Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/05/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...]; Parte_1 rappresenta e difesa dall'Avv. Enza Intoccia.
e
, nato a [...] il [...]; CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Enza Intoccia.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate, ed in particolare:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, con esercizio Per_1 disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni aventi carattere ordinario e congiunto per quelle aventi carattere straordinario (decisioni sull'educazione, sulla scelta della scuola, del medico ecc..
3) Facoltà per il padre di vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo desidera e, previo avviso telefonico, in ogni caso per almeno un pomeriggio alla settimana dall'uscita di scuola fino alle 20:00, a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 20:00. Inoltre, il padre e la madre alterneranno con la figlia: a) durante le vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre
b) nonché durante le vacanze pasquali, 4 giorni consecutivi, prevedendo che la minore trascorrano il giorno di Pasqua con ciascun genitore ad anni alterni;
c) durante le vacanze estive nel periodo di chiusura della scuola, 20 giorni di vacanza complessivi, anche non consecutivi, da stabilirsi entro il 31 maggio di ciascun anno, applicandosi per il residuo periodo l'alternanza normale di cui alla parte che precede, garantendo, comunque, un periodo di 20 giorni di vacanza con la madre. La minore trascorrerà con ognuno dei genitori il giorno dei rispettivi compleanni, nonché con la mamma il giorno della festa della mamma e con il papà il giorno della festa del papà, mentre il compleanno della figlia verrà festeggiato alla presenza di entrambi i genitori e, ove ciò non sia possibile, ad anni alterni con ciascun genitore. In tutte le ipotesi di frequentazione è previsto il recupero per il genitore collocatario che sia impossibilitato a frequentare il minore, con modalità e tempi via via da concordarsi. Ciascun genitore si impegna a riferire all'altro vicende salienti che interessino il figlio e che si verifichino nel periodo di tempo in cui è collocatario;
4) Ognuno dei genitori provvederà autonomamente al proprio sostentamento;
5) Il padre corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento della minore l'importo mensile Per_1 di € 450,00, annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT.
6) Il sig. si obbliga a provvedere al pagamento integrale di tutte le spese sportive e pertinente CP_1 abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei) sostenute per la minore
. Per_1
7) Il Sig. provvederà a corrispondere le spese straordinarie nella misura del 50% in favore CP_1 della sig. nell'interesse della figlia come di seguito specificate: - spese mediche (da Pt_1 documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (B.E.S.); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
8)Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
9) Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
10) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. 11) I coniugi concordano, inoltre, che tutte le spese di tolettatura e veterinarie sostenute per il cane saranno a carico, integrale del Sig. CP_1
12) I coniugi dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro. 1) I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto anche per la minore Per_2
[...] alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
[...]
Così deciso in Civitavecchia, 18.04.25
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso