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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/10/2025, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g.1011/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1011/2021 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 RE SE e dell'avv. FRANCESCA RAPONI
ATTORE contro
(C.F con il patrocinio dell'avv. CICALESE Controparte_1 C.F._2 FRANCESCA
CONVENUTO
Con l'intervento necessario del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.02.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_1 CP_1 l'8.10.2016, in Monte Compatri, ha agito in giudizio al fine di ottenere la pronuncia di
[...] separazione con addebito al marito, nonché la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori della coppia, (nata in [...] il [...]) e Persona_1
(nato a [...] il [...]). Persona_2 L'attrice ha dedotto che la responsabilità della crisi familiare è in capo al resistente, il quale, a far data dall'anno 2020, ha manifestato un'eccessiva dipendenza dall'alcol, assumendo atteggiamenti aggressivi nei suoi confronti, nonché comportamenti pregiudizievoli nell'interesse dei figli, dimenticando di andarli a prendere a scuola, ovvero presentandosi in stato di ubriachezza al momento del relativo prelevamento dell'istituto; che, egli, inoltre, non ha seguito le prescrizioni del medico curante in ordine all'intraprendimento di un percorso presso il . L'istante ha quindi dedotto di Pt_2 essere stata costretta a lasciare la casa coniugale, per trasferirsi presso l'abitazione dei nonni paterni in Rocca Priora. Il resistente, sebbene regolarmente notiziato del procedimento, si è costituito solo in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni, rappresentando che la convivenza è divenuta intollerabile per situazioni interne alla coppia e che mai vi sono stati problemi relazionali con i bambini, nei cui riguardi il padre è sempre stato affettuoso;
egli ha poi dedotto di voler riprendere la relazione con i figli, ostacolata dalla madre, la quale ha impedito il proseguimento delle video chiamate. Nel corso del giudizio è stato disposto l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre e la causa è stata istruita mediante acquisizione documentale e relazione del Servizio sociale. Tanto premesso, va senz'altro pronunciata la separazione personale delle parti. Il contengo processuale e le rispettive allegazioni agli atti di causa, conducono il tribunale a ritenere impossibile il ripristino della convivenza tra i coniugi, da ritenersi non più tollerabile. La domanda di addebito è fondata. La ricorrente ha dedotto che l'elemento scatenante della crisi coniugale sia dovuto alla dipendenza, da parte del resistente, dall'uso di bevande alcoliche, per effetto della quale sono stati posti in essere comportamenti pregiudizievoli nei riguardi della moglie e dei figli. Il resistente, tardivamente costituitosi, non ha specificamente contestato le allegazioni dell'attrice, in particolare avuto riguardo all'omesso prelievo dei figli da scuola, così come alla circostanza che si sia presentato ubriaco presso l'istituto scolastico al momento del ritiro dei figli. D'altronde la problematica derivante dall'abuso di sostanza alcoliche è stato ammessa dal sig.
[...]
nel corso dell'indagine del Servizio. CP_1 Tali elementi confortano l'attendibilità delle allegazioni della ricorrente in ordine all'intollerabilità della convivenza, in ragione dell'abuso di sostanze alcoliche da parte del marito. Dev'essere dunque dichiarato l'addebito della separazione in capo al marito. Quanto al regime di affidamento, ritiene il tribunale che esso vada disposto in via esclusiva alla madre, fermo restando che le decisioni di maggiore importanza in materia di salute, educazione, istruzione e residenza abituale, dovranno comunque essere concordate con il padre. Dall'ultima relazione del servizio acquisita è emerso l'impegno sincero della figura materna nell'effettuare il percorso di sostegno alla genitorialità (nr. 11 incontri) e propedeudico all'incontro con i minori. Egli si è mostrato adeguato e ha reperito un impiego, nonché un alloggio dignitoso presso il proprio datore di lavoro. Tali elementi debbono essere tenuti in considerazione dal tribunale nell'ottica del recupero della genitorialità. Relativamente agli incontri, si dispone che essi vengano attivati, a cura del Servizio senza ritardo (e in caso di lunghe liste di attesa, il Servizio è delegato all'individuazione di un centro convenzionato, ovvero privato con esborso a carico di entrambi i genitori) in spazio neutro con la cadenza di una volta alla settimana. Devono poi confermarsi le statuizioni economiche vigenti, con obbligo a carico del padre di contribuire al pagamento di un assegno di mantenimento per i figli nella misura di Euro 300,00 mensili (euro 150,00 ciascuno), oltre rivalutazione istat. Le spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo del Tribunale di Velletri, sono poste a carico di ciascun genitore in ragione del 50%. Le spese di lite, stante la parziale reciproca soccombenza, devono compensarsi interamente tra le parti.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in Monte Compatri in data 8.10.2016, ordinando l'annotazione sul registro degli atti di matrimonio (atto n. 14, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2016)
- Dichiara che la separazione è addebitabile al marito.
- Dispone l'affidamento dei figli minori (nata in [...] il [...]) Persona_1 e (nato a [...] il [...]), in via esclusiva alla madre, con collocamento Persona_2 presso l'abitazione materna, fermo restando che le scelte di maggior interesse per i figli (sanità, scuola, istruzione, residenza abituale) dovranno essere concordate con il padre.
- Revoca il provvedimento di assegnazione della casa coniugale sita in Monte Compatri, via Kennedy n. 7, rilasciata dalla ricorrente.
- Pone a carico del padre un assegno di mantenimento per i figli nella misura di Euro 300,00 mensili (euro 150,00 ciascuno), oltre rivalutazione istat, da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese.
- Le spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo del Tribunale di Velletri, sono poste a carico di ciascun genitore in ragione del 50%.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
Il giudice rel.
Angelo Baffa
Il Presidente
Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1011/2021 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 RE SE e dell'avv. FRANCESCA RAPONI
ATTORE contro
(C.F con il patrocinio dell'avv. CICALESE Controparte_1 C.F._2 FRANCESCA
CONVENUTO
Con l'intervento necessario del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.02.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_1 CP_1 l'8.10.2016, in Monte Compatri, ha agito in giudizio al fine di ottenere la pronuncia di
[...] separazione con addebito al marito, nonché la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori della coppia, (nata in [...] il [...]) e Persona_1
(nato a [...] il [...]). Persona_2 L'attrice ha dedotto che la responsabilità della crisi familiare è in capo al resistente, il quale, a far data dall'anno 2020, ha manifestato un'eccessiva dipendenza dall'alcol, assumendo atteggiamenti aggressivi nei suoi confronti, nonché comportamenti pregiudizievoli nell'interesse dei figli, dimenticando di andarli a prendere a scuola, ovvero presentandosi in stato di ubriachezza al momento del relativo prelevamento dell'istituto; che, egli, inoltre, non ha seguito le prescrizioni del medico curante in ordine all'intraprendimento di un percorso presso il . L'istante ha quindi dedotto di Pt_2 essere stata costretta a lasciare la casa coniugale, per trasferirsi presso l'abitazione dei nonni paterni in Rocca Priora. Il resistente, sebbene regolarmente notiziato del procedimento, si è costituito solo in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni, rappresentando che la convivenza è divenuta intollerabile per situazioni interne alla coppia e che mai vi sono stati problemi relazionali con i bambini, nei cui riguardi il padre è sempre stato affettuoso;
egli ha poi dedotto di voler riprendere la relazione con i figli, ostacolata dalla madre, la quale ha impedito il proseguimento delle video chiamate. Nel corso del giudizio è stato disposto l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre e la causa è stata istruita mediante acquisizione documentale e relazione del Servizio sociale. Tanto premesso, va senz'altro pronunciata la separazione personale delle parti. Il contengo processuale e le rispettive allegazioni agli atti di causa, conducono il tribunale a ritenere impossibile il ripristino della convivenza tra i coniugi, da ritenersi non più tollerabile. La domanda di addebito è fondata. La ricorrente ha dedotto che l'elemento scatenante della crisi coniugale sia dovuto alla dipendenza, da parte del resistente, dall'uso di bevande alcoliche, per effetto della quale sono stati posti in essere comportamenti pregiudizievoli nei riguardi della moglie e dei figli. Il resistente, tardivamente costituitosi, non ha specificamente contestato le allegazioni dell'attrice, in particolare avuto riguardo all'omesso prelievo dei figli da scuola, così come alla circostanza che si sia presentato ubriaco presso l'istituto scolastico al momento del ritiro dei figli. D'altronde la problematica derivante dall'abuso di sostanza alcoliche è stato ammessa dal sig.
[...]
nel corso dell'indagine del Servizio. CP_1 Tali elementi confortano l'attendibilità delle allegazioni della ricorrente in ordine all'intollerabilità della convivenza, in ragione dell'abuso di sostanze alcoliche da parte del marito. Dev'essere dunque dichiarato l'addebito della separazione in capo al marito. Quanto al regime di affidamento, ritiene il tribunale che esso vada disposto in via esclusiva alla madre, fermo restando che le decisioni di maggiore importanza in materia di salute, educazione, istruzione e residenza abituale, dovranno comunque essere concordate con il padre. Dall'ultima relazione del servizio acquisita è emerso l'impegno sincero della figura materna nell'effettuare il percorso di sostegno alla genitorialità (nr. 11 incontri) e propedeudico all'incontro con i minori. Egli si è mostrato adeguato e ha reperito un impiego, nonché un alloggio dignitoso presso il proprio datore di lavoro. Tali elementi debbono essere tenuti in considerazione dal tribunale nell'ottica del recupero della genitorialità. Relativamente agli incontri, si dispone che essi vengano attivati, a cura del Servizio senza ritardo (e in caso di lunghe liste di attesa, il Servizio è delegato all'individuazione di un centro convenzionato, ovvero privato con esborso a carico di entrambi i genitori) in spazio neutro con la cadenza di una volta alla settimana. Devono poi confermarsi le statuizioni economiche vigenti, con obbligo a carico del padre di contribuire al pagamento di un assegno di mantenimento per i figli nella misura di Euro 300,00 mensili (euro 150,00 ciascuno), oltre rivalutazione istat. Le spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo del Tribunale di Velletri, sono poste a carico di ciascun genitore in ragione del 50%. Le spese di lite, stante la parziale reciproca soccombenza, devono compensarsi interamente tra le parti.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in Monte Compatri in data 8.10.2016, ordinando l'annotazione sul registro degli atti di matrimonio (atto n. 14, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2016)
- Dichiara che la separazione è addebitabile al marito.
- Dispone l'affidamento dei figli minori (nata in [...] il [...]) Persona_1 e (nato a [...] il [...]), in via esclusiva alla madre, con collocamento Persona_2 presso l'abitazione materna, fermo restando che le scelte di maggior interesse per i figli (sanità, scuola, istruzione, residenza abituale) dovranno essere concordate con il padre.
- Revoca il provvedimento di assegnazione della casa coniugale sita in Monte Compatri, via Kennedy n. 7, rilasciata dalla ricorrente.
- Pone a carico del padre un assegno di mantenimento per i figli nella misura di Euro 300,00 mensili (euro 150,00 ciascuno), oltre rivalutazione istat, da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese.
- Le spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo del Tribunale di Velletri, sono poste a carico di ciascun genitore in ragione del 50%.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
Il giudice rel.
Angelo Baffa
Il Presidente
Riccardo Massera