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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/06/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Sezione civile
Proc. n. 261/2024 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di: Opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA
(P.I. ), con sede legale in Gela nella Zona Parte_1 P.IVA_1
Industriale II Strada sn, nella persona del Legale Rapp.te p.t. CP_1
(Vittoria 30/5/1985 – , elettivamente
[...] C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Claudio Di Benedetto, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce/allegata all'opposizione
OPPONENTE
CONTRO
con sede in Vittoria Controparte_2
(RG), in via Ricasoli n. 57- P. IVA , in persona P.IVA_2 dell'Amministratore Unico Avv. , nato ad [...] Controparte_3 il 30/07/1982, residente in [...]- C.F: rappresentata e difesa, per procura in allegato alla C.F._2
comparsa costitutiva, dall' Avv. Giovanni Luca Baglieri, ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Vittoria, in via Ricasoli n. 57
OPPOSTA 3
E
Avv. , nato ad [...] il [...], Controparte_3 residente in [...]- C.F: e C.F._2
Avv. , nato a [...] il [...] – C.F: Controparte_4
, ivi residente in C.da AN sn , rappresentati e C.F._3 P.IVA_3 difesi, per procura in calce alla comparsa costitutiva, dall' Avv. Giovanni Luca
Baglieri, ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio in Vittoria, in via
Ricasoli n. 57
TERZI INTERVENUTI ex art. 111 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto Ingiuntivo n°1462/2023 (RG n. 3708/2023), emesso dal Tribunale Civile di Ragusa in data 20/12/2023, su istanza della Società “
[...]
, in cui le era stato ingiunto il Controparte_2 pagamento della somma di € 61,559,69, oltre agli accessori di legge e alle spese della procedura monitoria, chiedendo “In via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale Civile di Ragusa che vorrà rimettere le parti dinanzi al Tribunale Civile di Gela;
- In accoglimento della proposta opposizione e per i motivi suesposti, con qualsiasi statuizione (e quindi anche sotto il profilo della legittimazione attiva), revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n°1462/2023 (RG 3708/2023), emesso il
20/12/2023 dal Giudice adito;
- In mero subordine ed in parziale accoglimento dell'opposizione formulata, ricondurre la richiesta 4
dell'opposto al dovuto;
- Con vittoria di spese e compensi, anche ai sensi dell'art.96 cpc.”.
Si costituiva la società Controparte_2
la quale chiedeva “Accertare e dichiarare l'infondatezza della
[...] eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito per le ragioni meglio espresse al punto I in fatto e diritto e, per l'effetto, rigettare il ricorso introitato e confermare il decreto ingiuntivo impugnato;
- Accertare e dichiarare l'infondatezza della eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta, per le ragioni meglio esposte al punto II in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiararne la sussistenza e rigettare il ricorso introitato con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato;
- Accertare e dichiarare l'infondatezza delle ragioni esposte da controparte in merito all'inesistenza della prova del credito, dichiarando la debenza delle somme per le ragioni meglio esposte nel punto III in fatto e in diritto, rigettare il ricorso introitato e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo impugnato;
- Accertare e dichiarare la correttezza delle somme richieste in ingiunzione, per i motivi meglio esplicitati nel punto III in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettare il ricorso introitato e confermare il decreto ingiuntivo impugnato;
- Confermare il decreto ingiuntivo impugnato e dichiararne la esecutorietà, poiché fondato su credito certo, liquido ed esigibile e, per l'effetto, condannare la società al pagamento della somma Parte_1 ingiunta a favore della società - Con vittoria di Controparte_5 spese e compensi di giudizio”.
Nel corso del giudizio de quo intervenivano ex art. 111 c.p.c. gli Avv.ti e , i quali rappresentavano Controparte_3 Controparte_4 che, in data 5-11-2024, avevano acquistato a titolo oneroso e pro soluto da il credito da quest'ultima Controparte_2 società vantato nei confronti dell'odierna debitrice, come evincibile dall'atto di cessione prodotto, per cui gli odierni intervenienti erano divenuti titolari del credito, e di tutti i diritti ad esso connessi e collegati;
gli stessi si richiamavano, confermavano e facevano proprie tutte le istanze, richieste, difese, eccezioni e deduzioni già avanzate dalla cedente, da intendersi integralmente richiamate, riportate e trascritte.
Ciò premesso, l'opposizione in esame appare meritevole di accoglimento sotto il profilo dell'eccepita incompetenza territoriale del Tribunale adìto, 5
formulata dalla essendo competente il Tribunale di Gela, per le Parte_1 ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo presuppone una pattuizione espressa, che non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso essere inequivoca e non lasciar adito ad alcun dubbio circa l'intenzione delle parti di escludere la competenza degli altri fori contemplati dalla legge;
in tal caso, la parte che eccepisca l'incompetenza del giudice adito non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti (cfr. Cass. Sez. 3, ord.n. 20713 del 17.07.2023). La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord-n. 1838 del 25.01.2018, C.E.D.Cass.n. 647575).
La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare - a pena dell'ammissibilità – tutti i fori concorrenti (cfr. Cass. Sez. 3 , ord.n. 33203 del 18.12.2024, C.E.D.Cass.n. 672972).
Nella specie, dal tenore letterale dell'art. 10, contenuto nel contratto di prestazione d'opera professionale stipulato tra le parti in data 08.05.2020, si evince chiaramente come intenzione delle parti fosse quella di individuare quale foro convenzionale esclusivo, per ogni controversia che potesse insorgere dall'interpretazione o dall'esecuzione del citato contratto, quello di Gela. 6
Nella relativa pattuizione, infatti, si legge che:” Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il tribunale di Gela”. La volontà in tal senso manifestata dalle parti deve intendersi dunque chiara ed inequivoca, e come tale la stessa non lascia adito a dubbi interpretativi, avendo le stesse manifestamente escluso ogni altro foro concorrente.
Ne consegue che l'opposizione in esame deve essere accolta sotto il profilo dell'eccepita incompetenza territoriale, essendo competente il Tribunale di Gela, dinanzi al quale le parti andranno rimesse, e il decreto impugnato va dichiarato nullo e revocato.
Nel caso di incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, si deve ritenere che il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale e inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare sia l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto che la nullità del decreto stesso, nonchè revocare l'atto citato, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa dinanzi al Giudice competente (cfr. Cass. Sez. L. 21 maggio 2007 n. 11748; Trib. Torino sent. 22 febbraio 2007 n. 1182; Cass.
Sez. 3, 11 luglio 2006 n. 15720; Cass. Sez. 3, 11 luglio 2006 n. 15694; Cass.
Sez. 2, 22 giugno 2005 n. 13353; Cass. Sez. 2, 09 novembre 2004 n. 21297;
Cass. Sez. 3, 17 dicembre 2004 n. 23491; Cass. Sez. 3, 14 luglio 2003 n.
10981; Cass. Sez. 2, 04 aprile 2003 n. 5310; Cass. Sez. L. 23 gennaio 1999 n.
656; Cass. Sez. 3, 17 marzo 1998 n. 2843).
La declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongono la pronuncia di una sentenza.
Il provvedimento con cui il Giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la carenza di competenza dell'Autorità giurisdizionale che emise il decreto in via monitoria, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione per incompetenza, e dichiarativo della nullità del decreto
(cfr. Cass. Sez. 6, 21 agosto 2012 n. 14594; Trib. Torino Sez. 3 sent. 01 luglio
2010 n. 32568/09). 7
Nel caso di specie andrà dunque dichiarata l'incompetenza del
Tribunale di Ragusa ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, in favore del
Tribunale di Gela, con conseguente dichiarazione di nullità e revoca del decreto medesimo.
Ogni altra questione ed eccezione deve intendersi assorbita nel tenore della presente decisione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa
In accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Ragusa ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Gela;
dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 1462/23, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 20.12.2023 (proc.n. 3708/23 R.G.), che revoca;
fissa alle parti il termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio de quo dinanzi al Tribunale di Gela.
Condanna la parte opposta a rifondere le spese processuali sostenute dalla controparte nella misura di euro 2.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ragusa, il 13 giugno 2025.
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Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo