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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/06/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1842/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1842/2022 promossa da:
- già - (c.f. , con il patrocinio Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 dell'avv. DANIELE RAVEGGI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio degli avv.ti MARCELLO BONDI Controparte_1 P.IVA_2
e STEFANIA BULGARELLI, elettivamente domiciliato come da procura in atti
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il _2 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. RODOLFO VANNETTI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Illustrissima Corte di Appello, in accoglimento del presente atto ed in riforma della sentenza impugnata, condannare la omonima ditta e per essa il suo titolare signor al risarcimento dei danni subiti per tutti i motivi esposti che si indicano in Controparte_1 euro 152.200,00 come quantificati nella perizia tecnica del Dottor (ma anche Per_1 dall'IN ed allegati) o nella misura minore che dovesse esser ritenuta di Per_2 giustizia anche a seguito di consulenza tecnica di ufficio.
Con vittoria di spese anche di primo grado.
In via istruttoria, nella denegata e contestata ipotesi in cui fossero ritenuti non ammessi i fatti ed i calcoli della si chiede al Giudice di ammettere CTU informatica volta ad Pt_2 accertare quanto riscontrato dall'IN nella relazione depositata;
ovvero il Per_2 pregresso posizionamento del sito, l'inadempimento della conservazione di indicizzazione del sito commessa dai convenuti, la perdita del posizionamento pregresso alla data del mese di ottobre 2015, il fatto che la prestazione di SEO costituisce una normale e logica attività nel caso di trasferimento di un dominio già indicizzato e, comunque, tutti gli inadempimenti elencati nella relazione del CT IN ed Per_3 allegati (ivi compreso il costo necessario per ripristinare il posizionamento con attività di
SEO o di altra ritenuta opportuna).
Quanto al danno emergente consistito nella perdita di fatturato per l'anno 2015/2016 considerato che gli elementi contabili e la consulenza tecnica di parte del
Commercialista Dottor non sono state contestate, per tuziorismo si chiede che il Per_1
Giudice ammetta CTU contabile per accertare e confermare del danno subito come emergente dai documenti contabili e relazione Dottor Per_1
Per parte appellata CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, preso atto ed in accoglimento di tutto quanto esposto in narrativa:
- dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da per la Parte_1 contestata tardività della proposizione dello stesso;
- rigettare, in quanto totalmente infondato, l'appello proposto da , già Pt_1
avverso la sentenza n. 327/2022 emessa dal Tribunale di Parte_2
Arezzo in data 17.03.2022, confermando così tale sentenza nel merito;
- In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove orali articolate e non ammesse nel giudizio di primo grado, mentre ci si oppone alla ammissione della CTU richiesta dall'appellante, avuto riguardo al carattere esplorativo della stessa, richiesta dall'appellante per sopperire alla propria carenza di prove.
Vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.” Con Per parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita in via preliminare dichiarare la tardività dell'appello e il giudicato della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge;
dichiarare comunque la carenza di legittimazione attiva della attrice (ora nei confronti Pt_2 Parte_1 della comparente, e /o dichiarare la carenza di legittimazione passiva della comparente;
dichiarare comunque la domanda inammissibile sia nel rito, per difetto della necessaria prodromica mediazione, sia nel merito preliminare, la (ora non Pt_2 Parte_1 avendo chiesto nulla alla esponente e non avendo censurato alcun suo contegno;
rigettare in ogni caso nel merito tutte le domande che dovessero ritenersi proposte nei confronti della comparente in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi di cui alla superiore narrativa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con condanna della Pt_2
(ora , se ritenuto esistenti i presupposti, alla condanna per lite temeraria.” Parte_1
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 327/2022 del Tribunale di Arezzo, in materia di responsabilità professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
La società aveva citato innanzi al Tribunale di Arezzo Parte_2 [...]
, chiedendone la condanna a corrisponderle la somma di € 152.200,00 a titolo CP_1 risarcitorio.
A supporto della sua domanda, aveva dedotto che, quale titolare di tre negozi di giocattoli nonché di un sito di e-commerce assai redditizio, in quanto ottimamente indicizzato nei più comuni motori di ricerca, nel 2014 si era rivolta al per acquistare CP_1 un software gestionale per poter meglio gestire il proprio magazzino e che, nell'anno
2015, il le aveva consigliato di “spostare il sito destinandolo a nuovi spazi che CP_1 avrebbero reso maggiormente in termini di velocità ed apprezzamento dei clienti dell'e- commerce”, trasferimento che era stato poi curato ed eseguito dal medesimo CP_1 nell'ottobre 2015. Aveva quindi lamentato che, in corrispondenza della messa in linea del nuovo sito internet, si era verificato un vertiginoso crollo delle vendite, dal momento che il sito aveva perso la propria indicizzazione, non apparendo più tra i primi risultati di ricerca di siti per l'acquisto di giocattoli. Pertanto, aveva allegato di aver subito, a causa di ciò, un danno da perdita di fatturato stimato in € 68.200,00, ed un danno da perdita di posizionamento del sito quantificato in € 84.000,00, deducendo che tali nocumenti erano stati cagionati dalla negligente attività professionale svolta dal che aveva omesso di CP_1 salvaguardare, nella messa in linea del nuovo sito, l'indicizzazione che aveva il vecchio sito e/o di informarla che con la messa in linea del nuovo sito non sarebbe stato possibile mantenere la stessa identica visibilità del sito preesistente. Si era costituito in giudizio , preliminarmente eccependo il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva di parte attrice, perché aveva ceduto la propria azienda, cessando ogni attività commerciale;
nel merito, aveva sostenuto di non aver svolto la dedotta attività di predisposizione e messa in linea del nuovo sito, che era stata curata da un altro soggetto, ossia la società sulla base di un autonomo contratto stipulato _2 con , titolare della In particolare, aveva Controparte_3 Parte_2 contestato di essere un esperto del settore e-commerce, affermando di occuparsi unicamente della installazione di software per la gestione di magazzini, e che nell'anno
2014 aveva curato per la società attrice l'installazione di un nuovo software gestionale del magazzino tale da garantire automaticamente che il prodotto se non era presente nel magazzino della società attrice non risultasse nemmeno disponibile per la vendita on- line.
Aveva altresì chiamato in causa la senza peraltro svolgere alcuna domanda nei _2 suoi confronti.
La terza chiamata s'era costituita, aderendo all'eccezione di difetto di legittimazione attiva della formulata dal convenuto eccependo il proprio difetto di Parte_2 CP_1 legittimazione passiva, in quanto alcuna rimostranza le era stata mossa dall'attrice, e comunque contestando ogni inadempimento, posto che essa s'era limitata ad eseguire quanto contrattualmente stabilito e che l'attività di conservazione dell'indicizzazione e del posizionamento del sito era stata offerta alla ma la stessa Parte_2
l'aveva rifiutata.
Con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. l'attrice aveva ribadito che il contratto relativo allo “spostamento” del sito era intervenuto unicamente tra lei ed il mentre CP_1 il contratto sottoscritto con la serviva “solo per formalizzare lo spazio web e _2 tale terza era solo un esecutore del servizio spazio web”; tuttavia, aveva concluso
“integrando la richiesta risarcitoria nei confronti della terza chiamata se Controparte_4 dall'istruttoria dovesse emergere la sua responsabilità esclusiva o concorrenzialmente con il signor . CP_1
La causa era istruita documentalmente e con prove testimoniali e all'esito il tribunale pronunciava sentenza 327/22 con cui - ritenuta la legittimazione attiva dell'attrice, ma il difetto di un interesse giuridico della medesima ad ottenere la condanna al pagamento della somma di € 84.000, quale corrispettivo che sarebbe stato asseritamente necessario per ripristinare il posizionamento del sito oggetto di causa, avendo essa pacificamente cessato la propria attività commerciale - ha respinto la domanda tesa ad ottenere il ristoro dei danni da perdita di fatturato per il periodo 2015/2016, quantificati CP_ complessivamente in € 68.200, così argomentando: “Non vi è prova, infatti, che il si fosse impegnato, nel proprio rapporto contrattuale con l'attrice, a svolgere per suo conto l'attività di SEO (Search Engine
Optimization), alla cui carente attuazione la parte attrice ricollega causalmente i danni lamentati.
Occorre preliminarmente rilevare che non vi è agli atti un contratto scritto che attesti con chiarezza quali erano le CP_ prestazioni pattuite tra la ed il elative alla messa in linea del nuovo sito di e-commerce Parte_2 della società attrice. L'attrice, infatti, ha affermato che tutta l'operazione relativa allo spostamento del sito di e- CP_ commerce era stata concordata e conclusa con il che avrebbe dunque dovuto curare anche l'attività di conservazione dell'indicizzazione, essendo, in tale contesto la “solo un esecutore del servizio spazio web (la _2
CP_ prestazione di spostamento del sito era stata conclusa con il signo ” (cfr. memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. di CP_ parte attrice). Il invece, ha affermato di non aver svolto alcuna attività di modifica e messa in linea del sito di e- commerce, che sarebbe stata svolta dalla essendo invece unicamente tenuto, nell'ambito di tale operazione, a _2 curare il collegamento tra il nuovo sito ed il gestionale del magazzino dei negozi della Parte_2
Essendovi, tra le parti, contestazioni in ordine allo specifico contenuto delle prestazioni pattuite tra la
[...]
CP_ ed in assenza di un contratto scritto tra le parti, spettava alla parte attrice, che chiede il Controparte_5 risarcimento del danno alla controparte negoziale lamentando un suo inadempimento contrattuale, dimostrare che la prestazione della quale lamenta il mancato o inesatto adempimento rientrasse tra quelle pattuite, ossia dare prova dell'oggetto del contratto. Fornita la prova del contratto, ossia che la prestazione indicata dalla parte attrice fosse compresa tra quelle pattuite convenzionalmente, sarebbe spettato alla controparte dimostrare il corretto adempimento o l'inadempimento per causa non imputabile (cfr. art. 1218 c.c.).
Nel caso di specie, la parte attrice non ha fornito la prova che l'attività di mantenimento dell'indicizzazione, ossia l'attività di SEO, nel passaggio tra il vecchio ed il nuovo sito di e-commerce della rientrasse Parte_2
CP_ tra quelle che il i era obbligato a compiere per conto dell'attrice. CP_ Come già rilevato, innanzitutto non vi è alcun contratto scritto tra la ed il che possa Parte_2 dare riscontro oggettivo alle tesi dell'una e dell'altra parte.
Inoltre, neppure l'istruttoria orale esperita ha consentito di ritenere raggiunta tale prova. I capitoli di prova testimoniale formulati, sul punto, dalla parte attrice con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. ed ammessi (i restanti CP_ capitoli relativi formulati dalla parte attrice “Sulle prestazioni rese dal signo , ossia i capp. da 1 a 4 ed i capp. 7-8
- cfr. pag. 2 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 di parte attrice - non sono stati ammessi in quanto irrilevanti ai fini CP_ della dimostrazione che l'attività di SEO rientrasse tra quelle cui il era contrattualmente tenuto) non hanno consentito di raggiungere una prova in tal senso sufficiente.
Dalle deposizioni dei testi di parte attrice, e escussi all'udienza del 03.02.2022, si evince Tes_1 Tes_2
CP_ unicamente che la aveva manifestato al e alla il proprio interesse a mantenere Parte_2 _2 l'indicizzazione già esistente nel passaggio tra il vecchio ed il nuovo sito e che questi soggetti erano a conoscenza di CP_ tale interesse (cfr. deposizione della teste “Con il dicevamo sempre che l'interesse era quello di Tes_1
CP_ mantenere quello che avevamo già, solo renderlo più moderno. I utto questo lo sapeva e noi glielo avevamo detto espressamente” e del teste “Che volevamo mantenere l'indicizzazione è stato detto a più riprese, e ribadito Tes_2
CP_ molte volte”), ma non dimostrano che il o la fossero stati effettivamente incaricati di svolgere una tale _2 attività e che la stessa rientrasse tra le prestazioni pattuite con l'una o con l'altra parte, e che quindi che ad una delle stesse possa imputarsi un qualche inadempimento in tal senso o una conseguente responsabilità risarcitoria. Anzi, dalle CP_ suddette deposizioni si evince che il non avesse mai proposto all'attrice di fare l'attività di SEO, rendendo quindi evidente che la stessa non poteva rientrare tra le prestazioni che si era obbligato a compiere in favore della cliente CP_ (cfr. deposizione della teste “Da questa attività di SEO non è mai stata proposta”; e del teste Tes_1 Tes_2
CP_
“Così come non ci fu mai consigliato da i fare la SEO”).
Neppure vi è prova che fosse la terza chiamata, ad essersi obbligata a compiere tale attività di conservazione _2 dell'indicizzazione nel passaggio tra il vecchio ed il nuovo sito di e-commerce della Parte_2
A tal proposito si osserva che il rapporto tra la e la risulta regolato dal contratto Parte_2 _2 sottoscritto in data 20.05.2015 (cfr. doc. 1 di parte terza chiamata), e che è la stessa parte attrice, nelle proprie difese,
a sostenere che l'attività di SEO non rientrasse tra quelle cui era tenuta la affermando invece che fosse il _2
CP_ ad essersi impegnato ad effettuare tale attività, essendo la terza chiamata “solo un esecutore del servizio spazio web” (cfr. memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. di parte attrice).
Ad ogni modo, risulta dimostrato che l'attività di SEO non rientrasse tra quelle cui era tenuta la e, pertanto, _2 alcuna responsabilità risarcitoria per la mancata effettuazione di tale prestazione può essere alla medesima ascritta.
Infatti, dalla documentazione in atti si evince che l'attività di “Mantenimento vecchia indicizzazione” fosse stata effettivamente prospettata dalla alla (cfr. email del 08.05.2015 depositata quale doc. _2 Parte_2
2 della terza chiamata), ma la stessa non fu materialmente eseguita dalla società terza chiamata in quanto tale attività non risultava compresa tra quelle riportate nel contratto poi effettivamente concluso con la cliente (cfr. doc. 1 e doc. 3 della terza chiamata), ove le prestazioni che la si era impegnata ad eseguire venivano indicate in n. 13 punti, _2 tra i quali non rientrava l'attività di SEO. Tes_ Tale circostanza risulta essere stata ulteriormente chiarita e suffragata dalle deposizioni dei testi , e Tes_4
escussi all'udienza del 03.02.2022, da cui è emerso che l'attività di SEO venne preventivata e prospettata alla Tes_5 cliente dalla che tuttavia non la eseguì, in quanto si riscontrò che la stessa non rientrava tra le prestazioni _2 accettate e contenute nel contratto sottoscritto con la Parte_2 Tes_ Infatti, il teste (sulla cui capacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. questo G.I. si è già espresso con ordinanza del 08.02.2022, che si richiama integralmente) ha riferito che “quando noi facciamo le riunioni con i clienti poi facciamo un sunto via email dove ricapitoliamo tutto quello che va fatto, poi dopo la mail si fa un contratto, ed è il cliente a scegliere cosa vuole fare. Preciso che i non disse davanti a me di non volere anche l'attività di SEO, Pt_2 semplicemente riscontrai che non era inserita tra quelle poi indicate nel contratto, quindi il cliente non l'aveva scelta, anche se noi l'avevamo proposta”. Ciò appare confermato anche dalle deposizioni del teste che ha riferito che Tes_4
“io avevo preventivato il tutto comprendendo anche l'indicizzazione delle pagine di google, preciso che io ho stimato le procedure da fare e le ore di lavoro, poi visto che nel contratto non sono state inserite, non sono state eseguite perché non risultavano accettate dal cliente”; nonché del teste il quale ha affermato che “io mi ricordo che feci Tes_5
l'analisi per vedere cosa era necessario fare per mantenere l'indicizzazione del sito dell poi non ho avuto Pt_2 contatto diretto con il cliente e quindi non so cosa successe, nel contratto però non c'era questo lavoro quindi non fu fatto perché non era indicato nel contratto”.
Pertanto, alcun inadempimento, con riferimento all'effettuazione dell'attività di SEO, può essere ascritto neppure alla società e, di conseguenza, alcuna responsabilità risarcitoria può essere riscontrata a suo carico in relazione _2 alla domanda esperita dalla società attrice.
Inoltre, giova precisare che è la stessa parte attrice, a pag. 1 dell'atto di citazione, ad affermare di aver curato sempre direttamente l'attività di indicizzazione del sito, ove si legge che eseguiva vendite anche in e- Controparte_6 commerce e, grazie all'ottimo posizionamento nei motori di ricerca (frutto di un pluriennale e capillare lavoro di indicizzazione eseguito direttamente dall'attrice) aveva un grosso volume di vendite online”. Pertanto, non pare neppure CP_ che la società attrice possa dolersi che il o la non l'abbiano messa a conoscenza delle conseguenze _2 commerciali che potevano derivare dal non includere l'attività di SEO nel contratto per il passaggio tra il vecchio ed il nuovo sito, in quanto la stessa nell'atto di citazione dà atto che l'attività di indicizzazione del sito di e-commerce veniva curata direttamente dalla società attrice.
Ne consegue l'integrale rigetto della domanda avanzata dalla parte attrice.”
Infine, il tribunale ha condannato l'attrice a rifondere le spese di lite al mentre ha CP_1 Con posto le spese di a carico dell'attrice e della convenuta chiamante un mezzo ciascuna.
(già ha impugnato tale sentenza, facendo valere i seguenti Pt_1 Parte_2 motivi:
I. Erroneità della negazione dell'interesse ad agire per la domanda di condanna al pagamento della somma di € 84.000, quale corrispettivo necessario per ripristinare il posizionamento del sito oggetto di causa: il fatto che l'attività imprenditoriale fosse cessata non eliminava la lesioni subita;
anzi essa, se in sede di vendita del ramo di azienda avesse potuto far valere anche tale posta attiva (posizionamento nei motori di ricerca) e, quindi, avesse avuto quella percentuale di fatturato che le derivava dal ecommerce, avrebbe potuto vendere l'azienda a condizioni più favorevoli;
inoltre, allo scadere del patto di non concorrenza stipulato con i cessionari dell'azienda essa ben avrebbe potuto riprendere la propria attività;
II. Erroneità della negazione della prova di un rapporto contrattuale tra e posto che tale rapporto era chiaramente emerso, mentre i Parte_2 CP_1 Con rapporti con erano stati tenuti unicamente da CP_1
III. Erroneità della negazione della prova che si fosse obbligato a svolgere CP_1 per conto dell'attrice l'attività di SEO (Search Engine Optimization), posto che i testi da lei indicati avevano espressamente riferito che a era stato CP_1 più volte indicato che la conservazione del posizionamento era elemento essenziale di tutta l'operazione, com'era peraltro evidente, visto che l'attività di spostamento del dominio aveva lo scopo di organizzare più (e non meno) Con proficuamente le vendite online; peraltro, la stessa aveva depositato delle e-mail (docc. 5-6) inviate a dove essa indicava come opportuna anche CP_1
l'attività di SEO;
inoltre, come riferito dal teste il costo da affrontare per Tes_3 mantenere il posizionamento stato di circa 100/200 euro, dunque una somma irrisoria che certamente la (e chiunque) avrebbe accettato e che Parte_2 rendeva la tesi di - che avesse rifiutato tale prestazione per CP_1 CP_7 risparmiare - totalmente assurda;
IV. Erronea valutazione delle prove di parte attrice: il tribunale aveva prima affermato che i testi e avevano ripetutamente chiarito al Tes_6 Tes_2
l'interesse della società a mantenere l'indicizzazione e poi, però, CP_1 contraddittoriamente, ritenuto che ciò non dimostrasse “che il o la CP_1 [...] fossero stati effettivamente incaricati di svolgere una tale attività e che la _2 stessa rientrasse tra le prestazioni pattuite con l'una o con l'altra parte”; invece, era evidente che avrebbe dovuto proporre la SEO proprio perché CP_1 la aveva chiesto di conservare il posizionamento del sito e se non lo Pt_2 fece ciò costituiva negligenza e inadempienza nel gestire l'assistenza per il quale era stato pagato;
V. Erronea valutazione dei documenti: il tribunale aveva affermato che “dalla documentazione in atti si evince che l'attività di *Mantenimento vecchia indicizzazione* fosse stata effettivamente prospettata dalla alla _2
(cfr. email del 08.05.2015 depositata quale doc. 2 Parte_2 della terza chiamata)” e che l'attività di SEO “non fu materialmente eseguita dalla società terza chiamata in quanto tale attività non risultava compresa tra quelle riportate nel contratto poi effettivamente concluso con la cliente (cfr. doc. 1 e doc. 3 della terza chiamata), ove le prestazioni che la si era _2 impegnata ad eseguire venivano indicate in n. 13 punti, tra i quali non Con rientrava l'attività di SEO”, ma in realtà tale e-mail era stata inviata da unicamente a non anche a CP_1 Pt_2
VI. Erronea valutazione dei testi di controparte: il giudice, in sentenza, aveva affermato che “dalle deposizioni dei testi , e escussi Tes_3 Tes_4 Tes_5 all'udienza del 03.02.2022” (indicato il primo da e i secondi due dalla CP_1 terza chiamata) “è emerso che l'attività di SEO venne preventivata e prospettata alla cliente dalla che tuttavia non la eseguì, in quanto si _2 riscontrò che la stessa non rientrava tra le prestazioni accettate e contenute nel contratto sottoscritto con la ; tuttavia tali testi Parte_2 avevano confermato di aver parlato unicamente con il e precisato che il CP_1 non aveva detto davanti a loro di non volere anche l'attività di SEO;
Pt_2
VII. Il tribunale aveva confuso l'attività d'indicizzazione e quella di SEO, dando rilievo al fatto che in citazione la società avesse affermato che l'attività di indicizzazione del sito di e-commerce veniva curata direttamente da essa stessa, ma così facendo non aveva compreso la differenza che sussiste tra l'indicizzazione e l'attività di SEO: l'attività di indicizzazione effettuata dalla era consistita semplicemente nell'inserire in rete - con continuità - Pt_2 informazioni sui loro prodotti “taggando” con “parole chiave” l'articolo (nel caso di specie i tag erano relativi a nomi di giocattoli); cosa ben diversa era l'attività di SEO (o similare) che costituiva una vera e propria prestazione informatica che consentiva di conservare proprio questo lavoro di indicizzazione in caso di spostamento del dominio;
VIII. Era errata anche la regolamentazione delle spese di lite, non solo in conseguenza dell'erroneità della decisione di merito, ma anche per vizi suoi propri: da un canto, il giudice di primo grado aveva liquidato per la fase decisoria la somma di euro 4.050,00, che corrispondeva alla tariffa media per lo scaglione da 52.001 a 260.000,00 euro, non tenendo conto che nel caso di specie tale fase era stata semplificata (trattandosi di decisione ex art. 281 sexies c.p.c. senza comparse e repliche conclusionali); dall'altro, l'aveva condannata alla refusione delle spese a favore della terza chiamata nella misura del 50%, nonostante essa non avesse attribuito alcuna responsabilità Con alla , che era stata chiamata dal convenuto. Gli appellati si sono costituiti;
ha eccepito la tardività dell'appello, negato di aver CP_1 concluso un contratto di consulenza ed assistenza per lo spostamento del sito e- commerce dell'attrice - anziché per l'installazione del software per la gestione di magazzino come da lei sempre dedotto - e riproposto la propria difesa secondo cui le vendite online della società attrice erano già in calo al momento dello spostamento del Con sito da parte di , e che con l'affermarsi sul mercato delle vendite online di siti come
Amazon o E-bay, dove lo stesso giocattolo costava meno e veniva consegnato senza Con spese, la crisi del fatturato della società attrice era inevitabile;
ha eccepito anch'essa la tardività dell'appello, nonché la propria carenza di legittimazione passiva,
l'inammissibilità della domanda per difetto della necessaria prodromica mediazione e, comunque, la sua infondatezza, non avendo la censurato in alcun modo il suo Pt_2 contegno. Ha altresì chiesto la condanna dell'appellante per lite temeraria “se ritenuti esistenti i presupposti”.
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 1.4.2025, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.3.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. L'eccezione di tardività dell'appello.
La sentenza appellata è stata pubblicata, ex art. 281 sexies c.p.c., in data 17 marzo
2022; l'atto di citazione in appello è stato notificato da in data 17 ottobre 2022. Pt_1
Secondo gli appellati, l'impugnazione sarebbe tardiva, perché proposta oltre il termine di
6 mesi ex art. 327 c.p.c.; i medesimi, in particolare, hanno dedotto che al caso in esame non si applicherebbe la sospensione feriale, in quanto il termine semestrale utile per impugnare andava a scadere il 17 settembre 2022 e, quindi, fuori del periodo di sospensione feriale. A supporto della loro eccezione, hanno invocato la pronuncia della
Cassazione n. 17949 del 23 giugno 2021, che a loro dire limiterebbe la sospensione al solo caso in cui il termine per impugnare scada nel mese di agosto, perché solo in questo caso ricorrerebbe l'esigenza di salvaguardia del “riposo per gli avvocati”, che costituisce la “ratio” della sospensione del termine di impugnazione.
Tale eccezione è infondata.
In realtà, il caso all'esame della S.C. riguardava un appello proposto il 17.7.2015 avverso una sentenza pubblicata il 5.12.2014, in cui, dunque, il termine semestrale non aveva intercettato per alcun segmento la sospensione feriale.
La lettura che propongono gli appellati di tale pronuncia forza con ogni evidenza la sua portata che - è sufficiente leggerne integralmente la motivazione per comprenderlo - è semplicemente quella di affermare che “In tema di impugnazioni, sono sospesi i soli termini che ricadano nel periodo feriale, non essendovi, altrimenti, l'esigenza di differire attività che dovrebbero compiersi durante il tempo destinato al riposo estivo”. Del resto, l'art. 1 della L. 742/69 è chiarissimo nell'affermare che “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”, con ciò sostanzialmente scorporando tale periodo dal computo del semestre, a prescindere dalla collocazione che esso viene ad assumere (se all'inizio, alla fine o a metà) rispetto al termine per impugnare, proprio perché per assicurare il riposo estivo occorre che esso non comporti in alcun modo un accorciamento dei termini a difesa.
Dunque, l'impugnazione è ammissibile, perché per essa il termine ex art. 327 c.p.c. ha interferito con il periodo di sospensione feriale, e perché la medesima è stata proposta nei 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza, al netto di tale periodo di sospensione.
3. Il perimetro della decisione. Con In primo grado, aveva chiamato non proponendo alcuna domanda nei suoi CP_1 confronti, ma piuttosto (v. p. 15 dell'atto di chiamata), quale conseguenza della propria eccezione di difetto di legittimazione passiva, rilevando che: “Sul piano processuale, per colpa della società attrice, il signor si vede, dunque, costretto a chiamare Controparte_1 in causa la vera legittimata a contraddire la domanda erroneamente proposta nei _2 confronti del convenuto, affinchè la società chiamata prenda il suo posto nel processo e lo possa, così, liberare”.
Nelle proprie conclusioni, in particolare, aveva chiesto, in tesi, di essere estromesso dal giudizio, e, in ipotesi, il rigetto delle domande dell'attrice; in entrambi i casi, la condanna dell'attrice alle spese di lite ed ex art. 96 c.p.c.
Anche in questo grado non ha proposto (né avrebbe potuto, ex art. 345 c.p.c.) CP_1 alcuna domanda nei confronti di _2
(già , dal canto suo, pur ribadendo che l'unica sua Pt_1 Parte_2 controparte del contratto avente ad oggetto lo spostamento del sito era il nella CP_1 prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. aveva concluso: “si confermano le conclusioni di cui all'atto di citazione integrando la richiesta risarcitoria nei confronti della terza chiamata se dall'istruttoria dovesse emergere la sua Controparte_4 responsabilità esclusiva o concorrenzialmente con il signor . CP_1
In questo grado nessuno dei motivi da lei proposti è volto ad attingere l'affermazione del tribunale secondo cui “l'attività di SEO non rientrava tra quelle cui era tenuta la _2
e, pertanto, alcuna responsabilità risarcitoria per la mancata effettuazione di tale prestazione può essere alla medesima ascritta”. Con Dunque, tale affermazione è divenuta definitiva e la citazione in appello di da parte di è evidentemente avvenuta, oltre che ex art. 332 c.p.c., per contrastare il capo Pt_1 di condanna (per un mezzo) alle spese di lite sostenute dalla terza chiamata. Con Non debbono pertanto essere esaminate le difese ed eccezioni di relative al merito della vicenda e/o al mancato esperimento del tentativo di conciliazione nei suoi riguardi.
4. Il difetto d'interesse ad agire per il danno correlato al costo del ripristino per il riposizionamento del sito oggetto di causa: primo motivo d'appello. Pa In ordine alla domanda della di condanna alla corresponsione della Parte_2 CP_1 somma di € 84.000, quale corrispettivo necessario per ripristinare il posizionamento del sito oggetto di causa, il primo giudice, a fronte dell'eccezione delle controparti di difetto di legittimazione attiva dell'attrice, che aveva ceduto (prima della citazione in primo grado, con due distinti negozi, uno in data 3 maggio 2019 ed uno in data 15 maggio
2019) la propria azienda e cessato la propria attività commerciale nel settore dei giocattoli, ha affermato la sussistenza della legittimazione a proporre tale domanda;
tale statuzione non è stata oggetto d'impugnazione incidentale ed è quindi divenuta definitiva.
Il tribunale in ordine a tale pretesa ha poi affermato, in conseguenza della cessazione dell'attività, il difetto d'interesse ad agire, e tale statuizione è stata censurata dall'appellante, che ha rilevato come la deindicizzazione avesse comunque inciso sul valore dell'azienda, e dunque le cessioni fossero avvenute a condizioni deteriori, rispetto a quelle (non meglio specificate) che avrebbero potuto essere, e come comunque il patto di non concorrenza fosse a tempo determinato (cinque anni) e dunque essa avrebbe potuto riprendere l'attività in ogni (successivo) momento.
Questa Corte esclude che l'avvenuta cessazione dell'attività di vendita di giocattoli, online
e non, determini un difetto di interesse giuridico a chiedere la corresponsione di una somma correlata al costo del ripristino della indicizzazione - posto che l'interesse ad ottenere del denaro sussiste in via generale - e ritiene piuttosto che tale profilo attenga non all'interesse a domandare, ma alla fondatezza della domanda, e dunque al merito.
Poiché, tuttavia, la questione riguarda il quantum debeatur, se ne rinvia l'esame al punto
6.
5. Il dedotto inadempimento di i motivi d'appello da 2 a 7. CP_1
Nei propri motivi d'appello da 2 a 7 censura, sostanzialmente, la valutazione Pt_1 effettuata dal tribunale delle prove documentali, testimoniali ed indiziarie, sostenendo in sintesi che il mancato inserimento dell'attività di SEO tra le prestazioni relative allo spostamento del dominio del sito era di esclusiva responsabilità di essendo stato CP_1 incaricato di seguire con diligenza e correttezza proprio questo passaggio.
Nell'atto di citazione in primo grado, la tesi dell'attrice era che nell'anno 2014 avesse CP_1 istallato e curato l'assistenza di un software utile a gestire il magazzino in relazione alle vendite online, e che poi nell'anno 2015 il l'avesse consigliata di spostare il sito CP_1 destinandolo a nuovi spazi che avrebbero reso maggiormente in termini di velocità ed apprezzamento dei clienti dell'e-commerce, e che nell'ottobre 2015, avendo lei accettato la proposta, egli avrebbe eseguito tale trasferimento che, tuttavia, aveva determinato la perdita di indicizzazione e posizionamento acquisita negli anni (ovvero la possibilità di essere vista nelle prime pagine del web) a causa della negligente omissione dell'attività di SEO (acronimo di "Search Engine Optimization", ovvero processo di ottimizzazione di un sito web nel posizionamento dei risultati di ricerca di motori come Google). nel costituirsi aveva contestato tale ricostruzione, deducendo di essere stato CP_1 incaricato dalla società attrice soltanto di risolvere il problema delle vendite senza disponibilità del prodotto in magazzino, istallando un software che assicurasse il collegamento “ ”, e che in tale contesto era stato il che gli aveva Parte_4 Pt_2 rappresentato che il sito della società manifestava vari problemi e che era quindi necessario sostituirlo, chiedendogli se poteva trovargli dei preventivi di aziende di sua conoscenza per il cambio del sito, di talché lui s'era limitato a consegnargli tali preventivi, tra cui poi aveva scelto quello della stipulando con questa un contratto a Pt_2 _2 cui era rimasto del tutto estraneo. CP_1
Nella prima memoria 183, pur continuando ad imputare a (solo) di aver spostato il CP_1 sito senza svolgere attività di SEO, la società aggiungeva che gli aveva detto che CP_1
“per eseguire tale passaggio era necessario che sottoscrivesse un contratto con una società terza quale host per aver lo spazio web su cui inserire il sito ma che comunque sarebbe stato lui il responsabile dell'operazione”.
Svolta attività istruttoria, in sede di precisazione delle conclusioni, all'udienza del
17.2.2022, l'attrice aveva ulteriormente sviluppato tale ultimo argomento, deducendo che “essendo il parte contrattuale con a lui deve essere ricondotta la CP_1 Pt_2 responsabilità per non aver verificato che l'attività di SEO fosse eseguita dal suo collaboratore ”. CP_4
Nonostante un arricchimento nel corso del giudizio di primo grado della tesi di , si Pt_1 deve dunque rilevare che la domanda di questa è sempre stata fondata sul fatto che CP_1 si era assunto l'obbligazione di spostare il sito web, e che dunque avrebbe dovuto effettuare tale prestazione (personalmente o a mezzo del suo collaboratore) in modo diligente, ovvero eseguendo anche l'attività di SEO. L'appellante non ha invece mai Con sostenuto che, pur essendo (solo) a dover effettuare tale prestazione, comunque sarebbe stato da lei incaricato di farle concludere un contratto che tutelasse appieno CP_1
i suoi interessi.
Pertanto, il punto cruciale della decisione riguarda il se vi sia la prova, o non, che si CP_1 fosse assunto l'obbligazione di spostare il sito web.
Per converso, si deve ritenere ormai incontrovertibile - essendo stato affermato dal tribunale e non essendo stato proposto appello incidentale - che avesse Pt_2 Con evidenziato tanto a quanto a il proprio interesse a mantenere l'indicizzazione già CP_1 esistente nel passaggio tra il vecchio ed il nuovo sito (tale circostanza era stata peraltro espressamente riferita dal teste indifferente). Da ciò discende che il soggetto Tes_2 che si era contrattualmente obbligato ad effettuare tale passaggio, in quanto professionalmente qualificato, avrebbe dovuto evidenziare con chiarezza a che Pt_2 per mantenere l'attività d'indicizzazione occorreva commissionare anche un'attività di
SEO. D'altro canto, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, non vi è invece alcun
Con prova che a tale chiarimento fosse stato dato (da o da ), perché la mail Pt_2 CP_1
Con Con (v. doc. 2 ) in cui evidenziava tale necessità era stata inviata al solo e il CP_1
Con teste (di ) ha chiarito che a lui non disse mai di non volere la suddetta Tes_3 CP_7
Con prestazione ma, piuttosto, che ciò lo desunse dal fatto che essa non era tra quelle
Con indicate nel contratto inter partes. Infine, il fatto che il costo che avrebbe addebitato alla cliente per l'attività volta al mantenimento del posizionamento sarebbe stato di circa
100/200 euro rende del tutto non credibile, sul piano indiziario, che la , che Parte_2 effettuò esborsi nell'ordine di migliaia di euro per migliorare la propria attività di
e.commerce, se fosse stata correttamente informata avrebbe rifiutato tale prestazione per risparmiare.
Tuttavia, pur con tali precisazioni e modifiche alle valutazioni di primo grado, la pretesa dell'appellante - avanzata solo nei confronti di - non può essere accolta. CP_1
Benvero, come premesso il punto cruciale ai fini del decidere è stabilire chi si fosse assunto l'obbligo di trasferire il sito, perché tale prestazione professionale comprendeva, per sua natura, anche l'obbligazione accessoria d'indicare con chiarezza alla cliente che senza l'attività di SEO l'indicizzazione sarebbe andata perduta.
Al riguardo, gli argomenti spesi da per suffragare la tesi che a stipulare tale Pt_1 contratto fosse stato si sostanziano, da un canto, nel fatto che avrebbe ricevuto CP_1 CP_1 Con da il prezzo anche per la prestazione resa da e, dall'altro, nel fatto che Pt_2 CP_1 Con avrebbe gestito unilateralmente il contratto con , senza la partecipazione di Pt_2
Tale ultimo argomento è stato smentito dall'istruttoria espletata: non solo il teste Tes_3 Con (indicato da ) ma anche il teste (indicato dalla e già Tes_2 Controparte_8 dipendente all'epoca dei fatti - non più all'epoca della deposizione - della società attrice, con la mansione di responsabile della gestione delle vendite online) hanno infatti riferito di plurimi incontri per discutere del contenuto dello stipulando contratto di prestazione informatica di ammodernamento del sito di vendita online avvenuti tra Parte_5 Con (per la ), a cui sì, presenziava anche (che doveva armonizzare il programma da CP_1 lui istallato, di gestione del magazzino, con tale passaggio), ma in cui comunque Pt_2 Con Con interloquiva direttamente con gli informatici della;
i plurimi contatti tra e Pt_2 sono peraltro confermati anche dalle varie comunicazioni e-mail. Con Il primo argomento, invece, è effettivamente provato per tabulas: nel costituirsi in giudizio ha dedotto (a p. 6 della propria comparsa) di essere stata pagata per le proprie prestazioni da documentandolo (docc. 6 e 7), e non ha negato la circostanza CP_1 CP_1 né contestato le produzioni documentali.
Tuttavia, benché tale modalità di pagamento sia indubbiamente sintomatica di una forte
Con contiguità tra e e di un interesse di a fare da intermediario e,
CP_1
CP_1
Con probabilmente, lucrare su quanto corrisposto a e quanto poi preteso a (in Pt_2
Con ipotesi, grazie allo sconto di cui godeva con , desumibile dalle fatture subb 6 e 7
CP_1 citate), si deve rilevare che nel caso di specie non appare possibile desumere sic et simpliciter da tale pagamento che, allora, il contratto per lo spostamento del sito fosse
Con stato stipulato dalla committente non con , ma con e che fosse stato a
CP_1 CP_1
Con
“subappaltare” tale prestazione a .
Intanto, nel nostro ordinamento è riconosciuta la possibilità che ad adempiere ad un'obbligazione sia un terzo, anziché l'obbligato (v. art. 1180 c.c.).
Poi, tale pagamento non ha riguardato solo una singola prestazione (quella di Con spostamento del sito), ma ogni pretesa di , anche per l'utilizzo dello spazio Internet, che pacificamente, secondo la stessa prospettazione di , era prestazione da essa Pt_1 Con convenuta con .
Soprattutto, vi è un ostacolo insormontabile, che impedisce di giungere a tale conclusione, ovvero che il contratto che l'appellante sostiene essere stato concluso con Con è stato invece stipulato con atto scritto tra la . CP_1 CP_9
Tale contratto (v. doc. 5), sottoscritto da invero, non è mai stato disconosciuto Pt_2 dall'appellante, né ne è stata affermata la natura meramente simulata.
E' vero che nel suddetto contratto si fa riferimento al noleggio di spazi informativi gestiti Con da , ma è altrettanto vero che tale noleggio per sua natura non è un'attività statica, di mera ospitalità, ma una prestazione di natura professionale, informatica, che presuppone appunto la trasmigrazione della cliente in tale spazio da parte di chi lo gestisce, e - ciò è pacifico - è al momento dell'effettuazione di tale trasmigrazione che doveva essere effettuata l'attività di SEO. Inoltre, in calce a tale contratto sono indicate in 13 punti le prestazioni che la si era impegnata ad eseguire, a conferma della _2 ampiezza e complessità dell'obbligazione assunta, articolata in plurime attività professionali (anche se, come rilevato dal tribunale, tra esse non vi era quella di SEO). Con Tra l'altro, si deve rilevare che, inspiegabilmente, nella e-mail inviata da a Pt_2 dei giorni 29/30 settembre 2015 (v. doc. 8 il Dottor della WinEuropa si CP_1 Tes_5 qualificava proprio operatore “SEO”, facendo espresso riferimento al “posizionamento” del dominio e al “mantenimento delle pagine indicizzate su Google”. Con Benché l'appellante non tragga da tale e-mail l'obbligo di di realizzare tale prestazione, rimane il fatto che essa conferma che tutta l'attività relativa allo Con spostamento del sito dell'appellante era gestito da - circostanza, questa, del resto, Con ammessa anche da
Che, poi, tale società ciò facesse non su incarico della , ma di quale Parte_2 CP_1 collaboratore di lui, è appunto smentito dal testo contrattuale in atti e certamente non è stato confermato da nessuno dei testimoni ma, anzi, piuttosto negato: in particolare, il teste indotto proprio dall'attrice, ha espressamente dichiarato: “ Tes_2 CP_4
l'ho conosciuta perché era stata incaricata di occuparsi della creazione del nuovo sito ecommerce che avrebbe dovuto interfacciarsi con il nuovo gestionale di magazzino.” Con La stessa , pur contestando di essere stata incaricata di effettuare la SEO, non ha mai negato di essere stata incaricata dalla di effettuare lo spostamento del sito: Parte_2 ha anzi ammesso tale incarico, precisando che era stato preceduto da molteplici incontri presso la sua sede col legale rappresentante della al fine di illustrargli le diverse Parte_6 offerte. La sua eccezione di difetto di legittimazione passiva ha radici unicamente processuali, legate al fatto che l'attrice non le aveva imputato alcunché, e non afferisce affatto alla negazione del rapporto contrattuale con né al fatto di essere stata Pt_1 incaricata direttamente da questa di una pluralità di prestazioni professionali (seppur non anche quella di conservazione dell'indicizzazione).
Dunque, nonostante l'obiettiva anomalia rappresentata dai pagamenti, la situazione fattuale è certamente inidonea a dimostrare che l'incarico che si assume inadempiuto fosse in realtà stato conferito dalla a la mancanza di tale prova, di cui Parte_2 CP_1 era onerata pare attrice, impedisce di accogliere il suo appello in punto di an debeatur.
6. La mancata prova di un nesso causale tra la perdita di fatturato online e la mancata attività di SEO.
Solo ad abundantiam, e per completezza, si deve rilevare come manchi nel caso di specie anche la prova di un danno correlato alla perdita dell'indicizzazione.
Intanto, riallacciandosi a quanto dedotto sub 4, si deve rilevare che la parte di danno riferita da alla necessità di effettuare un esborso di € 84.000, per ripristinare il Pt_1 posizionamento del sito oggetto di causa, non è dovuta perché , cedendo la Pt_1 propria azienda, ha omesso di sostenere tale spesa (né ad oggi l'attività è stata ripresa e l'esborso si prospetta anche solo probabile).
Pure la deduzione dell'appellante che, comunque, ove avesse mantenuto la propria posizione, essa avrebbe potuto cedere la propria azienda a un prezzo più vantaggioso appare totalmente generica e priva di concreti elementi a suffragio: basti dire che il suo perito, dott. (v. doc. 2), non vi accenna neppure, e che non ha nemmeno Per_1 Pt_1 indicato quale sarebbe stato il maggior valore conseguibile. Quanto al danno correlato alla perdita di fatturato, si deve rilevare che l'appellante non ha dimostrato che, più probabilmente che non, il denunciato calo fosse in tutto o in parte
(né nel caso per quale parte) da porsi in nesso causale con la perdita dell'indicizzazione.
Invero, come evidenziato dalla convenuta e dalla terza chiamata, con l'affermarsi sul mercato delle vendite online di siti come Amazon o E-bay, dove lo stesso giocattolo costava meno e veniva consegnato senza spese, la crisi del fatturato della società attrice era inevitabile. Con In particolare, aveva depositato (sub. doc. 4, ma in realtà quale doc. 3) il seguente prospetto con cui non si è confrontato e che non ha mai contestato: Pt_1
D'altra parte, posto che la perdita di indicizzazione è avvenuta nel corso del mese di ottobre, si deve rilevare come dalla stessa perizia depositata dall'attrice (v. doc. 2) emerge un considerevole calo di fatturato già nei mesi precedenti, sintomatico di criticità generalizzate e dipendenti dall'andamento del mercato online. Ciò significa che un ctu che venisse oggi incaricato di stabilire in che misura e per quale percentuale il fatturato della scese in conseguenza della perdita di indicizzazione - Pt_1 anziché per la scarsa concorrenzialità dei prezzi praticati - potrebbe effettuare solo delle mere congetture, prive di sufficienti dati obiettivi a supporto e dunque del tutto arbitrarie.
7. L'ottavo motivo d'appello: la quantificazione delle spese della fase decisoria e Cont la condanna al 50% delle spese di
Con l'ottavo motivo d'appello, lamenta che il giudice di primo grado, da un canto, Pt_1 aveva liquidato per la fase decisoria la somma di euro 4.050,00, che corrispondeva alla tariffa media per lo scaglione da 52.001 a 260.000,00 euro, non tenendo conto che nel caso di specie tale fase era stata semplificata (trattandosi di decisione ex art. 281 sexies
c.p.c. senza comparse e repliche conclusionali) e, dall'altro, l'aveva condannata alla refusione delle spese a favore della terza chiamata nella misura del 50%, nonostante Con essa non avesse attribuito alcuna responsabilità alla , che era stata chiamata dal convenuto.
Tale seconda doglianza è infondata: come premesso la , benché non avesse Parte_2 Con chiamato lei la , aveva finito con l'estendere la sua domanda anche a tale soggetto;
inoltre, proprio perché aveva concluso, addirittura per iscritto, un contratto con tale società avente ad oggetto proprio lo spostamento del sito di cui imputava a la CP_1 negligente esecuzione, ben poteva percepire il rischio dell'estensione del contraddittorio.
La prima doglianza, invece, è condivisibile: nonostante lo scaglione adottato dal primo giudice fosse corretto, perché correlato alla quantificazione del preteso credito, se per la fase di studio, introduttiva ed istruttoria non c'era ragione di discostarsi dai valori medi indicati dal D.M. 55/14 e successive modifiche, per la fase decisoria l'adozione del valore medio appare eccessiva. Invero, tale fase si è svolta ex art. 281 sexies c.p.c., senza il deposito delle memorie conclusive ex art. 190 c.p.c. e finanche senza che il tribunale avesse assegnato alle parti un termine per note finali - dunque senza la redazione di alcuno scritto.
Allora, posto che il tribunale, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 applicabile ratione temporis, ha liquidato le spese di lite nel complessivo importo di euro
13.430 - di cui € 2.430 per la fase di studio della controversia, € 1.550 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.400 per la fase istruttoria, € 4.050 per la fase decisoria - per la fase decisoria va liquidata la minor somma di euro 2.205,00, per un minor importo complessivo delle spese di euro 11.405,00.
Dunque, la condanna dell'attrice in favore di va ridotta a tale importo e quella per il CP_1 Con 50% in favore di va ridotta alla metà di tale importo, ovvero ad euro 5.702,50.
8. Le spese dell'appello.
Poiché nel merito la decisione è confermata, si debbono liquidare le sole spese del secondo grado.
Tra e tali spese devono seguire la soccombenza sostanziale (avendo la Pt_1 CP_1 decisione in punto di spese del primo grado un'incidenza minima, per euro 1.845,00, a fronte di una pretesa, disattesa, per euro 152.200,00) e pertanto essere rifuse all'appellato dall'appellante.
Pertanto, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 52.001 a 260.000, in considerazione del quantum appellatum, secondo i valori medi, stante la complessità media della controversia, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), dev'essere riconosciuta in favore dell'appellato la somma di euro CP_1
9.991,00. Con Tra e , essendo rimasta ferma la condanna di a pagare il 50% delle Pt_1 Pt_1 Con spese di , ma essendo stato diminuito il relativo importo, le spese dell'appello debbono essere integralmente compensate. Cont
9. La domanda ex art. 96 c.p.c. di Con Con formula più di stile che di sostanza, ha concluso per la condanna di per Pt_1 lite temeraria, qualora questa Corte “avesse ritenuto esistenti i presupposti”; tuttavia, non ha in alcun modo allegato concrete circostanze atte a dimostrare un abuso processuale e/o che l'appellante nell'impugnare la sentenza di primo grado sarebbe incorsa in colpa grave;
non solo: l'appello di in punto di spese di lite è stato Pt_1 parzialmente accolto, ciò che esclude per definizione che l'impugnazione fosse abusiva;
peraltro, la condanna ex art. 96 c.p.c. presuppone imprescindibilmente una condanna alle spese di lite in favore dell'istante, che invece nel caso in esame manca (stante la Con disposta compensazione tra e ). Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da già avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 327/22 del Tribunale di Arezzo, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata, salvo liquidare a carico di a titolo di spese del primo grado in favore di la Pt_1 CP_1 somma di euro 11.405,00, anziché quella di euro 13.430,00, e a titolo di Cont spese del primo grado in favore di la metà della somma di euro
11.405,00 (ovvero euro 5.702,50), anziché la metà della somma di euro
13.430,00;
condanna l'appellante a corrispondere a le spese del giudizio CP_1
d'appello, che liquida nella somma di euro 9.991,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
Cont
compensa le spese dell'appello tra l'appellante e;
Cont
respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. di
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1842/2022 promossa da:
- già - (c.f. , con il patrocinio Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 dell'avv. DANIELE RAVEGGI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio degli avv.ti MARCELLO BONDI Controparte_1 P.IVA_2
e STEFANIA BULGARELLI, elettivamente domiciliato come da procura in atti
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il _2 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. RODOLFO VANNETTI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Illustrissima Corte di Appello, in accoglimento del presente atto ed in riforma della sentenza impugnata, condannare la omonima ditta e per essa il suo titolare signor al risarcimento dei danni subiti per tutti i motivi esposti che si indicano in Controparte_1 euro 152.200,00 come quantificati nella perizia tecnica del Dottor (ma anche Per_1 dall'IN ed allegati) o nella misura minore che dovesse esser ritenuta di Per_2 giustizia anche a seguito di consulenza tecnica di ufficio.
Con vittoria di spese anche di primo grado.
In via istruttoria, nella denegata e contestata ipotesi in cui fossero ritenuti non ammessi i fatti ed i calcoli della si chiede al Giudice di ammettere CTU informatica volta ad Pt_2 accertare quanto riscontrato dall'IN nella relazione depositata;
ovvero il Per_2 pregresso posizionamento del sito, l'inadempimento della conservazione di indicizzazione del sito commessa dai convenuti, la perdita del posizionamento pregresso alla data del mese di ottobre 2015, il fatto che la prestazione di SEO costituisce una normale e logica attività nel caso di trasferimento di un dominio già indicizzato e, comunque, tutti gli inadempimenti elencati nella relazione del CT IN ed Per_3 allegati (ivi compreso il costo necessario per ripristinare il posizionamento con attività di
SEO o di altra ritenuta opportuna).
Quanto al danno emergente consistito nella perdita di fatturato per l'anno 2015/2016 considerato che gli elementi contabili e la consulenza tecnica di parte del
Commercialista Dottor non sono state contestate, per tuziorismo si chiede che il Per_1
Giudice ammetta CTU contabile per accertare e confermare del danno subito come emergente dai documenti contabili e relazione Dottor Per_1
Per parte appellata CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, preso atto ed in accoglimento di tutto quanto esposto in narrativa:
- dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da per la Parte_1 contestata tardività della proposizione dello stesso;
- rigettare, in quanto totalmente infondato, l'appello proposto da , già Pt_1
avverso la sentenza n. 327/2022 emessa dal Tribunale di Parte_2
Arezzo in data 17.03.2022, confermando così tale sentenza nel merito;
- In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove orali articolate e non ammesse nel giudizio di primo grado, mentre ci si oppone alla ammissione della CTU richiesta dall'appellante, avuto riguardo al carattere esplorativo della stessa, richiesta dall'appellante per sopperire alla propria carenza di prove.
Vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.” Con Per parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita in via preliminare dichiarare la tardività dell'appello e il giudicato della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge;
dichiarare comunque la carenza di legittimazione attiva della attrice (ora nei confronti Pt_2 Parte_1 della comparente, e /o dichiarare la carenza di legittimazione passiva della comparente;
dichiarare comunque la domanda inammissibile sia nel rito, per difetto della necessaria prodromica mediazione, sia nel merito preliminare, la (ora non Pt_2 Parte_1 avendo chiesto nulla alla esponente e non avendo censurato alcun suo contegno;
rigettare in ogni caso nel merito tutte le domande che dovessero ritenersi proposte nei confronti della comparente in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi di cui alla superiore narrativa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con condanna della Pt_2
(ora , se ritenuto esistenti i presupposti, alla condanna per lite temeraria.” Parte_1
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 327/2022 del Tribunale di Arezzo, in materia di responsabilità professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
La società aveva citato innanzi al Tribunale di Arezzo Parte_2 [...]
, chiedendone la condanna a corrisponderle la somma di € 152.200,00 a titolo CP_1 risarcitorio.
A supporto della sua domanda, aveva dedotto che, quale titolare di tre negozi di giocattoli nonché di un sito di e-commerce assai redditizio, in quanto ottimamente indicizzato nei più comuni motori di ricerca, nel 2014 si era rivolta al per acquistare CP_1 un software gestionale per poter meglio gestire il proprio magazzino e che, nell'anno
2015, il le aveva consigliato di “spostare il sito destinandolo a nuovi spazi che CP_1 avrebbero reso maggiormente in termini di velocità ed apprezzamento dei clienti dell'e- commerce”, trasferimento che era stato poi curato ed eseguito dal medesimo CP_1 nell'ottobre 2015. Aveva quindi lamentato che, in corrispondenza della messa in linea del nuovo sito internet, si era verificato un vertiginoso crollo delle vendite, dal momento che il sito aveva perso la propria indicizzazione, non apparendo più tra i primi risultati di ricerca di siti per l'acquisto di giocattoli. Pertanto, aveva allegato di aver subito, a causa di ciò, un danno da perdita di fatturato stimato in € 68.200,00, ed un danno da perdita di posizionamento del sito quantificato in € 84.000,00, deducendo che tali nocumenti erano stati cagionati dalla negligente attività professionale svolta dal che aveva omesso di CP_1 salvaguardare, nella messa in linea del nuovo sito, l'indicizzazione che aveva il vecchio sito e/o di informarla che con la messa in linea del nuovo sito non sarebbe stato possibile mantenere la stessa identica visibilità del sito preesistente. Si era costituito in giudizio , preliminarmente eccependo il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva di parte attrice, perché aveva ceduto la propria azienda, cessando ogni attività commerciale;
nel merito, aveva sostenuto di non aver svolto la dedotta attività di predisposizione e messa in linea del nuovo sito, che era stata curata da un altro soggetto, ossia la società sulla base di un autonomo contratto stipulato _2 con , titolare della In particolare, aveva Controparte_3 Parte_2 contestato di essere un esperto del settore e-commerce, affermando di occuparsi unicamente della installazione di software per la gestione di magazzini, e che nell'anno
2014 aveva curato per la società attrice l'installazione di un nuovo software gestionale del magazzino tale da garantire automaticamente che il prodotto se non era presente nel magazzino della società attrice non risultasse nemmeno disponibile per la vendita on- line.
Aveva altresì chiamato in causa la senza peraltro svolgere alcuna domanda nei _2 suoi confronti.
La terza chiamata s'era costituita, aderendo all'eccezione di difetto di legittimazione attiva della formulata dal convenuto eccependo il proprio difetto di Parte_2 CP_1 legittimazione passiva, in quanto alcuna rimostranza le era stata mossa dall'attrice, e comunque contestando ogni inadempimento, posto che essa s'era limitata ad eseguire quanto contrattualmente stabilito e che l'attività di conservazione dell'indicizzazione e del posizionamento del sito era stata offerta alla ma la stessa Parte_2
l'aveva rifiutata.
Con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. l'attrice aveva ribadito che il contratto relativo allo “spostamento” del sito era intervenuto unicamente tra lei ed il mentre CP_1 il contratto sottoscritto con la serviva “solo per formalizzare lo spazio web e _2 tale terza era solo un esecutore del servizio spazio web”; tuttavia, aveva concluso
“integrando la richiesta risarcitoria nei confronti della terza chiamata se Controparte_4 dall'istruttoria dovesse emergere la sua responsabilità esclusiva o concorrenzialmente con il signor . CP_1
La causa era istruita documentalmente e con prove testimoniali e all'esito il tribunale pronunciava sentenza 327/22 con cui - ritenuta la legittimazione attiva dell'attrice, ma il difetto di un interesse giuridico della medesima ad ottenere la condanna al pagamento della somma di € 84.000, quale corrispettivo che sarebbe stato asseritamente necessario per ripristinare il posizionamento del sito oggetto di causa, avendo essa pacificamente cessato la propria attività commerciale - ha respinto la domanda tesa ad ottenere il ristoro dei danni da perdita di fatturato per il periodo 2015/2016, quantificati CP_ complessivamente in € 68.200, così argomentando: “Non vi è prova, infatti, che il si fosse impegnato, nel proprio rapporto contrattuale con l'attrice, a svolgere per suo conto l'attività di SEO (Search Engine
Optimization), alla cui carente attuazione la parte attrice ricollega causalmente i danni lamentati.
Occorre preliminarmente rilevare che non vi è agli atti un contratto scritto che attesti con chiarezza quali erano le CP_ prestazioni pattuite tra la ed il elative alla messa in linea del nuovo sito di e-commerce Parte_2 della società attrice. L'attrice, infatti, ha affermato che tutta l'operazione relativa allo spostamento del sito di e- CP_ commerce era stata concordata e conclusa con il che avrebbe dunque dovuto curare anche l'attività di conservazione dell'indicizzazione, essendo, in tale contesto la “solo un esecutore del servizio spazio web (la _2
CP_ prestazione di spostamento del sito era stata conclusa con il signo ” (cfr. memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. di CP_ parte attrice). Il invece, ha affermato di non aver svolto alcuna attività di modifica e messa in linea del sito di e- commerce, che sarebbe stata svolta dalla essendo invece unicamente tenuto, nell'ambito di tale operazione, a _2 curare il collegamento tra il nuovo sito ed il gestionale del magazzino dei negozi della Parte_2
Essendovi, tra le parti, contestazioni in ordine allo specifico contenuto delle prestazioni pattuite tra la
[...]
CP_ ed in assenza di un contratto scritto tra le parti, spettava alla parte attrice, che chiede il Controparte_5 risarcimento del danno alla controparte negoziale lamentando un suo inadempimento contrattuale, dimostrare che la prestazione della quale lamenta il mancato o inesatto adempimento rientrasse tra quelle pattuite, ossia dare prova dell'oggetto del contratto. Fornita la prova del contratto, ossia che la prestazione indicata dalla parte attrice fosse compresa tra quelle pattuite convenzionalmente, sarebbe spettato alla controparte dimostrare il corretto adempimento o l'inadempimento per causa non imputabile (cfr. art. 1218 c.c.).
Nel caso di specie, la parte attrice non ha fornito la prova che l'attività di mantenimento dell'indicizzazione, ossia l'attività di SEO, nel passaggio tra il vecchio ed il nuovo sito di e-commerce della rientrasse Parte_2
CP_ tra quelle che il i era obbligato a compiere per conto dell'attrice. CP_ Come già rilevato, innanzitutto non vi è alcun contratto scritto tra la ed il che possa Parte_2 dare riscontro oggettivo alle tesi dell'una e dell'altra parte.
Inoltre, neppure l'istruttoria orale esperita ha consentito di ritenere raggiunta tale prova. I capitoli di prova testimoniale formulati, sul punto, dalla parte attrice con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. ed ammessi (i restanti CP_ capitoli relativi formulati dalla parte attrice “Sulle prestazioni rese dal signo , ossia i capp. da 1 a 4 ed i capp. 7-8
- cfr. pag. 2 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 di parte attrice - non sono stati ammessi in quanto irrilevanti ai fini CP_ della dimostrazione che l'attività di SEO rientrasse tra quelle cui il era contrattualmente tenuto) non hanno consentito di raggiungere una prova in tal senso sufficiente.
Dalle deposizioni dei testi di parte attrice, e escussi all'udienza del 03.02.2022, si evince Tes_1 Tes_2
CP_ unicamente che la aveva manifestato al e alla il proprio interesse a mantenere Parte_2 _2 l'indicizzazione già esistente nel passaggio tra il vecchio ed il nuovo sito e che questi soggetti erano a conoscenza di CP_ tale interesse (cfr. deposizione della teste “Con il dicevamo sempre che l'interesse era quello di Tes_1
CP_ mantenere quello che avevamo già, solo renderlo più moderno. I utto questo lo sapeva e noi glielo avevamo detto espressamente” e del teste “Che volevamo mantenere l'indicizzazione è stato detto a più riprese, e ribadito Tes_2
CP_ molte volte”), ma non dimostrano che il o la fossero stati effettivamente incaricati di svolgere una tale _2 attività e che la stessa rientrasse tra le prestazioni pattuite con l'una o con l'altra parte, e che quindi che ad una delle stesse possa imputarsi un qualche inadempimento in tal senso o una conseguente responsabilità risarcitoria. Anzi, dalle CP_ suddette deposizioni si evince che il non avesse mai proposto all'attrice di fare l'attività di SEO, rendendo quindi evidente che la stessa non poteva rientrare tra le prestazioni che si era obbligato a compiere in favore della cliente CP_ (cfr. deposizione della teste “Da questa attività di SEO non è mai stata proposta”; e del teste Tes_1 Tes_2
CP_
“Così come non ci fu mai consigliato da i fare la SEO”).
Neppure vi è prova che fosse la terza chiamata, ad essersi obbligata a compiere tale attività di conservazione _2 dell'indicizzazione nel passaggio tra il vecchio ed il nuovo sito di e-commerce della Parte_2
A tal proposito si osserva che il rapporto tra la e la risulta regolato dal contratto Parte_2 _2 sottoscritto in data 20.05.2015 (cfr. doc. 1 di parte terza chiamata), e che è la stessa parte attrice, nelle proprie difese,
a sostenere che l'attività di SEO non rientrasse tra quelle cui era tenuta la affermando invece che fosse il _2
CP_ ad essersi impegnato ad effettuare tale attività, essendo la terza chiamata “solo un esecutore del servizio spazio web” (cfr. memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. di parte attrice).
Ad ogni modo, risulta dimostrato che l'attività di SEO non rientrasse tra quelle cui era tenuta la e, pertanto, _2 alcuna responsabilità risarcitoria per la mancata effettuazione di tale prestazione può essere alla medesima ascritta.
Infatti, dalla documentazione in atti si evince che l'attività di “Mantenimento vecchia indicizzazione” fosse stata effettivamente prospettata dalla alla (cfr. email del 08.05.2015 depositata quale doc. _2 Parte_2
2 della terza chiamata), ma la stessa non fu materialmente eseguita dalla società terza chiamata in quanto tale attività non risultava compresa tra quelle riportate nel contratto poi effettivamente concluso con la cliente (cfr. doc. 1 e doc. 3 della terza chiamata), ove le prestazioni che la si era impegnata ad eseguire venivano indicate in n. 13 punti, _2 tra i quali non rientrava l'attività di SEO. Tes_ Tale circostanza risulta essere stata ulteriormente chiarita e suffragata dalle deposizioni dei testi , e Tes_4
escussi all'udienza del 03.02.2022, da cui è emerso che l'attività di SEO venne preventivata e prospettata alla Tes_5 cliente dalla che tuttavia non la eseguì, in quanto si riscontrò che la stessa non rientrava tra le prestazioni _2 accettate e contenute nel contratto sottoscritto con la Parte_2 Tes_ Infatti, il teste (sulla cui capacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. questo G.I. si è già espresso con ordinanza del 08.02.2022, che si richiama integralmente) ha riferito che “quando noi facciamo le riunioni con i clienti poi facciamo un sunto via email dove ricapitoliamo tutto quello che va fatto, poi dopo la mail si fa un contratto, ed è il cliente a scegliere cosa vuole fare. Preciso che i non disse davanti a me di non volere anche l'attività di SEO, Pt_2 semplicemente riscontrai che non era inserita tra quelle poi indicate nel contratto, quindi il cliente non l'aveva scelta, anche se noi l'avevamo proposta”. Ciò appare confermato anche dalle deposizioni del teste che ha riferito che Tes_4
“io avevo preventivato il tutto comprendendo anche l'indicizzazione delle pagine di google, preciso che io ho stimato le procedure da fare e le ore di lavoro, poi visto che nel contratto non sono state inserite, non sono state eseguite perché non risultavano accettate dal cliente”; nonché del teste il quale ha affermato che “io mi ricordo che feci Tes_5
l'analisi per vedere cosa era necessario fare per mantenere l'indicizzazione del sito dell poi non ho avuto Pt_2 contatto diretto con il cliente e quindi non so cosa successe, nel contratto però non c'era questo lavoro quindi non fu fatto perché non era indicato nel contratto”.
Pertanto, alcun inadempimento, con riferimento all'effettuazione dell'attività di SEO, può essere ascritto neppure alla società e, di conseguenza, alcuna responsabilità risarcitoria può essere riscontrata a suo carico in relazione _2 alla domanda esperita dalla società attrice.
Inoltre, giova precisare che è la stessa parte attrice, a pag. 1 dell'atto di citazione, ad affermare di aver curato sempre direttamente l'attività di indicizzazione del sito, ove si legge che eseguiva vendite anche in e- Controparte_6 commerce e, grazie all'ottimo posizionamento nei motori di ricerca (frutto di un pluriennale e capillare lavoro di indicizzazione eseguito direttamente dall'attrice) aveva un grosso volume di vendite online”. Pertanto, non pare neppure CP_ che la società attrice possa dolersi che il o la non l'abbiano messa a conoscenza delle conseguenze _2 commerciali che potevano derivare dal non includere l'attività di SEO nel contratto per il passaggio tra il vecchio ed il nuovo sito, in quanto la stessa nell'atto di citazione dà atto che l'attività di indicizzazione del sito di e-commerce veniva curata direttamente dalla società attrice.
Ne consegue l'integrale rigetto della domanda avanzata dalla parte attrice.”
Infine, il tribunale ha condannato l'attrice a rifondere le spese di lite al mentre ha CP_1 Con posto le spese di a carico dell'attrice e della convenuta chiamante un mezzo ciascuna.
(già ha impugnato tale sentenza, facendo valere i seguenti Pt_1 Parte_2 motivi:
I. Erroneità della negazione dell'interesse ad agire per la domanda di condanna al pagamento della somma di € 84.000, quale corrispettivo necessario per ripristinare il posizionamento del sito oggetto di causa: il fatto che l'attività imprenditoriale fosse cessata non eliminava la lesioni subita;
anzi essa, se in sede di vendita del ramo di azienda avesse potuto far valere anche tale posta attiva (posizionamento nei motori di ricerca) e, quindi, avesse avuto quella percentuale di fatturato che le derivava dal ecommerce, avrebbe potuto vendere l'azienda a condizioni più favorevoli;
inoltre, allo scadere del patto di non concorrenza stipulato con i cessionari dell'azienda essa ben avrebbe potuto riprendere la propria attività;
II. Erroneità della negazione della prova di un rapporto contrattuale tra e posto che tale rapporto era chiaramente emerso, mentre i Parte_2 CP_1 Con rapporti con erano stati tenuti unicamente da CP_1
III. Erroneità della negazione della prova che si fosse obbligato a svolgere CP_1 per conto dell'attrice l'attività di SEO (Search Engine Optimization), posto che i testi da lei indicati avevano espressamente riferito che a era stato CP_1 più volte indicato che la conservazione del posizionamento era elemento essenziale di tutta l'operazione, com'era peraltro evidente, visto che l'attività di spostamento del dominio aveva lo scopo di organizzare più (e non meno) Con proficuamente le vendite online; peraltro, la stessa aveva depositato delle e-mail (docc. 5-6) inviate a dove essa indicava come opportuna anche CP_1
l'attività di SEO;
inoltre, come riferito dal teste il costo da affrontare per Tes_3 mantenere il posizionamento stato di circa 100/200 euro, dunque una somma irrisoria che certamente la (e chiunque) avrebbe accettato e che Parte_2 rendeva la tesi di - che avesse rifiutato tale prestazione per CP_1 CP_7 risparmiare - totalmente assurda;
IV. Erronea valutazione delle prove di parte attrice: il tribunale aveva prima affermato che i testi e avevano ripetutamente chiarito al Tes_6 Tes_2
l'interesse della società a mantenere l'indicizzazione e poi, però, CP_1 contraddittoriamente, ritenuto che ciò non dimostrasse “che il o la CP_1 [...] fossero stati effettivamente incaricati di svolgere una tale attività e che la _2 stessa rientrasse tra le prestazioni pattuite con l'una o con l'altra parte”; invece, era evidente che avrebbe dovuto proporre la SEO proprio perché CP_1 la aveva chiesto di conservare il posizionamento del sito e se non lo Pt_2 fece ciò costituiva negligenza e inadempienza nel gestire l'assistenza per il quale era stato pagato;
V. Erronea valutazione dei documenti: il tribunale aveva affermato che “dalla documentazione in atti si evince che l'attività di *Mantenimento vecchia indicizzazione* fosse stata effettivamente prospettata dalla alla _2
(cfr. email del 08.05.2015 depositata quale doc. 2 Parte_2 della terza chiamata)” e che l'attività di SEO “non fu materialmente eseguita dalla società terza chiamata in quanto tale attività non risultava compresa tra quelle riportate nel contratto poi effettivamente concluso con la cliente (cfr. doc. 1 e doc. 3 della terza chiamata), ove le prestazioni che la si era _2 impegnata ad eseguire venivano indicate in n. 13 punti, tra i quali non Con rientrava l'attività di SEO”, ma in realtà tale e-mail era stata inviata da unicamente a non anche a CP_1 Pt_2
VI. Erronea valutazione dei testi di controparte: il giudice, in sentenza, aveva affermato che “dalle deposizioni dei testi , e escussi Tes_3 Tes_4 Tes_5 all'udienza del 03.02.2022” (indicato il primo da e i secondi due dalla CP_1 terza chiamata) “è emerso che l'attività di SEO venne preventivata e prospettata alla cliente dalla che tuttavia non la eseguì, in quanto si _2 riscontrò che la stessa non rientrava tra le prestazioni accettate e contenute nel contratto sottoscritto con la ; tuttavia tali testi Parte_2 avevano confermato di aver parlato unicamente con il e precisato che il CP_1 non aveva detto davanti a loro di non volere anche l'attività di SEO;
Pt_2
VII. Il tribunale aveva confuso l'attività d'indicizzazione e quella di SEO, dando rilievo al fatto che in citazione la società avesse affermato che l'attività di indicizzazione del sito di e-commerce veniva curata direttamente da essa stessa, ma così facendo non aveva compreso la differenza che sussiste tra l'indicizzazione e l'attività di SEO: l'attività di indicizzazione effettuata dalla era consistita semplicemente nell'inserire in rete - con continuità - Pt_2 informazioni sui loro prodotti “taggando” con “parole chiave” l'articolo (nel caso di specie i tag erano relativi a nomi di giocattoli); cosa ben diversa era l'attività di SEO (o similare) che costituiva una vera e propria prestazione informatica che consentiva di conservare proprio questo lavoro di indicizzazione in caso di spostamento del dominio;
VIII. Era errata anche la regolamentazione delle spese di lite, non solo in conseguenza dell'erroneità della decisione di merito, ma anche per vizi suoi propri: da un canto, il giudice di primo grado aveva liquidato per la fase decisoria la somma di euro 4.050,00, che corrispondeva alla tariffa media per lo scaglione da 52.001 a 260.000,00 euro, non tenendo conto che nel caso di specie tale fase era stata semplificata (trattandosi di decisione ex art. 281 sexies c.p.c. senza comparse e repliche conclusionali); dall'altro, l'aveva condannata alla refusione delle spese a favore della terza chiamata nella misura del 50%, nonostante essa non avesse attribuito alcuna responsabilità Con alla , che era stata chiamata dal convenuto. Gli appellati si sono costituiti;
ha eccepito la tardività dell'appello, negato di aver CP_1 concluso un contratto di consulenza ed assistenza per lo spostamento del sito e- commerce dell'attrice - anziché per l'installazione del software per la gestione di magazzino come da lei sempre dedotto - e riproposto la propria difesa secondo cui le vendite online della società attrice erano già in calo al momento dello spostamento del Con sito da parte di , e che con l'affermarsi sul mercato delle vendite online di siti come
Amazon o E-bay, dove lo stesso giocattolo costava meno e veniva consegnato senza Con spese, la crisi del fatturato della società attrice era inevitabile;
ha eccepito anch'essa la tardività dell'appello, nonché la propria carenza di legittimazione passiva,
l'inammissibilità della domanda per difetto della necessaria prodromica mediazione e, comunque, la sua infondatezza, non avendo la censurato in alcun modo il suo Pt_2 contegno. Ha altresì chiesto la condanna dell'appellante per lite temeraria “se ritenuti esistenti i presupposti”.
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 1.4.2025, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.3.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. L'eccezione di tardività dell'appello.
La sentenza appellata è stata pubblicata, ex art. 281 sexies c.p.c., in data 17 marzo
2022; l'atto di citazione in appello è stato notificato da in data 17 ottobre 2022. Pt_1
Secondo gli appellati, l'impugnazione sarebbe tardiva, perché proposta oltre il termine di
6 mesi ex art. 327 c.p.c.; i medesimi, in particolare, hanno dedotto che al caso in esame non si applicherebbe la sospensione feriale, in quanto il termine semestrale utile per impugnare andava a scadere il 17 settembre 2022 e, quindi, fuori del periodo di sospensione feriale. A supporto della loro eccezione, hanno invocato la pronuncia della
Cassazione n. 17949 del 23 giugno 2021, che a loro dire limiterebbe la sospensione al solo caso in cui il termine per impugnare scada nel mese di agosto, perché solo in questo caso ricorrerebbe l'esigenza di salvaguardia del “riposo per gli avvocati”, che costituisce la “ratio” della sospensione del termine di impugnazione.
Tale eccezione è infondata.
In realtà, il caso all'esame della S.C. riguardava un appello proposto il 17.7.2015 avverso una sentenza pubblicata il 5.12.2014, in cui, dunque, il termine semestrale non aveva intercettato per alcun segmento la sospensione feriale.
La lettura che propongono gli appellati di tale pronuncia forza con ogni evidenza la sua portata che - è sufficiente leggerne integralmente la motivazione per comprenderlo - è semplicemente quella di affermare che “In tema di impugnazioni, sono sospesi i soli termini che ricadano nel periodo feriale, non essendovi, altrimenti, l'esigenza di differire attività che dovrebbero compiersi durante il tempo destinato al riposo estivo”. Del resto, l'art. 1 della L. 742/69 è chiarissimo nell'affermare che “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”, con ciò sostanzialmente scorporando tale periodo dal computo del semestre, a prescindere dalla collocazione che esso viene ad assumere (se all'inizio, alla fine o a metà) rispetto al termine per impugnare, proprio perché per assicurare il riposo estivo occorre che esso non comporti in alcun modo un accorciamento dei termini a difesa.
Dunque, l'impugnazione è ammissibile, perché per essa il termine ex art. 327 c.p.c. ha interferito con il periodo di sospensione feriale, e perché la medesima è stata proposta nei 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza, al netto di tale periodo di sospensione.
3. Il perimetro della decisione. Con In primo grado, aveva chiamato non proponendo alcuna domanda nei suoi CP_1 confronti, ma piuttosto (v. p. 15 dell'atto di chiamata), quale conseguenza della propria eccezione di difetto di legittimazione passiva, rilevando che: “Sul piano processuale, per colpa della società attrice, il signor si vede, dunque, costretto a chiamare Controparte_1 in causa la vera legittimata a contraddire la domanda erroneamente proposta nei _2 confronti del convenuto, affinchè la società chiamata prenda il suo posto nel processo e lo possa, così, liberare”.
Nelle proprie conclusioni, in particolare, aveva chiesto, in tesi, di essere estromesso dal giudizio, e, in ipotesi, il rigetto delle domande dell'attrice; in entrambi i casi, la condanna dell'attrice alle spese di lite ed ex art. 96 c.p.c.
Anche in questo grado non ha proposto (né avrebbe potuto, ex art. 345 c.p.c.) CP_1 alcuna domanda nei confronti di _2
(già , dal canto suo, pur ribadendo che l'unica sua Pt_1 Parte_2 controparte del contratto avente ad oggetto lo spostamento del sito era il nella CP_1 prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. aveva concluso: “si confermano le conclusioni di cui all'atto di citazione integrando la richiesta risarcitoria nei confronti della terza chiamata se dall'istruttoria dovesse emergere la sua Controparte_4 responsabilità esclusiva o concorrenzialmente con il signor . CP_1
In questo grado nessuno dei motivi da lei proposti è volto ad attingere l'affermazione del tribunale secondo cui “l'attività di SEO non rientrava tra quelle cui era tenuta la _2
e, pertanto, alcuna responsabilità risarcitoria per la mancata effettuazione di tale prestazione può essere alla medesima ascritta”. Con Dunque, tale affermazione è divenuta definitiva e la citazione in appello di da parte di è evidentemente avvenuta, oltre che ex art. 332 c.p.c., per contrastare il capo Pt_1 di condanna (per un mezzo) alle spese di lite sostenute dalla terza chiamata. Con Non debbono pertanto essere esaminate le difese ed eccezioni di relative al merito della vicenda e/o al mancato esperimento del tentativo di conciliazione nei suoi riguardi.
4. Il difetto d'interesse ad agire per il danno correlato al costo del ripristino per il riposizionamento del sito oggetto di causa: primo motivo d'appello. Pa In ordine alla domanda della di condanna alla corresponsione della Parte_2 CP_1 somma di € 84.000, quale corrispettivo necessario per ripristinare il posizionamento del sito oggetto di causa, il primo giudice, a fronte dell'eccezione delle controparti di difetto di legittimazione attiva dell'attrice, che aveva ceduto (prima della citazione in primo grado, con due distinti negozi, uno in data 3 maggio 2019 ed uno in data 15 maggio
2019) la propria azienda e cessato la propria attività commerciale nel settore dei giocattoli, ha affermato la sussistenza della legittimazione a proporre tale domanda;
tale statuzione non è stata oggetto d'impugnazione incidentale ed è quindi divenuta definitiva.
Il tribunale in ordine a tale pretesa ha poi affermato, in conseguenza della cessazione dell'attività, il difetto d'interesse ad agire, e tale statuizione è stata censurata dall'appellante, che ha rilevato come la deindicizzazione avesse comunque inciso sul valore dell'azienda, e dunque le cessioni fossero avvenute a condizioni deteriori, rispetto a quelle (non meglio specificate) che avrebbero potuto essere, e come comunque il patto di non concorrenza fosse a tempo determinato (cinque anni) e dunque essa avrebbe potuto riprendere l'attività in ogni (successivo) momento.
Questa Corte esclude che l'avvenuta cessazione dell'attività di vendita di giocattoli, online
e non, determini un difetto di interesse giuridico a chiedere la corresponsione di una somma correlata al costo del ripristino della indicizzazione - posto che l'interesse ad ottenere del denaro sussiste in via generale - e ritiene piuttosto che tale profilo attenga non all'interesse a domandare, ma alla fondatezza della domanda, e dunque al merito.
Poiché, tuttavia, la questione riguarda il quantum debeatur, se ne rinvia l'esame al punto
6.
5. Il dedotto inadempimento di i motivi d'appello da 2 a 7. CP_1
Nei propri motivi d'appello da 2 a 7 censura, sostanzialmente, la valutazione Pt_1 effettuata dal tribunale delle prove documentali, testimoniali ed indiziarie, sostenendo in sintesi che il mancato inserimento dell'attività di SEO tra le prestazioni relative allo spostamento del dominio del sito era di esclusiva responsabilità di essendo stato CP_1 incaricato di seguire con diligenza e correttezza proprio questo passaggio.
Nell'atto di citazione in primo grado, la tesi dell'attrice era che nell'anno 2014 avesse CP_1 istallato e curato l'assistenza di un software utile a gestire il magazzino in relazione alle vendite online, e che poi nell'anno 2015 il l'avesse consigliata di spostare il sito CP_1 destinandolo a nuovi spazi che avrebbero reso maggiormente in termini di velocità ed apprezzamento dei clienti dell'e-commerce, e che nell'ottobre 2015, avendo lei accettato la proposta, egli avrebbe eseguito tale trasferimento che, tuttavia, aveva determinato la perdita di indicizzazione e posizionamento acquisita negli anni (ovvero la possibilità di essere vista nelle prime pagine del web) a causa della negligente omissione dell'attività di SEO (acronimo di "Search Engine Optimization", ovvero processo di ottimizzazione di un sito web nel posizionamento dei risultati di ricerca di motori come Google). nel costituirsi aveva contestato tale ricostruzione, deducendo di essere stato CP_1 incaricato dalla società attrice soltanto di risolvere il problema delle vendite senza disponibilità del prodotto in magazzino, istallando un software che assicurasse il collegamento “ ”, e che in tale contesto era stato il che gli aveva Parte_4 Pt_2 rappresentato che il sito della società manifestava vari problemi e che era quindi necessario sostituirlo, chiedendogli se poteva trovargli dei preventivi di aziende di sua conoscenza per il cambio del sito, di talché lui s'era limitato a consegnargli tali preventivi, tra cui poi aveva scelto quello della stipulando con questa un contratto a Pt_2 _2 cui era rimasto del tutto estraneo. CP_1
Nella prima memoria 183, pur continuando ad imputare a (solo) di aver spostato il CP_1 sito senza svolgere attività di SEO, la società aggiungeva che gli aveva detto che CP_1
“per eseguire tale passaggio era necessario che sottoscrivesse un contratto con una società terza quale host per aver lo spazio web su cui inserire il sito ma che comunque sarebbe stato lui il responsabile dell'operazione”.
Svolta attività istruttoria, in sede di precisazione delle conclusioni, all'udienza del
17.2.2022, l'attrice aveva ulteriormente sviluppato tale ultimo argomento, deducendo che “essendo il parte contrattuale con a lui deve essere ricondotta la CP_1 Pt_2 responsabilità per non aver verificato che l'attività di SEO fosse eseguita dal suo collaboratore ”. CP_4
Nonostante un arricchimento nel corso del giudizio di primo grado della tesi di , si Pt_1 deve dunque rilevare che la domanda di questa è sempre stata fondata sul fatto che CP_1 si era assunto l'obbligazione di spostare il sito web, e che dunque avrebbe dovuto effettuare tale prestazione (personalmente o a mezzo del suo collaboratore) in modo diligente, ovvero eseguendo anche l'attività di SEO. L'appellante non ha invece mai Con sostenuto che, pur essendo (solo) a dover effettuare tale prestazione, comunque sarebbe stato da lei incaricato di farle concludere un contratto che tutelasse appieno CP_1
i suoi interessi.
Pertanto, il punto cruciale della decisione riguarda il se vi sia la prova, o non, che si CP_1 fosse assunto l'obbligazione di spostare il sito web.
Per converso, si deve ritenere ormai incontrovertibile - essendo stato affermato dal tribunale e non essendo stato proposto appello incidentale - che avesse Pt_2 Con evidenziato tanto a quanto a il proprio interesse a mantenere l'indicizzazione già CP_1 esistente nel passaggio tra il vecchio ed il nuovo sito (tale circostanza era stata peraltro espressamente riferita dal teste indifferente). Da ciò discende che il soggetto Tes_2 che si era contrattualmente obbligato ad effettuare tale passaggio, in quanto professionalmente qualificato, avrebbe dovuto evidenziare con chiarezza a che Pt_2 per mantenere l'attività d'indicizzazione occorreva commissionare anche un'attività di
SEO. D'altro canto, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, non vi è invece alcun
Con prova che a tale chiarimento fosse stato dato (da o da ), perché la mail Pt_2 CP_1
Con Con (v. doc. 2 ) in cui evidenziava tale necessità era stata inviata al solo e il CP_1
Con teste (di ) ha chiarito che a lui non disse mai di non volere la suddetta Tes_3 CP_7
Con prestazione ma, piuttosto, che ciò lo desunse dal fatto che essa non era tra quelle
Con indicate nel contratto inter partes. Infine, il fatto che il costo che avrebbe addebitato alla cliente per l'attività volta al mantenimento del posizionamento sarebbe stato di circa
100/200 euro rende del tutto non credibile, sul piano indiziario, che la , che Parte_2 effettuò esborsi nell'ordine di migliaia di euro per migliorare la propria attività di
e.commerce, se fosse stata correttamente informata avrebbe rifiutato tale prestazione per risparmiare.
Tuttavia, pur con tali precisazioni e modifiche alle valutazioni di primo grado, la pretesa dell'appellante - avanzata solo nei confronti di - non può essere accolta. CP_1
Benvero, come premesso il punto cruciale ai fini del decidere è stabilire chi si fosse assunto l'obbligo di trasferire il sito, perché tale prestazione professionale comprendeva, per sua natura, anche l'obbligazione accessoria d'indicare con chiarezza alla cliente che senza l'attività di SEO l'indicizzazione sarebbe andata perduta.
Al riguardo, gli argomenti spesi da per suffragare la tesi che a stipulare tale Pt_1 contratto fosse stato si sostanziano, da un canto, nel fatto che avrebbe ricevuto CP_1 CP_1 Con da il prezzo anche per la prestazione resa da e, dall'altro, nel fatto che Pt_2 CP_1 Con avrebbe gestito unilateralmente il contratto con , senza la partecipazione di Pt_2
Tale ultimo argomento è stato smentito dall'istruttoria espletata: non solo il teste Tes_3 Con (indicato da ) ma anche il teste (indicato dalla e già Tes_2 Controparte_8 dipendente all'epoca dei fatti - non più all'epoca della deposizione - della società attrice, con la mansione di responsabile della gestione delle vendite online) hanno infatti riferito di plurimi incontri per discutere del contenuto dello stipulando contratto di prestazione informatica di ammodernamento del sito di vendita online avvenuti tra Parte_5 Con (per la ), a cui sì, presenziava anche (che doveva armonizzare il programma da CP_1 lui istallato, di gestione del magazzino, con tale passaggio), ma in cui comunque Pt_2 Con Con interloquiva direttamente con gli informatici della;
i plurimi contatti tra e Pt_2 sono peraltro confermati anche dalle varie comunicazioni e-mail. Con Il primo argomento, invece, è effettivamente provato per tabulas: nel costituirsi in giudizio ha dedotto (a p. 6 della propria comparsa) di essere stata pagata per le proprie prestazioni da documentandolo (docc. 6 e 7), e non ha negato la circostanza CP_1 CP_1 né contestato le produzioni documentali.
Tuttavia, benché tale modalità di pagamento sia indubbiamente sintomatica di una forte
Con contiguità tra e e di un interesse di a fare da intermediario e,
CP_1
CP_1
Con probabilmente, lucrare su quanto corrisposto a e quanto poi preteso a (in Pt_2
Con ipotesi, grazie allo sconto di cui godeva con , desumibile dalle fatture subb 6 e 7
CP_1 citate), si deve rilevare che nel caso di specie non appare possibile desumere sic et simpliciter da tale pagamento che, allora, il contratto per lo spostamento del sito fosse
Con stato stipulato dalla committente non con , ma con e che fosse stato a
CP_1 CP_1
Con
“subappaltare” tale prestazione a .
Intanto, nel nostro ordinamento è riconosciuta la possibilità che ad adempiere ad un'obbligazione sia un terzo, anziché l'obbligato (v. art. 1180 c.c.).
Poi, tale pagamento non ha riguardato solo una singola prestazione (quella di Con spostamento del sito), ma ogni pretesa di , anche per l'utilizzo dello spazio Internet, che pacificamente, secondo la stessa prospettazione di , era prestazione da essa Pt_1 Con convenuta con .
Soprattutto, vi è un ostacolo insormontabile, che impedisce di giungere a tale conclusione, ovvero che il contratto che l'appellante sostiene essere stato concluso con Con è stato invece stipulato con atto scritto tra la . CP_1 CP_9
Tale contratto (v. doc. 5), sottoscritto da invero, non è mai stato disconosciuto Pt_2 dall'appellante, né ne è stata affermata la natura meramente simulata.
E' vero che nel suddetto contratto si fa riferimento al noleggio di spazi informativi gestiti Con da , ma è altrettanto vero che tale noleggio per sua natura non è un'attività statica, di mera ospitalità, ma una prestazione di natura professionale, informatica, che presuppone appunto la trasmigrazione della cliente in tale spazio da parte di chi lo gestisce, e - ciò è pacifico - è al momento dell'effettuazione di tale trasmigrazione che doveva essere effettuata l'attività di SEO. Inoltre, in calce a tale contratto sono indicate in 13 punti le prestazioni che la si era impegnata ad eseguire, a conferma della _2 ampiezza e complessità dell'obbligazione assunta, articolata in plurime attività professionali (anche se, come rilevato dal tribunale, tra esse non vi era quella di SEO). Con Tra l'altro, si deve rilevare che, inspiegabilmente, nella e-mail inviata da a Pt_2 dei giorni 29/30 settembre 2015 (v. doc. 8 il Dottor della WinEuropa si CP_1 Tes_5 qualificava proprio operatore “SEO”, facendo espresso riferimento al “posizionamento” del dominio e al “mantenimento delle pagine indicizzate su Google”. Con Benché l'appellante non tragga da tale e-mail l'obbligo di di realizzare tale prestazione, rimane il fatto che essa conferma che tutta l'attività relativa allo Con spostamento del sito dell'appellante era gestito da - circostanza, questa, del resto, Con ammessa anche da
Che, poi, tale società ciò facesse non su incarico della , ma di quale Parte_2 CP_1 collaboratore di lui, è appunto smentito dal testo contrattuale in atti e certamente non è stato confermato da nessuno dei testimoni ma, anzi, piuttosto negato: in particolare, il teste indotto proprio dall'attrice, ha espressamente dichiarato: “ Tes_2 CP_4
l'ho conosciuta perché era stata incaricata di occuparsi della creazione del nuovo sito ecommerce che avrebbe dovuto interfacciarsi con il nuovo gestionale di magazzino.” Con La stessa , pur contestando di essere stata incaricata di effettuare la SEO, non ha mai negato di essere stata incaricata dalla di effettuare lo spostamento del sito: Parte_2 ha anzi ammesso tale incarico, precisando che era stato preceduto da molteplici incontri presso la sua sede col legale rappresentante della al fine di illustrargli le diverse Parte_6 offerte. La sua eccezione di difetto di legittimazione passiva ha radici unicamente processuali, legate al fatto che l'attrice non le aveva imputato alcunché, e non afferisce affatto alla negazione del rapporto contrattuale con né al fatto di essere stata Pt_1 incaricata direttamente da questa di una pluralità di prestazioni professionali (seppur non anche quella di conservazione dell'indicizzazione).
Dunque, nonostante l'obiettiva anomalia rappresentata dai pagamenti, la situazione fattuale è certamente inidonea a dimostrare che l'incarico che si assume inadempiuto fosse in realtà stato conferito dalla a la mancanza di tale prova, di cui Parte_2 CP_1 era onerata pare attrice, impedisce di accogliere il suo appello in punto di an debeatur.
6. La mancata prova di un nesso causale tra la perdita di fatturato online e la mancata attività di SEO.
Solo ad abundantiam, e per completezza, si deve rilevare come manchi nel caso di specie anche la prova di un danno correlato alla perdita dell'indicizzazione.
Intanto, riallacciandosi a quanto dedotto sub 4, si deve rilevare che la parte di danno riferita da alla necessità di effettuare un esborso di € 84.000, per ripristinare il Pt_1 posizionamento del sito oggetto di causa, non è dovuta perché , cedendo la Pt_1 propria azienda, ha omesso di sostenere tale spesa (né ad oggi l'attività è stata ripresa e l'esborso si prospetta anche solo probabile).
Pure la deduzione dell'appellante che, comunque, ove avesse mantenuto la propria posizione, essa avrebbe potuto cedere la propria azienda a un prezzo più vantaggioso appare totalmente generica e priva di concreti elementi a suffragio: basti dire che il suo perito, dott. (v. doc. 2), non vi accenna neppure, e che non ha nemmeno Per_1 Pt_1 indicato quale sarebbe stato il maggior valore conseguibile. Quanto al danno correlato alla perdita di fatturato, si deve rilevare che l'appellante non ha dimostrato che, più probabilmente che non, il denunciato calo fosse in tutto o in parte
(né nel caso per quale parte) da porsi in nesso causale con la perdita dell'indicizzazione.
Invero, come evidenziato dalla convenuta e dalla terza chiamata, con l'affermarsi sul mercato delle vendite online di siti come Amazon o E-bay, dove lo stesso giocattolo costava meno e veniva consegnato senza spese, la crisi del fatturato della società attrice era inevitabile. Con In particolare, aveva depositato (sub. doc. 4, ma in realtà quale doc. 3) il seguente prospetto con cui non si è confrontato e che non ha mai contestato: Pt_1
D'altra parte, posto che la perdita di indicizzazione è avvenuta nel corso del mese di ottobre, si deve rilevare come dalla stessa perizia depositata dall'attrice (v. doc. 2) emerge un considerevole calo di fatturato già nei mesi precedenti, sintomatico di criticità generalizzate e dipendenti dall'andamento del mercato online. Ciò significa che un ctu che venisse oggi incaricato di stabilire in che misura e per quale percentuale il fatturato della scese in conseguenza della perdita di indicizzazione - Pt_1 anziché per la scarsa concorrenzialità dei prezzi praticati - potrebbe effettuare solo delle mere congetture, prive di sufficienti dati obiettivi a supporto e dunque del tutto arbitrarie.
7. L'ottavo motivo d'appello: la quantificazione delle spese della fase decisoria e Cont la condanna al 50% delle spese di
Con l'ottavo motivo d'appello, lamenta che il giudice di primo grado, da un canto, Pt_1 aveva liquidato per la fase decisoria la somma di euro 4.050,00, che corrispondeva alla tariffa media per lo scaglione da 52.001 a 260.000,00 euro, non tenendo conto che nel caso di specie tale fase era stata semplificata (trattandosi di decisione ex art. 281 sexies
c.p.c. senza comparse e repliche conclusionali) e, dall'altro, l'aveva condannata alla refusione delle spese a favore della terza chiamata nella misura del 50%, nonostante Con essa non avesse attribuito alcuna responsabilità alla , che era stata chiamata dal convenuto.
Tale seconda doglianza è infondata: come premesso la , benché non avesse Parte_2 Con chiamato lei la , aveva finito con l'estendere la sua domanda anche a tale soggetto;
inoltre, proprio perché aveva concluso, addirittura per iscritto, un contratto con tale società avente ad oggetto proprio lo spostamento del sito di cui imputava a la CP_1 negligente esecuzione, ben poteva percepire il rischio dell'estensione del contraddittorio.
La prima doglianza, invece, è condivisibile: nonostante lo scaglione adottato dal primo giudice fosse corretto, perché correlato alla quantificazione del preteso credito, se per la fase di studio, introduttiva ed istruttoria non c'era ragione di discostarsi dai valori medi indicati dal D.M. 55/14 e successive modifiche, per la fase decisoria l'adozione del valore medio appare eccessiva. Invero, tale fase si è svolta ex art. 281 sexies c.p.c., senza il deposito delle memorie conclusive ex art. 190 c.p.c. e finanche senza che il tribunale avesse assegnato alle parti un termine per note finali - dunque senza la redazione di alcuno scritto.
Allora, posto che il tribunale, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 applicabile ratione temporis, ha liquidato le spese di lite nel complessivo importo di euro
13.430 - di cui € 2.430 per la fase di studio della controversia, € 1.550 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.400 per la fase istruttoria, € 4.050 per la fase decisoria - per la fase decisoria va liquidata la minor somma di euro 2.205,00, per un minor importo complessivo delle spese di euro 11.405,00.
Dunque, la condanna dell'attrice in favore di va ridotta a tale importo e quella per il CP_1 Con 50% in favore di va ridotta alla metà di tale importo, ovvero ad euro 5.702,50.
8. Le spese dell'appello.
Poiché nel merito la decisione è confermata, si debbono liquidare le sole spese del secondo grado.
Tra e tali spese devono seguire la soccombenza sostanziale (avendo la Pt_1 CP_1 decisione in punto di spese del primo grado un'incidenza minima, per euro 1.845,00, a fronte di una pretesa, disattesa, per euro 152.200,00) e pertanto essere rifuse all'appellato dall'appellante.
Pertanto, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 52.001 a 260.000, in considerazione del quantum appellatum, secondo i valori medi, stante la complessità media della controversia, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), dev'essere riconosciuta in favore dell'appellato la somma di euro CP_1
9.991,00. Con Tra e , essendo rimasta ferma la condanna di a pagare il 50% delle Pt_1 Pt_1 Con spese di , ma essendo stato diminuito il relativo importo, le spese dell'appello debbono essere integralmente compensate. Cont
9. La domanda ex art. 96 c.p.c. di Con Con formula più di stile che di sostanza, ha concluso per la condanna di per Pt_1 lite temeraria, qualora questa Corte “avesse ritenuto esistenti i presupposti”; tuttavia, non ha in alcun modo allegato concrete circostanze atte a dimostrare un abuso processuale e/o che l'appellante nell'impugnare la sentenza di primo grado sarebbe incorsa in colpa grave;
non solo: l'appello di in punto di spese di lite è stato Pt_1 parzialmente accolto, ciò che esclude per definizione che l'impugnazione fosse abusiva;
peraltro, la condanna ex art. 96 c.p.c. presuppone imprescindibilmente una condanna alle spese di lite in favore dell'istante, che invece nel caso in esame manca (stante la Con disposta compensazione tra e ). Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da già avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 327/22 del Tribunale di Arezzo, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata, salvo liquidare a carico di a titolo di spese del primo grado in favore di la Pt_1 CP_1 somma di euro 11.405,00, anziché quella di euro 13.430,00, e a titolo di Cont spese del primo grado in favore di la metà della somma di euro
11.405,00 (ovvero euro 5.702,50), anziché la metà della somma di euro
13.430,00;
condanna l'appellante a corrispondere a le spese del giudizio CP_1
d'appello, che liquida nella somma di euro 9.991,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
Cont
compensa le spese dell'appello tra l'appellante e;
Cont
respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. di
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.