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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/11/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
La Corte di Appello di NA, riunita in camera di consiglio, in persona dei consiglieri:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere relatore dr. Vito Savino Consigliere,
nella causa in grado di appello iscritta al n. 91/2025 del Ruolo Generale
da
, nato in [...] il [...] (c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall' avv. Romolo Freddi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in NA c.so Garibaldi n.
124, giusta procura speciale alle liti in calce all'atto di riassunzione;
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore “ , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore (P.IVA , rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Maria P.IVA_2
GI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Osimo, via Vecchia Fornace n. 9, in virtù di procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione;
-appellato-
pagina 1 di 9 riassunzione del processo di appello avverso la sentenza n. 830 del 24/4/2019 emessa dal Tribunale di
NA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di NA, ogni contraria istanza ed Parte_1
eccezione disattesa, in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di NA n. 830 del
26/04/19 (R.G. n. 2928/16), accertare che l'opponente nulla deve al in Controparte_1
forza dei titoli azionati per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare improcedibile,
inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto l'esecuzione forzata immobiliare. In ogni caso
negare il diritto dell'opponente di procedere in executivis.
In via istruttoria si chiede CTU per l'esatta determinazione delle quote a carico di sulla Parte_1
scorta delle tabelle revisionate”.
Per l'appellato : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, rigettare CP_1
l'impugnazione proposta dal Sig. in quanto inammissibile, stante l'avvenuta definizione Parte_1
della procedura esecutiva RGE n. 3/2014, riunita alla n. 1/2014, e comunque infondata, non provata o
con qualsivoglia altra statuizione, confermando integralmente l'impugnata sentenza”,
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
quale condomino del di NA, proponeva opposizione ex art Parte_1 Controparte_1
615 cpc avverso l'esecuzione immobiliare (n. 1/2014 RGE Tribunale di NA, cui era riunita quella di cui al n. 3/2014 RGE), promossa, anche nei suoi confronti, dal detto in forza del DI n. CP_1
307/2007, deducendo l'insussistenza dei crediti ivi azionati da tale ente di gestione e per l'effetto chiedeva dichiararsi improcedibile, inammissibile ed infondata l'esecuzione promossa nei suoi confronti. In particolare, eccepiva in compensazione che il era suo debitore dell'importo di CP_1
€ 21.244,59 per spese di lite liquidate nelle sentenze definitive n. 119/09 del Tribunale di NA e nn.
557/10 e 302/12 Rg della Corte di Appello di NA (rese nel corso di separati giudizi e in relazione a pagina 2 di 9 delibere diverse rispetto a quelle poste alla base del decreto ingiuntivo n. 307/2007) e in radice l'insussistenza del credito azionato in via monitoria posto a base dell'esecuzione sul rilievo che:
- con sentenza n. 272/15 la Corte di Appello di NA (in riforma della n. 1263/07 del Tribunale di
NA), in accoglimento dell'impugnazione da lui proposta, aveva annullato la delibera condominiale del 14/5/2001 di approvazione del rendiconto e della relativa ripartizione delle spese di gestione del periodo 1999-febbraio 2001;
- con sentenza n. 557/10 la Corte di Appello di NA (in riforma della sentenza n. 325/06 del
Tribunale di NA), in accoglimento dell'impugnazione da lui proposta, aveva annullato la delibera condominiale del 3/7/2003, che aveva approvato il rendiconto e la relativa ripartizione delle spese di gestione del periodo 1/1-31/12/2002 e il preventivo di gestione relativo al periodo 1/1-31/12/2003;
- con sentenza n. 502/12 la Corte di Appello di NA (in riforma della sentenza del 9/3/2005 emessa dal Tribunale di NA), in accoglimento dell'impugnazione da lui proposta, aveva “sancito” la modifica delle tabelle millesimali che il aveva impiegato nell'adottare le annullate CP_1
delibere di cui ai punti precedenti del 3/7/2003, ed aveva disposto la loro redazione secondo i valori attribuiti dal CTU nominato in corso di causa nella propria relazione in data 16/9/2003.
Costituitosi in giudizio, il contestava che le pronunce invocate Controparte_1
dal Sig. costituissero il presupposto del titolo esecutivo azionato o che comunque esse potessero Pt_1
determinare l'illegittimità ed inefficacia dello stesso, poiché si riferivano a fatti anteriori alla formazione del titolo giudiziale azionato, concludendo per il rigetto dell'opposizione. In particolare,
contestava che:
- le eccezioni sollevate dalla controparte potessero essere fatte valere ex art 615 cpc in relazione a procedura espropriativa immobiliare iniziata sulla base di un titolo ormai definitivo e incontrovertibile,
essendo stato il decreto ingiuntivo de quo (n. 307/2007 del Tribunale di NA) confermato anche all'esito del giudizio di opposizione (sentenza del Tribunale di NA n. 555/12 non appellata e passata in giudicato e anch'essa azionata nella procedura esecutiva opposta); pagina 3 di 9 - il credito dell'opponente fosse sfornito di prova, non avendo lo stesso prodotto copie integrali e conformi delle sentenze poste a fondamento delle avverse pretese creditorie, considerando ulteriormente che le menzionate sentenze avevano deciso giudizi proposti da più soggetti e che quindi il debitore non era legittimato a rivendicare alcunché per l'intero circa gli importi descritti nei vari provvedimenti;
- il debito dell'opponente nelle more del giudizio si era più che raddoppiato (affermato in € 57.000,00),
non potendo l'opponente fondatamente paventare l'esistenza di alcun controcredito nei confronti del
CP_1
- fosse inammissibile l'eccezione di estinzione del debito per compensazione dal momento che veniva dedotta l'esistenza di un credito antecedente alla sentenza oggetto di esecuzione e ciò in ragione di indirizzo consolidato della Cassazione (con richiamo a Cass. n. 20594/2007; Cass. n. 26110/2022;
Cass. n. 3716/2020; Cass. n. 14636/2017).
Il Tribunale di NA, con sentenza n. 830 del 26/4/2009, rigettava l'opposizione.
Con sentenza n. 1300 del 13/10/2022 questa Corte di Appello confermava il pronunciato rigetto dell'opposizione.
All'esito del promosso ricorso per Cassazione la Suprema Corte con ordinanza n. 33141 del
18/12/2024, in accoglimento dei motivi nn. 7 e 8, cassava con rinvio la sentenza di questa Corte,
disponendo che la stessa procedesse “sulla base dei principi di diritto sin qui esposti e ritenuti
applicabili alla fattispecie, se le deliberazioni condominiali di cui è stato documentato l'annullamento
(indipendentemente dalla definitività dei provvedimenti giudiziari che hanno disposto tale
annullamento), costituiscono effettivamente il fondamento del decreto ingiuntivo posto a base
dell'esecuzione e se, quindi, il loro annullamento ha effettivamente determinato la caducazione del
titolo esecutivo”.
ha riassunto il giudizio, insistendo per le domande svolte in sede di opposizione Parte_1
all'esecuzione. pagina 4 di 9 Il appellato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande qui reiterate. CP_1
* * *
In via preliminare il Collegio -essendo stati ritenuti fondati il settimo e l'ottavo motivo di ricorso per
Cassazione con i quali venivano denunciati “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
oggetto di discussione tra le parti” e “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115- 615-645 c.p.c. 63
disp. att. c.c. 1137-1418 c.c.” - ritiene che lo scrutinio in questa sede debba tenere in conto da un lato delle “preclusioni e decadenze già verificatesi [o] pregresse” (Cass. Civ., Sez. III, 15 giugno 2023 n.
17240) e al contempo debba necessariamente valutare il decisum delle sentenze invocate dal sì Pt_1
da conformare la decisione ai principi di diritto affermati nell'ordinanza di rinvio, in cui la Suprema
Corte, dopo aver dato atto del mutamento giurisprudenziale formatosi nella materia de qua, in considerazione del fatto che il presente giudizio si era svolto tra il 2007 e il 2012 con applicazione precedente indirizzo, costituente “diritto vivente” (in forza del quale non era possibile “né ottenere la
sospensione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c.,
né introdurre in tale giudizio questioni attinenti alla validità della deliberazione sulla base del quale
era stata emessa l'ingiunzione”), ha affermato doversi “escludere che il giudicato formatosi nel
giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, proprio per gli stessi assunti sistematici e concreti su cui
è espressamente fondata la decisione che ha definito quel giudizio, possa estendersi alla questione
della validità delle deliberazioni in base alle quali era stata emessa l'ingiunzione e, al tempo stesso” e conseguentemente “ammettere che la decisione sulla suddetta validità, pronunciata in altro giudizio,
possa essere fatta valere in sede di opposizione all'esecuzione dal condòmino debitore”. Ciò in quanto
“il giudicato che si forma all'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per la riscossione
dei crediti condominiali, non estendendosi alla validità delle deliberazioni su cui si fonda
l'ingiunzione, viene, in altri termini, ad essere caducato dall'esterno, in caso di annullamento di tali
deliberazioni” (cfr. ordinanza di rinvio).
