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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/04/2025, n. 2484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2484 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai magistrati:
PINTO Dott. Diego Rosario Antonio PRESIDENTE
CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE relatore
SARACINO Dott. Nicola CONSIGLIERE
riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5129 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 6. 12. 2023, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c. TRA
, nato a [...] il [...] (cf. Parte_1
) e nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(cf ), elett.te dom.ti in Roma alla Via Orazio n. 30 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Stefano Pucci (C.F.: – CodiceFiscale_3 pec: ) che li rappresenta e difende Email_1 giusta delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta relativa al procedimento nrg. 80285/15 Tribunale di Roma (si indicano per le comunicazioni e/o notifiche il numero fax 06/3222741 e l'indirizzo di posta elettronica certificata: ) Email_1
APPELLANTI
E
(n. 749/12), C.F. Controparte_1
, con sede in Roma Via Resuttano n. 34, in persona del P.IVA_1
Curatore Dott. , elettivamente domiciliato in Roma, alla Controparte_2
Via F. Cesi n. 30, presso lo studio dell'Avv. Antonino Ilacqua (c.f.
[...]
), che lo rappresenta e difende, giusta autorizzazione C.F._4 del G.D. del 7 ottobre 2019 (Doc.1), giusta procura posta in calce all'atto di citazione in revocatoria relativa al procedimento nrg. 80285/2015 Tribunale di Roma, il quale dichiara, ai sensi degli artt. 134, III comma e 136, III comma, c.p.c. di volere ricevere eventuali avvisi e comunicazioni ai seguenti recapiti: fax 0680692722 - Email_2
APPELLATO OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare - Appello avverso la r.g. n. 1 sentenza n. 13432/2019 emessa in data 25.06.2019 dal Tribunale di Roma
Sezione Fallimentare CONCLUSIONI: All'udienza del 6. 12. 2023 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche MOTIVI DELLA DECISIONE Oggetto del presente giudizio è l'appello proposto dagli appellanti avverso la sentenza di cui in premessa del Tribunale di Roma che rispetto alla domanda proposta dal curatore fallimentare della Parte_3
[.
così formulata: “in via principale – accertare e dichiarare l'inefficacia, ex art. 66 LF e art. 2901 cc nei confronti del Controparte_1
(n. 749/12) dell'atto di cessione di quote del 03/12/2010, rep. n. 64618,
[...] fascicolo n. 25460, per Notar trascritto in CCIAA in data Persona_1
13/12/2010, con il quale è stato ceduto al sig. l'intero Parte_1 capitale sociale - accertare e dichiarare Controparte_3
l'inefficacia, ex art. 66 LF e art. 2901 cc nei confronti del Controparte_1
(n. 749/12) dell'atto di cessione di quote del 03/12/2010, rep.
[...]
n. 64617, fascicolo n. 25459, per Notar trascritto in Persona_1
CCIAA in data 13/12/2010, con il quale è stato ceduto al sig. Parte_1
l'intero capitale sociale della Alfa Gestione e Costruzione srl;
accertare e dichiarare l'inefficacia, ex art. 66 LF e art. 2901 cc nei confronti del (n. 749/12) dell'atto di cessione di quote Controparte_1 del 23/5/2013, rep. n. 70146, fascicolo n. 28916, per Notar
[...]
con il quale è stato ceduto al sig. l'intero Per_1 Parte_2 capitale sociale della Alfa Gestione e Costruzione srl;
- in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda come sopra formulata, condannare il sig. a corrispondere il Parte_2 controvalore di cessione pari ad € 110.000,00 o a quella somma che dovesse risultare in corso di causa;
- condannare in ogni caso i convenuti, anche in solido tra loro, alla refusione, in favore del attore, CP_1 delle spese legali per il presente procedimento”, aveva così statuito: Sulla domanda proposta dalla Parte_4
in persona del Curatore dott. , nei confronti di
[...] Controparte_2 [...]
e , con atto di citazione notificato il 5. 12. 2016, PT Parte_2 ogni diversa domanda disattesa, così provvede: Dichiara l'inefficacia, ex artt. 66 L.F. e 2901 c. c., nei confronti del dell'atto di cessione di quote del 3. 12. Controparte_4
2010, rep. n. 64618, fascicolo n. 25460, per Notar Persona_1 trascritto in CCIAA in data 13/12/2010, con il quale è stato ceduto al sig.
l'intero capitale sociale;
Parte_1 Controparte_3
Dichiara l'inefficacia, ex artt. 66 LF e 2901 c. c., nei confronti del (n. 749/12) dell'atto di cessione di quote del Controparte_1
03/12/2010, rep. n. 64617, fascicolo n. 25459, per Notar Persona_1
r.g. n. 2 trascritto in CCIAA in data 13/12/2010, con il quale è stato ceduto al sig.
l'intero capitale sociale della Alfa Gestione e Costruzione s. Parte_1
r. l.; Dichiara l'inefficacia, ex artt. 66 LF e 2901 c. c., nei confronti del (n. 749/12), dell'atto di cessione di quote Controparte_1 del 23/5/2013, rep. n. 70146, fascicolo n. 28916, per Notar
[...]
con il quale è stato ceduto al sig. l'intero Per_1 Parte_2 capitale sociale della Alfa Gestione e Costruzione s. r. l.; Liquida le spese processuali in € 10.000,00, oltre spese generali ed accessori ex lege. Per quanto riguarda lo svolgimento della vicenda processuale del giudizio di primo grado si intendono qui integralmente richiamati la sentenza impugnata e gli atti processuali delle parti. Con atto ritualmente notificato gli odierni appellanti hanno proposto appello avverso la sentenza di cui in rubrica per rassegnare le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ex art. 283 e 351 cpc, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza n. 13432/2019 pubblicata il 25/6/2019 dal Tribunale di Roma – Sez. Fallimentare Dott.ssa Maria Luisa De Rosa nel procedimento recante nrg. 80285/2015, notificata in data 26/6/2019:
- In via principale e nel merito rigettare tutte le domande ex adverso formulate, sia in via principale che in via subordinata, perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per tutte le ragioni esplicate in narrativa. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.” Con provvedimento in data 7. 8. 2019 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore. Si costituiva la Curatela per rassegnare le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis rejectis, per tutte le motivazioni di fatto e di diritto di cui al presente atto:
In via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 13432/2019 del 25 giugno 2019, in quanto mancano i presupposti necessari previsti dall'art. 283 e 351 c.p.c.; In via principale, dichiarare inammissibile, irricevibile e/o improcedibile l'appello svolto dai Sigg.ri e , o Parte_1 Parte_2 comunque rigettarlo integralmente, in quanto inverosimile ed inattendibile in fatto, ed erroneo ed infondato in diritto;
In ogni caso, condannare i Sigg.ri e al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese ed onorari di lite del presente grado di giudizio, oltre spese generali, CPA e Iva nelle misure di legge.
Con ordinanza in data 14. 10. 2020 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. All'udienza del 6. 12. 2023 la causa veniva trattenuta in decisione con r.g. n. 3 la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c. p. c. L'appello proposto è infondato e deve essere respinto. Gli appellanti hanno dedotto sei motivi di gravame. Nell'ambito del primo motivo di gravame gli appellanti preliminarmente hanno rappresentato che la aveva Controparte_1 costituito, mediante conferimento di due propri rami di azienda, due rispettivamente denominate ed Alfa Gestione CP_5 Controparte_3
e Costruzione Srl, e che con contratto di compravendita a rogito Notaio
rispettivamente 64617 e 64618 racc. 25459 e 25460 del Persona_1
03/12/2010, trascritti presso la Conservatoria il 13/12/2010, il sig.
[...]
, terzo estraneo alla compagine societaria della e PT Controparte_1 privo di qualsiasi carica riferibile alla stessa, aveva acquistato il capitale sociale della Alfa Gestione Costruzione srl e della nei CP_3 relativi atti di compravendita era stato pattuito il prezzo di € 90.000,00 per le quote della (€ 50.000 entro il 20/12/2010 e € 40.000 Controparte_3 entro il 5/2/2011) ed € 110.000 per le quote della Alfa Gestione e Costruzione srl (di cui € 50.000 entro il 20/12/2010 ed € 60.000 entro il 5/2/2011), in linea con la perizia di stima. Il fallimento avrebbe pacificamente ammesso (v. pag. 5 dell'atto di citazione, rigo 9) che “in data 21/12/2010 il sig. paga la Parte_1 prima tranche del prezzo pattuito per l'acquisto delle quote sociali di B&D
Residence Srl e Alfa Gestione e Costruzione Srl, pari ad € 100.000,00. Il pagamento viene fatto a mezzo bonifico bancario”; e lo stesso CP_1 ha dedotto, e sul punto non è stato contestato dai convenuti, che il credito della Società nei confronti del sig. a Controparte_1 Parte_1 titolo di saldo prezzo era stato ceduto in data 18/1/2012 ai soci della
[...]
a titolo di compensazione del “credito verso soci” (v. pag. 9 atto CP_1 di citazione ultimo capoverso). Dopo due anni e mezzo, il 23/5/2013 il sig. aveva Parte_1 ceduto le sole quote della società Alfa Gestione e Costruzione al sig.
[...]
a fronte di un corrispettivo di € 110.000. Pt_2
Il confronto tra la ricostruzione dei fatti e la motivazione della sentenza dimostrerebbe l'erroneità della sentenza impugnata, costellata di approssimazioni ed errori, affermazioni apodittiche per nulla ancorate ad alcuna evidenza documentale;
e dalla lettura della sentenza emergerebbe il travisamento anche delle difese del , giungendo ad affermare CP_1
l'avvenuto saldo prezzo delle cessioni d'azienda attraverso la restituzione di somme ai soci, circostanza non dedotta né dal né dai CP_1 convenuti, essendo pacifico che il credito del saldo prezzo aveva costituito oggetto di cessione del credito. Nello specifico gli appellanti hanno quindi censurato la parte della sentenza appellata nella quale il Tribunale ha stabilito che: “La domanda è fondata e va accolta. Non risulta puntualmente contestata la circostanza ribadita dalla difesa della Curatela sin dall'atto di citazione ossia che la
r.g. n. 4 cessione oggetto di lite rientrava in una più ampia operazione di dismissione di tutto il patrimonio della società, in vista dell'imminente fallimento.”; e che “è pacifico in causa – né è stato puntualmente contestato – che la cessione oggetto di lite ha privato i creditori di qualsiasi ipotesi di soddisfacimento”. Tali affermazioni violerebbero l'art. 115 c. p. c., e la sentenza sarebbe manifestamente erronea ed illogica, acriticamente adesiva alle difese del che, rimaste sul piano della mera asserzione apodittica, CP_1 sarebbero prive di qualsiasi riscontro probatorio. Il giudicante non avrebbe compreso nemmeno i ruoli avuti dai convenuti, dimenticando che gli stessi erano terzi rispetto alla società
[...]
e quindi estranei rispetto alle vicende societarie, di cui CP_1 avrebbero ignorato le determinazioni degli organi societari. Dalla motivazione censurata emergerebbe che il giudice non avrebbe nemmeno letto la comparsa di costituzione e risposta degli appellanti, ove si era dedotto a chiare note (v. pag. 8) che: “Nel caso di specie non sussiste alcun collegamento tra il sig. e la , per cui Parte_1 Controparte_1 non si comprende come il primo potesse, anche solo ipoteticamente essere a conoscenza dell'eventuale quanto improvato pregiudizio che l'operazione avrebbe potuto arrecare ai creditori, soprattutto a fronte del comprovato, pacifico pagamento dell'importo di €100.000 (imputabile nella misura del 50% a ciascun atto di compravendita sopra evidenziato). Se poi a ciò si aggiunge anche che, il paventato legame di parentela tra il sig. e l'Avv. che secondo il Curatore Parte_1 PT rappresenterebbe uno degli elementi significativi per ricondurre le operazioni oggetto dell'odierna revocatoria “ad un più ampio disegno di dismissione”, privo in ogni caso di rilevanza, è una mera illazione del Curatore medesimo, ecco che viene definitivamente a cadere il flebile piano indiziario su cui si fonda l'intera azione revocatoria di controparte”. Sempre nella comparsa conclusionale i convenuti avevano dedotto che
“Quand'anche si volesse accedere alla tesi ex adverso prospettata (ma così non è) secondo cui la avrebbe posto in essere una serie di Controparte_1 dismissioni in danno al ceto creditorio, la partecipazione del sig. a PT tale “disegno” è tutt'altro che veritiera, oltre che indimostrata. L'onere della prova gravante sul Fallimento attore non sarebbe stato assolto, non avendo questi fornito alcun valido elemento a sostegno della propria, errata, tesi (né peraltro avrebbe potuto). Nonostante controparte affermi, infatti, di aver “avuto modo di provare le “anomalie” dell'operazione di cessione posta in essere” dalla (seconde memorie pag. 1) in realtà, Pt_5 dopo aver offerto una semplice ipotesi, non supportata da alcun elemento probatorio, con un evidente quanto inaccettabile tentativo di sovvertire il disposto dell'art. 2697 cc. attribuisce ai convenuti l'onere di dimostrare l'inconsistenza di detta tesi”. Il Tribunale, ignorando le difese degli opponenti avrebbe violato l'art.
r.g. n. 5 115 cpc nonché l'art. 2697 c.c., e quindi la sentenza impugnata dovrebbe essere riformata, avendo il Giudice posto a fondamento della propria decisione fatti che ha assunto come non contestati, quando in realtà essi avrebbero formato oggetto di specifica e puntuale contestazione sin dal primo atto difensivo, mentre gravava sul l'onere di provare la CP_1 propria tesi. Con il secondo motivo gli appellanti hanno censurato la parte della sentenza in cui il Tribunale ha stabilito che: “Né risulta puntualmente contestato che i convenuti hanno acquistato due società, per il prezzo di € 100.000,00 senza mai versare sostanzialmente la restante parte di pari importo”, e laddove il Tribunale ha stabilito che: “peraltro è pacifico in causa che non risulta versato il saldo prezzo per come pattuito nel rogito notarile”, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c. p. c. Il giudice di prime cure avrebbe anche in questo caso violato l'art. 115 c. p. c. nella parte in cui ha ritenuto che il saldo prezzo della cessione non era stato versato alla società, atteso che lo stesso nel proprio atto CP_1 di citazione aveva affermato che il credito della società
[...]
