Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/04/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
11/04/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n.222/2017 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente a in c.da Forno Alto n° 119/A cf: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n.5, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito malattia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 24/01/2017, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze del Consorzio Pac Prod. , p.iva negli anni 2011 e Controparte_2 P.IVA_1
2012, come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG e dalle buste paga e dichiarazioni responsabilità), lavorando in tali anni per 102 giornate annue;
- che stante la sussistenza del rapporto di lavoro, veniva regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
- che conseguentemente le venivano erogate le prestazioni cui aveva diritto;
- Che con nota del 29/12/2015 l' la informava “che nel periodo che va dal 13.01.2012 al CP_1
30/04/2013 sono stati pagati €. 3.401,06 in più sulla sua prestazione di Parte_2 cat. IMM n. 003”. Precisava, altresì, che “indebito su malattia cancellazione gg
[...] anni 2011/2012”;
- Che stante la palese infondatezza di detta comunicazione, veniva proposto ricorso amministrativo, come da produzione, rimasto infruttuoso.
Contestava le pretese avverse e concludeva per l'accoglimento del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, all'esito dell'odierna udienza veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di seguito specificato.
Nel merito parte ricorrente ha dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso la
CP_ documentazione prodotta (estratto contributivo), ed anche da parte dell' (elenco di variazione rigo 268 di pagina 27), della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per le giornate necessarie (102 nel biennio), ai fini dell'ottenimento dell'indennità di disoccupazione CP_ cui l' chiede la restituzione.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”
(Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n. 14642/2012).
CP_ Orbene, con la memoria di costituzione l' eccepisce la decadenza, rilevando di avere cancellato la ricorrente dagli elenchi per l'anno 2011 e per n.102 giornate, con la terza variazione 2014, pubblicata dal 15/12/2014 al 10/01/2014, e produce una schermata del III elenco di variazione 2014, composto da n.29 pagine, con l'elenco dei braccianti cui sarebbero state cancellate le giornate, ma dall'esame di detto elenco al rigo 268 di pagina 27, risulta il nominativo della ricorrente, e contiene le n.102 giornate per l'anno 2011, confermate, diversamente da altri lavoratori, dopo la variazione.
Orbene, dall'esame della documentazione in atti, (n.102 giornate per l'anno 2011), sopra riassunta, non risulta che l' abbia mai provveduto ad un formale disconoscimento delle giornate CP_1 lavorative in agricoltura della ricorrente (n.102 giornate nel biennio) necessarie ai fini
CP_ dell'ottenimento delle prestazioni cui l' chiede la restituzione.
Infatti, l'unico documento che potrebbe rivestire la veste formale di provvedimento di disconoscimento, vale a dire l'elenco trimestrale di variazione, non contiene alcuna cancellazione delle giornate lavorative che, invece, vengono confermate nella originaria misura a seguito della variazione trimestrale (come si evince dalla produzione documentale dell' resistente, rigo CP_1
268 di pagina 27 dell'elenco prodotto).
Sul punto si è pronunziata la Corte di Appello di Messina con la sentenza n., 31/2021, sezione lavoro).
Ne consegue che, possedendo il requisito contributivo (102 giornate nel biennio) e assicurativo, alla stessa spetta il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l'erogazione della indennità di malattia
CP_ cui l' chiede la restituzione, conseguentemente, va pertanto ritenuto il diritto del ricorrente alla irripetibilità delle somme di cui alla comunicazione del 29/12/2015 con la quale l' informava CP_1 la ricorrente, che nel periodo che va dal 13.01.2012 al 30/04/2013 sono stati pagati €. 3.401,06 in più sulla sua prestazione di cat. IMM n. 003”, con la Parte_2
conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute per tale periodo.
CP_ Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e vanno poste a carico dell' e liquidate, tenuto conto della serialità, in Euro 1.200,00, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge e con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , contro Parte_1
l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_1
1)Accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla l'avviso di addebito, del 29/12/2015 con la quale l' informava la ricorrente, che nel periodo che va dal 13.01.2012 al 30/04/2013 sono stati CP_1 pagati €. 3.401,06 in più sulla sua prestazione di INDENNITA' MALATTIA E MATERNITA' cat. CP_ IMM n. 003”, e, conseguentemente condanna l' alla restituzione di somme eventualmente trattenute a tale titolo;
CP_ 2)Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina;
Così deciso in Patti, 14/04/2025.
IL Giudice on.
Antonino Casdia