CGT2
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 25/02/2026, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1216/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
NISPI LANDI MARIO, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3216/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 15619/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
35 e pubblicata il 29/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220178261745000 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 970/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società Ricorrente_1 a responsabilità limitata impugnava presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma una cartella esattoriale riguardante il mancato pagamento di imposte varie (Ires e altro) dovute nell'esercizio fiscale 2018, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis del
D.P.R. n. 600 del 1973.
La società ricorrente deduceva:
- l'irregolarità della notifica dell'atto impugnato, in quanto notificato tramite PEC proveniente da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri:
- la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, non essendo stata notificata una prodromica comunicazione alla cartella esattoriale;
- la tardività della formazione del ruolo sotteso all'atto impugnato;
- la mancanza di una specifica indicazione analitica delle modalità di calcolo degli interessi dovuti.
2. Con sentenza n. 1561, depositata il 29 dicembre 2023, il ricorso veniva respinto.
La Commissione riteneva che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata, e che non si era verificata alcuna prescrizione nè decadenza, tenuto conto della normativa connessa con la ben nota emergenza sanitaria.
La Commissione riteneva regolare il procedimento di notifica, in quanto la provenienza da un indirizzo
PEC non inserito nei pubblici registri non inficia la inequivoca provenienza dei documenti da parte dell'Agenzia procedente.
3. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello la società Ricorrente_1.
Deduce la società appellante l'omessa pronuncia su una serie di motivi di ricorso, tra i quali l'intervenuta decadenza, la mancanza del contraddittorio preventivo, tardiva formazione e mancata notifica del ruolo,
l'omessa indicazione del calcolo analitico degli interessi moratori.
In particolare osserva che la cartella era stata emessa per recuperare un credito d'imposta asseritamente maggiore di quello disponibile, e non si trattava quindi di un errore formale della dichiarazione, ma di una questione giuridica, che necessitava di essere affrontata in un contraddittorio fra le parti.
La richiesta, inoltre, riguardava il pagamento di un tributo cosiddetto “armonizzato”, relativamente ai quali l'instaurazione di un contraddittorio è previsto dalla normativa comunitaria.
4. Con controdeduzioni l'ADER osserva preliminarmente che l'appello non è stato notificato all'Agenzia delle Entrate titolare del credito, chiedendo al Collegio di assumere i conseguenti provvedimenti di legge.
Ancora preliminarmente, chiede di prendere atto della mancata riproposizione in appello delle censure riguardanti la notifica tramite PEC della cartella di pagamento.
Sulla omessa instaurazione del contraddittorio preventivo eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di atti di competenza dell'ente creditore.
5. L'Agenzia delle Entrate in data 18 novembre 2024 si è costituita in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Ritiene che i Giudici di primo grado avevano inteso valorizzare il principio processuale della ragione più liquida.
In ogni caso, la CGT di Roma si è espressamente pronunciata non solo sulla regolarità della notifica mediante PEC, ma anche sull'asserita intervenuta decadenza.
Si trattava della dichiarazione concernente i redditi del 2018 (presentata nel 2019), e la cartella esattoriale era stata notificata il 5 dicembre 2022, ben prima della scadenza del termine triennale.
A differenza di quanto ritenuto dalla società contribuente, risultano notificate due comunicazioni di irregolarità, pur non sussistendo alcun obbligo di invio, come confermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. ordinanza n. 28311 del 2021).
Infine, la cartella conteneva tutti gli elementi necessari per la determinazione degli interessi dovuti, predeterminati in via normativa.
6. Con ulteriori memorie la società Ricorrente_1 ritiene irregolare la chiamata in causa in primo grado dell'Agenzia delle Entrate, avvenuta oltre 60 giorni dopo la notifica del ricorso. Ne consegue che anche in appello è inammissibile la presenza dell'Ente creditore, con conseguente inutilizzabilità della documentazione depositata da quest'ultimo.
Ribadisce la mancata prova della notifica degli atti prodromici, osservando che il provvedimento impugnato riguardava anche l'IVA, tributo armonizzato.
7. Con ulteriori memorie il difensore dell'ADER ribadisce la condanna alle spese processuali, dichiarando di essere antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato per i motivi di seguito esplicitati.
1. Il Collegio osserva preliminarmente che nel presente giudizio risulta pienamente instaurato il contraddittorio.
La società appellante ha contestato l'intervento solo in grado d'appello da parte dell'Agenzia delle
Entrate, che non risulta essere stata parte del giudizio di primo grado, chiedendo l'inammissibilità della documentazione e delle deduzioni formulate.
Sul punto la Corte di cassazione, con la recente ordinanza n. 2286 del 2025 ha statuito il seguente principio di diritto: “non può essere dichiarato inammissibile l'intervento dell'ente impositore, laddove il concessionario non abbia adempiuto al dovere di citare quest'ultimo in giudizio”.
L'ente impositore, ad avviso del Giudice di legittimità, è infatti il titolare della pretesa tributaria in discussione e non può ritenersi che egli abbia la facoltà di intervenire solo se chiamato, ma non possa farlo se il concessionario non abbia provveduto, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. 112/1999, a denunciare la lite.
L'intervento dell'Agenzia delle Entrate -prosegue la citata ordinanza- è ammissibile anche nel processo d'appello tributario come riconosciuto dalla giurisprudenza, in quanto va estesa all'Ente impositore la stessa disciplina che regola l'intervento di altre parti.
Quanto sopra fermo restando che l'intervento in appello avvenuto, come nel caso di specie, a seguito di IT , è soggetto a tutte le preclusioni processuali e sostanziali, potendo l'Agenzia esclusivamente contestare le richieste della società ricorrente/appellante.
L'ADER, unico soggetto destinatario dell'appello del contribuente, ha invitato nei termini (considerando la sospensione feriale), l'Agenzia delle Entrate a costituirsi volontariamente in giudizio, rientrando gran parte delle questioni trattate nella competenza dell'Ente titolare del credito fiscale.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita, come esposto nella parte in fatto, il successivo 18 novembre 2024, depositando controdeduzioni e documentazione volta esclusivamente a contrastare le ragioni alla base del ricorso della società, e pertanto non è incorsa in alcuna preclusione.
2. Premesso quanto sopra, il Collegio prende atto della mancata riproposizione, con l'appello, della questione relativa alla regolarità della notifica della cartella esattoriale impugnata.
3. Nel merito, la società Ricorrente_1 ribadisce preliminarmente la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo.
Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, non era necessario l'invio di una comunicazione bonaria di irregolarità, in quanto non vi era incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione. La maggiore imposta derivava da quanto comunicato dalla società contribuente con la propria dichiarazione.
Risulta comunque dagli atti che, relativamente alla cartella di pagamento in oggetto, sono state inviate tramite PEC ben due comunicazioni di irregolarità.
4. Con riferimento alla modalità di calcolo degli interessi, la Corte di cassazione con sentenza n. 8613 del
2011 ha evidenziato come il tasso annuo degli stessi è conoscibile in quanto determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento sono fissati in elementi cronologici ben individuati. La determinazione in concreto di quanto dovuto non soggiace ad un obbligo motivazionale stringente, dovendo eventualmente il contribuente rilevare eventuali errori di calcolo o di errata applicazione dei tassi e della relativa decorrenza.
5. In relazione alla novità della giurisprudenza formatasi in materia di ammissibilità dell'intervento dell'Ente impositore in appello, il Collegio ritiene di compensare le spese del grado.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese compensate.
Roma, 17 dicembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Nispi Landi Dott. Francesco Filocamo
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
NISPI LANDI MARIO, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3216/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 15619/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
35 e pubblicata il 29/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220178261745000 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 970/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società Ricorrente_1 a responsabilità limitata impugnava presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma una cartella esattoriale riguardante il mancato pagamento di imposte varie (Ires e altro) dovute nell'esercizio fiscale 2018, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis del
D.P.R. n. 600 del 1973.
La società ricorrente deduceva:
- l'irregolarità della notifica dell'atto impugnato, in quanto notificato tramite PEC proveniente da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri:
- la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, non essendo stata notificata una prodromica comunicazione alla cartella esattoriale;
- la tardività della formazione del ruolo sotteso all'atto impugnato;
- la mancanza di una specifica indicazione analitica delle modalità di calcolo degli interessi dovuti.
2. Con sentenza n. 1561, depositata il 29 dicembre 2023, il ricorso veniva respinto.
La Commissione riteneva che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata, e che non si era verificata alcuna prescrizione nè decadenza, tenuto conto della normativa connessa con la ben nota emergenza sanitaria.
La Commissione riteneva regolare il procedimento di notifica, in quanto la provenienza da un indirizzo
PEC non inserito nei pubblici registri non inficia la inequivoca provenienza dei documenti da parte dell'Agenzia procedente.
3. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello la società Ricorrente_1.
Deduce la società appellante l'omessa pronuncia su una serie di motivi di ricorso, tra i quali l'intervenuta decadenza, la mancanza del contraddittorio preventivo, tardiva formazione e mancata notifica del ruolo,
l'omessa indicazione del calcolo analitico degli interessi moratori.
In particolare osserva che la cartella era stata emessa per recuperare un credito d'imposta asseritamente maggiore di quello disponibile, e non si trattava quindi di un errore formale della dichiarazione, ma di una questione giuridica, che necessitava di essere affrontata in un contraddittorio fra le parti.
La richiesta, inoltre, riguardava il pagamento di un tributo cosiddetto “armonizzato”, relativamente ai quali l'instaurazione di un contraddittorio è previsto dalla normativa comunitaria.
4. Con controdeduzioni l'ADER osserva preliminarmente che l'appello non è stato notificato all'Agenzia delle Entrate titolare del credito, chiedendo al Collegio di assumere i conseguenti provvedimenti di legge.
Ancora preliminarmente, chiede di prendere atto della mancata riproposizione in appello delle censure riguardanti la notifica tramite PEC della cartella di pagamento.
Sulla omessa instaurazione del contraddittorio preventivo eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di atti di competenza dell'ente creditore.
5. L'Agenzia delle Entrate in data 18 novembre 2024 si è costituita in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Ritiene che i Giudici di primo grado avevano inteso valorizzare il principio processuale della ragione più liquida.
In ogni caso, la CGT di Roma si è espressamente pronunciata non solo sulla regolarità della notifica mediante PEC, ma anche sull'asserita intervenuta decadenza.
Si trattava della dichiarazione concernente i redditi del 2018 (presentata nel 2019), e la cartella esattoriale era stata notificata il 5 dicembre 2022, ben prima della scadenza del termine triennale.
A differenza di quanto ritenuto dalla società contribuente, risultano notificate due comunicazioni di irregolarità, pur non sussistendo alcun obbligo di invio, come confermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. ordinanza n. 28311 del 2021).
Infine, la cartella conteneva tutti gli elementi necessari per la determinazione degli interessi dovuti, predeterminati in via normativa.
6. Con ulteriori memorie la società Ricorrente_1 ritiene irregolare la chiamata in causa in primo grado dell'Agenzia delle Entrate, avvenuta oltre 60 giorni dopo la notifica del ricorso. Ne consegue che anche in appello è inammissibile la presenza dell'Ente creditore, con conseguente inutilizzabilità della documentazione depositata da quest'ultimo.
Ribadisce la mancata prova della notifica degli atti prodromici, osservando che il provvedimento impugnato riguardava anche l'IVA, tributo armonizzato.
7. Con ulteriori memorie il difensore dell'ADER ribadisce la condanna alle spese processuali, dichiarando di essere antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato per i motivi di seguito esplicitati.
1. Il Collegio osserva preliminarmente che nel presente giudizio risulta pienamente instaurato il contraddittorio.
La società appellante ha contestato l'intervento solo in grado d'appello da parte dell'Agenzia delle
Entrate, che non risulta essere stata parte del giudizio di primo grado, chiedendo l'inammissibilità della documentazione e delle deduzioni formulate.
Sul punto la Corte di cassazione, con la recente ordinanza n. 2286 del 2025 ha statuito il seguente principio di diritto: “non può essere dichiarato inammissibile l'intervento dell'ente impositore, laddove il concessionario non abbia adempiuto al dovere di citare quest'ultimo in giudizio”.
L'ente impositore, ad avviso del Giudice di legittimità, è infatti il titolare della pretesa tributaria in discussione e non può ritenersi che egli abbia la facoltà di intervenire solo se chiamato, ma non possa farlo se il concessionario non abbia provveduto, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. 112/1999, a denunciare la lite.
L'intervento dell'Agenzia delle Entrate -prosegue la citata ordinanza- è ammissibile anche nel processo d'appello tributario come riconosciuto dalla giurisprudenza, in quanto va estesa all'Ente impositore la stessa disciplina che regola l'intervento di altre parti.
Quanto sopra fermo restando che l'intervento in appello avvenuto, come nel caso di specie, a seguito di IT , è soggetto a tutte le preclusioni processuali e sostanziali, potendo l'Agenzia esclusivamente contestare le richieste della società ricorrente/appellante.
L'ADER, unico soggetto destinatario dell'appello del contribuente, ha invitato nei termini (considerando la sospensione feriale), l'Agenzia delle Entrate a costituirsi volontariamente in giudizio, rientrando gran parte delle questioni trattate nella competenza dell'Ente titolare del credito fiscale.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita, come esposto nella parte in fatto, il successivo 18 novembre 2024, depositando controdeduzioni e documentazione volta esclusivamente a contrastare le ragioni alla base del ricorso della società, e pertanto non è incorsa in alcuna preclusione.
2. Premesso quanto sopra, il Collegio prende atto della mancata riproposizione, con l'appello, della questione relativa alla regolarità della notifica della cartella esattoriale impugnata.
3. Nel merito, la società Ricorrente_1 ribadisce preliminarmente la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo.
Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, non era necessario l'invio di una comunicazione bonaria di irregolarità, in quanto non vi era incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione. La maggiore imposta derivava da quanto comunicato dalla società contribuente con la propria dichiarazione.
Risulta comunque dagli atti che, relativamente alla cartella di pagamento in oggetto, sono state inviate tramite PEC ben due comunicazioni di irregolarità.
4. Con riferimento alla modalità di calcolo degli interessi, la Corte di cassazione con sentenza n. 8613 del
2011 ha evidenziato come il tasso annuo degli stessi è conoscibile in quanto determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento sono fissati in elementi cronologici ben individuati. La determinazione in concreto di quanto dovuto non soggiace ad un obbligo motivazionale stringente, dovendo eventualmente il contribuente rilevare eventuali errori di calcolo o di errata applicazione dei tassi e della relativa decorrenza.
5. In relazione alla novità della giurisprudenza formatasi in materia di ammissibilità dell'intervento dell'Ente impositore in appello, il Collegio ritiene di compensare le spese del grado.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese compensate.
Roma, 17 dicembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Nispi Landi Dott. Francesco Filocamo