attrice dovrebbe fornire prova, atta a smentire l'articolata motivazione della sentenza penale. Nel corso della presente causa sono stati sentiti dei testi. Nessuno di questi ha reso dichiarazioni tali da rendere evidente e provato che il sig. abbia posto in essere concreta attività tale da indurre la Pt_2 testatrice a disporre a suo favore. Tanto non si evince dalle parole della teste della teste e Persona_4 Controparte_2 della teste (verbale di udienza del 2.2.2023) dalla Testimone_3 quali emerge per vero una fragilità della testatrice, oltre che la presenza del sig. ma non la prova diretta che quest'ultimo Pt_2 avesse espletato atti concreti di abuso della eventuale condizione di minorazione per acquisire un vantaggio, rilevante ai fini della presente causa, come sopra evidenziato. Analoghe considerazioni valgano per le dichiarazioni rese dal teste (verbale Persona_3 di udienza del 26.10.2023). Sulla relazione tra e per come Persona_2 Parte_2 ricostruita in atti, non emerge dunque prova della sussistenza di atti idonei a integrare la fattispecie di circonvenzione di incapace: pertanto, il primo motivo non è provato.
Il secondo motivo di invalidità del testamento, dedotto dalla attrice, riguarda l'incapacità naturale della testatrice. Come è noto, a norma dell'art. 591 c.c., comma 2 n. 3) sono incapaci a testare coloro che, sebbene non interdetti, si provi essere
27 stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere o di volere nel momento in cui fecero testamento. Orbene, in materia successoria, “la prova dell'incapacità naturale del testatore, tale da determinare la nullità del testamento olografo, deve essere fornita con specifico riferimento al momento della redazione dell'atto. A tal fine, non è consentito il ricorso a una presunzione fondata sulla circostanza che il testatore fosse, in un periodo precedente, affetto da una patologia relativamente alla quale non è stata determinata clinicamente la concomitanza di una situazione di totale compromissione della sfera cognitiva e volitiva.
Solo, infatti, in presenza di una infermità psichica permanente o abituale si determina l'inversione dell'onere della prova, con la conseguenza che solo in tal caso occorre provare che nel momento della redazione dell'atto il testatore fosse in un momento di lucidità. Nel caso di specie, avente ad oggetto l'accertamento della validità di una scheda testamentaria in relazione alla capacità di intendere e di volere del testatore, la presenza di determinati tipici segni di vecchiaia, quali l'apparire a volte confuso e disorientato, non sono stati considerati dal Tribunale sintomatici di una incapacità del testatore. Trattasi, infatti, dei primi sintomi di una malattia che poi effettivamente ha portato alla demenza senile del de cuius, ma che da soli, di per sé, non possono consentire di ritenere, in carenza di altri chiari ed univoci elementi, che si sia concretizzato uno stato di totale incapacità mentale” (Tribunale Larino, n°186/2018). Orbene, il consulente tecnico d'ufficio, dott. , ha Persona_15 dichiarato, nella relazione depositata agli atti di causa in data 17.07.2024, che “ritengo che nel caso di specie non si possa esprimere giudizio medico-legale di certezza circa le reali capacità cognitivo-personologiche della “ de cuius” , certamente non vi sono elementi oggettivi , clinici e/o strumentali , per poter affermare , con criterio di certezza e/o di elevata probabilità , che vi fosse all'epoca dei fatti , un deterioramento cognitivo evidente e diagnosticato clinicamente. Pertanto , in conclusione, si puo' confermare che , nel caso di specie , non vi sono elementi documentali oggettivi ( certificazioni , relazioni sanitarie , indagini strumentali ecc.) che
28 possano far propendere e, quindi , dimostrare con criterio se non di certezza quantomeno di elevata probabilità, che la Pz.da all'epoca dei fatti per cui è incarico ( stesura -redazione testamentale ) non fosse in grado di intendere il valore e la valenza “ giuridica “ dei propri atti nè di autodeterminarsi liberamente per un quadro conclamato di demenza e/o di rilevante deterioramento cognitivo , presente all'epoca dei fatti ma, unicamente , essendo riportate dichiarazioni -testimonianze anche non di univoca portata circa le reali capacità intellettive cognitive e volitive . Certo risultano dati documentali , redatti e resi da personale sanitario quali il medico di medicina generale della Pz.da, un medico specialista in psichiatria ed un medico chirurgo specialista in medicina legale e delle assicurazioni che , dopo visita diretta sulla Pz.da , espressero giudizi
, pressochè , univoci di fragilità , sospetto di quadro depressivo e deficit delle performances cognitive …ritengo, pertanto, poter confermare integralmente mie conclusioni “tecniche” medico-legali in risposta ai quesiti postimi dal Sig. Giudice ribadendo l'impossibilità, nel caso di specie e per le motivazioni ampiamente escusse anche con i Colleghi CC.TT.PP. , di esprime un giudizio di certezza sulla eventuale “prodigalità” della de cuius all'epoca dei fatti nell'accezione giuridico e medico-legale del termine intesa come “…tendenza allo sperperare , per incapacità di apprezzare il valore del denaro , ovvero per frivolezza ed ostentazione
…espongano se' stessi o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici …” così come anche in merito ad un giudizio sulla eventuale “ ingenuità” della medesima. Si ritiene che, all'epoca dei fatti e con criterio di elevata probabilità, fosse presente nella Pz.da una condizione bio-patologica complessiva, sia legata allo stato anagrafico sia alle vicende famigliari vissute sia neuro-cognitive della Pz.da, che integrasse una condizione di “anziano-fragile” e, quindi, di possibili manipolazioni da parte di terzi”. Pertanto, esaminata la consulenza tecnica, il Collegio ne condivide integralmente le conclusioni, in quanto frutto di un'approfondita analisi tecnica, svolta nel rispetto del contraddittorio e fondata su criteri metodologici corretti e coerenti con la
29 documentazione acquisita;
la perizia ha risposto puntualmente ai quesiti formulati, fornendo una risposta basata su dati attendibili e aggiornati ed ha tenuto conto delle osservazioni delle parti, motivando adeguatamente le proprie valutazioni. Ciò posto, occorre dare atto degli orientamenti giurisprudenziali maggioritari sul tema, evidenziando che è consolidato il principio per cui “l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere” (Cass. Civ., 15 aprile 2010, n° 9081; Cass. Civ., 13 dicembre 2014, n° 27351); invero, “poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso è compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo” (Cass. Civ., 18 aprile 2005, n° 8079; Cass. Civ., 6 maggio 2005, n° 9508). Dunque, ai fini dell'annullamento è necessario che il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere. Viceversa, a fronte di una infermità tipica, permanente ed abituale, l'incapacità si presume e la prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi afferma la validità del testamento. Qualora, invece, si tratti di una infermità intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità a periodi di incapacità, non
30 sussiste la presunzione di incapacità e la prova dell'incapacità deve essere data da chi impugna il testamento. Ai fini del giudizio sulla capacità naturale del testatore, il giudice di merito non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza dalle disposizioni nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate (cfr. Corte appello Napoli sez. II, 22/01/2021, n°231). La questione centrale oggetto del presente giudizio concerne la capacità di al momento della redazione del Persona_2 testamento olografo del 4 giugno 2015.
Ai sensi dell'art. 591 c.c., il testamento è valido se il testatore era capace di intendere e di volere al momento della sua redazione. L'onere della prova dell'incapacità naturale grava su chi impugna il testamento. Nel caso di specie, gli attori hanno dedotto genericamente uno stato di fragilità psichica e di disorientamento della testatrice, sostenendo che tali condizioni erano sintomatiche di una incipiente demenza senile. Tuttavia, tali elementi, pur compatibili con l'età avanzata della de cuius, non sono di per sé sufficienti a fondare una presunzione di incapacità naturale. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti,“…non può ritenersi che determinati tipici segni di vecchiaia, quali anche l'apparire a volte un po' confuso e disorientato, siano sintomatici di una incapacità del testatore;
si tratta dei primi sintomi di una malattia che poi effettivamente ha portato alla demenza senile, sintomi che da soli, di per sé, non consentono di ritenere – in carenza di altri chiari ed univoci elementi – che si sia concretizzato uno stato di totale incapacità mentale tale da determinare quell'inversione dell'onere della prova” (Cass. Civ., sez. II, 14 giugno 2012, n°14655). La prova dell'incapacità naturale deve essere fornita con specifico riferimento al momento della redazione dell'atto, e non può fondarsi su una condizione clinica pregressa, non accompagnata da evidenze mediche che attestino una totale compromissione della sfera cognitiva e volitiva in quel preciso frangente.
31 Solo in presenza di una infermità psichica permanente o abituale si determina l'inversione dell'onere della prova, con la conseguenza che, in tal caso, spetta alla parte che intende avvalersi del testamento dimostrare che il testatore si trovava in un momento di lucidità. Tale presupposto, nel caso di specie, non ricorre.
La giurisprudenza di merito ha confermato tale orientamento:
“L'incapacità naturale che determina l'invalidità del testamento non consiste in una generica alterazione del normale processo di formazione e manifestazione della volontà, ma richiede che, a causa dell'infermità, il soggetto sia, all'atto della redazione del testamento, assolutamente privo di coscienza circa il significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi” (Trib. Firenze, 28 gennaio 2015, n° 285). In relazione alla prova testimoniale, si osserva che le dichiarazioni rese dai testi escussi, pur descrivendo taluni comportamenti della testatrice compatibili con l'età avanzata, non sono idonee a dimostrare uno stato di incapacità naturale al momento della redazione del testamento che, richiede, deve ritenersi, la prova scientifica della incapacità della testatrice ad autodeterminarsi liberamente e di rendersi conto del significato dei propri atti. La testimonianza, in assenza di riscontri clinici, non può ritenersi decisiva ai fini dell'accertamento richiesto. Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che non vi sia prova che non fosse pienamente capace di intendere e di volere Persona_2 al momento della redazione del testamento olografo del 4 giugno
2015, e che l'atto non fosse stato redatto in condizioni di piena lucidità e consapevolezza. Con il terzo motivo di doglianza (3) l'attrice afferma che il testamento sarebbe invalido in quanto conseguente a dolo o errore. La fattispecie dell'errore non viene meglio determinata e spiegata neppure a livello di allegazioni sul piano assertivo;
per quanto concerne il dolo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso
32 mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni;
occorre, invece, la prova dell'avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore, avuto riguardo alla sua età, allo stato di salute, alle sue condizioni di spirito, così da suscitare in lui false rappresentazioni ed orientare la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata” (Cass. Civ., Sez. 2 - , Sentenza n. 25521 del 31/08/2023); nel caso di specie, sebbene alla luce dei testi e delle prove più volte richiamate si evinca la sussistenza di un particolare rapporto fra la testatrice ed il convenuto, tuttavia non vi è assolutamente prova che quest'ultimo avesse posto in essere precisi atti di inganno fraudolento volte a indurre la testatrice a disporre a suo vantaggio, e quali. Per quanto concerne, da ultimo (4), la deduzione attorea di indegnità, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La causa di indegnità prevista dall'art. 463 n. 4 c.c. richiede la prova di una condotta dolosa idonea a determinare la redazione del testamento, e non può essere desunta da mere supposizioni o da rapporti affettivi controversi” (Cass. Civ., sez. II, n° 3311/2017). È evidente che, laddove si esclude la sussistenza di dolo, frodo o circonvenzione ad opera del convenuto ed ai danni della testatrice conseguentemente deve escludersi anche la sussistenza della causa di indegnità in esame. Ciò posto, per quanto attiene alla libertà di disporre dei propri beni per testamento, occorre rilevare che la stessa è espressione della dignità e dell'autonomia della persona, tutelata dall'art. 587 c.c.. Il testamento rappresenta l'ultima manifestazione di volontà del soggetto, e come tale merita rispetto e tutela, salvo che ne sia dimostrata la invalidità secondo i rigorosi criteri di legge;
pertanto, nel caso di specie, se ha scelto liberamente di Persona_2 beneficiare persona con cui aveva instaurato un Parte_2 rapporto di fiducia e affetto, l'espressione di tale sua volontà, se libera ed autonomamente determinatasi, deve essere rispettata. Tale scelta, per quanto non condivisa da alcuni familiari, non può essere sindacata in sede giudiziaria in assenza di vizi giuridici. Pertanto, le domande azionate dall'attrice e dall'intervenuto non
33 possono essere accolte. La soccombenza nel merito assorbe ogni questione processuale relativa alla ammissibilità dell'intervento. Non sussistono, tuttavia, gli estremi per affermare, ai danni dei soccombenti, una responsabilità per dolo o colpa grave ex art. 96 c.p.c. ovvero violazioni del dovere di lealtà e probità con tutte le conseguenze previste ex art. 88 e 89 c.p.c.; tali violazioni non si possono desumere, come è noto, dalla mera soccombenza e rispetto ad esse, vista la delicatezza del caso e la vigorosa partecipazione emotiva delle parti, data la loro qualità e i loro rapporti, pare possa adeguatamente affermarsi che l'attività difensiva espletata nel giudizio, per quanto connotata da espressioni forti, non travalichi i limiti della corretta estrinsecazione del mandato difensivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in favore del convenuto, in applicazione di congrui valori medi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (come da ultimo riformato con D.M. n° 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n° 236 dell'8 ottobre 2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022) applicabili in ragione del valore del decisum (scaglione di riferimento indeterminabile, in difetto di dati aggiornati ed attendibili che consentano l'applicazione della regola di cui all'art. 15 c.p.c.), con distrazione a favore del legale che si dichiara antistatario e con esclusione delle spese di c.t.p., non quietanzate. Si applica l'art. 2668 comma 2 c.c.. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di FO – Sezione Civile, in composizione collegiale come sopra composto, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così provvede: rigetta le domande tutte avanzate da e Parte_1 [...]
; CP_1 condanna e , in solido tra Parte_1 Controparte_1 loro, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore
34 del convenuto spese che liquida nel complessivo Parte_2 importo di € 10.860,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pone le spese delle consulenze tecniche svolte, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di e Parte_1
, in solido tra loro;
Controparte_1 dispone che il competente Funzionario della Agenzia delle Entrate – Territorio provveda alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di cui alla nota di trascrizione del
19.6.2020, RG 8358, RP 5438, Ufficio provinciale di FO, con esonero di responsabilità; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. La presente sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso a FO, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Presidente Danilo Maffa
Il Giudice relatore ed estensore Valentina Vecchietti
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