pagina 5 di 9 Ciò posto, ritiene il Collegio che il motivo principale di appello (richiamato nei ricordati motivi nn. 7 e
8 del ricorso per Cassazione) meriti accoglimento.
In punto di fatto si osserva che il DI n. 307/2007, divenuto definitivo e posto a base della promossa esecuzione immobiliare, indica a suo fondamento la delibera condominiale del 21/12/2006, la quale,
pur non contestata nella sua esistenza, non risulta essere stata mai prodotta nel corso dell'intero giudizio, di primo, di secondo grado e di rinvio, nonostante lo scambio dialettico svoltosi tra le parti nel presente giudizio di rinvio (in cui l'appellato afferma di averla prodotta in sede di CP_1
costituzione del 15/4/2025, ribadendo ciò nella memoria conclusionale del 2/10/2025, e il riassumente nelle note in sostituzione d'udienza del 19/5/2025 e del 20/10/2025 eccepiva “la tardività delle
produzioni effettuate dal con la comparsa di costituzione nel giudizio riassunto, nonché la CP_1
tardività delle conseguenti nuove allegazioni”). Ciò preclude l'esame testuale della stessa.
Occorre tuttavia rilevare che sin dal ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. il ha sempre Pt_1
specificamente dedotto “che il decreto ingiuntivo 307/07 aveva come causale i contributi condominiali
relativi al periodo 31/12/01-1/01/04 - ossia quelli già oggetto delle annullate delibere - riproposti
identici ossia con un ingiustificato addebito al di costi di ristrutturazione per oltre euro Pt_1
17.000,00 , approvato con l'annullata delibera 14/5/01 , nonché di altri oneri calcolati sulla base degli
illegittimi criteri approvati con la annullata delibera 3/07/03”. A fronte del rilievo che precede il costituendosi in giudizio, dopo aver dedotto la maturazione di ulteriori crediti nei CP_1
confronti del , non ha contestato le allegazioni fattuali di controparte, ma si è limitato ad CP_1
eccepire l'efficacia del giudicato formatosi in relazione al DI posto in esecuzione e l'inefficacia retroattiva della sentenza n. 502/2012 della Corte di Appello di NA relativa alla revisione delle tabelle millesimali, trattandosi di sentenza costitutiva.
Le circostanze di fatto specificamente allegate dal riassumente devono pertanto ritenersi pacifiche ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
pagina 6 di 9 Occorre solo precisare in relazione alle tabelle utilizzate per la ripartizione delle spese in relazione agli esercizi de quibus che con la sentenza 557/2012 questa Corte ha annullato la delibera condominiale del
3/7/2003 perché il relativo ordine del giorno non indicava l'approvazione delle tabelle provvisorie (che,
approvate a maggioranza, rappresentava un passaggio necessario “per giungere alla ripartizione delle
spese”) in considerazione anche del fatto che il Tribunale di NA “aveva sospeso precedenti tabelle
approvate a maggioranza … fino a quando non saranno approvare ai sensi di legge” ritenendo
applicabili nelle more “le tabelle millesimali preesistenti (quelle del geo. Caglini …)”. Con la sentenza di questa Corte n. 272/2015 si dà atto invece che la delibera del 14/5/2001 non indica quali tabelle sono state utilizzate per il riparto e che non risultavano approvate nelle more nuove tabelle. Anche a prescindere dalla efficacia della sentenza di questa Corte n. 502/2012, risulta, quindi, per tabulas la non utilizzabilità al fine del riparto delle spese condominiali delle tabelle di cui in concreto ha fatto utilizzo l'amministratore.
Alla luce dei rilievi che precedono deve quindi concludersi che l'efficacia della delibera condominiale del 21/12/2006, in quanto si limita a riportare in bilancio crediti pregressi vantati nei confronti del in forza di precedenti bilanci, la cui approvazione è stata annullata, risulta travolta dalle Pt_1
sopravvenute pronunce di annullamento delle precedenti delibere.
In senso contrario il Collegio non ritiene fondata l'eccezione di giudicato sollevata dal in CP_1
relazione a tale ultima delibera condominiale. Ed invero, dall'esame della sentenza n. 1173 del
10/10/2011, emerge che il Tribunale di NA ha rigettato l'impugnazione proposta dal da un Pt_1
lato sul rilievo della già affermata (in altro giudizio) validità delle tabelle approvate a maggioranza,
dall'altro sul rilievo che, essendo la ripartizione meramente provvisoria in quanto “in acconto salvo
conguaglio”, in tale ultima sede avrebbero dovuto essere stabilite “le quote di spesa, allorché verranno
determinate le nuove tabelle”. Quindi, le tabelle adottate erano solo “un criterio temporaneo di
ripartizione delle spese, ancorché soggetto a modifica con eventuali conguagli nel momento in cui
sarebbero entrate in vigore le nuove e definitive tabelle”. Ebbene, sotto il primo aspetto si ribadisce pagina 7 di 9 che la Corte di Appello con sentenza 557/2010 ha annullato la delibera che ha approvato le tabelle poste a base della ripartizione delle spese, sotto il secondo profilo, è pacifico che, nonostante il notevole lasso di tempo trascorso e la definizione della procedura di esecuzione immobiliare impugnata, nessun conguaglio risulta approvato.
Si deve infatti aggiunge che con sentenza n. 1700 del 20/10/2017 il Tribunale di NA, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal ha dichiarato la nullità e comunque la invalidità Pt_1
della delibera condominiale del 18/5/2016, con la quale erano state ratificate l'approvazione dei bilanci consuntivi e la ripartizione delle spese degli esercizi dal 2002 al 2009, per essere state adottate tabelle
(approvate con delibera 14/12/2010) difformi rispetto a quelle accertate giudizialmente con sentenza di questa Corte n. 502/2012. La delibera in esame ricomprende anche le spese di cui al bilancio approvato nel dicembre 2006 oggetto del DI 307/2007 posto a base della impugnata esecuzione.
In ogni caso anche a riguardo deve farsi applicazione del principio di diritto affermato nell'ordinanza di rimessione della Suprema Corte, cui il Collegio è vincolato, per cui “il giudicato che si forma all'esito
del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per la riscossione dei crediti condominiali, non
estendendosi alla validità delle deliberazioni su cui si fonda l'ingiunzione, viene, in altri termini, ad
essere caducato dall'esterno, in caso di annullamento di tali deliberazioni”.
Alla luce delle considerazioni svolte il Collegio ritiene che le delibere condominiali annullate con sentenze nn. 272/2015, 557/2010 e la sentenza n. 502/2012 di questa Corte siano a base del DI
307/2007 posto a base dell'esecuzione immobiliare, con conseguente sopravvenuta caducazione del medesimo e mancanza in capo al di un titolo in forza del quale agire esecutivamente. CP_1
Ogni altra questione relativa alle eccepite compensazioni rimane assorbita.
Con riguardo alle spese del giudizio, dati la particolare complessità della fattispecie e dell'accertamento richiesti, determinati anche dal mutato orientamento giurisprudenziale operato dalla Corte di
Cassazione rispetto ai principi di diritto applicabili nella specie, ritiene il Collegio che vi siano giustificati motivi per operare la compensazione integrale tra le parti delle spese dell'intero giudizio. pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione ex art 392 cpc proposto da Pt_1
sull'appello proposto avverso la sentenza n. 830/2019 del Tribunale di NA, pubblicata il
[...]
26/4/2019, in seguito al rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 33141 del
18/12/2024, così dispone:
- in integrale riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta da e Parte_1
dichiara la mancanza in capo al Condominio di un titolo in forza del quale agire esecutivamente;
- compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in NA, nella camera di consiglio del 18/11/2025.
Il Presidente D.ssa Annalisa Gianfelice Il Consigliere relatore D.ssa Paola De Nisco
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