nei confronti del sig. a titolo di saldo prezzo CP_1 Parte_1 era stato ceduto in data 18/1/2012 ai soci della a titolo di Controparte_1 compensazione del “credito verso soci” (v. pag. 9 atto di citazione ultimo capoverso). Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, ciò che sarebbe pacifico è che il saldo prezzo non era stato versato alla società in quanto il credito aveva formato oggetto di cessione, operazione in cui il sig.
e tanto meno , non hanno avuto, né potrebbe essere PT Parte_2 attribuito loro alcun coinvolgimento, attesa la totale estraneità alla compagine sociale e l'insussistenza di qualsivoglia altro collegamento, per cui l'adempimento ovvero l'inadempimento della sottesa obbligazione interessava un soggetto terzo, appunto il socio, estraneo al presente giudizio, e sui cui il è carente di legittimazione attiva. CP_1
I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente connessi, sono infondati e devono essere respinti. La Corte ritiene di dover condividere la decisione del Tribunale. La tesi degli appellanti, secondo cui le anomalie evidenziate dalla curatela non siano state supportate da un idoneo sostegno probatorio, e che essi stessi non abbiano giustificato in alcun modo il mancato pagamento del saldo prezzo, mai versato dal sig. alla società fallita, non può essere PT condivisa alla luce delle produzioni documentali in atti. In concreto, il Sig. ha acquistato due società per l'esigua somma PT di € 100.000,00, senza mai versare la restante parte di pari importo;
peraltro, rispetto al valore delle società cedute, nonostante la prospettazione degli appellanti secondo cui il prezzo pattuito e non versato sarebbe stato
“giusto” e che non vi fosse alcuna anomalia nelle operazioni di cui era stata chiesta la revocatoria deve rilevarsi quanto segue.
r.g. n. 6 Il ramo d'azienda della ra costituito da: Controparte_3
- parte “bene immobile” costituito dal complesso immobiliare sito in Via dei Padiglione n. 30 a Roma, composto da 16 mini - appartamenti
“finemente arredati” e da reception attrezzata per complessivi sup. mq. 499, un locale adibito ad uso ufficio per complessivi sup. mq. 131, box occupanti una sup. mq. 281, parcheggi esterni occupanti una sup. mq. 174, soffitte di sup. mq. 70 e cantine di sup. mq. 61. In tal modo viene conferito un immobile iscritto in contabilità ad € 1.683.671, gravato da un mutuo ipotecario concesso dall'Istituto Bancario San Paolo per € 1.000.000, quale ammontare del debito residuo (pure oggetto di conferimento);
- parte “beni mobili” costituiti essenzialmente da arredi per l'immobile, valutati € 219.553;
- parte “attività d'impresa” di importo tralasciabile. Poiché l'attività d'impresa non era ancora esercitata alla data del conferimento, all'atto del conferimento erano stati trasferiti beni mobili ed immobili unitamente ad un'attività che doveva ancora iniziare;
quindi, la aveva conferito beni contabilmente iscritti ad un Controparte_1 valore di € 1.903.224,00, al netto delle relative passività di circa € 1.455.521,00, iscrivendo nella propria contabilità una partecipazione di soli
€ 90.000,00. Quindi, la società, a fronte di attività e passività, conferite a valori contabili, per un importo netto di € 399.728,16 aveva ricevuto una partecipazione valorizzata (e successivamente ceduta) per € 90.000,00, laddove anche il consulente nominato dalla fallita aveva valutato il ramo d'azienda in € 120.000,00 mediante l'utilizzazione del metodo reddituale puro, consistente nell'analisi basata sulla redditività attesa che il ramo d'azienda sarà in grado di produrre, valutata sulle aspettative contenute in un documento (cd. “business plan”) redatto dal perito stesso in collaborazione con l'allora amministratore della società. Il metodo di stima “reddituale puro” è utilizzato nella valutazione di aziende non patrimonializzate il cui valore è determinato principalmente
(o unicamente) dalla redditività futura attesa, mentre il metodo di stima
“patrimoniale puro” è tipicamente utilizzato nella valutazione di aziende il cui valore è determinato principalmente (o unicamente) dalle componenti dell'attivo patrimoniale. Tra questi due metodi di stima, che costituiscono gli estremi, esistono una serie di metodi “misti” (che combinano il metodo di stima reddituale e quello patrimoniale) utilizzati per la valutazione di aziende che presentano sia componenti dell'attivo patrimoniale che reddittività futura attesa. Nel caso di specie il ramo d'azienda conferito nella
[...]
era caratterizzato da un'importante componente di attivo CP_3 patrimoniale (un immobile iscritto in contabilità per € 1.683.671,04 e beni mobili iscritti in contabilità per € 214.553,00), e quindi il metodo di stima più adatto per la sua valutazione avrebbe dovuto essere il metodo r.g. n. 7 “patrimoniale puro”, o, al massimo un “metodo misto” che potesse tenere in debita considerazione la redditività futura attesa che poteva essere generata dall'esercizio dell'attività (anche se l'attività non era ancora iniziata alla data di conferimento). A fronte di tali precisazioni deve rilevarsi che il consulente della società fallita aveva stimato il valore del ramo d'azienda in € 120.000,00 a fronte di un valore netto contabile conferito di € 399.728,16 (importo che rispecchia il potenziale valore minimo dei beni immobili trasferiti, valutati secondo i criteri individuati dallo stesso consulente), laddove la
[...]
, in sede di costituzione di società mediante conferimento, CP_1 non aveva assunto il valore di stima del ramo d'azienda determinato dal consulente (€ 120.000,00), comunque inferiore a quello contabile, pari ad € 399.728,16, ma ad un valore ancora minore (€ 90.000,00). Rispetto al conferimento in Alfa Gestione e Costruzione s.r.l. il ramo d'azienda oggetto di conferimento era stato quello afferente all'attività di costruzione di immobili e successiva vendita, caratterizzato da un'importante componente immobiliare costituita dagli immobili già costruiti e da quelli in corso di costruzione;
il capitale sociale della conferitaria era stato fissato in € 110.000,00, e gli immobili oggetto di conferimento erano stati valutati, complessivamente, in € 2.696.944,00. In questo caso l'azienda conferita era stata valutata con un metodo
“patrimoniale semplice” che appariva, a differenza del caso precedente, più idoneo a rappresentare il valore economico dell'azienda; quindi, il consulente aveva valutato in complessivi € 2.696.944,00 (prezzo di mercato) il valore degli immobili contabilizzati, nella situazione contabile allegata alla perizia di stima, al valore di € 3.235.454,00, che da bilancio, generava una plusvalenza da conferimento pari ad € 216.192,16. Alla luce delle considerazioni che precedono emerge che i rami conferiti e successivamente ceduti al sig. erano stati valutati molto al PT di sotto del loro valore reale e che, in ogni caso, non risultava versato il saldo prezzo pattuito. Conseguentemente, sulla base di tale ricostruzione, fondata su dati documentali e presunzioni, che non è stata in alcun modo contraddetta dagli appellanti, deve ritenersi corretta la valutazione effettuata dal giudice di primo grado. Alla stregua di quanto sinora esposto i primi due motivi di gravame devono ritenersi infondati e devono essere respinti. Con il terzo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale, con riguardo all'eventus damni ha stabilito che: “Nel caso di specie è indubbio e risulta per tabulas che sussiste il pregiudizio alle ragioni creditorie della massa fallimentare quale diretta conseguenza della stipula degli atti del 03/12/2010, atteso che con siffatta operazione la società si è spogliata degli unici cespiti presenti nel proprio patrimonio a seguito dell'intervenuto conferimento del patrimonio delle in corso di costituzione, coevamente al palesarsi CP_5
r.g. n. 8 dello stato di insolvenza”, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c. p. c., 2697 e 2901 c. c. L'assunto del Tribunale sarebbe apodittico ed acriticamente adesivo alle deduzioni del , avendo omesso sul punto qualsiasi CP_1 allegazione, e così violando il combinato disposto degli artt. 2697 e 2901 c. c. Gli appellanti hanno rappresentato di aver dedotto, sin dal primo atto difensivo del giudizio di primo grado, che il pregiudizio (eventus damni) richiesto dall'art. 2901 c. c., ai fini dell'accoglibilità della domanda di revocatoria, consisterebbe nel fatto che, come conseguenza dell'atto di disposizione compiuto, il patrimonio del debitore dovrebbe divenire insufficiente a garantire il soddisfacimento dei creditori. Con specifico riguardo all'elemento del pregiudizio derivato dall'atto di disposizione, il momento a cui andrebbe riferito l'eventus damni corrisponderebbe a quello in cui viene effettivamente compiuto l'atto di disposizione dal quale dovrebbe derivare direttamente la lesione della garanzia patrimoniale, essendo invece irrilevanti le successive vicende del patrimonio del debitore. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di azione revocatoria ordinaria, a fondamento dell'azione sarebbe richiesto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito. Non vi sarebbe dubbio che il pericolo di danno, derivante dalla modifica della situazione patrimoniale del debitore, tale da compromettere la fruttuosità dell'esecuzione coattiva del credito, dovrebbe derivare dall'atto di disposizione oggetto della richiesta di revocatoria, come sua conseguenza diretta, e quindi dovrebbe aversi riguardo ai soli effetti di tale atto sulla posizione patrimoniale del debitore;
ed una volta escluso che la situazione patrimoniale abbia subito deterioramento per effetto dell'atto di disposizione, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate all'atto di disposizione, non avrebbero rilevanza.
Nel caso di specie la paventata lesione al patrimonio della società sarebbe del tutto inesistente con riguardo alle cessioni delle ed CP_5 avrebbe potuto essere semmai ravvisata negli atti dispositivi posti in essere successivamente dalla società stessa - estranei alla sfera di determinazione del sig. prima e del sig. poi - e non certamente nell'atto di PT Pt_2 compravendita sottoscritto dal sig. , ove il prezzo di cessione Parte_1 era in linea con la perizia tecnica di stima, circostanza non contestata dalla curatela. Il Fallimento ai fini della considerazione della capienza del patrimonio residuo della non avrebbe fornito alcun elemento di Controparte_1 valutazione, omettendo qualsivoglia allegazione, e ciò in contrasto con il principio di diritto secondo cui, “in tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus
r.g. n. 9 damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio e può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti al fine anzidetto le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente a quell'atto di disposizione”. Né il , su cui incombeva l'onere probatorio, CP_1 avrebbe potuto fondare la prova dell'incapienza sulla mera presunzione dell'avvenuta dichiarazione di , atteso che, peraltro, quest'ultima CP_1
è intervenuta ben 2 anni dopo l'atto di disposizione. L'apodittica affermazione del Giudicante secondo cui: “Nel caso di specie è indubbio e risulta per tabulas che sussiste il pregiudizio alle ragioni creditorie della massa fallimentare quale diretta conseguenza della stipula degli atti del 03/12/2010, atteso che con siffatta operazione la società si è spogliata degli unici cespiti presenti nel proprio patrimonio a seguito dell'intervenuto conferimento del patrimonio delle in corso di CP_5 costituzione, coevamente al palesarsi dello stato di insolvenza”, sarebbe infondata, non avendo il sul punto prodotto nulla. CP_1
La determinazione del Tribunale contrasterebbe con il consolidato orientamento del Supremo Collegio, secondo cui al fine di verificare la sussistenza dell'eventus damni va accertata quale era la consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore subito dopo il compimento dell'atto che si assume pregiudizievole, consentendo soltanto l'acquisizione di tali dati di verificare in concreto, attraverso il loro raffronto, se l'atto in questione abbia effettivamente pregiudicato le ragioni dei creditori;
ed incomberebbe sull'attore l'onere di provare il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto dell'atto di cui si chiede la revoca. Quindi, l'azione proposta dal avrebbe dovuto essere CP_1 ritenuta priva di fondamento non essendosi configurata, né sarebbe stata data prova del contrario, che nei confronti della si fosse prodotta Pt_5 alcuna lesione della garanzia patrimoniale, e comunque non vi sarebbe prova del contrario, attribuibile alla volontà degli odierni appellanti. Non sussisterebbe alcun riscontro probatorio in ordine a quanto affermato apoditticamente dal atteso che, nel caso in esame, la CP_1 [...] avrebbe incassato il 50% del prezzo per ciascuna cessione, CP_1 ritenendo di operare una compensazione con i crediti vantati dai soci, estinguendo un debito della società. Non sarebbe stato fornito alcun elemento probatorio per legittimare l'esperita azione ordinaria di cui agli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall., sia nei confronti del sig. , ed ancor più di , avendo Parte_1 Parte_2 riguardo sia al consilium fraudis, sia alla partecipatio fraudis, che all'effettività del danno (eventus damni), inteso come lesione della garanzia r.g. n. 10 patrimoniale del credito conseguente al compimento dell'atto dispositivo.
Dette condizioni avrebbero dovuto essere provate dall'attore nel giudizio di primo grado, su cui incombeva il relativo onere, ed in carenza di qualsiasi prova al riguardo, il giudice del merito avrebbe dovuto rigettare la domanda, dovendosi ritenere l'intero costrutto difensivo del , CP_1 permeato di affermazioni apodittiche e prive di riscontro probatorio. Con il quarto motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale con riguardo alla scientia damni ha stabilito che: “Nel caso di specie, tale condizione di evince chiaramente dalle modalità di versamento del prezzo ed il ruolo rivestito all'interno della società dal convenuto , invero, con l'atto del Parte_1
03/12/2010 le quote delle due conferitarie neo costituite CP_3
e Alfa Gestione e Costruzione srl, venivano cedute ad un prezzo pari al
[...] valore nominale del capitale sociale a , già nominato Parte_1 amministratore unico delle due in sede di costituzione, avvenuta il CP_5
26/11/2010.”; e: “Senonchè, provvedeva al pagamento della Parte_1 prima parte in data 21/12/2010 per € 100.000, mentre il data 27/12/2010, 6 giorni dopo tale incasso, mediante restituzioni ai soci della società € 100.000 a titolo di rimborso finanziamento soci. Tale restituzione dell'altra parte del corrispettivo si appalesa indiscutibilmente anomala ed idonea a pregiudicare il ceto creditorio ma soprattutto nota la sia Parte_1
l'operazione che il carattere pregiudizievole;
anzi deve affermarsi che essa era intenzionalmente diretta a danneggiare i creditori pregiudicare e ciò sia perché avvenuta al di fuori dell'accordo contrattuale sia perché il debito per finanziamento soci, nel corso degli anni precedenti, non era stato restituito, se non per importi del tutto irrilevanti rispetto all'ammontare dello stesso per come accertato e dedotto dalla Curatela e non puntualmente contestato). Vieppiù che la restituzione avveniva solo sei giorni dopo l'incasso della prima rata della cessione delle quote e per il medesimo importo delle ultime due rate ( senza quindi aspettare l'altra scadenza e cioè quella del 05/2/2011), inducendo ragionevolmente a ritenere che la provvista per l'acquisto delle quote delle società fosse stata fornita al direttamente dai soci della in bonis e PT Controparte_1 che, una volta incassata la prima rata di pagamento delle quote, i soci avessero immediatamente disposto la restituzione delle somme anticipate. Successivamente in data 12/1/2012, pendente l'istanza di fallimento presentata dagli arbitri, la registrava la cessione a Controparte_1 favore dei propri soci del credito di € 100.000,00 vantato nei confronti di a titolo il pagamento del saldo quote. Ancora, con la scrittura CP_6 del 18/1/2012 la compensava il “credito verso soci” Controparte_1 appena generato con la posta di debito verso soci, relativa ai finanziamenti asseritamente ricevuti. Quanto ricostruito prova per tabulas l'accordo tra
e nonché la consapevolezza in capo a Parte_1 Controparte_1
del pregiudizio economico arrecabile ed arrecato con Parte_1
r.g. n. 11 l'operazione di acquisto delle quote così come consegnata”. Al riguardo hanno lamentato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 c. p. c. 2697 e 2901 c. c., nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente il requisito della “scientia damni”, affermando che il predetto requisito sarebbe evincibile “chiaramente dalle modalità di versamento del prezzo ed il ruolo rivestito all'interno della società dal convenuto
[...]
”. PT
L'assunto sarebbe infondato;
la circostanza del pagamento del prezzo in due tranches non potrebbe essere considerata anomala in ambiti commerciali come quello per cui è causa, e non si comprenderebbe quale carattere anomalo potrebbe aver ravvisato il giudicante nel fatto che il primo pagamento, di ben € 100.000, era intervenuto una settimana dopo la trascrizione dell'atto di compravendita, a mezzo bonifico bancario, con provvista propria del sig. , come dallo stesso confermato in Parte_1 sede di interrogatorio formale. E laddove il Tribunale ha affermato che “ provvedeva al Parte_1 pagamento della prima parte in data 21/12/2010 per € 100.000, mentre in data 27/12/2010, 6 giorni dopo tale incasso, mediante restituzioni ai soci della società € 100.000 a titolo di rimborso finanziamento soci. Tale restituzione dell'altra parte del corrispettivo si appalesa indiscutibilmente anomala”, sembrerebbe aver assunto che il saldo prezzo sarebbe stato versato “mediante restituzione ai soci di € 100.000”, quando in realtà sarebbe pacifico, in quanto dedotto dallo stesso nel proprio atto CP_1 di citazione che il credito vantato dalla era stato ceduto ai Controparte_1 soci (tra i quali non c'era il sig. . Parte_1
Essendo palesemente errata la premessa (saldo prezzo mediante rimborso), risulterebbe errata anche la conclusione dell'idoneità dell'operazione a pregiudicare il ceto creditorio, peraltro non corroborata da alcuna risultanza probatoria, visto che sul punto il avrebbe CP_1 omesso qualsivoglia allegazione.
Non si comprenderebbe poi da cosa il Giudicante abbia dedotto che le determinazioni della rispetto ai soci potessero essere note Controparte_1 al sig. (nota al sia l'operazione che il Parte_1 Parte_1 carattere pregiudizievole anzi deve affermarsi che essa era intenzionalmente diretta a danneggiare i creditori pregiudicare e ciò sia perché avvenuta al di fuori dell'accordo contrattuale sia perché il debito per finanziamento soci, nel corso degli anni precedenti, non era stato restituito, se non per importi del tutto irrilevanti rispetto all'ammontare dello stesso per come accertato e dedotto dalla Curatela e non puntualmente contestato), atteso che sarebbe stato acclarato dalla visura della società versata in atti dallo stesso , che il Controparte_1 CP_1 sig. non ricopriva alcuna carica sociale, né possedeva quote Parte_1 del capitale sociale della , per cui la circostanza dedotta dal Controparte_1
r.g. n. 12 giudicante sarebbe apodittica ed avulsa dalle risultanze documentali. La circostanza che il giudicante abbia ritenuto, sbagliando, che il saldo prezzo sia avvenuto attraverso la restituzione ai soci, è acclarata anche dall'ulteriore inciso secondo cui “la restituzione avveniva solo sei giorni dopo l'incasso della prima rata della cessione delle quote e per il medesimo importo delle ultime due rate (senza quindi aspettare l'altra scadenza e cioè quella del 05/2/2011)… Ed ancora nella parte in cui assume che “Successivamente in data 12/1/2012, pendente l'istanza di fallimento presentata dagli arbitri, la registrava la Controparte_1 cessione a favore dei propri soci del credito di € 100.000,00 vantato nei confronti di a titolo il pagamento del saldo quote”. Parte_1
In realtà, la cessione del credito dalla società ai soci non era avvenuta a “titolo pagamento del saldo quote” bensì a titolo di restituzione finanziamento soci, operazione del tutto avulsa dalla sfera di determinazione degli odierni appellanti. Sempre apoditticamente il giudicante ha affermato che: “Quanto ricostruito prova per tabulas l'accordo tra e nonché la Parte_1 Controparte_1 consapevolezza in capo a del pregiudizio economico Parte_1 arrecabile ed arrecato con l'operazione di acquisto delle quote così come consegnata”; ma non sussisterebbe alcun documento a riprova delle circostanze che, meramente dedotte dal , sono state CP_1 acriticamente copiate dal Giudice senza indicare gli elementi di prova da cui risulterebbero desumibili. Riguardo all'illazione del per cui “tanto potrebbe far CP_1 ritenere che la provvista per l'acquisto delle quote delle società sia stata fornita al sig. direttamente dai soci della ”, oltre ad PT Controparte_1 essere stata contestata fermamente in quanto errata, infondata ed improvata, si evidenzia che anche sul punto il , pur avendo a disposizione CP_1 strumenti giuridici per verificare il conto corrente del sig. e la bontà PT delle dichiarazioni rese dal medesimo, chiedendo al Giudice di disporre ex art. 210 c.p.c. a carico dell'Istituto di credito l'esibizione dell'estratto conto riferito ad un determinato periodo temporale, ha omesso di articolare sul punto le istanze istruttorie, tentando ancora di invertire l'onere della prova in palese violazione del disposto di cui al'art. 2697 c.c. La disciplina della revocatoria ex art. 66 L.F. configurandosi, al pari di quella ordinaria, come mezzo per la conservazione della garanzia patrimoniale in favore dei creditori contro gli atti dispositivi posti in essere dal debitore in loro pregiudizio, determinerebbe in capo al curatore l'attribuzione dell'onere di provare la sussistenza dei presupposti indispensabili ai fini dell'esercizio dell'azione stessa. La provvista per il pagamento della prima parte del prezzo non sarebbe stata fornita al sig. dai soci della , e con PT Controparte_1 riguardo al saldo prezzo sarebbe pacifico che il relativo credito sia stato oggetto di cessione tra la ed i soci, ove il sig. non ha Controparte_1 PT
r.g. n. 13 avuto, né gli potrebbe essere attribuito, attesa la sua totale estraneità alla compagine sociale e l'insussistenza di qualsivoglia altro collegamento, alcun coinvolgimento, per cui l'adempimento ovvero l'inadempimento della sottesa obbligazione interesserebbe un soggetto terzo, appunto il socio, estraneo al presente giudizio, e sui cui il sarebbe carente CP_1 di legittimazione attiva. Allo stesso modo, afferirebbe al rapporto socio/società l'eventuale rimborso del finanziamento soci avvenuto attraverso la cessione del credito vantato dalla società nei confronti del sig. per cui, l'azione PT revocatoria nei confronti del sig. ed ancor più nei confronti del sig. PT
, sarebbe infondata. Parte_2
Quest'ultimo, infatti, soggetto anch'egli estraneo alla compagine sociale della , ben 3 anni dopo, ovvero il 23/5/2013, aveva Controparte_1 acquistato dal sig. le quote della Alfa Gestioni e Costruzioni Parte_1 srl, atto di cui il del tutto apoditticamente ha chiesto la revoca, CP_1 accolta dal Tribunale senza, anche sul punto, motivare. Peraltro, l'ipotesi del Curatore si dimostrerebbe ancor meno attendibile considerando che se il avesse voluto costituire un PT
“ulteriore filtro” non si comprenderebbe perché detto filtro non sarebbe stato posto in essere anche rispetto alle quote della non CP_3 sussisterebbe, né il avrebbe dato prova del contrario, alcun CP_1 collegamento tra , e la con Parte_1 Parte_2 Controparte_1 totale carenza della scientia damni e del consilium fraudis. Come noto, l'actio pauliana sacrifica gli atti in frode, sanzionandone l'inefficacia relativa, a soddisfazione delle posizioni giuridiche attive legittime, ma non può sacrificare un atto legittimo (vendita), compiuto in favore di altro atto altrettanto legittimo (pagamento dei debiti). Infatti, costituisce regola generale di diritto ordinario l'obbligo del debitore di pagare i debiti, sicchè l'avvenuto pagamento costituisce applicazione di detto precetto e di per sé non può assurgere ad atto in frode, ancorché ne sia derivata, ma non è questo il caso, l'incapienza patrimoniale del debitore a soddisfare altre situazioni passive;
del resto, l'interesse del debitore alla libera disponibilità dei suoi beni dovrebbe prevalere sull'astratto interesse del creditore a conservare intatto l'oggetto della sua garanzia e troverebbe fondamento nell'esigenza di salvaguardare il principio della libera circolazione dei beni consacrato nell'art. 41, 1° comma, Cost. Nonostante il fallimento abbia affermato, del tutto apoditticamente, di aver “avuto modo di provare le “anomalie” dell'operazione di cessione posta in essere”dalla Fallita, in realtà, dopo aver offerto una semplice ipotesi, non supportata da alcun elemento probatorio, avrebbe tentato di attribuire alla convenuta l'onere di dimostrare l'inconsistenza di detta tesi, con un evidente tentativo di sovvertire il disposto dell'art. 2697 c. c. Nel caso di specie non vi sarebbe alcun collegamento tra il sig. PT
r.g. n. 14 e la , per cui non si comprenderebbe come il primo PT Controparte_1 potesse, anche solo ipoteticamente essere a conoscenza dell'eventuale, quanto non provato pregiudizio, che l'operazione avrebbe potuto arrecare ai creditori, soprattutto a fronte del comprovato, pacifico pagamento dell'importo di € 100.000 (imputabile nella misura del 50% a ciascun atto di compravendita sopra evidenziato). Anche il paventato legame di parentela tra il sig. e Parte_1
l'Avv. che secondo il Curatore rappresenterebbe uno degli elementi PT significativi per ricondurre le operazioni oggetto dell'odierna revocatoria
“ad un più ampio disegno di dismissione”, sarebbe privo di rilevanza, e sarebbe una mera illazione del Curatore medesimo, del tutto inveritiera, e quindi verrebbe meno il flebile piano indiziario su cui si fonda l'intera azione revocatoria, che dovrebbe essere respinta. Anche alla luce delle considerazioni relative al pagamento del prezzo e della sua congruità, all'assoluta inesistenza della scientia damni, e degli altri requisiti richiesti dall'ordinamento ai fini dell'operatività dell'art. 2901 cc, i trasferimenti delle quote sarebbero assolutamente legittimi. Inoltre, il fatto che la “scientia damni” deve necessariamente emergere da una serie di indizi gravi, numerosi, precisi e concordanti, che consentano di acclarare la sussistenza del requisito richiesto dall'art. 2901 c.c. per gli atti a titolo oneroso, dimostrerebbe che la legge ritiene che, a fronte dell'interesse dei creditori all'esatto adempimento, le esigenze di certezza del traffico giuridico e la tutela della buona fede impongono che la posizione del terzo acquirente trovi protezione laddove quest'ultimo non sia stato compartecipe dell'intento fraudolento del debitore. Con il quinto motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui (v. pag. 6) il Tribunale con riguardo al consilium fraudis ha stabilito che: “Sotto questo profilo la mala fede di
è ben ricostruita dalla difesa della Curatela” e “ costituisce Parte_2 circostanza dirimente sul punto il fatto che il giorno 23/5/2013 compare davanti al Notaio per la dell'atto di cessione il solo CP_7 [...]
” e “Anche questa circostanza, unitamente alla dichiarazione di Pt_2 avvenuto pagamento del prezzo in data antecedente l'atto (“il prezzo di cessione è stato prima d'ora già pagato…”), concreta prova della volontà di distrarre il patrimonio della anche mediante Controparte_1
l'ulteriore cessione delle quote a favore di , con l'intento di Parte_2 rendere più difficoltoso ogni tentativo di reintegro dl patrimonio della fallita, nella assoluta conoscenza di tutte le concrete circostanze da parte del terzo subacquirente. Anche in questo, la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, è conseguenza diretta delle concrete modalità dell'atto e dei suoi effetti. Va infatti evidenziato che la società fallita si è spogliata di tutti i suoi beni, a vantaggio, tra gli altri degli odierni convenuti, e per di più senza ricevere alcun corrispettivo da parte del terzo beneficiario. Le circostanze sopra esposte sono sufficienti di per
r.g. n. 15 se a far dichiarare l'inefficacia dell'atto in quanto comunque la cessione è stata solo parzialmente pagata (e poi compensata con il finanziamento soci, così obliterando ogni forma di responsabilità patrimoniale), nella piena consapevolezza di che l'operazione avrebbe reso più Parte_1 difficoltosa – se non impossibile – l'esazione del credito.”; e, laddove (v. pag. 8) ha stabilito che: “ tale ricostruzione non è stata puntualmente e seriamente contestata da controparte o comunque o comunque in modo tale da escludere che entrambi i convenuti hanno agito nella piena consapevolezza di recare un pregiudizio ai creditori con l'atto di cessione, evincendosi in capo ad entrambi la consapevolezza del carattere pregiudizievole sia dalla posizione debitoria già esistente sia dalle modalità di pagamento del prezzo e sia dalle operazioni di analoga natura tese a svuotare la garanzia patrimoniale dei creditori”. Il Giudice avrebbe errato nel sostenere, senza ancorare il proprio convincimento ad alcun elemento di prova versato in atti, che il sig.
[...]
avrebbe agito in mala fede, con la consapevolezza di creare Pt_2 nocumento al ceto creditorio;
fermo quanto già dedotto con riguardo all'”eventus damni” per il sig. valevole anche con riguardo Parte_1 al Sig. , la tesi del giudicante sarebbe smentita anche dalla Parte_2 tempistica in cui è avvenuto l'atto di cessione da a Parte_1 Per_2
. Quest'ultimo, infatti, soggetto anch'egli estraneo alla compagine
[...] sociale della ben 3 anni dopo, ovvero il 23/5/2013, ha Controparte_1 acquistato dal sig. le quote della Alfa Gestioni e Costruzioni Parte_1 srl, atto che il giudice di primo grado ha revocato. Peraltro, l'ipotesi del Curatore, cui ha aderito il Giudice, sarebbe ancor meno attendibile considerando che se il avesse voluto PT costituire un “ulteriore filtro”, non si comprenderebbe perché detto filtro non sia stato posto in essere anche con riguardo alle quote della
[...]
CP_3
Laddove il Tribunale ha affermato che “Va infatti evidenziato che la società fallita si è spogliata di tutti i suoi beni, a vantaggio, tra gli altri degli odierni convenuti, e per di più senza ricevere alcun corrispettivo da parte del terzo beneficiario”, avrebbe omesso di considerare in primis il lasso temporale tra le operazioni, e che il sig. non avrebbe Parte_2 avuto alcun collegamento né con la né con i soci di Controparte_1 quest'ultima o con il sig. Parte_1
Ancora, il giudicante, così come erroneamente affermato per il sig.
ha dedotto che “la cessione è stata solo parzialmente pagata Parte_1
(e poi compensata con il finanziamento soci, così obliterando ogni forma di responsabilità patrimoniale), nella piena consapevolezza di Parte_1 che l'operazione avrebbe reso più difficoltosa – se non impossibile – l'esazione del credito.” Non sussisterebbe, né il avrebbe dato CP_1 prova del contrario, alcun collegamento tra , e Parte_1 Parte_2 la , con totale carenza della scientia damni e del consilium Controparte_1
r.g. n. 16 fraudis. Per ritenere sussistente l'estremo soggettivo della “partecipatio fraudis”, il avrebbe dovuto provare che il terzo fosse CP_1 effettivamente consapevole del fatto che, attraverso l'atto stesso, sarebbe stato messo in pericolo il soddisfacimento delle ragioni creditorie. Tale consapevolezza, richiesta in capo al terzo ai fini della revoca dell'atto, si sostanzierebbe nella “reale possibilità” di conoscenza del pregiudizio, alla stregua di elementi, anche presuntivi, dai quali ricavare la sussistenza della
“scientia damni”, essendo necessaria l'acquisizione di elementi, anche presuntivi, volti a corroborare l'atteggiamento soggettivo del terzo, quali:
(a) il rapporto di parentela tra il debitore – venditore e l'acquirente; (b) la notifica dell'atto di precetto direttamente nelle mani dell'acquirente (proprio in virtù del rapporto di parentela e convivenza); (c) l'irrisorietà del prezzo di compravendita;
(d) l'appartenenza delle parti al medesimo settore imprenditoriale. Nessuno di tali elementi sussisterebbe con riferimento al caso di specie, e quindi la prospettazione della curatela e del giudice nella parte motiva della sentenza, si porrebbe in palese discordanza con il principio di regolarità causale, cui deve informarsi la prova presuntiva, con conseguente infondatezza della domanda avanzata dalla Curatela in totale carenza dei presupposti che la normativa pone alla base dell'azione revocatoria. Con il sesto motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale (v. pag. 8, ed il dispositivo), ha accolto la domanda del fallimento e dichiarati inefficaci nei confronti del gli atti di cessione con condanna dei convenuti CP_1 al pagamento delle spese di lite liquidate in € 10.000,00 oltre accessori. Il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente connessi, sono infondati e devono essere respinti. La Corte osserva che rispetto alla questione della sussistenza dell'eventus damni deve rilevarsi che non è necessario che l'atto di disposizione abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia causato maggiore difficoltà o incertezza nel recupero coattivo, alla stregua di una valutazione ex ante, con riferimento quindi alla data dell'atto, tenendo conto anche della modificazione qualitativa e/o quantitativa del patrimonio del debitore. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, il pregiudizio può consistere non solo nell'impossibilità ma anche nella mera difficoltà di soddisfacimento delle pretese creditorie;
in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o più difficile il soddisfacimento del credito, incombendo sul convenuto che eccepisca la r.g. n. 17 mancanza dell'eventus damni "l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio in ragione di ampie residualità patrimoniali" (v. Cass. 19963/05); ed il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (v. Cass. 19207/18). Nel caso di specie la consapevolezza in capo al compratore di arrecare un danno ai creditori sociali è facilmente desumibile sia dal prezzo pattuito per la vendita, ben inferiore al valore di mercato, sia dai rapporti intercorrenti tra i soggetti che a vario titolo rivestivano ruoli e/o cariche all'interno delle società coinvolte. Nonostante quanto dedotto dagli appellanti al riguardo va ritenuto sussistente il pregiudizio alle ragioni creditorie della massa fallimentare derivante dalla stipula degli atti di compravendita di cui si discute, atteso che la società in tal modo si è spogliata degli unici cespiti presenti nel proprio patrimonio, a seguito dell'intervenuto conferimento del patrimonio nelle NewCo sopra menzionate e conseguente cessione di quote, idonei a costituire effettiva garanzia patrimoniale per il soddisfacimento dei debiti contratti. E l'eventus damni è integrato anche quando l'atto dispositivo determini “un mero pericolo di danno”, vale a dire una maggiore difficoltà
o incertezza dell'esazione del credito ed incida sulla qualità dei beni che formano in concreto la garanzia generica del creditore;
per cui non c'è dubbio che sussiste la condizione posta per la revocatoria dell'atto quando questo determini lo svuotamento completo del patrimonio del debitore.
Attraverso gli atti di disposizione in esame, era stata compromessa la garanzia generica offerta dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., sottraendo beni che potevano essere destinati al soddisfacimento della massa, non avendo la fallita altri beni liquidabili, e quindi ne discende la revocabilità degli atti di cessione susseguenti e di tutti gli atti conseguenti, per l'esistenza di tutti i requisiti, citati anche da controparte, richiesti dagli artt. 66 L.F. e 2901 c. c. Per quanto riguarda la consapevolezza in capo al compratore di arrecare un danno ai creditori sociali essa è facilmente desumibile sia dalle modalità di versamento del prezzo, sia dal ruolo rivestito all'interno della società dagli odierni appellanti. Al riguardo appare utile riepilogare le operazioni poste in essere. Il 3/12/2010 le quote delle due conferitarie neo costituite [...]
[...] e ALFA GESTIONE E COSTRUZIONE s.r.l. erano Controparte_8 state cedute ad un prezzo pari al valore nominale del capitale sociale al Sig.
, già nominato quale amministratore unico delle due NewCo Parte_1 in sede di costituzione (avvenuta il 26/11/2010). Come risulta dalla lettura degli atti di compravendita delle quote sociali redatti dal Notaio è Persona_1 CP_3 stata ceduta ad € 90.000 mentre ALFA GESTIONE E COSTRUZIONE è stata ceduta ad € 110.000. Rispetto alla cessione di quote di ALFA GESTIONE E COSTRUZIONE le parti avevano convenuto che il prezzo sarebbe stato corrisposto da nelle seguenti modalità: Parte_1
- quanto ad € 50.000 entro il 20 dicembre 2010;
- quanto ad € 60.000 entro il 5 febbraio 2011. B le parti Controparte_9 Parte_6 avevano stabilito che il prezzo sarebbe stato corrisposto nel rispetto dei seguenti termini:
- quanto ad € 50.000 entro il 20 dicembre 2010;
- quanto ad € 40.000 entro il 5 febbraio 2011. Il Sig. aveva effettuato il pagamento della prima tranche Parte_1 in data 21 dicembre 2010 per € 100.000,00; in data 27 dicembre 2010, 6 giorni dopo tale incasso, la società aveva restituito ai soci della società €
100.000 a titolo di rimborso finanziamento soci;
tale restituzione deve ritenersi quanto mai anomala, perché il debito per finanziamenti soci, nel corso degli anni precedenti, non era stato restituito, se non per importi del tutto irrilevanti rispetto all'ammontare dello stesso;
inoltre, la restituzione era avvenuta solo sei giorni dopo l'incasso della prima rata della cessione delle quote e per il medesimo importo. Da tale circostanza deve inferirsi che la provvista per l'acquisto delle quote delle società era stata fornita al sig. direttamente dai soci della PT
e che, una volta incassata la prima rata di Controparte_1 pagamento delle quote, i soci avevano immediatamente disposto la restituzione delle somme anticipate. Occorre peraltro evidenziare che il sig. non aveva Parte_1 rispettato il termine del 5/02/2011 per il pagamento del saldo di € 100.000 (60.000,00 per ALFA GESTIONE e 40.000 per della CP_3 cessione delle quote. Successivamente, in data 12/01/2012, pendente l'istanza di fallimento presentata dagli arbitri, la Controparte_1 aveva registrato la cessione a favore dei propri soci del credito di € 100.000,00, vantato nei confronti di a titolo di Parte_1 pagamento del saldo delle quote, e con la scrittura del 18/01/2012, la aveva compensato il “credito verso soci”, appena Controparte_1 generato con la posta di debito verso soci, relativa ai finanziamenti asseritamente ricevuti. Tali circostanze dimostrano che era d'accordo con la Parte_1
r.g. n. 19 ed era sicuramente a conoscenza del danno Controparte_1 patrimoniale che l'operazione di acquisto delle quote, come realizzata, poteva determinare ai creditori della società. Successivamente, in data 23/05/2013, aveva ceduto le Parte_1 quote della ALFA GESTIONE E COSTRUZIONE al Sig.
[...]
, come confermato dallo stesso in sede di interrogatorio Pt_2 PT formale:”….il trasferimento fu effettuato a scopo di adempimento del credito di circa € 110.000,00, che il vantava nei miei confronti” . Pt_2
Come risulta dalla lettura dell'atto di compravendita, redatto dal Notaio il prezzo della cessione era stato concordato Persona_1 in € 110.000,00 (pari al valore nominale delle quote) e “Le parti si danno reciprocamente atto che il prezzo di cessione … è stato prima d'ora già pagato nei modi previsti dalla Legge e nel rispetto della normativa antiriciclaggio”; ma il Notaio non aveva indicato i mezzi di pagamento, ed il giorno 23/05/2013 compariva davanti al Notaio Persona_1 per la stipula dell'atto di cessione il solo “… il quale Parte_2 interviene in proprio e quale procuratore speciale di … a Parte_1 quant'infra autorizzato con procura speciale da me Notaio autenticata in data 8 maggio 2013 …”. Anche tale circostanza, unitamente alla dichiarazione di avvenuto pagamento del prezzo in data antecedente l'atto (“…il prezzo di cessione … è stato prima d'ora già pagato…”), costituisce, ad avviso della Corte, prova della volontà di distrarre il patrimonio della , Controparte_1 anche mediante l'ulteriore cessione delle quote a favore di
[...]
, con l'intento di rendere più difficoltoso ogni tentativo di Pt_2 reintegro del patrimonio della fallita;
e la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori discende direttamente dalle concrete modalità dell'atto e dei suoi effetti, posto che la società fallita si era spogliata di tutti i suoi beni, a vantaggio, tra gli altri, degli odierni appellanti, senza ricevere alcun corrispettivo da parte del terzo beneficiario. In tale contesto vanno poste in risalto le circostanze della cessione solo parzialmente pagata (e poi compensata con il finanziamento soci), nel caso del e della mancata prova del pagamento da parte del la PT Pt_2 consapevolezza in capo al compratore del pregiudizio arrecato non richiede, quindi, la specifica volontà di danneggiare il creditore, bensì “la generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori” (v. Cass. 18 maggio 2005, n. 10430; v. anche Cass., 29 aprile 2009, n. 10052; Cass., 17 gennaio 2007, n. 966). Con tale espressione si intende alludere non già ad una specifica intenzione di nuocere alle ragioni creditorie, ma ad una situazione di semplice conoscenza (o di conoscibilità, secondo il parametro della media diligenza) del pregiudizio che l'atto è in grado di produrre alla garanzia del credito.
r.g. n. 20 Rispetto a tali circostanze sopra esposte gli appellanti non hanno fornito alcuna indicazione che consenta di escludere che entrambi i convenuti avevano agito nella piena consapevolezza di recare pregiudizio ai creditori con l'atto di cessione, evincendosi, sia in relazione alla posizione debitoria esistente, sia in relazione alle modalità di pagamento del prezzo, sia in relazione alle operazioni di analoga natura, che l'intento era quello di svuotare la garanzia patrimoniale dei creditori. Per effetto della conferma della sentenza del Tribunale deve ritenersi assorbito il motivo che ha censurato la condanna alle spese degli odierni appellanti nel giudizio di primo grado. Alla stregua di quanto sinora esposto il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo devono ritenersi infondati e devono essere respinti. Alla stregua di quanto sinora esposto l'appello deve ritenersi infondato e deve essere respinto. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata. Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio 2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 13432/2019 emessa in data 25.06.2019 dal Tribunale di Roma Sezione Fallimentare, così provvede: A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore del (n. 749/12) delle spese Controparte_1 processuali del presente grado di giudizio che si liquidano d'ufficio in complessivi € 7.500,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali, se dovuti;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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