Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Umbria, sentenza 18/03/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Umbria |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA
composta dai magistrati:
Dott. IU DE ROSA Presidente Dott. IU VICANOLO Componente Dott.ssa IO GENUA Componente relatore pronuncia la seguente
SENTENZA
nel giudizio, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n.
13709 del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la regione Umbria nei confronti di:
1.- [OMISSIS] [Omissis], nato a [Omissis] ([OMISSIS]) il [omissis]. [omissis].[omissis] (C.F.:
[OMISSIS]) e ivi residente in [...][Omissis] [Omissis], n. [omissis],
rappresentato e difeso dall’Avv. Elisa Peppucci ed elettivamente domiciliato presso il relativo Studio in Todi (PG), in Via Tiberina, n.
66/c, (pec: elisa.peppucci@avvocatispoleto.legalmail.it);
2. - [OMISSIS] [Omissis], nato a [Omissis] ([OMISSIS]) il [omissis]. [omissis].[omissis] (C.F.:
[OMISSIS]) e ivi residente, in Via [Omissis] [Omissis], n. [omissis],
rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Migliosi ed elettivamente domiciliato presso il relativo Studio in Perugia (PG), in Via Guardabassi, n. 2, (pec: pietro.migliosi@avvocatiperugiapec.it);
3. - [OMISSIS] [Omissis], nato a [Omissis] [omissis] [Omissis] ([OMISSIS]) il [omissis]. [omissis]. [omissis]
Sentenza n. 8/2026
(C.F.: [OMISSIS]) e residente a [Omissis] [omissis] [Omissis] ([OMISSIS]), Fraz. [omissis]
[Omissis] [Omissis], Via [Omissis], n. [omissis], rappresentato e difeso dagli Avvocati Lorenzo Locatelli e BE MA ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo in Padova (PD), in Galleria Alcide De Gasperi, n. 4, (pec: lorenzo.locatelli@ordineavvocatipadova.it);
4. - [OMISSIS] [Omissis], nato a [Omissis] ([OMISSIS]) il [omissis]. [omissis].[omissis] (C.F.:
[OMISSIS]) e residente a [Omissis] ([OMISSIS]), in Via [Omissis] [Omissis],
n. [omissis], rappresentato e difeso dagli Avvocati Alessandro Accardi e PO OS ed elettivamente domiciliato presso il relativo Studio in Spoleto (PG), Corso Garibaldi, n. 11 (pec: alessandro.accardi@avvocatispoleto.legalmail.it, filippo.tosti@avvocatispoleto.legalmail.it);
5. - [OMISSIS] [Omissis], nato a [Omissis] ([OMISSIS]) il [omissis]. [omissis].[omissis] (C.F.:
[OMISSIS]) e residente ad [Omissis] [Omissis] ([OMISSIS]), in Via [omissis]
[Omissis], n. [omissis], rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Valeau ed elettivamente domiciliato presso il relativo Studio in Albano Laziale
(RM), in Via G. Donizetti, n. 10 (pec: marco.valeau@oav.legalmail.it);
6. - [OMISSIS] [Omissis], nato a [Omissis] ([OMISSIS]) il [omissis]. [omissis].[omissis] (C.F.:
[OMISSIS]) e ivi residente in [...][Omissis]–[Omissis]
[Omissis], n. [omissis]-[omissis], rappresentato e difeso dall’Avv. Marta Covino ed elettivamente domiciliato presso il relativo Studio a Perugia (PG), in Via Baglioni, n. 36 (pec: marta.covino@avvocatiperugiapec.it);
7. – [OMISSIS] [Omissis], nato a [Omissis] [omissis] [Omissis] ([OMISSIS]) il [omissis].[omissis].[omissis]
(C.F.: [OMISSIS]) e ivi residente in [...][Omissis] [Omissis] ,
n. [omissis], rappresentato e difeso dagli Avvocati Sarah Cecchini e Alessandro Longo, con Studio in Perugia (PG), Corso Vannucci, n. 10, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio telematico del secondo
(pec: alessandro.longo1@avvocatiperugiapec.it);
8. – [OMISSIS] [Omissis], nato a [Omissis] ([OMISSIS]) il [omissis].[omissis].[omissis] (C.F.:
[OMISSIS]) e ivi residente, in Località [Omissis], n. [omissis],
rappresentato e difeso dagli Avvocati Andrea Lauri e Jamila Beltrammi, ed elettivamente domiciliato presso il relativo Studio in Spoleto (PG), in Piazza Garibaldi, n. 36/A, (pec: andrea.lauri@avvocatispoleto.legalmail.it;
jamila.beltrammi@avvocatispoleto.legalmail.it);
9. – [OMISSIS] [Omissis], nata a [Omissis] ([OMISSIS]) il [omissis]. [omissis].[omissis] (C.F.:
[OMISSIS]) e ivi residente in [...][Omissis], n. [omissis],
rappresentata e difesa dall’Avv. Walter De Fusco, ed elettivamente domiciliata presso il relativo Studio in Spoleto, Via G. Marconi, n. 2/A
(pec: walter.defusco@avvocatispoleto.legalmail.it);
VISTO l’atto di citazione.
VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.
UDITI, nella pubblica udienza del giorno 18 giugno 2025, svoltasi con l’assistenza del Segretario Dott.ssa Marida Amodio Mancino, il Relatore Ref. IO GE, il Pubblico Ministero, in persona del VPG Francesco Magno, nonché l’Avv. Peppucci per il convenuto [Omissis], l’Avv.
Accardi per il convenuto [Omissis], l’Avv. Covino per il convenuto
[Omissis], l’Avv. Beltrammi per il convenuto [Omissis], l’Avv. Valeau per il convenuto [Omissis], l’Avv. Sarli per il convenuto [Omissis],
l’Avv. Fischi per il convenuto [Omissis], l’Avv. De Fusco per la convenuta
[Omissis], l’Avv. Longo per il convenuto [Omissis].
Ritenuto in
FATTO
I. Con atto di citazione depositato il 05/02/2025 la Procura regionale ha agito per il risarcimento del danno corrispondente al valore delle prestazioni economiche gravanti sull’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (nel prosieguo “INAIL”),
pari ad euro 1.467.198,31 (petitum), a titolo di copertura assicurativa apprestata in favore di una dipendente interinale della Società [Omissis]
S.p.a., adibita all’epoca dei fatti a mansioni di artificiere presso lo Stabilimento Militare del Munizionamento Terrestre (di seguito
“SMMT”) di [Omissis] di [Omissis], rimasta vittima, il 22/12/2016, dell’esplosione di una bomba a mano presso il Capannone – Reparto 42
– ove la stessa svolgeva operazioni di assiemaggio della bomba a mano MF2000 (nel prosieguo “bomba”).
II. L’istruttoria della Procura regionale ha fatto seguito alle informative trasmesse dalla Direzione dello SMMT, attraverso le quali è stata altresì comunicata la richiesta di rivalsa avanzata dall’INAIL al Ministero della DI, a seguito della rendita costituita dall’Istituto in favore della dipendente infortunata.
III. All’esito dell’attività istruttoria, la Procura regionale ha invitato a dedurre e, successivamente, convenuto in giudizio - per rispondere, a titolo di corresponsabilità gravemente colposa pro quota parziaria, del danno arrecato all’INAIL - nove persone, all’epoca dei fatti in servizio a vario titolo presso il citato Stabilimento Militare, per i seguenti importi:
- euro 293.439,66 (pari al 20% del petitum) nei confronti di [Omissis]
[Omissis], Direttore dello SMMT e Datore di lavoro in base al d.lgs. n.
81 del 2008;
- euro 220.079,75 (pari al 15% del petitum) nei riguardi di: [Omissis]
[Omissis], Capo del Reparto 42; [Omissis] [Omissis], Responsabile del Servizio Lavorazioni e progettista delle postazioni di lavoro; [Omissis]
[Omissis], Caposervizio Controllo e Collaudi; [Omissis] [Omissis], Capo-Settore Materiali e Prodotti del Servizio Controllo e Collaudi (nel prosieguo
“SCC”);
- euro 73.359,92 (pari al 5% del petitum) nei riguardi di: [Omissis] [Omissis],
Addetto alla Sicurezza del Reparto 42; [Omissis] [Omissis], Responsabile del Servizio di Prevenzione; [Omissis] [Omissis] e [Omissis] [Omissis], Addetti al Collaudo dei Sistemi di Attivazione.
Secondo la prospettazione della Procura regionale, fondata sulle prove raccolte nel procedimento penale a carico degli odierni convenuti, il concorso dei medesimi nella causazione del danno sarebbe identificabile nelle condotte antigiuridiche raggruppate, in citazione, nelle seguenti tre macro-categorie (rif.: atto di citazione, p. 38):
1) aver “consentito alla modifica progettuale nella realizzazione della bomba a mano “MF2000” in assenza delle necessarie verifiche di sicurezza in fase di pre-produzione e produzione ([Omissis], [Omissis], [Omissis])”;
2) aver “accentrato la produzione medesima nel “Reparto 42” senza prevedere la possibilità di esplosioni accidentali né le dovute misure di protezione del personale addetto ([Omissis], [Omissis], [Omissis])”;
3) aver “affidato la produzione della bomba a personale interinale, privo della necessaria formazione e di sufficiente esperienza e reclutato ad altri fini, senza porre in essere le dovute attività di vigilanza e supervisione nelle operazioni di collaudo ([Omissis], [Omissis], [Omissis], [Omissis], [Omissis], [Omissis], [Omissis])”.
IV. Dalla copiosa documentazione versata in atti, risulta quanto segue:
i) in data 22.12.2016, presso lo SMMT, all’interno del “Reparto 42”, si verificava un’esplosione nella Stazione di lavorazione denominata
“Cabina nr. I - Montaggio Sistemi di attivazione”, postazione adibita alle operazioni di assiemaggio del sistema di attivazione dell’ordigno esplosivo con il corpo-bomba. La linea di lavorazione era costituita da un'area delimitata in varie cabine per l'isolamento fisico delle operazioni e veniva servita da un nastro trasportatore sul quale viaggiava una navetta trasportante le bombe (due alla volta) da una postazione a quella successiva. All'inizio della linea di lavorazione era presente un'isola robotizzata con accesso interdetto agli operatori durante il relativo funzionamento, dotata di postazioni di controllo e di rifornimento di componenti per l'assiematura del corpo bomba.
All’interno dell’isola robotizzata avveniva l'assemblaggio della spoletta con il sistema di ancoraggio e con il corpo bomba. Nella fase successiva
(all’interno della cabina n. 1), con presenza di operatore, era effettuato il montaggio manuale del sistema di attivazione sull'assieme corpo bomba/sistema di ancoraggio/spoletta (cfr. la Relazione del Dott. Pistilli, all. 12 alla comparsa [Omissis]). L’incidente, che secondo le indagini penali sarebbe conseguito alla estrazione o all’accidentale sfilamento del traversino (ossia la linguetta di metallo che funge da sicura, impedendo lo scoppio della bomba), causava all’operatrice presente all’interno della postazione di lavoro lesioni personali gravissime: “trauma cranioencefalico commotivo con stato di coma (…), scoppio del bulbo oculare sinistro con totale perdita del tessuto oculare (…), lacerazione del bulbo oculare destro con distacco di retina totale (…), deformazione da scoppio dell’orbita sinistra
(…), trauma toracico con pneumotorace destra (…), ferite lacero contuse multiple ed ustioni di vario grado del volto, del collo, delle braccia e coscia sinistra (…), ipoacusia bilaterale post-traumatica” (doc. 5, Atti Procura Penale, file 32459, Relazione del Dott. Suadoni). In conseguenza dell’infortunio, l’INAIL provvedeva a erogare alla lavoratrice prestazioni economiche (per indennità di inabilità temporanea assoluta, ratei di rendita mensili, rimborso spese di viaggio, protesiche, farmaceutiche, di visite mediche e certificazioni medico-legali e prestazioni integrative) per l’importo complessivo di euro 1.467.198,31, oggetto dell’odierna domanda (cfr. la Nota del Dirigente INAIL della sede di [Omissis] del 12/12/2023, doc. 14 Procura, all. 1).
ii) Il 22/01/2020, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
[Omissis] formulava richiesta di rinvio a giudizio, nei confronti dei soggetti oggi convenuti, per il reato di lesioni personali colpose aggravate nonché, per taluni di essi, per il delitto di cui all’art. 451 c.p.;
iii) in data 09/06/2021, nei confronti dei medesimi, veniva emesso il decreto di citazione diretta a giudizio; il 14/04/2023 l’INAIL si costituiva parte civile;
iv) le indagini penali conducevano all’acquisizione di varie fonti di prova (informative della P.G. corredate dalla documentazione sequestrata; atti del rapporto contrattuale tra lo SMMT e la Società [Omissis] [Omissis] S.a.s.;
documentazione relativa alla valutazione dei rischi dei processi lavorativi, comprensivi dei manuali relativi alle attrezzature ivi impiegate; norme di lavorazione; verbali di accertamento sanzioni ex d.lgs. n. 81/2008 e provvedimenti conseguenti; documentazione relativa all’iter di assunzione e formazione del personale interinale; rapporti giornalieri di reparto; verbali di assunzione di sommarie informazioni testimoniali e verbali delle operazioni tecniche svolte dai Carabinieri; esame testimoniale del Direttore dello SMMT dinanzi all’Osservatorio Militare; cartelle cliniche; relazioni sanitarie ed elaborati peritali dei consulenti tecnici della Procura della Repubblica; verbali di interrogatorio di persone sottoposte a indagini; atti ex art. 415-bis e 416 c.p.),
incluse le perizie tecniche del professionista incaricato dal P.M. penale
(rif.: la Relazione del Dott. Emilio AZ del 07/12/2018, file 32529 del procedimento penale, la Relazione, depositata in due parti, dalla GdF del 14/02/2018 e la perizia dello stesso del 15/06/2017, file 31451 del procedimento penale). Da tali relazioni e dalla copiosa documentazione delle indagini penali (rif.: Atti Procura Penale, file da 32375 “iscrizione contro ignoti” del 23/12/2016 al 53698 “rinvio a giudizio” del 22/01/2020) emergeva altresì che nell’anno 2016 i vertici dello SMMT avevano commissionato alla Società [Omissis] [Omissis] S.a.s., già produttrice delle componenti della bomba per conto del medesimo, talune modifiche progettuali al sistema di attivazione, segnatamente la variazione della quota d’asola del passaggio del traversino e la variazione della lunghezza da mm 41,96 a mm 36,03 del portapercussore (rif.: l’ordine n. 136R3 dell’11/08/2016), in ragione delle difficoltà di estrazione del traversino riscontrate dai Reparti Operativi nel corso delle prove su di un precedente lotto. Sulla base dell’ordinativo di bombe interessate dalla modifica progettuale, si sarebbe dovuto procedere al collaudo di n. 200 pezzi in pre-produzione presso lo stesso SMMT. Nondimeno, secondo la ricostruzione dei fatti attuata dalla Procura regionale, le attività di produzione della bomba come sopra modificata sarebbero state avviate in assenza delle dovute verifiche, senza osservare le disposizioni contrattuali e le specifiche militari previste, nonché prima di ottenere l’autorizzazione formale del Ministero della DI e, in definitiva, in modo affrettato e imprudente. In particolare, la produzione sarebbe stata avviata in assenza di preliminari prove sullo sforzo di estrazione del traversino prescritte con lettera della Direzione degli Armamenti Terrestri (nel prosieguo: “DAT”) del Segretariato Generale della DI che, riscontrando la nota con cui il 16/11/2016 il Direttore dello SMMT aveva richiesto l’approvazione della modifica progettuale dell’ordigno, il 25/11/2016 aveva dichiarato che “esaminata la documentazione (…), si ritiene che la revisione possa essere approvata subordinatamente al buon esito delle prove descritte nella seguente tabella, da eseguire su una campionatura di n. 130 bombe, delle quali sarà preliminarmente misurato lo sforzo di estrazione del traversino” (cfr. la Relazione conclusiva del Dott. AZ del 14/02/2018, p. 30). Al riguardo secondo la predetta Relazione, del Perito della Procura della Repubblica, non sarebbe emerso alcun elemento idoneo a confermare l’esecuzione delle prove richieste dalla DAT;
nell’impossibilità di ricostruire con esattezza gli eventi che avevano determinato l’incidente, la relazione peritale ne ipotizzava la causa nello sfilamento del traversino di sicurezza, elemento, quest’ultimo, da identificarsi, verosimilmente, nell’unico traversino che era stato rinvenuto sul pavimento a seguito dell’evento, mentre il secondo corpo bomba che avrebbe dovuto essere trovato in prossimità della cabina n.
1 risultava irreperibile. Stando a quanto appurato dagli inquirenti, i problemi di sfilamento del traversino non erano infrequenti nella linea di produzione, come testimoniato anche dalla lavoratrice interessata
[“diverse volte è capitato che il traversino cadesse. Il giorno prima era capitato per tre sistemi di attivazione. (…) Ricordo bene che il giorno prima dell’incidente (…) è capitato per tre volte (…)”; rif.: sommarie informazioni testimoniali della persona offesa, doc. 5 Procura, file 32413]. La presenza di casi di sfilamento accidentale del traversino era stata oggetto di specifiche prove di verifica di efficienza, del sistema di sicurezza su un campione di bombe MF2000 prodotte nel 2016, ordinate dal Sostituto Procuratore della Repubblica al proprio Consulente, che con la Relazione del 07/12/2018, all’esito dei test eseguiti su n. 30 bombe sequestrate, aveva concluso che “lo sfilamento accidentale si è verificato su due bombe a mano delle n. 30 bombe a mano MF 2000 complessivamente sottoposte a test, con una percentuale pari a 6,66%”.
Ad avviso del Consulente della Procura penale, al momento dell’incidente, a seguito dell’estrazione del traversino il sistema di attivazione, che per dar luogo all’esplosione doveva essere necessariamente montato sul sistema di aggancio della bomba, era entrato in funzione secondo il proprio meccanismo di funzionamento
(“fin quando la bomba è impugnata e la mano contrasta la cuffia contro il corpo bomba, il sistema di attivazione, pure pronto ad attivarsi, non può azionarsi”;
Relazione conclusiva del AZ del 14/12/2018, p. 162). Nella relazione veniva illustrato, inoltre, il meccanismo di funzionamento del sistema di attivazione (ossia di percussione della cassula di innesco), rappresentato dalla estrazione del traversino a seguito della pressione del pulsante di attivazione e dall’entrata in funzione del sistema stesso al rilascio della bomba (“infatti fin quando la bomba è impugnata e la mano contrasta contro il corpo bomba, il sistema di attivazione, pure pronto ad attivarsi, non può azionarsi”; Rel., precit., p. 13 e p. 162);
v) a partire dal 22/11/2016, la produzione, il controllo e il collaudo della bomba erano stati accentrati nel “Reparto 42”, ove era stato impiegato personale interinale, assunto con contratto di somministrazione stipulato tra AID e l’Agenzia di somministrazione [Omissis] S.p.A. per il periodo compreso tra il 15/06/2016 e il 23/12/2016 (doc. 5, Atti Procura Penale, file 32381, p. 152). Tale decisione logistica, secondo la Procura regionale, sarebbe stata doppiamente censurabile sia perché il suddetto Reparto si presentava carente delle protezioni necessarie a tutelare la sicurezza degli addetti (in particolare, la cabina n. 1 non era provvista di schermi a salvaguardia dell’operatore), sia perché il personale interinale risultava privo di adeguata formazione rispetto all’assemblaggio e al collaudo della bomba; la mancata previsione del rischio di esplosione e di adeguati sistemi di protezione del personale era stata, peraltro, espressamente contestata dall’Ispettore nominato dal Ministero della DI, il quale aveva irrogato sanzioni per violazioni del d.lgs. n.
81/2008 tanto al Datore di lavoro, Ing. [Omissis] [Omissis] (rif.: il verbale del 24/05/2017, in doc. 5 Procura Penale, allegato 7 all’Annotazione di Polizia erariale n. 48708/2020), quanto al Progettista, Ing. [Omissis] [Omissis] (rif.:
il verbale del 19/07/2017: “per non aver rispettato nella progettazione dei posti di lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e di scelta di componenti e dispositivi di protezione, i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”; verbale, precit., file 32528, p. 11) a quest’ultimo prescrivendo, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 758 del 1994, che “le postazioni, all’interno del Reparto 42, con presenza di operatore addetto alle attività manuali di assemblaggio della Bomba a Mano – denominata “MF 2000” – (…) debbono essere riprogettate e realizzate in maniera tale che in fase di produzione, tra il personale e il manufatto esplodente, sia sempre presente idonea compartimentazione ed adeguata protezione” (doc. n. 5 Procura, file 32528, precit.).
vi) In conseguenza dell’accertamento di siffatte violazioni, nell’ottobre dell’anno 2017 l’Ing. [Omissis] aveva provveduto a realizzare la progettazione di un sistema automatico, remotizzabile, di inserimento del sistema di attivazione sul corpo bomba, tale da garantire distanza e protezione tra il personale addetto e il manufatto esplodente (doc. n. 5, file 32528, precit., contenente documentazione concernente la prescrizione della nuova progettazione all’interno del Reparto 42).
vii) Ancora, ad avviso della Procura regionale, la supervisione e il controllo del personale dello Stabilimento rispetto alle attività di collaudo dei sistemi di attivazione delle bombe svolte dal personale interinale sarebbero stati insufficienti, avendo “i diversi componenti del Servizio Controllo e Collaudi, non solo non (…) impedito l’evento infausto occorso alla dipendente interinale, ma (…) assunto comportamenti dotati di efficienza causale rispetto al riferito evento” (citazione, pag. 34). Secondo la ricostruzione attorea, l’inadeguata supervisione sul lavoro degli operai interinali risulterebbe, in specie, imputabile alla carente competenza tecnica del Capo del Reparto 42, [Omissis] [Omissis], e ai deficitari controlli di secondo livello effettuati dal personale del SCC.
V. - Si sono ritualmente costituiti nel giudizio i nove convenuti, tutti sollevando questioni pregiudiziali e preliminari di merito, richiamando che il procedimento penale era stato medio tempore definito con la sentenza n. 392 del 07/04/2025 del Tribunale di [Omissis], dichiarante la prescrizione dei reati ascritti, e, concludendo per il rigetto della domanda.
Quanto alle questioni pregiudiziali e preliminari:
i) i convenuti [Omissis], [Omissis], [Omissis], [Omissis], [Omissis] e [Omissis]
hanno eccepito la carenza di giurisdizione della Corte dei conti, sul presupposto che, in base alla normativa vigente, il recupero di quanto erogato dall’INAIL alla lavoratrice competerebbe all’INAIL medesimo, attraverso un’azione di regresso da esperirsi dinanzi al Giudice civile ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
ii) i convenuti [Omissis], [Omissis], [Omissis], [Omissis], [Omissis] e
[Omissis] hanno sollevato l’eccezione di prescrizione dell’azione erariale;
iii) in via istruttoria, i convenuti [Omissis], [Omissis] e [Omissis] hanno chiesto la disposizione di una Consulenza Tecnica d’Ufficio al fine di ricostruire la dinamica del sinistro ed effettuare verifiche sui sistemi di attivazione sequestrati.
V.1. - Nel merito, il convenuto [Omissis], all’epoca dei fatti Direttore dello Stabilimento Militare, ha rappresentato i seguenti elementi di fatto:
a. - con riferimento alla contestazione di aver dato corso alle attività di produzione della bomba modificata prima di ottenere l’autorizzazione formale del Ministero della DI, ha eccepito che le modifiche erano state apportate a seguito della richiesta dei vertici dell’Agenzia Industrie DI (nel prosieguo “AID”), i quali a loro volta avevano ricevuto segnalazioni di malfunzionamenti ad opera dei Reparti Operativi e che lo SMMT non necessitava di alcuna autorizzazione per poter operare al riguardo. Le modifiche progettuali al modello di bomba, inoltre, come confermato dal Consulente di parte Ing. Riso nella propria relazione tecnica del 06/03/2024, erano state effettuate in modo regolare e successivamente verificate e collaudate secondo la normativa;
b. - in merito alla contestazione di aver accentrato la produzione, il controllo e il collaudo in un Reparto carente delle protezioni necessarie alla sicurezza dei lavoratori, ha eccepito che in sede di progettazione della linea del Reparto 42, su propria disposizione, era stata condotta l’analisi dei rischi relativa all'attività di assiematura delle bombe e approvata la nuova Scheda di Valutazione del Rischio e Prescrizioni Ambientali (SAVRPA) recante specifica valutazione dei rischi per ogni fase di produzione della bomba; l'esito della nuova valutazione dei rischi specifici per l'attività di caricamento, assiematura e imballaggio aveva stimato il rischio di esplosione come limitato alla sola fase di immissione in linea di spolette e cariche di esplosivo Composition A3;
“invece, con specifico riguardo alla attività di assiematura del corpo bomba già assemblato con il sistema di attivazione, in nessuna delle sottofasi era stato ritenuto prevedibile il rischio di esplosione. In conclusione, da tutte le analisi, le valutazioni e le verifiche effettuate, il rischio esplosioni è risultato limitato alle fasi automatizzate svolte in isola robotizzata. La fase di lavorazione manuale è risultata, al contrario, esente da rischio esplosioni ed infatti, proprio per questa ragione, veniva consentito che le attività fossero svolte manualmente e non da robot in area schermata” (rif.: comparsa di risposta, p. 28). In conseguenza delle valutazioni sul rischio di esplosione, la necessità della schermatura della Cabina n. 1 era stata esclusa dalle analisi di rischio;
c. - con riferimento alla contestazione concernente le modalità di selezione, formazione e informazione dei lavoratori, il convenuto ha evidenziato che l’impiego di personale interinale non soltanto non era vietato, ma risultava previsto nella convenzione siglata tra Ministro della DI e l’AID (cfr. doc. 5, Atti Procura Penale, allegato 10, p. 65); a seguito di apposito bando, erano stati pertanto individuati candidati in possesso di specifiche caratteristiche, come la capacità di reazione e gestione di situazioni anomale, incluse le esplosioni, che erano stati avviati a un tirocinio formativo teorico-pratico della durata di quattro mesi (dal 15 febbraio al 14 giugno 2016), per “Assistente Tecnico Artificiere” (cfr. attestato di frequenza della lavoratrice [Omissis], allegato 15 alla Relazione dell’Ing. Riso). Detto personale risultava, inoltre, specificamente preparato a “constatare concretamente gli effetti dell’attivazione e dell’esplosione” (rif.: comparsa, p. 34), avendo svolto, prove di lancio della bomba da esercitazione “affinché potesse prendere familiarità proprio con dimensioni, pesi, forze in gioco di un simile ordigno”
(perizia dell’Ing. Riso, precit., p. 40).
V.2. - Il convenuto [Omissis], nel merito, ha eccepito l’insussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito erariale contestatogli, precisando di aver svolto esclusivamente il ruolo di Capo del Reparto 42 con mansioni di coordinamento degli operai lungo la linea di assiematura della bomba e negando ogni coinvolgimento nelle attività di formazione del personale interinale e di vigilanza sulle operazioni di collaudo dei sistemi di attivazione delle bombe, come confermato dai lavoratori interinali assunti in qualità di Assistenti Tecnici Artificieri, sentiti dal proprio legale in sede di investigazioni difensive.
Ha inoltre precisato che le mansioni che egli svolgeva all’interno del Reparto 42 consistevano nel verificare che i lavoratori, selezionati e formati da altri Uffici, operassero all’interno delle singole postazioni lungo l’isola robotizzata ed indossassero i dispositivi di protezione individuale, nonché nel raccogliere sia eventuali segnalazioni in ordine alle problematiche eventualmente riscontrate sia le presenze degli operai che lavoravano all’interno del Reparto 42 e i dati di produzione.
Ha anche precisato di non aver mai potuto incidere sulle scelte organizzative, formative dei lavoratori e di manutenzione dell’isola robotizzata, operazioni di esclusiva competenza di altre figure.
Ha inoltre depositato una relazione peritale nella quale si afferma che
“la bomba a mano è esplosa a seguito dello sfilamento del traversino contemporaneamente all’azione di pressione sul pulsante di attivazione” (cfr.
Relazione del Consulente Pistilli, p. 20, all. 12 a comparsa [Omissis]), posta in essere per ragioni non conosciute (“non è possibile stabilire per quale ragione sia stato pigiato il pulsante di attivazione sulla bomba a mano appena assiemata, ma è certo che per sfilare il traversino occorreva tenere pigiato il pulsante e che è stata compiuta tale operazione”), che ulteriori elaborati peritali depositati dai convenuti riconducono al compimento di operazioni abnormi da parte della lavoratrice (cfr.: Relazione dell’Ing.
Riso, precit., pp. 46-47; Relazione balistica del Consulente Minervini, all. 2 alla memoria [Omissis], p. 26, infra punto V.5).
V.3. - Il convenuto [Omissis] ha eccepito, nel merito, di non aver svolto alcun ruolo nella selezione del personale assunto su indicazione della AID con contratti a tempo determinato per esigenze di ricambio generazionale, specificando di essere stato anch’egli dipendente a tempo determinato fino all’anno 2018. Ha opposto, inoltre, che la qualifica di Dirigente della sicurezza, evidenziata dalla Procura regionale a fondamento della propria responsabilità, sarebbe stata “solo un fatto formale a cui non corrispondevano i conseguenti poteri”, in ragione della temporaneità del proprio rapporto di lavoro. Ancora, ha evidenziato l’impossibilità di un’esplosione accidentale della bomba e che “qualsiasi dispositivo di protezione sarebbe risultato essere un impedimento alle manovre”. Ha, infine, formulato la richiesta di autorizzazione a chiamare in causa l’AID nonché la Società [Omissis]
S.p.a., allo scopo di essere tenuto indenne da ogni responsabilità.
V.4. - Il convenuto [Omissis] ha argomentato che la qualità di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), dallo stesso all’epoca ricoperta, gli attribuiva un ruolo di mero consulente del Datore di lavoro e di supporto alle figure tecniche apicali dello SMMT.
Con riferimento alla contestazione di non aver predisposto misure di protezione dai rischi correlati alla produzione della bomba, come modificata, ha dichiarato di non essere mai stato reso edotto dell’utilizzo di un nuovo modello di sistema di attivazione, asseritamente inidoneo a garantire la stabilità del traversino. Ha inoltre dichiarato che:
a) nell’anno 2015 il documento di valutazione dei rischi era stato trasmesso dal SMMT alla Unità di vigilanza interna del Ministero della DI (UCOSEVA);
b) il Col. Ing. Daprà, Ufficiale Inquirente nominato dal Segretario Generale del Ministero della DI a seguito dell’evento infortunistico, aveva concluso il proprio rapporto in data 28/04/2017 affermando che
“le misure di sicurezza adottate dal datore di lavoro di concerto con gli altri elementi organizzativi dello SSMT (quali l’ufficio tecnico, il servizio prevenzione e protezione, i dirigenti e i preposti dell’unità di produzione e collaudo) risultano essere correttamente valutate, documentate e implementate in modo idoneo (rif.: Relazione precit., all. 4 alla memoria di costituzione, p.1112);
c) nelle riunioni aziendali, in qualità di RSPP, egli aveva debitamente segnalato ai propri superiori che la fase di lavorazione manuale avrebbe dovuto prevedere l’inesistenza del rischio di esplosione;
d) nella fase di assemblaggio del sistema di attivazione con l’assieme bomba era stata mantenuta la lavorazione manuale in ragione dell’inesistenza del rischio garantita dal progettista [Omissis], in virtù di una scelta esecutiva dell’Azienda, insindacabile da parte del RSPP, che risultava, peraltro, privo di specializzazione in materia ingegneristica e balistica, e che, nondimeno, aveva richiesto rassicurazioni sulla impossibilità di attivazione accidentale dell’esplosivo;
e) riponendo un legittimo affidamento nella circostanza che i manufatti venivano realizzati in base alla specifica tecnica militare SPE-SMMT003, egli non poteva suggerire misure di sicurezze atte a prevenire un rischio che si affermava insussistente.
Il convenuto ha inoltre prodotto una relazione tecnica (in data 28/01/2021 a firma dell’Ing. Bresciani, all. 7) attestante che la bomba non presentava rischi di esplosione involontaria e ha richiesto, in via istruttoria, l’ammissione di prova testimoniale sui fatti oggetto delle proprie allegazioni.
V.5. - Il convenuto [Omissis], in via preliminare, ha eccepito che il decreto di fissazione dell’udienza e l’unito atto di citazione sarebbero stati notificati in violazione dell’articolo 88, comma 5, c.g.c., in quanto trasmessi all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore. Nel merito, al fine di confutare la fondatezza degli addebiti a lui ascritti:
a) ha precisato di essere stato, all’epoca dei fatti, dipendente a tempo determinato dell'AID a partire dal 2006, in forza di contratti a tempo determinato più volte prorogati, e titolare dell’incarico di Responsabile dell'Ufficio Tecnico dello SMMT e di non essere stato il progettista delle postazioni di lavoro, avendole realizzate sulla scorta della progettazione svolta da soggetti terzi;
b) con riferimento all’addebito di aver consentito la modifica progettuale della bomba in assenza delle necessarie verifiche di sicurezza, ha eccepito che le modifiche realizzate avrebbero seguito il corretto iter di collaudo e di approvazione, risultando conformi alle specifiche tecniche della DAT, e che sarebbero risultate ininfluenti sulla sicurezza dell’ordigno;
c) con riferimento all’addebito relativo alla mancata predisposizione di misure di protezione del personale addetto alle lavorazioni, il convenuto ha evidenziato che la pertinente norma di lavorazione prevedeva che le operazioni di controllo e verifica del sistema di attivazione dovessero avvenire prima del relativo montaggio sul corpo bomba e che qualsiasi operazione di controllo del sistema di attivazione, dopo il montaggio sul corpo bomba, risultava espressamente vietata;
d) con particolare riferimento ai profili di rischio per la sicurezza sul lavoro, il convenuto ha depositato una perizia, elaborata ai fini dell’opposizione all’accertamento della violazione dell’articolo 22
(Obblighi dei progettisti) del d.lgs. n. 81/2008 contestata con verbale del 19/07/2017 (cfr. supra, IN FATTO, punto IV, sottopunto v.); tale perizia affermava che “la progettazione della linea di assemblaggio finale dei componenti principali della bomba (spoletta, sistema di ancoraggio, carica principale) ha tenuto in elevata considerazione la valutazione del rischio. Infatti le operazioni di assemblaggio, ritenute più critiche (manipolazione dei componenti pirici), sono state affidate ad un’isola robotizzata escludendo l’intervento umano. I componenti principali vengono inseriti dall’esterno dell’isola (senza che gli operatori debbano entrare), i corpi bomba assemblati vengono portati fuori attraverso un nastro trasportatore a cestelli. Anche in questo caso è stata considerata la possibilità di un rischio da esplosione e progettati e sperimentati in poligono i ripari in grado di limitare gli effetti di un incidente all’interno dell’isola stessa. I pannelli hanno spessore doppio in tutte le zone prossime al possibile punto di esplosione e sono estesi per tutta la zona che confina con le postazioni degli operatori arrivando anche a restringere al minimo il vano di arrivo dei cestelli del nastro trasportatore per limitare al massimo anche gli effetti dell’onda esplosiva riflessa. I corpi bomba assemblati dal robot vengono trasportati dal nastro trasportatore, cestello per cestello
(quindi per un massimo di due alla volta), alle postazioni degli operatori. Il montaggio del sistema di attivazione viene effettuato utilizzando una piccola attrezzatura meccanica con perno decentrato che facilita l’inserimento evitando l’uso di qualsiasi attrezzo d’occasione, che potrebbe presentare un rischio meccanico” (cfr.: Note tecniche per opposizione ai verbali del 24 maggio 2017 del Dott. Coppe, all. 17 alla memoria di costituzione). Il convenuto, inoltre, ha ribadito l’adeguatezza delle protezioni balistiche della postazione di lavoro rispetto alle operazioni da compiersi richiamandosi a una ulteriore relazione peritale, di cui si riportano di seguito per estratto le valutazioni in ordine allo specifico aspetto: “La postazione di assemblaggio del congegno di attivazione alla bomba priva del guscio scheggiante non presentava alcun rischio di esplosione in quanto sulla linea era stata eseguita l’analisi dei rischi di esplosioni in base ai materiali trattati, alla pluriennale produzione della BaM (…) in milioni di esemplari ed alle operazioni da eseguire da parte del personale incaricato. Pertanto, non era necessaria alcuna protezione balistica poiché non c’era pericolo di esplosione secondo la procedura di lavoro approvata (…) poiché prima dell’assemblaggio del Sistema di Attivazione non c’era alcuna possibilità di attivare la spoletta in mancanza di fonti di energia. Infatti, prima del montaggio del Sistema di Attivazione, il funzionamento della spoletta era stato escluso in quanto era stata eliminata qualsiasi fonte di innesco (elettrico, termico, elettrostatico (impianti adeguati),
meccanico). Successivamente il Sistema di Attivazione aggiungeva maggior sicurezza alla BaM MF2000 in quanto esso era dotato di due sistemi di sicurezze che escludevano qualsiasi attivazione accidentale” (cfr. la Relazione dell’Ing. Riso, precit., pp. 8 e 17, all. 9 alla memoria di costituzione).
Il convenuto ha anche sottolineato che tutti i Consulenti tecnici incaricati dai vari convenuti concordavano nel ritenere che l’esplosione occorsa il 22/12/2016 fosse stata determinata da un errore umano commesso dalla vittima; in particolare, nella relazione del Consulente ST Minervini si “notava che la [Omissis] dichiarava che effettuava un controllo della posizione della sicura in modo anomalo, rispetto a quanto previsto dalle norme di lavorazione” ed “eseguiva l’operazione (non consentita/vietata dalle norme di lavorazione) di provare il sistema di attivazione dopo averlo montato alla bomba anziché prima”, concludendosi che la stessa aveva “effettuato il controllo della posizione del traversino della sicura della bomba in modo anomalo, come da lei descritto, facendo leggere pressioni dello stesso sul legno” (rif.: la Relazione, precit., all. 19 alla comparsa
[Omissis], pagg. 26-27), mentre, in termini similari, la Relazione dell’Ing.
Riso concludeva affermando che “in merito alla dinamica dell’incidente è parere di questo perito che la Dipendente [OMISSIS] abbia compiuto operazioni non previste, vietate, disattivando le tre sicurezze della BaM MF2000 (pressione Piastrina di Attivazione, estrazione della Sicurezza a Mano e rilascio della Cuffia), che hanno portato all’innesco della Spoletta ed al successivo scoppio”
(rif.: la Relazione, precit., p. 46).
V.6. - Il convenuto [Omissis], chiamato a rispondere in qualità di Capo del Servizio Controllo e Collaudi (di seguito “SCC”), dopo aver contestato la violazione del principio di aderenza tra invito a dedurre e citazione, ha eccepito l’infondatezza dell’ipotesi accusatoria secondo la quale la modifica apportata al sistema di attivazione rev.7 avrebbe reso il manufatto non rispondente ai parametri di sicurezza previsti dalla SPE-SMMT-003. Precisato che la verifica in ordine alla regolarità dell’iter autorizzativo della modifica, così come la sua progettazione, esulava dalle proprie attribuzioni, il convenuto ha osservato che con lettera del 25/11/2016 la DAT aveva concesso l’approvazione della modifica “subordinatamente al buon esito delle prove descritte su una campionatura di n. 130 bombe, sulle quali sarà preliminarmente misurato lo sforzo di estrazione del traversino sia in allestimento tiratori destri che mancini”, laddove il SCC aveva sottoposto a prova, con esito positivo, n. 220 esemplari di sistemi di attivazione in fase di pre-produzione e validazione (rif.: Report del 16/11/2016, all. 7 alla memoria di costituzione).
Le prove erano state quindi eseguite dai periti, incaricati dallo stesso
[Omissis], sui manufatti sequestrati – previa autorizzazione del P.M.
penale e alla presenza della Polizia giudiziaria e del Consulente della Procura AZ in occasione degli accessi effettuati in date 22/07/2021 e 17/05/2022 – con esito di piena rispondenza ai criteri di resistenza delle sicure della SPE-SMMT-003. Il convenuto ha inoltre evidenziato che, nell’anno 2023, la Direzione dell’AID aveva autorizzato la ripresa dell’attività di produzione della bomba, secondo la configurazione rev.7, nonché la vendita del lotto SMMT 16 K 022-013, prodotto nel dicembre 2016, con i medesimi materiali e dallo stesso personale di cui al lotto in lavorazione al momento dell’incidente, dopo averlo sottoposto ad aggiornamento delle prove di efficienza anche con misurazione della forza di estrazione del traversino con esiti di piena conformità.
Il convenuto ha anche precisato che gli operai interinali risultavano tutti assegnati e impiegati presso il Servizio Lavorazioni, che si occupava altresì in via esclusiva della loro formazione, direzione e vigilanza.
V.7. - Il convenuto [Omissis] [Omissis], all’epoca Capo Settore “Materiali e Prodotti" del SCC, ha sottolineato che le mansioni assegnategli consistevano nell’organizzare, su indicazione del Capo Servizio, le attività da svolgersi durante la giornata lavorativa, indirizzando il personale nei Reparti di produzione o presso altri impieghi, e che non rientrava in tali competenze né stabilire compiti e priorità nell’esecuzione delle attività di controllo né sindacare la congruità e l’appropriatezza delle misure di controllo prestabilite. Ha affermato, quindi, di essere estraneo all’evento, considerato che sei delle sette condotte contestate, riguardanti omissioni concernenti lo standard di sicurezza della bomba afferivano ad attività di esclusiva pertinenza del Servizio Lavorazioni, pertanto del tutto estranee all’ambito lavorativo del Capo-Settore del SCC, e che l’unica contestazione riferibile al medesimo era priva di fondamento, posto che dai Report prodotti risultava che le verifiche di competenza erano state eseguite per il numero di campioni prescritto dalla normativa di riferimento. Non configurandosi fondato l’assunto della Procura regionale per il quale sarebbe stata soltanto formale la distinzione del Servizio Lavorazioni e del SCC, essendo le relative competenze cristallizzate nelle specifiche normative di lavoro. Sotto il profilo causale, poi, si è sostenuto che il sinistro si era determinato per effetto di una condotta abnorme della lavoratrice danneggiata, con la creazione di un rischio estraneo alle modalità di lavoro, causa esclusiva dell’evento (rif.: il Rapporto riassuntivo dell’evento redatto il 28/04/2017 dal Col. Ing. Riccardo; all. 6c-b all’annotazione di Polizia erariale, prot. 48708/2020 del 16.06.2020;
impostazione confermata dalla perizia del Brig. Gen. Ing. Benigno Riso, depositata agli atti con le deduzioni dell’invitato [Omissis]).
V.8. - Il convenuto [Omissis], nel merito, dopo aver chiarito di aver avuto, all’epoca dei fatti, una qualifica – quella di Operaio specializzato con mansioni di Assistente Tecnico Artificiere - connotata da dipendenza e soggezione alle istruzioni operative ed alle direttive impartite da professionalità superiori e di non aver esercitato alcun ruolo nella scelta di quale tipologia di lavoratore potesse essere incaricata di procedere al montaggio della bomba, ha rappresentato di essere stato privo di autonomia rispetto al programma di produzione e controllo, e di ogni potere di ingerenza rispetto all’assetto organizzativo del lavoro e di sicurezza del Reparto 42.
Con riferimento alla contestazione concernente la presunta omissione dei controlli giornalieri previsti che, come risultante dai rapporti di controllo, sarebbero stati svolti esclusivamente in orario antimeridiano, il convenuto ha precisato di non avere avuto alcuna autonomia decisionale in ordine alla determinazione delle proprie mansioni lavorative giornaliere (tipologia dei controlli, Reparto di destinazione, numero di controlli da effettuare). Ha inoltre rappresentato che, in virtù del contratto di lavoro decentrato vigente all’epoca dei fatti, l’orario giornaliero del personale assegnato al SCC era stabilito nella fascia oraria dalle 7:18 alle 15:00, mentre il personale assegnato al Reparto 42
(dove era avvenuto l’incidente) osservava due turni, uno mattutino e uno pomeridiano con termine alle ore 18:00. Il convenuto ha inoltre documentato di aver eseguito nel Reparto 42, nella mattina del 22/12/2016, i controlli in linea a campione conformemente alle direttive impartite dal superiore gerarchico, nella quantità specificamente disciplinata dalla direttiva di servizio denominata “SCC-NL-49 - Norma di Controllo: Assieme Bomba MF2000 da guerra”, che stabiliva la fase di lavoro e le caratteristiche da controllare sulla linea di produzione della bomba, il mezzo di controllo da impiegare nonché il quantitativo di pezzi da controllare in base al soggetto controllore (il Servizio Lavorazioni ovvero il Servizio Controllo e Collaudo). Ha inoltre precisato che tra le competenze assegnate agli addetti al SCC con la qualifica di Artificiere non rientravano le verifiche previste dalla specifica SCC-NL-49/1 che riguardavano il sistema di attivazione e che, invece, erano di competenza del personale “tecnico meccanico specializzato” e non, appunto, degli “artificieri”. Ha infine chiesto, in via istruttoria, l’ammissione di prova testimoniale sui fatti oggetto delle proprie allegazioni.
V.9. - La convenuta [Omissis] ha svolto difese analoghe a quelle del
[Omissis] (rif.: supra, il punto V.8. precedente), in ragione dell’identità di ruolo svolto all’interno dello SMMT, documentando, inoltre, di essere stata assente il giorno dell’incidente (22/12/2026) per aver fruito di ferie nel periodo compreso tra il 21/12/2026 e il 23/12/2016.
VI. - All’udienza di discussione della causa, le parti hanno sviluppato ulteriormente le argomentazioni a sostegno delle rispettive posizioni e hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate agli atti del giudizio.
Considerato in
DIRITTO
1. - La pretesa erariale all’esame ha ad oggetto il risarcimento del danno asseritamente arrecato all’INAIL, integrato dall’importo complessivo delle prestazioni economiche (per indennità di inabilità temporanea assoluta, ratei di rendita mensili, rimborso spese di viaggio, protesiche, farmaceutiche, di visite mediche e certificazioni medico-legali e prestazioni integrative) riconosciute in favore di una dipendente dello Stabilimento militare (SMMT) di [Omissis] di [Omissis] del Ministero della DI, in conseguenza del grave infortunio sul lavoro ivi verificatosi in data 22/12/2016.
2. - In via preliminare, devono essere scrutinate le questioni pregiudiziali e le eccezioni processuali e di merito nonché le richieste istruttorie formulate nell’ambito del giudizio.
2.1. - In primo luogo, deve essere vagliata la questione pregiudiziale a termini della quale la previsione legislativa del diritto dell’INAIL di agire in regresso ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), escluderebbe la giurisdizione contabile nei confronti dei presunti responsabili del grave infortunio occorso alla dipendente dello SMMT.
Al riguardo, è opportuno prendere le mosse dall’esame del combinato disposto degli articoli 10 e 11 del richiamato Testo Unico:
- stabilisce l’art. 10, al comma 1, che “l'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro” e prosegue soffermandosi sull’eventualità che all’infortunio che ha dato luogo al sorgere del diritto all’assicurazione abbia fatto seguito un accertamento giudiziale di responsabilità in capo a taluno. In base ai successivi commi, infatti: “2. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. 3. Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile”. Il comma 5, infine, disciplina l’eventualità di estinzione del reato che abbia costituito il presupposto dell’infortunio sul lavoro, disponendo che “qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell’imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se, per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo”;
- a mente dell’art. 11, disciplinante l’azione di regresso riconosciuta all’INAIL: “1. L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39. 2.
La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente”.
Il combinato disposto dei due articoli - insieme all’art. 112 del medesimo Testo Unico, ai sensi del quale “le azioni spettanti all'Istituto assicuratore
(…), verso i datori di lavoro e verso le persone assicurate possono essere esercitate indipendentemente dall'azione penale, salvo nei casi previsti negli artt. 10 e 11” - originariamente condizionava l’azione di regresso all’accertamento della responsabilità penale del datore di lavoro ovvero di coloro dei quali il primo era tenuto a rispondere. L’ultimo comma, secondo periodo, della medesima disposizione, confermava siffatto carattere pregiudiziale, stabilendo che “l'azione di regresso di cui all'art.
11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile”.
Nondimeno, come evidenziato nella comparsa di risposta del convenuto [Omissis], la giurisprudenza costituzionale ha negli anni riconosciuto, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso da parte dell'INAIL, che l'accertamento del fatto reato può essere attuato anche dal Giudice civile nei casi in cui il procedimento penale, nei confronti del Datore di lavoro o di un suo dipendente, si concluda con il proscioglimento in sede istruttoria o con un provvedimento di archiviazione ovvero sia maturata la prescrizione del reato (rif.,
rispettivamente, Corte cost. n. 102 del 19/06/1981 e n. 22 del 09/03/1967). Il Giudice delle leggi ha così riconosciuto anche al Giudice civile il potere di accertare che il fatto storico determinante l’infortunio costituisca reato, ai fini dell’affermazione della responsabilità civile, nei casi di definizione del processo penale con una declaratoria di intervenuta prescrizione del reato ovvero con una sentenza di assoluzione, senza che l’INAIL sia stato in condizione di partecipare al processo stesso o, tra gli altri casi, nelle ipotesi in cui il procedimento penale nei confronti del Datore di lavoro o di un suo dipendente si concluda con il proscioglimento in sede istruttoria o con un provvedimento di archiviazione, non ravvisando “alcuna razionale giustificazione” a una limitazione della facoltà di accertamento dell'illecito, da parte del Giudice civile, alle sole ipotesi tassative contemplate dalla norma.
Tanto premesso, è avviso del Collegio che la specifica azione prevista dal d.P.R. n. 1124 del 1965, nei riguardi dei soggetti presunti responsabili, possa indubbiamente comportare una sovrapposizione con l’ordinaria azione civilista, in considerazione della ricorrenza degli identici presupposti dei due rimedi (fatto illecito, determinato da un inadempimento contrattuale, e pregiudizio economico, ingiusto, integrato dall’esborso di denaro conseguentemente gravante sull’Istituto previdenziale, comportante l’insorgenza di un’obbligazione solidale civilistica di natura restitutoria-risarcitoria in dipendenza dell’infortunio sul lavoro; ciò, in particolare, a seguito dell’avvenuto riconoscimento attuato dalla Corte costituzionale in ordine alla natura dell’azione devoluta all’INAIL, in termini espansivi e, quindi, sostanzialmente di regresso; cfr. supra, le sentenze ivi richiamate); non così appare potersi configurare, invece, con riferimento all’azione di responsabilità amministrativa, la quale si atteggia in modo del tutto peculiare, risultando affatto diversi i rispettivi presupposti -
oggettivi e soggettivi - nonché le finalità, di pubblicistico rilievo, alla stessa riconnesse.
Nel consegue che, nel caso all’esame, come nelle ipotesi di contestuale ricorrenza di una responsabilità di natura civilistica (contrattuale ovvero extracontrattuale), deve parimenti ammettersi - anche in pendenza dell’azione di cui all’art. 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - il concorso dell’azione di responsabilità amministrativa, da valutarsi con fondamentale riferimento all’eventualità dell’avvenuta estinzione del pregiudizio erariale perseguito, inibente l’azione del P.M. contabile in punto (non di giurisdizione, ma) di interesse all’attivazione della stessa.
Pertanto, quanto all’eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda della Procura regionale, ritiene il Collegio di dover affermare, anche nel caso all’esame, la sussistenza di un rapporto di reciproca indipendenza tra l'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promuovibile, davanti al Giudice ordinario, dagli Enti pubblici danneggiati anche qualora le azioni abbiano ad oggetto i medesimi fatti materiali; tanto, in quanto l’azione erariale è diretta alla tutela dell'interesse pubblico generale al corretto impiego delle risorse, con funzione altresì sanzionatoria, mentre la seconda è finalizzata al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare dell’Amministrazione attrice (rif., tra le altre: Cass. civ., Sez.
Unite, ord. 7/5/2020, n. 8634).
Con riferimento al secondo profilo rilevato, quello dell’interesse all’azione, deve quindi constatarsi che, nel caso di specie, non risulta alcun accertamento giudiziale di responsabilità civile di taluno per l’infortunio occorso alla lavoratrice, né risulta pendente alcuna azione civilistica di regresso riscontrandosi in atti unicamente le richieste di regresso in via stragiudiziale inviate dall’INAIL, al Ministero della DI e ai presunti responsabili, nonché la costituzione di parte civile dell’Istituto medesimo nel processo definito con l’accertamento dell’intervenuta prescrizione dell’azione penale (cfr. supra, IN FATTO).
Configurandosi, pertanto, altresì ammissibile l’azione della Procura regionale.
Per tutto quanto sopra esposto, deve essere disattesa, in quanto infondata, l’eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda, sollevata dalle parti convenute.
2.2. - Del pari infondata si manifesta l’eccezione di nullità della citazione sollevata dal convenuto [Omissis], in ragione di una pretesa violazione dell’art. 88, comma 5, del c.g.c. determinata, in tesi, dalla notificazione dell’atto di citazione all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore. Sul punto, come altresì confermato da recente giurisprudenza (rif.: Corte dei conti, Sez. I d’Appello, n. 14/2024), appare sufficiente richiamare il combinato disposto delle norme del Codice di Giustizia contabile concernenti la sanatoria di eventuali profili di nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, allorché questo abbia raggiunto lo scopo al quale è destinato: in tale prospettiva occorre considerare che, ai sensi dell’art. 48 del c.g.c. “la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 44 e 45” e che, in base all’art. 44, comma 3, c.g.c. “la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
Nel caso di specie, la notifica dell’atto di citazione al difensore – il quale, peraltro, nella procura rilasciata in calce alle deduzioni difensive risultava delegato a rappresentare il [Omissis] in ogni eventuale stato e grado del procedimento – appare aver inequivocabilmente consentito al convenuto di costituirsi tempestivamente in giudizio e di articolare le proprie tesi difensive, sicché alcuna violazione del diritto di difesa appare in fattispecie potersi rilevare.
2.3. - Destituita di fondamento risulta anche l’eccezione di nullità dell’atto di citazione sollevata dal convenuto [Omissis] per violazione del rapporto di coerenza tra l’invito a dedurre e la citazione medesima.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte dei conti (rif.:
Sezione III d’Appello, n. 461/2017, n. 320/2022; n. 70/2023), l’art. 87 c.g.c.
non impone affatto una perfetta e totale corrispondenza tra l’invito a dedure e la citazione – essendo fisiologica la sussistenza di una difformità di fatti e valutazioni, se non altro in relazione a quanto dedotto dagli interessati a seguito dell’invito a dedurre – ma si limita a pretendere che tra i due atti rimanga immutato il nucleo essenziale del petitum e della causa petendi. Come affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 7/QM/1998, “l'atto di citazione ben può
(…) non essere la fotocopia dell'invito ed il limite alla diversità di contenuto tra i due atti è dato anche dal rispetto dell'altra funzione del secondo, cioè da quella di garanzia difensiva accordata all'invitato. In buona sostanza poiché l'invito è emesso in relazione ad una ipotizzata fattispecie di danno, ma non contiene una litis contestatio, il limite di variabilità dell'atto di citazione è costituito unicamente dal quadro generale di tale ipotesi dannosa che deve essere rispettato nella sua essenza tipica di modo che la citazione stessa sia pur sempre ricollegabile alla fattispecie contestata. Solo allorquando il contenuto della citazione decampi totalmente anche dal nucleo essenziale della causa petendi e petitum tipicizzanti la fattispecie dannosa ipotizzata nell'invito di modo che non possa più ad essa ricondursi ed in essa riconoscersi, può affermarsi la violazione dell'obbligo dell'invito”. Nel caso di specie, dalla lettura dell’invito a dedurre appare evidente che la rappresentazione del fatto prospettata dalla Procura regionale risulti effettuata, con dichiarata “estrema sintesi” (invito a dedurre, pag. 14), attraverso il rinvio alle imputazioni penali integralmente e diffusamente richiamate nelle pagine da 5 a 9 dell’invito stesso; le conclusioni dell’atto istruttorio menzionano, tra parentesi, il nominativo del Ten. Col. [Omissis] sia in corrispondenza del riferimento all’assenso alla modifica progettuale e all’omesso espletamento delle verifiche di sicurezza in fase di preproduzione dell’ordigno, sia in corrispondenza del riferimento alle operazioni di collaudo del manufatto stesso. Le medesime condotte risultano contestate all’interessato a pag. 38 dell’atto di citazione, la cui formulazione, pur estremamente sintetica e cumulativa (ossia strutturata per gruppi di condotte, come riferito supra, IN FATTO, par. 3, tecnica espositiva che, dalla lettura delle comparse di costituzione e risposta, sembra aver creato equivoci in ordine all’esatto perimetro delle contestazioni mosse a ciascuno dei convenuti), consente comunque di comprendere, attraverso l’esame complessivo dell’atto, il segmento di condotta effettivamente addebitato al convenuto dal Pubblico Ministero. Dalla lettura dell’atto di citazione si desume pertanto che, al Ten. Col. [Omissis], convenuto in ragione della sua qualità di Capo Servizio del SCC, risulti contestata non già la condotta di preposizione alla produzione della bomba di personale interinale e asseritamente inesperto, bensì quella di omessa vigilanza e supervisione nelle operazioni di collaudo delle componenti dell’ordigno, ritenute riconducibili al relativo ambito di competenza.
Ne consegue che l’eccezione di nullità dell’atto di citazione deve essere disattesa.
2.4. - Appaiono altresì destituite di ogni fondamento le eccezioni per le quali la Procura regionale:
- avrebbe dato corso all’istruttoria in assenza di una notizia specifica e concreta di danno (rif.: memoria di costituzione dei convenuti [Omissis] e
[Omissis]);
- si sarebbe basata su atti delle indagini penali - in specie, la relazione peritale del consulente della Procura della Repubblica - asseritamente inficiati da vizi propri del rito penale e, per tale ragione, ritenuti inidonei a sostenere l’azione risarcitoria erariale (cfr. le memorie di costituzione dei convenuti [Omissis] e [Omissis]).
Quanto alla prima eccezione, risulta per tabulas comprovata l’esistenza di una specifica e concreta notizia di danno (rif.: la nota del Direttore dello SMMT, Col. Ing. [Omissis] [Omissis] diretta alla Procura regionale e, per conoscenza, all’AID, dal predetto sottoscritta il 30/12/2016; All. 1 all’atto di citazione).
Con riferimento alla seconda, deve il Collegio ribadire la piena utilizzabilità, da parte dell’Organo requirente, del compendio probatorio acquisito nel procedimento penale, sulla base della consolidata massima giurisprudenziale secondo la quale, nell’ambito del giudizio di responsabilità erariale, il Giudice può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi versati in atti - comprese le CTU rese nel corso di altri giudizi - anche qualora gli stessi provengano da un diverso procedimento, potendoli esaminare quali elementi che concorrono alla formazione del proprio libero convincimento (ex artt. 116 c.p.c. e art. 95, c. 3, c.g.c.), alla stregua di una prova atipica (cfr. Sez. II d’Appello, n.
233/2024; Sez. giur. Umbria, n. 3/2025).
Infatti, sebbene raccolte fuori dal processo contabile, le prove atipiche non violano il principio del contraddittorio, perché quest’ultimo si instaura, ex novo, con la relativa produzione in giudizio, non determinandosi, pertanto, alcuna compromissione del diritto di difesa
(ex plurimis, Cass. civ., Sez. V n. 11690/2024, Sez. III n. 5947/2023; Corte dei conti, Sez. II app., n. 154 e 233/2024, n. 391/2023).
Con particolare riferimento agli atti formati in altri processi, che risultino colpiti da vizi propri del rito di provenienza, la giurisprudenza di questa Corte ha altresì chiarito che, in ragione del rapporto di autonomia tra i vari processi, “gli atti formati in un processo diverso da quello contabile quale quello penale e sanzionati con una misura processuale interna al detto processo (quale l’inutilizzabilità ovvero la nullità) sono suscettibili di essere presi in considerazione e valutati secondo il prudente apprezzamento del giudice contabile, nel rispetto delle previsioni processuali del codice della giustizia contabile” (in termini: Sez. II d’Appello, n. 367/2022).
Non potendo, pertanto, le menzionate eccezioni trovare accoglimento.
2.5. - Devono essere quindi scrutinate le eccezioni concernenti:
- la mancata integrazione di un danno, in ragione dell’esistenza di una polizza assicurativa contratta dall’AID a copertura dei rischi connessi alle attività dalla medesima svolte presso lo SMMT correlata al diritto assicurativo della dipendente in termini di prestazione escludente l’integrazione di un pregiudizio risarcibile;
- la mancata attualità del danno erariale, sostenuta sulla considerazione che l’INAIL sarebbe tuttora legittimata ad agire in regresso dinanzi al Giudice ordinario, non essendo ancora decorso il termine di prescrizione dell’azione.
In ordine alla prima eccezione, deve osservarsi che l’avvenuta integrazione di un “danno”, in fattispecie, risulta giuridicamente oggettivata dall’azione di regresso sancita, nei confronti dei danneggianti non assicurati, dal d.P.R. n. 1124 del 1965; tanto viene peraltro riconosciuto, altresì, in favore delle Compagnie Assicuratrici private, che a seguito della prestazione assicurativa subentrano (ex art.
1916 del c.c.) nei diritti dei danneggiati, assicurati, dalle stesse risarciti.
Quanto all’ulteriore eccezione, deve riscontrarsi che la prestazione dell’INAIL ha già trovato liquidazione nonché parziale erogazione (rif.:
la Relazione istruttoria datata 07/08/2023 del Direttore regionale INAIL Umbria, e relativi allegati, acquisita dalla Procura regionale; cfr., altresì, infra, il successivo capo 2.6.) riverberando l’argomentazione difensiva non sulla ammissibilità dell’azione risarcitoria (per vizio dell’atto introduttivo)
bensì, eventualmente, sulla quantificazione della sottostante obbligazione.
Ne consegue che anche le predette eccezioni, in quanto destituite di giuridico fondamento, devono essere rigettate.
2.6. – Da più convenuti è stata eccepita la prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa. A tal fine, ricordato che il danno erariale prefigurato dalla Procura regionale coinciderebbe con il quantum dovuto dall’INAIL alla lavoratrice danneggiata, a titolo di rimborso di spese e di costituzione di una rendita in conseguenza dell’infortunio sul lavoro (doc. n. 14, Procura, all. 1), è opportuno evidenziare, in primo luogo, che allorché il pregiudizio patrimoniale indiretto consegua al sorgere di obbligazioni pecuniarie a carico della Finanza pubblica, il fatto dannoso – integrante il dies a quo della prescrizione - si manifesta nel momento di effettivo depauperamento del patrimonio pubblico, che la giurisprudenza consolidata di questa Corte identifica nel correlato esborso di denaro (ex multis, SS.RR. sent. n. 7/2000/QM; di recente, in tema di prestazioni assicurativa erogate dall’INAIL, cfr. Sez. giur. Calabria, n.
23/2024). Con particolare riferimento alla rendita diretta erogata alla lavoratrice infortunata, deve inoltre considerarsi che la stessa “viene corrisposta con ratei mensili erogati da Inail tramite Inps” e “decorre dal 10.04.2017” per l’importo “mensile complessivo pari a euro 3.589,74” (doc.
n. 13 Procura, Relazione del Direttore regionale INAIL, precit.), la cui concreta erogazione è iniziata con il primo pagamento effettuato il 01/06/2017 (doc. n. 13 Procura, allegato 6 alla Relazione INAIL, precit.).
Atteso che i ratei di rendita costituiscono prestazioni periodiche di denaro, ne deriva, secondo il pacifico orientamento di questa Corte dei conti in materia di illecito permanente, che la prescrizione del danno determinato dalla corresponsione degli stessi inizierebbe a decorrere dalla data dei singoli pagamenti, ciascuno maturando un proprio termine prescrizionale (cfr.: Sez. giur. Calabria, n. 23/2024 e Sez. II d’Appello n. 160/2017, recante un richiamo alla sentenza n. 5/2007/QM nella quale le Sezioni Riunite hanno affermato che “nel caso di danno connesso ad erogazione di una somma di denaro, la prescrizione comincia a decorrere dall'effettivo pagamento e, pertanto, nell'ipotesi di sommatoria di pagamenti frazionati nel tempo, tutti risalenti ad un unico atto deliberativo o ad un'unica manifestazione di volontà, è da ogni singolo pagamento che decorre il dies a quo della prescrizione”).
Ad ogni modo, devono essere altresì considerati, ai fini del computo della prescrizione, gli atti interruttivi integrati dalle diffide inviate tramite raccomandata a.r. dall’INAIL (doc. 5 principale - Procura, all. 21)
agli odierni convenuti, mediante note del 17/04/2019, consegnate agli stessi tra la fine dell’aprile 2019 e l’inizio di maggio 2019, oltre alle diffide inviate agli stessi soggetti con nota del 28/10/2021 (rif.: doc. 10 Procura, all. 11 e 12). I predetti elementi probatori appaiono sufficienti a escludere l’avvenuto decorso sia del periodo quinquennale prescrizionale dell’azione erariale, sia dei sette anni dalla predetta data del 01/06/2017 a quella di notificazione degli inviti a dedurre agli odierni convenuti (notificati dal 21/02/2024 al 05/05/2024).
Le eccezioni di prescrizione, in quanto destituite di fondamento, devono essere anch’esse rigettate.
3. - In via istruttoria il Collegio, nel ritenere ampio ed esaustivo, ai fini del decidere, il corredo probatorio rassegnato al proprio esame, reputa non necessario addivenire, come altresì domandato, alla disposizione di una Consulenza Tecnica d’Ufficio e all’ammissione di prove testimoniali, risultando versati in atti, oltre alle Relazioni del 15/06/2017 e del 07/12/2018 del Consulente del P.M. penale, i seguenti elaborati tecnici:
- la Relazione di consulenza tecnica del 06/03/2024 dell’Ing. Benigno Riso, prodotta dai convenuti [Omissis], [Omissis] e [Omissis];
- la Relazione di consulenza balistica del 23/03/2024 del Cav. Paride Minervini, prodotta dai convenuti [Omissis] e [Omissis];
- la Relazione di consulenza tecnica del 18/12/2020 del Dott. Gianfranco Pistilli, prodotta dal convenuto [Omissis];
- la Relazione di consulenza biologica sui luoghi e gli oggetti sequestrati, depositata il 07/04/2020, della Dott.ssa Eugenia Carnevali, prodotta dalla Procura regionale.
Sono stati inoltre depositati i seguenti documenti tecnici (rapporti tecnici, consulenze) specificamente concernenti i profili di sicurezza sul lavoro:
- le Note tecniche del 07/06/2017 del Dott. Danilo Coppe, Perito geominerario ed esplosivista, per l’opposizione alle sanzioni irrogate ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 al Col. Ing. [Omissis] (prodotte dai convenuti
[Omissis], [Omissis] e [Omissis]);
- la Consulenza tecnica del 28/01/2021 dell’Ing. Gianni Bresciani (all. 7 alla memoria di costituzione del convenuto [Omissis]);
- il Rapporto riassuntivo del 28/04/2017 dell’Ufficiale Inquirente, Col.
Ing. Riccardo Daprà, nell’ambito dell’inchiesta interna sull’incidente occorso all’Artificiere [Omissis] [OMISSIS], al Ministero (allegato alle comparse di costituzione di [Omissis], [Omissis], [Omissis], [Omissis] e [Omissis]).
Valuta pertanto il Collegio che i fatti risultano del tutto documentati, come pure ampliamente esplicitate appaiono le circostanze siccome comprovabili, pertanto già acquisite in atti; non sussistendo, quindi, ambiti di ulteriore accertamento tecnico, alla luce di quanto già rassegnato all’esame di questo Giudice.
4. – Da ultimo, ai sensi dell’art. 83, comma 1, c.g.c., deve essere dichiarata l’inammissibilità della richiesta di integrazione del contraddittorio con l’AID, formulata dal convenuto [Omissis], essendo preclusa al Giudice la chiamata in causa di altri soggetti nel giudizio di responsabilità amministrativa (in termini: Corte cost. n. 203 del 2022).
5. - Nel merito, la prospettazione attorea individua quali cause dell’infortunio sul lavoro occorso presso lo Stabilimento di [Omissis] di
[Omissis]:
i) la messa in produzione, in assenza di controlli pre-produzione adeguati, di una nuova versione della bomba, caratterizzata da un allargamento dell’asola del traversino, ritenuto comportare un maggior rischio di sfilamento accidentale dello stesso; tesi, quest’ultima, non condivisa soltanto dal perito del Pubblico Ministero penale, ma anche dal perito Gianfranco Pistilli, consulente del convenuto [Omissis] e già Responsabile del SCC presso lo Stabilimento di [Omissis] di [Omissis], che nella propria relazione definisce “l’ampiamento della dimensione dell’altezza dell’asola di passaggio del traversino di sicurezza (…) un intervento preoccupante su un aspetto da ritenersi critico ai fini della sicurezza” e, al riguardo, afferma che “dall’esame degli atti disponibili, la suddetta modifica non risulta essere stata adottata al termine di un programma di prove specifico ai fini della sicurezza (vibrazione, caduta, traballamento, ecc.), per avere l’assoluta certezza del non sfilamento del traversino per cause accidentali” (cfr. il doc. 12 alla comparsa [Omissis], pag. 7);
ii) la Procura regionale contesta, inoltre, l’inidoneità delle procedure di controllo e collaudo svolte, in particolare, dal competente Servizio, recependo le perplessità espresse dalla Relazione del Consulente del P.M. penale, anche concernenti un’asserita scarsa attendibilità dei controlli svolti in fase di lavorazione, in ragione, ad esempio:
- sia dell’utilizzo, per le prove di resistenza, di un dinamometro non attendibile in quanto privo di vincoli di serraggio con il piano di lavoro
(rif.: la Relazione, precit., del 14/02/2018, pp. 60-61, in doc. 5 Procura, file principale, all. 6-C-B); simili perplessità in ordine all’attendibilità delle misurazioni effettuate mediante tale dinamometro analogico sono espresse dal perito Pistilli, che definisce “l’incertezza della misura (…) un fattore di criticità (…) concausa dell’evento del 22/12/2016”, Rel., precit., p.
8);
- sia della mancata distinguibilità dei sistemi di attivazione scartati dal collaudo da quelli risultati positivi, non risultando sistematicamente tolti i traversini per disarmare i sistemi di attivazioni scartati, al fine di eliminare ogni possibile confusione o errore di collocazione rispetto ai sistemi superanti la prova di controllo (rif.: la Relazione del Consulente del P.M. penale, precit., parte prima, pp. 63-65);
iii) viene inoltre stigmatizzata la destinazione alle attività di produzione della bomba di personale interinale asseritamente privo di idonea formazione, per di più in carenza di un’adeguata supervisione sul relativo operato. A tale ambito di responsabilità la Procura regionale riconduce, in particolare, la condotta del Capo Reparto [Omissis], al quale ha imputato di aver indicato agli operatori interinali, inclusa la vittima, una manovra non prevista dalle norme di lavorazione, ritenuta in grado di favorire l’esplosione accidentale della bomba, vale a dire il premere il traversino ancora all’interno del sistema di attivazione, su entrambi i lati sul tavolo, per vedere “se arrivasse a fine corsa” (rif.: atto di citazione, p. 31);
iv) viene infine censurata la mancata predisposizione di postazioni di lavoro idonee a proteggere i lavoratori dal rischio di esplosione, rischio dalla Procura ritenuto avvertito dallo stesso SMMT in ragione del fatto che il personale interinale era stato istruito su eventuali operazioni di lancio della bomba in caso di attivazione accidentale (cfr. l’atto di citazione, pp. 27 e 30). La mancata predisposizione di postazioni di lavoro
“sicure” si sosteneva accertata in ragione dell’avvenuta irrogazione di sanzioni per violazione del d.lgs. n. 81/2008 (rif.: atto di citazione, pp. 28 e 29 e supra, p. 12).
6. - Così ricostruiti i passaggi causali ai quali il Requirente fondamentalmente riconduce le responsabilità ascritte ai singoli convenuti, il Collegio procederà di seguito, partitamente, allo scrutinio delle rispettive posizioni, per come risultanti dall’ingente corredo probatorio versato in atti.
6.1. – [Omissis] [Omissis], Capo del Servizio Controllo e Collaudi; [Omissis] [Omissis],
Capo-Settore Materiali e Prodotti del Servizio Controllo e Collaudi (SCC).
Il Collegio reputa opportuno inizialmente vagliare le posizioni delle figure applicate al SCC, alle quali il Requirente, nella parte argomentativa dell’atto di citazione (pagg. 34-38) contesta di aver concorso alla causazione del danno-evento attraverso l’esecuzione di collaudi inappropriati, in quanto contrastanti con le vigenti specifiche militari.
Prendendo le mosse dalle figure apicali del Capo del Servizio,
[Omissis] [Omissis], e del Capo-Settore Materiali e Prodotti, [Omissis] [Omissis],
non appare fondata l’affermazione, contenuta nell’atto introduttivo del giudizio, secondo la quale sarebbe esistita una “distinzione solo formale delle competenze” tra il SCC e il Servizio Lavorazioni (rif.: atto di citazione, p. 35). Al contrario, risulta ampiamente comprovata l’esistenza, presso lo SMMT, di una codificata ripartizione delle competenze e delle responsabilità tra i due Servizi sancita, in particolare, dalla “Norma di Lavorazione dei Sistemi di Attivazione della Bomba MF2000 –SL–NL49/1”, riferita al Servizio Lavorazioni (All. 26 alla memoria di costituzione del convenuto [Omissis]), e dal “Piano di controllo SCC-NL-49/1”
relativo al SCC (All. 27, alla memoria precit.), entrambi recanti la precisa individuazione delle percentuali di manufatti da sottoporre, a cura dei due menzionati Servizi, ai controlli ivi puntualmente specificati. Tra i diversi controlli contemplati nel “Piano di controllo SCC-NL-49/1”
figurava, peraltro, al punto 8, la verifica dello sforzo di estrazione della sicurezza primaria con pulsante di attivazione non premuto, da eseguirsi mediante dinamometro, a cura del Servizio Lavorazioni su ciascun sistema di attivazione (c.d. controllo unitario) e a cura del SCC sull’1% della produzione nonché, al punto 9, la verifica dello sforzo di estrazione della sicurezza primaria con pulsante premuto, da eseguirsi, da parte del primo, su base unitaria, e da parte del secondo, sul 10%
della produzione; al punto 7 il medesimo Piano prevedeva, altresì, la
“verifica di non sfilamento spontaneo della sicurezza primaria (bomba orizzontale e sicurezza verticale)” su base unitaria, da parte sempre del primo Servizio, e sul 10% della produzione, da parte del secondo. Va anche evidenziato come i controlli in questione venissero effettuati su sistemi di attivazione assemblati su un simulacro di bomba a mano MF2000, ciò che, di fatto, consentiva l’esecuzione della prova ponendo il sistema di attivazione nelle medesime condizioni operative in cui si sarebbe trovato una volta assemblato alla bomba a mano attiva (cfr. la Relazione del C.T.P. AZ del 07/12/2018, p. 14).
Il Collegio deve inoltre osservare che la procedura di autocontrollo unitario, a cura del Servizio Lavorazioni, risultava espressamente prevista dalle discipline interne. Il punto n. 5 della “Norma di Lavorazione SL-NL-49/1” stabiliva che: “Il Servizio Lavorazioni è responsabile delle operazioni di assiematura secondo quanto contenuto nel presente documento e delle operazioni di autocontrollo unitari previste dalla norma SCC-NL-49. Il Servizio Controllo e Collaudi effettua le verifiche di lavorazione secondo quanto previsto dalla norma SCC-NL-49”. Tale disposizione, pertanto, legittimava espressamente lo svolgimento di operazioni di autocontrollo unitario ad opera del personale del Servizio Lavorazioni, nelle quali il Requirente sembra individuare una delle cause della mancata affidabilità dei sistemi di attivazione. La medesima modalità operativa – ossia l’autocontrollo a cura del predetto Servizio –
così come il rapporto cronologico e quantitativo tra le lavorazioni eseguite da quest’ultimo e i controlli svolti dal SCC, risultavano confermati dalla Procedura di gestione delle attività del ridetto secondo Servizio (SCC-PR-01; all. 25 alla Relazione dell’Ing. Riso, allegata alla memoria del convenuto [Omissis], precit.), che al par. 5.1. attribuiva a quest’ultimo, tra gli altri, compiti di “verifica della conformità del prodotto già controllato dal S.L. (Servizio Lavorazioni) in autocontrollo sulle linee di lavorazione con effettuazione dei controlli statistici visivi, dimensionali e di funzionamento e sorveglianza per accertare la corretta applicazione della norma”.
Sul punto, appaiono parimenti persuasivi i chiarimenti forniti nella Relazione tecnica dell’Ing. Riso, nella quale si descrivono i controlli affidati al SCC (in specie, un collaudo di pre-produzione, un controllo di qualità effettuato mediante prelevamenti casuali di campioni risultati conformi ai controlli di linea precedentemente effettuati dal personale del Servizio Lavorazioni, e un collaudo di produzione; rif.: la Rel. precit., pag. 10), e si evidenzia che: “il personale preposto del Servizio Lavorazione a seguito del controllo di linea, e non a seguito del collaudo, separava e identificava i sistemi di attivazione non conformi da quelli conformi utilizzando differenti contenitori. (…) Solo dopo il completamento dell’intero lotto/aliquota, a seguito di formale approntamento al collaudo, i sistemi di attivazione “conformi” ai controlli” vengono sottoposti a “collaudo” a cura di SCC” (rif.: la Relazione, precit., pag. 35). Altrettanto chiaramente, il Capo-Settore Materiali e Prodotti del SCC, [Omissis] [Omissis], nell’interrogatorio del 13/05/2019 dinanzi ai Carabinieri, esponeva che i controlli in linea sui sistemi di attivazione venivano “svolti dopo che gli addetti del SL avevano già effettuato tutte le operazioni prescritte al fine del collaudo di ciascun sistema di attivazione, in particolare, l’addetto SCC, in qualsiasi momento della giornata, procedeva ai controlli in questione prelevando un campione dall’insieme dei sistemi di attivazione che, a seguito del controllo svolto dal SL, erano risultati idonei all’uso” (Interrogatorio, precit., all. 10 alla memoria di costituzione del convenuto [Omissis]).
Pertanto, l’esistenza di un netto riparto di competenze tra i due Settori nonché l’espressa previsione, in capo al Servizio Lavorazioni, di un obbligo di eseguire operazioni di autocontrollo su base unitaria appare privare di sostanza l’addebito, mosso ai convenuti, appartenenti al SCC, di non avere adeguatamente supervisionato e controllato le attività di collaudo dei sistemi di attivazione eseguite dal personale interinale.
La specifica contestazione del P.M. alle figure incardinate presso il SCC di aver omesso le dovute attività di vigilanza e supervisione del personale interinale nelle operazioni di collaudo deve, peraltro, essere scrutinata tenendo conto del fatto che la documentazione versata in atti comprova che gli operai interinali risultavano impiegati nel Servizio Lavorazioni (fisicamente situato all’interno del Reparto 42; cfr. gli organigrammi dello SMMT, allegati 36 alla comparsa del [Omissis] e all. 76 alla relazione dell’Ing. Riso), al quale competeva la relativa formazione, direzione e vigilanza (cfr. la Relazione dell’Ing. Riso, pag. 23: “Nessuno dei dipendenti del Servizio Controllo e Collaudi era Interinale”); inoltre, dai verbali di sommarie informazioni testimoniali rese dagli operai interinali in data 17/10/2017 (allegati nn. 23.1 3 23.2 alla comparsa
[Omissis]), risultano le dichiarazioni dell’[Omissis]: “Il giorno dopo della formazione fatta presso il reparto 63, abbiamo iniziato a lavorare al reparto 42 controllando i sistemi di attivazione” e del [Omissis]: “Tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre 2016 (n.d.r.: dopo il periodo di formazione)
la direzione dello stabilimento mi assegnava al reparto 42”.
Da tutto quanto sopra derivando l’insussistenza di specifici obblighi di controllo del personale interinale, una volta avviato al Servizio Lavorazioni, da parte degli addetti al SCC [Omissis] [Omissis] e [Omissis]
[Omissis].
6.2. - [Omissis] [Omissis] e [Omissis] [Omissis], addetti al collaudo dei sistemi di attivazione.
Per le medesime ragioni sub par. 6.1., le modalità di espletamento dei controlli a campione - anche a voler ritenere che le stesse si porrebbero in rapporto di causalità con l’incidente occorso il 22/12/2016 sul presupposto, non pacifico, che l’esplosione sia stata indotta dallo sfilamento accidentale del traversino - non appaiono rimproverabili agli Assistenti Tecnici Artificieri [Omissis] e [Omissis], addetti con mansioni di natura esecutiva alle operazioni di collaudo nell’ambito del SCC (cfr.
l’organigramma, all. 76 alla Relazione dell’Ing. Riso, precit.). A tali figure la Procura regionale ha contestato, segnatamente, il mancato espletamento dei dovuti controlli sulla percentuale prescritta dalla norma di controllo e l’omissione della “fase di controllo pomeridiano”, dalla Procura stessa definita come “espressamente prevista”, in assenza, tuttavia, di indicazioni in merito alla fonte dell’obbligo di controllo pomeridiano.
Osserva il Collegio come, in primo luogo, sul piano eziologico non risulti in alcun modo dimostrata l’efficienza causale tra la limitazione delle verifiche statistiche di competenza del SCC all’orario meridiano
(comunque non riconducibile a una scelta del predetto personale) e l’incidente.
Sotto il profilo soggettivo, inoltre, il Collegio ritiene che - pur a voler ravvisare un’incongruenza nelle modalità di espletamento e rendicontazione dei controlli di qualità affidati al ridetto Servizio tali da indurre il Collaudatore, chiamato a eseguire i controlli e a compilare i rapporti, a dover attestare “di avere svolto verifiche a campione sulla produzione dell’intera giornata, mentre le stesse erano riferite alla produzione del solo turno antimeridiano” (in termini: l’atto di citazione, p. 37) - della predetta configurazione di siffatte procedure di verifica non può farsi carico a figure professionali prive di autonomia organizzativa, in quanto poste alla base della catena gerarchica e funzionale dello SMMT, tenute per il contratto collettivo di lavoro a un orario che si protraeva sino alle ore 15:00, con flessibilità sino alle 15.15 (rif.: la disposizione lavoristica dello SMMT, all. 18 alla memoria di costituzione della convenuta
[Omissis]).
Sotto il profilo della rimproverabilità soggettiva deve inoltre condividersi, più in generale, l’osservazione svolta dai precitati convenuti secondo la quale nessuna regola interna prescriveva che le menzionate verifiche a campione dovessero svolgersi in orario pomeridiano o al termine della giornata lavorativa, ovverosia, soltanto a seguito del completamento della produzione dei sistemi di attivazione da parte degli addetti al Servizio Lavorazioni.
Da ultimo deve osservarsi, con riferimento alla contestazione di non aver compiuto “attività di vigilanza e supervisione nelle operazioni di collaudo” (rif.: l’atto di citazione, p. 38 e il punto III. IN FATTO), come non risulti provato che gli operatori [Omissis] e [Omissis] avessero poteri di supervisione e di vigilanza sugli Aiuto Artificieri Interinali del Servizio Lavorazioni.
Non appare pertanto fondata la contestazione, formulata nei confronti dei convenuti a pag. 38 dell’atto di citazione, di aver concorso alla causazione dell’incidente omettendo le “dovute attività di vigilanza e supervisione nelle operazioni di collaudo”.
6.3. - [Omissis] [Omissis], responsabile del Servizio Lavorazioni.
Passando alle figure applicate al Servizio Lavorazioni, quanto all’Ing.
[Omissis], dipendente a tempo determinato dell’AID, emerge dagli organigrammi in atti che egli ricopriva il ruolo di Responsabile del Servizio Lavorazioni (rif.: l’organigramma dello SMMT, all. 36 alla memoria del convenuto [Omissis]) e risultava altresì investito di un ruolo di rilievo all’interno dell’Organigramma della Sicurezza, quale Dirigente alla sicurezza del “Reparto 42” (cfr. il Documento di Valutazione dei Rischi
(DVR2015) – anno 2015-2016, foglio 17/31, in doc. n. 5, Atti Procura penale, file 33801, p. 376), ove veniva effettuata l’assiematura della bomba.
Nondimeno, il Collegio deve rilevare che l’atto introduttivo del giudizio individua in termini vaghi il contenuto della condotta contestata a tale convenuto, attraverso il richiamo alle scarne affermazioni rese al riguardo dal Direttore dello Stabilimento nel corso dell’interrogatorio dinanzi al P.M. penale (doc. n. 5, Atti Procura penale, file 32461, ) - che in tale sede si limitava a descriverlo come la figura “che organizza tutte le attività produttive dello stabilimento e dirigente della sicurezza” - e attraverso l’evocazione di non circostanziate “condotte omissive” nel “predisporre analisi organizzative e provvedimenti conseguenti, atti a tutelare la salute del personale coinvolto” (atto di citazione, p. 33). Né i termini del coinvolgimento di tale funzionario nella determinazione dell’evento oggetto del giudizio appaiono emergere dagli ulteriori atti del procedimento penale versati nel presente giudizio.
Nel merito, non bastando le prescrizioni correlate alla qualifica di Dirigente preposto alla sicurezza del Reparto 42 - vale a dire il concorso all'aggiornamento continuo della valutazione dei rischi e la funzione di vigilanza ovvero ancora la verifica di carattere generale circa le singole lavorazioni e la loro esecuzione in sicurezza, al fine di individuarne la più corretta applicazione - a provare, nello specifico caso, la presunta responsabilità avuta dal convenuto nella mancata prevenzione dell’incidente, tanto più sotto il profilo della dimostrazione dell’elemento soggettivo qualificato della responsabilità amministrativa.
Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene non soddisfatti gli oneri di allegazione e prova del contributo gravemente colposo e concausale che l’Ing. [Omissis] avrebbe fornito alla determinazione del fatto dannoso.
Ne consegue che alcun addebito di responsabilità amministrativa appare potersi ascrivere al convenuto.
6.4. - [Omissis] [Omissis], Capo Reparto 42.
Nell’Organigramma del Servizio Lavorazioni viene poi in considerazione la figura di [Omissis] [Omissis], Capo Reparto del Settore Allestimenti, al quale il Requirente, sulla scorta della perizia del CTP AZ (in specie, la Relazione di consulenza tecnica nell’ambito del procedimento penale n. 5804/2016, datata 14/02/2018, alle pagine 68-70 e 110111, doc. 5 principale, allegato alla citazione), rimprovera di aver concorso ad impartire ai dipendenti interinali una formazione inadeguata e ulteriormente inficiata, da parte sua, da ulteriori profili di rischio, come di seguito illustrati.
In primo luogo, va osservato come risulti incontrovertibilmente dagli atti che il convenuto [Omissis] in data 09/11/2016 – successivamente alla conclusione del corso di formazione e di tirocinio destinato agli interinali – abbia impartito un addestramento di n. 5 ore rivolto agli Artificieri, inclusi i cinque addetti interinali (tra cui la giovane infortunata), avente specificamente ad oggetto l’assiematura della bomba MF2000 (cfr. il verbale di addestramento, all. n. 64 alla Relazione dell’Ing.Riso, precit., all. 3.1. alla memoria di costituzione del convenuto
[Omissis]).
Tanto premesso, va osservato che la contestazione mossa dalla Procura regionale al convenuto appare riferirsi, in particolare, all’insegnamento di una manovra che, oltre a risultare, in tesi, pericolosa per l’incolumità dell’operatore, potrebbe aver determinato uno “stress meccanico sul sistema di attivazione” (cfr. la Relazione AZ, precit., p. 70) tale da comprometterne la relativa funzionalità e la sicurezza. Della prassi di eseguire tale manovra - consistente nello “spingere l’estremità del traversino da entrambi i lati contro il bordo del tavolo o contro un legno posizionato sulla parete accanto, così nel caso il traversino non fosse stato nella giusta posizione veniva riportato automaticamente nella sua sede (…)”,
manovra che “veniva effettuata (…) per accertarsi che il traversino fosse correttamente in sede” (in termini, la Relazione Pistilli, precit., pp. 18-19, all.
12 alla memoria di costituzione del convenuto [Omissis]) – veniva acquisita notizia nel corso del procedimento penale, in virtù delle dichiarazioni rese da uno dei lavoratori interinali, [Omissis] [Omissis], assunto a sommarie informazioni testimoniali in data 20/10/2017 (doc. 5 Procura, file 32524): in tale sede il lavoratore aveva dichiarato che una delle prove insegnategli dal [Omissis] “consisteva nel premere il traversino, ancora all’interno del sistema di attivazione, su entrambi i lati del tavolo per vedere se arrivasse a fine corsa” e che tale verifica “veniva ripetuta anche all’interno della postazione ove è accaduto l’incidente (…) e dove l’operatore, prima di assemblarlo sul corpo bomba, doveva testare che il traversino non si muovesse”.
Ciò veniva confermato dalla perizia del Consulente Minervini, il quale, attraverso i rilievi effettuati sui residui del banco di lavoro situato nella cabina n. 1, riscontrava la presenza di segni di forma rettangolare di dimensione compresa tra i 2 mm x 6 mm “perfettamente riconducibili al traversino in ottone della sicura” (Relazione Minervini, precit., p. 18); in definitiva, l’operazione, “durante il ciclo di assemblaggio della bomba MF2000 veniva ripetuta due volte, in fase di collaudo del sistema di attivazione e prima che quest’ultimo componente venisse assemblato al corpo bomba”
(ibidem).
Ora, al fine di vagliare la fondatezza della contestazione, verificando se l’incidente risulti rimproverabile al convenuto, a titolo di colpa grave come affermato dalla Procura attrice, è necessario porre a confronto la descrizione di tale manovra - pur non contemplata nella specifica militare SPE-SMMT-003 - con l’operazione descritta dall’infortunata il 27/02/2017 in sede di assunzione a sommarie informazioni, elemento al quale tutte le parti convenute attribuiscono rilievo determinante. In tale contesto, nell’illustrare agli inquirenti le pratiche lavorative eseguite nella postazione teatro dell’incidente, la stessa dichiarava che
“finito il montaggio del sistema di attivazione, verificavo che la maniglia del sistema di attivazione (…) non fosse rigida. In caso che fosse rigida significava che il traversino non era in posizione precisa e dovevo aggiustarne la posizione facendo leggere pressioni sul legno con il traversino finché non si aggiustava correttamente entrando, avendo cura di non premere sopra la sicura primaria.
Questa operazione mi è capitata di farla all’inizio del mio lavoro. Dopo controllavo prima il sistema di attivazione per verificare il traversino” (doc. 5 Procura, file 32413). Ora, ricordato che la lavorazione eseguita all’interno della Cabina 1 consisteva nell’assiematura del sistema di attivazione con il corpo bomba carico e con spoletta assemblata (cfr. la Relazione AZ, precit. pag. 101), il Collegio deve constatare che la descrizione dell’infortunata rappresenta che l’operazione di controllo e riposizionamento del traversino veniva dalla stessa effettuata una volta
“finito il montaggio del sistema di attivazione” (sic) sul corpo bomba, ossia a seguito dell’aggancio del sistema di attivazione sulla bomba carica.
Sul punto, ritiene il Collegio, respingendo al riguardo le conclusioni alle quali pervengono taluni convenuti e le relative perizie tecniche, che da tali affermazioni non sia consentito desumere per ciò stesso, e in assenza di riscontri, nonché in mancanza di una ricostruzione attendibile della dinamica dell’evento, che l’infortunata abbia sicuramente provocato l’esplosione della bomba effettuando il controllo della posizione del traversino attraverso l’anomala e non codificata procedura descritta in occasione della propria assunzione a sommarie informazioni.
Aderendo alla tesi che individua nel comportamento abnorme la causa dell’evento, rimarrebbe, comunque non esplicitata la ragione per la quale siffatto anomalo modus operandi asseritamente praticato dalla lavoratrice avrebbe dato causa all’esplosione nell’unica occasione del 22/12/2016.
Va al riguardo considerato che, secondo la giurisprudenza penale in materia di infortuni sul lavoro, può definirsi “abnorme” solo il comportamento che attivi un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal titolare della posizione di garanzia (cfr. Cass.,
IV Sez. pen., n. 15124/2017 e n. 12357/2025), mentre nel caso di specie risulta potersi escludere che la sola operazione di sfregamento dei traversini potesse determinare lo scoppio della bomba.
Dalle dichiarazioni della lavoratrice, peraltro, non è neppure consentito desumere sic et simpliciter che il Capo Reparto [Omissis] abbia impartito una direttiva errata e tale da porre a repentaglio l’incolumità personale propria e di tutti coloro che risultavano presenti all’interno del Reparto 42, pur risultando dagli atti, in particolare dalle sommarie informazioni rese dai lavoratori interinali, che il [Omissis] abbia talora concorso, al di fuori del corso di formazione, a impartire spiegazioni in ordine alle attività di controllo da svolgersi ad opera del SL sui sistemi di attivazione [rif.: le dichiarazioni del lavoratore interinale [Omissis]: “Quando il [Omissis] mi ha incaricato di dare una mano ai ragazzi del collaudo del sistema di attivazione mi ha anche spiegato quello che dovevo fare” (doc. 5 Procura, file 32524) e della vittima “le attività pratiche (…) quando sono andata a lavorare al reparto (…) me le ha insegnate il responsabile di reparto che si chiama [Omissis]” (doc. 5 Procura, file 32413)].
Risulta, peraltro ampiamente comprovato dalle dichiarazioni degli ulteriori lavoratori interinali, che verifiche del sistema di attivazione, mediante sfregamento del traversino, venivano eseguite allorché quest’ultimo era montato su un corpo bomba inerte (o simulacro) e comunque prima dell’assiematura con il corpo bomba. Tale elemento restituendo il corretto significato alle parole del lavoratore, poc’anzi richiamate, attestanti che la manovra “veniva ripetuta anche all’interno della postazione ove è accaduto l’incidente” ma “prima che quest’ultimo componente venisse assemblato al corpo bomba” (doc. 5 Atti Procura penale, file 32524).
Ne consegue che - rimanendo non accertate le cause dell’incidente e non potendosi addebitare al [Omissis] l’aver, anche indirettamente, dato causa alla manovra incauta che potrebbe aver concorso all’esplosione (a tanto non deponendo le dichiarazioni rese dall’infortunata: cfr. il verbale di assunzione di informazioni sommarie del 27/02/2017, in Atti Procura Penale, file 32413), neppure potendosi il medesimo identificare quale “Capo Squadra dei collaudatori” (atto di citazione, p. 34) alla luce della codificata ripartizione di competenze e responsabilità tra il Servizio Lavorazioni e il SCC, come sopra accertata (supra, il capo 6.1.) - deve valutarsi che l’evento dannoso non appare riconducibile, neppure indirettamente, alla condotta del [Omissis] sul piano causale, ancor prima che sotto il profilo della rimproverabilità per colpa grave, non risultando dimostrato che egli abbia impartito istruzioni di lavoro errate ed eziologicamente rilevanti nel determinismo dell’esplosione ovvero non abbia adottato misure, a cui era tenuto, al fine di evitare un simile incidente.
6.5. - [Omissis] [Omissis], Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Parimenti infondata, ad avviso del Collegio, si configura anche la pretesa azionata nei confronti del convenuto [Omissis] in mancanza, peraltro, di una specifica descrizione della condotta al medesimo imputata; l’atto di citazione, infatti, menziona il [Omissis], oltre che nella cumulativa contestazione dell’omissione delle “dovute misure di protezione del personale addetto” (atto di citazione, p. 38; cfr. supra il punto III., in FATTO), in un richiamo ai contenuti delle relative deduzioni presentate in fase istruttoria (p. 17) e in un passaggio in cui la citazione evoca la figura del RSPP tra quelle tenute a prevedere il rischio di esplosione degli ordigni nelle fasi di relativa produzione (p. 27). Sul punto, in disparte i profili di genericità di una siffatta allegazione della condotta censurata, risulta comunque provato, attraverso l’elenco delle azioni contenuto nella Relazione tecnica del Consulente Ing. Bresciani
(all. 7 alla memoria di costituzione del convenuto), l’adempimento dei relativi obblighi di informazione e consulenza, propri della figura del
RSPP.
In particolare, risulta agli atti che nella riunione del 18/09/2013, dedicata all’analisi dell’allestimento della linea di assiematura della bomba presso il Reparto 42, il convenuto aveva ribadito la necessità di
“eliminazione alla fonte del rischio esplosione” (verbale della riunione precit.,
doc. n. 6 comparsa [Omissis]), mentre nella riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi del 18.10.2016, svolta ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 81/2008, aveva reso edotta l’Amministrazione di talune problematiche riscontrate, incluso il fatto che le norme di lavorazione venivano predisposte in un momento successivo all’avvio delle attività (doc. n. 5 alla relativa comparsa di costituzione).
Appare pertanto condivisibile la conclusione accolta dalla Relazione tecnica dell’Ing. Bresciani, secondo cui, in assenza di episodi di sfilamento accidentale dei traversini di sicurezza, mai verificatisi all’interno dello Stabilimento prima del periodo di produzione compreso tra il 22/11/2016 e il 22/12/2016, non risultava necessario procedere a una nuova valutazione del rischio di esplosione in luogo di quella vigente, che si fondava sul presupposto dell’assenza di rischi di sfilamento accidentale (Relazione, precit., all. 7 alla comparsa [Omissis], pp.
6 ss.). Nel vaglio della relativa posizione, va peraltro anche considerata la mancata dimostrazione della conoscenza, da parte del convenuto, di episodi di sfilamento accidentale dei traversini di sicurezza in fase di lavorazione delle bombe, che – qualora verificatisi e comunicati al RSPP
- avrebbero determinato in capo allo stesso l’obbligo di sospensione dell’attività produttiva e di attivazione ai fini della rivalutazione dei rischi.
Il Collegio, inoltre, non può non tener conto delle positive annotazioni contenute nelle relazioni dell’Ufficiale Inquirente (cfr. supra, IN FATTO, i punti V.4. e V.5.) e dell’Ing. Coppe, specificamente concernenti il sistema di valutazione dei rischi esistente presso lo Stabilimento all’epoca dei fatti, evidentemente non consideranti anche l’ipotesi estrema dell’eventualità di circostanze imponderabili.
Dal documentato, diligente, svolgimento del ruolo di RSPP da parte del convenuto discende, pertanto, unitamente alla mancata prova di un contributo causalmente rilevante rispetto alla produzione dell’evento, che alcun addebito a titolo di colpa grave può essere mosso al medesimo, non risultando esigibile in concreto alcun comportamento alternativo (in specie, di rivalutazione del rischio di esplosione e di proposta di ulteriori misure di protezione), in assenza di prova che, a fronte di un collaudato sistema di produzione delle bombe, egli fosse al corrente che sussistessero anche mere ipotesi di malfunzionamenti dei sistemi di attivazione tali da comprometterne la sicurezza dello Stabilimento e dei relativi addetti.
6.6. - [Omissis] [Omissis], Responsabile dell’Ufficio Tecnico e progettista delle postazioni di lavoro.
Le medesime considerazioni dei suddetti periti circa l’adeguatezza della valutazione dei rischi e dei dispositivi di protezione forniti al personale risultano valide anche ai fini dell’esame della posizione della figura del Responsabile della progettazione delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro (Interrogatorio [Omissis], doc. n. 5 Atti Procura penale, file 32461). In presenza di una valutazione che quantificava come tollerabile il rischio associato alle lavorazioni comprese nella fase di assiematura del corpo bomba con il sistema di attivazione (cfr. scheda analitica di valutazione del rischio SAVRPA, allegata a SL-NL-49; all. 70 alla Relazione dell’Ing. Riso), e non essendovi conoscenza di situazioni di pericolo che inducessero a far luogo a una revisione della stessa, come affermato da talune delle perizie agli atti, non risultava irragionevole che la postazione di lavoro situata nella Cabina n. 1 non fosse munita di protezioni balistiche specificamente riferite alla manipolazione della bomba all’atto della relativa assiematura con il sistema di attivazione e che, pertanto, il
[Omissis] non procedesse a una modifica della relativa configurazione.
Al riguardo, appaiono in primo luogo degne di pregio le considerazioni espresse dal perito di parte Ing. Riso che, attraverso, pertinenti produzioni documentali, ha dimostrato come “già dal febbraio 1997, nella prima presentazione, a livello Stato Maggiore Esercito e Direzione Generale Armamenti Terrestri, della nuova BaM (All. 11), a cui partecipò un considerevole numero di personale tecnico qualificato (foglio 5 dell’allegato 11),
viste le caratteristiche tecniche del manufatto venne considerata esclusa la possibilità di attivazione accidentale” in ragione del fatto che “il congegno di attivazione (…) può essere assiemato e disassiemato dal corpo bomba mediante una semplice operazione realizzabile ovunque e senza togliere nessuna delle sicurezze” (Relazione dell’Ing. Riso, precit., pagg. 8-9),
concludendo che dette operazioni fossero descritte come attuabili “in qualunque momento e in qualunque luogo comporta necessariamente che non possano essere effettuate dietro pesanti e ingombranti blinde di protezione né, tantomeno, mediante sistemi remoti e/o robotizzati” (ibidem, p. 9).
Il Collegio ritiene, in definitiva, anche alla luce di talune delle perizie in atti, che adducono elementi non irragionevoli anche ai fini della confutazione delle sanzioni irrogate al convenuto nelle competenti sedi, di non poter individuare nella mancata predisposizione di protezioni balistiche la macroscopica violazione di norme cautelari, idonea a sorreggere un addebito a titolo di colpa grave nel presente giudizio di responsabilità erariale.
Devono al riguardo richiamarsi ulteriori valutazioni tecniche rese dall’Ing. Riso, in merito all’adeguatezza della conformazione delle postazioni di lavoro rispetto alle singole fasi produttive. Secondo quanto si legge nella relativa relazione tecnica, infatti: “Nella progettazione della linea del Reparto 42 è stata condotta l’analisi dei rischi studiando e sottoponendo a prove in Poligono le protezioni balistiche di confinamento delle postazioni di lavoro soggette a possibili esplosioni (…)
dovute ad anomalie di funzionamento del robot. La postazione di assemblaggio del congegno di attivazione alla bomba priva del guscio scheggiante non presentava alcun rischio di esplosione in quanto sulla linea era stata eseguita l’analisi dei rischi di esplosioni in base ai materiali trattati, alla pluriennale produzione della BaM (…) in milioni di esemplari ed alle operazioni da eseguire da parte del personale incaricato. Pertanto, non era necessaria alcuna protezione balistica poiché non c’era pericolo di esplosione secondo la procedura di lavoro approvata (…) poiché prima dell’assemblaggio del Sistema di Attivazione non c’era alcuna possibilità di attivare la spoletta in mancanza di fonti di energia. (…) Successivamente il Sistema di Attivazione aggiungeva maggior sicurezza alla BaM MF2000 in quanto esso era dotato di due sistemi di sicurezze che escludevano qualsiasi attivazione accidentale” (Relazione dell’Ing. Riso, p. 8). Nello stesso senso depongono le note tecniche elaborate dal Perito geominerario esplosivista Dott. Coppe - parimenti allegate alla memoria del convenuto – circa l’adeguatezza della progettazione della linea di assemblaggio rispetto alla valutazione dei rischi (come riportato per estratto supra, IN FATTO, V.5, lett. d).
Le richiamate considerazioni, suffragate da valutazioni tecniche a loro volta fondate su elementi riscontrabili in atti, inducono a riproporre anche per il convenuto conclusioni analoghe a quelle formulate per il RSPP (cfr. supra, il capo 6.5.). Alla luce della documentata esclusione di rischi di esplosione all’interno della Cabina n. 1 – certificata attraverso l’analisi dei rischi svolta ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 – non poteva pretendersi da parte del convenuto, quale comportamento alternativo concretamente esigibile ex ante, l’elaborazione di misure di protezione balistica diverse da quelle esistenti.
In tal senso deporrebbero altresì i verbali di accertamento di sanzioni ex d.lgs. n. 81/2008, emessi a seguito dell’incidente e menzionati nell’atto di citazione della Procura regionale e, in particolare, gli esiti dell’Inchiesta d’Infortunio a firma, in data 19/07/2017, dell’Ispettore AB LL del Ministero della DI, il cui verbale veniva notificato al Datore di Lavoro (Ing. [Omissis]) - per non aver considerato adeguatamente all’atto della scelta delle attrezzature di lavoro i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; per non aver fornito i necessari idonei dispositivi di protezione individuale; per non aver provveduto a impartire una adeguata informazione dei rischi specifici a cui il lavoratore è esposto - in considerazione della contenuta ammenda ivi irrogata (dell’ammontare complessivo di euro 4.822,40; cfr. infra, il seguente capo 6.7.) nonché del fatto che le due ivi formulate ipotesi dell’evento venivano ascritte a una calibratura non adeguata dell’assiematura robotica automatica ovvero a un problema legato a caratteristiche costruttive della bomba.
Ne discende che, nella presente sede di valutazione della responsabilità amministrativa, nessun addebito a titolo di colpa grave appare contestabile al convenuto, pur prendendosi atto del fatto che, sul distinto piano dell’accertamento delle violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro, la condotta del medesimo nella progettazione delle postazioni di lavoro veniva sanzionata con le misure precitate (cfr. supra IN FATTO, punto IV., sottopunto v.).
6.7. - [Omissis] [Omissis], direttore dello Stabilimento e datore di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.
Da ultimo può essere scrutinata la posizione del Col. [Omissis], al quale, in ragione della relativa posizione di vertice dello SMMT, appaiono agevolmente riconducibili le decisioni strategiche – tra cui l’approvazione della linea produttiva nell’ambito della quale ha avuto luogo il sinistro – e di organizzazione del lavoro (cfr. l’interrogatorio del convenuto dinanzi al Procuratore della Repubblica in data 10/07/2017, doc. n.
5 Procura, file 32461, pp. 2-3: “Io ho approvato la linea produttiva. (…) Le norme tecniche sulla produzione sono emanate direttamente dallo stabilimento, in particolare dall’ufficio tecnico che si occupa della progettazione della linea, nella specie l’ing. [Omissis]. È stato lui che ha stabilito le caratteristiche dell’ambiente di lavoro (…) Ho preso visione dell’impianto e secondo me andava bene. Era stata fatta una valutazione del rischio, erano state segregate le operazioni che comportavano un rischio sia pure remoto”).
Con riferimento alla conformazione della linea produttiva, il convenuto, in qualità di Datore di lavoro, risulta essere stato destinatario, in data 24/05/2017, di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 4.822,40, irrogata dagli Ufficiali di P.G. del Ministero della DI, ai sensi degli artt. 71, 18, 36 del d.lgs. n. 81/2008 (cfr. supra, IN FATTO, punto IV. punto v., doc. 5 Procura, allegato 7 all’annotazione di polizia erariale n. 48708/2020).
Al riguardo l’Autorità preposta ha, in particolare, contestato al [Omissis]
di “non aver considerato adeguatamente all’atto della scelta delle attrezzature di lavoro: i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse” ex art. 71, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n.
81/2008, di “non aver fornito i necessari idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) al personale addetto alle operazioni manuali di montaggio del sistema di attivazione del manufatto esplosivo all’interno del Reparto 42”,
ex art. 18, comma 1, lett. d) del medesimo testo normativo, e di “non aver provveduto ad impartire una adeguata informazione sui rischi specifici cui il lavoratore è esposto, in relazione all’attività di assemblaggio del manufatto esplosivo in produzione” ai sensi dell’articolo 36 (cfr. doc. 5 principale allegato alla citazione, all. 7).
Sul piano dell’Organizzazione del lavoro e, in particolare, dell’affidamento della lavorazione della bomba al personale interinale, pertanto non dotato di significativa esperienza nell’espletamento delle mansioni - elemento che, sul piano della causalità materiale, secondo la tesi attorea, potrebbe aver agevolato il verificarsi dell’esplosione della stessa e il correlato infortunio sul lavoro - non può essere negata la contraddittorietà tra siffatta decisione allocativa e, a monte, l’ambito oggettivo di attività preso in considerazione dalla documentazione relativa all’iter assunzionale di tale personale, in particolare la nota del 09/06/2016 mediante la quale il medesimo Direttore esponeva, all’AID, le iniziative produttive a fondamento del fabbisogno di personale interinale (“demilitarizzazione mine SH-55, allestimento granate da 155 mm L17, allestimento di colpi completi da 105/51, allestimento di spolette 4AP”,
cfr. l’all. 15 alla Relazione dell’Ing. Riso), nella quale non risultavano annoverate le lavorazioni sulla bomba MF2000.
Nondimeno, il Collegio deve altresì prendere atto dell’esistenza, tra le relazioni peritali depositate agli atti del giudizio, di diverse affermazioni atte a confutare la tesi della pretesa inadeguatezza della preparazione tecnica acquisita dal personale interinale (cfr. la Relazione dell’Ing. Riso, precit. p. 21: “Il personale impiegato nelle attività dello Stabilimento era stato regolarmente e adeguatamente formato per le mansioni che richiedevano l’uso di manufatti contenenti esplosivi”; la Relazione Pistilli del 18/12/2020, precit., pp. 17-18: “Lo scrivente non ritiene una criticità il fatto che per l'assemblaggio della bomba a mano e il collaudo dei sistemi di attivazione fosse stato utilizzato personale interinale; trattasi comunque di ragazzi con diploma di scuola media superiore, scelti a seguito di una selezione, adeguatamente formati e istruiti sulle operazioni da svolgere. (…) Nel collaudo dei sistemi di attivazione, come già detto, la criticità sta nel mezzo di controllo non adeguato e nella carente gestione degli scarti prodotti e non nell'impiego di personale interinale con qualifica non appropriata, essendo le operazioni da compiere a cui erano preposti estremamente semplici e l'istruzione ricevuta da Dari di una mattinata si ritiene sufficiente per effettuare correttamente quel collaudo. (…) [Omissis] [Omissis] era stata a lungo impiegata nella postazione della cabina n. 1 (…) senza problemi e veniva indicata come persona capace e scrupolosa, pertanto si ritiene che l’addestramento ricevuto sia stato adeguato per le attività che doveva svolgere”; il Rapporto dell’Ufficiale Inquirente Daprà del 28/04/2017, precit., p. 12: “il personale interinale (…) addetto in linea risulta essere stato adeguatamente formato per il compito a cui era stato assegnato”).
È pur vero, quanto alle scelte organizzative concernenti il personale interinale, che l’ampia documentazione versata in atti sembra restituire complessivamente un quadro di incertezza o mancata regolamentazione della formazione operativa on job degli interinali circa le operazioni di assemblaggio della bomba, oltre che in merito alla chiara attribuzione del ruolo di supervisione e monitoraggio sul relativo lavoro ad opera di personale munito di competenze specifiche (cfr. la Relazione AZ del 14/02/2018, p. 74, supra par. 6.4). Emerge infatti, indubbiamente, la mancata codificazione di un chiaro sistema di divisione delle competenze e di responsabilità, atteso che la figura professionale dotata di specifiche competenze nel collaudo dei sistemi di attivazione non era formalmente adibita alla supervisione del lavoro degli interinali e che il Capo del Reparto 42 non risultava preposto alla lavorazione dei sistemi di attivazione, pur ingerendosi nell’istruzione e nel supporto alle mansioni eseguite da tale personale (supra, il capo 6.4.).
Si evidenzia dagli atti, inoltre, un’organizzazione delle lavorazioni non idonea a prevenire il compimento di errori; si pensi, al riguardo, alla modalità di gestione degli scarti dei sistemi di attivazione che veniva realizzata mediante l’utilizzo di due contenitori identici affiancati, nei quali il personale lavorante collocava rispettivamente i sistemi che avessero superato il controllo e quelli da scartare; o all’utilizzo di un dinamometro analogico senza vincoli di serraggio, la cui affidabilità si è posta in dubbio da parte di taluni dei periti interpellati.
Tanto rilevato ritiene, nondimeno, il Collegio, anche in considerazione dell’assetto organizzativo dello Stabilimento (che contemplava diversi livelli intermedi di responsabilità e di preposizione ai processi di lavoro), che la posizione del [Omissis] sotto il profilo delle carenze del processo produttivo da più parti evidenziato debba essere necessariamente vagliata tenendo conto del ricordato frazionamento delle responsabilità nel contesto dato e dell’affidamento che, conseguentemente, il convenuto poteva legittimamente riporre nell’operato di figure professionali terze; tenendo conto, in altri termini, nella valutazione dell’organizzazione del lavoro, della maggiore o minore prossimità dei vari soggetti coinvolti rispetto ai singoli processi produttivi nonché -
nella valutazione di eventuali profili di colpa del convenuto nell’approvazione della linea di assiemaggio e delle pertinenti misure di sicurezza - dell’esistenza di prescrizioni al riguardo rese da soggetti professionalmente qualificati.
Ne consegue che, pur dovendosi ritenere sussistente una responsabilità del Datore di Lavoro nella determinazione dell’incidente in argomento, la relativa condotta non risulta ascrivibile, ad avviso del Collegio, a titolo di responsabilità amministrativa poiché non emergente dagli atti la colpa grave del convenuto.
7. - Tutto ciò premesso, alla luce delle risultanze di causa, non possono, ad avviso del Collegio, ritenersi provati nel giudizio taluni degli elementi costitutivi dell’azionata responsabilità amministrativa nei confronti dei convenuti.
Da un lato, risultando non sufficientemente comprovata la sussistenza del nesso di causalità tra le condotte, asseritamente illecite, imputate ai convenuti e l’infortunio sul lavoro al quale è conseguito il dannoconseguenza perseguito dalla Procura regionale, neppure avuto riguardo allo standard probatorio del “più probabile che non” o della
“prevalenza relativa della probabilità”, recepito dalla giurisprudenza contabile, il quale postula che il Giudice debba scegliere, tra le differenti ipotesi idonee a spiegare uno stesso fatto, quella che appare dotata di un grado di conferma logica superiore alle altre (cfr. Sez. II d’Appello, n.
233/2024; Sez. III d’Appello, n. 128/2025). Secondo la giurisprudenza, infatti, nell’ambito del giudizio di responsabilità amministrativa viene in considerazione un modello di "certezza probabilistica" (Sez. III d’Appello, n. 128/2025), nel quale il procedimento logico-giuridico che si impone al giudice ai fini della ricostruzione del nesso causale implica che l'ipotesi formulata vada verificata riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica). Nelle fattispecie di illecito erariale, inoltre, il nesso di causalità tra la condotta e il danno-evento deve essere indagato secondo le regole stabilite negli artt. 40 e 41 c.p., le quali, secondo l’interpretazione comunemente accolta, recepiscono, ai fini dell’analisi del nesso di causalità materiale, la tesi della causalità adeguata quale contemperamento della teoria condizionalistica, prevedendo che l’evento sia imputabile alla condotta umana solo qualora ne costituisca una conseguenza normale, probabile, o, quantomeno, non improbabile (cfr. di recente, Sez. II d’Appello n.
228/2025).
Nel presente giudizio, diversamente, sotto il profilo causale, non sussistono elementi di conferma sufficienti a suffragare la tesi attorea in termini di certezza probabilistica, considerato che:
- quanto al convenuto [Omissis], l’esistenza in atti dell’esito di prove di pre-produzione svolte su un campione di n. 220 sistemi di attivazione
(cfr. IN FATTO, il punto V.6.) non consente di ritenere fondato, sul piano della causalità materiale, l’addebito concernente la contestata “assenza delle necessarie verifiche di sicurezza in fase di pre-produzione”. Tanto per il
[Omissis] quanto per il [Omissis], inoltre, la netta separazione di competenze tra il Servizio Lavorazioni e il SCC nonché l’espressa previsione, in capo al primo, di un obbligo di eseguire operazioni di autocontrollo su base unitaria non consente di ritenere condivisibile l’addebito, mosso ai convenuti, di non avere adeguatamente supervisionato e controllato le attività di collaudo dei sistemi di attivazione eseguite dal personale interinale;
- quanto ai convenuti [Omissis] e [Omissis], non risulta comprovabile che una diversa organizzazione temporale delle verifiche a campione sui sistemi di attivazione, già singolarmente controllati dal SL, che prevedesse l’esecuzione delle stesse in orario pomeridiano o al termine della giornata lavorativa, avrebbe certamente inciso sulla qualità dei manufatti ed evitato l’evento con un elevato grado di probabilità logica;
tanto più che nell’anno 2023 le bombe di cui allo stesso lotto, del quale veniva sbloccata la produzione (cfr. la nota M_D AF47957 REG2023 0009546 25-08-2023, della Direzione generale Agenzia Industrie del Ministero della DI, all. 12 alla memoria di costituzione del convenuto [Omissis]),
venivano vendute (rif.: pagine 22-23 della memoria difensiva del convenuto nonché l’intervento orale dell’Avvocato Sarli per il convenuto [Omissis], non contestato dal rappresentante della Procura regionale), pertanto senza l’insorgenza di problematiche in sede di relativo assemblaggio, circostanza confermata dalla valutazione positiva resa da terzi che nel 2018 avevano acquistato sistemi di attivazione prodotti nel 2016 (Nota di vendita del 20/03/2018 e questionario di soddisfazione del cliente, all. 20 e 21 alla memoria di costituzione del convenuto [Omissis]);
- con riferimento al convenuto [Omissis], in assenza di una ricostruzione attendibile della dinamica dell’evento, non vi è prova apprezzabile in termini concausali, anche in applicazione del principio del “più probabile che non”, del relativo concorso nella determinazione dell’evento dannoso;
- quanto ai convenuti [Omissis] e [Omissis], difetta una specifica individuazione delle condotte loro contestate, atta a consentire di discernere, attraverso un giudizio controfattuale, i termini entro i quali eventuali “analisi organizzative e i provvedimenti conseguenti” e “dovute misure di protezione del personale addetto” (supra, rispettivamente, i capi 6.3.
e 6.5.), che gli stessi avrebbero dovuto adottare, avrebbero impedito l’evento;
- con riferimento a [Omissis], alla luce delle perizie acquisite agli atti, non sembra potersi ritenere integrato un nesso di causalità tra la condotta di predisposizione di una linea di progettazione asseritamente inidonea alla gestione del rischio di esplosione, e l’evento;
- con riguardo al [Omissis], i contenuti degli elaborati peritali in atti non consentono di considerare, con certezza probabilistica, che costituiscano condotte illecite causative dell’evento di danno l’approvazione delle modifiche al modello di bomba nonché la preposizione di personale interinale.
8. - Dall’altro, non risulterebbe dimostrato l’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa con riferimento ad alcuno dei convenuti.
Al riguardo occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza contabile, la colpa grave di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, componente strutturale dell’illecito erariale, avente carattere normativo e non psicologico, consiste nell’aver operato in inescusabile violazione di legge con elevato grado di imperizia, negligenza e imprudenza.
Secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza contabile costituisce, in particolare, grave negligenza il mancato compimento di attività positive, prevedibili e doverose sulla base di regole di esperienza ricavate da giudizi ripetuti nel tempo sulla pericolosità di determinati comportamenti. In altri termini, la colpa grave si estrinseca nella violazione degli standard minimi di diligenza, ovvero nella commissione di errori non scusabili per la loro grossolanità o nell’assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione, oppure, ancora, in presenza di ogni altra imprudenza che dimostri macroscopica leggerezza, superficialità e disinteresse per i beni primari affidati alle cure dell’agente pubblico.
Va peraltro osservato come la necessità di identificare la regola comportamentale violata nel caso concreto da ciascuno dei soggetti convenuti ricalchi l’esigenza affermata dalla giurisprudenza penale, che nell’interpretare la disciplina della colpa, ha affermato che “ai fini dell'accertamento della responsabilità per fatto colposo, è sempre necessario individuare la regola cautelare, preesistente alla condotta, che ne indica le corrette modalità di svolgimento, non potendo il giudice limitarsi a fare ricorso ai concetti di prudenza, perizia e diligenza senza indicare in concreto quale sia il comportamento doveroso che tali regole cautelari imponevano di adottare”,
posto che “l'intero edificio della responsabilità per fatto colposo trova un suo essenziale caposaldo nell'accertamento della ricorrenza di una condotta trasgressiva di regola cautelare causalmente efficiente rispetto all'evento” (cfr.
Cass., IV Sez. pen., n. 12357/2025).
La concezione normativa della colpa intesa come violazione di una regola, da tempo recepita anche dalla giurisprudenza contabile, impone infatti che la valutazione della colpa (ex plurimis, Corte dei conti, Sez. II app., n. 73/2024) debba essere condotta secondo una prospettiva ex ante, che tenga conto delle condizioni nelle quali si sia concretamente trovato il soggetto agente, e stabilisca il grado di discostamento della condotta tenuta in concreto rispetto a quella esigibile alla stregua del parametro dell’homo eiusdem professionis et condicionis, avuto riguardo alla possibilità di rappresentazione dell’evento dannoso (prevedibilità) e di adozione di tutte le accortezze necessarie ad evitarlo (prevenibilità).
Con particolare riferimento a fattispecie caratterizzate da condotte plurisoggettive, la giurisprudenza (Corte dei conti, Sez. III, app. n.
127/2024), facendo propri ancora una volta gli orientamenti della giurisprudenza penale, ha riconosciuto che “per consolidata giurisprudenza nel caso di addebito colposo mosso (…) a più soggetti a titolo di cooperazione, per poter fondatamente addivenire al rimprovero della causazione omissiva dell’evento, attraverso il necessario ragionamento controfattuale, occorre distinguere tra le posizioni di ciascuno di essi onde poter verificare, in rapporto a ciascuno, quale sarebbe stato il comportamento alternativo diligente che essi avrebbero dovuto tenere ed in particolare quale sarebbe stata, in ciascun caso, la condotta "salvifica", stabilendo cioè cosa sarebbe accaduto nel caso in cui la condotta indicata per ognuno degli imputati fosse stata effettivamente tenuta”.
Nel caso di specie, seppure gli atti del giudizio descrivano un contesto caratterizzato da diversi elementi di fatto che potrebbero aver agevolato il verificarsi di errori operativi, non sembra tuttavia che dagli stessi possa evincersi in capo ad alcuno dei convenuti l’elemento del grave e macroscopico discostamento dallo standard di condotta concretamente esigibile nella situazione concreta tale da integrare l’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa per colpa grave.
Ciò in quanto:
- i convenuti [Omissis] e [Omissis] non risultano aver violato alcuna norma concernente lo standard minimo di controlli di pre-produzione dei sistemi di attivazione, né alcuna norma che imponesse loro di supervisionare e controllare le attività di collaudo dei sistemi di attivazione eseguite dal personale interinale;
- i convenuti [Omissis] e [Omissis] non risultano aver violato alcuna disciplina che prevedesse che le verifiche a campione sui sistemi di attivazione dovessero svolgersi in orario pomeridiano o al termine della giornata lavorativa, né alcuna norma che imponesse loro di provvedere alla supervisione e alla vigilanza sul lavoro degli Aiuto Artificieri Interinali del Servizio Lavorazioni;
- con riferimento al convenuto [Omissis], non appaiono definiti in citazione i termini del relativo coinvolgimento nella causazione dell’evento;
- con riferimento al convenuto [Omissis], non risulta dimostrato che egli abbia impartito istruzioni di lavoro errate, rilevanti nel determinismo dell’evento esplosivo, ovvero che abbia gravemente mancato a compiti al medesimo assegnati;
- quanto al convenuto [Omissis], alla luce del diligente svolgimento del ruolo di RSPP, non appare prospettabile alcun addebito a titolo di colpa grave, non risultando esigibile in concreto alcun comportamento alternativo (in specie, proposta di rivalutazione del rischio di esplosione e di adozione di ulteriori misure di protezione), in assenza di prova che egli fosse al corrente di malfunzionamenti dei sistemi di attivazione tali da comprometterne la sicurezza;
- quanto al [Omissis], anche in ragione dei contenuti di talune delle perizie in atti (Relazione di consulenza tecnica del 06/03/2024 dell’Ing. Riso;
Note tecniche del 07/06/2017 del Dott. Coppe), attestanti la corretta implementazione della linea produttiva alla luce dei rischi certificati dai pertinenti strumenti di valutazione, non risulta possibile individuare nella mancata predisposizione di protezioni balistiche la macroscopica violazione di norme cautelari, idonea a sorreggere un addebito a titolo di colpa grave nel presente giudizio di responsabilità erariale;
- quanto al convenuto [Omissis], pur risultando configurabili violazioni di regole cautelari nell’approvazione della linea produttiva in ragione della sanzionata mancata predisposizione, in favore dei lavoratori, di sistemi di tutela dal rischio di esplosioni - ancorché in più atti asserito non preventivabile - la relativa condotta non risulta connotata da profili di colpa grave.
9. - Per quanto esposto nei capi che precedono, in assenza di prova sia del nesso di causalità tra l’operato dei convenuti e il danno, sia dell’elemento soggettivo-normativo della colpa grave ai medesimi imputato, per mancata dimostrazione del compimento di macroscopiche violazioni di norme cautelari, la domanda della Procura regionale deve essere rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore questione sollevata dalle parti nel giudizio.
10. – Ritiene il Collegio, a seguito di riconvocazione nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026, che le motivazioni sopra svolte diano altresì conto dell’irrilevanza, in fattispecie, delle disposizioni dello ius superveniens integrato dalla legge n. 1 del 2026 (“Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”).
11. - Si liquidano in favore di ciascuno dei convenuti le spese di lite nell’ammontare di cui al dispositivo, in conformità ai parametri professionali forensi di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornati dal D.M.
n. 127/2022.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, respinte le eccezioni pregiudiziali e preliminari, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, contrariis reiectis, dichiara infondata la domanda della Procura regionale, e, pertanto, la rigetta.
Si liquidano, conseguentemente, le spese per oneri difensivi in favore degli assolti nei seguenti importi, da maggiorare del 15% del compenso a titolo di spese forfettarie ed oneri per legge:
- euro 10.922,00 (diecimilanovecentoventidue/00) in favore del convenuto
[Omissis] [Omissis];
- euro 7.577,00 (settemilacinquecentosettantasette/00), ognuno, in favore dei convenuti [Omissis] [Omissis], [Omissis] [Omissis], [Omissis] [Omissis],
[Omissis] [Omissis];
- euro 3.788,50 (tremilasettecentottantotto/50), ognuno, in favore dei convenuti [Omissis] [Omissis], [Omissis] [Omissis], [Omissis] [Omissis] e [Omissis]
[Omissis].
Si pongono i predetti oneri a carico del Ministero della DI.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Perugia, nelle camere di consiglio dei giorni 18 giugno 2025, 1° luglio 2025, 20 ottobre 2025 e 29 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO GE IU De OS
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il 18 marzo 2026.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott.ssa Elena CO
(f.to digitalmente)
DECRETO
Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all’articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE)
n. 2016/679 e all’articolo 2-septies del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità delle parti private a tutela dei loro diritti.
IL PRESIDENTE
IU De OS
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il 18 marzo 2026.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott.ssa Elena CO
(f.to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione:
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott.ssa Elena CO
(f.to digitalmente)