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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/06/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda sezione civile
R.G. 245/2024
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Paolo Gibelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
MATTEO MORINI, come da mandato in atti
Attore in riassunzione
e in persona del Sindaco pro tempore, (C.F. OP
), assistito e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti CARLO PONTE, P.IVA_1
RANIERO RAGGI e AVV. FRANCO AIRENTI
Convenuto in riassunzione
CONCLUSIONI: per parte appellante : Pt_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis rejectis, previa ogni meglio ritenuta declaratoria, eventualmente anche incidenter tantum, contrariis rejectis, in via preliminare di rito , rimettere in istruttoria la causa al fine di dar corso a tutte le istanze istruttorie richieste da parte attrice e non ammesse dal Giudice di primo gra - do” (prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze dedotte nella premessa dell'Atto di Citazione di primo grado da sub 1 a sub 6, indicando a teste il Dott.
[...]
; TU atta ad accertare la congruità dei danni per cui è causa così come Tes_1
quantificati nelle prodotte perizie redatte dal Dott. ) ; nel merito, Tes_1
dichiarare il in persona del Sindaco pro tempore, civilmente OP
responsabile al fine della causazione dei pregiudizievoli fatti di cui alla premessa dell'atto di citazione di primo grado e, conseguentemente, condannare il
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti CP_1
da parte attrice in dipendenza dei fatti medesimi;
danni che si quantificano nel complessivo importo di € 35.000,00 o in quel maggiore o minore importo meglio ritenuto di giustizia e/o di equità; liquidare le spese e le competenze professionali relative ai tre gradi del giudizio conclusosi con l'Ordinanza n. 1544/2024 del 20 settembre 2023, comunicata in data 15 gennaio 2024, della Suprema Corte ed al presente giudizio di riassunzione;
condannare il in persona OP
del Sindaco pro tempore, al pagamento di dette spese e competenze professionali di tutte tali quattro fasi processuali, di cui il sottoscritto difensore ha chiesto e chiede la distrazione a proprio favore ex art. 93 c.p.c. avendole interamente anticipate”;
per parte appellata : OP
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza ex adverso, - IN VIA PRINCIPALE: respingere le domande tutte formulate dall'appellante, siccome inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, respingere l'appello proposto dal Signor avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Imperia n. 292 / 2018 pubblicata in data 09/05/2018 e, di conseguenza, confermare l'impugnata sentenza;
- IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata, respingere comunque le domande dell'odierno appellante e, in accoglimento delle eccezioni e delle domande svolte dal (parte appellata) in primo OP grado e così riproposte nel presente giudizio: - nel merito, respingere le domande attoree in quanto infondate, per le altre ragioni dedotte in atti tutti che si richiamano integralmente e, per la denegata e non creduta ipotesi di accertamento della responsabilità del diminuire il risarcimento dovuto in ragione dell'accertato CP_1
concorso del fatto colposo dell'attore nella causazione del danno;
- IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze di avvocato;
- IN VIA ISTRUTTORIA, respingere
l'istanza avversaria di rimessione in istruttoria della causa e, conseguentemente, respingere tutte le istanze istruttorie richieste da parte appellante per i motivi espressi in comparsa di costituzione e risposta”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Imperia il in persona del Sindaco pro OP
tempore, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'allagamento del fondo da lui condotto e destinato a coltivazione di ranuncoli.
Esponeva che in data 30 novembre 2008 e 14 dicembre 2008 si verificavano due allagamenti a causa della mancata pulizia del canale di scolo di proprietà comunale.
Evidenziava inoltre che il proprio fratello e il sig. Parte_2 Parte_3
subivano danni alle proprie campagne in occasione dei medesimi eventi dannosi;
quindi, convenivano in giudizio il dinanzi il Tribunale di OP
Sanremo, che condannava il al risarcimento dei danni. L'attore dichiarava che CP_1
non poteva dar corso all'azione risarcitoria insieme al fratello e al Sig. perché Pt_3
ricopriva la carica di consigliere comunale, non potendo pertanto promuovere giudizi contro le Pubbliche Amministrazioni.
Si costituiva in giudizio il che eccepiva preliminarmente il OP
difetto di giurisdizione del giudice adito, essendo competente il Tribunale delle Acque
Pubbliche; contestava inoltre la legittimazione passiva in capo al e censurava CP_1
nel merito le pretese relative all'an ed al quantum risarcitorio. Con sentenza n. 292/2018 del 09/05/2018 il Tribunale di Imperia decideva la vertenza e riteneva infondate le domande dell'attore.
Preliminarmente, rigettava l'eccezione di incompetenza, poichè l'art. 140, lett. E) R.D.
11 dicembre 1933, n. 1775 disponeva la competenza del Tribunale delle acque pubbliche in relazione alle controversie per il risarcimento dei danni causati da qualunque opera eseguita dalla PA, o da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque.
Invero, nel caso di specie, l'attore lamentava che i danni erano imputabili alla condotta omissiva del che non puliva il canale di scolo;
quindi, la controversia si CP_1
ricollegava solo indirettamente ed occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque, potendo pertanto affermarsi la competenza del giudice ordinario.
Il Tribunale rigettava altresì l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e decideva la causa nel merito: dopo aver inquadrato la domanda del Sig. nell'ambito Pt_1
dell'art. 2051 c.c., la rigettava perché l'attore non aveva assolto l'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Invero, l'attore non allegava qualità di tipo imprenditoriale o il titolo in base al quale usufruiva del fondo. I danni lamentati non erano strettamente legati alla cosa dichiarata in conduzione, ma erano correlati alla “mancata produzione lorda vendibile” e l'attore non provava la natura dell'attività di sfruttamento economico del fondo.
Avverso tale sentenza proponeva appello , chiedendone la riforma. Parte_1
Con il primo motivo di appello, lamentava l'errore di diritto della sentenza impugnata, poiché il primo giudice rigettava la domanda attrice a causa della mancata prova del titolo giuridico in forza del quale conduceva il fondo, ribadendo che in materia risarcitoria era necessario provare unicamente la diminuzione del patrimonio del danneggiato a seguito dell'evento dannoso. Inoltre, affermava di aver provato di essere conduttore di un terreno dove si trovavano 33.000 piante, che venivano danneggiate per l'inerzia della parte convenuta.
Con il secondo motivo di appello, censurava la decisione del primo giudice, che dichiarava che l'attore non provava l'esercizio di un potere materiale sul terreno. Con il terzo motivo di appello, contestava l'erronea valutazione della necessità di provare di essere l'unico danneggiato.
Con il quarto motivo di appello, lamentava l'erronea valutazione in relazione alla prova del quantum risarcibile: parte convenuta non contestava le risultanze della CTP ed il
Tribunale avrebbe potuto liquidare il danno secondo il criterio equitativo.
Con il quinto motivo di appello, censurava la statuizione di rigetto delle prove.
Affermava che mediante la prova testimoniale avrebbe potuto provare la conduzione del fondo e che, mediante l'espletamento di TU, si sarebbero valorizzati gli accertamenti e la documentazione fotografica della perizia in atti.
Si costituiva in giudizio il opponendosi all'avversario appello OP
e chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 556/2021 del 12/05/2021 la Corte d'Appello di Genova decideva la vertenza e confermava la sentenza impugnata ritenendo non provato il danno del Sig.
Pt_1
La Corte di Appello osservava che in materia di risarcimento del danno è necessario provare la diminuzione del patrimonio del danneggiato, al fine di valutare il danno patito, sulla base delle allegazioni della parte. Ha, conseguentemente, ritenuto che nel caso di specie il non avesse provato la diminuzione del suo patrimonio anche a Pt_1
fronte della contestazione da parte del Comune di in merito alla qualifica CP_1
di affittuario dell'appellante.
Avverso tale sentenza, proponeva ricorso per cassazione. Parte_1
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 360 n. 5
c.p.c. in relazione all'art. 132 c.p.c. a causa della motivazione apparente della Corte
d'Appello, che affermava, da un lato, l'onere dell'attore di allegare la diminuzione del proprio patrimonio;
dall'altro, la necessità di fornire la prova della qualifica di affittuario, senza considerare che in realtà il ricorrente conduceva il fondo sulla base di una mera situazione di fatto.
Con il secondo motivo di ricorso deduceva violazione dell'art. 132 c.p.c. in relazione alla seguente affermazione: “Il secondo motivo ed il terzo motivo divengono irrilevanti … stante la mancata indicazione della natura dell'attività svolta e del titolo in forza del quale vanta il diritto al risarcimento”. Parte_1
Con il terzo motivo di ricorso, contestava la violazione dell'art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 115 c.p.c., perché tutte le circostanze allegate dall'attore nella premessa dell'atto di citazione e costituenti il fondamento della causa petendi, non erano state contestate dal OP
Con il quarto motivo di ricorso, contestava la violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c. dell'art. 2043 c.c., poichè la Corte d'Appello da un lato riconosceva la risarcibilità del danno, che consisteva nella diminuzione patrimoniale del danneggiato, ma affermava altresì che il Sig. avrebbe dovuto provare la Pt_1
qualifica di affittuario, risultando pertanto contraddittoria la motivazione.
Con il quinto motivo di ricorso, parte ricorrente lamentava ex art. 360 n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 244 c.c., per avere la Corte ritenuto inammissibili i capitoli di prova.
Con ordinanza n. 1544/2024, pubblicata il 15/01/2024, la Corte di Cassazione accoglieva il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiarava assorbiti gli altri motivi, cassava in relazione la sentenza impugnata e rinviava anche per le spese del grado di legittimità alla Corte d'Appello di Genova.
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, il Sig. conveniva in Pt_1
giudizio il per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i OP
danni patiti.
Si costituiva in giudizio il contestando che l'attore in OP
riassunzione avesse provato il danno (sia in punto an sia in punto quantum), eccependo il caso fortuito, opponendosi alle istanze istruttorie di controparte, ed in ogni caso affermando il concorso colposo del danneggiato.
Chiedeva il rigetto della domanda e la conferma della sentenza di primo grado.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte e all'udienza del 20/5/2025 veniva trattenuta in decisione.
La Suprema Corte di Cassazione sull'accoglimento del primo motivo ha così motivato: “Il primo motivo è fondato. Questa Corte, a Sezioni unite, da ultimo con sentenza n.
20943/2022, dirimendo la diversità di indirizzi sulla conformazione della responsabilità del custode, ne ha affermato la natura oggettiva, stabilendo che, per la sua configurazione, è sufficiente che il danneggiato dia prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno dallo stesso patito, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del fortuito, ossia “un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. civ., SS. UU., Ord., 30/06/2022, n. 20943). Quel che rileva, secondo tale giurisprudenza condivisa da questa Sezione, è l'irrilevanza, sul piano dell'accertamento causale, della natura 'insidiosa' della cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato (Cass. civ., Sez. III,
Ord., 17/02/2023, n. 5116). Sulla scorta di tale corso giurisprudenziale, è stato precisato che la condotta imperita, imprudente o negligente del danneggiato rileva solo se si pone come causa efficiente ed esclusiva del danno, connotata da carattere di imprevedibilità ed imprevenibilità in grado di interrompere la serie causale riconducibile alla cosa, precisandosi ancora che l'equiparazione del fortuito
(rappresentato da un fatto naturale) al comportamento del terzo o del danneggiato
(che integra, invece, gli estremi della condotta umana colpevole) può avvenire soltanto sul piano funzionale (id est, degli effetti riconducibili alla fattispecie astratta) ma non anche su quello morfologico della fattispecie stessa (Cass. 11152/2023 e successive conformi). Pertanto, per escludere la responsabilità del custode il giudice del merito deve compiere un triplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta colposa o dolosa;
(b) che quella condotta non fosse né prevenibile, né prevedibile”;
(c) che quella condotta si sia posta in relazione causale esclusiva con l'evento di danno lamentato. E “non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima” (Cass. civ., Sez. III, Ord.,
17/02/2023, n. 5116). Sulla base di tali principi, in sintesi, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno. Ebbene, nel caso di specie, la Corte d'appello dopo aver interpretato la domanda qualificandola come responsabilità ex art. 2051 c.c., ha omesso di esaminare la domanda del ai sensi dei principi espressi dalla giurisprudenza di questa Pt_1
Corte (cfr. Cass. n. 11152/2023; Cass. S.U. n. 20943/2022)”.
La domanda attorea va quindi esaminata alla luce di tali principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte.
Orbene, applicati i predetti principi al caso di specie, deve osservarsi come il
[...]
non abbia dimostrato l'esistenza del caso fortuito che – solo – avrebbe CP_1
potuto escludere la sua responsabilità nell'occorso.
L'attore in riassunzione ha posto a fondamento della domanda la circostanza che il terreno da lui coltivato a ranuncolo avesse subito danni a causa dell'esondazione di un canale di scolo comunale adiacente al terreno stesso.
Il canale di scolo di cui si discute (IO ) è censito nella carta dei corsi d'acqua Per_1
del piano di bacino del torrente Argentina, come risulta dalla TU di cui infra, e l'articolo 93, lettera B della legge regionale n. 18 del 1999 attribuisce ai comuni “gli interventi di manutenzione lungo i corsi d'acqua per la parte compresa nel territorio comunale che non rientrino nelle competenze della provincia e di concessionari e per i quali possono riscontrarsi condizioni di rischio per la pubblica incolumità, fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 12 del testo unico approvato con regio decreto n. 523 del 1904 e quanto diversamente previsto dal piano di bacino. In ogni caso detti interventi qualora ritenuti urgenti sono disposti con ordinanza comunale”.
Risulta inoltre dagli atti che il ha disposto, in via di urgenza, OP
gli interventi di manutenzione delle IO Giarello necessari al fine di ripristinare il naturale deflusso delle acque meteoriche. Il è quindi custode del canale in questione quale ente preposto OP
alla sua manutenzione proprio per evitare eventi di esondazione come quelli verificatisi nel caso di specie.
E' stata prodotta la TU espletata in altro giudizio che vedeva come attori
[...]
(fratello dell'attuale attore in riassunzione) e e come Pt_2 Parte_3
convenuto sempre il per gli stessi fatti della presente causa, OP
riguardanti terreni limitrofi (l'attore infatti, quale consigliere comunale, non poteva intraprendere cause contro il pena la decadenza). OP
Dalle mappe catastali in atti risulta che il terreno dell'attore in riassunzione è limitrofo e confinante con i terreni di e (il terreno dell'attore Parte_2 Parte_3
in riassunzione è infatti censito al catasto del Comune di al foglio 4, CP_1
mappali 222,227,229,230,232, 234 e 252, mentre il terreno di è censito Parte_2
al catasto di al foglio 4, mappali 220,223,224, 251, 480 e 486 e quello di CP_1
al foglio 4, mappali 236 e 237). Parte_3
Tale c.t.u., benchè svolta nell'ambito di un diverso giudizio, ha visto il OP
, che era parte in quel giudizio, partecipare alle operazioni peritali ed è quindi
[...]
opponibile ad esso.
Il c.t.u. ha dato atto che l'allagamento oggetto di causa era stato “la conseguenza di un problema di deflusso delle acque meteoriche (piogge) verificatasi alla foce del IO
” e che tale problema di deflusso delle acque si era verificato a causa Per_1
“dell'accumulo di materiale lapideo in prossimità dello sbocco a mare del IO
”; ha altresì verificato l'esistenza di danni alle coltivazioni di ranuncoli presenti Per_1
nei terreni adiacenti a quello di . Parte_1
L'attore in riassunzione ha dato atto che le esondazioni per cui è causa hanno danneggiato la produzione dei ranuncoli presenti sul suo terreno ed ha prodotto due perizie di parte, redatte dal dottore agronomo , che attestano tali danni. Tes_1
Il dal canto suo, non ha fornito alcuna prova relativamente al OP
caso fortuito che avrebbe potuto liberarlo dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. Infatti, il TU ha accertato che l'accumulo di materiale lapideo alla foce del IO
, accumulo che impediva lo sbocco nel mare dell'acqua proveniente dal Per_1
suddetto canale, era stato causato dall'azione di ripetute mareggiate sicché la parte terminale del canale in questione era ostruita dalle pietre già prima delle forti piogge del 30 novembre 2008 e del 14 dicembre 2008, quando si verificò l'esondazione del
IO . Per_1
Dalla stessa TU emerge che le piogge cadute il 30 novembre 2008 e il 14 dicembre
2008 non presentavano caratteri di eccezionalità e imprevedibilità, poiché
“precipitazioni giornaliere di 45 mm”, quali sono state quelle verificatesi in tali date,
“possono essere considerate piogge abbondanti, ma non eccezionali … eventi analoghi si ripetono tutti gli anni e anche più volte l'anno”.
Nemmeno può essere ipotizzato, come pure vorrebbe il convenuto in riassunzione, che vi sia stato un concorso di colpa del danneggiato, che rileverebbe ai sensi dell'art. 1227
c.c.
Infatti, non sono state nemmeno indicate le regole di condotta che sarebbero state violate dall'attore per evitare l'aggravarsi dei danni, né quali interventi egli avrebbe dovuto porre in essere per proteggere il terreno e limitare i danni medesimi;
mentre il quale custode, avrebbe dovuto dedurre e dimostrare uno specifico CP_1
comportamento imprudente da parte del tale da contribuire, insieme alla cosa in Pt_1
custodia, alla produzione dei danni.
Non può trovare accoglimento quindi l'eccezione del OP
contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, per cui detta c.t.u. “non concludeva per l'esclusiva responsabilità del ”. OP
Non possono essere prese in considerazione più dettagliate contestazioni alla c.t.u. proposte nel presente giudizio di rinvio: a seguito della cassazione con rinvio della sentenza impugnata, si svolge un'ulteriore fase del processo di merito che, rispetto alla fase rescindente svoltasi nel giudizio di cassazione, rappresenta la fase rescissoria, destinata a concludersi con nuova sentenza di merito che andrà a sostituirsi a quella cassata. Il presente giudizio, dunque, altro non è che una "rinnovazione" della precedente fase di merito entro i limiti delle domande riproposte e delle statuizioni della Cassazione.
Infatti, “nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità” (Cass. n.
24357 del 2023).
E ancora: Il giudizio di rinvio, a differenza di quello d'appello, che si caratterizza per il suo effetto devolutivo, è un giudizio "chiuso", che ha come riferimento immediato la sentenza rescissoria della Corte di Cassazione;
diversamente da quanto accade nel giudizio di appello, nel giudizio di rinvio il giudice deve pronunciare in base ai presupposti di fatto accertati dalla sentenza di cassazione, ed alle parti è inibito rimetterli in discussione (cfr. Cass. n. 21096 del 2017).
Il ripropone in questa sede argomentazioni difensive estranee OP
al giudizio di legittimità.
Ne discende che è precluso al Comune di di ampliare il thema decidendum. CP_1
L'attore in riassunzione ha pertanto fornito la prova del nesso causale tra la cosa in custodia (cioè il canale di scolo) e l'evento dannoso (ossia l'esondazione di tale canale ed il conseguente allagamento del suo terreno).
Quanto alla legittimazione, la Suprema Corte ha affermato che “Anche il secondo motivo è fondato. In tema di legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere (Cass. 4003/2006; Cass. 21011/2010; Cass. n. 3082/2015). Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato che sin dal 2008, conduceva il fondo a giacitura pianeggiante, destinato per la totalità a coltivazioni di Ranuncolo (33.000 piante) per la produzione del fiore reciso, per cui il titolo in forza del quale valutare il risarcimento derivava dal trovarsi nel possesso e nella materiale disponibilità del terreno, al cui interno, appunto, aveva coltivato detti ranuncoli per la produzione del fiore reciso. Pertanto ha errato il giudice del merito che non ha applicato detti principi dove ha affermato (cfr. pag. 6 sentenza impugnata) che
'l'attore non ha provato di esercitare un potere materiale sulla cosa […] né il titolo per cui li avrebbe avuti in conduzione”.
Fatta applicazione di tale principio, deve affermarsi la legittimazione di Parte_1
alla domanda di danni.
Per quanto riguarda il quantum del risarcimento, sussiste un pregiudizio patrimoniale subito dall'attore in riassunzione, il quale, come risulta anche dall'ordinanza della
Suprema Corte di Cassazione, coltivava sul fondo per cui è causa 33.000 piante di ranuncolo.
Detto pregiudizio può essere quantificato anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., essendo provato l'an della pretesa risarcitoria.
Invero, “il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt.
1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice d'appello che, pur avendo ritenuto raggiunta la prova dell'esistenza del danno alla reputazione personale e commerciale derivante da indebita segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia, non aveva provveduto alla sua liquidazione equitativa)” (Cass. n. 13515 del 2022).
In ogni caso, le due consulenze di parte, redatte dal dottore agronomo e Tes_1
prodotte dall'attore in riassunzione, sono validate dalla c.t.u. in atti relativa all'identica causa tra , e il Parte_2 Parte_3 OP
Infatti, gli eventi alluvionali presi in considerazione sono gli stessi della presente causa ed i terreni, come detto, sono limitrofi a quello dell'attuale attore in riassunzione.
La c.t.u. in atti ha preso in esame una consulenza di parte redatta dallo stesso dottore agronomo e commissionata dai signori e Tes_1 Parte_2 Parte_3
[...]
Poiché si tratta di dati identici a quelli della presente causa, gli accertamenti svolti dal c.t.u. possono essere applicati anche ai dati emergenti dalla due consulenze di parte prodotte dall'attore in riassunzione.
Così, il TU ha effettuato la stima del danno determinando la perdita del reddito aziendale intesa come riduzione percentuale della produzione lorda vendibile delle piante danneggiate per effetto degli eventi oggetto di causa,
Per la stima ha utilizzato i seguenti dati: il numero di piante danneggiate, assumendo il valore indicato dal dottore agronomo nelle consulenze prodotte in causa dagli attori;
Tes_1
la percentuale di danno sulla produzione lorda vendibile complessiva, come stimata dal dottore agronomo nelle citate perizie, ritenendola in linea generale Tes_1
compatibile con i fatti di causa e comunque non passibile di ulteriore verifica da parte di esso TU (nel caso di specie detta percentuale è pari al 50%); un dato medio di produzione commerciabile (numero di steli per pianta), al netto delle perdite per normali avversità parassitarie e fisiologiche, climatiche, desunto da fonti e ponderato sulla situazione locale. In particolare, il dato medio ufficiale della Regione Liguria previsto per le coltivazioni di ranuncolo in piena aria prevede una produzione di 9 steli commerciabili a pianta. Tuttavia tenuto conto che l'area in oggetto risulta particolarmente vocata per la coltura e in base ad indagini di mercato si può ragionevolmente impiegare nella presente stima un numero medio di steli commerciabili per pianta pari a 12; un prezzo medio a stelo di euro 0,17, desunto dall'analisi dei mercuriali del mercato dei fiori di Sanremo per la stagione produttiva 2008/2009 da novembre 2008 ad aprile
2009, comparati con i dati forniti dall'Ismea per analogo periodo, considerando, in assenza di dati aziendali documentati, una produzione costante per tutto il periodo produttivo.
Applicati i predetti criteri al caso di specie, sulla base della c.t.u. in atti e tenuto conto, alla luce di quanto in essa espresso, dei dati risultanti dalla seconda perizia di parte del
17/3/2009 prodotta dall'attore in riassunzione, che è aggiornata al marzo 2009 e quindi dà atto del danno quale consolidatosi a seguito dei due eventi del 30/11/2008 e del
14/12/2008, risulta quanto segue.
La c.t.u. indica numero 12 steli commerciabili per pianta (anziché numero 19 steli commerciabili per pianta come indicato nella perizia di parte); le piante danneggiate sono 21.000;
Euro 0,17 per stelo;
PLV = 12*21.000*0,17=42.840
Ne deriva che il danno è pari al 50% della PLV
0,50*42.840=21.420.
In conclusione, il deve essere condannato a corrispondere OP
all'attore in riassunzione la somma di euro 21.420 oltre interessi legali sulla suddetta somma devalutata alla data del fatto (14/12/2008) e via via rivalutata sino al saldo.
Le spese di tutti i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. D.M. 10/03/2014 n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo D.M., assunto come scaglione di valore quello da euro
5.201,00 a euro 26.000,00.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Cassazione, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, condanna il a corrispondere OP
a la somma di euro 21.420,00, oltre interessi legali sulla somma Parte_1
devalutata alla data del fatto (14/12/2008) e via via rivalutata sino al saldo;
condanna il a rifondere a le spese di tutti i gradi OP Parte_1
del giudizio che liquida, quanto al primo grado, in euro 2.540,00 per compensi;
quanto al grado di appello in euro 2.906,00 per compensi;
quanto al giudizio di Cassazione in euro 1.541,00 per compensi;
quanto al presente giudizio di rinvio in euro 2.540,00 per compensi oltre, per tutti i gradi, contributo unificato, spese generali e accessori di legge.
Genova, 3 giugno 2025
Il Presidente estensore
Dr. Marcello Bruno