Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/05/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 903/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 903/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rapp.ti e difesi come in atti dall'avv.
[...] C.F._2
Baglivo Anna Lisa, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 20/05/2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.04.2025 i coniugi [nato a Parte_1
EN (Svizzera) in data 8.12.1975 (C.F. ] e C.F._1 Parte_2
[nata a [...] in data [...] (C.F. )],
[...] C.F._2
1
premesso di aver contratto matrimonio in data 13.9.2006 in Castel San Lorenzo
(SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di
Castel San Lorenzo (SA) dell'anno 2006, al n. 7 Parte II Serie A e che dall'unione Per_ erano nati due figli, (3.6.2008) e (11.3.2013), ed evidenziato che il Per_2
Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con decreto di omologa n. 7822/2018 del 18.10.2018, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 20.5.2025 le parti, tramite il loro difensore, depositavano in data
30.4.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
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“- affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, con tempi e forme di frequentazione e diritto di visita liberi e senza vincoli con il padre;
- disporre il mantenimento diretto dei minori, atteso che i tempi di permanenza dei minori presso il genitore non collocatario sono pressochè sovrapponibili ai tempi di permanenza presso l'altro genitore;
- le spese straordinarie saranno divise nella misura del 50%; mentre l'assegno unico sarà richiesto dalla madre collocataria nella misura del 100%”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
] e [nata a OL (SA) in [...] C.F._1 Parte_2
7.8.1982 (C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di Castel San Lorenzo (SA) dell'anno 2006, al n. 7 Parte
II Serie A;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Castel San Lorenzo (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento
3 Proc. R.V.G. n. 903/2025
dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 20/05/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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