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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 01/08/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. 868/2023 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 19 aprile 2023
da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, per mandato in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Alessio
Console Pentrelli e presso il suo studio in Pordenone via F.lli Bandiera n. 2 elettivamente domiciliata
- attrice -
contro
(C.F. e P.I. ) rappresentata e difesa, OP P.IVA_2 per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Michele Lucca e presso il suo studio in Udine via Dante n. 16 elettivamente domiciliata
- convenuta -
Oggetto: assicurazione contro i danni.
Causa iscritta a ruolo il 21 aprile 2023 e rimessa in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 6 giugno 2025.
Pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da foglio depositato telematicamente il 7 aprile 2025:
“Nel merito:
1) accertarsi il diritto della Parte_1 all'indennizzo per effetto del sinistro dd. 12.9.2021 in forza della polizza n.
1/40027/135/169577799 stipulata con per i motivi esposti in OP narrativa nella misura di €12.317,32;
2) in forza dell'accertamento di cui al punto che precede, condannare
[...]
a corrispondere all'attrice la somma di €12.317,32, oltre interessi OP come per legge dalla data del sinistro al saldo, da calcolarsi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla notifica del presente atto;
3) spese e compenso di lite rifusi oltre accessori di legge.
Ad istruttoria:
A) Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
4) “Vero che collabora con AssCo Broker s.r.l., broker per il tramite del quale
[...]
stipulò con la Parte_1 OP polizza costituente l'allegato 1 che le viene rammostrato”.
5) “Vero che la informava dell'esito degli accertamenti OP peritali disposti a seguito della denuncia di atti vandalici che Parte_1 presentò con riferimento ai fatti occorsi in data 12.9.2021”;
[...]
6) “Vero che in particolare, le comunicò che l'accertamento OP peritale dava le seguenti conclusioni: da perizia coerenza danni su riparazione imponibile per eu 11.182,68 – 10% scoperto = 10.064,42”.
7) “Vero che, in data 2.12.2021, alle ore 11:15 inviava la mail costituente l'allegato 3 che le viene rammostrato”.
Teste:
Pagina 2 di 12 , presso AssCo Broker s.r.l., con sede in Via Montereale n. 13 a Pordenone. Tes_1
8) “Vero che, in data 12.9.2021, il Sig. si presentava in data 13.9.2021 Parte_1 presso la Stazione Carabinieri di Fontanafredda, presso la quale lei presta servizio, a bordo del veicolo Maserati targato GB831MG”.
9) “Vero che, nell'occasione di cui al punto che precede, il Sig. rendeva Parte_1 la dichiarazione costituente l'allegato 2 che le viene rammostrato e che è conservato agli atti della Stazione Carabinieri di Fontanafredda”.
10) “Vero che, nell'occasione di sui al capitolo 8, lei visionava il mezzo targato CP_2
GB831MG, e vedeva sullo stesso, ed in particolare su portiere, fanali, cofano, tetto a paraurti delle rigature, rappresentate nelle fotografie costituenti l'allegato 13 che le vengono rammostrate”.
Teste:
Carabiniere Appuntato , presso Stazione Carabinieri di Testimone_2
Fontanafredda, in Via Giosuè Carducci n. 50 a Fontanafredda (PN).
14) “Vero che il Sig. le riferiva di essersi recato per rendere la Parte_1 dichiarazione relativa gli atti vandalici subiti dal veicolo presso la Stazione Carabinieri di
Lignano, dove si trovava al momento in cui scopriva il fatto, ma che gli stessi lo avevano indirizzato presso la Stazione Carabinieri di Fontanafredda”.
Teste:
, presso con sede in Roveredo in Piano (PN), Testimone_3 Parte_1
Via Lino Zanussi 10
15) “Vero che l'agenzia curava la immatricolazione in Italia del veicolo Controparte_3
Maserati targato GB831MG di proprietà della;
Parte_1
16) “Vero che, nell'ambito di detta attività, veniva rilasciata al veicolo in questione in foglio di via (carta provvisoria di circolazione), che costituisce l'allegato 16 che le viene rammostrato, funzionale a permettere l'assicurazione del veicolo”.
17) “Vero che, successivamente, veniva emessa, in data 21.4.2021 carta di circolazione
Pagina 3 di 12 definitiva come da allegato 17 che le viene rammostrato”;
18) “Vero che, successivamente, curava in nome e per conto della carrozzeria Pt_1 la iscrizione del veicolo al P.R.A., il cui procedimento si concludeva solo in data
[...]
24.8.2022 per effetto delle richieste di integrazione della documentazione che svolgeva il
P.R.A. stesso”;
19) “Vero che, in caso di veicoli provenienti da Paesi extra-UE, il rilascio della carta di circolazione precede l'iscrizione al P.R.A. e che una volta rilasciato detto documento si omette qualsiasi aggiornamento dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli o il rinnovo della carta di circolazione”
Teste:
c/o con sede in Via del Porto n. 7/9 a Porcia (PN). Tes_4 Controparte_3
20) “Vero che la ha in uso, come software gestionale, il Parte_1 programma Wincar della System Data Software s.r.l.”;
21) “Vero che, quando si deve procedere alla stampa di un preventivo, realizzato con il programma di cui al paragrafo che precede, il software indica come data di stampa quella inserita al momento della creazione del preventivo stesso, anche se diversa da quella in cui avviene la stampa”;
22) “Vero che, se si vuole che il programma in fase di stampa riporti una data diversa da quella indicata al momento della creazione del preventivo stesso, si deve procedere a correggere manualmente la data prima di lanciare il comando di stampa”;
23) “Vero che il preventivo relativo alla riparazione del veicolo GB831MG, CP_2 costituente l'allegato 8 che le viene rammostrato, è memorizzato nel gestionale in uso alla con la data 6.12.2021”. Parte_1
Teste:
, presso sita in Via Lino Zanussi n. 10 a Testimone_3 Parte_1
Roveredo in Piano (PN);
24) “Vero che, in data 3.12.2021, dopo le ore 22:15, riceveva da suo padre, Pt_1
Pagina 4 di 12 una telefonata in cui lo stesso la informava che aveva avuto un incidente, mentre Pt_1 era a bordo della Maserati Quattroporte targata GB831MG, in Via Ceolini nel territorio del
Comune di Porcia”;
25) “Vero che suo padre, , le comunicava che l'autoveicolo aveva subito Parte_1 danni tali da non poter riprendere in sicurezza la marcia”;
26) “Vero che suo padre, , le chiedeva di raggiungerlo nel luogo del Parte_1 sinistro con il veicolo Hummer e un carrello, di proprietà della Parte_1
e ricoverati presso la sua sede legale in Via Lino Zanussi n. 10 a Roveredo in Piano (PN)”;
27) “Vero che si recava, quella stessa notte, a bordo dell'Hummer, con agganciato un carrello, in Via Ceolini nel territorio del Comune di Porcia e lì trovava suo padre e il veicolo
Maserati Quattroporte targato GB831MG danneggiato”;
28) “Vero che il veicolo Maserati Quattroporte targato GB831MG veniva da lei e suo padre posto sul carrello attaccato all'Hummer e quindi trasportato presso la sede della sita in Via Lino Zanussi 10 a Roveredo in Piano (PN)”. Parte_1
Si indica a teste:
, presso carrozzeria con sede in Via Lino Zanussi n. 10 Testimone_5 Parte_1
a Roveredo in Piano (PN);
B) Ordinarsi ex art. 210 c.p.c. a e al Perito OP Persona_1
l'esibizione dell'elaborato redatto dal Perito con il quale lo
[...] Persona_1 stesso ha valutato e stimato i danni patiti dal veicolo Maserati targato GB831MB di proprietà della per effetto del sinistro Parte_1 dd. 12.9.2021.
C) Ammettersi consulenza tecnica d'ufficio al fine di stimare la congruità dell'importo delle riparazioni del veicolo Maserati Quattroporte targato GB831MG - esposte nella fattura contenuta nell'allegato 20 attoreo - in conseguenza del sinistro (atti vandalici commessi in data 12.9.2021) per cui è causa, importo comprensivo di ricambi, manodopera di carrozzeria, manodopera meccanica e materiali di consumo”.
Per la convenuta: come da foglio depositato telematicamente l'8 aprile 2025:
Pagina 5 di 12 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pordenone adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis,
Nel merito, respingersi la domanda attorea per tutte le ragioni esposte in atti di causa.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge.
In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate:
1. Vero che il 13.09.2021 il sig. si recava presso la Stazione dei Carabinieri di Pt_1
Fontanafredda ove avanti al Comandante Maresc. rilasciava la Testimone_6 dichiarazione che si rammostra sub doc. 2 fasc. attoreo.
2. Vero che il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Fontanafredda si limitava a raccogliere la predetta dichiarazione dell'odierno attore che si asteneva dal far riscontrare al Pubblico Ufficiale i danni descritti nella dichiarazione.
3. Vero che in data 06.04.2022 il sig. affermava avanti al all'accertatore Pt_1 [...]
che il 13.09.2021 il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Tes_7
Fontanafredda avevano preso visione dei danni riportati dalla tg. GB831MG CP_2 nell'occorso del 12.09.2021.
Testi: , Via Monte Marmolada, 4 Scorzè, Comandante Maresc. Testimone_7
, presso Stazione dei Carabinieri di Fontanafredda Testimone_6
Si chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante della Società attrice sulle circostanze capitolate sub 2 e 3.
Solo nel caso in cui si ritenessero superabili le eccezioni avanzate dalla deducente su an e quantum attoreo, si chiede disporsi CTU contabile, essendo necessario esaminare documenti contabili e registri della società attrice relativamente alle fatture di acquisto dei pezzi di ricambio esposti nella fattura n. 17 del 21.06.2022, nonché CTU al fine di stimare la congruità dell'importo delle riparazioni del veicolo Maserati Quattroporte targato
GB831MG, con verifica della quantità e qualità dei pezzi di ricambio effettivamente utilizzati nonché dei prezzi pagati per gli stessi dall'attore. La congruità dell'importo delle
Pagina 6 di 12 riparazioni andrà peraltro calcolata al netto dell'IVA non dovuta, come pacificamente ammesso da controparte (cfr. doc. 6 atto di citaz.).
Si chiede di essere autorizzati all'acquisizione di copia degli atti e dei documenti della causa n. 321/2023 promossa dall'odierno attore nei confronti di HDI Assicurazioni e CP_4
avanti codesto Tribunale (giudice dr. Francesco Petrucco Toffolo prossima
[...] udienza 17/11/2023 ad ore 11.15).
Per quanto riguarda i mezzi di prova formulati da controparte, ci si richiama e si danno per qui trascritte le ragioni di opposizione e inammissibilità degli stessi formulati dalla deducente nella memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. datata 14.11.2023.
Sulle capitoli di prova avversari eventualmente ammessi si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi , Via Monte Marmolada, 4 Scorzè, Testimone_7
Comandante Maresc. presso Stazione dei Carabinieri di Testimone_6
Fontanafredda”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice Parte_1
(di seguito solo attrice o ha evocato avanti al Tribunale
[...] Pt_1 di Pordenone la convenuta (di seguito solo convenuta o OP
, al fine di sentir accogliere le seguenti, testuali, domande: CP_1
“Nel merito:
1) accertarsi il diritto della Parte_1 all'indennizzo per effetto del sinistro dd. 12.9.2021 in forza della polizza n.
1/40027/135/169577799 stipulata con per i motivi esposti in OP narrativa nella misura di €12.317,32;
2) in forza dell'accertamento di cui al punto che precede, condannare
[...]
a corrispondere all'attrice la somma di €12.317,32, oltre interessi OP come per legge dalla data del sinistro al saldo, da calcolarsi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla notifica del presente atto;
3) spese e compenso di lite rifusi oltre accessori di legge”.
Pagina 7 di 12 1.2 La convenuta, nel costituirsi contestando la fondatezza delle domande attoree, ha formulato le seguenti, testuali, conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pordenone adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare:
Nel merito, respingersi la domanda attorea per tutte le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge”.
1.3 Acquisite le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., è stato dato ingresso alla prova per testi dedotta dall'attrice limitatamente ai capitoli da 1 a 3 e da 11 a 13 della memoria di data 31 ottobre 2023.
1.4 Indi, dopo il deposito degli scritti finali, all'esito dell'udienza cartolare del 6 giugno
2025 la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, la domanda va accolta, giacché fondata.
Come emerge, infatti, dall'esame degli atti di causa, in forza del contratto Pt_1 di assicurazione sottoscritto il 5 febbraio 2021 con chiede che quest'ultima sia CP_1 condannata a corrisponderle la somma (in via definitiva indicata nella comparsa conclusionale) di € 12.278,58 (oltre interessi) a titolo di indennizzo per il danneggiamento, commesso da ignoti, subito il 12 settembre 2021 dal proprio veicolo Maserati Quattroruote targato GB831MG.
Domanda, come detto, fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento all'esito dell'esaustiva attività istruttoria espletata in corso di causa.
Sul versante dell'an debeatur, va, invero, evidenziato:
- che il teste (introdotto dall'attrice, ma della cui attendibilità non v'è Persona_1 motivo alcuno di dubitare, poiché si tratta del perito fiduciario della convenuta), audito sui capitoli 1), 2) e 3) della memoria della medesima attrice ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 31 ottobre 2023, ha confermato di aver visionato a settembre 2021 il veicolo di che trattasi, su
Pagina 8 di 12 incarico di e prima che effettuasse le riparazioni, nonché di aver CP_1 Pt_1 stimato l'importo necessario per le riparazioni nella somma di € 11.182,68 a fronte di danni coerenti con la denuncia presentata dall'assicurata;
- che la seconda testimone attorea (moglie del legale rappresentante di Testimone_3
e socia accomandata della medesima società, ossia soggetto capace e del Pt_1 quale, parimenti, non v'è ragione di mettere in discussione l'attendibilità), audita sui successivi capitoli 11), 12) e 13), ha riferito che il 12 settembre 2021, quando aveva accompagnato il marito in carrozzeria a prendere la la vettura era “lucida e CP_2 senza graffi”, mentre alla sera, al rientro da Lignano, la stessa “era piena di rigature”, come ritratte nelle foto che le sono state esibite.
Da quanto dichiarato dal teste , il quale, proprio per la sua Persona_1 indiscussa professionalità non può, del resto, aver confuso i danni (recenti) di che trattasi con altri più risalenti nel tempo né con quelli (successivi) localizzati sulla parte frontale della all'esito di collisione con altro veicolo, trova, perciò, totale smentita la tesi CP_2 della convenuta che, nel contestare integralmente i fatti posti a fondamento della domanda attorea, ha, in particolare, sostenuto (così si legge, testualmente, alle pagine 4, 5 e 6 della sua comparsa):
- che, “nel caso di cui è causa, … aveva “provveduto rapidamente ed in proprio Pt_1 ad avviare i lavori di ripristino”, di talché “i periti inviati dalle … assicurazioni” avevano
“solo potuto prendere visione di documentazione fotografica che mostra(va) vari e differenti pezzi di carrozzeria/meccanica in separati box di cartone”:
- che i “danni di cui oggi si chiede ex adverso l'indennizzo assicurativo” non sono attribuibili “all'atto vandalico asseritamente subito dall'odierno attore in data 12.09.2021, quanto piuttosto ad uno stato preesistente del veicolo” ovvero alla “collisione con un'auto” avvenuta sempre nel 2021 “nemmeno tre mesi dopo”.
Ed anche la deposizione resa dalla teste a ulteriormente smentito la Testimone_3 tesi di relativa al fatto che i danni di cui oggi si discetta si riferirebbero ad evento CP_1 diverso da quello avvenuto il 12 settembre 2021, ossia allo stato precedente del veicolo ovvero a sinistri successivamente intervenuti. Teste che, diversamente da quanto scrive la stessa non è incorsa in alcuna contraddizione nel riferire che il marito quella CP_1
Pagina 9 di 12 sera era “venuto direttamente a casa”, senza riportare l'auto in carrozzeria;
peraltro, la circostanza relativa all'accesso lo stesso 12 settembre 2021 del di lei marito presso la
Stazione Carabinieri di Lignano formava oggetto del capitolo 14) della memoria istruttoria attorea, capitolo che, tuttavia, non è stato ammesso e su cui la teste nulla in contrario ha, quindi, riferito.
D'altro canto, il fatto che il sinistro in esame sia avvenuto (come reiteratamente ci ricorda la convenuta) “in assenza di testi” è situazione tipica dell'atto vandalico commesso da ignoti.
Peraltro, la polizza stipulata da copre espressamente anche gli “Eventi Pt_1 sociopolitici”, ivi compresi (secondo quanto si ricava dal paragrafo 3.7 del documento 1 prodotto da i “Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza in CP_1 conseguenza di … Atti di vandalismo”, risultando l'assicurazione finanche “estesa alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e/o delle persone che detengono legittimamente il Veicolo”, con la sola esclusione, nella specie neppure evocata, dei “danni conseguenti alla circolazione, comunque causati, anche se dolosamente, da altro Veicolo” ovvero “avvenuti mentre il Contraente, l'Assicurato o il conducente hanno preso parte attiva all'evento sociopolitico”.
E che la mancanza di testimoni non sia di per sé sola tale da rendere sospetta la vicenda portata all'attenzione di questo Giudice discende dal fatto che, se per indennizzare i danni provocati da atti vandalici fosse, al contrario, necessaria la presenza di testimoni, non avrebbe alcuna utilità pratica assicurare il veicolo, venendo meno lo stesso “rischio assicurato”; di fatti, la copertura assicurativa non opererebbe, oltre che in assenza di testi (come ritenuto dalla convenuta), neppure in presenza di testimoni
(giacché, in tal caso, del danno risponderebbe il vandalo).
Nessun sospetto può, inoltre, ricavarsi dal fatto, per sua natura neutro, che il sinistro sia avvenuto sette mesi dopo la stipula della polizza o a distanza di tre mesi da altro, diverso e successivo, sinistro. Nessun “singolare aggiustamento di tiro” (come allude a pagina 4 della sua comparsa conclusionale) ha, poi, apportato l'attrice, la CP_1 quale sin dalla denuncia alle Forze dell'ordine ha sempre collocato l'evento nell'intervallo temporale compreso tra le ore 16.00 e le ore 20.00 del 12 settembre 2021, così
Pagina 10 di 12 evidenziando che prima di tale lasso di tempo era avvenuto l'incontro col potenziale acquirente della (le cui generalità essa non ha, in perfetta buona fede, CP_2 conservato, non trattandosi di soggetto a conoscenza dei fatti che formano oggetto della presente lite).
Infine, non ha pregio anche l'ulteriore tesi di secondo cui la copertura CP_1 sarebbe esclusa a mente delle previsioni di cui all'art.
3.2 delle condizioni di polizza, per avere il legale rappresentante di llecitamente posto in circolazione il veicolo con Pt_1 la Carta provvisoria di circolazione oramai scaduta.
Soccorre, validamente, allo scopo, sia la carta di circolazione definitiva prodotta dall'attrice (vedasi il suo documento 17), sia l'esito dell'accertamento eseguito dalla
Guardia di Finanza di Lignano Sabbiadoro che il 6 giugno 2021, visionata la carta di circolazione, non aveva rilevato alcun'altra irregolarità.
Passando, ora, al quantum debeatur, appare dirimente rilevare che in CP_1 adempimento dell'ordine di esibizione disposto all'udienza del 24 novembre 2023, ha depositato la relazione di stima redatta dal suindicato teste Persona_1 nell'autunno 2021.
Orbene, da tale relazione emerge che il perito della convenuta, dopo aver visionato il mezzo a riparazioni non ancora eseguite, ha stimato nell'imponibile di € 11.182,68 totali, pari ad € 13.642,87 IVA compresa, il danno patito dalla nel sinistro per cui è CP_2 contesa, espressamente indicando nella casella “COERENZA DEL DANNO” la risposta
“SI” e nella casella “OSSERVAZIONI” la nota “Danno concordato su imponibile fiscale. Si allega copia bolla d'acquisto ricambi”.
E proprio da tale ultima specificazione, vieppiù considerato che nella casella “DATA
CONSEGNA” il perito ha precisato che la relazione era stata, Persona_1 giustappunto, consegnata ad il “24/10/2021”, discende, in modo tranciante e CP_1 definitivo, l'infondatezza dell'ulteriore tesi della convenuta, secondo cui, a termini dell'art.
3.7.1 delle condizioni di polizza, il riconoscimento delle spese di riparazione è subordinato alla produzione di documentazione fiscale che le sostenga a comprovi.
Per le dirimenti ragioni che precedono, la domanda va, come detto, accolta, con
Pagina 11 di 12 condanna della convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma, indicata negli scritti finali, di € 12.278,58 (€ 11.182,68 come da perizia di stima, oltre Iva, dovuta sia per legge, stante alla dichiarazione resa dal commercialista di cui al documento 25 attoreo, sia per previsione della clausola 8.2.2 della polizza di cui al documento 1 della convenuta, meno la franchigia contrattuale del 10%), il tutto oltre interessi legali dal sinistro al saldo effettivo.
2.2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri medi suggeriti dai vigenti parametri forensi, non ricorrendo, invece,
i presupposti di responsabilità aggravata per l'ulteriore condanna della convenuta ex art. 96 comma 3° c.p.c..
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, di € 12.278,58, oltre interessi come specificati in motivazione;
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attrice, che liquida in € 5.077,00 per compenso ed € 277,60 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario
15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 1° agosto 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
Pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 19 aprile 2023
da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, per mandato in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Alessio
Console Pentrelli e presso il suo studio in Pordenone via F.lli Bandiera n. 2 elettivamente domiciliata
- attrice -
contro
(C.F. e P.I. ) rappresentata e difesa, OP P.IVA_2 per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Michele Lucca e presso il suo studio in Udine via Dante n. 16 elettivamente domiciliata
- convenuta -
Oggetto: assicurazione contro i danni.
Causa iscritta a ruolo il 21 aprile 2023 e rimessa in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 6 giugno 2025.
Pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da foglio depositato telematicamente il 7 aprile 2025:
“Nel merito:
1) accertarsi il diritto della Parte_1 all'indennizzo per effetto del sinistro dd. 12.9.2021 in forza della polizza n.
1/40027/135/169577799 stipulata con per i motivi esposti in OP narrativa nella misura di €12.317,32;
2) in forza dell'accertamento di cui al punto che precede, condannare
[...]
a corrispondere all'attrice la somma di €12.317,32, oltre interessi OP come per legge dalla data del sinistro al saldo, da calcolarsi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla notifica del presente atto;
3) spese e compenso di lite rifusi oltre accessori di legge.
Ad istruttoria:
A) Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
4) “Vero che collabora con AssCo Broker s.r.l., broker per il tramite del quale
[...]
stipulò con la Parte_1 OP polizza costituente l'allegato 1 che le viene rammostrato”.
5) “Vero che la informava dell'esito degli accertamenti OP peritali disposti a seguito della denuncia di atti vandalici che Parte_1 presentò con riferimento ai fatti occorsi in data 12.9.2021”;
[...]
6) “Vero che in particolare, le comunicò che l'accertamento OP peritale dava le seguenti conclusioni: da perizia coerenza danni su riparazione imponibile per eu 11.182,68 – 10% scoperto = 10.064,42”.
7) “Vero che, in data 2.12.2021, alle ore 11:15 inviava la mail costituente l'allegato 3 che le viene rammostrato”.
Teste:
Pagina 2 di 12 , presso AssCo Broker s.r.l., con sede in Via Montereale n. 13 a Pordenone. Tes_1
8) “Vero che, in data 12.9.2021, il Sig. si presentava in data 13.9.2021 Parte_1 presso la Stazione Carabinieri di Fontanafredda, presso la quale lei presta servizio, a bordo del veicolo Maserati targato GB831MG”.
9) “Vero che, nell'occasione di cui al punto che precede, il Sig. rendeva Parte_1 la dichiarazione costituente l'allegato 2 che le viene rammostrato e che è conservato agli atti della Stazione Carabinieri di Fontanafredda”.
10) “Vero che, nell'occasione di sui al capitolo 8, lei visionava il mezzo targato CP_2
GB831MG, e vedeva sullo stesso, ed in particolare su portiere, fanali, cofano, tetto a paraurti delle rigature, rappresentate nelle fotografie costituenti l'allegato 13 che le vengono rammostrate”.
Teste:
Carabiniere Appuntato , presso Stazione Carabinieri di Testimone_2
Fontanafredda, in Via Giosuè Carducci n. 50 a Fontanafredda (PN).
14) “Vero che il Sig. le riferiva di essersi recato per rendere la Parte_1 dichiarazione relativa gli atti vandalici subiti dal veicolo presso la Stazione Carabinieri di
Lignano, dove si trovava al momento in cui scopriva il fatto, ma che gli stessi lo avevano indirizzato presso la Stazione Carabinieri di Fontanafredda”.
Teste:
, presso con sede in Roveredo in Piano (PN), Testimone_3 Parte_1
Via Lino Zanussi 10
15) “Vero che l'agenzia curava la immatricolazione in Italia del veicolo Controparte_3
Maserati targato GB831MG di proprietà della;
Parte_1
16) “Vero che, nell'ambito di detta attività, veniva rilasciata al veicolo in questione in foglio di via (carta provvisoria di circolazione), che costituisce l'allegato 16 che le viene rammostrato, funzionale a permettere l'assicurazione del veicolo”.
17) “Vero che, successivamente, veniva emessa, in data 21.4.2021 carta di circolazione
Pagina 3 di 12 definitiva come da allegato 17 che le viene rammostrato”;
18) “Vero che, successivamente, curava in nome e per conto della carrozzeria Pt_1 la iscrizione del veicolo al P.R.A., il cui procedimento si concludeva solo in data
[...]
24.8.2022 per effetto delle richieste di integrazione della documentazione che svolgeva il
P.R.A. stesso”;
19) “Vero che, in caso di veicoli provenienti da Paesi extra-UE, il rilascio della carta di circolazione precede l'iscrizione al P.R.A. e che una volta rilasciato detto documento si omette qualsiasi aggiornamento dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli o il rinnovo della carta di circolazione”
Teste:
c/o con sede in Via del Porto n. 7/9 a Porcia (PN). Tes_4 Controparte_3
20) “Vero che la ha in uso, come software gestionale, il Parte_1 programma Wincar della System Data Software s.r.l.”;
21) “Vero che, quando si deve procedere alla stampa di un preventivo, realizzato con il programma di cui al paragrafo che precede, il software indica come data di stampa quella inserita al momento della creazione del preventivo stesso, anche se diversa da quella in cui avviene la stampa”;
22) “Vero che, se si vuole che il programma in fase di stampa riporti una data diversa da quella indicata al momento della creazione del preventivo stesso, si deve procedere a correggere manualmente la data prima di lanciare il comando di stampa”;
23) “Vero che il preventivo relativo alla riparazione del veicolo GB831MG, CP_2 costituente l'allegato 8 che le viene rammostrato, è memorizzato nel gestionale in uso alla con la data 6.12.2021”. Parte_1
Teste:
, presso sita in Via Lino Zanussi n. 10 a Testimone_3 Parte_1
Roveredo in Piano (PN);
24) “Vero che, in data 3.12.2021, dopo le ore 22:15, riceveva da suo padre, Pt_1
Pagina 4 di 12 una telefonata in cui lo stesso la informava che aveva avuto un incidente, mentre Pt_1 era a bordo della Maserati Quattroporte targata GB831MG, in Via Ceolini nel territorio del
Comune di Porcia”;
25) “Vero che suo padre, , le comunicava che l'autoveicolo aveva subito Parte_1 danni tali da non poter riprendere in sicurezza la marcia”;
26) “Vero che suo padre, , le chiedeva di raggiungerlo nel luogo del Parte_1 sinistro con il veicolo Hummer e un carrello, di proprietà della Parte_1
e ricoverati presso la sua sede legale in Via Lino Zanussi n. 10 a Roveredo in Piano (PN)”;
27) “Vero che si recava, quella stessa notte, a bordo dell'Hummer, con agganciato un carrello, in Via Ceolini nel territorio del Comune di Porcia e lì trovava suo padre e il veicolo
Maserati Quattroporte targato GB831MG danneggiato”;
28) “Vero che il veicolo Maserati Quattroporte targato GB831MG veniva da lei e suo padre posto sul carrello attaccato all'Hummer e quindi trasportato presso la sede della sita in Via Lino Zanussi 10 a Roveredo in Piano (PN)”. Parte_1
Si indica a teste:
, presso carrozzeria con sede in Via Lino Zanussi n. 10 Testimone_5 Parte_1
a Roveredo in Piano (PN);
B) Ordinarsi ex art. 210 c.p.c. a e al Perito OP Persona_1
l'esibizione dell'elaborato redatto dal Perito con il quale lo
[...] Persona_1 stesso ha valutato e stimato i danni patiti dal veicolo Maserati targato GB831MB di proprietà della per effetto del sinistro Parte_1 dd. 12.9.2021.
C) Ammettersi consulenza tecnica d'ufficio al fine di stimare la congruità dell'importo delle riparazioni del veicolo Maserati Quattroporte targato GB831MG - esposte nella fattura contenuta nell'allegato 20 attoreo - in conseguenza del sinistro (atti vandalici commessi in data 12.9.2021) per cui è causa, importo comprensivo di ricambi, manodopera di carrozzeria, manodopera meccanica e materiali di consumo”.
Per la convenuta: come da foglio depositato telematicamente l'8 aprile 2025:
Pagina 5 di 12 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pordenone adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis,
Nel merito, respingersi la domanda attorea per tutte le ragioni esposte in atti di causa.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge.
In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate:
1. Vero che il 13.09.2021 il sig. si recava presso la Stazione dei Carabinieri di Pt_1
Fontanafredda ove avanti al Comandante Maresc. rilasciava la Testimone_6 dichiarazione che si rammostra sub doc. 2 fasc. attoreo.
2. Vero che il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Fontanafredda si limitava a raccogliere la predetta dichiarazione dell'odierno attore che si asteneva dal far riscontrare al Pubblico Ufficiale i danni descritti nella dichiarazione.
3. Vero che in data 06.04.2022 il sig. affermava avanti al all'accertatore Pt_1 [...]
che il 13.09.2021 il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Tes_7
Fontanafredda avevano preso visione dei danni riportati dalla tg. GB831MG CP_2 nell'occorso del 12.09.2021.
Testi: , Via Monte Marmolada, 4 Scorzè, Comandante Maresc. Testimone_7
, presso Stazione dei Carabinieri di Fontanafredda Testimone_6
Si chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante della Società attrice sulle circostanze capitolate sub 2 e 3.
Solo nel caso in cui si ritenessero superabili le eccezioni avanzate dalla deducente su an e quantum attoreo, si chiede disporsi CTU contabile, essendo necessario esaminare documenti contabili e registri della società attrice relativamente alle fatture di acquisto dei pezzi di ricambio esposti nella fattura n. 17 del 21.06.2022, nonché CTU al fine di stimare la congruità dell'importo delle riparazioni del veicolo Maserati Quattroporte targato
GB831MG, con verifica della quantità e qualità dei pezzi di ricambio effettivamente utilizzati nonché dei prezzi pagati per gli stessi dall'attore. La congruità dell'importo delle
Pagina 6 di 12 riparazioni andrà peraltro calcolata al netto dell'IVA non dovuta, come pacificamente ammesso da controparte (cfr. doc. 6 atto di citaz.).
Si chiede di essere autorizzati all'acquisizione di copia degli atti e dei documenti della causa n. 321/2023 promossa dall'odierno attore nei confronti di HDI Assicurazioni e CP_4
avanti codesto Tribunale (giudice dr. Francesco Petrucco Toffolo prossima
[...] udienza 17/11/2023 ad ore 11.15).
Per quanto riguarda i mezzi di prova formulati da controparte, ci si richiama e si danno per qui trascritte le ragioni di opposizione e inammissibilità degli stessi formulati dalla deducente nella memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. datata 14.11.2023.
Sulle capitoli di prova avversari eventualmente ammessi si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi , Via Monte Marmolada, 4 Scorzè, Testimone_7
Comandante Maresc. presso Stazione dei Carabinieri di Testimone_6
Fontanafredda”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice Parte_1
(di seguito solo attrice o ha evocato avanti al Tribunale
[...] Pt_1 di Pordenone la convenuta (di seguito solo convenuta o OP
, al fine di sentir accogliere le seguenti, testuali, domande: CP_1
“Nel merito:
1) accertarsi il diritto della Parte_1 all'indennizzo per effetto del sinistro dd. 12.9.2021 in forza della polizza n.
1/40027/135/169577799 stipulata con per i motivi esposti in OP narrativa nella misura di €12.317,32;
2) in forza dell'accertamento di cui al punto che precede, condannare
[...]
a corrispondere all'attrice la somma di €12.317,32, oltre interessi OP come per legge dalla data del sinistro al saldo, da calcolarsi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla notifica del presente atto;
3) spese e compenso di lite rifusi oltre accessori di legge”.
Pagina 7 di 12 1.2 La convenuta, nel costituirsi contestando la fondatezza delle domande attoree, ha formulato le seguenti, testuali, conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pordenone adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare:
Nel merito, respingersi la domanda attorea per tutte le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge”.
1.3 Acquisite le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., è stato dato ingresso alla prova per testi dedotta dall'attrice limitatamente ai capitoli da 1 a 3 e da 11 a 13 della memoria di data 31 ottobre 2023.
1.4 Indi, dopo il deposito degli scritti finali, all'esito dell'udienza cartolare del 6 giugno
2025 la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, la domanda va accolta, giacché fondata.
Come emerge, infatti, dall'esame degli atti di causa, in forza del contratto Pt_1 di assicurazione sottoscritto il 5 febbraio 2021 con chiede che quest'ultima sia CP_1 condannata a corrisponderle la somma (in via definitiva indicata nella comparsa conclusionale) di € 12.278,58 (oltre interessi) a titolo di indennizzo per il danneggiamento, commesso da ignoti, subito il 12 settembre 2021 dal proprio veicolo Maserati Quattroruote targato GB831MG.
Domanda, come detto, fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento all'esito dell'esaustiva attività istruttoria espletata in corso di causa.
Sul versante dell'an debeatur, va, invero, evidenziato:
- che il teste (introdotto dall'attrice, ma della cui attendibilità non v'è Persona_1 motivo alcuno di dubitare, poiché si tratta del perito fiduciario della convenuta), audito sui capitoli 1), 2) e 3) della memoria della medesima attrice ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 31 ottobre 2023, ha confermato di aver visionato a settembre 2021 il veicolo di che trattasi, su
Pagina 8 di 12 incarico di e prima che effettuasse le riparazioni, nonché di aver CP_1 Pt_1 stimato l'importo necessario per le riparazioni nella somma di € 11.182,68 a fronte di danni coerenti con la denuncia presentata dall'assicurata;
- che la seconda testimone attorea (moglie del legale rappresentante di Testimone_3
e socia accomandata della medesima società, ossia soggetto capace e del Pt_1 quale, parimenti, non v'è ragione di mettere in discussione l'attendibilità), audita sui successivi capitoli 11), 12) e 13), ha riferito che il 12 settembre 2021, quando aveva accompagnato il marito in carrozzeria a prendere la la vettura era “lucida e CP_2 senza graffi”, mentre alla sera, al rientro da Lignano, la stessa “era piena di rigature”, come ritratte nelle foto che le sono state esibite.
Da quanto dichiarato dal teste , il quale, proprio per la sua Persona_1 indiscussa professionalità non può, del resto, aver confuso i danni (recenti) di che trattasi con altri più risalenti nel tempo né con quelli (successivi) localizzati sulla parte frontale della all'esito di collisione con altro veicolo, trova, perciò, totale smentita la tesi CP_2 della convenuta che, nel contestare integralmente i fatti posti a fondamento della domanda attorea, ha, in particolare, sostenuto (così si legge, testualmente, alle pagine 4, 5 e 6 della sua comparsa):
- che, “nel caso di cui è causa, … aveva “provveduto rapidamente ed in proprio Pt_1 ad avviare i lavori di ripristino”, di talché “i periti inviati dalle … assicurazioni” avevano
“solo potuto prendere visione di documentazione fotografica che mostra(va) vari e differenti pezzi di carrozzeria/meccanica in separati box di cartone”:
- che i “danni di cui oggi si chiede ex adverso l'indennizzo assicurativo” non sono attribuibili “all'atto vandalico asseritamente subito dall'odierno attore in data 12.09.2021, quanto piuttosto ad uno stato preesistente del veicolo” ovvero alla “collisione con un'auto” avvenuta sempre nel 2021 “nemmeno tre mesi dopo”.
Ed anche la deposizione resa dalla teste a ulteriormente smentito la Testimone_3 tesi di relativa al fatto che i danni di cui oggi si discetta si riferirebbero ad evento CP_1 diverso da quello avvenuto il 12 settembre 2021, ossia allo stato precedente del veicolo ovvero a sinistri successivamente intervenuti. Teste che, diversamente da quanto scrive la stessa non è incorsa in alcuna contraddizione nel riferire che il marito quella CP_1
Pagina 9 di 12 sera era “venuto direttamente a casa”, senza riportare l'auto in carrozzeria;
peraltro, la circostanza relativa all'accesso lo stesso 12 settembre 2021 del di lei marito presso la
Stazione Carabinieri di Lignano formava oggetto del capitolo 14) della memoria istruttoria attorea, capitolo che, tuttavia, non è stato ammesso e su cui la teste nulla in contrario ha, quindi, riferito.
D'altro canto, il fatto che il sinistro in esame sia avvenuto (come reiteratamente ci ricorda la convenuta) “in assenza di testi” è situazione tipica dell'atto vandalico commesso da ignoti.
Peraltro, la polizza stipulata da copre espressamente anche gli “Eventi Pt_1 sociopolitici”, ivi compresi (secondo quanto si ricava dal paragrafo 3.7 del documento 1 prodotto da i “Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza in CP_1 conseguenza di … Atti di vandalismo”, risultando l'assicurazione finanche “estesa alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e/o delle persone che detengono legittimamente il Veicolo”, con la sola esclusione, nella specie neppure evocata, dei “danni conseguenti alla circolazione, comunque causati, anche se dolosamente, da altro Veicolo” ovvero “avvenuti mentre il Contraente, l'Assicurato o il conducente hanno preso parte attiva all'evento sociopolitico”.
E che la mancanza di testimoni non sia di per sé sola tale da rendere sospetta la vicenda portata all'attenzione di questo Giudice discende dal fatto che, se per indennizzare i danni provocati da atti vandalici fosse, al contrario, necessaria la presenza di testimoni, non avrebbe alcuna utilità pratica assicurare il veicolo, venendo meno lo stesso “rischio assicurato”; di fatti, la copertura assicurativa non opererebbe, oltre che in assenza di testi (come ritenuto dalla convenuta), neppure in presenza di testimoni
(giacché, in tal caso, del danno risponderebbe il vandalo).
Nessun sospetto può, inoltre, ricavarsi dal fatto, per sua natura neutro, che il sinistro sia avvenuto sette mesi dopo la stipula della polizza o a distanza di tre mesi da altro, diverso e successivo, sinistro. Nessun “singolare aggiustamento di tiro” (come allude a pagina 4 della sua comparsa conclusionale) ha, poi, apportato l'attrice, la CP_1 quale sin dalla denuncia alle Forze dell'ordine ha sempre collocato l'evento nell'intervallo temporale compreso tra le ore 16.00 e le ore 20.00 del 12 settembre 2021, così
Pagina 10 di 12 evidenziando che prima di tale lasso di tempo era avvenuto l'incontro col potenziale acquirente della (le cui generalità essa non ha, in perfetta buona fede, CP_2 conservato, non trattandosi di soggetto a conoscenza dei fatti che formano oggetto della presente lite).
Infine, non ha pregio anche l'ulteriore tesi di secondo cui la copertura CP_1 sarebbe esclusa a mente delle previsioni di cui all'art.
3.2 delle condizioni di polizza, per avere il legale rappresentante di llecitamente posto in circolazione il veicolo con Pt_1 la Carta provvisoria di circolazione oramai scaduta.
Soccorre, validamente, allo scopo, sia la carta di circolazione definitiva prodotta dall'attrice (vedasi il suo documento 17), sia l'esito dell'accertamento eseguito dalla
Guardia di Finanza di Lignano Sabbiadoro che il 6 giugno 2021, visionata la carta di circolazione, non aveva rilevato alcun'altra irregolarità.
Passando, ora, al quantum debeatur, appare dirimente rilevare che in CP_1 adempimento dell'ordine di esibizione disposto all'udienza del 24 novembre 2023, ha depositato la relazione di stima redatta dal suindicato teste Persona_1 nell'autunno 2021.
Orbene, da tale relazione emerge che il perito della convenuta, dopo aver visionato il mezzo a riparazioni non ancora eseguite, ha stimato nell'imponibile di € 11.182,68 totali, pari ad € 13.642,87 IVA compresa, il danno patito dalla nel sinistro per cui è CP_2 contesa, espressamente indicando nella casella “COERENZA DEL DANNO” la risposta
“SI” e nella casella “OSSERVAZIONI” la nota “Danno concordato su imponibile fiscale. Si allega copia bolla d'acquisto ricambi”.
E proprio da tale ultima specificazione, vieppiù considerato che nella casella “DATA
CONSEGNA” il perito ha precisato che la relazione era stata, Persona_1 giustappunto, consegnata ad il “24/10/2021”, discende, in modo tranciante e CP_1 definitivo, l'infondatezza dell'ulteriore tesi della convenuta, secondo cui, a termini dell'art.
3.7.1 delle condizioni di polizza, il riconoscimento delle spese di riparazione è subordinato alla produzione di documentazione fiscale che le sostenga a comprovi.
Per le dirimenti ragioni che precedono, la domanda va, come detto, accolta, con
Pagina 11 di 12 condanna della convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma, indicata negli scritti finali, di € 12.278,58 (€ 11.182,68 come da perizia di stima, oltre Iva, dovuta sia per legge, stante alla dichiarazione resa dal commercialista di cui al documento 25 attoreo, sia per previsione della clausola 8.2.2 della polizza di cui al documento 1 della convenuta, meno la franchigia contrattuale del 10%), il tutto oltre interessi legali dal sinistro al saldo effettivo.
2.2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri medi suggeriti dai vigenti parametri forensi, non ricorrendo, invece,
i presupposti di responsabilità aggravata per l'ulteriore condanna della convenuta ex art. 96 comma 3° c.p.c..
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, di € 12.278,58, oltre interessi come specificati in motivazione;
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attrice, che liquida in € 5.077,00 per compenso ed € 277,60 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario
15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 1° agosto 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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