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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/03/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2376/2023 RG promossa da:
nata a [...] il [...] e res.te a LI (SR) viale Italia, 8 (Cod. Fisc.: Parte_1
) rappresentata e difesa, dall'Avv. Sebastiano Stefano Elia giusta procura in C.F._1 calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado di Siracusa, elettivamente domiciliata in Siracusa, al viale Montedoro, 54, presso lo Studio Associato Parte_2
APPELLANTE
CONTRO
(già , P.I. in persona del legale rappresentante CP_1 CP_2 P.IVA_1
p.t.,rappresentata e difesa dagli Avv. Matteo Castioni, Avv. Matteo Ostengo e dall'Avv. Rosanna
Bussichella;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza di giudice di pace
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6 febbraio 20253 la causa veniva posta in decisione e decisa come da dispositivo che segue.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso proposto come in atti notificato proponeva appello avverso la sentenza n. 5/2023 (R.G.
2385/2020) del Giudice di Pace di Siracusa, pronunciata in data 27.12.2022, depositata in cancelleria e resa pubblica in data 9.01.2023, con cui era stata rigettata la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti di con condanna alle spese processuali. CP_1
Lamentava l'appellante la erroneità della sentenza di primo grado articolando una serie di censure e chiedendone la riforma.
Si costituiva in giudizio la compagnia area contestando la fondatezza del proposto appello e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 6 febbraio 2025 all'esito delle note depositate ai sensi dell'art. 352 cpc attuale formulazione la causa veniva rimessa in decisione e definita come segue.
*****
Lamenta con un motivo sostanzialmente unico l'appellante la erroneità della decisione di primo grado in quanto ha rilevato l'avvenuta decadenza dell'appellante nella proposizione della azione giudiziaria volta a chiedere il risarcimento per i danni causati dal danneggiamento del proprio bagaglio e contemporaneo furto di parte del contenuto, avvenuti durante il viaggio da Catania a Malta del 10.07.2020 con la compagnia aerea convenuta, nonostante che dall'esito escussione della prova testimoniale fosse emerso che era stata inoltrata alla compagnia in data 10.07.2020, ore 18:51 e.mail e che tale inoltro era stato supportato dall'esito della deposizione per testi assunta come in atti.
L'appello non è fondato.
Le condizioni generali del contratto a cui il contraente odierno appellante ha aderito, circostanza incontestata, prevedono che nel caso si verifichino gli eventi dannosi analoghi a quelli in cui è incorso l'odierno appellante a pena decadenza sia inoltrato reclamo mediante email alla compagnia aerea.
L'assunto della appellante muove dal fatto che vi sia stato il reclamo mediante email inoltrata il
10.7.2020 e che quindi sarebbe stato integrato il presupposto per proporre la odierna azione risarcitoria, al contrario di quanto negato dalla decisione appellata
Non vi è dubbio che la tempestiva ricezione del reclamo – fatto impeditivo alla decadenza- è stata contestata già nel giudizio di primo grado dalla appellata che peraltro evidenzia che l'indirizzo email al quale è stato asseritamente inviata la email, non appartiene a CP_1
In definitiva non vi è prova che sia stato inviato un reclamo in forma scritta alla compagnia che peraltro ha negato di avere un indirizzo email che utilizza il dominio ^@gmail.com^, considerato che lo stesso teste - assunto nonostante la espressa previsione della forma scritta del reclamo – ha genericamente riferito di aver fatto luogo all'invio di una email, senza specificare l'elemento fondamentale per ritenerne provata la ricezione, ovverosia l'inoltro all'indirizzo email del destinatario .
La inconsistenza delle prove in ordine all'elemento fattuale fondamentale, effettivo inoltro di un reclamo unico utile ad impedire la decadenza, determina il rigetto del proposto appello.
Le spese processuali seguono la soccombenza e possono liquidarsi come da dispositivo ai sensi del dm n. 55/2014 e successive modifiche avuto riguardo al valore dichiarato della causa .
A seguito del rigetto della impugnazione , ai sensi dell'art 13 comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 sussistono i presupposti affinchè che la parte appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
PQM
Il Giudice del tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel procedimento 2376/2023
r.g. rigetta l'appello avverso la sentenza n. 433/2020 del giudice di Pace di Siracusa;
condanna l'appellante al rimborso in favore di parte appellata delle spese processuali che si liquidano nella somma di euro 1278,00 oltre al rimborso spese generali, Iva e CPA
DICHIARA che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art
13 comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 a carico di parte appellante
Siracusa 3 marzo 2025 Il Giudice
C.Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2376/2023 RG promossa da:
nata a [...] il [...] e res.te a LI (SR) viale Italia, 8 (Cod. Fisc.: Parte_1
) rappresentata e difesa, dall'Avv. Sebastiano Stefano Elia giusta procura in C.F._1 calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado di Siracusa, elettivamente domiciliata in Siracusa, al viale Montedoro, 54, presso lo Studio Associato Parte_2
APPELLANTE
CONTRO
(già , P.I. in persona del legale rappresentante CP_1 CP_2 P.IVA_1
p.t.,rappresentata e difesa dagli Avv. Matteo Castioni, Avv. Matteo Ostengo e dall'Avv. Rosanna
Bussichella;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza di giudice di pace
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6 febbraio 20253 la causa veniva posta in decisione e decisa come da dispositivo che segue.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso proposto come in atti notificato proponeva appello avverso la sentenza n. 5/2023 (R.G.
2385/2020) del Giudice di Pace di Siracusa, pronunciata in data 27.12.2022, depositata in cancelleria e resa pubblica in data 9.01.2023, con cui era stata rigettata la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti di con condanna alle spese processuali. CP_1
Lamentava l'appellante la erroneità della sentenza di primo grado articolando una serie di censure e chiedendone la riforma.
Si costituiva in giudizio la compagnia area contestando la fondatezza del proposto appello e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 6 febbraio 2025 all'esito delle note depositate ai sensi dell'art. 352 cpc attuale formulazione la causa veniva rimessa in decisione e definita come segue.
*****
Lamenta con un motivo sostanzialmente unico l'appellante la erroneità della decisione di primo grado in quanto ha rilevato l'avvenuta decadenza dell'appellante nella proposizione della azione giudiziaria volta a chiedere il risarcimento per i danni causati dal danneggiamento del proprio bagaglio e contemporaneo furto di parte del contenuto, avvenuti durante il viaggio da Catania a Malta del 10.07.2020 con la compagnia aerea convenuta, nonostante che dall'esito escussione della prova testimoniale fosse emerso che era stata inoltrata alla compagnia in data 10.07.2020, ore 18:51 e.mail e che tale inoltro era stato supportato dall'esito della deposizione per testi assunta come in atti.
L'appello non è fondato.
Le condizioni generali del contratto a cui il contraente odierno appellante ha aderito, circostanza incontestata, prevedono che nel caso si verifichino gli eventi dannosi analoghi a quelli in cui è incorso l'odierno appellante a pena decadenza sia inoltrato reclamo mediante email alla compagnia aerea.
L'assunto della appellante muove dal fatto che vi sia stato il reclamo mediante email inoltrata il
10.7.2020 e che quindi sarebbe stato integrato il presupposto per proporre la odierna azione risarcitoria, al contrario di quanto negato dalla decisione appellata
Non vi è dubbio che la tempestiva ricezione del reclamo – fatto impeditivo alla decadenza- è stata contestata già nel giudizio di primo grado dalla appellata che peraltro evidenzia che l'indirizzo email al quale è stato asseritamente inviata la email, non appartiene a CP_1
In definitiva non vi è prova che sia stato inviato un reclamo in forma scritta alla compagnia che peraltro ha negato di avere un indirizzo email che utilizza il dominio ^@gmail.com^, considerato che lo stesso teste - assunto nonostante la espressa previsione della forma scritta del reclamo – ha genericamente riferito di aver fatto luogo all'invio di una email, senza specificare l'elemento fondamentale per ritenerne provata la ricezione, ovverosia l'inoltro all'indirizzo email del destinatario .
La inconsistenza delle prove in ordine all'elemento fattuale fondamentale, effettivo inoltro di un reclamo unico utile ad impedire la decadenza, determina il rigetto del proposto appello.
Le spese processuali seguono la soccombenza e possono liquidarsi come da dispositivo ai sensi del dm n. 55/2014 e successive modifiche avuto riguardo al valore dichiarato della causa .
A seguito del rigetto della impugnazione , ai sensi dell'art 13 comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 sussistono i presupposti affinchè che la parte appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
PQM
Il Giudice del tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel procedimento 2376/2023
r.g. rigetta l'appello avverso la sentenza n. 433/2020 del giudice di Pace di Siracusa;
condanna l'appellante al rimborso in favore di parte appellata delle spese processuali che si liquidano nella somma di euro 1278,00 oltre al rimborso spese generali, Iva e CPA
DICHIARA che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art
13 comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 a carico di parte appellante
Siracusa 3 marzo 2025 Il Giudice
C.Maiore