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24 novembre 2007
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9 agosto 2019
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Art. 1. Autorita' di assistenza 1. Allorche' nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea sia stato commesso un reato che da' titolo a forme di indennizzo previste in quel medesimo Stato e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia, ((la procura della Repubblica presso il tribunale)) del luogo in cui risiede il richiedente, quale autorita' di assistenza:
a) da' al richiedente le informazioni essenziali relative al sistema di indennizzo previsto dallo Stato membro dell'Unione europea in cui e' stato commesso il reato;
b) fornisce al richiedente i moduli per presentare la domanda;
c) a richiesta del richiedente, gli fornisce orientamento e informazioni generali sulle modalita' di compilazione della domanda e sulla documentazione eventualmente richiesta;
d) riceve le domande di indennizzo e provvede a trasmetterle senza ritardo, insieme alla relativa documentazione, alla competente autorita' di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui e' stato commesso il reato;
e) fornisce assistenza al richiedente sulle modalita' per soddisfare le richieste di informazioni supplementari da parte dell'autorita' di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui e' stato commesso il reato;
f) a richiesta del richiedente, provvede a trasmettere all'autorita' di decisione le informazioni supplementari e l'eventuale documentazione accessoria.
2. Qualora l'autorita' di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui e' stato commesso il reato decida di ascoltare il richiedente o qualsiasi altra persona, ((la procura della Repubblica presso il tribunale)) , quale autorita' di assistenza, predispone quanto necessario affinche' l'autorita' di decisione proceda direttamente all'audizione secondo le leggi di quello Stato membro.
Se si procede a videoconferenza, si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1998, n. 11 .
3. A richiesta dell'autorita' di decisione dello Stato membro dell'Unione europea, ((la procura della Repubblica presso il tribunale)) , quale autorita' di assistenza, provvede all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona e trasmette il relativo verbale all'autorita' medesima.
a) da' al richiedente le informazioni essenziali relative al sistema di indennizzo previsto dallo Stato membro dell'Unione europea in cui e' stato commesso il reato;
b) fornisce al richiedente i moduli per presentare la domanda;
c) a richiesta del richiedente, gli fornisce orientamento e informazioni generali sulle modalita' di compilazione della domanda e sulla documentazione eventualmente richiesta;
d) riceve le domande di indennizzo e provvede a trasmetterle senza ritardo, insieme alla relativa documentazione, alla competente autorita' di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui e' stato commesso il reato;
e) fornisce assistenza al richiedente sulle modalita' per soddisfare le richieste di informazioni supplementari da parte dell'autorita' di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui e' stato commesso il reato;
f) a richiesta del richiedente, provvede a trasmettere all'autorita' di decisione le informazioni supplementari e l'eventuale documentazione accessoria.
2. Qualora l'autorita' di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui e' stato commesso il reato decida di ascoltare il richiedente o qualsiasi altra persona, ((la procura della Repubblica presso il tribunale)) , quale autorita' di assistenza, predispone quanto necessario affinche' l'autorita' di decisione proceda direttamente all'audizione secondo le leggi di quello Stato membro.
Se si procede a videoconferenza, si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1998, n. 11 .
3. A richiesta dell'autorita' di decisione dello Stato membro dell'Unione europea, ((la procura della Repubblica presso il tribunale)) , quale autorita' di assistenza, provvede all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona e trasmette il relativo verbale all'autorita' medesima.
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