Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 3697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3697 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03697/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00701/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 701 del 2025, proposto da EL IE Consolazione Sferrazzo, rappresentata e difesa dall’avvocato Cinzia Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Catania del 13 maggio 2024, n. 2656.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 il dott. IE IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ricorre per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con comparsa di mero stile.
Alla camera di consiglio del 6 novembre 2025, previo avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, cpa, circa la sussistenza di possibili profili d’inammissibilità del ricorso per omessa dimostrazione della notifica della sentenza nelle forme e per gli effetti di cui all’art. 14, comma 1, del DL n. 669/1996, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per omessa previa notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione debitrice presso la sua sede, ex art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Ai sensi del comma 1 di tale art. 14, infatti, «Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.» .
La disposizione in esame prescrive pertanto che le procedure esecutive, a cui pacificamente è equiparato il giudizio di ottemperanza delle sentenze che condannano le amministrazioni pubbliche al pagamento di somme di danaro, non possono essere iniziate prima del decorso di 120 giorni dalla “notificazione del titolo esecutivo”.
Per costante giurisprudenza «…Il decorso di centoventi giorni dalla data della notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione costituisce una condizione di ammissibilità dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669. Quest’ultima disposizione normativa si applica anche nel giudizio di ottemperanza avanti al giudice amministrativo, integrando una condizione dell’azione esecutiva intentata nei confronti delle P.A., il cui difetto è rilevabile anche d’ufficio. Prima dell’esaurimento del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza munita di formula esecutiva, non è possibile attivare la procedura per il giudizio d’ottemperanza pena l’inammissibilità della relativa domanda…» (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, sentenza del 29/12/2023, n. 7377).
L’intervenuta notificazione del titolo giudiziale all’Amministrazione debitrice presso la sua sede reale e il successivo decorso del termine di centoventi giorni, pertanto, costituiscono condizioni di ammissibilità del ricorso per ottemperanza ( ex plurimis , anche per richiami di giurisprudenza, la sentenza di questa Sezione IV, 19 febbraio 2025, n. 665).
Nel caso in esame, parte ricorrente non ha dimostrato di avere notificato all’Amministrazione la sentenza da ottemperare nelle forme e con la modalità della norma che precede, affermandosi in ricorso l’intervenuta notificazione in data 14 maggio 2024, ma senza che nel fascicolo processuale risulti documentazione a comprova.
In mancanza di previa notifica del titolo esecutivo all’Ente debitore non può, quindi, ritenersi decorso il termine dilatorio di cui al citato art. 14, comma 1, del DL 669/1996, prima del quale non è consentito di agire in executivis per il pagamento di somme di danaro.
In difetto, quindi, della prova dell’intervenuto decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Né a diversa decisione potrebbe indurre l’assenza del difensore di parte ricorrente all’udienza camerale del 13 febbraio 2025, in cui è stato dato il citato avviso ex art. 73, comma 3, cpa, richiamata la condivisibile giurisprudenza secondo cui la ratio della disposizione è quella di offrire ai difensori delle parti, in piena attuazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., la possibilità di controdedurre, alla quale, non presenziando in udienza ovvero in camera di consiglio, il procuratore rinuncia ( ex plurimis , anche per richiami di giurisprudenza, TAR Sicilia – Palermo, Sez. II, 15 novembre 2022, n. 3223; TAR Puglia – Lecce, Sez. I, 18 marzo 2022, n. 429).
L’esito in rito, in uno con l’assenza di difese nel merito da parte dell’Amministrazione resistente, giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EP GG, Presidente
IE IN, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE IN | EP GG |
IL SEGRETARIO