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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/03/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 20.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 755/2019 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo e a precetto”;
promossa da:
nato ad [...] il [...] e residente in [...] Berlinguer n. 23, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella Borrometi C.F._1 del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro:
con sede in Ragusa, Via G. Falcone n. 86, P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Leonardi del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
con sede in Ragusa, Via del Pioppo n. 104, P.IVA , in Parte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Luca Baglieri del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'08.03.2019 premettendo di avere lavorato alle Parte_1 dipendenze della dal 19.02.2013 all'08.06.2017 presso Controparte_2 l'impianto di depurazione di c.da Piano Conte, agro di Scicli (RG), con contratto a tempo indeterminato e qualifica di capo impianto – V° livello C.C.N.L. Metalmeccanici;
di essere stato quindi assunto in continuità, all'esito del conferimento dell'appalto del servizio di depurazione all'A.T.I. costituita tra la e la alle Parte_2 Controparte_1 dipendenze di quest'ultima, svolgendo le medesime mansioni di capo impianto ma con contratto a tempo determinato reiteratamente prorogato fino al 04.10.2018 e inquadramento al livello C3 del C.C.N.L. Cooperative Sociali fino all'08.03.2018 e al V° livello C.C.N.L. Metalmeccanici dal 09.03.2018 fino al termine del rapporto;
e di essere stato estromesso con lettera del 04.10.2018, provvedimento impugnato con lettera del 24.10.2018 e contestuale diffida alla conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato e al pagamento delle differenze retributive dovutegli in ragione della qualità e della quantità del lavoro svolto e della corretta applicazione del
C.C.N.L. Metalmeccanici, ha deplorato: a) la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con la per superamento dei limiti temporali di durata di cui Controparte_1 all'art. 19, comma 1 bis, D.Lvo n. 81/2015 e per violazione dell'art. 31, comma primo, del capitolato speciale d'appalto che imponeva all'appaltatore subentrante l'assunzione del personale dipendente dell'appaltatore uscente “agli stessi patti e condizioni vigenti”; b) la conseguente illegittimità del licenziamento e il conseguente diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro;
e c) l'illegittima applicazione del C.C.N.L. Cooperative Sociali.
Tanto premesso ed esposto, ha quindi chiesto volersi “ritenere e dichiarare (…) la nullità e/o illegittimità del contratto a tempo determinato e successive proroghe e/o della apposizione del termine al contratto di lavoro e successive proroghe, stipulato tra il ricorrente e la Parte_1
(…) conseguentemente, dichiarare il rapporto di lavoro (…) a tempo Controparte_1 indeterminato agli stessi patti e condizioni della precedente assunzione con
[...]
livello 5° CCNL metalmeccanici, ovvero quell'altro livello maggiore o Controparte_2 minore anche a mente del CCNL ritenuto di giustizia, dalla data di assunzione 19.02.2013 ovvero dal 09.06.2017 ovvero dal 09.06.2018; conseguentemente condannare la Controparte_1
[...
occorrendo previa declaratoria di illegittimità e/o nullità del licenziamento comunicato con telegramma del 04.10.2018 ex art. 18 St. Lv., alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato ed il risarcimento danni, in solido tra entrambe le suddette società, commisurato alla retribuzione maturata dal giorno della scadenza del contratto/licenziamento (€2.837,58) alla reintegra ovvero in subordine a mente di quanto disposto dall'art. 18 comma 5 legge art. 8 legge 604/1996, ovvero ex d.lgs. 81/2015 ovvero sino alla scadenza dell'appalto di durata di 36 mesi;
in via ulteriormente subordinata, ed in caso di mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, condannare entrambe le società resistenti in solido al pagamento del risarcimento danni ex art. 36 del d. lgs. 165/2001 e successive modifiche e d.lgs.
81/2015, equivalente alla retribuzione globale di fatto dalla impugnazione dei contratti a termine o dalla cessazione del rapporto di lavoro sino alla statuizione di Questo Giudice, ovvero secondo i criteri giurisprudenziali ovvero secondo equità ex art. 1226 c.c.; in ogni ipotesi (…) dire ritenere e dichiarare che il ricorrente ha lavorato continuativamente ed ininterrottamente alle dipendenze della dal 09.06.2017 al 04.10.2018 con le mansioni di Capo Impianto, Controparte_1 impiegato tecnico e a mente della quantità e qualità di lavoro descritta in fatto e per l'effetto dire tenuta parte resistente ad applicare il ceni metalmeccanici industria ed inquadrare il ricorrente nel livello 5° livello del suddetto CCNL Metalmeccanici industria o quell'altro livello maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa e, per l'effetto, condannare la Controparte_1
[... in solido con al pagamento in favore del ricorrente dell'importo Parte_2 complessivo di €33.570,75 , come sopra distinto e a mente della quantità e qualità di lavoro descritta in fatto o quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa ovvero la somma di cui agli dell'art. 2099 cc ed art. 36 Cost.., e comunque dovuta al ricorrente in forza del più volte citato CCNL metalmeccanici industria - livello 5° ovvero altro livello che verrà accertato in corso di causa (…)”. Costituitesi in lite;
1- la ha eccepito il proprio difetto di Parte_2 legittimazione a resistere alla domanda di pagamento dal lavoratore svolta in via monitoria, per avere conferito alla la rappresentanza processuale della richiamata Controparte_1
A.T.I. a struttura verticale in seno al rogito costitutivo della menzionata in Notar di Per_1
Ragusa, rep. n. 47853 del 27.12.2017, per non avere giammai intrattenuto rapporto di lavoro alcuno con il e attesa l'inapplicabilità dell'invocato regime di responsabilità solidale di cui Pt_1 all'art. 48, comma quinto, D.Lvo n. 50/2016, il bando di gara indicando le mansioni secondarie affidate ad essa opponente, ovvero “le parti di servizio ( 10%) per le quali viene previsto il requisito dell'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali categoria 4, classe F”, con conseguente estraneità al restante 90% del servizio interamente affidato alla 2- la Controparte_1 [...] ha invocato il rigetto della domanda, siccome infondata, l'apposizione del Controparte_1 termine contrattuale essendo legittima conseguenza del collegamento delle prestazioni di lavoro all'aggiudicato appalto e l'evocata clausola di riassorbimento non imponendo all'impresa aggiudicataria alcun obbligo di assunzione a tempo indeterminato del già impiegatovi personale né l'applicazione di un determinato C.C.N.L., opzioni rientranti nelle prerogative organizzative dell'impresa. Disattese l'istanza di emissione di ordinanza anticipatoria di condanna ex art. 423 c.p.c. e le formulate istanze istruttorie e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 20.11.2024.
***
Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto nei termini e per le ragioni di cui appresso. Premessa l'autonomia del contratto di lavoro stipulato tra il ricorrente e la CP_1
- società capogruppo dell' aggiudicataria del “servizio di gestione dell'impianto di
[...] CP_3 depurazione centralizzato della rete fognaria, degli impianti di sollevamento di Sampieri, Cava d'Aliga, Bruca est/ovest, Micenci, Donnalucata, Playa Grande, via Pio La Torre e via Brancati, condotta sottomarina di allontanamento reflui del per la durata di 3 anni”, già Controparte_4 affidato alla ex datrice di lavoro -, non costituente mera Controparte_2 prosecuzione del pregresso rapporto di lavoro con quest'ultima, va intanto osservato che dalla documentazione di gara versata in atti non è dato evincere l'inserimento, in bando, di alcuna clausola di stabilità occupazionale ex art. 50 D.Lvo n. 50/2016, né l'indicazione del C.C.N.L. da applicare ai lavoratori assunti dall'impresa aggiudicataria dell'appalto. Il tenore deficitario del bando appare peraltro conclamato dalla verbalizzazione della riunione tenutasi presso il Servizio
XVI C.P.I. di Ragusa in data 07.03.2018 tra le odierne parti in causa, i rappresentanti sindacali e il nel prodotto verbale si legge invero che, esaminata la nota prot. n. 271 LL.PP. di Controparte_4 pari data nell'occasione esibita dagli assessori e al fine di Parte_3 Persona_2 risolvere le criticità emerse in ordine al contratto da applicare, “la nota del lascia Controparte_4 libera l'impresa subentrante in merito al personale da assumere”, che “vista l'incertezza del contratto da applicare fin dall'origine a causa delle indicazioni del bando di gara si chiede la conciliazione in sede sindacale per il periodo precedente all'inizio del nuovo contratto” e che “il dott. prende atto del mancato accordo e conseguentemente, preso atto anche della nota Pt_3 del Comune di che nel merito non prevede le clausole sociali, ritiene chiuso il verbale (…)”. CP_4
Va quindi rilevato che il rapporto di lavoro con la è stato contratto Controparte_1
“a tempo determinato ai sensi del D.Lgs 81/2015” per lo svolgimento, da parte del delle Pt_1 mansioni di capo operaio presso la sede del depuratore di con inquadramento al livello C3 del CP_4 C.C.N.L. per i dipendenti del settore Cooperative Sociali, e “avrà inizio in data 09.06.2017 e terminerà in data 08.09.2017” (cfr. lettera di assunzione in atti). Con lettere dell'08.09.2017 e dell'08.12.2017 la cooperativa ha quindi comunicato al ricorrente “la proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato già intercorrente” dapprima fino all'08.12.2017 e poi fino all'08.03.2018, ivi precisando che “la sede di lavoro e le mansioni restano immutate, poiché la proroga si riferisce alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato inizialmente il contratto a termine del 09.06.2017”; con lettera dell'08.12.2017 ha comunicato al “la Pt_1 proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato già intercorrente fino al 30.09.2018”, esponendo che “la sede di lavoro e le mansioni restano immutate. Facendo seguito alla lettera prot. n. 271LLPP del Comune di Le comunichiamo che dal 09.03.2018 la Scrivente le applicherà CP_4 il C.C.N.L. METALMECCANICI. Pertanto il Suo nuovo inquadramento sarà il seguente: Livello V retribuzione lorda mensile € 1.776,66”; con missiva del 04.10.2018 la società ha infine comunicato al ricorrente che “il contratto con lei stipulato in data 09.06.2017 è cessato il 30.09.2018 pertanto la S.V. non è più legittimata a presenziare sul posto di lavoro” (cfr. lettere in atti). Incontestata per quanto sopra la complessiva durata ultrannuale del rapporto e l'assoggettamento del medesimo alla disciplina di cui al D.Lvo n. 81/2015, trova dunque applicazione l'art. 19, commi 1, 1 bis e 4, dell'anzidetto testo di legge, a mente dei quali “al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51; b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda (…), per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.//1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.// Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato;
in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”. In disparte l'invocata e non reperita clausola di stabilità occupazionale, dunque, deve ritenersi e dichiararsi che, in difetto di indicazione, nelle richiamate comunicazioni di proroga del rapporto a termine, di alcuna delle circostanze menzionate nelle citate disposizioni ai fini della consentita protrazione della durata del rapporto fino a 24 mesi, tra le parti si sia instaurato, al superamento dell'ordinario termine di 12 mesi - ovvero a far data dal 09.06.2018 - un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle condizioni di cui all'ultima proroga del 09.03.2018, ovvero con il medesimo inquadramento già riconosciutogli alle dipendenze della Controparte_2
(i.e. livello V° del C.C.N.L. METALMECCANICI).
Deve quindi altresì ritenersi che il rapporto non si sia giammai risolto, la richiamata comunicazione datoriale del 04.10.2018 non essendo espressiva della volontà della
[...] di recedere dal rapporto - essendo unicamente ricognitiva della scadenza del Controparte_1 termine illegittimamente apposto al contratto -, né corredata dell'allegazione di alcuna giusta causa o giustificato motivo oggettivo in ipotesi atti a fondare il recesso datoriale.
In difetto perciò di comunicazione scritta di recesso alcuno dal rapporto di lavoro, il ricorrente ha diritto ad essere immediatamente riammesso in servizio dalla resistente, altresì CP_5 tenuta a versargli - stante l'omessa risoluzione del rapporto e la perdurante vigenza del vincolo contrattuale - il trattamento retributivo dovutogli a far data dall'interruzione del 04.10.2018 fino alla riammissione in servizio.
Quanto alla posizione e alla difesa della va innanzitutto ritenuta Parte_2 l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva e di dedotta estraneità alle pretese avanzate da ai sensi dell'evocato art. 48, comma quinto, D.Lvo n. 50/2016, dettato Parte_1 in materia di raggruppamento temporaneo di imprese. Premesso che il conferimento della rappresentanza processuale alla capogruppo
[...] rileva unicamente nei rapporti tra l' e la stazione appaltante (cfr. art. 23, Controparte_1 CP_3 comma nono, D.Lvo n. 406/1991 e atto costitutivo dell'associazione, nel quale si legge che all'impresa capogruppo “spetterà la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese costituenti la presente per tutti gli atti e le operazioni relativi all'appalto”) e incontestata la CP_3 titolarità del rapporto di lavoro in capo all'anzidetta cooperativa e non anche alla il punto controverso attiene esclusivamente all'accertamento della Parte_2 responsabilità solidale di quest'ultima ai sensi del richiamato dell'art. 48, comma quinto, D.Lvo n. 50/2016, a mente del quale “l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario”. Ritenuto che la deroga alla stabilita responsabilità solidale di tutte le imprese costituite in A.T.I. verticale (i.e. caratterizzate dall'affidamento delle prestazioni prevalenti all'impresa capogruppo e delle prestazioni secondarie dalle imprese mandanti, categoria infine soppressa dall'art. 68 D.Lvo n. 36/2023 a favore dell' , con conseguente responsabilità solidale di tutte le imprese, Controparte_6 a prescindere dai requisiti posseduti e dalla partecipazione all'esecuzione dell'appalto) nei confronti dei fornitori - e dunque anche dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto - è prevista in favore degli assuntori di prestazioni secondarie, per la parte eccedente le prestazioni di loro competenza, va tuttavia osservato che a norma del comma quarto dell'art. 48 D.Lvo n. 50/2016 “nel caso di lavori, di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati” e che, come affermato dalla stessa sulla scorta della Parte_2 richiamata giurisprudenza amministrativa, l'individuazione delle prestazioni principali e secondarie deve perciò risultare da specificazione eseguita dall'ente pubblico appaltante in seno al bando di gara - la distinzione prestandosi altrimenti a manipolazioni elusive della garanzia solidale da parte delle imprese associate - per essere quindi concretizzata nella successiva offerta. Nel caso sub iudice, tuttavia, la si è limitata a versare in atti il solo atto costitutivo Parte_2 dell'A.T.I. del 27.12.2017 - posteriore alla gara in commento, dal Comune di aggiudicata con CP_4 determina n. 63 del 16.05.2017 “alla (costituenda) A.T.I. tra le odierne imprese comparenti” (cfr. rogito rep. n. 47853 in atti), per modo che, in difetto di produzione in giudizio degli atti di gara dai quali desumere le anzidette indicazioni, deve ritenersi l'omessa prova dei fatti costitutivi posti a fondamento delle formulate eccezioni, che vanno perciò disattese perché infondate.
Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico delle due società in solido, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 755/2019 R.G., in accoglimento del ricorso, ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
dichiara l'instaurazione, tra il ricorrente e la di Parte_1 Controparte_1 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 09.06.2018, per lo svolgimento delle mansioni e con la qualifica e l'inquadramento contrattuale di cui all'ultima proroga del rapporto a termine del 09.03.2018 richiamata in motivazione;
ordina alla l'immediata riammissione in servizio di Controparte_1 Pt_1
alle anzidette condizioni;
[...] condanna la e la l pagamento solidale, Controparte_1 Parte_2 in favore del ricorrente:
- del corrispondente trattamento economico al predetto spettante a far data dall'interruzione del servizio del 04.10.2018 fino alla sopra ordinata riammissione;
- delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 18 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 20.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 755/2019 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo e a precetto”;
promossa da:
nato ad [...] il [...] e residente in [...] Berlinguer n. 23, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella Borrometi C.F._1 del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro:
con sede in Ragusa, Via G. Falcone n. 86, P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Leonardi del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
con sede in Ragusa, Via del Pioppo n. 104, P.IVA , in Parte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Luca Baglieri del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'08.03.2019 premettendo di avere lavorato alle Parte_1 dipendenze della dal 19.02.2013 all'08.06.2017 presso Controparte_2 l'impianto di depurazione di c.da Piano Conte, agro di Scicli (RG), con contratto a tempo indeterminato e qualifica di capo impianto – V° livello C.C.N.L. Metalmeccanici;
di essere stato quindi assunto in continuità, all'esito del conferimento dell'appalto del servizio di depurazione all'A.T.I. costituita tra la e la alle Parte_2 Controparte_1 dipendenze di quest'ultima, svolgendo le medesime mansioni di capo impianto ma con contratto a tempo determinato reiteratamente prorogato fino al 04.10.2018 e inquadramento al livello C3 del C.C.N.L. Cooperative Sociali fino all'08.03.2018 e al V° livello C.C.N.L. Metalmeccanici dal 09.03.2018 fino al termine del rapporto;
e di essere stato estromesso con lettera del 04.10.2018, provvedimento impugnato con lettera del 24.10.2018 e contestuale diffida alla conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato e al pagamento delle differenze retributive dovutegli in ragione della qualità e della quantità del lavoro svolto e della corretta applicazione del
C.C.N.L. Metalmeccanici, ha deplorato: a) la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con la per superamento dei limiti temporali di durata di cui Controparte_1 all'art. 19, comma 1 bis, D.Lvo n. 81/2015 e per violazione dell'art. 31, comma primo, del capitolato speciale d'appalto che imponeva all'appaltatore subentrante l'assunzione del personale dipendente dell'appaltatore uscente “agli stessi patti e condizioni vigenti”; b) la conseguente illegittimità del licenziamento e il conseguente diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro;
e c) l'illegittima applicazione del C.C.N.L. Cooperative Sociali.
Tanto premesso ed esposto, ha quindi chiesto volersi “ritenere e dichiarare (…) la nullità e/o illegittimità del contratto a tempo determinato e successive proroghe e/o della apposizione del termine al contratto di lavoro e successive proroghe, stipulato tra il ricorrente e la Parte_1
(…) conseguentemente, dichiarare il rapporto di lavoro (…) a tempo Controparte_1 indeterminato agli stessi patti e condizioni della precedente assunzione con
[...]
livello 5° CCNL metalmeccanici, ovvero quell'altro livello maggiore o Controparte_2 minore anche a mente del CCNL ritenuto di giustizia, dalla data di assunzione 19.02.2013 ovvero dal 09.06.2017 ovvero dal 09.06.2018; conseguentemente condannare la Controparte_1
[...
occorrendo previa declaratoria di illegittimità e/o nullità del licenziamento comunicato con telegramma del 04.10.2018 ex art. 18 St. Lv., alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato ed il risarcimento danni, in solido tra entrambe le suddette società, commisurato alla retribuzione maturata dal giorno della scadenza del contratto/licenziamento (€2.837,58) alla reintegra ovvero in subordine a mente di quanto disposto dall'art. 18 comma 5 legge art. 8 legge 604/1996, ovvero ex d.lgs. 81/2015 ovvero sino alla scadenza dell'appalto di durata di 36 mesi;
in via ulteriormente subordinata, ed in caso di mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, condannare entrambe le società resistenti in solido al pagamento del risarcimento danni ex art. 36 del d. lgs. 165/2001 e successive modifiche e d.lgs.
81/2015, equivalente alla retribuzione globale di fatto dalla impugnazione dei contratti a termine o dalla cessazione del rapporto di lavoro sino alla statuizione di Questo Giudice, ovvero secondo i criteri giurisprudenziali ovvero secondo equità ex art. 1226 c.c.; in ogni ipotesi (…) dire ritenere e dichiarare che il ricorrente ha lavorato continuativamente ed ininterrottamente alle dipendenze della dal 09.06.2017 al 04.10.2018 con le mansioni di Capo Impianto, Controparte_1 impiegato tecnico e a mente della quantità e qualità di lavoro descritta in fatto e per l'effetto dire tenuta parte resistente ad applicare il ceni metalmeccanici industria ed inquadrare il ricorrente nel livello 5° livello del suddetto CCNL Metalmeccanici industria o quell'altro livello maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa e, per l'effetto, condannare la Controparte_1
[... in solido con al pagamento in favore del ricorrente dell'importo Parte_2 complessivo di €33.570,75 , come sopra distinto e a mente della quantità e qualità di lavoro descritta in fatto o quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa ovvero la somma di cui agli dell'art. 2099 cc ed art. 36 Cost.., e comunque dovuta al ricorrente in forza del più volte citato CCNL metalmeccanici industria - livello 5° ovvero altro livello che verrà accertato in corso di causa (…)”. Costituitesi in lite;
1- la ha eccepito il proprio difetto di Parte_2 legittimazione a resistere alla domanda di pagamento dal lavoratore svolta in via monitoria, per avere conferito alla la rappresentanza processuale della richiamata Controparte_1
A.T.I. a struttura verticale in seno al rogito costitutivo della menzionata in Notar di Per_1
Ragusa, rep. n. 47853 del 27.12.2017, per non avere giammai intrattenuto rapporto di lavoro alcuno con il e attesa l'inapplicabilità dell'invocato regime di responsabilità solidale di cui Pt_1 all'art. 48, comma quinto, D.Lvo n. 50/2016, il bando di gara indicando le mansioni secondarie affidate ad essa opponente, ovvero “le parti di servizio ( 10%) per le quali viene previsto il requisito dell'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali categoria 4, classe F”, con conseguente estraneità al restante 90% del servizio interamente affidato alla 2- la Controparte_1 [...] ha invocato il rigetto della domanda, siccome infondata, l'apposizione del Controparte_1 termine contrattuale essendo legittima conseguenza del collegamento delle prestazioni di lavoro all'aggiudicato appalto e l'evocata clausola di riassorbimento non imponendo all'impresa aggiudicataria alcun obbligo di assunzione a tempo indeterminato del già impiegatovi personale né l'applicazione di un determinato C.C.N.L., opzioni rientranti nelle prerogative organizzative dell'impresa. Disattese l'istanza di emissione di ordinanza anticipatoria di condanna ex art. 423 c.p.c. e le formulate istanze istruttorie e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 20.11.2024.
***
Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto nei termini e per le ragioni di cui appresso. Premessa l'autonomia del contratto di lavoro stipulato tra il ricorrente e la CP_1
- società capogruppo dell' aggiudicataria del “servizio di gestione dell'impianto di
[...] CP_3 depurazione centralizzato della rete fognaria, degli impianti di sollevamento di Sampieri, Cava d'Aliga, Bruca est/ovest, Micenci, Donnalucata, Playa Grande, via Pio La Torre e via Brancati, condotta sottomarina di allontanamento reflui del per la durata di 3 anni”, già Controparte_4 affidato alla ex datrice di lavoro -, non costituente mera Controparte_2 prosecuzione del pregresso rapporto di lavoro con quest'ultima, va intanto osservato che dalla documentazione di gara versata in atti non è dato evincere l'inserimento, in bando, di alcuna clausola di stabilità occupazionale ex art. 50 D.Lvo n. 50/2016, né l'indicazione del C.C.N.L. da applicare ai lavoratori assunti dall'impresa aggiudicataria dell'appalto. Il tenore deficitario del bando appare peraltro conclamato dalla verbalizzazione della riunione tenutasi presso il Servizio
XVI C.P.I. di Ragusa in data 07.03.2018 tra le odierne parti in causa, i rappresentanti sindacali e il nel prodotto verbale si legge invero che, esaminata la nota prot. n. 271 LL.PP. di Controparte_4 pari data nell'occasione esibita dagli assessori e al fine di Parte_3 Persona_2 risolvere le criticità emerse in ordine al contratto da applicare, “la nota del lascia Controparte_4 libera l'impresa subentrante in merito al personale da assumere”, che “vista l'incertezza del contratto da applicare fin dall'origine a causa delle indicazioni del bando di gara si chiede la conciliazione in sede sindacale per il periodo precedente all'inizio del nuovo contratto” e che “il dott. prende atto del mancato accordo e conseguentemente, preso atto anche della nota Pt_3 del Comune di che nel merito non prevede le clausole sociali, ritiene chiuso il verbale (…)”. CP_4
Va quindi rilevato che il rapporto di lavoro con la è stato contratto Controparte_1
“a tempo determinato ai sensi del D.Lgs 81/2015” per lo svolgimento, da parte del delle Pt_1 mansioni di capo operaio presso la sede del depuratore di con inquadramento al livello C3 del CP_4 C.C.N.L. per i dipendenti del settore Cooperative Sociali, e “avrà inizio in data 09.06.2017 e terminerà in data 08.09.2017” (cfr. lettera di assunzione in atti). Con lettere dell'08.09.2017 e dell'08.12.2017 la cooperativa ha quindi comunicato al ricorrente “la proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato già intercorrente” dapprima fino all'08.12.2017 e poi fino all'08.03.2018, ivi precisando che “la sede di lavoro e le mansioni restano immutate, poiché la proroga si riferisce alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato inizialmente il contratto a termine del 09.06.2017”; con lettera dell'08.12.2017 ha comunicato al “la Pt_1 proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato già intercorrente fino al 30.09.2018”, esponendo che “la sede di lavoro e le mansioni restano immutate. Facendo seguito alla lettera prot. n. 271LLPP del Comune di Le comunichiamo che dal 09.03.2018 la Scrivente le applicherà CP_4 il C.C.N.L. METALMECCANICI. Pertanto il Suo nuovo inquadramento sarà il seguente: Livello V retribuzione lorda mensile € 1.776,66”; con missiva del 04.10.2018 la società ha infine comunicato al ricorrente che “il contratto con lei stipulato in data 09.06.2017 è cessato il 30.09.2018 pertanto la S.V. non è più legittimata a presenziare sul posto di lavoro” (cfr. lettere in atti). Incontestata per quanto sopra la complessiva durata ultrannuale del rapporto e l'assoggettamento del medesimo alla disciplina di cui al D.Lvo n. 81/2015, trova dunque applicazione l'art. 19, commi 1, 1 bis e 4, dell'anzidetto testo di legge, a mente dei quali “al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51; b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda (…), per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.//1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.// Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato;
in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”. In disparte l'invocata e non reperita clausola di stabilità occupazionale, dunque, deve ritenersi e dichiararsi che, in difetto di indicazione, nelle richiamate comunicazioni di proroga del rapporto a termine, di alcuna delle circostanze menzionate nelle citate disposizioni ai fini della consentita protrazione della durata del rapporto fino a 24 mesi, tra le parti si sia instaurato, al superamento dell'ordinario termine di 12 mesi - ovvero a far data dal 09.06.2018 - un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle condizioni di cui all'ultima proroga del 09.03.2018, ovvero con il medesimo inquadramento già riconosciutogli alle dipendenze della Controparte_2
(i.e. livello V° del C.C.N.L. METALMECCANICI).
Deve quindi altresì ritenersi che il rapporto non si sia giammai risolto, la richiamata comunicazione datoriale del 04.10.2018 non essendo espressiva della volontà della
[...] di recedere dal rapporto - essendo unicamente ricognitiva della scadenza del Controparte_1 termine illegittimamente apposto al contratto -, né corredata dell'allegazione di alcuna giusta causa o giustificato motivo oggettivo in ipotesi atti a fondare il recesso datoriale.
In difetto perciò di comunicazione scritta di recesso alcuno dal rapporto di lavoro, il ricorrente ha diritto ad essere immediatamente riammesso in servizio dalla resistente, altresì CP_5 tenuta a versargli - stante l'omessa risoluzione del rapporto e la perdurante vigenza del vincolo contrattuale - il trattamento retributivo dovutogli a far data dall'interruzione del 04.10.2018 fino alla riammissione in servizio.
Quanto alla posizione e alla difesa della va innanzitutto ritenuta Parte_2 l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva e di dedotta estraneità alle pretese avanzate da ai sensi dell'evocato art. 48, comma quinto, D.Lvo n. 50/2016, dettato Parte_1 in materia di raggruppamento temporaneo di imprese. Premesso che il conferimento della rappresentanza processuale alla capogruppo
[...] rileva unicamente nei rapporti tra l' e la stazione appaltante (cfr. art. 23, Controparte_1 CP_3 comma nono, D.Lvo n. 406/1991 e atto costitutivo dell'associazione, nel quale si legge che all'impresa capogruppo “spetterà la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese costituenti la presente per tutti gli atti e le operazioni relativi all'appalto”) e incontestata la CP_3 titolarità del rapporto di lavoro in capo all'anzidetta cooperativa e non anche alla il punto controverso attiene esclusivamente all'accertamento della Parte_2 responsabilità solidale di quest'ultima ai sensi del richiamato dell'art. 48, comma quinto, D.Lvo n. 50/2016, a mente del quale “l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario”. Ritenuto che la deroga alla stabilita responsabilità solidale di tutte le imprese costituite in A.T.I. verticale (i.e. caratterizzate dall'affidamento delle prestazioni prevalenti all'impresa capogruppo e delle prestazioni secondarie dalle imprese mandanti, categoria infine soppressa dall'art. 68 D.Lvo n. 36/2023 a favore dell' , con conseguente responsabilità solidale di tutte le imprese, Controparte_6 a prescindere dai requisiti posseduti e dalla partecipazione all'esecuzione dell'appalto) nei confronti dei fornitori - e dunque anche dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto - è prevista in favore degli assuntori di prestazioni secondarie, per la parte eccedente le prestazioni di loro competenza, va tuttavia osservato che a norma del comma quarto dell'art. 48 D.Lvo n. 50/2016 “nel caso di lavori, di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati” e che, come affermato dalla stessa sulla scorta della Parte_2 richiamata giurisprudenza amministrativa, l'individuazione delle prestazioni principali e secondarie deve perciò risultare da specificazione eseguita dall'ente pubblico appaltante in seno al bando di gara - la distinzione prestandosi altrimenti a manipolazioni elusive della garanzia solidale da parte delle imprese associate - per essere quindi concretizzata nella successiva offerta. Nel caso sub iudice, tuttavia, la si è limitata a versare in atti il solo atto costitutivo Parte_2 dell'A.T.I. del 27.12.2017 - posteriore alla gara in commento, dal Comune di aggiudicata con CP_4 determina n. 63 del 16.05.2017 “alla (costituenda) A.T.I. tra le odierne imprese comparenti” (cfr. rogito rep. n. 47853 in atti), per modo che, in difetto di produzione in giudizio degli atti di gara dai quali desumere le anzidette indicazioni, deve ritenersi l'omessa prova dei fatti costitutivi posti a fondamento delle formulate eccezioni, che vanno perciò disattese perché infondate.
Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico delle due società in solido, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 755/2019 R.G., in accoglimento del ricorso, ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
dichiara l'instaurazione, tra il ricorrente e la di Parte_1 Controparte_1 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 09.06.2018, per lo svolgimento delle mansioni e con la qualifica e l'inquadramento contrattuale di cui all'ultima proroga del rapporto a termine del 09.03.2018 richiamata in motivazione;
ordina alla l'immediata riammissione in servizio di Controparte_1 Pt_1
alle anzidette condizioni;
[...] condanna la e la l pagamento solidale, Controparte_1 Parte_2 in favore del ricorrente:
- del corrispondente trattamento economico al predetto spettante a far data dall'interruzione del servizio del 04.10.2018 fino alla sopra ordinata riammissione;
- delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 18 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella