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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/07/2025, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4248/2021 r.g. e vertente tra
(c.f. , elettivamente domiciliato in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Costantino Spatafora che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato a Messina presso la sede dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Concetto Origlio del ruolo professionale per procura in atti, resistente oggetto: postumi da infortunio sul lavoro.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 1 ottobre 2021 adiva questo giudice del lavoro Parte_1
e, premesso di aver subito in data 11 febbraio 2020 un infortunio durante lo svolgimento dell'attività di commesso presso il locale magazzino economato dell' Controparte_2
, chiedeva di accertare e dichiarare che esso ha causato, sin da tale data, una menomazione
[...] dell'integrità psico-fisica complessivamente pari al 12% con conseguente liquidazione dell'indennizzo in capitale nella misura suindicata o in quella che verrà determinata nel corso del giudizio, o anche in rendita ove venisse riconosciuto un danno biologico superiore al 15%; e, in applicazione dell'art. 80 TU 1124/65, e successive modifiche, cumulare la percentuale di danno biologico che verrà riconosciuta con riferimento al patito infortunio per cui è causa, anche se inferiore al 12%, con il danno biologico dell'8% già riconosciuto con provvedimento dell' CP_1 del 31 maggio 2008, condannando l'Istituto al relativo complessivo pagamento dalla data della domanda amministrativa o da data successiva, nonché la condanna dell' al pagamento CP_1 dell'indennizzo in capitale o in rendita, con rivalutazione ed interessi sui singoli ratei maturati e fino all'effettivo soddisfo.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 17 luglio 2025 dal deposito telematico CP_3 di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - comprendente tutti i casi di eventi verificatisi per causa violenta in occasione del lavoro - il diritto alle prestazioni di cui al d.p.r. n. 1124/1965 non consegue alla semplice circostanza che l'evento avvenga durante e nel luogo di lavoro, occorrendo, come ulteriore requisito, che tra l'attività lavorativa ed il sinistro sussista un concreto e preciso nesso di derivazione eziologica, in quanto l'infortunio deve dipendere dal rischio inerente ad atto intrinseco a determinate prestazioni e, comunque, astrattamente connesso all'esecuzione di questo e al perseguimento delle relative finalità; l'onere di provare la sussistenza del suddetto requisito incombe su colui che chiede la prestazione previdenziale (v. Cass. n. 7486/1999).
Nella specie l' ha rilevato che dagli accertamenti specialistici eseguiti è emerso che CP_1 al ricorrente in esito all'infortunio denunciato non sono residuati postumi degni di valutazione medico legale. Le lesioni lamentate coincidono piuttosto per un verso - quelle della spalla - con le lesioni muscolo-tendinee già indennizzate in esito al precedente evento del 26 luglio 2007 e per l'altro - quelle oculari - con gli esiti di un intervento per distacco della retina subito dal ricorrente il 18 ottobre 2018.
Va aggiunto che l'art. 80 del d.p.r. n. 1124/1965 prevede che “Nel caso in cui il titolare di una rendita … sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità, si procede alla costituzione di un'unica rendita in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata secondo le disposizioni dell'art. 78 ed in base alla retribuzione che è servita per la determinazione della precedente rendita. Se però tale retribuzione è inferiore a quella in base alla quale sarebbe stata liquidata la rendita in relazione al nuovo infortunio, la nuova rendita viene determinata in base a quest'ultima retribuzione. Nel caso in cui il nuovo infortunio per sè considerato determini un'inabilità permanente non superiore al dieci per cento e l'inabilità complessiva sia superiore a quella in base alla quale fu liquidata la precedente rendita, è liquidata una nuova rendita secondo le norme del comma precedente. Nel caso in cui, a seguito di precedenti infortuni, sia residuata inabilità permanente che non superi il dieci per cento ed in seguito a nuovo infortunio risulti una inabilità permanente che complessivamente superi detta
2 percentuale, è liquidata una rendita in base al grado di riduzione dell'attitudine al lavoro risultante dopo l'ultimo infortunio ed alla retribuzione percepita all'epoca in cui questo si è verificato”.
Ebbene, il primo consulente tecnico d'ufficio, dr. , ha accertato che il ricorrente è Per_1 affetto da “esiti di trauma contusivo alla spalla destra e trauma distorsivo al rachide cervicale con limitazione dei movimenti del capo”, con un danno biologico del 10%, ma sulla scorta di una motivazione che è risultata inadeguata alla luce degli specifici rilievi sollevati da parte ricorrente.
Di contro, il nuovo esperto, dr. ha accertato che il ha riportato dall'evento una Per_2 Pt_1 discreta limitazione funzionale in quanto affetto da “Pregresso trauma contusivo con flc regione frontale, in atto senza evidenze cicatriziali;
postumi di contusione regione orbitaria ed oculare dx con lieve incremento del deficit visivo rispetto allo stato anteriore;
esiti di trauma distorsivo rachide cervicale;
postumi di valida contusione spalla destra”, precisando che “Nel 2007 il Pt_1 ha subito un pregresso trauma lavorativo a carico della spalla destra, con lesione delle strutture muscolo-tendinee; l' , avendo riscontrato, nell'occasione, “Esame obiettivo del 28/05/2008: CP_1
Spalla dx: limitazione di circa 1/5 dell'articolarità scapolo-omerale, referto RM di lesione osteocondrale del trochite omerale e lesione del tendine del sopraspinoso. Sistema nervoso:
Reazione ansiosa (vedi certificato della neurologia del del 6-8-20)”, riconobbe un danno CP_2 biologico derivato dalle menomazioni conseguenti a quell'evento secondo lo schema
“MENOMAZIONI: (1) Limitazione funzionale della spalla dx - Grado 5%, Codice 223.1; (2) Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla dx – Grado 2%, Codice 227.1; (3)
Reazione ansiosa – Grado 2%, Codice 182.0 - Grado di menomazione dell'integrità psicofisica per accertamento postumi: 8%.”.
Ancora, nel 2018, il fu sottoposto ad intervento di vitrectomia a carico dell'occhio Pt_1 destro per distacco retinico. Come da certificazioni allegate, da tale evento residuò un residuo visivo in OD pari a “1/10 scarso”.
L'infortunio lavorativo per cui è oggi causa, occorso al in data 11/02/2020 ha Pt_1 determinato menomazioni a carico della spalla destra, dell'occhio destro e del rachide cervicale:
✓ A carico della spalla destra, laddove, in occasione del pregresso evento infortunistico era stato riscontrato un deficit di circa 1/5 dell'articolarità, oggi, in conseguenza dell'ulteriore evento infortunistico del 11/02/2020 (oggetto del presente accertamento) si riscontra un deficit di ¼ dell'articolarità globale, con conseguente incremento di danno biologico del 3% da ascrivere alla voce tabellare 223.
3 ✓ Inoltre, come da relazione di visita medica per accertamento della menomazione dell'integrità psicofisica in opposizione del 28/05/2008 redatta presso il CML di Messina, CP_1
a carico della spalla destra, per gli “Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla dx”, come da voce 227 va aggiunta una percentuale di danno biologico pari al 2%,
✓ Come sopra specificato, nel 2018, il fu sottoposto ad intervento di vitrectomia a Pt_1 carico dell'occhio destro per distacco retinico. Come da certificazioni allegate, da tale evento residuò un residuo visivo in OD pari a “1/10 scarso”. Oggi, in conseguenza del trauma lavorativo del 11/02/2020 a carico della regione orbitaria destra e dell'occhio destro, si è determinato un incremento del deficit visivo nell'occhio già menomato, tale da comportare la completa cecità: tale condizione comporta un danno differenziale rispetto allo stato anteriore che, in applicazione della voce 371 e riferendosi all'All. 3, Parte A, si valuterà con una percentuale di danno pari al
3%.
✓ Infine, alla cervicalgia post-traumatica, non ricorrendo turbe radicolari apprezzabili clinicamente, in applicazione della voce tabellare 199, si valuterà con una percentuale di danno biologico del 2%.”.
Anche a seguito dei rilievi tecnici dell' ha precisato che “… non si conviene con il CP_1 fatto che il danno oculare sia da considerare esclusivamente di natura extralavorativa. Infatti, come si evince dalla visita oculistica del 14/02/2020 e del 21/02/2020, eseguite in occasione di accessi al Pronto Soccorso immediatamente successivi all'evento infortunistico del 11/02/2020, al fu riscontrato nell'occhio destro un “edema corneale post-traumatico”. Dal pregresso Pt_1 intervento di vitrectomia per distacco di retina in OD era certamente residuato un importante deficit visivo, stabilizzatosi con visus residuo di 1/10 scarso, come da certificazione oculistica del
13/03/2020. Per l'evoluzione dell'edema corneale verso lo scompenso, già evidenziato nelle visite oculistiche del 18/07/2020 e del 19/12/2020, si è determinato un incremento del deficit visivo nell'occhio già menomato, tale da comportare la completa cecità: tale condizione comporta un danno differenziale rispetto allo stato anteriore che, in applicazione della voce 371 e riferendosi all'All. 3, Parte A, va valutato con una percentuale di danno pari al 3%.
Le note critiche del CTP dell' non contestano il riconoscimento del danno a carico CP_1 del rachide cervicale che il CTU ha fissato nella misura del 2%.
Per quanto concerne, infine, il maggior danno rilevato a carico della spalla destra e valutato dal CTU in misura del 3%, esso è certamente ascrivibile all'evoluzione artrosica conseguente al precedente infortunio, condizionata dall'ulteriore trauma contusivo di cui all'evento del
11/02/2020; infatti, è stato possibile rilevare un maggior grado di deficit articolare (da 1/5 a ¼)
4 che giustifica, trattandosi di soggetto destrimane, il maggior danno biologico riconosciuto dal
CTU.” e conclude sostenendo che “Valutata la documentazione allegata in atti e dopo riscontro anamnestico-clinico nel corso delle operazioni peritali e sulla scorta delle superiori considerazioni medico legali, senza alcun dubbio, può concludersi che , a causa Parte_1 dell'infortunio sul lavoro del 11/02/2020, presenta, in atto, postumi comportanti un danno biologico valutabile in misura del 7% (sette per cento).
Infine, aderendo alla richiesta di parte attrice, in considerazione del danno biologico derivato dal pregresso infortunio del 26/07/2007 e per il quale l' aveva fissato, in sede di CP_1 visita collegiale, una percentuale di danno pari al 8%, può concludersi che dal cumulo dei due eventi infortunistici deriva un danno biologico globale del 14% (quattordici per cento).”.
Tale ultimo accertamento, persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso e resiste ai rilievi di parte resistente.
Pertanto l' va quindi condannato al pagamento in favore di parte ricorrente del CP_3 relativo indennizzo in capitale rapportato a un danno biologico dell'8% per il solo infortunio del
2020, che cumulato a quello precedente raggiunge il 14%, detratto quello già liquidato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, salva l'applicabilità dell'art. 16 legge n. 412/1991.
3.- L'accoglimento non integrale della pretesa giustifica la compensazione per metà delle spese del giudizio che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n.
55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore e dell'attività svolta, in 2.695,5 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Vanno poste a definitivo carico dell' anche le spese di ctu, liquidate con CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara che a seguito dell'infortunio sul lavoro dell'11 febbraio 2020 ha Parte_1 riportato un danno biologico del 7% che unito a quello del 2007 ha raggiunto complessivamente il 14%;
2) condanna l' al pagamento in suo favore dell'indennizzo in capitale unificato con CP_1 decorrenza dalla data del secondo evento qui denunciato, detratto quanto già liquidato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione al soddisfo, salva applicazione dell'art. 16 l. n. 412/1991;
5 3) condanna, altresì, il resistente a pagare le spese di ctu e a rimborsare al ricorrente metà delle altre spese del giudizio, liquidata in 2.695,5 euro, oltre spese generali, iva e cpa, che distrae in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato.
Messina, 18.7.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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