Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/04/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6017/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 23 ottobre 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Anna Maria GADALETA, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, assistito e difeso dall'Avv. Laura Parte_2 C.F._2
CATTANEO, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da verbale di udienza del 25 marzo 2025. Parte_1 Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile nel comune di Terno d'IS (BG) Parte_1 Parte_2
in data 22 ottobre 2011.
Dalla loro unione è nato (27 luglio 2022), minorenne. Per_1
Con ricorso regolarmente depositato, la IGa ha domandato la separazione personale con Pt_1
addebito al marito, il collocamento del figlio minore presso di sé, con conseguente assegnazione della
Regolarmente costituitosi in giudizio, il IG ha aderito alla domanda sullo status e ha Pt_2
precisato le proprie domande in parziale opposizione alla moglie quanto al resto.
All'udienza di prima comparizione del 25 marzo 2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo che è stato integrato e confermato da entrambe. Pertanto, il Giudice relatore, ritenute le condizioni pattuite rispondenti all'interesse della prole, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha recepito in via provvisoria ed urgente l'accordo raggiunto e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento.
La natura delle doglianze esposte delle parti e le dichiarazioni rese sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Passando alle condizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, questo Collegio ritiene di poter decidere in conformità, in quanto le condizioni pattuite appaiono conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico, bensì rispondenti al best interest della prole e conformi alle conclusioni formulate dai servizi sociali.
Si osserva, infatti, che il regime dell'affido super esclusivo del minore alla mamma, concordato dai coniugi, è il più rispondente alle esigenze del minore, tenuto conto delle fragilità associate alla figura paterna, in relazione sia al problema di consumo abituale di alcol sia alle reazioni violente assunte da quest'ultimo, tali da esporre il minore ad una situazione di pregiudizio (v. relazione SS dep. 14.3.25).
In tale ottica, si reputa senz'altro conforme all'interesse del bambino la regolamentazione in forma protetta delle visite col padre, come concordata dai genitori.
Inoltre, questo Collegio ritiene necessario incaricare i servizi affinché monitorino il nucleo familiare per il periodo di 12 mesi, segnalando eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, per il minore alla competente Procura Minorile.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c, data la tenera età del bambino e il contenuto delle relazioni depositate agli atti dai Servizi Sociali.
Infine, anche gli accordi in punto di mantenimento appaiono adeguati a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, mentre deve darsi atto degli ulteriori accordi economico-patrimoniali raggiunti dai coniugi.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile nel comune di Terno d'IS (BG) in data 22 ottobre 2011;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Terno d'IS (BG) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, parte I, ufficio 1, n. 14;
3. recepisce l'accordo delle parti, come di seguito trascritto:
3) Disporre l'assegnazione della casa famigliare di proprietà esclusiva della moglie sita in Carvico
– Via Tezza 5 alla sig.ra con i mobili e suppellettili che ne costituiscono l'arredamento, con Pt_1
collocamento prevalente del figlio minore presso la madre. Per_1
4) Disporre l'affidamento in via super esclusiva del figlio minore alla madre, con esercizio Per_1
della responsabilità genitoriale anche per le questioni di primaria importanza (scuola e salute) da esercitarsi in via esclusiva in capo alla moglie;
5) Il padre si impegna a contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura di euro Per_1
250,00 mensili, oltre ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema di regolamentazione delle spese per i figli allegato al protocollo di intesa del 31.10.2024 in uso presso il Tribunale di Bergamo: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) o fornire un preventivo alternativo. In difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, con indicazione espressa della causale del pagamento.
6) Disporre che il padre possa vedere il figlio – ove ne faccia richiesta – con l'intervento dei Per_1
servizi sociali territorialmente competenti modulando i tempi di frequentazione tra padre e figlio in modalità protetta alla presenza di un operatore secondo il calendario che verrà predisposto dai servizi sociali al fine di poter giungere, gradualmente, anche alla liberalizzazione una volta superate le difficoltà del IG;
Pt_2
- il IG si impegna ad intraprendere un percorso presso il Serd territorialmente Pt_2
competente e a sottoporsi al programma di cura indicato e ai relativi esami periodici;
- la IGa si impegna a proseguire il percorso psicologico in atto;
Pt_1
- le parti si dichiarano disponibili ad attivare ogni percorso che verrà loro proposto dai servizi sociali nell'esclusivo interesse del minore;
4. prende atto dei seguenti accordi assunti dalle parti:
7) Le parti e dichiarano di essere economicamente indipendenti ed Parte_1 Parte_2 autosufficienti, di aver definito ogni loro rapporto patrimoniale e di null'altro avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro, per cui i medesimi rinunciano ad ogni pretesa economica e/o di versamento di assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
8) I coniugi si impegnano a prendere contatti con Poste Italiane spa al fine di trasformare il conto corrente cointestato n. 01001197076 in conto corrente singolo intestato esclusivamente alla IGa
. Il IG rinuncia a chiedere alla IGa il 50% delle somme residue ivi Pt_1 Pt_2 Pt_1
accreditate.
9) I ricorrenti si danno reciproco assenso all'espatrio ed al rilascio/rinnovo di documenti a tal fine validi anche per il figlio minore.
10) Assegnazione dell'autovettura Ford Fiesta, targata DZ151RF, in comproprietà fra i coniugi al IG e dell'autovettura Hyundai i10, targata DZ333ZP, anch'essa in comproprietà fra i Pt_2
coniugi, alla IGa , con impegno per ciascun coniuge di sopportare le spese e oneri tutti, Pt_1
nessuno escluso, relativi ad esse, ivi incluse quelle relative al passaggio di proprietà.
5. incarica i servizi affinché monitorino il nucleo familiare per il periodo di 12 mesi, segnalando eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, per il minore alla competente Procura
Minorile;
6. spese legali compensate. Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali già incaricati.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo